Concorso per 162 dottori di ricerca (puglia) UNIVERSITA' DI LECCE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 162
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 21-11-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SALENTO CONCORSO   (scad.  22 dicembre 2008) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXIV ciclo - I bando IL RETTORE Visto l ...
Ente: UNIVERSITA' DI LECCE
Regione: PUGLIA
Provincia: LECCE
Comune: LECCE
Data di inserimento: 26-11-2008
Data Scadenza bando 22-12-2008
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UNIVERSITA' DEL SALENTO
CONCORSO   (scad.  22 dicembre 2008)
Concorso  pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXIV ciclo - I bando
                             IL RETTORE
   Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato con
decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004 e per ultimo modificato
con  decreto  rettorale  n.  2443  del 10 novembre 2006 a seguito del
quale  l'Universita' degli Studi di Lecce ha assunto la denominazione
di Universita' del Salento;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4;
   Visto  il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della  Ricerca  del  18  giugno  2008  con cui e' stato rideterminato
l'importo delle borse di studio;
   Visto  il  decreto  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica  e Tecnologica in data 30 aprile 1999 n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
   Visto  il  Regolamento  per  l'istituzione  e l'organizzazione dei
corsi  di  dottorato  di ricerca emanato con decreto rettorale n. 622
del 16 marzo 2007;
   Visto   il  regolamento  didattico  dell'Universita'  del  Salento
emanato con decreto rettorale n. 1280 del 16 giugno 2008;
   Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
con sede amministrativa presso l'Universita' del Salento avanzate dai
consigli di dipartimento;
   Viste  le  delibere  n.  182  del 9 settembre 2008 e n. 255 del 10
settembre 2008, rispettivamente del Senato Accademico e del consiglio
di  amministrazione, ed i DD.RR. n. 2118 del 6 ottobre 2008 e n. 2292
del 3 novembre 2008 con cui si e' deliberato di bandire il XXIV ciclo
dei dottorati di ricerca;
   Vista   la   nota   prot.  643-III/6  del  18  settembre  2008  di
trasmissione  dell'estratto  del  verbale  relativo  alla  seduta del
Consiglio   di   Dipartimento   di   «Filologia  classica  e  Scienze
filosofiche»  in  cui  si  e' deliberato di ridurre da n. 4 a n. 3 le
borse  di  studio  per  il  dottorato in Filologia ed ermeneutica del
testo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  istituito  il  XXIV ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede
amministrativa presso l'Universita' del Salento.
   Sono indetti, pertanto, presso l'Universita' del Salento, pubblici
concorsi,  per  esami,  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di
ricerca di durata triennale di seguito elencati:

             ---->   Vedere da pag. 19 a pag. 29   <----

   Il  presente  bando  ha  valore  di  notifica a tutti gli effetti:
pertanto  i  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  ai  sensi  dell'art.  4 di cui al presente bando, sono
tenuti  a  presentarsi  senza  alcun  preavviso,  presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicati al presente art. 1.
   L'assenza  del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata
come  rinuncia  al  concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura
non  consentissero  il rispetto del calendario delle rispettive prove
indicate  nel  presente  bando,  questa amministrazione pubblichera',
entro  tre  giorni  prima  della  data  fissata  per  la prima prova,
esclusivamente  sul  sito  dell'Universita' del Salento all'indirizzo
www.unile.it  nella finestra scorrevole «Altre notizie» nonche' nella
sezione  dedicata  ai Dottorati di Ricerca del link Bandi e Concorsi,
le  eventuali variazioni del diario d'esame. Tanto varra' a tutti gli
effetti quale notifica agli interessati.

        
      
                               Art. 2.
                  Requisiti per l'accesso ai corsi
   Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al
precedente  art.  1,  senza  limiti  di  eta'  e  di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza,  coloro  che,  alla data di scadenza del bando, siano in
possesso  del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo l'ordinamento
previsto  dalla  legge  341/90  o del diploma di laurea specialistica
conseguito  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  509/99  ovvero del
diploma   di  laurea  magistrale  conseguito  ai  sensi  del  decreto
ministeriale   270/04  o  di  analogo  titolo  accademico  conseguito
all'estero  -  preventivamente  riconosciuto dal Collegio dei docenti
per   l'ammissione  al  dottorato  -  anche  nell'ambito  di  accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
   Coloro  i  quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo  di studio
conseguito  presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato
dichiarato  equipollente  alla  laurea italiana, dovranno richiederne
l'equipollenza  unicamente  ai  fini  dell'ammissione al dottorato al
quale intendono concorrere.
   In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata,
al  fine  di  consentire  al  collegio dei docenti la valutazione del
titolo posseduto, dalla seguente documentazione:
    certificato   attestante   il  titolo  di  studio  straniero  con
l'indicazione  degli  esami  sostenuti  e  delle  relative  votazioni
unitamente  alla  traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra'
essere  sottoscritta  sotto  la  propria  responsabilita'  al fine di
consentire il riconoscimento del titolo.
   In   caso   di   ammissione  al  dottorato  i  candidati  dovranno
presentare,  entro  90  giorni  dalla data di iscrizione, la seguente
documentazione:
    titoli  tradotti  e  legalizzati  dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero;
    dichiarazione   di   valore   del  titolo  conseguito  all'estero
rilasciata  dalle  competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
all'estero.

        
      
                               Art. 3.
                      Domande di partecipazione
   La  domanda di partecipazione al concorso dovra' essere spedita, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi. La data di
spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro e dalla
data dell'Ufficio Postale accettante.
   Questa  Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali
o tecnici.
   La    citata    domanda,    indirizzata   al   Magnifico   Rettore
dell'Universita' del Salento, redatta in carta libera e sottoscritta,
secondo  lo  schema  allegato  al  presente  bando,  di  cui e' parte
integrante,  potra' essere spedita al Magnifico Rettore - Universita'
del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, piazza Tancredi, 7
-   73100  Lecce.  La  domanda,  inoltre,  potra'  essere  presentata
direttamente  al  servizio  posta dell'Universita' del Salento, viale
Gallipoli 49, Lecce.
   Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la
seguente  dicitura:  Selezione per l'ammissione al corso di dottorato
di  ricerca  in «.......................» (riportare la denominazione
del corso di dottorato).
   Nella  domanda  l'aspirante  dovra'  dichiarare  con  chiarezza  e
precisione   (a   macchina   o   a   stampatello)  sotto  la  propria
responsabilita':
    le  proprie  generalita',  la  data  ed  il  luogo di nascita, la
residenza,  il  numero  telefonico ed il recapito eletto agli effetti
del concorso;
    l'esatta  denominazione  del  corso  di  dottorato di ricerca cui
intende partecipare;
    la propria cittadinanza;
    la  laurea  posseduta,  con la data e l'universita' presso cui e'
stata  conseguita,  oppure  il  titolo  accademico  conseguito presso
un'Universita' straniera;
    la lingua straniera conosciuta;
    di  impegnarsi  a frequentare il corso di dottorato e di svolgere
le  attivita'  di  studio  e  di  ricerca  previste  dal collegio dei
docenti;
    di   impegnarsi   a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
   I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione
di  equipollenza  (certificato  di  laurea  con  esami  e votazioni e
dichiarazione  di  valore).  I documenti di cui sopra dovranno essere
tradotti  e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze  italiane
all'estero,  secondo  la  normativa  vigente in materia di ammissione
degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle  universita'
italiane.
   L'amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da  mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
   I  candidati  portatori  di  handicap, riconosciuti ai sensi della
legge  n.  104  del  5  febbraio  1992,  dovranno,  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  fare esplicita richiesta, in relazione
alla  propria  menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare
l'eventuale  necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle
prove.

        
      
                               Art. 4.
                             Esclusioni
   Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
    a)  la  cui  domanda sia stata spedita oltre il termine stabilito
dal presente bando;
    b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
    c)  la  cui  domanda  sia  priva della denominazione del corso di
dottorato cui si intende partecipare.
    d)  per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»:
la  cui  domanda  sia  priva  dell'indicazione della linea di ricerca
nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato;
    e)  per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»:
la cui domanda sia priva del progetto di ricerca.
   Ai  candidati  la  cui  domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara'   comunicata   l'esclusione   dal   concorso  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
   L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione  della  graduatoria,  l'esclusione  dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
   Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi  del
presente  articolo  siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il  Rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente  alla  partecipazione al concorso secondo le modalita' di
cui al precedente comma.
   Parimenti  sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di  cui
eventualmente  risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                               Art. 5.
              Prove d'ammissione al corso di dottorato
   Le  prove  d'esame  saranno  tese ad accertare la preparazione del
candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica.
   L'ammissione  ai  corsi  di  dottorato avviene sulla base di prove
scritte   ed   orali,  a  giudizio  insindacabile  della  commissione
giudicatrice.  Su  esplicita  proposta  del  Collegio dei docenti, le
prove  scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella
prova  orale  e'  compresa una verifica della conoscenza della lingua
straniera  o  delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque
congruenti agli obiettivi formativi del dottorato.
   In  relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
   E'  ammesso  alla  prova  orale  il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
   La  prova  orale  si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla
fine  di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
Presidente  e dal Segretario della commissione e' affisso all'esterno
dell'aula ove si e' svolta la prova orale.

        
      
                               Art. 6.
    Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria
   Il  Rettore  nomina  la  commissione  giudicatrice  in  base  alla
normativa vigente.
   La   commissione  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un
numero  di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori
universitari  di  ruolo  nell'ambito  dei  settori disciplinari degli
afferenti  al  dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di
due  esperti.  Tali  esperti  devono appartenere a universita', anche
straniere,  non  partecipanti  al  dottorato,  a strutture di ricerca
pubbliche  e private, anche straniere, e non devono essere componenti
del Collegio dei docenti.
   Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la commissione deve
comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun
indirizzo   indicato   nel   bando.   Le  prove  di  accesso  saranno
differenziate  per  ciascun  indirizzo.  La  graduatoria finale sara'
unica.
   Al   termine  delle  prove  d'esame,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati  nelle  singole  prove.  Il  Rettore,  con proprio decreto,
procedera' ad approvare gli atti del concorso, nominare i vincitori e
conferire le borse di studio.

        
      
                               Art. 7.
                   Modalita' d'iscrizione al corso
   I  candidati  che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati  nella  graduatoria  di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di
giorni   15  (quindici),  pena  decadenza,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
dovranno  inviare  al  Magnifico  Rettore - Universita' del Salento -
Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce
o  presentata  direttamente  al  Servizio Posta di questa Universita'
sito  presso  l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 -
73100  Lecce  -  entro  il  citato termine di giorni 15 (quindici), i
seguenti documenti:
    fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata;
    domanda  (in  bollo)  di  iscrizione  al  primo anno del corso di
Dottorato, contenente quanto segue:
     a) dichiarazione di cittadinanza;
     b)  dichiarazione  di  laurea  posseduta, con relativa votazione
finale;
     c)  dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di
ricerca presso Universita' italiane o straniere;
     d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea
o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere;
     e) codice fiscale.
   Coloro  che  non  sono  vincitori  della borsa di studio conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.  4  comma  3  della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che
sono  vincitori  delle  borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati  che  non  coprono  le  tasse  di  iscrizione,  sono tenuti a
presentare quanto segue:
    attestazione  ISEEU  rilasciata  da  uno dei Centri di Assistenza
Fiscale  (CAF)  autorizzati  e  convenzionati  con  l'Universita' del
Salento;
    ricevuta  di  versamento  del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
    ricevuta  di  versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi  universitari,  ex  legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Coloro   che  sono  vincitori  della  borsa  di  studio  conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.  4  comma  3  della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che
sono  vincitori  delle  borse di studio finanziate da enti pubblici e
privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono
tenuti a presentare:
    ricevuta  di  versamento del contributo annuo per il diritto agli
studi  universitari,  ex  legge regionale n. 12/96, art. 16 comma 2 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Tutti  i  vincitori  delle  borse  di  studio,  a qualsiasi titolo
conferite, devono inoltre dichiarare:
    di  non  aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
    di  impegnarsi  a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
esplicitamente  concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione,  per  consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato.
   In  caso  di  decadenza  o  di rinunzia di uno o piu' degli aventi
diritto  subentrano  uno  o  piu'  dei candidati non ammessi, secondo
l'ordine  della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia
si  verifichino  in data successiva all'inizio del corso, il Collegio
dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.

        
      
                               Art. 8.
          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
   Gli  iscritti  che  non  fruiscano della borsa di studio conferita
dall'Universita'  sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.  4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti al
pagamento  del contributo annuo di € 1.549,37, ridotto secondo i
criteri  e  i  parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.
   Tutti  i  dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti al
pagamento  della  Tassa  regionale  annuale per il diritto agli studi
universitari,  fissata  in € 77,47, ex legge regionale n. 12/96,
art. 16 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
                               Art. 9.
         Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi
   Ai  candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa
di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
   L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a quello
determinato     dal    decreto    del    Ministero    dell'Istruzione
dell'Universita'  e  della  ricerca  del  18  giugno  2008. La durata
dell'erogazione della borsa e' pari a quella del Corso (tre anni).
   Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile.
   L'importo  della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per
eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese.
   Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque
per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia
o  all'estero)  possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di
soggiorno  (vitto  e  alloggio)  previa  delibera  del  collegio  dei
docenti,  su  fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al
dottorato.
   Per  il  primo  anno  le borse di studio sono assegnate sulla base
della graduatoria di merito formulata dalla commissione di ammissione
e,  a  parita'  di  merito,  sulla  base  della valutazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La
conferma  o  l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal
collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno.
   I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le
attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti. I
titolari  di  borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa,
qualora non rispettino gli obblighi di frequenza.
   In  caso  di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di
svolgimento  delle attivita' di ricerca, il collegio dei docenti puo'
richiedere  al  Rettore  la  sospensione, comunque non superiore a un
anno,  o  l'esclusione  dal  Corso  con  motivata  decisione,  previa
verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita',
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
   In  caso  di  sospensione  di  durata superiore a trenta giorni la
borsa  non  puo'  essere  erogata.  In  caso di sospensione superiore
all'anno,  il  perpetuarsi  della violazione degli obblighi stabiliti
dal  collegio  dei  docenti  comporta  l'irrevocabile  esclusione dal
corso.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  tranne  che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni
nazionali   o   internazionali   ad   integrazione,   per  consentire
l'attivita'  di  formazione  o di ricerca all'estero o comunque fuori
della sede del dottorato.
   Le  borse  di  studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni
giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

        
      
                              Art. 10.
                Documenti redatti in lingua straniera
   Gli  atti  ed  i  documenti,  redatti  in lingua straniera, devono
essere   tradotti   e  legalizzati  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

        
      
                              Art. 11.
                          Incompatibilita'
   Gli  iscritti  al  corso  di  dottorato di ricerca, titolari o non
titolari   di   borsa  di  studio,  non  possono  svolgere  attivita'
lavorative  o  di  formazione  esterne  al  Dottorato  di ricerca che
costituiscano   impedimento  al  regolare  svolgimento  del  percorso
formativo,  pena  la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al
dottorato  non  potranno  comportare  la sottrazione, anche parziale,
all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato.
   Agli  iscritti  ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di
borsa  di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal
collegio   dei   docenti,   e'   consentito   svolgere  attivita'  di
collaborazione  per  attivita'  di  ricerca purche' la stessa rientri
nell'ambito  delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal
caso  le  borse  di  studio  sono  compatibili con eventuali compensi
derivanti  dall'attivita'  di  ricerca, ad eccezione dei compensi per
assegni  di ricerca di cui alla legge 449/97, art. 6, cosi' come sono
compatibili   con   eventuali   compensi   derivanti   da  attivita',
preventivamente  autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano
di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca
del dottorato.
   L'iscrizione   ai   corsi  di  dottorato  e'  incompatibile,  pena
l'esclusione  dal  Corso,  con  l'iscrizione  in  contemporanea  alla
seconda   laurea,  a  un  master  universitario,  ad  una  scuola  di
specializzazione,  ai  diplomi  universitari di specializzazione o ad
altro  dottorato  di  ricerca,  fatti  salvi gli accordi espliciti di
cotutela.  Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia'
iscritto  alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master
universitario,   ad   una  scuola  di  specializzazione,  ai  diplomi
universitari  di  specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si
impegna  a  rinunciare  alla frequenza degli stessi prima dell'inizio
del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 12.
     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca
   Il   titolo   di   dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  Rettore
dell'Universita'  del  Salento,  si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.

        
      
                              Art. 13.
                         Dipendente pubblico
   In  caso  di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa
di  studio,  il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo
straordinario  per  motivi  di studio senza assegni per il periodo di
durata  del  corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e
di  quiescenza  in  godimento  da parte dell'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
   Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.

        
      
                              Art. 14.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  si  informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da  essi  forniti  in  sede  di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti   a   tal   fine   dall'Amministrazione   universitaria  e'
finalizzato  unicamente  per  fini istituzionali e per l'espletamento
delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte
al   procedimento  concorsuale,  anche  da  parte  della  commissione
esaminatrice,   presso  l'Universita'  del  Salento,  centro  servizi
gestione  scuola  di  dottorato (CGSD), viale Gallipoli n. 49 - 73100
Lecce,  con  l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei  limiti  necessari per perseguire le predette finalita', anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati
e'  necessario  per  valutare  i  requisiti  di  partecipazione  e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale
valutazione.
   Ai  candidati  sono  riconosciuti  i diritti di cui all'art. 7 del
citato  d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai
propri  dati  personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei o raccolti in violazione
della  legge,  nonche'  di  opporsi  al  loro  trattamento per motivi
legittimi    rivolgendo    le    richieste   al   Magnifico   Rettore
dell'Universita' del Salento, piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce.

        
      
                              Art. 15.
                    Responsabile del procedimento
   Il  Centro  gestione  scuola  di  dottorato  dell'Universita'  del
Salento  -  viale  Gallipoli  n.  49  -  73100 Lecce, e' responsabile
dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento procedimentale inerente
al  presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e
del  trattamento  dei  dati  e'  la  dott.ssa  Simona  Palermo,  Capo
dell'ufficio dottorati - tel. 0832.293041-293332-293612-293399.

        
      
                              Art. 16.
                           Norme di rinvio
   Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla
normativa attualmente vigente in materia.
   Il  presente  bando  sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
   Il  presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Il  presente  bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica
nel   sito  https://www.unile.it/   nella  finestra  scorrevole  «Altre
notizie»  nonche'  nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca del
link bandi e concorsi.
    Lecce, 10 novembre 2008
                                                 Il rettore: Laforgia