Concorso per 4 dottori di ricerca (liguria) UNIVERSITA' DI GENOVA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 02-12-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI GENOVA CONCORSO (scad. 30 gennaio 2009) Concorso pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita' degli studi di Genova e la Phil ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI GENOVA |
Regione: | LIGURIA |
Provincia: | GENOVA |
Comune: | GENOVA |
Data di inserimento: | 04-12-2008 |
Data Scadenza bando | 30-01-2009 |
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UNIVERSITA' DI GENOVA
CONCORSO (scad. 30 gennaio 2009)
CONCORSO (scad. 30 gennaio 2009)
Concorso pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg - XXIV Ciclo.
D.R. n. 1253 IL RETTORE Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita' e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989 recante norme in materia di borse di studio universitarie e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova, emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, che demanda la disciplina del dottorato di ricerca ai singoli Atenei, i quali vi provvedono con appositi regolamenti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca e che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 contenente le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero come successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 18 ottobre 2004, pubblicato nel Suppl. ord. n. 17, alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti emanato con decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 recante «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» ed in particolare l'art. 3, come modificato dai dd.mm. 9 agosto 2004 e 3 novembre 2005; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266, del 26 novembre 2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista l'accordo stipulato in data 14 marzo 2006 tra la Universita' degli studi di Genova e l'istituzione di livello universitario denominata Philipps-Universität Marburg; Visto il decreto Rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007, recante il Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Genova; Vista la determinazione dirigenziale del Ministero dell'Universita' e della Ricerca prot. n. 1251 del 24 maggio 2007 con la quale sono state assegnate 31 borse di studio di dottorato di ricerca; Vista la proposta di attivazione del corso di dottorato di ricerca internazionale in Nanobiotecnologie istituito in collaborazione tra l'Universita' degli studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg relativo al XXIV ciclo presentata dal Centro Interuniversitario di Ricerca e di Servizi Didattici sulle Nanotecnologie e Nanoscienze Organiche e Biologiche; Vista la delibera del Centro Interuniversitario di Ricerca e di Servizi Didattici sulle Nanotecnologie e Nanoscienze Organiche e Biologiche del 7 maggio 2008; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2008; Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 2008 con il quale l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e' stato fissato in Euro 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente; Vista la delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2008; Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo per l'efficienza e l'efficacia nelle sedute del 18 giugno 2008 e 16 luglio 2008; Decreta: Art. 1. Attivazione 1 . E' indetto pubblico concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale di durata triennale in Nanobiotecnologie (XXIV ciclo) istituito in collaborazione tra l'Universita' degli Studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg. 2. ll numero dei posti banditi dall'Universita' di Genova e' pari a quello indicato nell'allegato A e puo' essere aumentato sulla base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi entro il termine di scadenza del bando. 3. Su richiesta del Collegio dei Docenti, l'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento del numero dei Dottorandi iscrivibili, fermo restando che il numero massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato di ricerca.
Art. 2. Modalita' di svolgimento della procedura di selezione 1. Il concorso e' per titoli e si svolgera' ai sensi e con le modalita' disciplinate ai successivi articoli 5, 6 e 7 sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 4. 2. Ai sensi del presente bando per titoli si intendono quelli indicati o richiamati nel successivo art. 4.
Art. 3. Requisiti di ammissione 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso, entro la scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. 2. In quest'ultimo caso, qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui e' stato conseguito il titolo; b) «dichiarazione di valore» del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza. 3. Il provvedimento di equipollenza sara' adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
Art. 4. Domanda di ammissione 1. La domanda di partecipazione al concorso, puo' essere presentata, a pena di esclusione, soltanto presso uno dei due Atenei. Le disposizioni contenute nel presente bando sono applicate ai candidati che si iscrivono alla procedura selettiva presso l'Universita' degli Studi di Genova. Si rinvia al bando della Philipps-Universität Marburg per quanto concerne le disposizioni applicate a coloro i quali presentano la domanda di iscrizione presso tale Istituzione. 2. La domanda e' redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (All. B), va indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Genova e deve essere presentata presso il Dipartimento Gestione e Formazione Studenti ed Attivita' Internazionali, Servizio Alta Formazione - via Bensa, 1 (2° piano) - 16124 Genova, orario di apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' 9.00-12.00, martedi' e mercoledi' anche 14.30 - 16.00, entro il 30 gennaio 2009. (termine di scadenza del bando). Nel caso di invio a mezzo posta, la domanda deve essere spedita entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando del 30 gennaio 2009. Fa fede il timbro postale di spedizione. La busta, da inviare con lettera raccomandata A/R, deve riportare la dicitura «Concorso per ammissione al XXIV ciclo del dottorato di ricerca internazionale in Nanobiotecnologie» e deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di Genova, Servizio Alta Formazione - via Balbi 5 - 16126 Genova. Deve essere allegata copia di valido documento di identita', qualora la domanda di ammissione sia trasmessa via posta. 3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana o in lingua inglese, il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, comunitari e non, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o tedesco o di quello della propria Ambasciata in Italia o in Germania eletta quale proprio domicilio. Puo' essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; b) la propria cittadinanza; c) la laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Universita' straniera nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui e' stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 3; d) gli eventuali altri titoli da allegare alla domanda ai sensi del successivo comma 4; e) l'impegno a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato, presso ciascuno dei due Atenei, secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti; f) la conoscenza della lingua inglese - requisito imprescindibile per l'ammissione - di cui deve essere documentata la conoscenza o tramite autocertificazione o tramite una certificazione di cui alla successiva lettera c) del comma 4; g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito; 4. Alla domanda devono essere allegati: a) il curriculum vitae et studiorum del candidato debitamente datato e sottoscritto; b) abstract e titolo della tesi; c) elenco di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali SCI-ISI; d) almeno due lettere di presentazione redatte da docenti universitari di qualsiasi nazionalita', comprovanti le referenze attitudinali e formative del candidato; e) progetto di ricerca (massimo due pagine); f) certificazioni di eventuali Graduate Records Examinations e Toefl conseguiti dal Candidato; 5. Tutti i documenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, lettera a) dovranno essere redatti in lingua inglese. E' possibile allegare una traduzione in lingua italiana o tedesca. 6. Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae et studiorum costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta'. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilita' (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate nel curriculum vitae. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 7. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima. 8. L'Universita' si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando o risultino privi dei requisiti ivi stabiliti.
Art. 5. Procedure di ammissione 1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica e concerne i titoli presentati. 2. Detta valutazione avviene sulla base dei criteri di giudizio definiti dalla commissione giudicatrice.
Art. 6. Nomina e attivita' della Commissione giudicatrice 1. I Rettori, su proposta del Collegio dei Docenti, nominano concordemente ed in egual numero, con rispettivo decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. 2. Detta commissione e' composta da almeno quattro membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, oppure tra esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 3. La commissione giudicatrice, prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati, stabilisce i criteri di valutazione ed il punteggio minimo per accedere alla graduatoria (idoneita'), dopodiche' redige un'unica graduatoria di merito che contempla i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sia presso l'Universita' di Genova sia presso la Philipps- Universität Marburg. 4. A prescindere dalla collocazione nella graduatoria di merito, possono essere assegnati posti (con o senza borsa) banditi da un'Universita' esclusivamente ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alle prove concorsuali presso la medesima. 5. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'. 6. La graduatoria definitiva sara' resa pubblica esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza; affissione all'albo del Servizio Alta Formazione. 7. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
Art. 7. Ammissione ai corsi 1 . I candidati sono ammessi al corso di nanobiotecnologie secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso sulla base della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo precedente. 2. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. 3. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al numero complessivo di posti disponibili.
Art. 8. Domanda di iscrizione 1. I concorrenti che risultino vincitori della procedura di ammissione dovranno presentare o far pervenire all'Universita' degli Studi di Genova a partire dal 9 marzo 2009 ed entro il 20 marzo 2009 (il termine e' perentorio a pena di decadenza e fa fede il timbro postale di spedizione): la domanda di iscrizione nella quale il vincitore deve dichiarare oltre ai propri dati anagrafici, di non essere iscritto ad un altro corso di dottorato o ad altro corso di studio che porti al rilascio di un titolo accademico, anche di altra Universita'. 2. Gli assegnatari di borsa devono, inoltre, dichiarare: a) di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato; b) di non fruire presumibilmente di un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a € 13.000,00 ovvero di rinunciare alla borsa di studio per superamento del suddetto limite di reddito (alla determinazione del reddito in oggetto concorrono redditi o emolumenti di qualsiasi natura); c) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle eventualmente concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; d) di impegnarsi a restituire le rate della borsa di studio eventualmente percepite nel caso in cui si verifichi il superamento del limite di reddito. 3. Alla domanda di iscrizione andranno allegati: a) fotocopia di un documento di identita', fronte e retro, in carta libera (in caso di spedizione della domanda); b) una fototessera; c) (solo per coloro che non usufruiscono di borsa di studio) ricevute del versamento della prima rata per l'accesso e la frequenza ai corsi pari a 382,62 € , comprensivi di bollo, e ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio ex art. 4 legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2. Gli studenti fruitori di borsa di studio sono tenuti soltanto ad apporre sulla domanda una marca da bollo di 14,62 € .
Art. 9. Rinunce e divieti 1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 8 saranno considerati rinunciatari. 2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito, fermo restando il rispetto del disposto dell'art. 6, comma 4. 3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita' (fatto salvo quanto stabilito nell'accordo stipulato tra l'Universita' di Genova e la Philipps-Universitat Marburg). 4. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 5. ll dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno. 6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 10. Borse di studio 1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva. 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. 5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei Dottorandi. 6. L'importo annuale della borsa di studio e' di € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 7. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Art. 11. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 1. I Dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze: a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione. b) la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno 2009. 2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. 3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.
Art. 12. Svolgimento dei corsi 1. lI corso inizia formalmente il 1° aprile 2009 e ha durata triennale. 2. I Dottorandi sono tenuti: a) allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal Collegio dei Docenti; b) a trascorrere presso la Philipps-Universität Marburg, un periodo complessivamente non inferiore a sei mesi. 3. I Dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo. 4. I Dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del collegio dei docenti. 5. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternita', paternita', malattia, frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa. 6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master universitario, il Dottorando, nel manifestare l'interesse a sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere inferiore a nove mesi. 7. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio dei docenti ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso. 8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, allegando - ove tenuti - copia delle ricevute di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera a). I ritardatari sono obbligati al pagamento di ulteriori somme a titolo di mora.
Art. 13. Conseguimento del titolo 1. Il titolo di dottore di ricerca, si consegue a conclusione del corso, con il superamento dell'esame finale. 2. La commissione giudicatrice dell'esame finale e' nominata dai Rettori dei due Atenei.
Art. 14. R i n v i o 1. Il corso di dottorato di ricerca in Nanobiotecnologie avente sede amministrativa presso l'Universita' di Genova, oltre che dal presente bando, e' disciplinato dalla convenzione stipulata tra l'Universita' degli Studi di Genova e la Philipps-Universität Marburg e dal Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca citato nelle premesse.
Art. 15. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Universita' degli studi di Genova, dipartimento gestione e formazione studenti ed attivita' internazionali - servizio alta formazione, e trattati per le finalita' di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. 2. I dati personali saranno trasmessi per le predette finalita' istituzionali alla Philipps- Universität Marburg.
Art. 16. Diffusione 1. Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione e' disponibile sui siti Internet dell'Universita' degli studi di Genova alla pagina https://www.studenti.unige.it/dottorati e della Marburg University https://www.uni-marburg.de/ . Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso il Servizio Alta Formazione, via Bensa, 1 - Genova. Orario di apertura al pubblico: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 12.00; martedi' e mercoledi' anche 14.30-16.00. Per informazioni telefoniche chiamare il numero 010 209 5795 dal lunedi' al venerdi' nelle ore d'ufficio. Fax 010 209 9539. Genova, 7 novembre 2008 Il rettore: Deferrari