Concorso per 1 consulente materia marchi (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 07-11-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (scad. 9 dicembre 2008) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di marchi, per l'anno 2008. ... |
Ente: | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-11-2008 |
Data Scadenza bando | 09-12-2008 |
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 9 dicembre 2008)
CONCORSO (scad. 9 dicembre 2008)
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di marchi, per l'anno 2008.
IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio italiano brevetti e marchi Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante: «Codice della proprieta' industriale», a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per l'anno 2008; Decreta: Art. 1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi - ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2. L'esame di abilitazione consiste in: 1. una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi; 2. una prova orale sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile; b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza; c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta' industriale; d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale; e) almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.
Art. 3. La prova scritta di teoria e pratica si terra' il 31 marzo 2009 a Roma presso la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 4. Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. l del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via G. Donizetti 1/A - 20122 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente cornma: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande possono essere presentate anche direttamente alla segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della domanda con timbro e data. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione. Le domande, a pena di irrecivibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possiede i requisiti di ammissibilita' all'esame previsti dall'art. 207 del decreto legislativo 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice: 1. diploma di laurea o titolo universitario equipollente conseguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione Europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di marchi; 2. il titolo atto a documentare in modo idoneo che, all'atto della presentazione della domanda, il candidato abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, a tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere riconducibile ai due anni prescritti, fatta salva la limitazione a diciotto mesi se il candidato dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulente in marchi. E' documentazione idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un mandatario iscritto all'Ordine. Puo' essere anche idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in materia la cui qualificazione sia notoria o puo' essere dimostrata. Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui si e' effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito favorevole del tirocinio stesso; 3. ricevuta in originale attestante il versamento in euro 120,00 per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale. Per i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) puo' essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con la equivalente laurea italiana con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza ed alla frequentazione con profitto dei corsi di specializzazione. Il controllo sulla validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche antecedentemente il sostenimento delle prove d'esame. In questo ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomanadata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale.
Art. 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30.
Art. 6. La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria dell'Ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice.
Art. 7. Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione marchi dell'albo dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale un'istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 203, del decreto legislativo 30/2005, nonche' gli altri documenti che potranno essere eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine.
Art. 8. Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese per il suo funzionamento.
Art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2008 Il direttore generale: Agro'