Concorso per 219 agenti di polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 219
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 79 del 10-10-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA CONCORSO   (scad.  10 novembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi duecentodiciannove posti di allievo agente ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-10-2008
Data Scadenza bando 10-11-2008
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
CONCORSO   (scad.  10 novembre 2008)
Concorso    pubblico,    per   titoli   ed   esami,   a   complessivi
   duecentodiciannove    posti   di   allievo   agente   di   polizia
   penitenziaria,  di  cui  centodieci  unita'  nel  ruolo maschile e
   centonove  unita'  nel  ruolo  femminile riservato ai volontari in
   ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che,
   se  in  servizio  concluderanno  detta  ferma entro il 30 dicembre
   2008,  o se collocati in congedo abbiano concluso tale ferma di un
   anno nelle Forze armate.
       IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  contenente  il  testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.686,   contenente   norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1077,  concernente  il  riordino  delle  carriere degli impiegati
civili dello Stato;
   Vista  la  legge  11  luglio  1980,  n.  312, concernente il nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
   Visto  l'art.  5  del  decreto  legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
   Visti  la legge 15 dicembre 1990, n.395, ed il decreto legislativo
30  ottobre  1992, n.443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487 e successive modificazioni;
   Visto  l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6,  comma  2,  del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n.398 e, come richiamato dalla legge 1°
febbraio  1989,  n.  53  e  di  cui  all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
   Visto  il  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 200, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  1°  febbraio 2000, n. 50 recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
   Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
   Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2001, n. 146, recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria  e  dell'Ufficio  Centrale  per  la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di  polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
   Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670,  riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella  provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza delle due lingue nel
pubblico  impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26  marzo  1977,  n.  104,  recante norme di attuazione dello statuto
speciale  della  regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
   Ritenuto  di  dover  riservare  la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Vista   la   legge   28  dicembre  2000,  n.  445  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
   Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
   Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno
2008  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 176
del  29  luglio  2008  relativo  all'autorizzazione  di assunzione di
personale  a  tempo  indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in
deroga  al divieto di assunzioni tra le quali n. 216 unita' nel Corpo
di polizia penitenziaria;
   Vista  la nota n. DFP-0040199 del 4 settembre 2008 con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica  ha  comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri del 6 agosto 2008 questa Amministrazione, in attuazione
a  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n.226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato,
un contingente di 246 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
   Vista  la  legge  14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
   Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14  novembre  2000,  n.  331) e successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236;
   Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
   Visto  il  Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro  della  Difesa  del  16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in  data  12  luglio  2006  con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma  3,  della  citata  legge  23  agosto  2004, n. 226, sono state
emanate  le  «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del
ruolo  degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria,
riservato  ai  volontari  in  ferma  prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
   Visto  il  P.C.D.  del  4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto  previsto  dall'art.  16,  comma 5, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo  alla  diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale
del     personale     e    della    formazione    del    Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
   Considerato  che  rientra  nella competenza del Direttore Generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Posti disponibili per l'assunzione
   1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, a
complessivi  duecentodiciannove  posti  di  allievo agente di polizia
penitenziaria,   di  cui  centodieci  unita'  nel  ruolo  maschile  e
centonove  unita' nel ruolo femminile riservato ai volontari in ferma
prefissata  di  un  anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in
servizio  concluderanno  detta  ferma entro il 30 dicembre 2008, o se
collocati  in  congedo  abbiano  concluso tale ferma di un anno nelle
Forze armate.
   2.  I  posti, eventualmente non coperti, all'esito della procedura
concorsuale,  in  uno  dei  ruoli,  saranno  devoluti  ai concorrenti
dell'altro ruolo in ordine di graduatoria.
   3.  Qualora  il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
    a)  superiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
    b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
   4.  Numero  quattro  posti  (di  cui  due uomini e due donne) sono
riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli altri requisiti, ai
candidati  che  abbiano  conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella  domanda  i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in
quale  lingua  (italiano  o  tedesco)  intendano  sostenere  la prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
   5.  Resta  salvo  quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
   6.   Resta,  altresi',  salva  la  facolta'  per  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria di aumentare il numero dei posti.

        
      
                               Art. 2.
            Requisiti e condizioni per la partecipazione
   1.  I  partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti civili e politici;
    c)  eta'  non  inferiore  agli anni diciotto e non superiore agli
anni  ventotto.  Non  si  applicano le disposizioni di legge relative
all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
    d)  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale al servizio di
polizia  penitenziaria,  in  conformita'  alle disposizioni contenute
nell'art. 14, comma 1, lettera n), n. 1 della legge 15 dicembre 1990,
n.  395  e negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n.443, ed in particolare:
     1) sana e robusta costituzione fisica;
     2)  altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm. 161 per
le  donne.  Il  rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono   rispecchiare   un'armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione    e   la   necessaria   agilita'   indispensabile   per
l'espletamento del servizio di polizia;
     3)  senso  cromatico  e  luminoso normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
     4)  visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del  visus  dei  due  occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede
meno;
     5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non  inferiore  a  30  decibel  all'orecchio che sente di meno e a 15
decibel  all'altro  (perdita percentuale totale biauricolare entro il
20%);
     6)  l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque:
      devono  essere  presenti  dodici  denti  frontali  superiori ed
inferiori;
      e'  ammessa  la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
      almeno  due  coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
      gli  elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
      il  totale  dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
essere superiore a sedici elementi;
    e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
    f)  essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
all'art.  124,  del  regio  decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come  modificato  dall'art.  6  comma  2  del  decreto legislativo 17
novembre  1997,  n.  398, come richiamato dall'art. 26 della legge 1°
febbraio  1989, n. 53 e l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
   2.  I  suddetti  requisiti  debbono  essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 3.
                       Esclusione dal Concorso
   1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2.
   2.  Non  possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, che
hanno  riportato  condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
   3.   A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano stati dichiarati decaduti da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui  alla  lettera  d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio1957, n 3.
   4.  L'Amministrazione  provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di   esclusione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  la
sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge  per  l'accesso  al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria,  nonche' l'idoneita' psico - fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
   5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti  partecipano  «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
   6. Ai concorrenti che risultano, ad una verifica anche postuma, in
difetto  dei  prescritti  requisiti  sara'  disposta l'esclusione dal
concorso  con  decreto  motivato del Direttore Generale del personale
della formazione.
   7.  I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domande
di   partecipazione  al  concorso  per  altri  Corpi  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare.

        
      
                               Art. 4.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi  dell'art.  10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3, nonche'
i   dati   personali   forniti   dai   candidati   nelle  domande  di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero della
Giustizia   -   Dipartimento   dell'Amministrazione  Penitenziaria  -
Direzione  generale  del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi  polizia  penitenziaria,  per  le  finalita' di gestione del
concorso medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
   4.  Gli  interessati  godono,  ove applicabili, dei diritti di cui
alla citata legge n. 675/1996.
   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Ministero   della   Giustizia   -  Dipartimento  dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio  III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma, titolare del trattamento.
   Il  responsabile  del  trattamento e' il Dirigente della Direzione
generale  del  personale  e della formazione - Ufficio III - Concorsi
polizia penitenziaria.

        
      
                               Art. 5.
                      Domanda di partecipazione
   1.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso, dovranno essere
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile in
allegato  al  presente  bando  e,  altresi', disponibili sul sito web
www.polizia-penitenziaria.it
   2. I soli candidati in servizio nelle Forze armate quali volontari
in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1),  impiegati  in  missione
all'estero,  potranno  compilare  la  domanda  anche  su  modello non
conforme,  purche'  contenente  gli stessi dati di cui al gia' citato
allegato.
   3.  La  domanda  sottoscritta  degli  interessati,  dovra'  essere
trasmessa  entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana -  4ª  serie  speciale  «Concorsi ed esami» - al
Ministero   della   Giustizia   -  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione -
Ufficio III - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2
- 00164 Roma:
    a)  per  il  personale  impiegato  in Italia, al Comando di Corpo
presso il quale il candidato presta servizio che provvedera' alla sua
trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo;
    b)  per  il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende che provvedera'
alla  sua  trasmissione  con  il  mezzo  piu'  celere.  Dell'avvenuta
presentazione  della  domanda  fara'  fede la ricevuta rilasciata dal
Comando del Reparto cui essa viene presentata;
    c) per i candidati in congedo, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo. A
tal  fine  fara'  fede  il  timbro  e  la  data  dell'Ufficio postale
accettante;
    d)  per  i  candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
competente  autorita'  diplomatica  o  consolare  che  provvedera'  a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3) del presente articolo.
   I  termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno
iniziale  e,  se  il  giorno  di  scadenza e' festivo, la scadenza e'
prorogata al primo giorno seguente non festivo.
   4. Nella presentazione delle domande:
    -  i  Comandi  di  Corpo  interessati  per i militari in servizio
dovranno  compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3) del
presente  articolo,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione al
concorso,  copia  conforme  dell'attestato  di  servizio previsto dal
Decreto  Ministeriale  datato  28  luglio 2005, come da fac-simile in
allegato   2,   chiuso   tassativamente  alla  data  di  scadenza  di
presentazione  delle  domande.  Domande  ed  attestati  senza  essere
spillati  dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3)
del presente articolo entro il 14 novembre 2008;
    - i candidati in congedo di cui al precedente comma 3) lettere c)
e   d),   dovranno   obbligatoriamente   allegare   alla  domanda  di
partecipazione  al concorso copia dell'attestato di servizio previsto
dal Decreto Ministeriale datato 28 luglio 2005, come da fac-simile in
allegato  2, rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto
del congedo quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
   5.   Il   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria  non
risponde,  comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi
postali,  ad  altre  cause non imputabili a propria inadempienza o ad
eventi di forza maggiore.

        
      
                               Art. 6.
                     Compilazione della domanda
   1.  Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello  di  domanda  di  cui  al  precedente  art. 5 dopo aver preso
visione  delle  disposizioni  previste  dal  presente  bando,  di cui
sottoscrive  la  piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata
dal  concorrente,  nell'apposito  campo  «CODICE  CONCORSO» in alto a
sinistra, la sigla «VFP02».
   2. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a segnalare tempestivamente
-  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione
sottoscritta,  completa  di copia fotostatica di un proprio documento
di identita' in corso di validita':
    - ogni variazione di indirizzo;
    - ogni cambio di Reparto di appartenenza;
    -  l'eventuale  congedamento da volontario in ferma prefissata di
un  anno (VFP1) con la relativa data all'indirizzo di cui al comma 3)
dell'art. 5 del presente bando.
   3. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il
consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati  personali che lo
riguardano,  necessari  all'espletamento  dell'iter  concorsuale,  si
assume  le  responsabilita'  penali  ed  amministrative per eventuali
dichiarazioni mendaci.

        
      
                               Art. 7.
                    Comunicazione agli aspiranti
   1.  Resta  a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - 4ª serie speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
   2.   Ad   eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale, tutte le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
   3.  In  nessun  caso  l'Amministrazione  si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.

        
      
                               Art. 8.
                      Commissione esaminatrice
   1.  La  Commissione  esaminatrice  per  lo svolgimento della prova
d'esame  di  cui  al successivo art. 9 del presente decreto, nominata
con  decreto del Direttore Generale del personale e della formazione,
e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari con qualifica
non   inferiore   a   dirigente   e   da   altri  quattro  funzionari
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava,   ovvero   appartenente   all'area  funzionale  C  (posizione
economica C2).
   2.    Svolge    le   funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
   3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti di
uno  dei  componenti  o del segretario della Commissione, puo' essere
prevista  la  nomina  di  uno o piu' presidenti supplenti, uno o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
   4.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi il numero di mille
unita',  la  Commissione con successivo decreto puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  tali da permettere, unico restando il
presidente,  la  suddivisione  in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.

        
      
                               Art. 9.
                            Prova d'esame
   1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  ai  sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un  idoneo  documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, per
sostenere  la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito
necessario  per  la successiva partecipazione al concorso, in data 18
novembre  2008,  alle  ore  9,30, presso la Direzione della Scuola di
formazione  e  aggiornamento  del  Corpo  di  polizia e del personale
dell'Amministrazione  penitenziaria  di  Roma  - Via di Brava, 99. Al
riguardo,  la  Direzione  della  predetta Scuola e' raggiungibile con
autobus ATAC linea «H» direzione (capolinea nei pressi della Stazione
Termini)  fino  alla fermata «Casaletto» e da qui (capolinea) autobus
ATAC «088» fino alla Scuola. (vedi nota 1)
   2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei  confronti  dei  candidati.  Coloro  che non si presenteranno nel
giorno  e  nell'ora  previsti  a  sostenere  la  suddetta  prova sono
considerati esclusi dal concorso.
   3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande  a  risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla,  relative ad
argomenti  di  cultura  generale  e  a  materie  oggetto  dei vigenti
programmi della scuola dell'obbligo
   4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla,   l'Amministrazione   e'  autorizzata  ad  avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
   5.   La   Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri  di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
   6.  La durata della prova sara' stabilita dalla stessa Commissione
all'atto   della   predisposizione   delle   serie   di   domande  da
somministrare.
   7.  La  prova  si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
   8.  I  candidati  che  abbiano  superato  la prova d'esame saranno
sottoposti ad accertamenti psicofisici ed attitudinali.


(1)  Ai  fini  del raggiungimento della sede d'esame sara' istituito,
altresi',   un   servizio  gratuito  e  riservato  esclusivamente  ai
candidati  che  garantira' il collegamento con la Scuola per mezzo di
pullman  che  effettueranno  la partenza dalla stazione , posta sulla
linea   ferroviaria  metropolitana  «FM1  -  Roma-Tiburtina/Aeroporto
Fiumicino».  La partenza dei suddetti pullman avverra' dalle ore 8,00
alle  ore  9,00. Al termine della prova analogo servizio sara' svolto
per accompagnare i candidati presso la citata stazione.

        
      
                              Art. 10.
                Modalita' di svolgimento della prova
   1.  Durante  la  prova  d'esame,  e'  fatto  assoluto  divieto  ai
candidati  di  comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
   2.  Nel  corso della prova e' vietato ai candidati di portare seco
carta  da  scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici  e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
   3.  Il  candidato  che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.

        
      
                              Art. 11.
                      Accertamenti psico-fisici
   1.   Dopo  aver  superato  la  prova  d'esame,  i  candidati  sono
sottoposti,   nel  luogo,  nel  giorno  ed  ora,  che  verranno  loro
preventivamente   comunicati,   agli   accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali.
   2.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti gli
effetti.  Coloro  che  non  si  presenteranno a sostenere la suddetta
prova sono considerati esclusi dal concorso.
   3.   Gli   accertamenti   psico-fisici   sono  effettuati  da  una
Commissione  composta  da  un  dirigente  medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
Penitenziaria  ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al 2°
comma dell'art. 120 del decreto legislativo n. 443/1992.
   4.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica
C2).
   5.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi il numero di mille
unita',   le   commissioni  con  successivo  decreto  possono  essere
integrate  di  un  numero  di  componenti  tali  da permettere, unico
restando  il  presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un
segretario aggiunto.
   6.   Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  il
candidato  e'  sottoposto  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
   7.  Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della Giustizia e'
autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con  decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, e che non puo'
superare  la  retribuzione  spettante  al  personale  di  pari  grado
dell'Amministrazione statale.
   8.  Avverso  il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato puo'
proporre ricorso.
   9.  Il  nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione medica
di  seconda  istanza  presieduta da un dirigente medico e composta da
due dirigenti medici in qualita' di componenti.
   10.  Il  giudizio  di  idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione  medica  di  seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  del  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione.
   11.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione  medica  di prima e seconda istanza, puo' essere prevista
la  nomina  di  uno  o  piu'  presidenti  supplenti,  di  uno  o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della Commissione
medica  di  prima  e  seconda  istanza  esaminatrice o con successivo
provvedimento.

        
      
                              Art. 12.
                      Accertamenti attitudinali
   1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
sono  sottoposti  ad  un  esame  attitudinale diretto ad accertare il
possesso,  ai  fini  del  servizio penitenziario, di una personalita'
sufficientemente matura con stabilita' dell'umore, delle capacita' di
controllare  le  proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di
responsabilita',  avuto  riguardo  alle  capacita'  di  critica  e di
autocritica ed al livello di autostima.
   2.  La  Commissione  esaminatrice  che  procede  agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione  Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenenti  all'area  funzionale  C  -  posizione  economica C2, in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni    di    segretario    sono   svolte   da   un   funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale C - posizione
economica C2.
   3.   Ai   fini   dell'accertamento   del  possesso  dei  requisiti
attitudinali,  alla  candidata  e'  proposta,  dalla Commissione, una
serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive
ed individuali, integrata da un colloquio.
   4.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o  a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del
Capo  del  Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
   5.  Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato puo'
proporre ricorso.
   6.  Il  nuovo  accertamento  e'  effettuato  da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e da due dirigenti.
   7.  Il  giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di  accertamento  delle  qualita'  attitudinali  dalla commissione di
seconda  istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione.
   8.  Per  supplire  ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del   presidente  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione  attitudinale  di  prima  e  seconda istanza, puo' essere
prevista  la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi  con  lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.
   9.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel luogo, nel giorno e
nell'ora   stabilita   per   la  prova  d'esame,  per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica,  psichica e per la valutazione delle qualita'
attitudinali, e' considerato escluso dal concorso;

        
      
                              Art. 13.
                    Documentazione Amministrativa
   1.  Ai  candidati  risultati idonei alla prova selettiva, verranno
loro trasmesso tramite posta due modelli appositamente predisposti da
questa Amministrazione:
    a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  che  dovra'  essere  compilato in ogni sua parte dal
candidato  e  consegnato  al  predetto personale, in sede di esame di
accertamento   psico-fisico   ed  attitudinale,  unitamente  a  copia
fotostatica non autenticata del proprio documento d'identita', con il
quale   attesti  i  requisiti  per  la  partecipazione  alle  riserve
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso e quelli
necessari   per   dimostrare  il  possesso  di  eventuali  titoli  di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5, commi 4
e  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   cosi'   come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  ottobre  1996,  n.  693,  e  dalle altre disposizioni
speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti;
    b)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante  il  possesso  dei  requisiti  richiesti per l'assunzione
medesima.
   2.  Non  e'  ammesso  il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

        
      
                              Art. 14.
                        Graduatoria di merito
   1.   Ultimata   la  prova  d'esame  e  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali,  la  Commissione  di  cui  all'art. 8
redigera'  per  i  soli  aspiranti  idonei  alle  predette  prove  la
graduatoria di merito secondo:
    a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
    b)  i  titoli  di  seguito indicati da desumere dall'attestato di
servizio  previsto  dal  comma  4)  dell'art.  5 del presente bando e
dichiarati  dai  candidati  in  sede  di  presentazione di domanda di
partecipazione   al   concorso   o  nelle  dichiarazioni  sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445:
     -  valutazione  del  periodo  di  servizio svolto in qualita' di
Volontario in ferma prefissata di un anno;
     - missioni in teatro operativo fuori area;
     - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
     - riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
     - titoli di studio;
     -  conoscenza  accertata  secondo  standard  NATO, di una o piu'
lingue straniere;
     -       esito       dei       concorsi       di      istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
     - numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
     - eventuali altri attestati e brevetti.
   2.   Nell'ambito   delle   suddette   categorie,   la  Commissione
esaminatrice  determina  i  punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
   3.  A  parita'  di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche ed integrazioni.

        
      
                              Art. 15.
                         Graduatoria finale
   1.  Con  decreto  del  Direttore  Generale  del  personale e della
formazione,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,  viene
approvata  la  graduatoria  di merito e sono dichiarati i vincitori e
gli  idonei  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
   2.  La  graduatoria  dei  vincitori  e  quella  degli  idonei sono
pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della
Giustizia.
   3.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia  mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   4.  Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 16.
                 Corsi di formazione e assegnazione
   1.  I  vincitori  del  concorso,  sono nominati allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
personale  e  della  formazione  e  avviati  a  frequentare  un corso
preordinato  alla  loro formazione professionale, con le modalita' di
cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche.
   2.  Una  volta  superati gli esami finali sono nominati agenti del
Corpo   stesso  e  saranno  assegnati  agli  Istituti  e  ai  servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria.
   3.  Coloro  che  non  si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella  sede  e  nel termine loro assegnati per la frequenza del corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina.
   4. I candidati dichiarati vincitori dei posti di cui al precedente
art.  1  comma  4,  una  volta superati gli esami finali del predetto
corso  di  formazione, verranno assegnati come prima sede di servizio
ad Istituti e servizi della provincia di Bolzano.
   Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al  controllo secondo le
vigenti disposizioni legislative.
    Roma, 23 settembre 2008
                                   Il direttore generale: De Pascalis

        
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