Concorso per 1 promotore finanziario (lazio) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 26-08-2008 |
Sintesi: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONCORSO (scad. 3 ottobre 2008) Indizione della terza sessione 2008 degli esami di idoneita' per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari ... |
Ente: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-09-2008 |
Data Scadenza bando | 03-10-2008 |
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COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
CONCORSO (scad. 3 ottobre 2008)
CONCORSO (scad. 3 ottobre 2008)
Indizione della terza sessione 2008 degli esami di idoneita' per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998; Viste le proprie delibere n. 10200 del 5 settembre 1996 e n. 11504 del 23 giugno 1998; Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari; Delibera: Art. 1. E' indetta, per l'anno 2008, la terza sessione dell'esame d'idoneita' per l'iscrizione all'Albo unico dei Promotori Finanziari.
Art. 2. Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del Tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.
Art. 3. Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere presentate in carta semplice entro il 3 ottobre 2008 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e' costituita la competente commissione. I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Nella domanda il candidato deve dichiarare: 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale; 2) luogo e data di nascita; 3) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita' di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sara' valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione. Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione.
Art. 4. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andra' allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
Art. 5. Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno considerate valide. Le commissioni regionali e provinciali non assumono alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 6. Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.
Art. 7. L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio. La prova scritta verte sulle seguenti materie: A) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari; la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia; i mercati e le loro modalita' operative; gli strumenti di mercato monetario; gli strumenti di mercato mobiliare; i prodotti di raccolta; gli strumenti di copertura del rischio finanziario; elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari; nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento; l'operativita' delle banche e degli altri intermediari finanziari: le funzioni tipiche; le principali operazioni; i rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di cambio; aspetti gestionali delle attivita' di intermediazione finanziaria: a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli, il benchmark, la leva finanziaria; b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di investimento), la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio del committente); c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari; B) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, cosi' come successivamente modificate ed integrate: decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, in materia di intermediari; regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007, in materia di mercati; regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti; regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, in materia di gestione collettiva del risparmio; regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 ai sensi degli articoli 6, comma 2-bis e 201, comma 12, del decreto legislativo n. 58/1998; protocollo d'intesa tra Banca d'Italia e Consob ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 58/1998; regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008; decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228; decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472; decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993; articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari; articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione; articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito; regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933; legge n. 130 del 30 aprile 1999; decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998; decreto legislativo n. 231 del 27 novembre 2007; C) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attivita' di promotore: regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli da 3 a 19; regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007: articoli da 104 - a 111; codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: I) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; II) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita. La prova scritta s'intendera' superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio. Anche tale prova si intendera' superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' ovvero un documento di riconoscimento equipollente.
Art. 8. Il superamento della prova orale sara' comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa. Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonche' degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.
Art. 9. La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il giorno 14 novembre 2008 alle ore 11, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara' comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse. La data di svolgimento della prova orale sara' comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 5 agosto 2008 Il presidente: Cardia