Concorso per 224 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 224 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 17-10-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO (scad. 17 novembre 2008) Bando di concorso relativo all'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca. IL RET ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | SALERNO |
Comune: | SALERNO |
Data di inserimento: | 27-10-2008 |
Data Scadenza bando | 17-11-2008 |
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO (scad. 17 novembre 2008)
CONCORSO (scad. 17 novembre 2008)
Bando di concorso relativo all'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
IL RETTORE Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n. 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, e con D.R. 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - del 3 aprile 2003, n. 78; Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008, Rep. n. 1043, Prot. n. 19161; Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n. 315; Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza; Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n. 398; Visto il D.M. 18 giugno 2008, in corso di registrazione alla Corte dei Conti; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa; Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n. 172; Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n. 1428, Prot. n. 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n. 210, e nel D.M. 30 aprile 1999, n. 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; Considerate le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno avanzate dalle strutture dipartimentali; Visto il D.R. 15 maggio 2008, Rep. n. 1781, Prot. n. 27450, con il quale e' stata nominata una Commissione Mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio; Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 30 maggio 2008, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; Acquisito il verbale dei lavori della Commissione Mista S.A./CdA; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2008, ha determinato l'importo del contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di studio universitari; Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 23 settembre 2008, ha approvato l'istituzione del X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorati di Ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2008, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti Corsi, l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza; Attesa la necessita' e l'urgenza di procedere all'emanazione del bando di concorso, Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito il X Ciclo - Nuova Serie (XXIV Ciclo) dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno. Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di seguito elencati (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del Corso, il Coordinatore, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate). I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private. ----> Vedere a pag. 95 <----
Art. 2. Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n. 398, "le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476". Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali". Ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, "il pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti". Ai sensi dell'art. 4, u.c., della L. 3 luglio 1998, n. 210, "i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'".
Art. 3. Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, coerenti con le attivita' previste, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero. In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata dei documenti utili a consentire alla Commissione Giudicatrice di cui al successivo articolo 7 di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. I predetti documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.
Art. 4. Termine di presentazione delle domande di ammissione La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e' articolata nelle fasi di seguito indicate: PRIMA FASE REGISTRAZIONE Preliminarmente il candidato dovra' registrarsi al sistema informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it. In particolare dovra': 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "registrazione" e compilare in ogni sua parte il modulo che verra' proposto; 3. al termine della registrazione, il candidato ricevera' una coppia di codici ("nome utente" e "password"), da stampare e/o annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia di codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale. Si precisa che la procedura di registrazione al sistema informatico di Ateneo deve essere effettuata una sola volta e per sempre: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia di codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione Post Laurea. SECONDA FASE ISCRIZIONE AL CONCORSO (DOMANDA DI AMMISSIONE + CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE) Una volta effettuata la procedura di "registrazione", il candidato dovra' iscriversi al concorso, compilando per via telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra' collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso utilizzando la coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare dovra': 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "iscrizione ai test" e compilare la domanda di ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line, nonche' il bollettino di pagamento interbancario "Freccia" relativo al Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, per un importo di Euro 20,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata. 5. pagare il predetto Contributo, previa esibizione del bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario entro il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalita' di pagamento. L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica della domanda di ammissione e pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami. A tal fine, la procedura informatizzata di cui al presente articolo sara' improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di cui al presente comma. Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al concorso di cui al presente articolo non da' diritto a sostenere le prove concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal presente articolo. Inoltre, la ricevuta della domanda di ammissione al concorso e la ricevuta del pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca non dovranno essere consegnate all'Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Ateneo, ma conservate a cura del candidato ed esibite, se richieste, alla Commissione Giudicatrice di cui al seguente articolo 7. Al riguardo, la Commissione Giudicatrice ammettera' alla prova scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco degli ammessi trasmesso dall'Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Ateneo. Tale elenco sara' pubblicato nel sito dell'Ateneo alla voce: www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index .php almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova scritta. Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di Ateneo ne' al pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla presentazione della sola domanda di ammissione al concorso, reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/i ndex.php entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami.
Art. 5. Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare nella domanda Per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si richiedono: a) il possesso della cittadinanza; b) l'elettorato attivo; c) il possesso della laurea/diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste. Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 3, comma 5, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei predetti requisiti. Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura informatizzata di cui al precedente articolo 4, il candidato dovra' dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita': a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende partecipare; d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato e dell'Anno Accademico in cui e' stato conseguito; e) la propria cittadinanza; f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; h) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n° 449, con l'indicazione dell'Istituzione universitaria che lo ha conferito, del titolo del Progetto, del Responsabile del Progetto e della durata dello stesso; i) le lingue straniere conosciute; j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della L. 5 febbraio 1992, n° 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 6. Prove di esame L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun Corso, secondo il seguente calendario: ----> Vedere a pag. 97 <----
Art. 7. Commissioni Giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono nominate con Decreto del Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. Ad essi possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la Commissione Giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Art. 8. Ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca I candidati saranno ammessi ai Corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato di Ricerca. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie finali di merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo Corso di Dottorato di Ricerca. L'ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico che privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. I titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca possono partecipare a Corsi di Dottorato di Ricerca, anche in sovrannumero rispetto al numero di posti messi a concorso, e fermo restando il superamento delle relative prove di ammissione. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al Corso di Dottorato di Ricerca, in sovrannumero e senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unita' per eccesso.
Art. 9. Iscrizione ai Corsi di Dottorato I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare, dovranno: 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "immatricolazione" e compilare la relativa domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e, se dovuto, del Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in precedenza. Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria unitamente alla seguente documentazione: 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2) n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie. Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap. I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, pari ad Euro 62,00, il cui bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62. Il pagamento dovra' effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalita' di pagamento. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentate personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria unitamente alla seguente documentazione: 1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2. n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale. Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente. I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 10. Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso. Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei Docenti. L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del Corso. La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate. Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca da parte del dottorando. Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti. In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra' darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra' cumulata con le rate successive. Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente gia' corrisposte.
Art. 11. Tasse universitarie La Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario in favore della Regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da tutti gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca, ammonta, per l'Anno Accademico 2008/2009, ad Euro. 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze: ----> Vedere a pag. 99 <----
Art. 12. Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente articolo 10, comma 5. Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 13. Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca Il titolo di Dottore di Ricerca e' conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Le Commissioni Giudicatrici saranno formate e nominate, per ogni Corso di Dottorato di Ricerca, in conformita' al disposto degli artt. 12 e ss.del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
Art. 14. Incompatibilita' con altri Corsi di studio Ai sensi dell'articolo 142 del R.D 31 agosto 1933, n° 1592, l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto di istruzione superiore, ed a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.
Art. 15. Copertura assicurativa L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato di Ricerca. La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso.
Art. 16. Pubblicita' Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php
Art. 17. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e' obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita', necessita', pertinenza e non eccedenza. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita' di legale rappresentante dell'Ente. Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e' il dott. Giovanni SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Universita' degli Studi di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it
Art. 18. Norme finali Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n° 210, nel D.M. 30 aprile 1999, n° 224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. Fisciano, 1° ottobre 2008 Il rettore: Pasquino