Concorso per 4 dottori di ricerca (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 02-12-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO   (scad.  30 gennaio 2009) Concorso pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita' degli studi di Genova e la Phil ...
Ente: UNIVERSITA' DI GENOVA
Regione: LIGURIA
Provincia: GENOVA
Comune: GENOVA
Data di inserimento: 04-12-2008
Data Scadenza bando 30-01-2009
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO   (scad.  30 gennaio 2009)
Concorso  pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
   in nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita'
   degli  studi  di  Genova  e la Philipps-Universität Marburg - XXIV
   Ciclo.
D.R. n. 1253
                             IL RETTORE

   Vista  la  legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse
di  studio  e  dottorato  di  ricerca  nelle Universita' e successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  291  del  14 dicembre 1989 recante norme in materia di
borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  lo  Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova, emanato
con  decreto  rettorale  n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni;
   Visto  l'art.  3,  comma  7,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, cosi'
come  modificato  dall'art. 1, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n.
191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998;
   Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  155  del  6  luglio  1998,  che  demanda  la
disciplina  del  dottorato  di  ricerca ai singoli Atenei, i quali vi
provvedono con appositi regolamenti;
   Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero e successive modifiche ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato
emanato  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato di ricerca e che
determina  i  criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.  394,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre
1999  contenente  le  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero come successivamente modificato dal
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004,
pubblicato  nel  Suppl. ord. n. 17, alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 2005;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001,   contenente   le   disposizioni   legislative  in  materia  di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001,  relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari  ai  sensi  dell'art.  4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390;
   Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  per  gli  studenti emanato con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  23  ottobre 2003, n. 198 recante
«Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti»  ed  in  particolare l'art. 3, come modificato dai dd.mm. 9
agosto 2004 e 3 novembre 2005;
   Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  266, del 26 novembre 2004, contenente
modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
   Vista l'accordo stipulato in data 14 marzo 2006 tra la Universita'
degli  studi  di  Genova  e  l'istituzione  di  livello universitario
denominata Philipps-Universität Marburg;
   Visto il decreto Rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007, recante il
Regolamento  delle  Scuole  di  dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Genova;
   Vista     la    determinazione    dirigenziale    del    Ministero
dell'Universita' e della Ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con
la  quale  sono  state  assegnate  31 borse di studio di dottorato di
ricerca;
   Vista la proposta di attivazione del corso di dottorato di ricerca
internazionale  in  Nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra
l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
relativo  al  XXIV  ciclo presentata dal Centro Interuniversitario di
Ricerca  e  di  Servizi  Didattici sulle Nanotecnologie e Nanoscienze
Organiche e Biologiche;
   Vista  la  delibera  del Centro Interuniversitario di Ricerca e di
Servizi  Didattici  sulle  Nanotecnologie  e  Nanoscienze Organiche e
Biologiche del 7 maggio 2008;
   Vista  la  delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio
2008;
   Visto  il  decreto  Ministeriale  18  giugno  2008  con  il  quale
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca  e'  stato  fissato  in  Euro  13.638,47 al lordo degli oneri
previdenziali a carico del percipiente;
   Vista la delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2008;
   Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo
per  l'efficienza  e l'efficacia nelle sedute del 18 giugno 2008 e 16
luglio 2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Attivazione


   1  .  E'  indetto  pubblico  concorso per l'ammissione al corso di
dottorato   di   ricerca   internazionale   di  durata  triennale  in
Nanobiotecnologie   (XXIV  ciclo)  istituito  in  collaborazione  tra
l'Universita'   degli  Studi  di  Genova  e  la  Philipps-Universität
Marburg.
   2.  ll numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e' pari
a  quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla base
di  appositi  accordi  con  soggetti  pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando.
   3.  Su  richiesta  del  Collegio dei Docenti, l'aumento del numero
delle  borse  puo' determinare l'incremento del numero dei Dottorandi
iscrivibili,  fermo  restando che il numero massimo di posti non puo'
essere  superiore  al  doppio  del  numero delle borse a vario titolo
attivate per il corso di dottorato di ricerca.

        
      
                               Art. 2.

        Modalita' di svolgimento della procedura di selezione


   1.  Il  concorso  e'  per  titoli e si svolgera' ai sensi e con le
modalita'  disciplinate  ai  successivi  articoli 5, 6 e 7 sulla base
della documentazione presentata ai sensi dell'art. 4.
   2.  Ai  sensi  del  presente  bando per titoli si intendono quelli
indicati o richiamati nel successivo art. 4.

        
      
                               Art. 3.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono
in  possesso,  entro  la  scadenza  del  bando,  di laurea conseguita
secondo   l'ordinamento   previgente   alla   riforma  dell'autonomia
didattica  universitaria  o di laurea specialistica/magistrale ovvero
di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
   2.  In  quest'ultimo  caso,  qualora  il titolo non sia gia' stato
riconosciuto     equipollente,     l'interessato    deve    chiederne
l'equipollenza  ai  soli  fini del concorso, allegando alla domanda i
seguenti documenti:
    a)  titolo  di  studio  tradotto  e  legalizzato dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana del paese in cui e'
stato conseguito il titolo;
    b)  «dichiarazione  di  valore»  del  titolo di studio resa dalla
stessa rappresentanza.
   3.  Il  provvedimento  di equipollenza sara' adottato ai soli fini
dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.

        
      
                               Art. 4.

                        Domanda di ammissione


   1.   La   domanda  di  partecipazione  al  concorso,  puo'  essere
presentata, a pena di esclusione, soltanto presso uno dei due Atenei.
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  bando  sono  applicate ai
candidati   che   si   iscrivono   alla  procedura  selettiva  presso
l'Universita'  degli  Studi  di  Genova.  Si  rinvia  al  bando della
Philipps-Universität  Marburg  per  quanto  concerne  le disposizioni
applicate a coloro i quali presentano la domanda di iscrizione presso
tale Istituzione.
   2.  La  domanda  e'  redatta  in  carta  libera  secondo lo schema
allegato  al  presente  bando  (All.  B), va indirizzata al Magnifico
Rettore   dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  e  deve  essere
presentata  presso  il Dipartimento Gestione e Formazione Studenti ed
Attivita' Internazionali, Servizio Alta Formazione - via Bensa, 1 (2°
piano)  - 16124 Genova, orario di apertura al pubblico dal lunedi' al
venerdi' 9.00-12.00, martedi' e mercoledi' anche 14.30 - 16.00, entro
il  30  gennaio  2009.  (termine  di scadenza del bando). Nel caso di
invio a mezzo posta, la domanda deve essere spedita entro e non oltre
il  termine  perentorio di scadenza del bando del 30 gennaio 2009. Fa
fede  il  timbro  postale  di  spedizione.  La  busta, da inviare con
lettera  raccomandata  A/R,  deve riportare la dicitura «Concorso per
ammissione  al  XXIV ciclo del dottorato di ricerca internazionale in
Nanobiotecnologie»  e  deve  essere  indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita'  degli  studi  di Genova, Servizio Alta Formazione -
via  Balbi  5  -  16126  Genova. Deve essere allegata copia di valido
documento   di  identita',  qualora  la  domanda  di  ammissione  sia
trasmessa via posta.
   3.  Nella  domanda,  da  redigere  in  lingua italiana o in lingua
inglese,   il   candidato   deve  autocertificare  sotto  la  propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
    a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti
del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, comunitari e
non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o tedesco o di
quello  della propria Ambasciata in Italia o in Germania eletta quale
proprio  domicilio.  Puo'  essere  omessa  l'indicazione  del  codice
fiscale   se   il   cittadino  straniero  non  ne  sia  in  possesso,
evidenziando tale circostanza;
    b) la propria cittadinanza;
    c)  la  laurea  posseduta  con  l'indicazione  della  data, della
votazione e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il
titolo   equipollente   conseguito  presso  un'Universita'  straniera
nonche'  gli  estremi  dell'eventuale  provvedimento con cui e' stata
dichiarata  l'equipollenza  stessa  oppure  l'istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 3;
    d)  gli  eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi
del successivo comma 4;
    e)  l'impegno  a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato,
presso  ciascuno  dei  due Atenei, secondo le modalita' stabilite dal
Collegio dei Docenti;
    f) la conoscenza della lingua inglese - requisito imprescindibile
per  l'ammissione  -  di  cui deve essere documentata la conoscenza o
tramite  autocertificazione  o tramite una certificazione di cui alla
successiva lettera c) del comma 4;
    g)   l'impegno   a   comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento  della  propria residenza o del recapito; 4. Alla domanda
devono essere allegati:
     a) il
     curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente datato e
sottoscritto;
     b) abstract e titolo della tesi;
     c)    elenco    di   pubblicazioni   su   riviste   scientifiche
internazionali SCI-ISI;
     d)  almeno  due  lettere  di  presentazione  redatte  da docenti
universitari  di  qualsiasi  nazionalita',  comprovanti  le referenze
attitudinali e formative del candidato;
     e) progetto di ricerca (massimo due pagine);
     f)  certificazioni  di eventuali Graduate Records Examinations e
Toefl conseguiti dal Candidato;
   5.  Tutti i documenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, lettera a)
dovranno  essere redatti in lingua inglese. E' possibile allegare una
traduzione in lingua italiana o tedesca.
   6.  Le  dichiarazioni  contenute nel curriculum vitae et studiorum
costituiscono  dichiarazioni  sostitutive di certificazione o di atto
di  notorieta'.  Nei  casi in cui non sia applicabile la normativa in
materia  di  dichiarazioni  sostitutive (decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque
la   responsabilita'   (civile,   amministrativa   e   penale)  delle
dichiarazioni  rilasciate  nel curriculum vitae. L'Amministrazione si
riserva  di  effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle
disposizioni  in  vigore.  I  candidati  che renderanno dichiarazioni
mendaci  decadranno  automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale
godimento  della  borsa  di  studio  con  effetto  retroattivo, fatta
comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative
e/o penali previste dalle norme vigenti.
   7.    L'Amministrazione    universitaria    non    assume   alcuna
responsabilita'   per   il   caso  di  smarrimento  di  comunicazioni
dipendente  da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte  dell'aspirante  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  degli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
   8.  L'Universita'  si  riserva  di adottare, anche successivamente
all'espletamento   del  concorso,  provvedimenti  di  esclusione  dei
candidati  che  non  abbiano  ottemperato  alle previsioni di bando o
risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.

        
      
                               Art. 5.

                       Procedure di ammissione


   1.  La  valutazione  comparativa  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato   di   ricerca   e'   intesa  ad  accertare  principalmente
l'attitudine  dei  candidati  alla  ricerca  scientifica e concerne i
titoli presentati.
   2.  Detta  valutazione  avviene sulla base dei criteri di giudizio
definiti dalla commissione giudicatrice.

        
      
                               Art. 6.

          Nomina e attivita' della Commissione giudicatrice


   1.  I  Rettori,  su  proposta  del  Collegio dei Docenti, nominano
concordemente   ed  in  egual  numero,  con  rispettivo  decreto,  la
commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.
   2.  Detta  commissione e' composta da almeno quattro membri scelti
tra  professori  universitari  e  ricercatori  universitari di ruolo,
oppure  tra esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.
   3.  La  commissione  giudicatrice, prima di prendere visione delle
domande  e della documentazione trasmessa dai candidati, stabilisce i
criteri  di  valutazione  ed  il  punteggio  minimo per accedere alla
graduatoria  (idoneita'),  dopodiche'  redige un'unica graduatoria di
merito  che  contempla  i  candidati  che hanno presentato domanda di
partecipazione  sia  presso  l'Universita'  di  Genova  sia presso la
Philipps- Universität Marburg.
   4.  A  prescindere dalla collocazione nella graduatoria di merito,
possono  essere  assegnati  posti  (con  o  senza  borsa)  banditi da
un'Universita'  esclusivamente  ai  candidati  che  hanno  presentato
domanda di partecipazione alle prove concorsuali presso la medesima.
   5.  Nel  caso  di  pari  merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione  della  situazione  economica,  ai  sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 9 aprile 2001, mentre per i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
   6.  La  graduatoria  definitiva sara' resa pubblica esclusivamente
nei seguenti modi:
    affissione  all'albo  dei  Dipartimenti/struttura  di  ricerca di
afferenza;
    affissione all'albo del Servizio Alta Formazione.
   7. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

        
      
                               Art. 7.

                         Ammissione ai corsi


   1 . I candidati sono ammessi al corso di nanobiotecnologie secondo
l'ordine  di  graduatoria  fino alla concorrenza del numero dei posti
messi  a  concorso  sulla  base  della  graduatoria  redatta ai sensi
dell'articolo precedente.
   2.  I  titolari  di  assegni  di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria  definitiva  sono  ammessi  ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
   3. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.

        
      
                               Art. 8.

                        Domanda di iscrizione


   1.  I  concorrenti  che  risultino  vincitori  della  procedura di
ammissione  dovranno presentare o far pervenire all'Universita' degli
Studi  di Genova a partire dal 9 marzo 2009 ed entro il 20 marzo 2009
(il  termine  e'  perentorio  a pena di decadenza e fa fede il timbro
postale  di  spedizione):  la  domanda  di  iscrizione nella quale il
vincitore  deve  dichiarare  oltre  ai propri dati anagrafici, di non
essere  iscritto  ad  un altro corso di dottorato o ad altro corso di
studio  che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra
Universita'.
   2. Gli assegnatari di borsa devono, inoltre, dichiarare:
    a)  di  non  aver  usufruito  in precedenza di borse di studio di
dottorato;
    b)  di  non  fruire presumibilmente di un reddito annuo personale
complessivo  lordo  superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare
alla  borsa  di studio per superamento del suddetto limite di reddito
(alla  determinazione  del  reddito  in  oggetto concorrono redditi o
emolumenti di qualsiasi natura);
    c)  di  non  cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  eventualmente
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
    d)  di  impegnarsi  a  restituire  le  rate della borsa di studio
eventualmente  percepite  nel caso in cui si verifichi il superamento
del limite di reddito.
   3. Alla domanda di iscrizione andranno allegati:
    a)  fotocopia  di  un  documento di identita', fronte e retro, in
carta libera (in caso di spedizione della domanda);
    b) una fototessera;
    c)  (solo  per  coloro  che  non usufruiscono di borsa di studio)
ricevute del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza
ai  corsi pari a 382,62 € , comprensivi di bollo, e ricevuta del
versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2. Gli studenti fruitori di borsa
di  studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da
bollo di 14,62 € .

        
      
                               Art. 9.

                          Rinunce e divieti


   1.  Coloro  che  non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 8
saranno considerati rinunciatari.
   2.  I  posti  vacanti  saranno  assegnati  ad  altri aspiranti che
seguono  nella  graduatoria  generale  di  merito,  fermo restando il
rispetto del disposto dell'art. 6, comma 4.
   3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che  rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita' (fatto
salvo  quanto  stabilito  nell'accordo stipulato tra l'Universita' di
Genova e la Philipps-Universitat Marburg).
   4.  Il  mancato  conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero  il  provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati  insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in  relazione  alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio dei Docenti,
comportano  la  revoca  della  borsa  con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
   5.  ll  dottorando  che  rinuncia,  per  superamento del limite di
reddito,  alla  fruizione  della  borsa  di  studio  durante l'anno e
prosegue  il  corso  di  studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
   6.  Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del  corso  di  dottorato  ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente  al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che il
Collegio  dei  Docenti  attesti  il  regolare  e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
   7.  Coloro  che  avranno  rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

        
      
                              Art. 10.

                           Borse di studio


   1.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
   2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria
definitiva  hanno  facolta',  in relazione al numero e alla tipologia
delle  borse  disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse
secondo l'ordine della graduatoria stessa.
   3.  In  caso  di  parita'  di  voti  prevale  la valutazione della
situazione  economica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
   4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un
corso  di  dottorato,  anche  per  un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
   5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei Dottorandi.
   6.  L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47
al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
   7. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.
476.

        
      
                              Art. 11.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi


   1.  I  Dottorandi,  che  non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti  al  versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso e la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  in  due  rate  da versare con le
seguenti scadenze:
    a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio,
dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione.
    b) la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno 2009.
   2.  Ogni  anno  le  tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa  regionale  suddetta,  possono variare su delibera degli Organi
competenti.
   3.  Il  mancato  pagamento  nei  termini  suddetti  da' luogo alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

        
      
                              Art. 12.

                        Svolgimento dei corsi


   1.  lI  corso  inizia  formalmente  il  1° aprile 2009 e ha durata
triennale.
   2. I Dottorandi sono tenuti:
    a)   allo  svolgimento,  a  tempo  pieno,  della  loro  attivita'
curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti;
    b)  a  trascorrere  presso  la  Philipps-Universität  Marburg, un
periodo complessivamente non inferiore a sei mesi.
   3. I Dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del
Collegio  dei  Docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
   4.  I  Dottorandi  possono  svolgere  attivita'  di  supporto alla
didattica  ai  sensi  dell'art.  33 dello Statuto previo consenso del
collegio dei docenti.
   5.  E'  consentita  la  sospensione dal corso esclusivamente per i
periodi   relativi   ai   seguenti   casi,  debitamente  documentati:
maternita',    paternita',   malattia,   frequenza   di   un   master
universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine
corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile,
sosterra'  l'esame  finale  con i dottorandi del ciclo successivo. La
sospensione  dal  corso  di  durata  superiore  a  30 giorni comporta
l'immediata sospensione della borsa.
   6.  Fermo  restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso
di  sospensione  del corso di dottorato per la frequenza di un master
universitario,   il   Dottorando,   nel   manifestare  l'interesse  a
sospendere  l'attivita',  ne indica, altresi', il termine finale. Per
questa   fattispecie  il  periodo  di  sospensione  non  puo'  essere
inferiore a nove mesi.
   7.  I  dottorandi  devono  presentare,  ogni anno, una dettagliata
relazione  scritta  sull'attivita'  svolta al collegio dei docenti ed
eventualmente  discuterla  oralmente  secondo  le modalita' stabilite
dallo  stesso.  Il  collegio,  sentito  anche il tutore, con motivata
delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso
di  risultati  insufficienti,  propone  al Rettore l'emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
   8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai
sensi  del  comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione
all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle ricevute di
pagamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). I ritardatari sono
obbligati al pagamento di ulteriori somme a titolo di mora.

        
      
                              Art. 13.

                      Conseguimento del titolo


   1.  Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale.
   2.  La  commissione giudicatrice dell'esame finale e' nominata dai
Rettori dei due Atenei.

        
      
                              Art. 14.

                             R i n v i o


   1.  Il  corso  di dottorato di ricerca in Nanobiotecnologie avente
sede  amministrativa  presso  l'Universita'  di Genova, oltre che dal
presente  bando,  e'  disciplinato  dalla  convenzione  stipulata tra
l'Universita' degli Studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg
e  dal  Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca citato nelle
premesse.

        
      
                              Art. 15.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  I  dati  personali  forniti dagli interessati saranno raccolti
dall'Universita'  degli  studi  di  Genova,  dipartimento  gestione e
formazione  studenti  ed  attivita'  internazionali  -  servizio alta
formazione, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e
della  carriera  del  dottorando, secondo le disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.
   2.  I  dati  personali saranno trasmessi per le predette finalita'
istituzionali alla Philipps- Universität Marburg.

        
      
                              Art. 16.

                             Diffusione


   1.  Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda
di ammissione e' disponibile sui siti Internet dell'Universita' degli
studi  di Genova alla pagina https://www.studenti.unige.it/dottorati  e
della   Marburg   University   https://www.uni-marburg.de/ .   Ulteriori
informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio
Alta  Formazione,  via  Bensa,  1  -  Genova.  Orario  di apertura al
pubblico:  dal  lunedi'  al  venerdi'  dalle 9 alle 12.00; martedi' e
mercoledi'  anche  14.30-16.00. Per informazioni telefoniche chiamare
il  numero  010 209 5795 dal lunedi' al venerdi' nelle ore d'ufficio.
Fax 010 209 9539.
    Genova, 7 novembre 2008
                                                Il rettore: Deferrari