Concorso per 8 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 07-10-2008
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO   (scad.  6 novembre 2008) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di otto posti di dirigente economico di seconda fascia in prova presso il Ministero dello sviluppo economi ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-10-2008
Data Scadenza bando 06-11-2008
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO   (scad.  6 novembre 2008)
 Concorso  pubblico,  per esami, per il conferimento di otto posti di
   dirigente economico di seconda fascia in prova presso il Ministero
   dello sviluppo economico.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                  per i servizi interni Ufficio II

    Visto  il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito nella
legge  14  luglio  2008,  n.  121, che confermando il Ministero dello
sviluppo  economico  ha trasferito allo stesso le funzioni, risorse e
strutture  gia' attribuiti al Ministero del Commercio Internazionale,
nonche' al Ministero delle comunicazioni;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente  le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e
modificazioni  «Azioni  positive  per  la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro»;
   Vista   la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
   Vista   la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate  e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  24  luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'articolo 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
   Visto   il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni   pubbliche,   che   richiede   il   possesso   della
cittadinanza italiana per l'accesso alle qualifiche Dirigenziali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  Amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
   Visti  in particolare, per quanto riguarda le preferenze a parita'
di  punteggio,  l'art.  5  del  predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994;
   Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19
sull'esenzione  dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione   presso   le   pubbliche  Amministrazioni,  di  rettifica
dell'articolo  3  nota  2  della  Tabella  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
   Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  come  ora
modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
   Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 novembre 2005, n. 4;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica 5
maggio  2004,  concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree
specialistiche   (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica  in  data  16  marzo  2007  recante  la
"Determinazione    delle    classi    delle    lauree   universitarie
specialistiche";
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica  in  data  16  marzo  2007  recante  la
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'Area I^;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto   il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, che in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
disciplina le modalita' di accesso alla qualifica di dirigente;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n.108,   concernente   il   "Regolamento   recante   disciplina   per
l'istituzione,  l'organizzazione  ed  il  funzionamento del ruolo dei
dirigenti  presso le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo";
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.184  recante  il  "Regolamento  per la disciplina per il diritto di
accesso ai documenti amministrativi";
   Vista la  legge  27  dicembre  1997  n.  449 recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art.39;
   Visto  l'art.  3  comma  87 legge  24 dicembre 2007 n. 244, che ha
inserito il comma 5-ter all'art. 35 del citato decreto legislativo n.
165/2001, che eleva a tre anni dalla data di pubblicazione la vigenza
delle  graduatorie  dei  concorsi  per  il reclutamento del personale
presso le Amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
   Considerato nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico
per  il  Ministero  dello  sviluppo  economico cosi' come configurato
dalla  citata  legge  n.  121/08,  di  dare corso alle autorizzazioni
ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico sotto l'imperio della
legge n. 233/06;
   Visto  il D.P.C.M. 11 marzo 2008 con il quale fra l'altro e' stata
concessa  al  Ministero  dello  Sviluppo Economico l'autorizzazione a
bandire  concorsi  pubblici  per  reclutamento  di  n.  18  unita' di
personale con qualifica di dirigente di seconda fascia;
   Considerata   l'opportunita'   di   utilizzare  solo  parzialmente
l'autorizzazione   concessa   in   considerazione   dei  processi  di
riorganizzazione  in  atto e della conseguente rideterminazione della
pianta organica;
   Visto   l'art.74   del decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112  e
considerati gli adempimenti in corso;
   Ritenuto che per l'ex Ministero delle Comunicazioni e' tutt'ora in
corso  la  chiamata  in  servizio  dei  vincitori  e degli idonei del
concorso  bandito dallo stesso ministero con il D.D. 11 novembre 2005
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 92 del
22 novembre 2005;
   Ritenuto   che  tale  concorso  era  finalizzato  all'accertamento
specifico   dell'attitudine   allo   svolgimento   dell'attivita'  di
dirigente  di  seconda  fascia  presso  il  soppresso Ministero delle
Comunicazioni  e  che  pertanto  detto personale non potrebbe trovare
utile   collocazione   presso   gli   altri   settori  del  Ministero
destinatario dell'autorizzazione sopra citata;
   Ritenuto  pertanto  di  dover  bandire un concorso a n. 8 posti di
dirigente economico finalizzato all'accertamento dell'attitudine allo
svolgimento   delle   attivita'   di   dirigente  di  seconda  fascia
concernenti  le  aree  della  politica  industriale e competitivita',
energia, regolazione della concorrenza e del mercato;
   Considerato che all'applicazione della riserva del 30% dei posti a
favore   dei   dipendenti  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
appartenenti  da  almeno  15  anni a qualifica apicale della carriera
direttiva  dello  stesso  Ministero  comunque  denominata,  di cui al
combinato  disposto  dell'art.  3  comma 2 e dell'art. 22 comma 2 del
D.P.R.  n.  272/2004,  si  e'  provveduto  in  sede di emanazione del
Decreto  Direttoriale  8  novembre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  - 4ª  serie  speciale  n.  96  del  4 dicembre 2007, e che
pertanto non deve piu' farsi luogo a tale specifica riserva;
   Ritenuto  di  dover  precisare  che  ai fini del presente bando si
intende:  per  diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata
non  inferiore  a  quattro  anni,  conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per  laurea  (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea
specialistica  (LS),  ora  denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale 22
dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due
anni,  conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma
di  specializzazione  (DS)  il  titolo  accademico di cui all'art. 3,
comma  2,  del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il
titolo   accademico   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  n.  270/2004,  conseguito ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210;
   Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei   compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto gli articoli 127 e 128 del Testo Unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 10  gennaio  1957  n. 3 nella parte non
disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto;
   Vista  la  sentenza  della Corte costituzionale n. 329 del 11 e 27
luglio 2007 relativa al citato articolo 128;
   Assolti  gli  obblighi di comunicazione di cui all'art. 34 bis del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
   Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti, per
l'accesso  alla  qualifica  di dirigente di seconda fascia, in prova,
nel ruolo del dirigente del Ministero dello sviluppo economico per le
esigenze  delle  strutture  facenti  in  precedenza capo ai Ministeri
dello   sviluppo   economico  previsti  dal decreto-legge  n.  181/06
convertito  con legge n. 233/2006 antecedentemente all'emanazione del
decreto-legge  n. 85/08 convertito in Legge n. 121/08, competenti per
le attivita' indicate in premessa, con sede in Roma.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserva di posti


   1. Il 30% dei posti messi a concorso, in applicazione dell'art. 3,
comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272, e' riservato al personale del Ministero dello sviluppo
economico  purche'  in  possesso  dei  requisiti di cui al successivo
articolo 3.
   2.  Nel  caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
in   tal  modo  ricoperta,  la  parte  rimanente  sara'  conferita  a
concorrente non riservatario secondo l'ordine di graduatoria.
   3.  Coloro  che  intendono  avvalersi  della  riserva devono farne
espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
nonche'  dichiarare  il  possesso del relativo titolo, secondo quanto
specificato   nel   successivo  articolo  4,  pena  l'esclusione  dal
beneficio della riserva medesima.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione


   1.  Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) iscrizione nelle liste elettorali;
    c)  possesso  di  una  delle lauree specialistiche (LS) afferenti
alle  classi  di  laurea  di  seguito  specificate, di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000:
     classe  delle  lauree  specialistiche  in economia e commercio o
equipollenti (64/S, o 84/S);
     classe   delle  lauree  specialistiche  in  scienze  economiche,
statistiche o equipollenti (91/S, o 64/S);
      ovvero   del   diploma   di  laurea  (DL)  secondo  il  vecchio
ordinamento  equiparato  - ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio
2004 citato nelle premesse - alle predette lauree specialistiche (LS)
ai  fini  della  partecipazione  ai concorsi pubblici, o delle lauree
riconosciute equipollenti dalla normativa vigente;
      ovvero  del titolo di studio di primo livello denominato laurea
(L),  previsto  dall'art. 3 del regolamento n. 509/1999, e successive
modifiche,  riconosciuto idoneo per l'ammissione ai suddetti corsi di
laurea specialistica.
   I  diplomi  di  laurea  conseguiti  all'estero saranno considerati
utili  purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea
italiani:  a  tal  fine  nella  domanda  di  concorso  devono  essere
indicati,  a  pena  di  esclusione,  gli estremi del provvedimento di
riconoscimento  dell'equipollenza  al corrispondente titolo di studio
italiano  in  base  alla  normativa  vigente;  le equipollenze devono
sussistere   alla   data   di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande.
    d) trovarsi altresi' in una delle seguenti condizioni:
     I.  essere  dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti  di uno dei suddetti titoli di studio, ed aver compiuto almeno
cinque  anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
     II.  essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti  di  uno  dei  suddetti  titoli  di  studio ed in possesso del
diploma   di   specializzazione   conseguito   presso  le  Scuole  di
specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   di   concerto  con  il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero in possesso del dottorato di
ricerca  (DR)  ed aver compiuto almeno tre anni di servizio svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea;
     III. essere dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito  di  corso-concorso,  muniti  di  uno  dei suddetti titoli di
studio  ed  aver  compiuto  almeno quattro anni di servizio svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso di uno dei suddetti titoli di studio;
     IV.  essere  in  possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di uno dei suddetti titoli di studio ed aver svolto per almeno
due anni le funzioni dirigenziali;
     V.   aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di uno dei suddetti titoli di studio;
     VI.  aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro
anni presso enti o organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di uno dei suddetti titoli di studio.
    e)  buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua
a scelta fra tedesco, francese e spagnolo;
    f)  idoneita'  fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente.  L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
    g)  posizione  regolare  nei confronti del servizio di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
   2.  Non  possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  o  licenziati  da  altro  impiego
statale,  per  averlo  conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127,
primo  comma, lettera d), e art. 128 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione della Sentenza
della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007.
   3.  I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
   4.  Con  provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre,
in  qualsiasi  momento,  anche  successivamente  all'espletamento del
concorso  -  cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione   dal  concorso  medesimo  per  difetto  dei  prescritti
requisiti.

        
      
                               Art. 4.

          Presentazione delle domande - termini e modalita'


   1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
e  debitamente  firmata,  dovra'  essere  presentata  direttamente  o
spedita   a   mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con
esclusione  di  qualsiasi  altro  mezzo,  al Ministero dello Sviluppo
Economico,  Direzione  Generale  per  i  Servizi Interni - Ufficio II
Concorsi  -  Via  Molise  n.  2  -  00187  R  O M A, entro il termine
perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  si intendera' prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
   2.  Per  le  domande  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  fara'  fede  la  data  apposta  su  di essa dal servizio
postale  accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta
di  spedizione  per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
Il  ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa,
anche  se  non  imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
   3.  La  data  di  acquisizione  della domanda presentata a mano e'
comprovata  dal  timbro  a  data  apposto su di essa dalla Segreteria
della  Direzione  Generale  per  i Servizi Interni, Via Molise n. 2 -
00187  Roma,  (Primo  Piano  Stanza  56)  che rilascera' ricevuta. La
ricezione  delle  istanze  di  ammissione avverra' nel giorno e negli
orari  di  seguito  indicati: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00
alle ore 17,00.
   4. Non  si  terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate  oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
   5.  I  candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda,
nonche'  sul  frontespizio  della busta contenente la domanda stessa,
nel  caso  in  cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: concorso a 8 posti di dirigente.
   6. Nella domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il
modello   riportato   nell'unito   fac-simile,   i  candidati  devono
dichiarare,  sotto la propria responsabilita', ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
    a) il cognome ed il nome;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c)  l'indirizzo o il recapito presso il quale desiderano ricevere
le  eventuali  comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento
postale  ed  un  recapito  telefonico.  Il  candidato ha l'obbligo di
comunicare  tempestivamente  alla  Direzione  Generale  per i Servizi
Interni -  Ufficio  II Concorsi - le eventuali variazioni del proprio
recapito;
    d) il possesso della cittadinanza italiana;
    e)  il  comune  nelle  cui  liste elettorali risultano iscritti (
ovvero  i  motivi dell'eventuale non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime);
    f)  il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e
dell'universita'  in  cui  e'  stato  conseguito.  Coloro che abbiano
conseguito  all'estero  detto  titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
    g)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
    h)  l'assenza  di  condanne  penali  e  di procedimenti penali in
corso.  In  caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa   amnistia,  condono,  indulto,  perdono  giudiziale  o  non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
    i)   i   servizi   eventualmente  prestati  presso  le  pubbliche
amministrazioni;
    j)  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico  impiego,  anche  a  seguito  di  sanzioni disciplinari, con
esplicita  dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto  o  licenziato  da un impiego statale ai sensi dell'articolo
127,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3; nell'ipotesi in cui invece sia
incorso in quest'ultima condizione il candidato dovra' dichiararne le
circostanze  evidenziando  perche'  ritenga  che cio' non comporti in
concreto  incompatibilita'  ai  sensi della richiamata sentenza della
Corte costituzionale n. 329 del 2007;
    k)  di  essere  in  regola  con  le  norme relative agli obblighi
militari;
    l) la lingua straniera prescelta fra tedesco, francese e spagnolo
la  cui  conoscenza  sara'  accertata  nel  corso  della  prova orale
prevista dal presente bando;
   m) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ai sensi dell'art. 2
del  presente  bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti
dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487 e successive modificazioni e integrazioni (ALLEGATO G),
specificando  eventualmente  l'ufficio e l'amministrazione presso cui
e'  depositata  la  relativa documentazione. Tali titoli, qualora non
espressamente  dichiarati  nella  domanda  di ammissione, non saranno
presi  in  considerazione  in  sede  di  formazione della graduatoria
finale;
   7.  La  domanda  di  partecipazione  dovra' essere integrata, pena
l'esclusione  dal  concorso,  con  le  dichiarazioni  previste  negli
allegati  al  presente  bando  (A,  B,  C,  D,  E o F a seconda delle
condizioni  descritte nel precedente articolo 3, comma 1, lettera d),
rispettivamente ai punti dal primo al sesto.
   In particolare il candidato:
    se  si  trova  nella  condizione  di  cui  al  punto primo dovra'
dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
la  qualifica  attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e
l'amministrazione  di  appartenenza e l'attuale sede di servizio, gli
estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi  alla  concessione di
periodi  di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
    se  si  trova  nella  condizione  di  cui al punto secondo dovra'
dichiarare di essere dipendente di ruolo di pubblica amministrazione,
il  diploma  di specializzazione o il dottorato di ricerca posseduto,
gli  estremi  di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di
periodi  di aspettativa per motivi di famiglia, la durata dei periodi
stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento interruttivo del computo
dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
    se  si  trova  nella  condizione  di  cui  al  punto terzo dovra'
dichiarare  di  essere  dipendente  statale  reclutato  a  seguito di
corso-concorso,  gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione  di  periodi  di  aspettativa  per motivi di famiglia, la
durata   dei   periodi   stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento
interruttivo  del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
    se  si  trova  nella  posizione  di  cui  al  punto quarto dovra'
dichiarare  la  qualifica  attualmente rivestita e la sua decorrenza,
l'ufficio  e  l'ente o struttura pubblica di appartenenza e l'attuale
sede  di  servizio  e  di aver svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali,  gli  estremi  di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione  di  periodi  di  aspettativa  per motivi di famiglia, la
durata   dei   periodi   stessi,  nonche'  ogni  altro  provvedimento
interruttivo  del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa;
    se  si  trova  nella  posizione  di  cui  al  punto quinto dovra'
dichiarare  l'ufficio  e  l'amministrazione  pubblica  presso  cui ha
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, il periodo di servizio
prestato   con   le  suddette  funzioni,  gli  estremi  di  eventuali
provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa per
motivi  di famiglia, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro
provvedimento  interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa;
    se  si  trova  nella  posizione  di  cui  al  punto  sesto dovra'
dichiarare la posizione funzionale, l'ente o organismo internazionale
ed  il  periodo  di  servizio,  con  cui  ha  maturato,  con servizio
continuativo   per  almeno  quattro  anni  presso  enti  o  organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per  l'accesso  alle quali e' richiesto il possesso di uno dei titoli
di studio previsti nel precedente articolo 3, ed altresi' gli estremi
di  eventuali  provvedimenti  relativi alla concessione di periodi di
aspettativa  per  motivi  di  famiglia, la durata dei periodi stessi,
nonche'   ogni   altro   provvedimento   interruttivo   del   computo
dell'effettivo  servizio. Tale dichiarazione dovra' essere resa anche
se negativa.
   8. La  domanda  di  partecipazione  dovra' riportare, altresi', la
dichiarazione di accettazione di qualunque sede che l'amministrazione
vorra' assegnare
   9.  Il  candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il  requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare
nella  domanda  la  propria  condizione  e specificare l'ausilio ed i
tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari  per lo svolgimento delle
prove.  Il  candidato  dovra',  altresi', allegare una certificazione
rilasciata  da  apposita  struttura  sanitaria  che in relazione allo
specifico  handicap  ed  al  tipo  di prova da sostenere, indichi gli
elementi   essenziali   occorrenti  per  la  fruizione  dei  benefici
richiesti  al  fine  di consentire all'amministrazione di predisporre
per  tempo  i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una  regolare  partecipazione  al concorso. Il candidato che si trovi
nella   sopra   indicata   condizione   e'   tenuto   a   contattare,
successivamente  alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i
seguenti  numeri telefonici: 06/47052610 - 06/47052727 per concordare
esattamente le modalita' delle prove.
   10.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  ed il relativo
allegato  che  e'  parte  integrante  della domanda dovranno entrambi
essere   firmati  in  calce  dal  candidato.  Non  saranno  presi  in
considerazione domande ed allegati privi di firma.
   11. I  candidati  le  cui domande di partecipazione, integrate dai
relativi allegati, non contengano tutte le dichiarazioni previste dal
presente articolo, relativamente al possesso dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al  concorso,  saranno  esclusi  dallo  stesso con
provvedimento motivato, notificato con Racc. A/R.
   12. l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta o incompleta
indicazione  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda  da  parte  del
candidato   ovvero   da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dello  stesso  indirizzo,  ne'  per  disguidi  postali o
telegrafici  comunque  imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza  maggiore,  ne'  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso di
ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.
   13. I   candidati   sono   ammessi   con   riserva   al  concorso.
L'Amministrazione  potra'  disporre,  con  Raccomandata A/R motivata,
anche   a   procedimento   concorsuale   ultimato,  l'esclusione  dei
concorrenti in difetto dei prescritti requisiti.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice


   1.  La  Commissione  esaminatrice  del  concorso, da nominarsi con
successivo  provvedimento,  sara' costituita ai sensi dell'art. 4 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004
citato nelle premesse.

        
      
                               Art. 6.

                Preselezione e calendario delle prove


   1.   Qualora   il   numero   delle  domande  lo  renda  necessario
l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di effettuare una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla
sulle  materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti)
di  cui  al  seguente  articolo  7,  per determinare l'ammissione dei
candidati  alle  successive  prove  d'esame. L'Amministrazione potra'
affidare  la  predisposizione  dei  test  preselettivi  a qualificati
istituti  pubblici  e  privati.  La  prova preselettiva potra' essere
gestita con l'ausilio di societa' specializzate.
   2.   In   caso  di  effettuazione  della  prova  preselettiva,  il
calendario  e  le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti  ai  concorrenti  con  apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale -  del  9 dicembre 2008. In caso di
rinvio  la  nuova  data  delle  prove  sara' pubblicata con le stesse
modalita'.
   3.  I  candidati  si  presenteranno  a sostenere la predetta prova
senza  altro  preavviso  o  invito,  secondo le indicazioni contenute
nella  predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
   4.  L'assenza  del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la  causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva  non  concorrera'  alla  formazione  del  voto finale di
merito.
   5.  Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la  preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
sessanta  posti.  Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il  medesimo  punteggio  del  candidato  collocatosi  al sessantesimo
posto.
   6.  Nel  caso  in  cui,  invece,  non sia necessario effettuare la
preselezione,  con  lo  stesso  avviso di cui al comma 2 del presente
articolo,  i  candidati  saranno informati dei giorni, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
articolo   7.  Dell'eventuale  rinvio  sara'  data  comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale.
   7.  I  candidati  si  presenteranno  a sostenere le prove scritte,
sotto  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
   8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione,
con   almeno  venti  giorni  di  anticipo,  della  data  fissata  per
l'effettuazione  della  prova  stessa. In detta comunicazione saranno
riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.
   9.  La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello Sviluppo
Economico  o  altra  sede  idonea,  in un'aula aperta al pubblico. Al
termine  di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario,  sara'  affisso  nella  sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
   10.   Per   sostenere   le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi  muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora  l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di  riconoscimento  non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali  ed  i  fatti  in  esso contenuti possono essere comprovati
mediate  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
   11.  Per  l'espletamento  delle  prove  i concorrenti non potranno
portare  con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo  ne'
potranno  portare  borse  o simili, capaci di contenere pubblicazioni
del  genere  che  dovranno,  in  ogni  caso,  essere consegnate prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera',  al  termine  delle prove, alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.
   12.  Per  lo  svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare  i  dizionari  ed  i  testi  di  legge  non  commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
   13.  Durante  lo  svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare  tra  loro  in  alcun  modo,  pena  l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
   14.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con ampia riserva di
accertamento  del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta   ferma   la  facolta'  dell'Amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento  del  concorso  -  l'esclusione  dei  candidati  dal
concorso   medesimo  per  difetto  del  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione prescritti dal presente bando.

        
      
                               Art. 7.

                            Prove d'Esame


   1.  Gli  esami  consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
   2.  La  prima prova scritta, a contenuto teorico, avra' ad oggetto
problematiche  relative alle seguenti materie: economia politica (con
particolare riguardo alla macroeconomia), politica economica, analisi
economica    e    finanziaria,   scienza   delle   finanze,   diritto
amministrativo e civile.
   3.  La  seconda  prova  scritta,  a contenuto pratico, consistera'
nella  risoluzione  di  un  caso mirato a verificare l'attitudine dei
candidati   alla   soluzione   corretta   sotto   il   profilo  della
legittimita',  della  convenienza  e  dell'efficienza ed economicita'
organizzativa,  di  questioni  connesse con l'attivita' istituzionale
del Ministero dello Sviluppo Economico, nei termini di cui all'art. 1
del  presente  decreto,  con  particolare  attenzione alle aree della
politica  industriale  e  competitivita',  energia, regolazione della
concorrenza    e    del    mercato,    commercio   internazionale   e
internazionalizzazione delle imprese.
   4.  La  durata  di  ciascuna  delle  due  prove e' stabilita dalla
Commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a otto ore.
   5. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' su:
    le materie previste per le prove scritte;
    diritto  del  lavoro, contabilita' di stato, statistica, elementi
di diritto internazionale e comunitario, diritto penale limitatamente
ai  delitti  contro  la pubblica amministrazione, leggi e regolamenti
concernenti  le  materie  di  competenza del Ministero dello Sviluppo
Economico, nei termini di cui all'art. 1 del presente decreto;
   Il   colloquio  e'  mirato  ad  accertare  la  preparazione  e  la
professionalita'  del  candidato  nonche'  l'attitudine del medesimo,
all'espletamento delle funzioni dirigenziali.
   6. Nell'ambito della prova orale il candidato dovra' sostenere una
prova obbligatoria in lingua inglese nonche' in una lingua scelta fra
francese,  tedesco  e  spagnolo che attesti la buona conoscenza delle
stesse.  Il  candidato  potra' chiedere, indicandolo nella domanda di
partecipazione, di sostenere una seconda prova in una lingua a scelta
tra quelle comunitarie.
   Sara'  accertata,  altresi',  la  conoscenza  a  livello  avanzato
dell'utilizzo  del  personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi  da  realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche'
la  conoscenza  da  parte  del  candidato delle problematiche e delle
potenzialita'   connesse   all'uso  degli  strumenti  informatici  in
relazione  ai  processi  comunicativi  in  rete, all'organizzazione e
gestione  delle  risorse  ed  al  miglioramento dell'efficienza degli
uffici e dei servizi.
   7.  La  Commissione  esaminatrice stabilisce preventivamente nella
prima  riunione  i  criteri e le modalita' di valutazione delle prove
concorsuali   da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine  di
assegnare  i  punteggi  da attribuire alle singole prove, che saranno
espressi in centesimi.
   8.  Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati  dovranno  riportare  in  ciascuna  di  esse  un  voto  non
inferiore a settanta centesimi.
   9.  la  prova  orale  si intendera' superata se il candidato avra'
riportato un voto non inferiore a settanta centesimi.
   10.  Il  punteggio  complessivo  sara' determinato sommando i voti
riportati  in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.

        
      
                               Art. 8.

               Presentazione dei titoli di preferenza


   1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e successive
modificazioni,  dovranno  far pervenire all'Amministrazione, entro il
termine  comunicato  con  apposita  richiesta dell'Amministrazione la
documentazione,   attestante  il  possesso  dei  suddetti  titoli  di
preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.
   2.  Il  diritto  alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui agli
articoli  rispettivamente  46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n. 445, mediante l'unito schema (ALLEGATO H). La
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso Testo unico.
   3.   E'  facolta'  degli  interessati  trasmettere  i  certificati
originali   o   in   copia   autenticata,   in  esenzione  di  bollo.
L'autenticazione  di  copia  puo' essere fatta anche presso l'ufficio
competente  a  ricevere  le  domande  di  concorso, nell'orario sopra
indicato,  su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito
dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
   4.  Tale  documentazione  non  e' richiesta nel caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  amministrazioni,  purche'  nella domanda di
ammissione  l'interessato  abbia  indicato  con  esattezza,  sotto la
propria  responsabilita',  anche l'ufficio e l'amministrazione presso
cui questa e' depositata.
    5.   A   norma   dell'articolo   71   del   citato  Testo  unico,
l'Amministrazione  effettuera'  idonei  controlli,  anche a campione,
sulla  veridicita'  delle  predette  dichiarazioni sostitutive con le
conseguenze  di  cui  ai  successivi  articoli  75  e  76, in caso di
dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
   6.  Non  saranno  presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
   7.  I  documenti  di  cui  al  presente  articolo  dovranno essere
presentati   direttamente   o  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il termine indicato nel primo comma al Ministero
dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi Interni -
Ufficio  II  Concorsi  - Via Molise 2 - 00187 ROMA. Nel caso di invio
tramite  raccomandata  si  rinvia  a  quanto  previsto dal precedente
articolo 4, comma 11, del presente bando.

        
      
                               Art. 9.

  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale


   1.  Espletate  le  prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova  scritta  ed  il  voto  riportato nella prova orale. In caso di
parita'  di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita'
del  procedimento  concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli
di  riserva e di preferenza, con decreto del Direttore Generale della
Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero dello Sviluppo
Economico,  sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati
vincitori   del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti   prescritti   per   l'ammissione,  nel  limite  dei  posti
conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.
   2.  La  graduatoria  finale  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
Bollettino  Ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il  termine per le
eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i 36 mesi di validita'
della graduatoria.
   3.  I  posti  messi  a  concorso  che  si renderanno disponibili a
qualunque  titolo  potranno  essere  conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

        
      
                              Art. 10.

Accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per  la costituzione del
                         rapporto d'impiego


   1.  I  candidati  dichiarati  vincitori,  prima  di procedere alla
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  saranno invitati a
presentare  o  a  far  pervenire  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,   entro  il  termine  che  verra'  loro  comunicato,  un
certificato  medico,  rilasciato  da un medico dell'Azienda Sanitaria
Locale  competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato
sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato
medico  deve  farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
   2.  Per  i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per  fatto  di  guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili,  mutilati  ed  invalidi  del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori  di  handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il   certificato  medico  deve  essere  rilasciato  dalla  A.S.L.  di
appartenenza  dei  medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  della  natura  e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni  attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che  gli  stessi  non  possano  arrecare  pregiudizio  alla salute ed
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza degli
impianti  e  che  le  loro  condizioni  fisiche  li rendano idonei al
disimpegno  delle  funzioni  relative  all'impiego per il quale hanno
concorso.
   3.  Il  certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.  L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
   4.  Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono  altresi'  comprovare,  mediante  dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  il  possesso  dei  seguenti  requisiti: cittadinanza
italiana,   iscrizione  nelle  liste  elettorali,  titolo  di  studio
posseduto,  tra  quelli  richiesti  dal  precedente  articolo  3, con
l'indicazione  della  data di conseguimento e dell'Universita' presso
la  quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A  tale  scopo  puo'  essere  utilizzato  l'allegato  "H" al presente
decreto.    Si    osservano    le    disposizioni   in   materia   di
autocertificazione e controllo di cui al precedente articolo 8.
   5.   E'  facolta'  dell'interessato  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  di  ammissione  mediante  la  presentazione  dei  relativi
certificati,  di  cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita'  di  tali  certificati  fossero  scaduti l'interessato deve
dichiarare  in  calce  al documento che le informazioni contenute nel
certificato  stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio.  Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
   6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non
si  dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

        
      
                              Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori


   1.  I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente
in  materia  di  assunzione  nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare   un   contratto   individuale  di  lavoro  a  norma  delle
disposizioni   contrattuali  vigenti  al  momento  dell'assunzione  e
saranno   soggetti   al   periodo  di  prova  previsto  dalle  stesse
disposizioni.
   2.   Il   vincitore  del  concorso  che  non  si  presenti,  senza
giustificato  motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di   lavoro  e  per  la  contestuale  assunzione  in  servizio  sara'
considerato rinunciatario.
   3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria  responsabilita',  di  non  avere  altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o  privata,  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo
30  marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In
caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
   4.  I  vincitori  del  concorso  saranno assegnati agli uffici del
Ministero  dello Sviluppo Economico in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
   5.  I vincitori del concorso saranno tenuti a frequentare un ciclo
di  attivita'  formative  organizzato  dalla  Scuola  Superiore della
pubblica  amministrazione  ai  sensi dell'art. 6 del DPR 24 settembre
2004,   n.   272;  ai  medesimi,  durante  tale  periodo,  spetta  la
retribuzione  prevista  dal  vigente  CCNL. Dal termine di tale ciclo
decorrera'  il  periodo  di  prova  di  cui  al  comma 1 del presente
articolo  ovvero  riprendera'  a  decorrere  ove interrotto dal ciclo
formativo.

        
      
                              Art. 12.

                   Accesso agli atti del concorso


   1.  L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino  alla  conclusione  della relativa procedura, fatta
salva  la  garanzia  della  visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'articolo  13 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  e successive modificazioni, i dati personali forniti
dai candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso
il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  - Direzione Generale per i
Servizi  Interni - Ufficio II Concorsi - per le finalita' di gestione
del  procedimento  concorsuale  e  per  la  formazione  di  eventuali
ulteriori  atti  allo  stesso  connessi, anche con l'uso di procedure
informatizzate,  nei  modi  e  limiti  necessari  per perseguire tali
finalita'.
   2.   Il   conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
   3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno   specifici   servizi   elaborativi   strumentali  per  lo
svolgimento della procedura concorsuale.
   4.   Agli   interessati   sono   riconosciuti  i  diritti  di  cui
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  n. 196/2003. Tali diritti
potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero dello Sviluppo
Economico -  Direzione  generale  per  i Servizi Interni - Ufficio II
Concorsi -  Via Molise n. 2 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento
dati  e'  il  Ministero dello sviluppo economico. Il responsabile del
trattamento dei dati e' il Direttore Generale pro tempore della sopra
indicata Direzione Generale.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia


   1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente bando
valgono,  in  quanto  applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
   2.  Il  presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero   della  Giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale.
   3.  Avverso  il  presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  ovvero,  in  sede
giurisdizionale,  impugnazione  al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
   Informazioni  sulla  procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito    internet    del    Ministero    dello   Sviluppo   Economico:
www.sviluppoeconomico.gov.it Servizi - Bandi e Gare.
   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale del
bilancio presso questo Ministero per la registrazione.
    Roma, 12 settembre 2008
                                      Il direttore generale: Ferlazzo