Concorso per 1 personale laureato (lazio) 3 personale diplomato (lazio) ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 05-12-2008
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive quattro borse di studio, di cui una borsa con diploma di laurea vecchio ordinamento o specialist ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-12-2008
Data Scadenza bando 05-01-2009
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  titoli,  per  l'assegnazione di complessive
   quattro  borse  di  studio, di cui una borsa con diploma di laurea
   vecchio    ordinamento    o   specialistica   in   scienze   della
   comunicazione,  una  borsa  con diploma di maturita' scientifica e
   due  con  diploma di maturita' classica, a cittadini italiani e di
   altri  Paesi  appartenenti all'Unione europea per collaborare allo
   svolgimento  del programma di ricerca del DPO relativo al Piano di
   attivita' 2005-2007.
                   IL S. COMMISSARIO STRAORDINARIO
   Visto  il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619, concernente 1'istituzione
dell'Istituto  Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL);
   Visto  il  D.P.R.  4  dicembre  2002,  n.  303  ,  concernente  il
Regolamento  di  organizzazione  dell'ISPESL, a norma dell'articolo 9
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
   Visto  il  D.P.  22  aprile 2005, con il quale e' stato emanato il
Regolamento  per  il  conferimento  delle  borse di studio da fruirsi
presso l'ISPESL, che trova applicazione, nel presente bando;
   Visto  il  disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato  dal  Consiglio di Amministrazione delIISPESL, nella seduta
del 27/12/2004 con delibera n. 15/2004;
   Visto  il  D.P.  5  ottobre  2006,  concernente  il regolamento di
organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e di personale;
   Visto  che  1'ISPESL  ha  approvato  il  finanziamento  di  €
84.600,00  che  trova copertura nello stanziamento complessivo pari a
€  800.000,00  a  favore del Dipartimento Processi Organizzativi
per lo svolgimento di attivita' relative al Piano di attivita' 2005 -
2007;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,  contenente  nuove  norme  in  materia  di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  contenente misure urgenti per lo snellimento dell'
attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
controllo;
   Visto  il  D.P.R.  28  dicembre  2000, n. 445, contenente il testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Viste   le   indicazioni,   fatte   pervenire  dal  Direttore  del
Dipartimento         Processi        Organizzativi        all'Ufficio
Amministrativo-Gestionale del Dipartimento Processi Organizzativi, in
ordine  alle  borse  di  studio  da  mettere a concorso, previste dai
programmi  di  ricerca collegati al Piano di attivita' 2005-2007, per
un costo complessivo di € 84.600,00;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli, per 1' assegnazione
di complessive quattro Borse di studio, di cui n. 1 Borsa con diploma
di  laurea  vecchio  ordinamento  o  specialistica  in  Scienze della
Comunicazione, n. 1 Borsa con diploma di maturita' scientifica e n. 2
con  diploma  di  maturita' classica, a cittadini Italiani e di altri
Paesi   appartenenti   all'Unione   Europea   per   collaborare  allo
svolgimento  del  programma  di  ricerca  anno  relativo  al Piano di
attivita'   2005-2007   presso   l'ISPESL   -  Dipartimento  Processi
Organizzativi  sede di Via Alessandria, 220/E Roma -, come di seguito
riportato:
   Codice: DPO/P04/L1
   Titolo  di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento
o specialistica in scienze delle comunicazioni;
   Programma  4:  Sviluppo  di  metodologie  e  prodotti  efficaci ed
efficienti     di     sensibilizzazione/    comunicazione    per    i
«cittadini/lavoratori»   verso  il  complessivo  miglioramento  delle
proprie  condizioni  di  lavoro,  di  salute, benessere psicofisico e
qualita' della vita;
   Linea  di  ricerca  1: Sviluppo di nuove e piu' adeguate misure di
comunicazione  al  fine di raggiungere quelle categorie professionali
dove  l'azione di trasferimento e penetrazione risulta piu' complessa
(Piccole  e Medie Imprese, artigianato, lavoratori autonomi, forme di
lavori atipici, lavoratori stranieri);
   Una   borsa   di  studio  durata  2  anni  -  €  25.200,00  -
Responsabile  scientifico:  Arch. I. Tagliaferro; Luogo di fruizione:
ISPESL/DPO - Via Alessandria, 220/E - Roma.
   Codice: DPO/P02/L2
   Titolo di studio richiesto: diploma di maturita' scientifica;
   Programma  2:  Innovazione  e potenziamento degli strumenti per il
trasferimento delle conoscenze in materia di sicurezza e salute negli
ambienti di vita e di lavoro;
   Linea di ricerca 2: Sistema informativo Ricerche-OSH;
   Una   borsa   di  studio  durata  2  anni  -  €  19.800,00  -
Responsabile scientifico: dott.ssa M. Castriotta;
   Luogo di fruizione: ISPESL/DPO - Via Alessandria, 220/E - Roma.
   Codice: DPO/P03/L3
   Titolo di studio richiesto: diploma di maturita' classica;
   Programma 2: Sviluppo di metodologie e prodotti didattici efficaci
ed  efficienti  per  i  lavoratori,  per  gli «attori» della salute e
sicurezza  aziendale  e per gli operatori del S.S.N. e per il settore
scolastico.  Studio di modelli per la qualita' dei processi formativi
e delle strutture eroganti;
   Linea  di ricerca 2: Produzione di pacchetti informativo/formativi
per i lavoratori di settori produttivi specifici;
   Una   borsa   di  studio  durata  2  anni  -  €  19.800,00  -
Responsabile  scientifico:  dott.  M.  Pellicci;  Luogo di fruizione:
ISPESL/DPO - Via Alessandria, 220/E - Roma.
   Codice: DPO/P01/L1
   Titolo di studio richiesto: diploma di maturita' scientifica;
   Programma  1:  Sviluppo delle conoscenze, recupero ed integrazione
dei flussi informativi nelle reti comunitarie e nazionali;
   Linea  di  ricerca  1: Sistema di sorveglianza degli infortuni sul
lavoro;
   Una   borsa   di  studio  durata  2  anni  -  €  19.800,00  -
Responsabile scientifico: dott. G. Campo;
   Luogo di fruizione: ISPESL/DPO - Via Alessandria, 220/E - Roma.
   Ai candidati e' fatto obbligo di concorrere per il solo settore di
ricerca  sopra indicato, che deve essere espressamente indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
   Sono  esclusi  dal conferimento della borse di studio i dipendenti
dell' ISPESL.
   Dette  borse  di  studio  avranno  la durata di 24 mesi e dovranno
essere  fruite  presso  il  Dipartimento Processi Organizzativi - Via
Alessandria,  220/E,  Roma  -,  a  decorrere dalla data di inizio del
conferimento.
   Le  borse  di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed   il  perfezionamento  dei  borsisti  mediante  l'espletamento  di
ricerche   e  di  lavori  scientifici  e/o  tecnici  che  interessano
1'attivita'   dell'Istituto   e   siano   conformi   ai   suoi   fini
istituzionali.
   Pertanto, il godimento delle stesse non configurano un rapporto di
lavoro,  essendo  finalizzate  alla sola formazione professionale dei
borsisti.
   Le  borse  comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a  trattamenti
previdenziali,  ne'  a  valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
   Le  borse  di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi  conferiti  dallo  Stato  e  da  altri  enti,  sia pubblici che
privati,  ne'  con  corrispettivi  derivanti  da  lavoro  autonomo  o
retribuzioni  derivanti  da  rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun titolo possono essere attribuiti all' assegnatario, oltre all'
importo  della  borsa,  compensi  che  facciano carico a contributi o
assegnazioni dell' ISPESL.

        
      
                               Art. 2.
   Per  la  partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio  a  candidati  provvisti  di  diploma  di  laurea  o maturita'
scientifica/classica   e'   necessario   il   possesso  dei  seguenti
requisiti:
    a)  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Paese appartenente all'
Unione europea;
    b)  diploma di laurea/diploma di istruzione secondaria conseguito
presso  una  Universita'  o  Istituto  di  istruzione universitaria /
Istituto   di   istruzione  secondaria  equiparati  della  Repubblica
italiana  o  di  un  Paese  dell' Unione Europea, cosi' come indicato
nell'  art.  1 in relazione al settore di ricerca. E' esclusa, per la
partecipazione al concorso, 1'equipollenza di qualsiasi altro diploma
di  laurea  o diploma di istruzione secondaria non indicato nell'art.
1;
    c)  non  aver  superato  rispettivamente  il 32° o il 25° anno di
eta';  (e'  escluso  qualsiasi  beneficio di elevazione dei limiti di
eta');
    d)  idoneita' fisica all' attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
    e)   non   aver   riportato   condanne   penali   che  comportino
1'interdizione dai pubblici uffici;
   Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di  scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
   L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato,  1'esclusione  del  candidato  dal concorso per difetto dei
requisiti sopra indicati.

        
      
                               Art. 3.
   La  domanda  di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra'  essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra   forma   di   presentazione,  all'Istituto  Superiore  per  la
Prevenzione  e  la  Sicurezza  del  Lavoro  -  Dipartimento  Processi
Organizzativi - Ufficio Amministrativo-Gestionale -, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la  scadenza  di  esso  verra'  protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
   Il  timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine  dell'accertamento  della  spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
   Gli   aspiranti   residenti   all'estero   potranno,  nel  termine
prescritto,  presentare  la  domanda  di  ammissione  alle  Autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
   Non  sono  ammessi  al  concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda  ed  i  relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato,  quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
   Al  candidato  e'  fatto  obbligo  di concorrere per il settore di
ricerca indicato nel precedente art. 1, che deve essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
   Nella  domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema  esemplificativo  (vedi  allegato  1),  1'aspirante,  oltre  a
manifestare  la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
    1) il proprio cognome e nome;
    2) la data e luogo di nascita;
    3) la residenza;
    4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
    5)  il  titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'Universita/Istituto    d'Istruzione   Secondaria   che   lo   ha
rilasciato, del voto e della data di conseguimento;
    6)  il  settore  di  ricerca,  indicato  nell'art. 1 del presente
bando, per il quale intende concorrere;
    7)   di   non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino
1'interdizione  dai  pubblici  uffici  ovvero  le  eventuali condanne
penali riportate;
    8)  non  aver superato rispettivamente il 32° o 25° anno di eta';
(e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta');
    9) di non essere dipendente dell'ISPESL;
    10)  di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall'ISPESL;
    11)  di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno  2003  n.  196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
    12)  il  domicilio e 1'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al  quale  desidera  che  siano  trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
   La  domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato.  La  sottoscrizione  della  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.
   Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra della
busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di ricerca cui
la stessa fa riferimento.

        
      
                               Art. 4.
   Ai  sensi  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali  forniti  dai  candidati nelle domande di partecipazione al
concorso  saranno  raccolti  presso  l'ISPESL - Dipartimento Processi
Organizzativi  - Ufficio Amministrativo-Gestionale - per le finalita'
di gestione del concorso medesimo.
   Il   conferimento   di   tali   dati   e'   obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
   Le  medesime  informazioni  potranno  essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico economica del
candidato.
   L'interessato  gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

        
      
                               Art. 5.
   Alla  domanda  di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
    a)  per  i  laureati,  certificato  di  laurea  rilasciato  dalla
competente  Universita'  con I' indicazione delle votazioni riportate
nei  singoli  esami  di  profitto  e  nell'esame  finale del corso di
laurea,  per  i  diplomati,  certificato  di maturita' rilasciato dal
competente Istituto con l'indicazione della votazione riportata;
    b)   eventuali  pubblicazioni  scientifiche;  (saranno  prese  in
considerazione   esclusivamente   quelle  ove  sia  individuabile  il
contributo  personale;  inoltre  i  lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione);
    c)  documenti  attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto
di ricerca oggetto della borsa;
    d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
    e) tesi di laurea;
    f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie;
    g)  elenco  in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
   Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere
comprovato    con   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (vedi allegato 2).
   I  titoli  di  cui  alla  lettera  b)  dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell' art. 18 del D.P.R. n.
445/2000, ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell' art. 47 del D.P.R.
citato,  che  attesti la conformita' di detta copia all'originale. La
dichiarazione  sostitutiva  dell'  atto  di  notorieta' dovra' essere
sottoscritta  dal  candidato  e  corredata da copia fotostatica di un
documento di identita' del candidato medesimo (vedi allegato 3), pena
la nullita' della stessa.
   Le  dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto  dall'  art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
   L'  ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
   I  titoli  di  cui  al  presente  articolo,  prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e  da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale  se ne attesti la conformita' all' originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo art.
7.
   I  titoli  eventualmente  spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se  spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
   I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

        
      
                               Art. 6.
   Saranno   esclusi   dal   concorso,   con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
    1)  che  abbiano  spedito  la domanda oltre il termine perentorio
indicato  nel  primo  comma  del  precedente  art.  3,  o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
    2)  che  abbiano superato rispettivamente il 32° o il 25° anno di
eta'  (e'  escluso  qualsiasi  beneficio  di elevazione dei limiti di
eta') alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
    3)  le  cui  domande  non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
    4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
    5)   che   abbiano   riportato  condanne  penali  comportanti  1'
interdizione dai pubblici uffici;
    6) che siano dipendenti dell' ISPESL o di altri Enti pubblici;
    7)  che  abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite
    dall' ISPESL.
   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 7.
   I   titoli   prodotti   dai   candidati  saranno  esaminati  dalla
commissione  giudicatrice  nominata  con  decreto  del S. Commissario
Straordinario dell'ISPESL.
   La  commissione  esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
   La  commissione  prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
   La  commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
   Al  termine  dei  lavori,  la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
   Sono  compresi  nella  graduatoria  di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
   Sono   dichiarati   vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
della borsa messa a concorso.
   A   parita'   di   punteggio   complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

        
      
                               Art. 8.
   Il   candidato   utilmente   collocato  nella  graduatoria  dovra'
presentare  o  far  pervenire,  a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  Dipartimento  del  bilancio,  del personale e degli
affari generali, Unita' Funzionale I - Amministrazione del personale,
Via  Urbana  167,  00184  Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni  decorrente  dal  giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
    1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa ai sensi
dell'  art.  46  del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal candidato e
comprovante:
     a) la data ed il luogo di nascita;
     b) la residenza;
     c) la cittadinanza;
     d) il godimento dei diritti politici;
     e)  il  non  aver  riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate,  precisando  la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
   La  dichiarazione  sostitutiva  ha  la  stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
   L'  Istituto  procedera'  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive prodotte dai candidati
con  le  modalita'  di  cui  all'art.  43  del  D.P.R.  n.  445/2000,
consultando    direttamente    gli    archivi    dell'Amministrazione
certificante  ovvero richiedendo alla medesima conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da
questa custoditi.
   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  5,  quarto  comma,  del
presente  bando,  in  caso  di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti.  Qualora  dal  controllo  effettuato  da questa Amministrazione
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
   1) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal
medico   legale  della  Azienda  sanitaria  locale  o  dall'Ufficiale
sanitario,  dal  quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche'   1'idoneita'  a  svolgere  1'attivita'  di  borsista.  Detto
certificato  non  puo'  essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art.  49 del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere rilasciato in data
non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di ricevimento del relativo
invito.
   Il  concorrente  di  cui  sopra,  inoltre,  dovra'  rilasciare una
dichiarazione  con  la  quale  si impegna, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall' art. 12 del
presente  bando  ed  il  divieto,  ai  sensi  dell'art.  1  del bando
medesimo,  di  cumulare  la  borsa  stessa  con  altre  borse o premi
conferiti  dallo Stato o da altri Enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi  derivanti  da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

        
      
                               Art. 9.
   Con  decreto  del  S.  Commissario Straordinario sara' approvata e
resa immediatamente esecutiva la graduatoria di merito, dichiarato il
vincitore ed assegnata la borsa di studio.
   0Detto  decreto  verra'  successivamente pubblicato nel bollettino
«Fogli    informazione    ISPESL»   (disponibile   presso   le   sedi
dell'Istituto)  e  sul  sito  www.ispesl.it . Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
   Dalla   data  di  pubblicazione  di  tale  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
   Trascorsi  centoventi  giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno   essere  restituiti  i  titoli  allegati  alla  domanda  di
partecipazione al concorso.
   Il  vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di
studio  verra' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso
il  Dipartimento  dell'ISPESL, a pena di decadenza, il giorno fissato
nell'apposita  comunicazione  inviata  con raccomandata con avviso di
ricevimento.
   L'ISPESL  non  assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione  di comunicazione dell'Ente, dipendente da inesatta o non
chiara  trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti,  oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per eventuali disguidi
postali.

        
      
                              Art. 10.
   La  borsa  di  studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia  o  decadenza  del  vincitore,  potra'  essere  assegnata al
candidato risultato idoneo secondo 1'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del Direttore del Dipartimento interessato, entro 30 giorni
dalla  rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre 16 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria.

        
      
                              Art. 11.
   Decadono  dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato   motivo,  entro  il  termine  stabilito  dall'  ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
   Puo'   essere   dichiarato  decaduto  con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione,   su  proposta  del  responsabile  scientifico,
1'assegnatario che:
    a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca in
programma,  non  la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente
ed  ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze;
    b)  non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e
dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
    c)  dia  prova  di  non  possedere  sufficiente  attitudine  alla
ricerca.
   In  questi  casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
   Il  godimento  della  borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui  il  titolare  debba  adempiere  agli obblighi militari di leva o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerperio,  per  malattia  di  durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
   Cessato   1'impedimento,   il  borsista  e'  tenuto  a  riprendere
immediatamente  la  sua  attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

        
      
                              Art. 12.
   Il borsista ha 1'obbligo:
    1)  di  iniziare  la  propria  attivita'  presentandosi presso il
Dipartimento  dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
    2)  di  frequentare  l'Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art.  1,  svolgendo  le ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
    3)  di osservare le norme interne dell' Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
1'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
    4)  di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione  della borsa,
all'ISPESL   -   Dipartimento   Processi   Organizzativi   -  Ufficio
Amministrativo-Gestionale  -  una  particolareggiata  relazione sull'
attivita'  scientifica  svolta  vistata  dal responsabile scientifico
della  ricerca  per la quale e' stata concessa la borsa. La relazione
e'   comunicata   al   Comitato  tecnico-scientifico  e  puo'  essere
pubblicata,  integralmente  o  in  riassunto, in riviste edite a cura
dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere
e/o eccepire;
    5)  di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di
eventuali  invenzioni  o scoperte anche incidentali, avvenute durante
il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
34,  commi  secondo  e successivi, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e
successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
                              Art. 13.
   Quando  sussistono  giustificati  motivi,  1' inizio del godimento
della  borsa  puo'  essere  rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per I' inizio della fruizione della borsa.
   Nel  corso  del  godimento  della  borsa di studio il responsabile
scientifico  puo'  consentire  una  sospensione  dell'  attivita' del
borsista  per  la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
   Qualora  la  causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga  per  oltre  un  mese,  il  responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
   Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal decreto
legislativo  26  marzo 2001 , n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma dell' art. 15 della 1. n.
53/2000),   dovranno   sospendere   l'attivita'  di  borsista  previa
esibizione  di  apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati  i  periodi  di  astensione  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo.
   Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo
mensile proporzionale alla durata dell' assenza.

        
      
                              Art. 14.
   Il  borsista  sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali derivanti dall' esercizio
della  propria  attivita'  presso  1'  ISPESL,  a norma del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124.

        
      
                              Art. 15.
    L'inizio  dell'attivita'  del  borsista  vincitore e' subordinata
all'effettiva  disponibilita'  dei  finanziamenti  relativi a ciascun
progetto,  a  seguito  di  trasferimento  dei  fondi  da  parte delle
Amministrazioni competenti.
   L'Amministrazione   si  riserva  piena  facolta'  di  prorogare  e
riaprire  i  termini,  revocare o sospendere e modificare il presente
bando  di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la necessita' o l'opportunita', dandone tempestiva comunicazione all'
interessato, senza che lo stesso, per questo, possa vantare diritti o
pretese di sorta.

        
      
                              Art. 16.
   L'  ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
   La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che  il  responsabile
scientifico  avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
   La spesa di € 84.600,00 gravera' sull' impegno complessivo di
€  800.000 n. 3017 del 10/08/2007 capitolo 2.1 .1 .701 esercizio
finanziario 2007.
   Il  presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del  personale  e  degli affari generali - Unita' Funzionali I , II e
III  -  per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori
dei conti per i riscontri di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R.
303/2002.
   Roma, 27 novembre 2008

                                             Dott. Umberto Sacerdote