Concorso per 1 collaboratore amministrativo (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 84 del 28-10-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO (scad. 27 novembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e con regime d'impegno orario a ... |
Ente: | UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | BENEVENTO |
Comune: | BENEVENTO |
Data di inserimento: | 04-11-2008 |
Data Scadenza bando | 27-11-2008 |
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UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
CONCORSO (scad. 27 novembre 2008)
CONCORSO (scad. 27 novembre 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e con regime d'impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria B, posizione economica B3, Area amministrativa, per le esigenze connesse al funzionamento della Scuola interuniversitaria campana di specializzazione per l'Insegnamento. (Decreto n. 1147). Codice concorso n. 12/2008.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 25 luglio 2008, n. 856 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'8 agosto 2008, n. 185 e, in particolare, l'art. 43; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato ed integrato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000; Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2000-2001 del personale del comparto universitario», stipulato il 13 maggio 2003; Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del comparto universitario», stipulato il 27 gennaio 2005; Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al biennio economico 2004-2005 del personale del comparto universitario», stipulato il 28 marzo 2006; Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Testo Unico sulla Privacy emanato con Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196; Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella Legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo; Vista l'Ipotesi di Riorganizzazione delle Strutture decentrate, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2004; Visto il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato", emanato con Decreto Rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; Visto l'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 49 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 che, al comma 2, prevede, in particolare: "...per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti..."; Visto in particolare, l'articolo 19 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto universitario", stipulato il 9 agosto 2000, come modificato dall'articolo 6 del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del comparto universitario", stipulato il 27 gennaio 2005; Vista la nota assunta al protocollo generale di Ateneo con il numero progressivo 11510 del 22/09/2008, con la quale il Professore Vittorio Colantuoni, Coordinatore di Sede della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, ha chiesto di avviare una procedura concorsuale per l'assunzione di numero una unita' di personale tecnico-amministrativo con la Categoria B, posizione Economica B3, Area Amministrativa, per lo svolgimento delle attivita' amministrative connesse al funzionamento della predetta Scuola; Considerato che tale assunzione risponde all'esigenza di assegnare una unita' di personale tecnico-amministrativo a supporto delle attivita' didattiche della Sezione Locale (interfacolta) della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione per l'Insegnamento, al fine di migliorare i servizi erogati alla utenza; Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura concorsuale per il reclutamento della predetta unita' di personale; Considerato che la relativa spesa sara' coperta con i fondi rivenienti da tasse e contributi versati dagli studenti iscritti alla Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione per l'Insegnamento; Visto il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; Verificata la disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno, e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di Categoria B, posizione economica B3, Area amministrativa, per le esigenze connesse al funzionamento della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione per l'Insegnamento (codice concorso 12/2008). E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso si richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente bando; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; i) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado . Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo.
Art. 3. Termine di presentazione delle domande Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del Personale tecnico-amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, riportando sulla busta: Codice Concorso (12/2008), entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, con l'indicazione della citta', provincia, codice di avviamento postale, via/piazza e numero civico; b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; c) di godere dei diritti civili e politici; d) il possesso del titolo di studio previsto dal precedente art. 2, 1° comma, lett. i), con l'indicazione dell'anno scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato; e) il possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente bando; g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati fino al 1985; g) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e gli eventuali procedimenti penali pendenti; h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); i) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); Il candidato deve inoltre dichiarare il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancata dichiarazione di cui alla lettera l) non costituisce motivo di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' di produrre i predetti titoli, anche se posseduti, in caso di superamento della prova orale. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente articolo 2. I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il termine stabilito nel precedente articolo 3. Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, non e' piu' richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda. La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione dal concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di esclusione, copia della ricevuta del versamento di € .7,75, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 13759824 intestato all'Universita' degli Studi del Sannio, quale contributo forfetario per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura "Partecipazione al concorso pubblico, titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno e con regime d'impegno orario a tempo pieno, di un posto di Categoria B, Posizione Economica B3, Area Amministrativa, per le esigenze connesse al funzionamento della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento".
Art. 5. Commissione giudicatrice La Commissione giudicatrice sara' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 comma 3, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 14 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Art. 6. Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati: 1. fino ad un massimo di 4 punti per il possesso del titolo di studio superiore rispetto a quello previsto per l'accesso al concorso, (diploma di scuola media superiore di II grado) con riguardo al punteggio riportato; 2. fino ad un massimo di 6 punti per la formazione certificata, valutata e pertinente; 3. fino ad un massimo di 8 punti, per le esperienze lavorative prestate a qualsiasi titolo, in ambito universitario, a supporto delle attivita' didattiche ed amministrative previste dagli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento nelle Scuole Secondarie per un periodo non inferiore a 12 mesi; 4. fino ad un massimo di 2 punti per l'idoneita' in concorsi pubblici per la medesima categoria per la quale si concorre o per una categoria superiore; 5. fino ad un massimo di 5 punti, per le altre esperienze lavorative, sia di ruolo che non di ruolo, nelle pubbliche amministrazioni; 6. fino ad un massimo di 5 punti, per il possesso della Laurea Triennale, Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica con riguardo al punteggio riportato, fermo restando che i possessori di Laurea Specialistica non potranno beneficiare anche del punteggio attribuito alla Laurea Triennale. La Commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato. La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso da parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del citato Decreto del Presidente della repubblica, e/o di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Decreto, prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli medesimi.
Art. 7. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta, che potra' eventualmente consistere anche in test a risposta multipla, vertera' sulle seguenti materie: Elementi di Contabilita' di Stato; Elementi di diritto amministrativo. La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' su elementi di legislazione universitaria e sara' diretta ad accertare la conoscenza di elementi di informatica e della lingua inglese. La durata della prova sara' determinata dalla Commissione. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. La prova scritta si svolgera' il giorno 15 dicembre 2008 alle ore 16,00 presso la Facolta' di Scienze Economiche e Aziendali, sita in Via delle Puglie n. 82, c.a.p. 82100 Benevento. I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla procedura di selezione, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato dal presente bando di concorso. La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso. L'Amministrazione provvedera' a comunicare ad ogni singolo candidato eventuali variazioni della data di svolgimento della prova scritta. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova orale. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato nella prova scritta e del punteggio che gli e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli. La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualsiasi ne sia la causa.
Art. 8. Titoli di preferenza e di precedenza Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 1 ) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, 7° comma, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della l. 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo stesso. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria iniziativa, al Direttore Amministrativo dell'Universita' degli Studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del Personale Tecnico-Amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito. La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli di precedenza o preferenza, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex artt. 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato Decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato Decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'.
Art. 9. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. Con provvedimento del Direttore Amministrativo saranno approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera' alla dichiarazione del vincitore del concorso. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del presente bando. La graduatoria finale sara' affissa nell'Albo Ufficiale dell'Universita' degli Studi del Sannio, presso la sede del Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - e sara' visionabile nel Sito Internet di Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso della predetta graduatoria nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali impugnative. Salvo diversa disposizione legislativa, la graduatoria resta efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.
Art. 10. Presentazione dei documenti di rito Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'articolo 7 della Legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario attestante, l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa. L'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore qualora lo ritenga necessario. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' quanto segue: a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni d'incompatibilita' previste dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); b) di non esser stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; c) di possedere tutti i requisiti dal bando di concorso. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita' competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle Autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo per richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 11. Contratto individuale di lavoro e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e con regime di impegno orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, verra' inquadrato nella Categoria B, Posizione economica B3, Area Amministrativa, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
Art. 12. Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 13. Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche' le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato».
Art. 14. Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, Dirigente della Divisione Risorse umane, Organizzazioni, Affari generali ed attivita' negoziali Benevento, 22 ottobre 2008 Il direttore amministrativo: Rivellini