Concorso per 10 funzionari informatici (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 07-10-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (scad. 6 novembre 2008) Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di dieci unita' di personale nel profilo professionale di funzionario informatico, III Area F1 presso il ... |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 09-10-2008 |
Data Scadenza bando | 06-11-2008 |
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 6 novembre 2008)
CONCORSO (scad. 6 novembre 2008)
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di dieci unita' di personale nel profilo professionale di funzionario informatico, III Area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico.
IL DIRETTORE GENERALE dei servizi interni Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito nella legge 14 luglio 2008 n.121, che confermando il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito allo stesso le funzioni, risorse e strutture gia' attribuiti al Ministero del commercio internazionale, nonche' al Ministero delle comunicazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e modificazioni «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, che richiede il possesso della cittadinanza italiana per l'accesso alle qualifiche dirigenziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Visti in particolare, per quanto riguarda le riserve di posti e le preferenze a parita' di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 487/1994; l'art. 7 comma della legge 68/1999 e l'art. 40 comma 2 della legge n. 374/1980 e l'art. 18 comma 6 del decreto legislativo n. 213/2001; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, di rettifica dell'art. 3 nota 2 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come ora modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184 recante il «Regolamento per la disciplina per il diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39; Visto l'art. 3 comma 87 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che ha inserito il comma 5-ter all'art. 35 del citato decreto legislativo 165/2001, che eleva a tre anni dalla data di pubblicazione la vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Considerato nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico per il Ministero del commercio internazionale cosi' come configurato dalla citata legge 121/2008, di dare corso alle autorizzazioni ricevute dal Ministero dello sviluppo economico sotto l'imperio della legge n. 233/2006 anche per le esigenze del settore internazionalizzazione, struttura riconducibile all'ex Ministero del commercio internazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008 con il quale fra l'altro e' stata concessa al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per reclutamento di n. 79 unita' di personale dell'area funzionale terza ed all'ex Commercio internazionale per 21 unita' della medesima area; Considerato che in base al nuovo CCNL ed all'ipotesi di contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico stipulato in data 29 aprile 2008 che ha individuato i nuovi profili professionali, la predetta autorizzazione deve intendersi concessa per la posizione economica iniziale F1 dell'area funzionale III, in quanto posizione di accesso dall'esterno per il profilo di funzionario informatico; Considerata l'opportunita' di utilizzare solo parzialmente l'autorizzazione concessa in considerazione dei processi di riorganizzazione in atto e della conseguente rideterminazione della pianta organica; Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e considerati gli adempimenti in corso; Ritenuto pertanto di dover bandire un concorso a n. 10 posti di Funzionario informatico, finalizzato all'accertamento dell'attitudine allo svolgimento delle attivita' e dei compiti attinenti alla anzidetta posizione funzionale di competenza del Ministero dello sviluppo economico concernenti le aree della politica industriale e competitivita', energia, regolazione della concorrenza e del mercato, commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto gli articoli 127 e 128 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte non disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007 relativa al citato art. 128; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti nel profilo professionale di Funzionario Informatico, area funzionale terza, posizione economica F1. I predetti posti sono destinati alle sedi centrali e periferiche del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 2. Riserve di posti Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 39 comma 15 a sua volta modificato dall'art. 18 comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della richiamata legge n. 68/1999. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso i candidati e candidate devono essere in possesso a pena d'esclusione dei seguenti requisiti esclusivamente valutabili quale titolo essenziale per l'ammissione alle prove di concorso: 1) possesso di una delle lauree specialistiche (LS) afferenti alle classi di laurea di seguito specificate, di cui al decreto ministeriale decreto ministeriale 28 novembre 2000: classe delle lauree specialistiche in informatica o equipollenti (23/S); classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni o equipollenti (30/S); classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica o equipollenti (32/S); classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale o equipollenti (34/S); classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica o equipollenti (35/S); classe delle lauree specialistiche in matematica (45/S); ovvero del diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento equiparato - ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004 citato nelle premesse - alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, o delle lauree riconosciute equipollenti dalla normativa vigente; ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea (L), previsto dall'art. 3 del regolamento n. 509/1999, e successive modifiche, riconosciuto idoneo per l'ammissione ai suddetti corsi di laurea specialistica. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) iscrizione nelle liste elettorali; 5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 6) godimento dei diritti politici; 7) i concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, ove ricorrenti. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, salva la sentenza della Corte costituzionale n. 329 citata in premessa, coloro che siano stati licenziati in applicazione dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 4. Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1) La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice in conformita' dell'Allegato 1 e debitamente firmata, dovra' essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per i Servizi Interni - Ufficio II Concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2) Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 3) La data di arrivo della domanda presentata a mano e' stabilita dal timbro a data apposto su di essa dalla Segreteria della Direzione generale per i Servizi Interni, che rilascera' ricevuta, cui pertanto la domanda puo' anche essere direttamente portata a mano (Primo Piano Stanza 56). La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nel giorno e negli orari di seguito indicati: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 17. 4) Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo. 5) I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda, nonche' sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice del concorso: concorso a 10 posti di Funzionario Informatico; 6) Nella domanda di partecipazione al concorso, preferibilmente dattiloscritta secondo il modello riportato nell'unito fac-simile, i candidati devono dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed un recapito sia di telefonia fissa che mobile. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione generale per i Servizi Interni - Ufficio II Concorsi - le eventuali variazioni del proprio recapito; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'universita' in cui e' stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorita' giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali eventualmente pendenti; i) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni; j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nell'ipotesi in cui invece sia incorso in quest'ultima condizione il candidato dovra' dichiararne le circostanze evidenziando perche' ritenga che cio' non comporti in concreto incompatibilita' ai sensi della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2007; k) la conoscenza obbligatoria della lingua inglese che sara' accertata nel corso della prova orale prevista dal presente bando. I candidati e candidate appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea dovranno dichiarare la conoscenza della lingua italiana che pure verra' accertata nel corso delle prove. In entrambi i casi potra' essere accertata, a richiesta del candidato o candidata, la conoscenza di una seconda lingua scelta fra quelle comunitarie; l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato 2), specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui e' depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale; 7) Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque, il requisito dell'idoneita' fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovra', altresi', allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione e' tenuto a contattare, successivamente alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i seguenti numeri telefonici: 0647052610 - 0647052727 per concordare esattamente le modalita' delle prove. 8) I candidati assunti dichiarano di accettare la sede di prima assegnazione ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni. I candidati e candidate sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, sara' costituita ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 citato nelle premesse.
Art. 6. Preselezione e calendario delle prove 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario l'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti) di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. L'Amministrazione potra' affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva potra' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. 2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalita' di espletamento della stessa saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 9 dicembre 2008. In caso di rinvio la nuova data delle prove sara' pubblicata con le stesse modalita'. 3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale con valore di notifica a tutti gli effetti. 4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. 5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto. 6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso di cui al comma 2 del presente articolo, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Dell'eventuale rinvio sara' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale. 7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 8. Ai candidati ammessi alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati i voti conseguiti nelle prove scritte. 9. La prova orale si svolgera' presso il Ministero dello sviluppo economico o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 11. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con se' telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvedera', al termine delle prove, alla loro restituzione senza, peraltro, assumere alcun obbligo di custodia. 12. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice. 13. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 14. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti dal presente bando.
Art. 7. Prove di esame L'esame consistera' in due prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte saranno le seguenti: 1) La prima prova scritta, a contenuto teorico, avra' ad oggetto problematiche relative alle seguenti materie: Informatica, statistica, progettazione e gestione dei sistemi informativi, applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in ambito della P.A., diritto amministrativo; 2) prova teorico-pratica concernente i compiti del profilo relativo ai posti a concorso (Allegato 3) con riferimento alle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico. La prova orale consistera' in un colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte, vertera', oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: elementi di diritto penale (reati contro la pubblica amministrazione); elementi di diritto costituzionale; disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro). ordinamento e attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico; conoscenza a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. Nell'ambito della prova orale il candidato dovra' sostenere una prova obbligatoria in lingua inglese che attesti la buona conoscenza della stessa. Il candidato potra' chiedere, indicandolo nella domanda di partecipazione, di sostenere una seconda prova in una lingua a scelta tra quelle comunitarie La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio. La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avranno luogo le prove scritte del concorso e delle eventuali determinazioni circa lo svolgimento di una prova consistente in quesiti a risposta sintetica o forme di preselezione, o eventuali rinvii, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 dicembre 2008. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi - muniti di un valido documento di riconoscimento - nei locali e nei giorni indicati nella menzionata Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2008. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
Art. 8. Presentazione dei titoli di preferenza 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine comunicato con apposita richiesta dell'Amministrazione la documentazione, attestante il possesso dei suddetti titoli di preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. 2. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato 4). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico. 3. E' facolta' degli interessati trasmettere, i certificati originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso, nell'orario sopra indicato, su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 4. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata. 5. A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 6. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 11, del presente bando.
Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto del direttore generale della Direzione generale per i Servizi Interni del Ministero dello sviluppo economico, sara' approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria. 2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data di pubblicazione di tale avviso in Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative e decorreranno, altresi' i 36 mesi di validita' della graduatoria. 3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.
Art. 10. Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto d'impiego 1. I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che verra' loro comunicato, un certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare l'attitudine al servizio. 2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno concorso. 3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio posseduto, tra quelli richiesti dal precedente art. 3, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Universita' presso la quale e' stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali. A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato «4» al presente decreto. Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8. 5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati medici. 6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo stesso sara' risolto.
Art. 11. Assunzione dei vincitori 1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. 2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sara' considerato rinunciatario. 3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico. 4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici del Ministero dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione. 5. I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 6. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 12. Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i Servizi Interni - Ufficio II Concorsi - per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali per lo svolgimento della procedura concorsuale. 4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i Servizi Interni - Ufficio II Concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dati e' il Ministero dello sviluppo economico. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Direttore Generale pro-tempore della sopra indicata Direzione generale.
Art. 14. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi. 2. Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data. Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it/ Servizi - Bandi e Gare. Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero per la registrazione. Roma, 29 settembre 2008 Il Direttore Generale: Ferlazzo