Concorso per 10 assistenti tecnici (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 04-11-2008
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CONCORSO   (scad.  4 dicembre 2008) Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di assistente tecnico - area seconda - fascia retributiva F3 (ex area B - posizione ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 07-11-2008
Data Scadenza bando 04-12-2008
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CONCORSO   (scad.  4 dicembre 2008)
Concorso  pubblico,  per esami, a dieci posti di assistente tecnico -
   area  seconda  -  fascia  retributiva  F3  (ex  area B - posizione
   economica B3) - nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle
   politiche  agricole alimentari e forestali, di cui cinque posti di
   assistente  tecnico con specializzazione in agraria e cinque posti
   di assistente tecnico con specializzazione in informatica.
          IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche ed in particolare
l'art. 35, relativo al reclutamento di personale;
   Viste  le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel
comparto Ministeri;
   Visto   l'accordo   con   le   organizzazioni  sindacali  relativo
all'ordinamento   professionale   del   ruolo   centrale  agricoltura
sottoscritto in data 5 settembre 2001;
   Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
   Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e successive modifiche;
   Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive
per   la  realizzazione  della  parita'  uomo  donna  nel  lavoro»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
   Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n.
487,  recante  le  norme  sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle  altre  forme  di  assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come
modificate  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693;
   Vista   la   legge  20  settembre  1980,  n.  574,  recante  norme
sull'unificazione  ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e
di   complemento   degli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n.  184,  «Regolamento  recante  disciplina  in materia di accesso ai
documenti amministrativi»;
   Vista  la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
Pubbliche amministrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale ed, in particolare, l'art. 18,
comma  6  e  l'art.  26,  come  integrato  dall'art.  11  del decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
   Vista  la  legge  16  gennaio  2003, n. 3, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di Pubblica amministrazione;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008,
n.  18  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296» con allegata tabella di
determinazione della dotazione organica del Ministero;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
gennaio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 45 del 23 febbraio 2007, con il quale il Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  e'  stato  autorizzato ad avviare
procedure  selettive  pubbliche,  tra  l'altro,  per  dieci  posti di
assistente  tecnico - seconda area - fascia retributiva F3 (ex area B
- posizione economica B3);
   Assolti  gli  obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in    materia    di   mobilita'   del   personale   delle   pubbliche
amministrazioni;
   Ritenuto,   pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di dieci unita', da
inquadrare, in prova, nel profilo professionale di assistente tecnico
-  area  seconda  -  fascia  retributiva  F3  (ex  area B - posizione
economica   B3)  di  cui  cinque  posti  di  assistente  tecnico  con
specializzazione  in agraria e cinque posti di assistente tecnico con
specializzazione in informatica;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso


   E'  indetto  un  concorso pubblico, per esami, a complessivi dieci
posti  nel profilo professionale di assistente tecnico - area seconda
-  fascia  retributiva  F3  (ex  area B - posizione economica B3) nel
ruolo  centrale  agricoltura  del  Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di cui cinque posti di assistente tecnico con
specializzazione  in agraria e cinque posti di assistente tecnico con
specializzazione in informatica.
   L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  procedere  alla
variazione  del  numero dei posti banditi, in ragione di sopravvenute
esigenze organizzative e di servizio.

        
      
                               Art. 2.

                          Riserve di posti


   Sono previste le riserve di posti indicate dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  dal  decreto
legislativo  8  maggio 2001, n. 215, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236.
   Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta'
dei posti messi a concorso.
   Qualora  tra  i  candidati  dichiarati idonei nelle graduatorie di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
diritto  a  differenti  riserve  di  posti, si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
   Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente
articolo  ne  devono  fare  espressa  dichiarazione  nella domanda di
partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
   I  posti  riservati  non  coperti  per  mancanza di aventi titolo,
verranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano  superato le prove
d'esame secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 3.

                       Requisiti di ammissione


   Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  debbono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:
    1) eta' non inferiore agli anni 18;
    2) titolo di studio:
     per  assistenti  tecnici  agrari:  diploma  di  perito agrario o
agrotecnico;
     per   assistenti   tecnici   informatici:   diploma   di  perito
informatico   o   diploma   equipollente   con   specializzazione  in
informatica.
   Per  la  valutazione dei titoli conseguiti nell'ambito dell'Unione
europea  si  terra' conto di quanto previsto dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
    3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
    4) godimento dei diritti politici;
    5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
    6) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174  e  dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i cittadini degli
Stati   membri  dell'Unione  europea  devono  possedere,  inoltre,  i
seguenti requisiti:
    a)  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
    b)   essere   in  possesso  della  cittadinanza  dello  Stato  di
appartenenza  e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
    c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
    siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
    siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione,  per persistente insufficiente rendimento;
coloro  che  siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi  o  viziati da invalidita' non sanabile; coloro che siano stati
interdetti  dai  pubblici  uffici  in  base  a  sentenza  passata  in
giudicato;   coloro   che   abbiano   riportato  la  pena  accessoria
dell'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  ai  sensi
dell'art. 32-quinquies del codice penale;
    coloro che siano stati licenziati, ai sensi dell'art. 13 del CCNL
comparto   «Ministeri»  sottoscritto  il  12  giugno  2003,  o  delle
corrispondenti  disposizioni  dei  contratti  collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti.
   L'ammissione  alle  prove concorsuali avviene con espressa riserva
di  successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto  accertamento  sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle  prove  di  concorso  nei  confronti  dei  candidati  utilmente
classificati  nelle  relative  graduatorie  finali. L'Amministrazione
puo'  disporre,  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal  concorso  con
motivato provvedimento per difetto dei requisiti prescritti.

        
      
                               Art. 4.

           Presentazione delle domande Termini e modalita'


   La  domanda  di ammissione al concorso, redatta tassativamente sul
modulo  [allegato  A)]  per i candidati al concorso a cinque posti di
assistente  tecnico  con  specializzazione  in  agraria  e sul modulo
[allegato  B)]  per  i  candidati  al  concorso  a  cinque  posti  di
assistente tecnico con specializzazione in informatica, riproducibili
dalla  presente  Gazzetta  Ufficiale,  nonche'  disponibili  sul sito
internet   del  Ministero,  https://www.politicheagricole.gov.it/ ,  contenente
tutte  le  indicazioni  che  secondo le norme vigenti il candidato e'
tenuto  a fornire, e sottoscritta dal medesimo, deve essere inviata a
mezzo  raccomandata postale con avviso di ricevimento, con esclusione
di  qualsiasi  altro  mezzo,  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo
economico  e rurale - Direzione generale dei servizi amministrativi -
SEAM  IV  -  via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre i
trenta  giorni  successivi  a  quello  di  pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
   Sulla  domanda  in  alto  a  sinistra  e sulla busta contenente la
raccomandata  deve  essere  indicato  ben visibile il seguente codice
concorso:  «II  F3  TEC/AGR»  per  i  candidati che concorrono per la
specializzazione  in  agraria  oppure «II F3 TEC/INF» per i candidati
che  concorrono  per la specializzazione in informatica, in quanto la
partecipazione  ad una selezione esclude la partecipazione all'altra,
sulla base del diploma posseduto.
   La  data  di  spedizione  della domanda e' comprovata dal timbro a
data    dell'ufficio    postale    accettante.   Non   e'   richiesta
l'autenticazione della firma apposta sulla domanda.
   Non  si  terra'  conto  delle domande spedite dopo la scadenza del
termine  di  cui  al  primo  comma  del presente articolo. Qualora il
termine  per  la  presentazione delle domande cada in giorno festivo,
sara' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
   Non  si  terra'  conto, altresi', delle domande che non contengano
tutte  le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti per
l'ammissione al concorso e riportate nel modulo allegato al bando.
   Non  si  terra'  conto,  infine,  delle  domande  non  firmate dal
candidato.
   L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazione dipendente da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento.
   Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare  sotto  la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
    1.  cognome,  nome e numero di codice fiscale (le donne coniugate
devono indicare il cognome da nubile);
    2. il luogo e la data di nascita;
    3.  di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per
i  soggetti  appartenenti  agli  Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
    4. il godimento dei diritti politici;
    5.  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
    6.  le  eventuali  condanne  penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
    7. il possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando,
con  l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto presso
il  quale  e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento
di  riconoscimento  di  equipollenza  con  uno  dei  titoli di studio
richiesti, qualora il titolo sia stato conseguito all'estero;
    8. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari;
    9.    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni;
    10.  le  cause  di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, per
persistente  insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto  da  un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
di  non  avere  riportato  la  pena  accessoria  dell'estinzione  del
rapporto  di  lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del
codice  penale; di non essere stato licenziato, ai sensi dell'art. 13
del CCNL comparto «Ministeri» sottoscritto il 12 giugno 2003, o delle
corrispondenti  disposizioni  dei  contratti  collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale di altri comparti;
    11.  l'idoneita'  fisica al servizio continuato ed incondizionato
all'impiego per il quale concorre;
    12.  la  lingua  straniera  prescelta  tra  inglese e francese. I
candidati  degli  Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare,
altresi', di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
    13.  l'eventuale possesso di titoli di riserva previsti dall'art.
2 del bando e dei titoli di preferenza a parita' di merito tra quelli
indicati  nell'allegato  C) al presente decreto. Tali titoli, qualora
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno
presi  in  considerazione  in  sede  di  formazione della graduatoria
finale;
    14.   la  disponibilita'  a  permanere  nella  sede  di  servizio
assegnata  dall'Amministrazione  per un periodo minimo di cinque anni
dalla data di assunzione;
    15. l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di
avviamento  postale,  di  numero  telefonico  ed  eventualmente,  ove
ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di
posta   elettronica   presso   cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni  relative  alle prove concorsuali, con l'impegno di far
conoscere, tempestivamente, le eventuali successive variazioni;
    16. il codice corrispondente al concorso per il quale si presenta
domanda.
   Il  candidato  disabile  o portatore di qualsiasi tipo di handicap
dovra'  altresi'  presentare  esplicita  richiesta,  in  relazione al
proprio  handicap,  riguardo l'ausilio necessario nonche' l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  prove.
All'uopo,  la  domanda  di  partecipazione  al concorso dovra' essere
corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, n. 42304/99, del
Dipartimento   della   funzione   pubblica,   da  una  certificazione
rilasciata  da  apposita  struttura  sanitaria  che ne specifichi gli
elementi  essenziali,  al  fine  di consentire all'Amministrazione di
predisporre  per  tempo  i mezzi e gli strumenti atti a garantire una
regolare  partecipazione  al  concorso,  ai  sensi dell'art. 20 della
legge  n.  104/1992,  e  dell'art.  16, comma 1, della legge 12 marzo
1999, n. 68.
   Ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  le  dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta
domanda  di  ammissione  hanno altresi' valore di autocertificazione.
Nel  caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  suddetto  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.

        
      
                               Art. 5.

                             Commissione


   La   Commissione   esaminatrice,   da   nominarsi  con  successivo
provvedimento,  sara'  costituita  in  conformita' delle disposizioni
contenute  nell'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487, e successive modificazioni, nonche' nell'art.
35, comma 3, lettera e), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 6.

                            Prove d'esame


   Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un colloquio.
   La  prova  scritta  consistera' nella soluzione di un questionario
articolato  in  domande  a  risposta  multipla  attinenti  al profilo
professionale  per  il  quale  si  concorre, miranti all'accertamento
della  specifica  professionalita',  che  verteranno  sulle  seguenti
materie:
    per assistente tecnico con specializzazione in agraria:
     elementi   di  agronomia,  zootecnia,  coltivazioni  erbacee  ed
arboree;
     elementi di industrie agrarie;
     elementi di politica agricola comune;
    per assistente tecnico con specializzazione in informatica:
     elementi  di  informatica  relativamente  ai sistemi operativi e
linguaggi  di  programmazione,  reti  di  trasmissione  dati  e  loro
sicurezza, sviluppo e gestione delle banche dati.
   Saranno  ammessi al colloquio i candidati classificatisi dal primo
al  venticinquesimo  posto della graduatoria di merito del profilo di
assistente  tecnico  con  specializzazione  in agraria e dal primo al
venticinquesimo posto del profilo professionale di assistente tecnico
con   specializzazione   in   informatica,   che  abbiano,  comunque,
conseguito,  nella  prova  scritta,  il  punteggio  minimo di ventuno
trentesimi.  Saranno,  altresi', ammessi al colloquio i candidati che
abbiano   riportato   un  punteggio  pari  a  quello  conseguito  dal
venticinquesimo classificato.
   Il  colloquio  si svolgera', oltre che sulle materie oggetto della
prova scritta, sulle sottoelencate materie:
    per assistente tecnico con specializzazione in agraria:
     elementi di diritto amministrativo;
     elementi di contabilita' di Stato;
     elementi di diritto costituzionale;
     ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
     organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
    per assistente tecnico con specializzazione in informatica:
     elementi di diritto amministrativo;
     elementi di contabilita' di stato;
     elementi di diritto costituzionale;
     ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
     organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali.
   Durante  il colloquio, il candidato, inoltre, dovra' sostenere una
prova   pratica   di   informatica   su   apparecchiatura  telematica
relativamente  alla  conoscenza  delle  principali applicazioni web e
office  automation,  nonche'  una  prova  di  conoscenza della lingua
straniera prescelta.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª Serie speciale - del 19 dicembre
2008  sara' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dell'ubicazione
dei  locali  in  cui  si effettuera' la prova scritta. Nella medesima
Gazzetta  saranno  rese  note le modalita' di svolgimento della prova
medesima.
   Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
   La  mancata  presentazione  dei  candidati  nella sede d'esame nel
giorno  e  nell'ora  indicati  nell'avviso  di  cui sopra comportera'
l'esclusione dal concorso degli stessi.
   Per  aver  accesso  all'aula  degli  esami,  i candidati ammessi a
sostenere  la  prova  scritta  dovranno  esibire uno dei documenti di
riconoscimento sottoelencati:
    a) carta d'identita';
    b) passaporto;
    c) patente automobilistica;
    d) patente nautica;
    e) porto d'armi;
    f)  tessera  di  riconoscimento  rilasciata dalle Amministrazioni
dello  Stato  a  norma del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni.
   I  documenti  di cui sopra non dovranno essere scaduti per decorso
del  termine  di  validita'  previsto  per  ciascuno di essi. Saranno
esclusi  dalle  prove  i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
   Durante  la prova scritta i candidati non possono introdurre nella
sede degli esami, pena l'esclusione dalle prove concorsuali, telefoni
cellulari,   palmari,   calcolatrici,   carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti,  libri  o pubblicazioni di qualunque specie, ne' borse o
simili.
   Ai  candidati  ammessi  al colloquio sara' data comunicazione, con
almeno venti giorni di anticipo, della data e del luogo e dell'ora in
cui  dovranno  presentarsi  per sostenerlo, e, contestualmente, sara'
data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
   Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi.
   Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale, sara' affisso
all'Albo  dell'Amministrazione  l'elenco  dei  concorrenti  che hanno
sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.
   Il  punteggio finale e' determinato dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto conseguito nel colloquio.

        
      
                               Art. 7.

          Presentazione dei titoli di preferenza e riserva


   I  candidati  che  abbiano superato la prova orale e intendano far
valere  i  titoli di riserva di cui all'art. 2 del presente bando e/o
di  preferenza  a  parita'  di  valutazione di cui all'allegato C) al
presente bando, devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con
avviso   di   ricevimento,  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo
economico  e rurale - Direzione generale per i servizi amministrativi
-  SEAM  IV,  via  XX  Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino
il  possesso di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione.
   E'  consentita  la dichiarazione sostitutiva della certificazione,
resa nelle forme prescritte.
   Entro  il  medesimo termine, i candidati che abbiano dichiarato di
essere  in possesso dei predetti titoli, debbono produrre il relativo
titolo o apposita dichiarazione, da cui risulti che le condizioni e i
presupposti  previsti  dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del  beneficio  sussistevano  anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
   Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso  in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio o l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
   In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo'
trasmettere,   entro   il   predetto   termine   di  quindici  giorni
dall'effettuazione  del  colloquio,  una copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso.
   La  presentazione  di  documenti  diversi  da  quelli  stabiliti o
l'irregolare compilazione degli stessi, comporta, senza necessita' di
particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
   Non  saranno  presi  in  considerazione  i  documenti che verranno
consegnati  o  perverranno al Ministero stesso oltre il detto termine
di quindici giorni.

        
      
                               Art. 8.

                             Graduatoria


   Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti  per  l'ammissione,  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  messi  a  concorso,  i  candidati  utilmente
collocati nelle due graduatorie finali di merito, rispettivamente per
i  cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in agraria
e  per  i  cinque posti di assistente tecnico con specializzazione in
informatica,  formulate sulla base dei punteggi riportati nelle prove
d'esame  e  tenuto  conto  dei titoli che danno luogo a riserva e/o a
preferenza.
   Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori sono approvate con
decreto  del  Direttore generale della Direzione generale dei servizi
amministrativi,  che  sara'  pubblicato  nel bollettino ufficiale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
   Di  tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
   Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
   Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

        
      
                               Art. 9.

                 Presentazione dei documenti di rito


   Il    superamento    del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione.   La   costituzione   del   rapporto  di  lavoro  e'
subordinata   all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  assunzione di personale nella Pubblica
amministrazione.
   I  candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali verra'
disposta   l'assunzione   in   servizio,   prima  di  procedere  alla
stipulazione   del   contratto   individuale   di   lavoro   ai  fini
dell'assunzione  stessa,  saranno  invitati  a  presentare  o  a  far
pervenire  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine  di  giorni  trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione:
    1.  certificato  medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
competente  per  territorio  o  da  un  medico  militare  in servizio
permanente   effettivo,   dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente  idoneo  all'impiego  al  quale il concorso si riferisce;
qualora  il  candidato  sia  affetto  da  una  qualsiasi imperfezione
fisica,  il  certificato  medico  deve  farne menzione ed indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio;
    2.  dichiarazione  resa  ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, da cui
risulti:
     a) il luogo e la data di nascita;
     b)  la  cittadinanza  posseduta  anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
     c)  il  godimento  dei  diritti  politici,  anche  alla  data di
scadenza  del termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al
concorso;
     d)   la   posizione   relativa  all'adempimento  degli  obblighi
militari;
     e)  le  eventuali  condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  indulto  o perdono giudiziale) ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
     f) il titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
     g)  che  il  candidato  non  ricopre  altri  impieghi pubblici o
privati  ovvero non versi in una delle situazioni di incompatibilita'
richiamate  dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora
il  candidato  sia  alle dipendenze di altro ente, dovra' essere resa
una   dichiarazione   di   opzione   per   il  nuovo  impiego.  Detta
dichiarazione deve, altresi', contenere le indicazioni concernenti le
cause  di  risoluzione  di  eventuali precedenti rapporti di pubblico
impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;
     h) codice fiscale.
   I  candidati  che  siano  dipendenti  statali di ruolo sono tenuti
altresi'  a  presentare,  nel  termine di cui al comma 1 del presente
articolo, copia integrale dello stato matricolare.
   Per  i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra   ed  assimilati,  invalidi  per  servizio,  invalidi  civili,
mutilati  ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di  handicap  ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve  essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e
contenere,  oltre  ad una esatta descrizione della natura e del grado
di   invalidita',   nonche'   delle   condizioni  attuali  risultanti
dall'esame  obiettivo,  la  dichiarazione  che il candidato non e' di
pregiudizio  alla  salute e incolumita' dei compagni di lavoro e alla
sicurezza  degli  impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono
idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego al quale concorre.
   L'amministrazione,  comunque,  ha  facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
   L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
   Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, qualora dai
predetti  controlli  emerga  la  non  veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni,  i  dichiaranti  decadono  dai  benefici eventualmente
conseguenti  al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non
veritiera.
   Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui sopra, l'amministrazione
comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

        
      
                              Art. 10.

                      Assunzione dei vincitori


   I candidati dichiarati vincitori, a seguito dell'autorizzazione di
cui  al  precedente  art.  9  e  dell'accertamento  del  possesso dei
requisiti  di  cui al medesimo art. 9, saranno invitati a stipulare i
contratti individuali di lavoro a norma dei vigenti CC.NN.LL.
   Saranno quindi assunti in prova nel profilo di assistente tecnico,
area seconda - fascia retributiva F3 (ex area B - posizione economica
B3).
   I  vincitori  dovranno  permanere nella sede di servizio assegnata
per  un  periodo minimo di cinque anni dalla data di assunzione, come
previsto dall'art. 35 - comma 5-bis - del d.leg.vo n. 165/2001.
   La  mancata  presentazione,  senza giustificato motivo, nel giorno
indicato  per  la stipula del contratto individuale di lavoro implica
la decadenza dal diritto all'assunzione in servizio.

        
      
                              Art. 11.

                     Trattamento dati personali


   Ai  sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo  economico  e  rurale  -
Direzione  generale  dei  servizi  amministrativi  - SEAM IV - per le
finalita'   di  gestione  del  concorso  e  saranno  trattati,  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
   Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per
lo  svolgimento  del concorso, relativamente alla posizione giuridica
del candidato.
   Ogni  candidato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003.
   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Ministero   delle   politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo  economico  e  rurale  -
Direzione generale dei servizi amministrativi.
   Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore
dell'Ufficio   SEAM   IV  -  della  Direzione  generale  dei  servizi
amministrativi.

        
      
                              Art. 12.

                        Norme di salvaguardia


   Per  quanto  non  previsto  dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni,  nonche'  le  disposizioni  contenute  nel
contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro  del  personale  non
dirigenziale  del  comparto  Ministeri  e  nel decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
   Avverso  il  presente  bando  di  concorso  e' proponibile, in via
amministrativa,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  ovvero,  in  sede
giurisdizionale,  impugnazione  al Tribunale amministrativo del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
    Roma, 22 ottobre 2008
                                       Il direttore generale: Vaccari