Concorso per 33 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 33 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 26-08-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 25 settembre 2008) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 33 (trentatre) Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, Genio naval ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-09-2008 |
Data Scadenza bando | 25-09-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 25 settembre 2008)
CONCORSO (scad. 25 settembre 2008)
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 33 (trentatre) Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi di Stato Maggiore, Genio navale, Armi navali, Sanitario Militare marittimo, Commissariato Militare marittimo e delle Capitanerie di porto.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7; Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie - n. 15, del 18 gennaio 2008; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, delle legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010; Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2009 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 33 (trentatre) guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici Dirigenziali Generali; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2009 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina: a) concorso a 11 (undici) posti nel Corpo di stato maggiore, di cui 6 (sei) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; b) concorso a 4 (quattro) posti nel Corpo del genio navale, di cui 2 (due) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; c) concorso a 3 (tre) posti nel Corpo delle armi navali, di cui 2 (due) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; d) concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; e) concorso a 3 (tre) posti nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui 2 (due) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli; f) concorso a 10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso l'amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, possono partecipare concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti alle sottonotate categorie: a) per il Corpo di appartenenza gli ufficiali di complemento della Marina che, alla data di scadenza del termine per la partecipazione delle domande siano in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento collocati in congedo al termine del servizio di prima nomina, ovvero quelli posti in congedo, a domanda, prima del termine della succitata ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574; b) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma prefissata che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 abbiano completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione); c) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla specialita' di appartenenza, come indicato nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto i sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli della Marina. Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di appartenenza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti della Marina che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo; f) per il Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; g) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare. 2. I concorrenti che intendono partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, dovranno, inoltre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato: - il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); - il 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g); - il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, lettere b) e c). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. 3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendano partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: - al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9, 10 e 11; - al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa; - per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero avere almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo. 5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), nonche' quelli di cui al comma 4, primo e secondo alinea, dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3. Domande di partecipazione Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza 1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 15317 - 00143 Roma-Cecchignola, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti concorrenti, se ufficiali in ferma prefissata o ufficiali delle Forze di completamento dell'Esercito, dell'Aeronautica o dell'arma dei Carabinieri, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda di partecipazione al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, se in servizio, ovvero, se in congedo, ai Centri Documentali ovvero alle Direzioni Territoriali del personale della Regione Aerea competente per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma , in relazione alla loro residenza. I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma 3. 2. Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o in attivita' addestrative ed e' impossibilitato, per l'intero periodo sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla domanda il visto e la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente. Per il personale militare impiegato all'estero la domanda di partecipazione dovra' essere trasmessa dal Reparto/Ente di appartenenza al medesimo indirizzo secondo le medesime modalita'. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato. Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma 3. 3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) grado, Corpo/categoria/specialita/corso di appartenenza, cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; b) la residenza, il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo fax (06/517052774) o messaggio di posta elettronica (r1d1s2@persomil.difesa.it), al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito, 180/186 - 00143 Roma, ogni variazione che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; c) possesso della cittadinanza italiana e stato civile; d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali e procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; f) titolo di studio posseduto, il relativo voto, l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; g) Reparto, Ente o Capitaneria di porto di appartenenza; h) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; i) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 8; j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza di cui all'allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto; k) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza; l) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14; m) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; n) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inettitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo Armato dello Stato; o) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'articolo 1, p. 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; p) se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data di inizio e fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati; q) la lingua straniera (non piu' di due scelte tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa; r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; s) se alla stessa alleghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. 4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso. 6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), ed h), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 7. Il personale in servizio dovra' fare apporre sulla domanda di partecipazione al concorso il visto del Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 8. I Comandi interessati dovranno provvedere a: a. per il personale della Marina militare: - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente (solo per il personale di cui al precedente comma 2); - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, redatto per «Partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina - anno 2009» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - V Reparto - 17ª Divisione documentazione Marina - Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma-Cecchignola, tenendo informata la 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione; b. per il personale delle altre Forze armate: - prendere atto della domanda di partecipazione al concorso del dipendente; - compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, redatto per «Partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina - anno 2009» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); - trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto 1^ Divisione 2^ Sezione Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma-Cecchignola, copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio. 9. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione Generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «B» al presente decreto.
Art. 4. Titoli di merito 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo articolo 8 del presente decreto, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel comma 8 dell'articolo 3. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive alle stesse allegate.
Art. 5. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura tecnico-professionale; b) valutazione dei titoli; c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali; d) prove di efficienza fisica; e) prova orale; f) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo articolo 13 comma 2 (presumibilmente entro la fine di luglio 2009), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le Commissioni esaminatrici per la valutazione dei titoli, delle prove d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito, una per ciascun Corpo; b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi; d) la Commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi; e) la Commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi. 2. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: - un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; - due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, di grado non inferiore a Capitano di Fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente; - due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; - un sottufficiale della Marina militare appartenente al Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente; - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; - un sottufficiale della Marina militare appartenente al Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, Presidente; - due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; - un sottufficiale della Marina militare, appartenente al Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo laureati in psicologia e di esperti periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni. 6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; - un ufficiale in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, membro; - un sottufficiale della Marina militare appartenente al Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si potra' avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
Art. 7. Prove scritte 1. Le prove scritte che i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente articolo 1 - con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso - dovranno sostenere, consisteranno in: a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le prove scritte avranno luogo, a cura delle Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: a) concorso a 11 (undici) posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 25 e 26 novembre 2008; b) concorso a 4 (quattro) posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 27 e 28 novembre 2008; c) concorso a 3 (tre) posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 25 e 26 novembre 2008; d) concorso a 2 (due) posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo: 25 e 26 novembre 2008; e) concorso a 3 (tre) posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo: 20 e 21 novembre 2008; f) concorso a 10 (dieci) posti di guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, nei giorni: 18 e 19 novembre 2008. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del giorno 28 ottobre 2008. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso - ammessi a sostenere dette prove con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione - sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione, dovranno esibire, a domanda, copia della domanda di partecipazione al concorso e ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda medesima. 4. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i 8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola - tel.06/517051012 r.a., oppure al Ministero della difesa - Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - Tel. 06.3680.4442, ovvero potranno consultare il sito web « www.difesa.it/concorsi ».
Art. 8. Valutazione dei titoli 1. Le Commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le prove procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte sempreche' detti titoli siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo 4 ovvero risultino dalle documentazioni matricolare e caratteristica. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Le Commissioni esaminatrici provvederanno ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito riportato: a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio: massimo punti 4 (quattro). La Commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali rapporti informativi, le une e gli altri relativi al periodo di servizio prestato, non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il valore delle singole valutazioni sara': (1) Nella media: punti 0,00; (2) Superiore alla media: punti 2,00; (3) Eccellente: punti 4,00. Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni). b) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4 (quattro). (1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: - fino a 42/60i ovvero fino a 70/100i : punti 0,00; - da 43/60i a 48/60i ovvero da 71/100i a 80/100i: punti 0,50; - da 49/60i a 54/60i ovvero da 81/100i a 90/100i: punti 1,00; - da 55/60i a 60/60i ovvero da 91/100i a 100/100i: punti 1,35. (2) Diploma di laurea di durata triennale: - fino a 91/110i: punti 1,50; - da 92/110i a 105/110i: punti 2,00; - da 106/110i a 110/110i: punti 2,50. (3) Laurea specialistica - magistrale (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche di cui al decreto del M.U.R 28 novembre 2000): - fino a 91/110i: punti 3,00; - da 92/110i a 105/110i: punti 3,50; - da 106/110i a 110/110i: punti 4,00. Non formeranno oggetto di valutazione: - per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2, lettera b), paragrafo (2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, comma 2, lettera b) (3) (Laurea specialistica con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; - per i soli concorrenti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera f), idonei non vincitori in concorsi per la nomina a sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della Marina la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso; - per i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d): - i diplomi di laurea di durata triennale di cui al presente articolo, comma 2, lettera b) (2); - i titoli di studio indispensabili per l'accesso al ruolo/Corpo o al ruolo/categoria/specialita' di appartenenza, rispettivamente se ufficiali o sottufficiali. c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due). Ordine militare d'Italia - Cavalieri di Gran Croce: punti 2,00; - Grandi ufficiali: punti 1,75; - Commendatori: punti 1,50; - Ufficiali: punti 1,25; - Cavalieri: punti 1,00. Valor Militare - medaglia d'oro: punti 2,00; - medaglia d'argento: punti 1,50; - medaglia di bronzo: punti 1,00; - croce al valor militare: punti 0,50. Valor di Marina - medaglia d'oro: punti 2,00; - medaglia d'argento: punti 1,50; - medaglia di bronzo: punti 1,00; - encomio: punti 0,25; Merito di Marina - medaglia d'oro: punti 2,00; - medaglia d'argento: punti 1,50; - medaglia di bronzo: punti 1,00. Ricompense - encomio solenne: punti 1,00; - encomio semplice: punti 0,25. Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice esclusivamente i titoli di merito compresi nel precedente comma 2 posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state fornite dai concorrenti, nelle domande di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata, le necessarie dettagliate informazioni.
Art. 9. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona - presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2009 (durata presunta giorni 4). A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Detta comunicazione potra' essere anticipata con messaggio di posta elettronica. Essi dovranno presentarsi alle ore 07,30 dell'orario ufficiale del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato. I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti. 2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre, pena l'esclusione dal concorso: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza; c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate; d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; e) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del «G6PD» (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Ai sensi dei Decreti Dirigenziali emanati dal Direttore Generale della Sanita' Militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'attivita' di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il modello di certificato medico di cui all'allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato dal candidato alla Commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto; f) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale: - analisi completa delle urine con esame del sedimento; - emocromo completo; - VES; - glicemia; - azotemia; - creatininemia; - trigliceridi; - colesterolo; - bilirubinemia totale e frazionata; - gammaGT; - transaminasemia (GOT e GPT); - markers dell'epatite B e C; - eventuale verifica del G6PD eseguito con metodo quantitativo. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; g) il personale di sesso femminile dovra' presentare, in aggiunta a quanto sopra: - ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; - referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 3), al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. 3. La suddetta Commissione: - acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita'; - (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; - disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - visita cardiologica con ECG; - visita oculistica; - visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; - visita odontoiatrica; - visita psichiatrica; - ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. - eseguire la visita medica generale. La Commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale. La Commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di «G6PD» tali in ogni caso da comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la Commissione medesima dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, del bando. 4. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale della sanita' militare, la Commissione di cui al precedente articolo 6 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a. dati somatici Statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; per i concorrenti di sesso femminile statura minima non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95; b. apparato visivo Corpo di stato maggiore (SM): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato alle tavole di Ishihara. Altri Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento. Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale (successivamente la fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di stato maggiore; c. apparato uditivo La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette Direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare; 5. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. a) Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artromuscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati. b) Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; - imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2000, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2000 e relativa Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); - abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; - malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; - tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; - disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; - tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina. c) La Commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «Idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario; - «Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. d) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. e) I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 15317 (Ufficio postale Roma-Laurentina) - 00143, anticipandola via fax al numero 06/517052774, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 4, la quale, solo qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. f) Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. g) In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. h) In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione Generale per il personale militare. i) I concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. 6. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di Selezione della Marina, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 10. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite Norme emanate dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine: a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, elasticita' del pensiero, apprendimento; b) Area affettiva e relazionale: maturita' ed autonomia affettiva, autocontrollo, livelli di autostima, capacita' relazionali, capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', costanza nel rendimento, tolleranza alla frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse (approccio gestionale al lavoro), autoefficacia, livelli di iniziativa e di aspirazione; d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa. Il giudizio espresso dalla Commissione, adeguatamente motivato, sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 2. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di Selezione della Marina, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 11. Prova di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta Commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove, consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: - nuoto 25 metri (qualunque stile); - piegamenti sulle braccia; b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi: - addominali; - corsa piana 1000 metri. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), redigera' il relativo verbale. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti interessati a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 6. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di Selezione della Marina, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12. Prova orale 1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1 saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale e tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, a quelli attitudinali ed alle prove di efficienza fisica. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi riportati nel gia' citato allegato «D» al presente decreto ed avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72, presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2009. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Tale comunicazione puo' essere anticipata con messaggio di posta elettronica. 2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. La Direzione Generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente articolo 5, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione a mezzo lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/517052774), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30i. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': - breve colloquio di carattere generale; - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; - conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: - fino a 20/30i: 0 punti; - 21/30i: 0,05 punti; - 22/30i: 0,10 punti; - 23/30i: 0,15 punti; - 24/30i: 0,20 punti; - 25/30i: 0,25 punti; - 26/30i: 0,30 punti; - 27/30i: 0,35 punti; - 28/30i: 0,40 punti; - 29/30i: 0,45 punti; - 30/30i: 0,50 punti.
Art. 13. Graduatorie 1. La graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando: a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali/interdirigenziali. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa consultabile esclusivamente on-line nel sito web «www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/». Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/». 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo quanto previsto al precedente articolo 1, comma 2. 4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato allegato «C» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.
Art. 14. Nomina 1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente articolo 13 saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a quelli delle Forze di completamento, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere b) e c), guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. 2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 3 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente articolo 13, entro 1/12° della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso corso. 7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella Categoria/Corpo/Ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
Art. 15. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 16. Esclusioni 1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 17. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 5 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 5 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 18. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro tempore della 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali della Direzione Generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2008 Il Generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Raimondo Pollastrini