Concorso per 12 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 70 del 09-09-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO   (scad.  9 ottobre 2008) Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in «Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europe ...
Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Comune: MESSINA
Data di inserimento: 17-09-2008
Data Scadenza bando 09-10-2008
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UNIVERSITA' DI MESSINA
CONCORSO   (scad.  9 ottobre 2008)
Concorso  pubblico  per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
   internazionale   in   «Storia  e  comparazione  delle  istituzioni
   politiche e giuridiche europee» afferente alla scuola di dottorato
   di ricerca in «Europa Mediterranea» - XXIV ciclo.
                             IL RETTORE
   Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
   Vista  la legge n. 476 del 13 agosto 1984, integrata dall'art. 52,
comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  224  del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
   Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con decreto rettorale n. 1435 del 6 ottobre 2006;
   Visto  il regolamento per la istituzione delle Scuole di dottorato
e  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca n. 1 del 21 febbraio 2007 e
successive modifiche;
   Sentito   il   parere   espresso   dal   Nucleo   di   valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data luglio 2008;
   Viste le delibere del 5 e 6 agosto 2008 rispettivamente del S.A. e
del  C.d.A.  con le quali sono state approvate le Scuole e i corsi di
dottorato di ricerca del XXIV ciclo e attribuite le relative borse di
studio;
   Visto  l'accordo  stipulato  tra  le  Universita'  degli studi di:
Messina, «Statale» di Milano, di Palermo, Sassari, Cordova, Barcelona
e  Murcia  per  l'istituzione del dottorato di ricerca internazionale
in:  «Storia  e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche
europee», con rilascio di titolo congiunto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Istituzione del corso di dottorato di ricerca
   E indetto il pubblico concorso, per esami , di ammissione al Corso
di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in «Storia e comparazione
delle  istituzioni  politiche  e  giuridiche  europee» afferente alla
Scuola  di  dottorato  in  «Europa Mediterranea», XXIV ciclo con sede
amministrativa a Messina.
   I posti messi a concorso sono dodici cosi' suddivisi:
    tre  posti  con borsa di studio finanziati dall'Universita' degli
studi di Messina;
    un  posto  con  borsa  di  studio  finanziato dall'Universita' di
Milano;
    otto  posti senza borsa (quattro dei quali riservati ai cittadini
extracomunitari).
   Il corso di dottorato di ricerca ha la durata di tre anni solari.

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Sono   ammessi  ai  concorsi,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di
cittadinanza,  coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(vecchio  ordinamento)  o di laurea specialistica o magistrale (nuovo
ordinamento) o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. In
quest'ultimo  caso,  se  il  titolo  non  e'  gia'  stato  dichiarato
equipollente   alla   laurea   italiana,  e'  necessario  richiederne
l'equipollenza  unicamente  ai  fini dell'ammissione al dottorato. In
tal  caso,  al  fine  di  consentire  opportunamente  al Collegio dei
docenti  la  valutazione  del titolo di studio, di esso dovra' essere
prodotta   anche   una  traduzione  in  una  delle  lingue  ufficiali
dell'Unione  europea.  Il  titolo  sara'  valutato  dal  Collegio dei
docenti del corso di dottorato in oggetto.
   Per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea  italiana,  valgono  le  stesse  disposizioni  di cui al comma
precedente.
   E consentita  la  partecipazione  agli esami di ammissione anche a
coloro  che,  pur  non  essendo  in  possesso  del  diploma di laurea
(vecchio   ordinamento)   o   specialistica   o   magistrale   (nuovo
ordinamento)   al  momento  della  presentazione  della  domanda,  lo
conseguiranno entro il giorno precedente la data della prova scritta.
Coloro  che  siano  in  possesso  del  titolo  di dottore di ricerca,
possono concorrere solo all'ammissione ad un posto di dottorato senza
borsa.

        
      
                               Art. 3.
                        Domande di ammissione
   La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta
semplice, secondo l'allegato schema, con indicato il domicilio eletto
agli   effetti  del  concorso  e  indirizzata  al  Magnifico  rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Messina  -  Div.  II Dottorati di
ricerca,   piazza   Pugliatti,  1  -  98100  Messina,  dovra'  essere
recapitata,  pena  esclusione  dal concorso, entro e non oltre trenta
giorni  dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale,  con  la  seguente  modalita':  Spedizione  postale (posta
celere,   corriere   espresso,   raccomandata   a.r.  o  altro  mezzo
equivalente).
   Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio  postale  accettante.  Ulteriori  informazioni  potranno
essere  richieste  direttamente  alla  Divisione dottorati di ricerca
telefonicamente al numero 090/6764716.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  corso  di  dottorato di ricerca dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
    a)  le  proprie  generalita',  la  data e il luogo di nascita, la
residenza   ed   il   recapito   eletto  agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il
numero  telefonico);  per  quanto  riguarda  i cittadini comunitari e
stranieri,  si  richiede  l'indicazione  di  un  recapito  italiano o
dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
    b) l'esatta denominazione della Scuola e del corso di dottorato;
    c) la propria cittadinanza;
    d)  la  laurea  posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui  e'  stata  conseguita,  ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
    e)  di  impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita'  che  saranno  fissate dal Collegio dei docenti, assolvendo
agli  eventuali  oneri  finanziari  fissati  dagli  organi di governo
dell'Universita';
    f) di indicare le lingue straniere conosciute;
    g)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
    h)  i  candidati portatori di handicap dovranno specificare nella
domanda   di   partecipazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale  necessita'  di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove   di  esame.  L'amministrazione  universitaria  non  ha  alcuna
responsabilita'   per   il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni della residenza o del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione   del  cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
   La commissioni giudicatrice del concorso per 1'esame di ammissione
al  corso  di  dottorato  di  ricerca  sara'  formata  e  nominata in
conformita'  alle  norme  regolamentari  vigenti  nell'Universita' di
Messina, come da regolamento delle scuole di dottorato e dei corsi di
dottorato  di  ricerca,  n.  1  del  21  febbraio  2007  e successive
modifiche  e  come  da  regolamento  del  corso interuniversitario di
dottorato  di ricerca internazionale in: «Storia e comparazione delle
istituzioni politiche e giuridiche europee».

        
      
                               Art. 5.
                         Prove di ammissione
   L'esame  di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale.
   Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche'
l'attitudine alla ricerca dei candidati.
   Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
   Le  prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede  amministrativa  del  dottorato,  nei locali del Dipartimento di
storia e comparazione degli ordinamenti giuridici e politici, siti in
piazza XX Settembre, n. 4 - Messina.
   Il  diario  delle  prove,  scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo,  del  giorno,  del  mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo,  sara'  pubblicato  subito dopo la scadenza del bando sul sito
internet  dell'Universita'  di  Messina  - www.unime.it. - unitamente
all'affissione  all'albo dell'Ateneo (piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
   Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire uno valido
documento  di riconoscimento. Ogni commissione, per la valutazione di
ciascun  candidato,  dispone di sessanta punti per ciascuna delle due
prove.
   E ammesso  al  colloquio  il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   Alla  fine di ogni seduta dedicata sia alla prova scritta che alla
prova  orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati nella
prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
della Commissione, e' affisso per quanto riguarda la prova scritta lo
stesso  giorno  o  il  giorno  successivo,  e  per la prova orale nel
medesimo  giorno,  all'albo del Dipartimento di storia e comparazione
degli  ordinamenti  giuridici  e  politici,  presso  il quale si sono
svolte  le  prove.  Espletate  le  prove  di concorso, la Commissione
compila  la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei
voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   La  graduatoria  verra'  pubblicata  sul  sito  web  dell'Ateneo -
www.unime.it  -  e  tale  pubblicazione varra' a tutti gli effetti di
legge come notificazione personale.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I   candidati   saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
   In  caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica   dei  concorrenti,  determinata  secondo  le  disposizioni
vigenti  per  il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di
questo Ateneo.
   Ai  sensi  dell'art.  6  della  legge n. 398 del 1989, il pubblico
dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca ha la possibilita'
di  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
   Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
   Il  pubblico  dipendente  ammesso al dottorato di ricerca, che non
goda di alcuna borsa di studio, ai sensi dell'art. 52 della legge del
28  dicembre  2001,  n. 448, viene posto in aspettativa e conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
   Inoltre,  l'ammissione  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato di
ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

        
      
                               Art. 7.
                         Iscrizione ai corsi
   E vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole di
specializzazione  o  altro corso universitario post-laurea e a master
di   primo   e   secondo   livello.  Agli  iscritti  alle  scuole  di
specializzazione   che  siano  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
dottorato  di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi
sino  alla  cessazione  della  frequenza del corso di dottorato. Tale
disposizione  non  si  applica  ai  laureati  in medicina e chirurgia
iscritti  alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia
conforme alla normativa dell'Unione europea.
   I  candidati  ammessi  al  corso  di dottorato, con o senza borsa,
dovranno  iscriversi  entro il termine perentorio di giorni dieci che
decorrono  dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web
dell'Ateneo.
   La  mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come  rinuncia  al  posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato  successivo, secondo l'ordine della graduatoria. La domanda
di   iscrizione   dovra'  essere  presentata,  compilando  il  modulo
predisposto  dall'amministrazione e reso disponibile sul sito insieme
alla  graduatoria,  alla  Divisione  dottorati di questa Universita',
piazza  Pugliatti  , 1 - 98100 Messina, corredata della sottoelencata
documentazione:
    1) dichiarazione dalla quale risulti:
     a)  il  titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata  del  corso degli studi, la votazione ottenuta e l'universita'
presso la quale e' stato conseguito, ovvero il titolo equipollente (o
di  cui  si  chiede  equipollenza)  conseguito presso una universita'
straniera,  nonche'  la  data  del  decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
     b)  di  non  essere  iscritto  ad  altro corso di laurea vecchio
ordinamento  o  di laurea specialistica/magistrale, ad altri corsi di
dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master di primo e
secondo   livello.  Se  iscritto,  di  impegnarsi  a  sospenderne  la
frequenza  prima  dell'inizio  e  per  l'intera  durata  del corso di
dottorato.
     c)   di  essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  o  altro  ente  pubblico  (se dipendente specificare
l'amministrazione).
   Qualora sia assegnatario di borsa di studio:
    di  non  avere  gia'  usufruito  in  precedenza di altra borsa di
studio,  (anche  per un solo anno o frazione di esso) per un corso di
dottorato;
    di  non  cumulare  la  borsa  stessa  con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
    di  essere  a  conoscenza  che  la  borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
   I  cittadini  stranieri  devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.
   Gli  atti  e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolai  italiane  presso  lo  Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
   I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e
privati, che non siano risultati vincitori ma che risultino utilmente
collocati in graduatoria nell'ambito di uno dei concorsi di dottorato
di ricerca in discorso, possono chiedere, entro la data di inizio del
corso,  l'iscrizione  in  soprannumero  al corso medesimo, nel limite
della  meta'  dei  posti  istituiti con arrotondamento all'unita' per
eccesso;
    2)  fotocopia  del  documento di identita' debitamente firmata in
corso di validita';
    3) fotocopia del codice fiscale.

        
      
                               Art. 8.
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza al corso
   Ai  vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di  €  13.638,47,  al  lordo  degli oneri previdenziali a carico
dello studente, in rate bimestrali.
   L'importo  della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni  all'estero,  per  un  periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
   Le  richieste  di  soggiorno  di  studio  all'estero, regolarmente
autorizzate   e   con   l'indicazione   della  localita',  periodo  e
motivazione,  dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato   all'ufficio   competente   almeno   trenta  giorni  prima
dell'inizio  del  soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a
quindici giorni.
   Per  usufruire  della borsa di studio il dottorando non deve avere
un  reddito  personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, come
da delibera del S.A. del 3 luglio 2002.
   Gli  ammessi  al  corso di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso,  di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa  Universita'  iscritti  a  corsi di laurea o diploma. La prima
rata  dovra'  essere versata all'atto dell'iscrizione contestualmente
alla  tassa  regionale  pari  a  € 75,00. La seconda rata dovra'
essere pagata entro il mese di settembre 2009.

        
      
                               Art. 9.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  loro  curricolo  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  e  per  il  monte-ore  richiesto dal Collegio dei docenti ai
programmi  di  studio  individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
   Entro  la  data  stabilita  dal  Collegio  dei  docenti,  ai  fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  Collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.
   Alla  fine  di  ciascun  anno il Collegio dei docenti, con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
   Non  e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
   In  caso  di  sospensione  di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.

        
      
                              Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «Regolamento per
la  istituzione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di
ricerca»  dell'Ateneo  di  Messina  del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
   L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
   Il   titolo   e'   conferito   dal   rettore   che,   a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
   Il  corso  di  dottorato  di  ricerca  ammesso  al cofinanziamento
nell'ambito   del   piano   di   internazionalizzazione  del  sistema
universitario  ex  art.  10 decreto ministeriale n. 115 dell'8 maggio
2001,  si  svolgera'  secondo le modalita' stabilite nelle rispettive
convenzioni.
   Il  titolo  di  dottore  di  ricerca, che si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  sara' riconosciuto e spendibile nei
paesi partecipanti al progetto.
   Le  disposizioni contemplate nel presente articolo avranno effetto
subordinatamente  alla  stipula  delle  convenzioni  con le strutture
estere partecipanti ai singoli progetti di internazionalizzazione.

        
      
                              Art. 11.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 196/2003, l'Universita' si
impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le  finalita'  connesse  e  strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione   della   carriera   del   dottorando,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 12.
                            Norme finali
   Per  quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale   n.   224   del   30   aprile   1999,  nel  regolamento
dell'Universita'    di    Messina,    nel   regolamento   del   corso
interuniversitario di Dottorato di ricerca internazionale in: «Storia
e  comparazione  delle istituzioni politiche e giuridiche europee» ed
alla  convenzione  citata in premessa nonche' alle altre disposizioni
vigenti in materia.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                Il rettore: Tomasello