Concorso per 3 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 02-09-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA CONCORSO (scad. 2 ottobre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale, della durata di tre anni accademici, scienza d ... |
Ente: | UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA |
Regione: | UMBRIA |
Provincia: | PERUGIA |
Comune: | PERUGIA |
Data di inserimento: | 12-09-2008 |
Data Scadenza bando | 02-10-2008 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
CONCORSO (scad. 2 ottobre 2008)
CONCORSO (scad. 2 ottobre 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale, della durata di tre anni accademici, scienza del libro e della scrittura - XXIV ciclo (anno 2008/2009).
IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia; Visto il regolamento di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 58 del 7 marzo 2006, in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 in materia di uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, adottato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Visto il regolamento in materia di contributi universitari emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 25 luglio 1997; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca in scienza del libro e della scrittura, con sede amministrativa presso l'Universita' per Stranieri di Perugia, avanzata dal Dipartimento di scienze del linguaggio della stessa Universita'; Visto il parere del nucleo di valutazione in data 30 maggio 2008, con cui e' stata valutata positivamente la suddetta proposta; Viste le deliberazioni del consiglio accademico n. 6 del 30 giugno 2008 e n. 1 del 28 luglio 2008, e le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 11 del 30 giugno 2008 e n. 8 del 28 luglio 2008, con le quali e' stata approvata per gli aspetti di rispettiva competenza l'istituzione del XXIV° ciclo del dottorato in questione, per l'anno accademico 2008/2009, e l'incremento del numero delle borse di studio da uno a due per un importo di euro 109.400,00 (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione e delle eventuali maggiorazioni per soggiorni di studio all'estero da parte dei beneficiari delle borse) e concesso un contributo di euro 2.000,00 per il funzionamento del Corso; Viste le convenzioni stipulate con l'Istituto ISIA di Urbino, e l'Universita' Complutense di Madrid; Decreta: Art. 1. Istituzione 1. Presso l'Universita' per Stranieri di Perugia e' istituito il XXIV Ciclo (anno 2008/2009) del sottoindicato corso di dottorato di ricerca internazionale, della durata di tre anni accademici, ed e' indetto il relativo pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso stesso: Scienza del libro e della scrittura. Sede: Dipartimento di Scienze del Linguaggio. Coordinatore: Prof.ssa Giovanna Zaganelli. Posti: 3. Borse di studio: 2 Enti consorziati: Universita' Complutense di Madrid, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino. 2. L'eventuale aumento sia delle borse di studio sia del numero dei posti sara' reso noto esclusivamente mediante affissione di appositi avvisi nelle sedi interessate (bacheca della Facolta) e sul sito Internet dell'Universita' per Stranieri di Perugia prima della scadenza del bando.
Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea del vecchio ordinamento, ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato - farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti (certificato di laurea, corsi seguiti e loro durata, esami superati, ecc.) utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 3. Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una laurea italiana specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento, valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. 4. Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile Modello A allegato al presente bando. 5. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro 31 dicembre 2008. In tal caso l'ammissione verra' disposta "con riserva" ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 entro il successivo mese di gennaio.
Art. 3. Domande di ammissione 1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato (Modello A) al presente bando, devono essere dirette al Rettore dell'Universita' per Stranieri di Perugia e presentate o inviate all'"Ufficio Ricerca Scientifica, Dottorati di ricerca, Borse di studio per laureati e Rendicontazione" - Piazza Fortebraccio, 4 - 06122 Perugia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione bando nella Gazzetta Ufficiale. 2. Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza e precisione, il candidato deve indicare sotto la propria responsabilita': a) il cognome e il nome (cognome da nubile per le donne coniugate), la data e il luogo di nascita e la residenza; b) la propria cittadinanza; c) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari e stranieri); d) la laurea (specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento) posseduta con la votazione conseguita, ovvero la laurea che si presume sara' conseguita entro il 31 dicembre 2008, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata (o verra) conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, gli estremi del provvedimento con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; f) le lingue straniere conosciute; g) di essere/non essere lavoratore dipendente; h) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; i) di aver preso visione del bando di concorso; j) il recapito eletto ai fini del concorso con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, ove possibile, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio. Alla domanda i concorrenti devono allegare: fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita'; eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', conformemente all'allegato (Mod. B); per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto legislativo luogotenenziale n. 660/1945; eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato (Mod. C) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda. 4. I cittadini italiani e stranieri, in possesso di titolo conseguito all'estero non ancora riconosciuto equipollente, devono esplicitamente richiederne l'equipollenza, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, co. 2, allegando alla domanda di partecipazione al concorso i documenti (certificato di laurea, corsi seguiti e loro durata, esami superati, ecc.) utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 4. Prove d'esame 1. L'ammissione al corso e' per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 2. Le prove d'esame, fatte salve le eventuali indicazioni fornite dal Coordinatore del corso e specificate per ciascun corso di dottorato nel successivo art. 13, sono intese ad accertare la preparazione e i requisiti culturali del candidato, nonche' la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere. 3. Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, e' indicato nell'art. 13 del presente bando, tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nel successivo art. 13. 4. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se non si presenta per la/e prova/e.
Art. 5. Commissione giudicatrice e suoi adempimenti 1. La commissione giudicatrice del concorso sara' formata e nominata in conformita' al Regolamento di Ateneo. 2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di cento punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 alla prova scritta e 40 alla prova orale. 3. Al colloquio, e' ammesso il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 25/40. 4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 25/40. 5. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, precedera' la prova scritta; le relative votazioni saranno pubblicate prima di tale prova. 6. Le votazioni riportate nella prova scritta saranno pubblicate prima della prova orale. 7. Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ognuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso all'albo della struttura presso cui si e' svolta la prova, lo stesso giorno. 8. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ogni candidato nei titoli e nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Art. 6. Ammissione al corso 1. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria approvata dall' amministrazione universitaria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 2. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria. Lo stesso accade in caso di rinuncia o di decadenza da parte di alcuno degli aventi diritto, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso. 3. Si procedera' all'attivazione del corso di dottorato solo in presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.
Art. 7. Domanda di iscrizione 1. I candidati collocati utilmente in graduatoria ai fini dell'ammissione al corso, devono presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso di dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Universitaria, comprensiva delle seguenti autocertificazioni relative al possesso: della cittadinanza; del diploma di laurea; e contenente le seguenti dichiarazioni: a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di laurea, di dottorato, ad un master universitario o ad una scuola di specializzazione, per tutta la durata del corso suindicato; b) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; c) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata; d) di svolgere/non svolgere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, specificando in caso affermativo i termini del rapporto; e) di impegnarsi, qualora intraprenda attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione al Coordinatore del corso e, per conoscenza, all'Amministrazione Universitaria, affinche' il Collegio dei Docenti si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita'; f) di impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione della borsa di studio, a dare comunque comunicazione all'Amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato; g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato; h) i portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo. La domanda di iscrizione dovra', inoltre, essere corredata di: fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata; n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di studio: ricevuta del versamento di euro 577,47, di cui euro 500,00 per la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, da effettuarsi sul conto di tesoreria n. 0000-29465268 - intestato all'Universita' per Stranieri di Perugia presso UNICREDIT BANCA sportello Universita' - ABI: n. 02008, CAB: 03016, CIN: B, con la seguente causale: "1° rata di iscrizione al dottorato di ricerca in Scienza del Libro e della Scrittura". 2. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopracitati saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; in tali ipotesi, i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei. 3. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 4. L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta, per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 8. Borse di studio 1. La borsa di studio concessa dall'Universita' per Stranieri e quelle eventualmente messe a disposizione da istituzioni pubbliche o private prima della scadenza del bando vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un importo annuale lordo pari a euro 13.638,47. 2. La durata della Borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti. In presenza di ulteriori borse di studio che possano essere eventualmente finanziate da soggetti pubblici o privati esterni si procedera' alla loro assegnazione a seguito di opzione manifestata dai candidati nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito. 3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa stessa sara' attribuita, rispettando l'ordine della graduatoria, al primo dei dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita': qualora non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la borsa verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria restituira' al borsista subentrante la 1a rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi; qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso la borsa verra' attribuita per la parte residua e il borsista subentrante non dovra' corrispondere le rate del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi dovute successivamente al suo subentro. 4. Le Borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 5. Gli eventuali periodi di soggiorno all'estero, finanziati dall'Universita' mediante l'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero, devono essere debitamente autorizzati dal Rettore, su richiesta del dottorando. Tale richiesta deve essere corredata da dichiarazione del Coordinatore del corso attestante che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati. 6. I periodi di soggiorno all'estero non possono in alcun caso superare nove mesi nel triennio di durata del corso. 7. Il pagamento della Borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del corso, da far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza della rata. 8. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive, previa dichiarazione, nel caso di inizio ritardato, da parte del Coordinatore del corso, dell'avvenuto recupero dell'attivita' di ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso stesso. 9. Chi abbia usufruito di una Borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Art. 9. Contributo per l'accesso e la frequenza al corso Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, che deve essere versato con le modalita' indicate al precedente art. 7 da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' commisurato alle seguenti classi di reddito equivalente: ----> Vedere a pag. 87 <---- Il contributo va versato come segue: 1° rata: euro 577,47: all'atto dell'iscrizione 2° rata: pari alla differenza fra l'importo dovuto sulla base della classe di reddito di appartenenza e l'importo versato per la 1° rata: entro il 30 aprile di ciascun anno accademico.
Art. 10. Obblighi dei dottorandi 1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile per l'intera durata del corso e' a carico dell'Universita'. 3. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, co. 57, Legge n. 448 del 28 dicembre 2001. 4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato. 6. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine della sospensione. 7. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti potra' proporre con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. 8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, d'intesa con la Facolta'.
Art. 11. Conseguimento titolo 1. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 2. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e nominata in conformita' al "Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca", emanato con D.R. n. 58/2006.
Art. 12. Norme di riferimento Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando, si fa riferimento all'Art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, al D.M. 30 aprile 1999 e al "Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca" emanato con D.R. n. 58 del 7 marzo 2006.
Art. 13. Date e materie delle prove di esame Prova scritta: 6 ottobre 2008, ore 10,00. Presso: Dipartimento di Scienze del Linguaggio - via XIV Settembre, Perugia. Colloquio: 7 ottobre 2008, ore 10,00. Presso: Dipartimento di Scienze del Linguaggio - via XIV Settembre, Perugia. Materie su cui vertera' l'esame: La prova scritta e la prova orale verteranno sulle discipline inerenti il corso di dottorato di ricerca in Scienza del libro e della scrittura e saranno incentrati principalmente sul libro, le forme di comunicazione ad esso legate e sulla loro evoluzione nel campo dei media anche in riferimento al progetto di ricerca elaborato dai candidati. Il presente bando di concorso con il facsimile per la domanda di ammissione ed i Modd. B e C e' disponibile sul sito WEB dell'Universita' per Stranieri di Perugia al seguente percorso: https://www.unistrapg.it/ Personale Amministrativo - Concorsi e Selezioni - Dottorati e assegni di ricerca". Perugia, 7 agosto 2008 Il rettore: Giannini