Concorso per 814 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 814 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 18-11-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CONCORSO (scad. 18 dicembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco de ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-11-2008 |
Data Scadenza bando | 18-12-2008 |
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONCORSO (scad. 18 dicembre 2008)
CONCORSO (scad. 18 dicembre 2008)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di pari opportunita' uomo-donna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, con il quale il Ministero dell'Interno e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 814 unita' nella qualifica professionale di vigile del fuoco; Visto il decreto 11 marzo 2008, n. 78 riguardante il regolamento sui requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008 - riguardante il regolamento di accesso attraverso concorsi pubblici alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 249 del 23 ottobre 2008, che disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. 2. E' prevista, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una riserva dei posti per le sotto elencate categorie: • Il 45% ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate; • Il 25% al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; • il 20% a coloro che abbiano prestato servizio civile, per non meno di un anno, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei. 4. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2. Requisiti 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ai sensi dell'art. 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'Interno non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; B) godimento dei diritti politici; C) eta' non superiore agli anni 30 con esclusione di qualsiasi elevazione; per gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del C.N.VV.F. il limite massimo di eta' e' di 37 anni, con esclusione di qualsiasi elevazione; D) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78; E) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; F) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, che dovra' essere posseduto al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4. Domanda di partecipazione 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l'apposito modulo all'indirizzo www.vigilfuoco.it 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al giorno successivo non festivo. 4. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che, debitamente firmata, deve essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva. 5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, comporta la inammissibilita' alla sopracitata prova. 6. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 7. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. 8. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica, il recapito telefonico e, solo nel caso in cui si intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati relativi al recapito alternativo; d) di non avere o di avere condanne penali o procedimenti penali pendenti; e) di non essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione; f) il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo precisando l'istituto scolastico presso cui e' stato conseguito, il luogo e la data di conseguimento; g) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; h) l'eventuale diritto alle riserve dei posti previste nel bando; i) l'eventuale possesso di titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi; l) di essere a conoscenza che l'Amministrazione procedera' al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito articolo del bando di concorso (Dl.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni). 9. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, Via Cavour 5 - 00184 Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. 10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 11. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si decade dal beneficio e si applicano le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 12. L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008.
Art. 6. Prova preselettiva 1. Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» - del 24 marzo 2009 sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' relative alla prova preselettiva. 3. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 4. L'assenza alla predetta prova comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. 5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, vertenti su: storia d'Italia dal 1861, geografia d'Italia e d'Europa, letteratura italiana dal 1800, educazione civica, aritmetica, geometria, comprensione del testo e logica. (allegato A) 7. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. 8. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. 9. I candidati classificatisi nei primi 10000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 10000° posto, saranno ammessi alla successiva prova di esame. 10. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 12. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.
Art. 7. Prove d'esame e valutazione dei titoli 1. Le prove di esame del concorso sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Dette prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli 60 punti; b) colloquio 35 punti; c) titoli 5 punti. L'attribuzione dei punteggi per le prove indicate ai punti a) e b), e' calcolata con la seguente formula: Punteggio = (Voto dato alla singola prova o modulo) : 10 x (Punteggio massimo della singola prova o modulo) ove il "voto dato alla singola prova o modulo" viene espresso dalla Commissione con un numero compreso tra 1 e 10. 3. La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si prefiggono di verificare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. 4. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche rilasciato da uno dei seguenti enti: Azienda Sanitaria Locale, Federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la Federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla Regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova e la conseguente esclusione dal concorso. 5. Ad ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e' attribuito un punteggio massimo di 15. Ciascun modulo si intende superato se il candidato ottiene un punteggio minimo di 9. Saranno ammessi al colloquio i candidati che raggiungono un punteggio totale complessivo non inferiore a 42 punti, dato dalla somma dei punteggi riportati in ciascun modulo. 6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'Interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto della prova preselettiva con particolare riguardo alle discipline tecnico-scientifiche relative al livello di istruzione della scuola dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base che trovano riscontro nell'attivita' del vigile del fuoco, nonche' su elementi di informatica e di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nell'art. 4 del presente bando (allegato A). 7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 24,5. 8. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove d'esame sono pubbliche. 9. I candidati, che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42 punti nella prova motorio-attitudinale e di almeno 24,5 punti nel colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli. 10. Le categorie dei titoli valutabili sono indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.
Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenuto conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza. 2. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive integrazioni; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997. 3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. 4. Detto decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 9. Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo. 2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. 3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008. 4. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 10. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, Via Cavour 5 - 00184 Roma, per le finalita' di gestione del concorso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I, Via Cavour 5 - 00184 Roma. 6. Il responsabile del trattamento dei dati e' il Dirigente della suddetta Area I.
Art. 11. Disposizioni particolari 1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 12. Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 2. Il presente decreto inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per l'apposizione del visto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. Il Dirigente dell'Area I della Direzione Centrale per gli Affari Generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il capo dipartimento: Pecoraro