Concorso per 814 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 814
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 18-11-2008
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE CONCORSO   (scad.  18 dicembre 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco de ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-11-2008
Data Scadenza bando 18-12-2008
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CONCORSO   (scad.  18 dicembre 2008)
Concorso  pubblico,  per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica
   di  vigile  del  fuoco  del  ruolo  dei vigili del fuoco del Corpo
   Nazionale dei vigili del fuoco.
                        IL CAPO DIPARTIMENTO

   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  del  citato  testo  unico,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,  in materia di procedimento amministrativo e diritti di
accesso ai documenti amministrativi;
   Vista   la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  in  tema  di  pari
opportunita' uomo-donna;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  riguardante  il
regolamento   relativo  all'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi;
   Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246 concernente il potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, contenente il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni     ed    integrazioni,    recante    norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  contenente  il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
   Visto  il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
   Visto  il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
gennaio  2007,  con  il  quale  il  Ministero  dell'Interno  e' stato
autorizzato  ad  avviare  la  procedura  concorsuale  pubblica per il
reclutamento  di  814  unita' nella qualifica professionale di vigile
del fuoco;
   Visto  il  decreto 11 marzo 2008, n. 78 riguardante il regolamento
sui  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale per
l'ammissione   ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008 -
riguardante  il  regolamento  di accesso attraverso concorsi pubblici
alla  qualifica  iniziale  del ruolo dei vigili del fuoco, pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie Generale - n. 249 del 23 ottobre
2008,  che  disciplina  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso
pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto  un  concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814
posti  nella  qualifica  di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del
fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
   2.  E'  prevista,  ai  sensi  dell'art.  5  comma  2  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n. 217, una riserva dei posti per le
sotto elencate categorie:
    •  Il  45%  ai  volontari  in ferma breve o in ferma prefissata
delle tre forze armate;
    • Il 25% al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli
appositi  elenchi  da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
120 giorni di servizio;
    • il 20% a coloro che abbiano prestato servizio civile, per non
meno di un anno, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   3.  I  posti  riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
   4.  Coloro  che  intendano avvalersi di una delle suddette riserve
dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 2.

                              Requisiti


   1.   Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti:
    A)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica); ai sensi dell'art. 1,
lettera  d)  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, per l'accesso nei ruoli civili e militari del
Ministero  dell'Interno  non  puo'  prescindersi  dal  possesso della
cittadinanza italiana;
    B) godimento dei diritti politici;
    C)  eta'  non  superiore agli anni 30 con esclusione di qualsiasi
elevazione;  per  gli  iscritti  da  almeno un anno negli elenchi del
personale volontario del C.N.VV.F. il limite massimo di eta' e' di 37
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;
    D)  possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al
decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78;
    E) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    F)  possesso  delle  qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    G)  non  essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una  pubblica  amministrazione  ovvero  non  essere  stati dichiarati
decaduti  dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
   2.  Tutti  i  sopraelencati  requisiti, ad eccezione del requisito
dell'idoneita'   psico-fisica  ed  attitudinale,  che  dovra'  essere
posseduto  al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica,  debbono  essere  posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di
partecipazione.

        
      
                               Art. 3.

                       Esclusione dal concorso


   1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
   2.  L'Amministrazione  puo' disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.

        
      
                               Art. 4.

                      Domanda di partecipazione


   1.  Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente  in  via  telematica,  compilando l'apposito
modulo all'indirizzo www.vigilfuoco.it
   2.  La  procedura  di  compilazione ed invio on-line della domanda
deve  essere  effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
che  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello di pubblicazione del
presente  bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
   3. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda
cada  in  un  giorno  festivo,  il  termine sara' prorogato al giorno
successivo non festivo.
   4.  Dopo  aver  inserito  i  dati  richiesti,  il  candidato  deve
effettuare  la  stampa  della  domanda che, debitamente firmata, deve
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva.
   5.  La  mancata  presentazione  della  domanda  di partecipazione,
debitamente   sottoscritta,   comporta   la   inammissibilita'   alla
sopracitata prova.
   6.   La   data   di   presentazione   on-line   della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e'  certificata dal sistema informatico
che,  allo  scadere  del  termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
   7.  Non  sono  ammesse  altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
   8. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
    a) cognome e nome;
    b) data e luogo di nascita;
    c)  l'esatta  indicazione della residenza anagrafica, il recapito
telefonico   e,   solo  nel  caso  in  cui  si  intenda  ricevere  le
comunicazioni  ad un indirizzo diverso da quello di residenza, i dati
relativi al recapito alternativo;
    d)  di non avere o di avere condanne penali o procedimenti penali
pendenti;
    e)  di  non  essere  o  di  essere  stato  sottoposto a misure di
prevenzione;
    f)  il  possesso  del  titolo di studio della scuola dell'obbligo
precisando  l'istituto  scolastico presso cui e' stato conseguito, il
luogo e la data di conseguimento;
    g)  la  lingua  straniera prescelta per il colloquio tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco;
    h) l'eventuale diritto alle riserve dei posti previste nel bando;
    i)  l'eventuale possesso di titoli preferenziali per l'ammissione
ai pubblici impieghi;
    l)  di  essere  a  conoscenza che l'Amministrazione procedera' al
trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito nell'apposito
articolo  del  bando  di  concorso  (Dl.vo  30  giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni).
   9.  Il  candidato  ha  inoltre  l'obbligo  di comunicare - a mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento - al Ministero dell'Interno -
Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  del  Soccorso Pubblico e della
Difesa  Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I,
Via  Cavour  5  -  00184  Roma, le successive eventuali variazioni di
indirizzo e/o di recapito.
   10.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o
incomplete  indicazioni  del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o
del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'  per eventuali disguidi
postali  o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
   11.  Ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre  2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, le
dichiarazioni  rese  e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  si  decade  dal  beneficio  e si applicano le
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
   12.  L'Amministrazione  procedera' ai controlli previsti dall'art.
71  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  sulla  veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.

        
      
                               Art. 5.

                      Commissione esaminatrice


   1. La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Capo
del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'Interno del 18 settembre 2008.

        
      
                               Art. 6.

                         Prova preselettiva


   1. Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova
preselettiva.
   2.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  -   4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami» - del 24 marzo 2009 sara' data comunicazione della sede, della
data, dell'ora e delle modalita' relative alla prova preselettiva.
   3. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati.
   4.   L'assenza  alla  predetta  prova  comporta  l'esclusione  dal
concorso quale ne sia stata la causa che l'ha determinata.
   5.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva, i
candidati  dovranno  essere  muniti  di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
    a) carta d'identita';
    b) patente automobilistica;
    c) passaporto;
    d)  tessera  di  riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
    e)  altro  documento  di riconoscimento previsto dall'art. 35 del
decreto  del  Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   6.  La  prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo,
vertenti su: storia d'Italia dal 1861, geografia d'Italia e d'Europa,
letteratura   italiana   dal  1800,  educazione  civica,  aritmetica,
geometria, comprensione del testo e logica. (allegato A)
   7.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione della
preselezione  si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
come  introdotto  dall'articolo  7  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
   8.  La  correzione  degli  elaborati  viene  effettuata attraverso
procedimenti automatizzati.
   9.   I  candidati  classificatisi  nei  primi  10000  posti  della
graduatoria  della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno
lo  stesso  punteggio  del  candidato  collocatosi  al  10000° posto,
saranno ammessi alla successiva prova di esame.
   10.  La  graduatoria  della  prova  preselettiva  e' approvata con
decreto  del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile;  l'elenco dei candidati ammessi a
sostenere  le  prove  di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  ha  valore  di  notifica a tutti gli
effetti.
   11.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre alla
formazione del voto finale di merito.
   12.  Alle  operazioni  di  preselezione sovrintende la Commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

        
      
                               Art. 7.

               Prove d'esame e valutazione dei titoli


   1.  Le  prove  di  esame del concorso sono costituite da una prova
motorio-attitudinale  e  da  un  colloquio.  Dette prove sono seguite
dalla valutazione dei titoli.
   2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato
un  punteggio  massimo  complessivo  pari a 100 punti, corrispondente
alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi,  attribuiti  a ciascun
elemento di valutazione:
   a)  prova  motorio-attitudinale,  suddivisa  in  quattro moduli 60
punti;
   b) colloquio 35 punti;
   c) titoli 5 punti.
   L'attribuzione  dei  punteggi  per le prove indicate ai punti a) e
b), e' calcolata con la seguente formula:
   Punteggio  =  (Voto  dato  alla  singola  prova  o  modulo) : 10 x
(Punteggio massimo della singola prova o modulo)

ove  il  "voto dato alla singola prova o modulo" viene espresso dalla
Commissione con un numero compreso tra 1 e 10.
   3.  La  prova  motorio-attitudinale  e'  diretta  ad  accertare il
possesso  dell'efficienza fisica e l'attitudine alle funzioni proprie
del ruolo dei Vigili del fuoco e si articola in quattro moduli che si
prefiggono   di   verificare  la  capacita'  pratica,  di  forza,  di
equilibrio,  di  coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita',
nonche' l'attitudine a rivestire la qualifica di Vigile del fuoco. La
tipologia  e  la  modalita'  di  svolgimento dei moduli sono indicate
nell'allegato  B,  che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente bando.
   4.  I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale
muniti  di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di  attivita'  sportive  agonistiche  rilasciato  da uno dei seguenti
enti: Azienda Sanitaria Locale, Federazione medico sportiva italiana,
centro  convenzionato  con  la  Federazione medico sportiva italiana,
ambulatorio  o  studio  autorizzato  dalla Regione di appartenenza. I
certificati  devono  essere  rilasciati  in data non antecedente i 45
giorni  dall'effettuazione  della prova. La mancata presentazione del
certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova e
la conseguente esclusione dal concorso.
   5.  Ad  ognuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale
e'  attribuito  un punteggio massimo di 15. Ciascun modulo si intende
superato  se  il  candidato ottiene un punteggio minimo di 9. Saranno
ammessi  al colloquio i candidati che raggiungono un punteggio totale
complessivo  non  inferiore a 42 punti, dato dalla somma dei punteggi
riportati in ciascun modulo.
   6. Il colloquio verte: sull'ordinamento del Ministero dell'Interno
e  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, sulle materie oggetto
della  prova  preselettiva  con  particolare riguardo alle discipline
tecnico-scientifiche  relative  al livello di istruzione della scuola
dell'obbligo, volte a verificare la conoscenza degli elementi di base
che trovano riscontro nell'attivita' del vigile del fuoco, nonche' su
elementi  di  informatica  e  di  una  lingua  straniera  scelta  dal
candidato   tra  quelle  indicate  nell'art.  4  del  presente  bando
(allegato A).
   7.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 24,5.
   8. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
delle prove d'esame sono pubbliche.
   9.  I  candidati,  che hanno ottenuto una valutazione di almeno 42
punti  nella  prova  motorio-attitudinale  e di almeno 24,5 punti nel
colloquio, sono ammessi alla valutazione dei titoli.
   10. Le categorie dei titoli valutabili sono indicate nell'allegato
C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Ciascun titolo vale 5 punti e i titoli non sono cumulabili tra loro.

        
      
                               Art. 8.

     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria


   1.  A  conclusione  delle  prove  di esame e della valutazione dei
titoli,  la  commissione  forma  la  graduatoria  di  merito  secondo
l'ordine   della   votazione  complessiva  riportata  dai  candidati,
determinata    sommando   le   votazioni   conseguite   nella   prova
motorio-attitudinale,  nel  colloquio e nella valutazione dei titoli.
Sulla   base   di   tale  graduatoria,  l'amministrazione  redige  la
graduatoria  finale  del concorso, tenuto conto, a parita' di merito,
dei titoli di preferenza.
   2. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia di preferenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487/1994,  citato  nelle  premesse, cosi' come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996,  n.  693  e  successive  integrazioni;  se  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  preferenziali  due  o  piu'
candidati  conseguono  pari  punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane  di  eta',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 9, della legge n.
191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.
   3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso  pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati   in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  derivanti  dalle
categorie riservatarie.
   4.  Detto  decreto  e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale del
personale  del  Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   5.  Dalla  data  di  pubblicazione del suddetto avviso, decorre il
termine per le eventuali impugnative.

        
      
                               Art. 9.

               Accertamento dei requisiti di idoneita'
                    psico-fisica ed attitudinale


   1.  Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente
articolo  8,  i  candidati  sono sottoposti, ai sensi della normativa
vigente,   agli   accertamenti   per   l'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del presente
decreto,  sino  alla  copertura  dei  posti messi a concorso. Qualora
durante   il  periodo  di  validita'  della  graduatoria  si  rendano
disponibili  per  la  copertura  ulteriori  posti  nella qualifica di
vigile  del  fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata,
comunque,  all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo.
   2.  I  candidati  sono  sottoposti,  ai fini dell'accertamento dei
requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali,  stabiliti dalla normativa
vigente,  ad  un  esame  clinico  generale,  a prove strumentali e di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con   eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.  E'  facolta'
dell'amministrazione   richiedere  che  i  candidati  esibiscano,  al
momento  della  visita  di  accertamento,  l'esito  di visite mediche
preventive  corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio
necessari.
   3.  Gli  accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati
da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili  del  fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile, ai
sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Ministro  dell'Interno del 18
settembre 2008.
   4.  Il  giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione
dal concorso.

        
      
                              Art. 10.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  contenente il Codice in
materia  di  protezione  dei dati personali, i dati personali forniti
dai  candidati  saranno  raccolti  presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  del  Soccorso Pubblico e della
Difesa  Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Area I,
Via Cavour 5 - 00184 Roma, per le finalita' di gestione del concorso.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
   4.  L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
   5.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco del
Soccorso  Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli
Affari Generali - Area I, Via Cavour 5 - 00184 Roma.
   6.  Il responsabile del trattamento dei dati e' il Dirigente della
suddetta Area I.

        
      
                              Art. 11.

                      Disposizioni particolari


   1.  Al  personale assunto si applica la disposizione dell'articolo
35,  comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
introdotto  dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.

        
      
                              Art. 12.

                        Norme di salvaguardia


   1.  Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
   2.  Il  presente decreto inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio
per l'apposizione del visto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   3.  Il  Dirigente  dell'Area  I  della  Direzione Centrale per gli
Affari Generali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
                                       Il capo dipartimento: Pecoraro