Concorso per 1 personale laureato in giurisprudenza (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 19-09-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  6 ottobre 2008) Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Anno accademico 2008-2009. (Decreto 3 ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-09-2008
Data Scadenza bando 06-10-2008
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO   (scad.  6 ottobre 2008)
Concorso  per  l'accesso  alle  scuole  di  specializzazione  per  le
   professioni   legali.   Anno   accademico   2008-2009.  (Decreto 3
   settembre 2008).
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                           di concerto con

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

   Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull' istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Visto  l'art. 117, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e le successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997, n. 398, ed in
particolare  l'art. 16, recante modifiche alla disciplina di concorso
per  uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia
21  dicembre  1999,  n. 537, concernente il regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione
per le professioni legali;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo
2001 , n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;
   Visto  l'art.  2,  comma 146, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,  convertito,  con  modificazioni,  in legge 24 novembre 2006, n.
286,   che   ha  sostituito  l'art.  16,  comma  2-ter,  del  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
della  giustizia,  con  il  quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto  n. 537 del 1999, e' stato definito il numero complessivo dei
laureati  in  giurisprudenza  da  ammettere  alle  predette scuole di
specializzazione nell'anno accademico 2008-2009;
   Vista  l'istanza in data 25 maggio 2007 con la quale l'Universita'
telematica   «Guglielmo   Marconi»  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad
istituire una Scuola di specializzazione per le professioni legali;
   Visto  il  parere  favorevole espresso dal Consiglio Universitario
nazionale nella adunanza del 7 giugno 2007;
   Considerata  la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del
decreto  n.  537  del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per
titoli  ed  esame,  per  l'accesso  alle  scuole nell'anno accademico
2008-2009 per il numero complessivo di 5000 posti;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Indizione del concorso


   1.   Per  l'anno  accademico  2008-2009  e'  indetto  un  concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame,  per  l'ammissione  alle scuole di
specializzazione  per  le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del
regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
   2.  Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto n. 537 del 1999, e' pari a 5000 unita'.
   3.  Il concorso si svolgera' il giorno 29 ottobre 2008 su tutto il
territorio  nazionale  presso  le  universita'  sedi  di  facolta' di
giurisprudenza  indicate  nel  prospetto  allegato 1, che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
   4.   Con   successivo   decreto   del   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca  sara'  rideterminato,  per  gli
eventuali  Atenei  richiedenti, il numero dei posti assegnati al fine
di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole
sedi  che  risultino  a  seguito  dell'espletamento  della  prova  di
ammissione, con quelli in esubero presso altri Atenei.

        
      
                               Art. 2.

                     Presentazione della domanda


   1.  Al  concorso  sono  ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma  di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e
coloro  che  hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza  sulla  base  degli ordinamenti adottati in esecuzione
del  regolamento  di  cui  al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
successive  modificazioni,  in  data anteriore al 29 ottobre 2008. La
domanda  di  partecipazione al concorso dovra' essere presentata alla
segreteria  della  facolta'  di giurisprudenza di uno degli Atenei di
cui  all'allegato  1  entro il 6 ottobre 2008. Puo' essere presentata
domanda  di  partecipaziorie  con riserva ove il candidato non sia in
possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo
consegna  comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda
di  partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante
l'avvenuto   versamento  della  tassa  a  tal  fine  stabilita  dalla
competente universita'.
   2.  Per  l'ammissione  al  concorso  dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
   3.  E' in facolta' dell'Ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal  concorso  in  qualsiasi  fase  del  procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.

        
      
                               Art. 3.

                            Prova d'esame


   1.  La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a  risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale,
su   argomenti   di   diritto   civile,   diritto   penale,   diritto
amministrativo,  diritto  processuale  civile  e  procedura penale. I
quesiti  sono  segreti  e  ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata  l'introduzione  nell'aula  di  telefoni portatili e di altri
strumenti  di  riproduzione  e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
   2.   Il   tempo   massimo   a   disposizione   dei  candidati  per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti.
   3.  Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

        
      
                               Art. 4.

                      Commissione giudicatiice


   1.  Con  decreto  rettorale  e'  costituita  presso ciascuno degli
Atenei  di  cui  all'allegato  1  una  commissione  giudicatrice  del
concorso,  composta  da  due  professori universitari di ruolo, da un
magistrato  ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal
componente  avente  maggiore anzianita' di ruolo ovvero, a parita' di
anzianita'  di  ruolo,  dal  piu'  anziano di eta'. La commissione e'
incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove
di  esame  ivi  compresa  la  consegna  e  il ritiro degli elaborati,
nonche'  la  verbalizzazione.  La  commissione  provvede inoltre alla
formulazione  della  graduatoria  dei candidati ai sensi dell'art. 5.
Con  lo  stesso decreto e' nominato un apposito comitato di vigilanza
ed il responsabile del procedimento.
   2.  Il  giorno  dello  svolgimento  delle  prove,  alle ore 10, la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  dell'Universita' «La Sapienza» di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti
gli  elaborati  ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del
1999.   A   tal   fine   la   commissione  controlla  preliminarmente
l'integrita' dei plichi contenenti i tre elaborati.
   3.  Il  numero  dell'elaborato  sorteggiato  e' comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun Ateneo al fine
dell'immediato  espletamento  della prova di esame. La consegna degli
elaborati  e' effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti
nella  sede  di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in
cui  la  commissione autorizza l'apertura dei questionari. E' in ogni
caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto
il  plico contenente il questionario prima dell' autorizzazione della
commissione.
   4.  Per  i  fini  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano le
disposizioni   di   cui   all'art.   9   del   decreto  del  Ministro
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001.
I  responsabili  del  procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono   a   ritirare   gli   elaborati   presso   il   consorzio
interuniversitario  CINECA  il  giorno 27 ottobre 2008. L'esito della
correzione  degli  elaborati  e'  comunicato  dal  CINECA  stesso  ai
responsabili  del  procedimento  di  ciascun  ateneo  ai  fini  della
valutazione   di   cui   all'art.   5   da  parte  della  commissione
giudicatrice.

        
      
                               Art. 5.

                Valutazione della prova e dei titoli


   1.  Ai  fini  della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione  per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la  valutazione  della  prova  d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea.
   2.  La  valutazione  del  curriculum  e del voto di laurea avviene
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  commissione di cui all'art. 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2008

                                        Il Ministro dell'istruzione
                                     dell'universita' e della ricerca
                                                 Gelmini


Il Ministro della giustizia
           Alfano

        
      
                                                           ALLEGATO 1

        SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

====================================================
              Atenei               |Numero dei laureati da ammettere
====================================================
BARI                               |                              120
BOLOGNA 190                        |                              190
BRESCIA 75                         |                               75
CAGLIARI                           |                              100
CAMPOBASSO                         |                               90
CATANIA                            |                              100
CATANZARO                          |                              180
FIRENZE                            |                              100
FOGGIA                             |                              100
GENOVA                             |                              100
LECCE                              |                               90
LUISS                              |                              100
LUM                                |                               50
LUMSA                              |                               90
MACERATA (1)                       |                               90
MESSINA                            |                              100
MILANO (2)                         |                              290
MILANO CATTOLICA (3)               |                              100
MODENA E REGGIO EMILIA             |                               55
NAPOLI FEDERICO II                 |                              400
II UNIVERSITA' DI NAPOLI           |                              100
PADOVA (4)                         |                              180
PALERMO                            |                              200
PARMA                              |                               90
PAVIA (5)                          |                               65
PERUGIA                            |                              100
PISA                               |                              100
REGGIO CALABRIA                    |                              120
ROMA LA SAPIENZA                   |                              300
ROMA TOR VERGATA                   |                              280
ROMA TRE                           |                              100
ROMA UNIV. TELEMATICA {G. MARCONI} |                              100
SALERNO                            |                              125
SASSARI                            |                               80
SIENA                              |                               85
SUOR ORSOLA BENINCASA - NA         |                               55
TERAMO                             |                              100
TORINO                             |                              170
TRENTO e VERONA (6)                |                               55
URBINO                             |                               75
TOTALE                             |                             5000

Note
             (1)  La  Scuola  di Macerata e' istituita in convenzione
          con l'Universita' di Camerino.
             (2) La Scuola dell'Universita' di Milano e' istituita in
          convenzione  con  l'Universita'  di  Milano-Bicocca  e  con
          l'universita' dell'Insubria.
             (3)  La  scuola  dell'Universita' Cattolica di Milano e'
          istituita  in  convenzione con l'Universita' Carlo Cattaneo
          di Castellanza.
             (4) La Scuola dell'Universita' di Padova e' istituita in
          convenzione  con l'Universita' di Ferrara,Trieste e Venezia
          Ca' Foscari.
             (5)  La Scuola dell'Universita' di Pavia e' istituita in
          convenzione con l'Universita' Bocconi di Milano.
             (6)  La  Scuola  di  Trento  e  Verona  e'  istituita in
          convenzione  tra i due Atenei con alternanza biennale della
          sede amministrativa.

        
      
                                                           ALLEGATO 2

CRITERI  DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                      PER LE PROFESSIONI LEGALI

A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999
   Valutazione del curriculum (Massimo 5 punti):
    Laurea conseguita entro 5 anni accademici 1 punto
    Laurea conseguita oltre 5 anni accademici 0 punti
   Media curriculare:
    30/30 - 4 punti
    29/30 - 3 punti
    28/30 - 2 punti
    27/30 - 1 punto
   Valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti)
    110/110 e lode: 5 punti
    110/109/110: 4 punti
    108/107/110: 3 punti
    106-105/110: 2 punti
    104102/110: 1 punto
B) Laureati  secondo  l'ordinamento  didattico  adottato ai sensi del
   regolamento di cui al D.M. n. 509/1999 e successive modificazioni
   Valutazione del curriculum (Massimo 5 punti):
    Laurea conseguita entro 6 anni accademici 1 punto
     Laurea conseguita oltre 6 anni accademici 0 punti
   Media  curriculare  (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel
corso  del  biennio per il conseguimento della laurea specialistica o
magistrale):
    30/30 - 4 punti
    29/30 - 3 punti
    28/30 - 2 punti
    27/30 - 1 punto
   Valutazione  del  voto  di  laurea  (ottenuto per il conseguimento
della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti):
    110/110 e lode: 5 punti
    110-109/110: 4 punti
    108-107/110: 3 punti
    106-105/110: 2 punti
    104-102/110: 1 punto