Concorso per 6 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 17-10-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO (scad. 17 novembre 2008) Bando di concorso relativo all'accesso ai corsi di dottorato di ricerca da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | SALERNO |
Comune: | SALERNO |
Data di inserimento: | 27-10-2008 |
Data Scadenza bando | 17-11-2008 |
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO (scad. 17 novembre 2008)
CONCORSO (scad. 17 novembre 2008)
Bando di concorso relativo all'accesso ai corsi di dottorato di ricerca da parte di cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.
IL RETTORE Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con D.R. 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 aprile 2003, n. 78; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza; Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il quale e' stato modificato ed integrato il testo del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, previa introduzione di una Parte II espressamente dedicata all'Internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca; Visti gli artt. 22-25 del predetto Regolamento di Ateneo relativi all'accesso ai corsi di dottorato di ricerca riservato a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero; Viste le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 settembre 2008 e del 25 settembre 2008, nell'ambito dell'incentivazione dei processi di internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo hanno destinato n. 6 borse di studio aggiuntive riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano conseguito un'idoneita' di ammissione ai predetti Corsi; Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del relativo bando di concorso; Decreta: Art. 1. Disposizioni generali Nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati per l'anno accademico 2008/2009 (X ciclo - nuova serie) con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno, sono istituite n. 6 borse di studio aggiuntive riservate ai cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano conseguito un'idoneita' di ammissione ai Corsi con le modalita' di cui al successivo articolo 5. A tal fine, le predette borse di studio sono ripartite tra le seguenti aree scientifiche, nelle quali vengono aggregati i Corsi di Dottorato di Ricerca che prevedano graduatorie di idoneita': - Area umanistico - giuridico - economica, - Area tecnico - scientifica e bio - sanitaria. Nel caso in cui in un'area il numero di idonei risulti inferiore al numero di borse assegnate, le borse residue saranno utilizzate nell'altra area. Alle borse di studio di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni generali di cui al successivo articolo 7. Il conseguimento della suddetta idoneita' di ammissione ai Corsi avviene, con le modalita' di cui al successivo articolo 5, previa valutazione comparativa dei titoli presentati effettuata dalle relative Commissioni Giudicatrici per l'esame di ammissione al X ciclo - nuova serie dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo; essa da' luogo ad una lista di idonei distinta e separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca. I candidati che conseguiranno tale idoneita' potranno frequentare il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale hanno presentato domanda di ammissione in sovrannumero rispetto ai posti ordinari. Essi potranno, altresi', concorrere per l'assegnazione di una borsa di studio aggiuntiva con le modalita' di cui al presente bando di concorso.
Art. 2. Requisiti per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il conseguimento dell'idoneita' di ammissione Possono presentare domanda di ammissione alla valutazione comparativa per soli titoli i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto equivalente a laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento. L'equivalenza, che non sia gia' riconosciuta da accordi internazionali, ai soli fini della partecipazione a tale valutazione, e' determinata dalle Commissioni Giudicatrici per l'esame di ammissione al X ciclo - nuova serie dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo.
Art. 3. Termine di presentazione delle domande di ammissione Le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, redatte in carta semplice avvalendosi della modulistica predisposta dall'Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php ,
dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore dell'Universita' degli Studi di Salerno - Area III «Didattica e Ricerca», Via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano (Salerno). Esse dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami. A tal fine, fara' fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa si richiedono: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) il possesso del titolo di studio di cui al precedente articolo 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva di accertamento dei predetti requisiti.
Art. 4. Documentazione da allegare alla domanda di ammissione La domanda di ammissione dovra' essere corredata, a pena di esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dalla seguente documentazione: 1. indicazione del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si intende concorrere; 2. curriculum vitae; 3. progetto di ricerca; 4. almeno due lettere di presentazione; 5. certificato attestante il livello di conoscenza della lingua italiana o delle lingue straniere eventualmente definite dal Collegio dei Docenti; 6. eventuali altri titoli e pubblicazioni; 7. eventuale richiesta di borsa ovvero dichiarazione attestante il possesso di borsa di studio o di adeguate risorse.
Art. 5. Commissioni Giudicatrici per il conferimento dell'idoneita' di ammissione Il conseguimento della idoneita' di ammissione avviene previa valutazione dei titoli da parte delle Commissioni Giudicatrici per l'esame di ammissione al X ciclo - nuova serie del Corso di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo per il quale e' stata presentata domanda di ammissione. A tal fine, per ciascun candidato, la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un massimo di 60 punti, cosi' suddivisi: - Progetto di ricerca: sino a punti 30 - Titoli accademici e scientifici: " 20 - Altro " 10 La Commissione Giudicatrice stabilisce preliminarmente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo e propone una graduatoria di idonei distinta e separata rispetto a quella dei posti ordinari di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca.
Art. 6. Commissione per la ripartizione delle borse di studio aggiuntive riservate a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano conseguito l'idoneita' di ammissione Per ciascuna della aree scientifiche nelle quali sono state ripartite le borse di studio aggiuntive di cui al precedente articolo 1, e' nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, una Commissione che procedera' ad una valutazione comparativa di coloro che, avendo conseguito la predetta idoneita', abbiano presentato richiesta della borsa di studio, e stilera' una graduatoria di merito sino a ricoprire il numero di borse disponibili.
Art. 7. Disposizioni generali in materia di borse di studio Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo quanto previsto dal presente bando di concorso. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso. Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei Docenti. L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del Corso. La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate. Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca da parte del dottorando. Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti. In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra' darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra' cumulata con le rate successive. Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente gia' corrisposte.
Art. 8. Iscrizione ai Corsi di Dottorato I cittadini stranieri o italiani residenti all'estero che risultino vincitori della borsa di studio aggiuntiva dovranno presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare, dovranno: 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "immatricolazione" e compilare la relativa domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda di immatricolazione corredata dal bollettino di versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, personalizzato in base ai dati immessi in precedenza. Il pagamento della predetta tassa universitaria dovra' essere effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria unitamente alla seguente documentazione: 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3) le ricevute di versamento della predetta tassa universitari; 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti: a): il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b): il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c): una adeguata conoscenza della lingua italiana. Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap. I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, pari ad € 62,00, il cui bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovra' effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalita' di pagamento. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria unitamente alla seguente documentazione: 1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2. n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale. Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 9. Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ----> Vedere a pag. 93 <----
Art. 10. Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente articolo 7, comma 4. Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 11. Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le Commissioni Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni Corso di Dottorato di Ricerca, in conformita' al disposto degli artt. 12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
Art. 12. Incompatibilita' con altri Corsi di studio Ai sensi dell'articolo 142 del R.D 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto di istruzione superiore, ed a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.
Art. 13. Copertura assicurativa L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato di Ricerca. La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso.
Art. 14. Pubblicita' Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php
Art. 15. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e' obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita', necessita', pertinenza e non eccedenza. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, nella qualita' di legale rappresentante dell'Ente. Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e' il dott. Giovanni SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Universita' degli Studi di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it
Art. 16. Norme finali Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, nel D.M. 30 aprile 1999, n. 224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. Fisciano, 1° ottobre 2008 Il rettore: Pasquino