Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 3 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 05-09-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 6 ottobre 2008) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-09-2008 |
Data Scadenza bando | 06-10-2008 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 6 ottobre 2008)
CONCORSO (scad. 6 ottobre 2008)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in psicologia.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, l'art. 58; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 380, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della direzione generale della sanita' militare riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla direzione generale della sanita' militare in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie prima - n. 15, del 18 gennaio 2008; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei vice direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore civile, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante; Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2009, al fine di soddisfare specifiche esigenze dalla Marina, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno 2009, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo. 2. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso l'amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso della laurea specialistica in psicologia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; Saranno considerati validi i diplomi di laurea conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia; g) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti corsi applicativi sono subordinati: al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10; all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. La domanda dovra' essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 15317 (ufficio postale Roma Laurentino) - 00143 Roma, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 3. 2. Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o in attivita' addestrative ed e' impossibilitato, per l'intero periodo sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato al comando del reparto/ente di appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla sola domanda il visto e la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del comando ricevente. Qualora impiegati all'estero la domanda di partecipazione dovra' essere trasmessa dal reparto/ente di appartenenza al medesimo indirizzo secondo le medesime modalita'. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari che, dopo aver attestato in calce alla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato. Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'autorita' competente, che dovra' essere esibita, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 3. 4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto, se di sesso maschile, agli obblighi militari; c) il proprio stato civile; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) il possesso della laurea specialistica, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), l'universita' presso la quale e' stata conseguita, data di conseguimento e voto; f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera c), l'universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data; g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; h) il centro documentale ovvero la capitaneria di porto di appartenenza. Per il servizio militare prestato dovra' essere indicata la durata ed il grado rivestito; i) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; l) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stato dimesso d'autorita' o d'ufficio da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; n) la lingua straniera (non piu' di due a scelta fra inglese, francese, tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova orale facoltativa; o) l'eventuale possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7; p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto; q) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); r) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica, se posseduto. Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo fax (06/517052774) o messaggio di posta elettronica (r1d1s2@persomil.difesa.it), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 - Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 13; t) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo; u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento del concorso (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 5. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere e), f), o) e p), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) due prove scritte, di cui una di cultura generale ed una di cultura tecnico-professionale; b) valutazione dei titoli; c) accertamenti psico-fisici e attitudinali; d) prove di efficienza fisica; e) prova orale; f) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12, comma 2 (presumibilmente entro il 31 luglio 2009), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria generale di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale; e) la commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio del Corpo sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di Fregata in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, di cui uno specialista in psichiatria, membri; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di Vascello ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, fascia F, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; due ufficiali della Marina, membri; un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo laureati in psicologia e di esperti periti selettori della Forza armata ovvero di psicologi esterni. 6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: un ufficiale superiore in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; un ufficiale in servizio, di grado non inferiore a sottotenente di vascello, membro; un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
Art. 6. Prove scritte 1. Le prove scritte che i concorrenti saranno ammessi a sostenere - con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso - consisteranno in: a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' su argomenti tratti dalle materie riportate nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti previsti nei programmi delle materie tecnico-professionali riportati nel citato allegato C al presente decreto. 2. Le prove scritte avranno luogo, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), presso l'Accademia navale di Livorno, Viale Italia n. 72, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario: a) prova scritta di cultura generale: 19 novembre 2008; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale: 20 novembre 2008. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 novembre 2008. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le ore 7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione, dovranno esibire, a richiesta, copia della domanda di partecipazione al concorso e ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda medesima. 4. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i. 8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di svolgimento della seconda prova scritta, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, oppure al Ministero della difesa Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico, piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma, tel. 06.3680.4442, ovvero consultare il sito web « www.difesa.it/concorsi/ ».
Art. 7. Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima della relativa correzione, procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30i', secondo quanto di seguito riportato: a) attivita' professionale svolta presso enti pubblici o assimilati: fino ad un massimo di tre punti; b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di tre punti; c) corsi di formazione in tecniche psicodiagnostiche di durata almeno biennale: fino ad un massimo di due punti; d) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle FF.AA. o Corpi militari dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: fino ad un massimo di due punti. 3. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.
Art. 8. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona - presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2009 (durata presunta 3-4 giorni). A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Detta comunicazione potra' essere anticipata, con messaggio di posta elettronica. Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 dell'orario ufficiale del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato. I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti. 2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre, pena l'esclusione dal concorso: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private con specialista accreditato (in possesso di relativo codice regionale), che eserciti in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport; b) libretto sanitario emesso dall' A.S.L. di appartenenza; c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate; d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; e) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del «G6PD» (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal direttore generale della sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla direzione generale della sanita' militare in data 11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'attivita' di «G6PD», consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il modello di certificato medico di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. f) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' altresi' essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario nazionale: analisi completa delle urine con esame del sedimento; emocromo completo; VES; glicemia; azotemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubinemia totale e frazionata; gammaGT; transaminasemia (GOT e GPT); markers dell'epatite B e C; eventuale verifica del G6PDH eseguito con metodo quantitativo. Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; La mancata presentazione dei suddetti certificati comportera' la non ammissione dei concorrenti agli accertamenti psico-fisici. g) Il personale di sesso femminile dovra' presentare, in aggiunta a quanto sopra: ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata col servizio sanitario nazionale. Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non anteriore a dieci giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo comma 3), al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica; La mancata presentazione dei suddetti certificati comportera' la non ammissione dei concorrenti di sesso femminile agli accertamenti psico-fisici. 3. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale: a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita'; b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita' del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000 n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: visita cardiologia con ECG; visita oculistica; visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; visita odontoiatrica; visita psichiatrica; ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale. La commissione medesima, inoltre, dovra' aver cura, al termine della visita medica generale, di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di «G6PD» tali in ogni caso da comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui al precedente art. 8, comma 2, del bando. 4. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e delle vigenti direttive applicative emanate dalla direzione generale della sanita' militare, la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), dovra' accertare il possesso del seguente requisito riferito ai dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti di sesso femminile. 5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche' dello specifico requisito fisico suindicato. 6. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artromuscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2. 7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva, ai sensi di quanto stabilito dal decreto 4 aprile 2000, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2000 e relativa direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del direttore generale della sanita' militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto); abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina. 8. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), seduta stante comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «Idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario; «Non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'. 9. Per i concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse clinicamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' alcun giudizio, ne' definira' il relativo profilo sanitario; tuttavia fissera' il termine dei suddetti accertamenti, che non potra' in alcun modo oltrepassare la data prevista per il completamento delle prove per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica da parte di tutti i concorrenti. Entro il suddetto periodo la commissione sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per la verifica dell'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 11. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 15317, anticipandola via fax al numero 06/517052774, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita', riportato al termine degli accertamenti sanitari, dovra' intendersi confermato. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno formale comunicazione da parte della direzione generale per il personale militare. I concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso. 12. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere inviati dalla Commissione, a mezzo corriere, per il tramite del centro di selezione della marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 9. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione, svolta con le modalita' indicate nelle apposite norme emanate dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare, si articola nelle seguenti aree d'indagine: a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, elasticita' del pensiero, apprendimento; b) area della modulazione affettiva e relazionale: maturita' ed autonomia affettiva, autocontrollo, livelli di autostima, capacita' relazionali, capacita' di lavorare in team, modalita' di rapportarsi con l'autorita' e con il ruolo; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', di costanza nel rendimento, tolleranza alla frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse (approccio gestionale al lavoro), livelli di iniziativa e di aspirazione; d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa. 2. Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato, sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 3. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere inviati, dalla commissione, a mezzo corriere, per il tramite del centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 10. Prova di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali, di cui al precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove, consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: nuoto 25 mt (qualunque stile); piegamenti sulle braccia. b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi; addominali; corsa piana 1000 mt. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), redigera' il relativo verbale. 5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in entrambi gli esercizi obbligatori e nell'esercizio a scelta da lui scelto tra i due previsti. In caso contrario sara' emesso giudizio di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e' definitivo ed inappellabile e, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 6. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, dalla commissione, a mezzo corriere, per il tramite del centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Cecchignola, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 11. Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, agli accertamenti attitudinali ed alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera e). A tal fine essi riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma. La prova orale, che avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, presumibilmente a maggio/giugno 2009, consistera' in un colloquio, della durata massima di quarantacinque minuti, vertente sugli argomenti previsti dai programmi riportati nel gia' citato allegato C al presente decreto. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Tale comunicazione puo' essere anticipata con messaggio di posta elettronica. 2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. La direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente art. 4, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo lettera raccomandata, anticipandola via telegramma o fax 06/517052774), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. I concorrenti che, riconvocati, non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30i. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata massima di quindici minuti per ognuna delle lingue scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: fino a 20/30i: 0 punti; 21/30i: 0,05 punti; 22/30i: 0,10 punti; 23/30i: 0,15 punti; 24/30i: 0,20 punti; 25/30i: 0,25 punti; 26/30i: 0,30 punti; 27/30i: 0,35 punti; 28/30i: 0,40 punti; 29/30i: 0,45 punti; 30/30i: 0,50 punti.
Art. 12. Graduatoria 1. La graduatoria degli idonei nel concorso sara' formata dalla commissione esaminatrice, secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: la media dei punti riportati nelle prove scritte; il punteggio riportato nella prova orale; l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; l'eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa consultabile esclusivamente on line nel sito web «www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/». Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esso sara' inoltre pubblicato nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito web « www.difesa.it/concorsi/ ». 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al gia' citato allegato C al presente decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.
Art. 13. Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 12 saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto - nominati guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dall'ufficio generale del personale della Marina. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 12. 4. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 4, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 6. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo si procedera' alla revoca della nomina ed al proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati, se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
Art. 14. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 15. Esclusioni 1. La direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 16. Spese di viaggio - Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi necessari per completare le varie fasi concorsuali (da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche' in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4.Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il direttore pro-tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della direzione generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2008 p. Il direttore generale ta Il vice direttore generale Ammiraglio di divisione Talarico