Concorso per 25 tenenti (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 25
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 07-11-2008
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2008) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 25 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logisti ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-11-2008
Data Scadenza bando 09-12-2008
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2008)
Concorso,  per  titoli ed esami, per il reclutamento di 25 tenenti in
   servizio        permanente        effettivo        del       ruolo
   tecnico-logistico-amministrativo   del   Corpo  della  Guardia  di
   finanza.
                       IL COMANDANTE GENERALE

   Visto  l'art.  5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n.  1961,  recante  «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli  ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
   Visto  il  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre   1946,   n.   233,  e  successive  modificazioni,  recante
«Ricostituzione  degli  Ordini  delle  professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;
   Viste  le  leggi  21  dicembre  1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico
spettante agli allievi delle accademie militari;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221,   e   successive   modificazioni,   recante   «Approvazione  del
regolamento  per  la  esecuzione del decreto legislativo 13 settembre
1946,  n.  233,  sulla  ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni
stesse»;
   Visto l'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237,  recante  «Leva  e  reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul Servizio di leva»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
   Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo»;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista  la  legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
   Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, recante
«Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
   Visto  l'art.  30  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante  «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate»;
   Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
«Istituzione del Servizio civile nazionale»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di   finanza   e   della  Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
coordinamento delle Forze di polizia»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, recante «Attuazione
dell'art.  5,  comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
riguardante   l'individuazione   dei   titoli   di   studio   per  la
partecipazione  ai  concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza»;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94, recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   25  novembre  2005,  recante
«Definizione   della   classe  del  corso  di  laurea  magistrale  in
giurisprudenza»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2008,
recante  «Autorizzazione  ad assumere personale a tempo indeterminato
per  la  Polizia  di  Stato,  l'Arma  dei Carabinieri, il Corpo della
Guardia  di  finanza,  il  Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
   Viste  le  note  n.  41818,  in  data  18  settembre  2008,  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica  -  U.P.P.A.  e  n.  110072,  in data 22 settembre 2008, del
Ministero  delle  Finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria Generale
dello  Stato  -  I.G.O.P.,  con  le  quali  e'  stata  autorizzata la
rimodulazione delle predette assunzioni;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E' indetto per l'anno 2008 un pubblico concorso, per titoli ed
esami,   per  reclutamento  di  25  tenenti  in  servizio  permanente
effettivo      della     Guardia     di     finanza     del     ruolo
tecnico-logistico-amministrativo.  I posti disponibili sono ripartiti
tra le seguenti specialita':
    a) amministrazione: 5 posti;
    b) commissariato: 1 posto;
    c) telematica: 5 posti;
    d) infrastrutture: 4 posti;
    e) motorizzazione: 2 posti;
    f) sanita': 5 posti;
    g) veterinaria: 1 posto;
    h) psicologia: 2 posti.
   E' possibile concorrere per una sola specialita'.
   2. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
    b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d)   accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato  nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio         permanente         effettivo        del        ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
    e) una prova orale;
    f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
    g) valutazione dei titoli di merito;
    h) una visita medica di incorporamento.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella graduatoria unica di
merito    del    concorso    sono    nominati   tenenti   del   ruolo
tecnico-logistico-amministrativo, iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso di formazione
della durata non inferiore a sei mesi.
   4.  Qualora  taluno  dei  posti  non  possa  essere  ricoperto per
mancanza  di  candidati  idonei  in una o piu' specialita', le unita'
disponibili   potranno   essere   compensate,   secondo  le  esigenze
dell'Amministrazione, tra le altre specialita' a concorso.

        
      
                               Art. 2.

         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


   1. Possono partecipare al concorso:
    a) gli appartenenti al Corpo che:
     1)   alla   data  del  1°  gennaio  2008,  abbiano  compiuto  il
trentatreesimo   anno   di   eta'   e   non   abbiano   superato   il
quarantaduesimo;
     2)  non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
     3)   non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari,  da
accademie,  scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato;
     4)  non  siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione  della  pena  ai  sensi  dell'art.  444  del codice di
procedura  penale  per  delitti  non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
     5) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.
   I  requisiti  di  cui  ai  punti  2),  3),  4)  e 5) devono essere
posseduti   alla   scadenza   del  termine  ultimo  previsto  per  la
presentazione  della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso;
    b) i cittadini italiani che:
     1)  alla  data  del  1°  gennaio  2008,  non abbiano superato il
trentaduesimo anno di eta';
     2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
     3)  non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate e di polizia;
     4)  non  siano  ammessi  a prestare il servizio civile nazionale
quali  obiettori  di  coscienza,  ovvero  abbiano  rinunciato  a tale
status,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
     5)  non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
     6)  non  siano imputati, condannati, ovvero non abbiano ottenuto
l'applicazione  della  pena  ai  sensi  dell'art.  444  del codice di
procedura  penale  per  delitti  non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
     7)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
     8)  qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
   I  requisiti  di  cui  ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono
essere  posseduti  alla  scadenza  del termine ultimo previsto per la
presentazione  della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del
corso, pena l'esclusione dal concorso.
   2. Tutti i candidati, alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda, devono essere:
    a)  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea  ovvero  di  laurea
specialistica  o  di  laurea  magistrale  o  titolo equipollente (con
esclusione,  quindi, delle lauree c.d. «triennali» o «di I livello»),
richiesto  per  la  specialita'  per la quale si concorre, tra quelli
indicati in allegato 1.
   Sono  considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'   riconosciuti  dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca.  Allo  scopo,  alla  domanda  di  partecipazione deve essere
allegata    la   relativa   attestazione   di   equipollenza   ovvero
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b)  se  concorrenti  per le specialita' «sanita», «veterinaria» o
«psicologia»,     iscritti,     rispettivamente,     all'albo     dei
medici-chirurghi, dei veterinari o degli psicologi.
   3.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  Per  i  militari  alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare  la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui al
comma 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
   4.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 Roma/Appio.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2)
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet: www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   8.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   dall'art.   4,   sono   restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   9.   Le   domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   10.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante  Interregionale  della Guardia di
finanza  dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza,  qualora  l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 4.

                 Elementi da indicare nella domanda


   1. Il candidato deve indicare nella domanda:
    a) la specialita' per la quale intende concorrere (una sola);
    b)  cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    e)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
    f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
    g)  il  possesso  del  diploma  di  laurea  ovvero  della  laurea
specialistica   o  della  laurea  magistrale  o  titolo  equipollente
(indicare  il  titolo di studio prescritto per la partecipazione alla
specialita'  cui  intende  partecipare),  l'Universita' presso cui e'
stato  conseguito,  con  il  relativo indirizzo, la durata legale del
corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
    h) di essere iscritto, se concorrente per le specialita' sanita',
veterinaria  o  psicologia,  agli  albi  di  cui all'art. 2, comma 2,
lettera b);
    i)  la  posizione  nei riguardi del servizio militare (i militari
del    Corpo   devono   obbligatoriamente   indicare   la   matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
    l)  di  non  essere  stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
    m)  di  non  essere  stato  dichiarato non idoneo all'avanzamento
ovvero avervi rinunciato, se militare in servizio permanente;
    n)  l'eventuale  possesso  di  uno o piu' titoli di merito di cui
all'art.  20.  A  tal  fine,  e'  possibile produrre, a corredo della
domanda  di  partecipazione  al  concorso,  eventuale  documentazione
probatoria  ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445.  Le  pubblicazioni tecnico-scientifiche
devono necessariamente essere allegate alla domanda di partecipazione
di cui all'art. 3;
    o)  di  non  essere  stato  ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
    p)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
    q) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
    r)  il  recapito  presso  il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
    s)  l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.
6, comma 2;
    t)  di  essere  disposto,  al  termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alla  prova facoltativa di
conoscenza  di  una  lingua  straniera scelta tra: francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
   3.  I  candidati,  inoltre,  devono  dichiarare, nella domanda, di
essere  a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 11.
   4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   5. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu'  celere  al  Comando  Provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di  finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al Centro di
Reclutamento  della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali  non  assumono  alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito  o  da cause di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre,
non  assumono  alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da  parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine,  essere  tempestivamente  comunicata agli stessi Reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.

        
      
                               Art. 5.

                      Istruttoria della domanda


   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.

                           Documentazione


   1.  Nei  confronti  dei candidati idonei alla prova scritta di cui
all'art.   12,  il  Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza
competente  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della Guardia di
finanza,   per   i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il  Centro  di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I  candidati idonei alla prova scritta devono presentare o far
pervenire,  direttamente  ai  Reparti  indicati  al precedente comma,
entro  dieci  giorni  dalla  data di comunicazione della convocazione
stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella graduatoria unica di
merito  di  cui  all'art.  21  devono  presentare  o far pervenire ai
Reparti  di  cui al comma 1, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso di formazione:
    a)  in  conformita'  all'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, copia autentica del certificato
attestante:
     1)  il  conseguimento  del  titolo  di studio di cui all'art. 4,
comma 1, lettera g);
     2)  l'iscrizione all'ordine professionale, se concorrente per le
specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere f), g) e h);
    b)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio;
    c)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    d)   domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire  l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza di cui all'art. 22 in qualita'
di ufficiale allievo.
   4.  Il  documento  di  cui al comma 3, lettera c), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
   5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   6.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro cinque giorni dal momento della restituzione.
   7.  Il  Comando  Provinciale  della  Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i suddetti documenti, li trasmette, entro cinque
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
   8.  I  candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica amministrazione
devono produrre soltanto la documentazione di cui al comma 3, lettera
a).

        
      
                               Art. 7.

                      Commissione giudicatrice


   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
    a)  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e  la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
    b)  sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da  un  ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici,
membri;
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
    d)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita'  di  ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
    e)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
   2. Per l'effettuazione della prova scritta, della prova orale e la
valutazione  dei  titoli,  la  sottocommissione  di  cui  al comma 1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
    a)  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  appartenente alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
    b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale.
   3.   Per   l'effettuazione   della  prova  facoltativa  di  lingua
straniera,  la  sottocommissione  di  cui  al comma 1, lettera a), e'
integrata   da   ufficiali   della  Guardia  di  finanza  qualificati
conoscitori della lingua stessa.
   4.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
   5.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono  avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La  sottocommissione  di  cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi.
   6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.

        
      
                               Art. 8.

                 Adempimenti delle sottocommissioni


   1.  Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c)
e  d),  compilano,  per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

        
      
                               Art. 9.

                       Esclusione dal concorso


   1.  Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
   2.  Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento.
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  entro  30  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 10.

                    Documento di identificazione


   1.  Ad  ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta  di  identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di fotografia
recente.

        
      
                              Art. 11.

    Calendario e modalita' di svolgimento della prova preliminare


   1.  I  candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette  ad  accertare  le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche  della  lingua  italiana,  presso  la  Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
    a) martedi' 16 dicembre 2008, ore 09:00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «A» a «C»;
    b) martedi' 16 dicembre 2008, ore 15:00, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da «D» a «L»;
    c)  mercoledi'  17 dicembre 2008, ore 09:00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da «M» a «P»;
    d)  mercoledi'  17 dicembre 2008, ore 15:00, per i concorrenti il
cui cognome inizi con le lettere da «Q» a «Z».
   2.  Il  calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
   3.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per  sostenere la prova
preliminare munito di:
    a) idoneo documento di riconoscimento;
    b) una penna biro ad inchiostro nero.
   4.  Nella  sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
   5. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet:  https://www.gdf.it/ , nella
sezione relativa ai concorsi.
   6.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
    a)   disponibile,   sul  sito  internet:  https://www.gdf.it/ ,  una  mappa
dell'itinerario;
    b)  allestito  un  servizio  di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria  e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
   7.  I  concorrenti,  che  non  si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
   8. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   9.  Prima  dello  svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa,  in  apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
   10.  Superano  la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova  scritta,  di  cui  all'art. 12, i candidati classificatisi nei
primi:
    a) 100 posti per la specialita' amministrazione;
    b) 20 posti per la specialita' commissariato;
    c) 100 posti per la specialita' telematica;
    d) 80 posti per la specialita' infrastrutture;
    e) 40 posti per la specialita' motorizzazione;
    f) 100 posti per la specialita' sanita';
    g) 20 posti per la specialita' veterinaria;
    h) 40 posti per la specialita' psicologia.
   Sono,  inoltre,  ammessi  i  concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi,  nell'ambito dei
predetti posti, all'ultima posizione utile.
   11.  La  sottocommissione  assegna,  per  la prova preliminare, un
punto  di  merito  da  zero  a  trenta.  Il  candidato che riporta un
punteggio  compreso  tra  18  e  30  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria   unica  di  merito  di  cui  all'art.  21,  le  seguenti
maggiorazioni:
    a) 0,05 per il punteggio di 18;
    b) 0,10 per il punteggio di 19;
    c) 0,15 per il punteggio di 20;
    d) 0,20 per il punteggio di 21;
    e) 0,25 per il punteggio di 22;
    f) 0,30 per il punteggio di 23;
    g) 0,35 per il punteggio di 24;
    h) 0,40 per il punteggio di 25;
    i) 0,45 per il punteggio di 26;
    l) 0,50 per il punteggio di 27;
    m) 0,55 per il punteggio di 28;
    n) 0,60 per il punteggio di 29;
    o) 0,65 per il punteggio di 30.
   12.  Gli  aspiranti  che non ricevono la convocazione per la prova
scritta,  entro  il  9  gennaio 2009, devono considerarsi esclusi dal
concorso.
   13.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica  del  provvedimento  di esclusione, se prevista, o
dalla  data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'art.  21,  primo  comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello  Stato, entro 120 giorni dalla
predetta  data,  ai  sensi  dell'art. 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 12.

         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


   1.  La  prova  scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento  di un tema di cultura tecnico-professionale su argomenti
tratti   dai   programmi  riportati  nell'allegato  3  alla  presente
determinazione,  suddiviso  per  le  specialita' a concorso, ha luogo
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza,
via  Fiamme  Gialle,  n.  3, de L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 13
gennaio 2009, alle ore 09.00.
   2.  Quanto  stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

        
      
                              Art. 13.

           Prescrizioni da osservare per la prova scritta


   1.  Alla  sottocommissione  indicata dall'art. 7, comma 1, lettera
a),  e  ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di
cui  agli  articoli  11,  12,  13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

        
      
                              Art. 14.

                    Revisione della prova scritta


   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso art. 7.
   2.  La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo art. 15.
   6.   Gli   aspiranti   che   non   ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica entro
il  10  marzo  2009  debbono  considerarsi  non idonei ed esclusi dal
concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 15.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione  indicata  all'art.  7,  comma 1, lettera b),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,  comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica  di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
16,  commi  6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non  idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente sono
ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno  dato  luogo  al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
   6.  I  candidati,  che  conseguono  l'idoneita' fisica alla visita
medica  preliminare  ovvero  alla  visita  medica  di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
   7. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
   8.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   9.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 16.

                       Requisiti psico-fisici


   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c)  certificazione che escluda la presenza di allergopatie, anche
in fase asintomatica, da accertare mediante:
     1) dosaggio delle IgE totali;
     2) visita allergologica generale. Il relativo certificato dovra'
riportare   espressamente  l'esito  del  dosaggio  delle  IgE  totali
effettuato.
   La  positivita' ai suddetti accertamenti comporta l'esclusione dal
concorso.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  devono,  altresi',  produrre un certificato (fac-simile in
allegato  4),  rilasciato  dal  medico  di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La mancata presentazione dei certificati di cui ai commi 2 e 3
comporta  l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali  e  l'esclusione dal concorso, se non presentati entro il
31 marzo 2009.
   5. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   6.  I  candidati,  all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
     2) campo visivo e motilita' oculare normale;
    d) visione binoculare;
    e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
   7.  I  candidati  con  vizi  visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
   8.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati e'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
   9.  Sono  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   10.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   11.  Sono,  inoltre,  causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   12.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   13.  Ai  fini  del  computo  del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   15.  I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   16.  I  candidati  che  non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   17.  Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra  indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
   18.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato  di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora alla data del 27
marzo 2009.
   19.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 17.

              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


   1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici    sono   sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la sottocommissione di cui all'art. 7,
comma  1,  lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi
per la valutazione degli stessi.
   5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono
ammessi  a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
   6.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 18.

         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera


   1.  La  prova  orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art.  7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello
stesso  art.  7,  ha  una  durata  massima  di  45 minuti per ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
3.
   2.  I  programmi  relativi  alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
   3.  La  sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta.
   4.  Il  punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi.
   5.  Conseguono  l'idoneita' i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto.
   6.  Coloro  che  riportano una votazione inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   8.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione  ed  abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e'
sottoposto  alla  prova  facoltativa  di una lingua straniera, con le
modalita' indicate in allegato 5.
   9.  Il  giudizio  sulla  prova di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate al comma 4.
   10.  La  sottocommissione  assegna,  per  la prova facoltativa, un
punto  di  merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso   tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
    c) 0,75 per i voti superiori a 26.
   11.  Al  termine  di  ogni  seduta, la competente sottocommissione
compila  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno  riportato  nella  prova  orale ed, eventualmente, nella
prova  facoltativa.  Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro  della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo giorno,
all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
   12.  Prima  dell'effettuazione  della  prova  orale  e della prova
facoltativa  di  lingua,  la  competente  sottocommissione  fissa  in
apposito  atto  i  criteri  cui  attenersi  per  la valutazione delle
stesse.

        
      
                              Art. 19.

         Mancata presentazione e differimento del candidato


   1.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
    a)  sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica,  l'accertamento  dell'idoneita' attitudinale e la prova
orale,  previste  dagli  articoli  11,  15,  17, e 18, e' considerato
rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi  tecnici  di  espletamento  delle  succitate  fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare   la   convocazione   dei  candidati,  nel  rispetto  del
calendario  di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro  di  Reclutamento  della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione  AA.UU.,  via  della  Batteria  di  Porta Furba, n. 34, 00181
Roma/Appio,  deve  essere  anticipata, via fax, al numero 06/24290622
oppure al numero 06/24290676;
    b)   sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
   2.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenti  per  la visita medica di incorporamento, prevista dall'art.
22,  e'  considerato  rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali  ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di forza
maggiore,  comunicati  via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che,  sentito  il  presidente della
sottocommissione   per  la  visita  medica  di  incorporamento,  puo'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  l'ottavo  giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni  di  assenza  maturati sono computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.  Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'art. 4, comma 5.

        
      
                              Art. 20.

                       Valutazione dei titoli


   1.  La  valutazione  dei  titoli e' effettuata nei confronti degli
aspiranti  risultati  idonei  alla  prova  orale  di cui all'art. 18,
secondo i criteri di cui al presente articolo.
   2.  La  sottocommissione  di  cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata  a  norma  del  comma  2  dello stesso art. 7, procede alla
valutazione  dei  titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli
di   ciascun  candidato  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
complessivo superiore a 15, cosi' ripartito:
    a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa  nell'ambito  delle  Forze  armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti .................................... 2,5;
    b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa  presso  strutture  pubbliche  o private: fino a un massimo di
punti .................................... 2,5;
    c) fino ad un massimo di punti 5 in relazione al voto del diploma
di   laurea,   laurea   specialistica,  laurea  magistrale  o  titolo
equipollente richiesto per la partecipazione al concorso:
     1) 110 e lode .................................... 5,00;
     2) 110 .................................... 4,90;
     3) 109 .................................... 4,80;
     4) 108 .................................... 4,70;
     5) 107 .................................... 4,60;
     6) 106 .................................... 4,50;
     7) 105 .................................... 4,40;
     8) 104 .................................... 4,30;
     9) 103 .................................... 4,20;
     10) 102 .................................... 4,10;
     11) 101 .................................... 4,00;
     12) 100 .................................... 3,90;
     13) 99 .................................... 3,80;
     14) 98 .................................... 3,70;
     15) 97 .................................... 3,60;
     16) 96 .................................... 3,50;
     17) 95 .................................... 3,40;
     18) 94 .................................... 3,30;
     19) 93 .................................... 3,20;
     20) 92 .................................... 3,10;
     21) 91 .................................... 3,00;
     22) 90 .................................... 2,90;
     23) 89 .................................... 2,80;
     24) 88 .................................... 2,70;
     25) 87 .................................... 2,60;
     26) 86 .................................... 2,50;
     27) 85 .................................... 2,40;
     28) 84 .................................... 2,30;
     29) 83 .................................... 2,20;
     30) 82 .................................... 2,10;
     31) 81 .................................... 2,00;
     32) 80 .................................... 1,90;
     33) 79 .................................... 1,80;
     34) 78 .................................... 1,70;
     35) 77 .................................... 1,60;
     36) 76 .................................... 1,50;
     37) 75 .................................... 1,40;
     38) 74 .................................... 1,30;
     39) 73 .................................... 1,20;
     40) 72 .................................... 1,10;
     41) 71 .................................... 1,00;
     42) 70 .................................... 0,90;
     43) 69 .................................... 0,80;
     44) 68 .................................... 0,70;
     45) 67 .................................... 0,60;
     46) 66 .................................... 0,50.
   In  caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato e'
attribuito il punteggio di 0,50.
   Qualora  il  candidato  e'  in  possesso di piu' titoli di studio,
compresi  tra quelli di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' preso
in  considerazione,  ai fini della valutazione, quello conseguito con
il punteggio piu' favorevole;
    d)  diplomi  di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed
altri  titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di
studio  richiesto  per  la  partecipazione  al  concorso:  fino ad un
massimo                            di                           punti
.....................................................................
.................  4.
   Nell'ambito dei suddetti titoli, e' attribuito maggior punteggio a
quelli ritenuti piu' d'interesse istituzionale per il Corpo;
    e)  pubblicazioni  a  stampa  di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti   allo   specifico  indirizzo  professionale  e  che  siano
riportate  in  riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle tesi di
laurea  o  di  specializzazione  (solo se allegate alla domanda). Per
quelle  prodotte  in  collaborazione,  la valutabilita' della singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto   dei   singoli   autori:  fino  ad  un  massimo  di  punti
.....................................................................
................  1.
   3. I titoli suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al  concorso e prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma
1, lettera n).
   4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge,  la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque   momento,   il   decadimento  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
   5.  Prima  dell'effettuazione  della  valutazione  dei  titoli, la
competente  sottocommissione  fissa  in  apposito  atto i criteri cui
attenersi.

        
      
                              Art. 21.

                     Graduatoria unica di merito


   1.   La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno
conseguito  il  giudizio  di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di
cui all'art. 1, comma 2, ad esclusione delle lettere f) e h).
   3.  La  graduatoria  e'  formata sommando il punteggio complessivo
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  ed i voti ottenuti nella
prova  scritta  e  orale,  maggiorato,  eventualmente,  dei  punteggi
riportati nella prova preliminare e nella prova facoltativa di lingua
straniera.
   4.  A  parita'  di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver
prestato  senza  demerito servizio quale ufficiale di complemento del
Corpo  della  Guardia  di finanza, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69.  In caso di ulteriore
parita',  sono  osservate le norme di cui all'art. 38, comma 6, della
legge  24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di
cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
   5.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.

        
      
                              Art. 22.

 Visita medica di incorporamento e ammissione al corso di formazione


   1.  Sono dichiarati vincitori e con il grado di tenente ammessi al
corso  di  formazione,  in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che,  secondo  l'ordine  della  graduatoria di cui all'art. 21, siano
compresi   nel  limite  dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascuna
specialita'  e  che  abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla
visita  medica  di  incorporamento  alla quale sono sottoposti, prima
della    firma    dell'atto   di   arruolamento,   da   parte   della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
   2.    Prima    della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
   3.  I  candidati  non  idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
   4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   5.  Entro  un periodo corrispondente ad un dodicesimo della durata
del  corso  di  formazione, decorrente dalla data di inizio del corso
stesso,  il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare
vincitori  del  concorso  altri  candidati  idonei  nell'ordine della
graduatoria,  per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili tra i
candidati   precedentemente   dichiarati   vincitori   in  base  alle
disposizioni vigenti.
   6.  Gli  ufficiali  allievi,  ammessi  a  frequentare  il corso di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica  di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo  di  sette  anni  a  decorrere dalla data di inizio dello
stesso.
   7.  I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
    a)  se  provenienti  da  personale  in  servizio, rientrano nella
categoria  di  provenienza.  Il periodo di durata del corso sara', in
tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    b) se provenienti dai civili, sono collocati in congedo.

        
      
                              Art. 23.

Spese  di  partecipazione  al  concorso  e  concessione della licenza
                       straordinaria per esami


   1.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
   2.  Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma   2,   ad  eccezione  della  lettera  g)  e  h),  ai  candidati
appartenenti  al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari,  per  i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria  per  esami,  fino  alla concorrenza di giorni 30, puo'
essere  concessa  per  la preparazione agli esami orali solo a coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

        
      
                              Art. 24.

                 Sito internet ed informazioni utili


   1.  Ulteriori  informazioni  sul  concorso possono essere reperite
consultando  il  sito  Internet  del  Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
   2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito Internet gli elenchi
dei  candidati  dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta, nonche' la graduatoria unica di merito.

        
      
                              Art. 25.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita'  concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   I  dati  personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai  dati  che  lo  riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Comandante  del  Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 3 novembre 2008
                                               Il Gen. C.A.: D'Arrigo