Concorso per 10 assistenti amministrativi (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 21-11-2008 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (scad. 22 dicembre 2008) Concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 26-11-2008 |
Data Scadenza bando | 22-12-2008 |
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO (scad. 22 dicembre 2008)
CONCORSO (scad. 22 dicembre 2008)
Concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali e del personale Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, legge quadro, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo», in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto in particolare il comma 20, dell'art. 1, del succitato decreto legge che recita «Con riferimento ai Ministeri per i quali sono previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti, purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di governo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2007, n. 264, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008, registro n. 1, foglio n. 73, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e la dotazione organica del personale; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale», cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 277, con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare procedure pubbliche concorsuali, per reclutare, fra l'altro, dieci dipendenti per l'area B, posizione economica B3; Visto l'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede tra l'altro il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995 e successivi contratti collettivi, di cui l'ultimo, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2005; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 3 novembre 2005, n. 3/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2005, n. 294, relativa agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di avvio delle procedure concorsuali; Considerato che, in relazione a quanto sopra, si rende necessario indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti nell'area funzionale B, posizione economica B3, per le esigenze degli uffici del Ministero dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Art. 2. Riserve di posti Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, cosi' come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando. Considerato che l'art. 3, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede tra l'altro il riconoscimento, in termini di punteggio del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche se non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di collaborazione stipulati anteriormente a tale data, al suddetto personale viene riconosciuto il seguente punteggio: punti 0,25 per ciascun periodo continuativo di un anno con le pubbliche amministrazioni e ulteriori punti 0,75 per ciascun anno continuativo di servizio prestato nel settore del Ministero dell'universita' e della ricerca, purche' svolto con lodevole servizio, fino ad un massimo di punti 3. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi della riserva indicata nel presente articolo, oppure che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni debbono farne espressa dichiarazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 3. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (l'eventuale possesso di titoli accademici non esonera il candidato dall'indicare il titolo di studio utile per la partecipazione al concorso); I titoli di studio rilasciati all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati in Italia, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce; f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure che siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale. I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, anche i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4. Presentazione della domanda Termini e modalita' La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in modo conforme al modello allegato A), deve essere indirizzata e presentata direttamente o inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione generale degli affari generali e del personale, piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall'interessato in forma leggibile e per esteso e non necessita di autentica. Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, nonche' le domande inoltrate in ritardo, quel ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato. Ai fini dell'accertamento della tempestivita' della presentazione della domanda, la data e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per avvalersi, in relazione alla propria posizione di handicap, dei benefici di cui all'art. 20 della legge stessa (ausilio necessario, eventuale utilizzo di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame), debbono corredare la domanda con una certificazione, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale, nella quale vanno specificati gli elementi essenziali occorrenti perche' l'Amministrazione predisponga per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione all'eventuale preselezione e al concorso. Nella domanda, che deve recare in calce la firma autografa del candidato, il medesimo, oltre ad indicare in quale lingua, fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, vuole effettuare la prova di lingua straniera, deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; d) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nelle funzioni al quale il concorso si riferisce; e) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ecc.), e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di leva; g) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, alla data del suo conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato; h) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza o, a parita' di punteggio, a preferenza; tali titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso; i) l'indirizzo (comprensivo di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax) presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. L'Amministrazione non risponde dell'eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5. Esclusione dal concorso I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 6. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto del Direttore generale degli affari generali e del personale ed e' composta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse, da numero tre membri, di cui un dirigente o equiparato con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso, mentre le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area funzionale C. La nomina del presidente e dei membri della commissione puo' riguardare anche il personale in quiescenza da non piu' di tre anni che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso e che non sia stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne, salva motivata impossibilita'. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere prescelte dai candidati. La commissione, considerato il numero dei concorrenti, prima dell'inizio delle prove concorsuali, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, che non puo' comunque superare i sei mesi a decorrere dalla data di effettuazione delle prove scritte, e lo rende pubblico. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nel relativo verbale, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il decreto di nomina della commissione del concorso e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come richiamato dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007.
Art. 7. Prova di preselezione Qualora se ne ravvisi la necessita', l'Amministrazione ha facolta' di effettuare una preselezione, il cui svolgimento sara' comunicato con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di svolgimento della prova preselettiva, viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. L'eventuale preselezione viene effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte e orali. I candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio dell'ultimo candidato ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere le prove scritte. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8. Prove di esame Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale, e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata conoscenza della materia amministrativa e contabile in generale, della gestione di processi e problematiche di discreta complessita', nonche' dell'ordinamento e delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca e delle sue diverse unita' organizzative, e, in particolare, dell'uso di strumenti di automazione d'ufficio (All. B). Per sostenere le prove, i candidati debbono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le prove scritte consistono in: a) un elaborato in tema di: diritto amministrativo (elementi), contabilita' di Stato (elementi) e ordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca; b) una prova pratica su personal computer per accertare la conoscenza di: 1. creazione, copia, spostamento e cancellazione di una cartella; 2. creazione, copia, spostamento e cancellazione di un file; 3. utilizzo di periferiche di input/output; 4. composizione, modifica e stampa di un documento; 5. formattazione di testi; 6. stampa Unione; 7. composizione, modifica e cancellazione di un messaggio di posta elettronica; 8. manutenzione dei messaggi di posta elettronica: la suddivisione in cartelle e l'archiviazione anche mediante l'utilizzo di filtri; 9. spam: utilizzo di filtri; 10. navigazione su internet; 11. le ricerche su internet: utilizzo dei motori di ricerca; 12. creazione di una matrice e visualizzazione dei risultati mediante un grafico. Per lo svolgimento delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione, rispettivamente, 6 (sei) ore e 2 (due) ore. Alla prova scritta sono ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, i quali sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel comunicato, che sara' pubblicato con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, nonche' di comunicare tra loro nell'aula. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle prove scritte. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello nel quale debbono sostenere la prova stessa. Il colloquio verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; legislazione universitaria. Detta prova comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo attraverso la traduzione di un testo. Il colloquio orale si intende superato dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie generali di merito Il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e dalla votazione conseguita nel colloquio e dall'eventuale punteggio relativo ai titoli prodotti e valutati dalla commissione. La graduatoria di merito del concorso e' formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale, come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato. A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali. I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire al competente ufficio, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena di decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e purche' risulti dai medesimi il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione dell'universita' e della ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, oltre al possesso del titolo, anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui la relativa documentazione e' depositata. Il direttore generale interessato della procedura concorsuale, al termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. Della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, verra' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, nel profilo professionale di «assistente amministrativo» area funzionale B, posizione economica B3, del ruolo unico del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa vigente. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.
Art. 11. Accesso agli atti del concorso L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.
Art. 12. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la struttura del Ministero dell'universita' e della ricerca alla quale sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso, e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente raccolti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, Direzione generale degli affari generali e del personale, piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, per l'eventuale, successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Art. 13. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il direttore generale: Salernitano