Concorso per 30 funzionari amministrativi (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 30
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 07-10-2008
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO   (scad.  6 novembre 2008) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trenta unita' di personale nel profilo professionale di funzionario amministrativo, III Area F1 presso il ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-10-2008
Data Scadenza bando 06-11-2008
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO   (scad.  6 novembre 2008)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trenta unita' di
   personale nel profilo professionale di funzionario amministrativo,
   III Area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                        per i servizi interni

   Visto  il  decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito nella
legge  14  luglio  2008,  n.  121, che confermando il Ministero dello
sviluppo  economico  ha trasferito allo stesso le funzioni, risorse e
strutture  gia' attribuiti al Ministero del commercio internazionale,
nonche' al Ministero delle comunicazioni;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente  le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e
modificazioni  «Azioni  positive  per  la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro»;
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
   Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate  e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  24  luglio  1999,  n.  6  sull'applicazione dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
   Visti in particolare, per quanto riguarda le riserve di posti e le
preferenze  a parita' di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 487/1994; l'art. 7 comma della legge
n.  68/1999 e l'art. 40, comma 2 della legge n. 374/1980 e l'art. 18,
comma 6 del decreto legislativo n. 213/2001;
   Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19
sull'esenzione  dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione   presso   le   pubbliche  amministrazioni,  di  rettifica
dell'art.  3  nota 2 della tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  come  ora
modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  28 novembre 2000, recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
   Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 novembre 2005, n. 4,
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5
maggio  2004,  concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)
secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree
specialistiche   (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi
pubblici;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica  in  data  16  marzo  2007  recante  la
«Determinazione    delle    classi    delle    lauree   universitarie
specialistiche»;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica  in  data  16  marzo  2007  recante  la
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del
personale non dirigente;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184  recante  il «Regolamento per la disciplina per il diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista  la  legge  27  dicembre  1997, n. 449 recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39;
   Visto l'art. 3, comma 87 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
ha inserito il comma 5-ter all'art. 35 del citato decreto legislativo
n.  165/2001,  che  eleva  a  tre anni dalla data di pubblicazione la
vigenza  delle  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
   Considerato nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico
per  il Ministero del commercio internazionale cosi' come configurato
dalla  citata  legge  n.  121/2008, di dare corso alle autorizzazioni
ricevute dal Ministero dello sviluppo economico sotto l'imperio della
legge    n.    233/2006   anche   per   le   esigenze   del   settore
internazionalizzazione,  struttura riconducibile all'ex Ministero del
commercio internazionale;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 11
marzo  2008  con  il quale fra l'altro e' stata concessa al Ministero
dello sviluppo economico l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici
per  reclutamento  di  settantanove  unita'  di  personale  dell'area
funzionale  terza  ed  all'ex  Commercio  internazionale  per ventuno
unita' della medesima area;
   Considerato  che  in  base  al  nuovo  C.C.N.L.  e  all'ipotesi di
contratto  integrativo  del  personale non dirigenziale del Ministero
dello  sviluppo economico in data 29 aprile 2008 che ha individuato i
nuovi   profili   professionali,   la  predetta  autorizzazione  deve
intendersi  concessa per la posizione economica iniziale F1 dell'area
funzionale  III,  in  quanto posizione di accesso dall'esterno per il
profilo di funzionario amministrativo;
   Considerata   l'opportunita'   di   utilizzare  solo  parzialmente
l'autorizzazione   concessa   in   considerazione   dei  processi  di
riorganizzazione  in  atto e della conseguente rideterminazione della
pianta organica;
   Visto  l'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 e
considerati gli adempimenti in corso;
   Ritenuto  pertanto  di dover bandire un concorso a trenta posti di
funzionario      amministrativo,     finalizzato     all'accertamento
dell'attitudine  allo  svolgimento  delle  attivita'  e  dei  compiti
attinenti  alla  anzidetta  posizione  funzionale  di  competenza del
Ministero dello sviluppo economico concernenti le aree della politica
industriale  e competitivita', energia, regolazione della concorrenza
e  del  mercato,  commercio  internazionale  e internazionalizzazione
delle imprese;
   Ritenuto  di  dover  precisare  che  ai fini del presente bando si
intende:  per  diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata
non  inferiore  a  quattro  anni,  conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per  laurea  (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea
specialistica  (LS),  ora  denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale 22
dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due
anni,  conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma
di  specializzazione  (DS)  il  titolo  accademico di cui all'art. 3,
comma  2,  del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il
titolo   accademico   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  n.  270/2004,  conseguito ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione
dei   compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
   Visto gli articoli 127 e 128 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3 nella parte non
disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto;
   Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27
luglio 2007 relativa al citato art. 128;
   Assolti  gli  obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
   Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti


   E'  indetto  un  concorso  pubblico  per  esami a trenta posti nel
profilo  professionale di funzionario amministrativo, area funzionale
terza, posizione economica F1.
   I  predetti  posti sono destinati alle sedi centrali e periferiche
del Ministero dello sviluppo economico.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserve di posti


   Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni,   con   particolare   riferimento  a  quanto  previsto
dall'art.  3,  comma  65  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
modificato  dall'art.  39,  comma 15 a sua volta modificato dall'art.
18,  comma  6  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonche'
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
   Le  riserve  di  posti  non  potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della
richiamata legge n. 68/1999.
   Se,  in  relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti,  essa  si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
   Qualora  tra  i  candidati  dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
   Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente
articolo  ne  devono  fare  espressa  dichiarazione  nella domanda di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione


   Per l'ammissione al concorso i candidati e candidate devono essere
in possesso a pena d'esclusione dei seguenti requisiti esclusivamente
valutabili  quale  titolo  essenziale  per l'ammissione alle prove di
concorso:
    1) possesso di laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea
(DL)  secondo  il  vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di
primo  livello  denominato laurea (L) conseguito presso Universita' o
istituti di istruzione universitaria equiparati;
   I  diplomi  di  laurea  conseguiti  all'estero saranno considerati
utili  purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea
italiani:  a  tal  fine  nella  domanda  di  concorso  devono  essere
indicati,  a  pena  di  esclusione,  gli estremi del provvedimento di
riconoscimento  dell'equipollenza  al corrispondente titolo di studio
italiano  in  base  alla  normativa  vigente;  le equipollenze devono
sussistere   alla   data   di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande;
    2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
    4) iscrizione nelle liste elettorali;
    5) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a  visita  medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
    6) godimento dei diritti politici;
    7)  i concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare di essere
in  regola  con  le  norme  concernenti  gli  obblighi  militari, ove
ricorrenti.
   Non  possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  per averlo
conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita'   non   sanabile,   salva   la   sentenza   della   Corte
costituzionale  n.  329  citata  in  premessa, coloro che siano stati
licenziati  in  applicazione  dell'art.  25  del Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio
1995  e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base
a sentenza passata in giudicato.
   I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.

        
      
                               Art. 4.

          Presentazione delle domande - termini e modalita'


   1) La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice
in  conformita'  dell'allegato 1 e debitamente firmata, dovra' essere
presentata  direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al
Ministero  dello sviluppo economico, Direzione generale per i servizi
interni  -  Ufficio II concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma, entro
il  termine  perentorio  di  giorni  trenta  a  decorrere  dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale.  Tale
termine,  qualora  venga  a  scadere in giorno festivo, si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
   2)  Per  le  domande  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  fa  fede la data apposta su di essa dal servizio postale
accettante.  I  candidati  sono  tenuti  a  conservare la ricevuta di
spedizione  per  poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. Il
ritardo  nella  presentazione  della  domanda, quale ne sia la causa,
anche  se  non  imputabile al candidato, comporta la inammissibilita'
del candidato stesso al concorso.
   3)  La data di arrivo della domanda presentata a mano e' stabilita
dal timbro a data apposto su di essa dalla Segreteria della Direzione
generale per i servizi interni, che rilascera' ricevuta, cui pertanto
la domanda puo' anche essere direttamente portata a mano (primo piano
stanza  56).  La  ricezione  delle istanze di ammissione avverra' nel
giorno  e  negli  orari  di seguito indicati: dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 10 alle ore 17.
   4)  Non  si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate  oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
   5)  I  candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda,
nonche'  sul  frontespizio  della busta contenente la domanda stessa,
nel  caso  in  cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice
del concorso: concorso a trenta posti di funzionario amministrativo.
   6)  Nella  domanda  di partecipazione al concorso, preferibilmente
dattiloscritta  secondo il modello riportato nell'unito fac-simile, i
candidati devono dichiarare:
    a) il cognome ed il nome;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c)  l'indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali  comunicazioni  nonche'  il  relativo  codice di avviamento
postale  ed  un  recapito  sia  di  telefonia  fissa  che  mobile. Il
candidato  ha  l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione
generale  per  i servizi interni - Ufficio II concorsi - le eventuali
variazioni del proprio recapito;
    d) il possesso della cittadinanza italiana;
    e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;
    f)  il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e
dell'universita'  in  cui  e'  stato  conseguito.  Coloro che abbiano
conseguito  all'estero  detto  titolo devono indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;
    g)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
    h)  l'assenza  di  condanne  penali  e  di procedimenti penali in
corso.  In  caso contrario indicare le condanne riportate, le date di
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria (da indicare anche se sia stata
concessa   amnistia,  condono,  indulto,  perdono  giudiziale  o  non
menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti;
    i)   i   servizi   eventualmente  prestati  presso  le  pubbliche
amministrazioni;
    j)  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico  impiego,  anche  a  seguito  di  sanzioni disciplinari, con
esplicita  dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o
licenziato  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto  o  licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo  comma,  lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3;  nell'ipotesi in cui invece sia incorso in
quest'ultima   condizione   il   candidato   dovra'   dichiararne  le
circostanze  evidenziando  perche'  ritenga  che cio' non comporti in
concreto  incompatibilita'  ai  sensi della richiamata sentenza della
Corte costituzionale n. 329 del 2007;
    k)  la  conoscenza  obbligatoria  della  lingua inglese che sara'
accertata  nel corso della prova orale prevista dal presente bando. I
candidati e candidate appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea
dovranno  dichiarare  la  conoscenza  della  lingua italiana che pure
verra'  accertata  nel  corso  delle prove. In entrambi i casi potra'
essere   accertata,   a  richiesta  del  candidato  o  candidata,  la
conoscenza di una seconda lingua scelta fra quelle comunitarie;
    l)  l'eventuale  possesso  dei titoli di preferenza, a parita' di
merito,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni e
integrazioni  (allegato  2),  specificando  eventualmente l'ufficio e
l'amministrazione    presso    cui    e'   depositata   la   relativa
documentazione.  Tali  titoli,  qualora  non espressamente dichiarati
nella  domanda  di ammissione, non saranno presi in considerazione in
sede di formazione della graduatoria finale.
   7)  Il  candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque,
il  requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento
delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare
nella  domanda  la  propria  condizione  e specificare l'ausilio ed i
tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari  per lo svolgimento delle
prove.  Il  candidato  dovra',  altresi', allegare una certificazione
rilasciata  da  apposita  struttura  sanitaria  che in relazione allo
specifico  handicap  ed  al  tipo  di prova da sostenere, indichi gli
elementi   essenziali   occorrenti  per  la  fruizione  dei  benefici
richiesti  al  fine  di consentire all'Amministrazione di predisporre
per  tempo  i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati
una  regolare  partecipazione  al concorso. Il candidato che si trovi
nella   sopra   indicata   condizione   e'   tenuto   a   contattare,
successivamente  alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i
seguenti numeri telefonici: 0647052610 - 0647052727 per concordare le
modalita' delle prove.
   8)  I  candidati  assunti dichiarano di accettare la sede di prima
assegnazione  ove  dovranno  permanere per un periodo non inferiore a
cinque anni.
   I  candidati  e  candidate  sono  ammessi al concorso con riserva.
L'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti di
ammissione prescritti.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice


   1.  La  commissione  esaminatrice  del  concorso, da nominarsi con
successivo  provvedimento,  sara' costituita ai sensi dell'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487 del 9 maggio 1994
citato nelle premesse.

        
      
                               Art. 6.

                Preselezione e calendario delle prove


   1.   Qualora   il   numero   delle  domande  lo  renda  necessario
l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di effettuare una prova
preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla
sulle  materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti)
di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati
alle  successive  prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la
predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici
e  privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio
di societa' specializzate.
   2.   In   caso  di  effettuazione  della  prova  preselettiva,  il
calendario  e  le modalita' di espletamento della stessa saranno resi
noti  ai  concorrenti  con  apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  -  del 9 dicembre 2008. In caso di
rinvio  la  nuova  data  delle  prove  sara' pubblicata con le stesse
modalita'.
   3.  I  candidati  si  presenteranno  a sostenere la predetta prova
senza  altro  preavviso  o  invito,  secondo le indicazioni contenute
nella  predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli
effetti.
   4.  L'assenza  del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la  causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva  non  concorrera'  alla  formazione  del  voto finale di
merito.
   5.  Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la  preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
trecento  posti.  Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi
il  medesimo  punteggio  del  candidato  collocatosi  al trecentesimo
posto.
   6.  Nel  caso  in  cui,  invece,  non sia necessario effettuare la
preselezione,  con  lo  stesso  avviso di cui al comma 2 del presente
articolo,  i  candidati  saranno informati dei giorni, dell'ora e del
luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo
art.  7.  Dell'eventuale  rinvio sara' data comunicazione in Gazzetta
Ufficiale.
   7.  I  candidati  si  presenteranno  a sostenere le prove scritte,
sotto  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo
le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
   8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione,
con   almeno  venti  giorni  di  anticipo,  della  data  fissata  per
l'effettuazione  della  prova  stessa. In detta comunicazione saranno
riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.
   9.  La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo
economico  o  altra  sede  idonea,  in un'aula aperta al pubblico. Al
termine  di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario,  sara'  affisso  nella  sede in cui la prova stessa avra'
luogo.
   10.   Per   sostenere   le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi  muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora  l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di  riconoscimento  non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali  ed  i  fatti  in  esso contenuti possono essere comprovati
mediate  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
   11.  Per  l'espletamento  delle  prove  i concorrenti non potranno
portare  con  se'  telefoni  cellulari,  palmari,  libri,  periodici,
giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  di  alcun  tipo  ne'
potranno  portare  borse  o simili, capaci di contenere pubblicazioni
del  genere  che  dovranno,  in  ogni  caso,  essere consegnate prima
dell'inizio  delle  prove  al  personale  di  sorveglianza,  il quale
provvedera',  al  termine  delle prove, alla loro restituzione senza,
peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.
   12.  Per  lo  svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare  i  dizionari  ed  i  testi  di  legge  non  commentati ed
autorizzati dalla commissione esaminatrice.
   13.  Durante  lo  svolgimento delle prove i candidati non potranno
comunicare  tra  loro  in  alcun  modo,  pena  l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
   14.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con ampia riserva di
accertamento  del possesso dei requisiti prescritti per l'Ammissione.
Resta   ferma   la  facolta'  dell'Amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento  del  concorso  -  l'esclusione  dei  candidati  dal
concorso   medesimo  per  difetto  del  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione prescritti dal presente bando.

        
      
                               Art. 7.

                           Prove di esame


   L'esame consistera' in due prove scritte ed in una prova orale.
   Le prove scritte saranno le seguenti:
    1) prova di diritto amministrativo;
    2)  prova teorico-pratica concernente i compiti del profilo a cui
si  concorre  (allegato 3) con riferimento alle materie di competenza
del Ministero dello sviluppo economico.
   La  prova  orale  consistera'  in  un  colloquio, al quale saranno
ammessi  i  candidati  che  avranno  riportato il punteggio di almeno
21/30  in ciascuna delle due prove scritte, vertera', oltre che sulle
materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:
    elementi di diritto comunitario;
    elementi di diritto civile;
    elementi   di   diritto   penale   (reati   contro   la  pubblica
amministrazione);
    elementi di diritto costituzionale;
    disciplina  del  rapporto  di  lavoro  relativo  al personale del
comparto Ministeri (Contratti collettivi nazionali di lavoro);
    ordinamento   e   attribuzioni   del   Ministero  dello  sviluppo
economico;
    conoscenza    delle    apparecchiature   e   delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse.
   Nell'ambito  della  prova  orale il candidato dovra' sostenere una
prova  obbligatoria in lingua inglese che attesti la buona conoscenza
della stessa. Il candidato potra' chiedere, indicandolo nella domanda
di  partecipazione,  di  sostenere  una seconda prova in una lingua a
scelta tra quelle comunitarie.
   La  prova  orale  si  intende superato con una votazione di almeno
21/30.
   Il  punteggio  finale  e'  determinato dalla somma della media dei
voti  riportati  nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.
   La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avranno
luogo  le prove scritte del concorso e delle eventuali determinazioni
circa  lo  svolgimento di una prova consistente in quesiti a risposta
sintetica   o  forme  di  preselezione,  o  eventuali  rinvii,  sara'
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» del 9 dicembre 2008.
   I  candidati,  ai  quali  non  sia  stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva  di  accertamento  del  possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi -
muniti  di  un  valido documento di riconoscimento - nei locali e nei
giorni  indicati  nella  menzionata Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre
2008.
   L'avviso  per  la  presentazione  alla  prova  orale sara' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
   Ai  medesimi  sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.

        
      
                               Art. 8.

               Presentazione dei titoli di preferenza


   1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994 e successive
modificazioni,  dovranno  far pervenire all'Amministrazione, entro il
termine  comunicato  con  apposita  richiesta dell'Amministrazione la
documentazione,   attestante  il  possesso  dei  suddetti  titoli  di
preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.
   2.  Il  diritto  alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui agli
articoli  rispettivamente  46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n. 445, mediante l'unito schema (allegato 4). La
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico.
   3.  E'  facolta'  degli  interessati  trasmettere,  i  certificati
originali,   o   in   copia   autenticata,  in  esenzione  di  bollo.
L'autenticazione  di  copia  puo' essere fatta anche presso l'ufficio
competente  a  ricevere  le  domande  di  concorso, nell'orario sopra
indicato,  su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito
dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
   4.  Tale  documentazione  non  e' richiesta nel caso in cui questa
Amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  amministrazioni,  purche'  nella domanda di
ammissione  l'interessato  abbia  indicato  con  esattezza,  sotto la
propria  responsabilita',  anche l'ufficio e l'amministrazione presso
cui questa e' depositata.
   5.  A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
   6.  Non  saranno  presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
   7.  I  documenti  di  cui  al  presente  articolo  dovranno essere
presentati   direttamente   o  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il termine indicato nel primo comma al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni -
Ufficio  II  Concorsi - via Molise, 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio
tramite  raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art.
4, comma 11, del presente bando.

        
      
                               Art. 9.

  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale


   1.  Espletate  le  prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna
prova  scritta  ed  il  voto  riportato nella prova orale. In caso di
parita'  di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita'
del  procedimento  concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli
di  riserva e di preferenza, con decreto del Direttore generale della
Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo
economico,  sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati
vincitori   del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti   prescritti   per   l'ammissione,  nel  limite  dei  posti
conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.
   2.  La  graduatoria  finale  del  concorso  sara'  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di
tale  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il  termine per le
eventuali  impugnative  e  decorreranno, altresi' i trentasei mesi di
validita' della graduatoria.
   3.  I  posti  messi  a  concorso  che  si renderanno disponibili a
qualunque  titolo  potranno  essere  conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.

        
      
                              Art. 10.

Accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per  la costituzione del
                         rapporto d'impiego


   1.  I  candidati  dichiarati  vincitori,  prima  di procedere alla
stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro,  saranno invitati a
presentare  o  a  far  pervenire  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,   entro  il  termine  che  verra'  loro  comunicato,  un
certificato  medico,  rilasciato  da un medico dell'Azienda sanitaria
locale  competente per territorio o da un medico militare in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato
sia  affetto  da  una  qualsiasi  imperfezione fisica, il certificato
medico  deve  farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare
l'attitudine al servizio.
   2.  Per  i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per  fatto  di  guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili,  mutilati  ed  invalidi  del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori  di  handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il   certificato  medico  deve  essere  rilasciato  dalla  A.S.L.  di
appartenenza  dei  medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  della  natura  e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni  attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che  gli  stessi  non  possano  arrecare  pregiudizio  alla salute ed
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza degli
impianti  e  che  le  loro  condizioni  fisiche  li rendano idonei al
disimpegno  delle  funzioni  relative  all'impiego per il quale hanno
concorso.
   3.  Il  certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.  L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
   4.  Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono  altresi'  comprovare,  mediante  dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  il  possesso  dei  seguenti  requisiti: cittadinanza
italiana,   iscrizione  nelle  liste  elettorali,  titolo  di  studio
posseduto,   tra   quelli   richiesti  dal  precedente  art.  3,  con
l'indicazione  della  data di conseguimento e dell'Universita' presso
la  quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali.
A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato 4 al presente decreto.
Si  osservano  le  disposizioni  in  materia  di autocertificazione e
controllo di cui al precedente art. 8.
   5.   E'  facolta'  dell'interessato  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  di  ammissione  mediante  la  presentazione  dei  relativi
certificati,  di  cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita'  di  tali  certificati  fossero  scaduti l'interessato deve
dichiarare  in  calce  al documento che le informazioni contenute nel
certificato  stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio.  Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
   6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Amministrazione non
si  dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con
riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.

        
      
                              Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori


   1.  I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente
in  materia  di  assunzione  nel pubblico impiego, saranno invitati a
stipulare   un   contratto   individuale  di  lavoro  a  norma  delle
disposizioni   contrattuali  vigenti  al  momento  dell'assunzione  e
saranno   soggetti   al   periodo  di  prova  previsto  dalle  stesse
disposizioni.
   2.   Il   vincitore  del  concorso  che  non  si  presenti,  senza
giustificato  motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di   lavoro  e  per  la  contestuale  assunzione  in  servizio  sara'
considerato rinunciatario.
   3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la
propria  responsabilita',  di  non  avere  altro rapporto di lavoro a
tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica
o  privata,  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso
contrario,  deve  essere  espressamente  presentata  dichiarazione di
opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico.
   4.  I  vincitori  del  concorso  saranno assegnati agli uffici del
Ministero  dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio
esistenti al momento dell'assunzione.
   5.  I  candidati  assunti  dovranno  permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
   6.  Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso sono
subordinate   alle   autorizzazioni  concesse  dalla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma
104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        
      
                              Art. 12.

                   Accesso agli atti del concorso


   1.  L'accesso  alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino  alla  conclusione  della relativa procedura, fatta
salva  la  garanzia  della  visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

        
      
                              Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  e  successive  modificazioni,  i dati personali forniti dai
candidati  ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il
Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi
interni  -  Ufficio  II  concorsi  - per le finalita' di gestione del
procedimento  concorsuale  e per la formazione di eventuali ulteriori
atti   allo   stesso   connessi,   anche   con   l'uso  di  procedure
informatizzate,  nei  modi  e  limiti  necessari  per perseguire tali
finalita'.
   2.   Il   conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
   3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno   specifici   servizi   elaborativi   strumentali  per  lo
svolgimento della procedura concorsuale.
   4.  Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del  decreto  legislativo  n.  196/2003. Tali diritti potranno essere
fatti  valere  rivolgendosi  al  Ministero dello sviluppo economico -
Direzione  generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - via
Molise  n.  2  -  00187  Roma. Il titolare del trattamento dati e' il
Ministero  dello  sviluppo economico. Il responsabile del trattamento
dei  dati  e'  il Direttore generale pro-tempore della sopra indicata
Direzione generale.

        
      
                              Art. 14.

                        Norme di salvaguardia


   1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente bando
valgono,  in  quanto  applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento
dei pubblici concorsi.
   2.  Il  presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
   3.  Avverso  il  presente bando di concorso e' proponibile, in via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  ovvero,  in  sede
giurisdizionale,  impugnazione  al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
   Informazioni  sulla  procedura concorsuale saranno disponibili sul
sito    internet    del    Ministero    dello   sviluppo   economico:
 www.sviluppoeconomico.gov.it/  Servizi - Bandi e Gare.
   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale del
bilancio presso questo Ministero per la registrazione.
    Roma, 23 settembre 2008
                                      Il direttore generale: Ferlazzo