Concorso per 219 agenti di polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 219 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 79 del 10-10-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CONCORSO (scad. 10 novembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi duecentodiciannove posti di allievo agente ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-10-2008 |
Data Scadenza bando | 10-11-2008 |
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CONCORSO (scad. 10 novembre 2008)
CONCORSO (scad. 10 novembre 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi duecentodiciannove posti di allievo agente di polizia penitenziaria, di cui centodieci unita' nel ruolo maschile e centonove unita' nel ruolo femminile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008, o se collocati in congedo abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordino delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; Visto l'art. 5 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359; Visti la legge 15 dicembre 1990, n.395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni; Visto l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398 e, come richiamato dalla legge 1° febbraio 1989, n. 53 e di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici; Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 176 del 29 luglio 2008 relativo all'autorizzazione di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in deroga al divieto di assunzioni tra le quali n. 216 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; Vista la nota n. DFP-0040199 del 4 settembre 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2008 questa Amministrazione, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, un contingente di 246 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche); Vista la legge 14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale); Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331) e successive modificazioni/integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore); Visto il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Visto il P.C.D. del 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo alla diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; Considerato che rientra nella competenza del Direttore Generale del personale e della formazione la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria; Decreta: Art. 1. Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi duecentodiciannove posti di allievo agente di polizia penitenziaria, di cui centodieci unita' nel ruolo maschile e centonove unita' nel ruolo femminile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in servizio concluderanno detta ferma entro il 30 dicembre 2008, o se collocati in congedo abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze armate. 2. I posti, eventualmente non coperti, all'esito della procedura concorsuale, in uno dei ruoli, saranno devoluti ai concorrenti dell'altro ruolo in ordine di graduatoria. 3. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: a) superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 4. Numero quattro posti (di cui due uomini e due donne) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, ai candidati che abbiano conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 6. Resta, altresi', salva la facolta' per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di aumentare il numero dei posti.
Art. 2. Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi; d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, ed in particolare: 1) sana e robusta costituzione fisica; 2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno; 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque: devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi; e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come richiamato dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 2. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3. Esclusione dal Concorso 1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n 3. 4. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico - fisica ed attitudinale al servizio di polizia dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. Ai concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma, in difetto dei prescritti requisiti sara' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore Generale del personale della formazione. 7. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domande di partecipazione al concorso per altri Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
Art. 4. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria, per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Gli interessati godono, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Dirigente della Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria.
Art. 5. Domanda di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile in allegato al presente bando e, altresi', disponibili sul sito web www.polizia-penitenziaria.it 2. I soli candidati in servizio nelle Forze armate quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegati in missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia' citato allegato. 3. La domanda sottoscritta degli interessati, dovra' essere trasmessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma: a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo presso il quale il candidato presta servizio che provvedera' alla sua trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo; b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera' alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere. Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata; c) per i candidati in congedo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante; d) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la competente autorita' diplomatica o consolare che provvedera' a trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo. I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. 4. Nella presentazione delle domande: - i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, copia conforme dell'attestato di servizio previsto dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo entro il 14 novembre 2008; - i candidati in congedo di cui al precedente comma 3) lettere c) e d), dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dell'attestato di servizio previsto dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in allegato 2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1). 5. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Art. 6. Compilazione della domanda 1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda di cui al precedente art. 5 dopo aver preso visione delle disposizioni previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata dal concorrente, nell'apposito campo «CODICE CONCORSO» in alto a sinistra, la sigla «VFP02». 2. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare tempestivamente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento di identita' in corso di validita': - ogni variazione di indirizzo; - ogni cambio di Reparto di appartenenza; - l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma 3) dell'art. 5 del presente bando. 3. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali dichiarazioni mendaci.
Art. 7. Comunicazione agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 3. In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8. Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo art. 9 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente e da altri quattro funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la Commissione con successivo decreto puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
Art. 9. Prova d'esame 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, in data 18 novembre 2008, alle ore 9,30, presso la Direzione della Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria di Roma - Via di Brava, 99. Al riguardo, la Direzione della predetta Scuola e' raggiungibile con autobus ATAC linea «H» direzione (capolinea nei pressi della Stazione Termini) fino alla fermata «Casaletto» e da qui (capolinea) autobus ATAC «088» fino alla Scuola. (vedi nota 1) 2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la suddetta prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei vigenti programmi della scuola dell'obbligo 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi. 8. I candidati che abbiano superato la prova d'esame saranno sottoposti ad accertamenti psicofisici ed attitudinali. (1) Ai fini del raggiungimento della sede d'esame sara' istituito, altresi', un servizio gratuito e riservato esclusivamente ai candidati che garantira' il collegamento con la Scuola per mezzo di pullman che effettueranno la partenza dalla stazione , posta sulla linea ferroviaria metropolitana «FM1 - Roma-Tiburtina/Aeroporto Fiumicino». La partenza dei suddetti pullman avverra' dalle ore 8,00 alle ore 9,00. Al termine della prova analogo servizio sara' svolto per accompagnare i candidati presso la citata stazione.
Art. 10. Modalita' di svolgimento della prova 1. Durante la prova d'esame, e' fatto assoluto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno. 3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato la prova d'esame, i candidati sono sottoposti, nel luogo, nel giorno ed ora, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono considerati esclusi dal concorso. 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione Penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al 2° comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', le commissioni con successivo decreto possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 7. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della Giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale. 8. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso. 9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualita' di componenti. 10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione. 11. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione medica di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione medica di prima e seconda istanza esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 12. Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima. 2. La Commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, alla candidata e' proposta, dalla Commissione, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale. 5. Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso. 6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e da due dirigenti. 7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione. 8. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente di uno dei componenti o del segretario della Commissione attitudinale di prima e seconda istanza, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 9. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per la prova d'esame, per l'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e per la valutazione delle qualita' attitudinali, e' considerato escluso dal concorso;
Art. 13. Documentazione Amministrativa 1. Ai candidati risultati idonei alla prova selettiva, verranno loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da questa Amministrazione: a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato al predetto personale, in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il quale attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima. 2. Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.
Art. 14. Graduatoria di merito 1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'art. 8 redigera' per i soli aspiranti idonei alle predette prove la graduatoria di merito secondo: a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; b) i titoli di seguito indicati da desumere dall'attestato di servizio previsto dal comma 4) dell'art. 5 del presente bando e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso o nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445: - valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di Volontario in ferma prefissata di un anno; - missioni in teatro operativo fuori area; - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; - riconoscimenti, ricompense e benemerenze; - titoli di studio; - conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere; - esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite; - numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; - eventuali altri attestati e brevetti. 2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15. Graduatoria finale 1. Con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 2. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della Giustizia. 3. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16. Corsi di formazione e assegnazione 1. I vincitori del concorso, sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione e avviati a frequentare un corso preordinato alla loro formazione professionale, con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche. 2. Una volta superati gli esami finali sono nominati agenti del Corpo stesso e saranno assegnati agli Istituti e ai servizi dell'Amministrazione Penitenziaria. 3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso sono dichiarati decaduti dalla nomina. 4. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente art. 1 comma 4, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative. Roma, 23 settembre 2008 Il direttore generale: De Pascalis Per visualizzare il modello di domanda clicca qui.