Concorso per 2 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 16-12-2008 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO (scad. 15 gennaio 2009) Concorso, per esami, a due posti, per l'ammissione al corso di dottorato internazionale di ricerca in fisica della materia ed astrofisica, di durata triennale ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI SALERNO |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | SALERNO |
Comune: | SALERNO |
Data di inserimento: | 18-12-2008 |
Data Scadenza bando | 15-01-2009 |
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UNIVERSITA' DI SALERNO
CONCORSO (scad. 15 gennaio 2009)
CONCORSO (scad. 15 gennaio 2009)
Concorso, per esami, a due posti, per l'ammissione al corso di dottorato internazionale di ricerca in fisica della materia ed astrofisica, di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno, organizzato in comune con l'Universita' di Loughborough (GB), l'Universita' di Portsmouth (GB), l'Universita' di Zurigo (CH), e l'INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
IL RETTORE Visti gli artt. 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 2 ottobre 1996, n. 4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con D.R. 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 23 dicembre 1997, n° 298, con D.R. 30 ottobre 2000, n° 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale - dell'8 novembre 2000, n° 261, e con D.R. 4 marzo 2003, n° 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - del 3 aprile 2003, n° 78; Visto l'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 1° aprile 2008, Rep. n° 1043, Prot. n° 19161; Visto l'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio Regolamento, l'istituzione dei Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati; Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 agosto 1998, n° 315; Visto il D.M. 30 aprile 1999, n° 224, con il quale e' stato emanato il Regolamento Ministeriale in materia di Dottorato di Ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli Atenei il compito di istituire con Decreto Rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza; Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n° 398; Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa; Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 luglio 2001, n° 172; Visto il D.M. 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 1° agosto 2008, registro n° 5, foglio n° 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 ottobre 2008, n° 241; Visto il D.R. 7 maggio 2007, Rep. n° 1428, Prot. n° 32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210, e nel D.M. 30 aprile 1999, n° 224, il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca; Visti gli artticoli 26-31 del predetto Regolamento di Ateneo relativi all'istituzione di dottorati internazionali e/o all'internazionalizzazione di dottorati esistenti; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello", nella seduta del 27 marzo 2008, ha proposto l'istituzione di un Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca in FISICA DELLA MATERIA ED ASTROFISICA (Coordinatore: prof. Gaetano SCARPETTA), di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno; Acquisito il parere espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 30 maggio 2008, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' della struttura dipartimentale proponente; Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 23 settembre 2008, ha approvato l'istituzione del predetto Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 settembre 2008, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare al predetto Corso, l'importo delle borse di studio e dei contributi per l'accesso e la frequenza; Visti gli Accordi bilaterali di Cooperazione Internazionale sottoscritti tra l'Universita' degli Studi di Salerno e, rispettivamente, l'Universita' di Loughborough (GB), l'Universita' di Portsmouth (GB), l'Universita' di Zurigo (CH), e l'INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, per l'istituzione del predetto Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca, finalizzato al conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca (PhD) riconosciuto in Italia ed in uno dei Paesi partecipanti; Attesa la necessita' di procedere all'emanazione del bando di concorso; Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito il Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca in FISICA DELLA MATERIA ED ASTROFISICA, di durata triennale, con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Salerno, organizzato in comune con l'Universita' di Loughborough (GB), l'Universita' di Portsmouth (GB), l'Universita' di Zurigo (CH), e l'INAF, Osservatorio Astronomico di Capodimonte, in conformita' con gli Accordi bilaterali di Cooperazione Interuniversitaria sottoscritti. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a n° 2 (due) posti con borsa di studio, per l'ammissione al summenzionato Corso di Dottorato di Ricerca. I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione Europea, da Enti Pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.
Art. 2. Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale Al concorso pubblico per l'ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea specialistica in Fisica, conseguito con votazione non inferiore a 106/110, o del Diploma di "Bachelor of Science with a major in Physics" o titolo equipollente, conseguito all'estero con una votazione media non inferiore a 9/10. In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana devono, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, richiedere l'equipollenza nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda deve essere corredata dei documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti di cui al successivo articolo 6 di pronunziarsi sulla richiesta di equipollenza. Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea di cui al comma 1 entro e non oltre la data fissata per il colloquio di ammissione. In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta "con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti il conseguimento del diploma di laurea.
Art. 3. Termine di presentazione delle domande di ammissione La presentazione della domanda di ammissione ai concorsi e' articolata nelle fasi di seguito indicate: Prima fase REGISTRAZIONE Preliminarmente il candidato dovra' registrarsi al sistema informatico di Ateneo, utilizzando esclusivamente il servizio on-line disponibile nel sito internet alla voce: www.unisa.it. In particolare dovra': 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "registrazione" e compilare in ogni sua parte il modulo che verra' proposto; 3. al termine della registrazione, il candidato ricevera' una coppia di codici ("nome utente" e "password"), da stampare e/o annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli. Tale coppia di codici consentira', in seguito, di accedere all'Area Personale. Si precisa che la procedura di registrazione al sistema informatico di Ateneo deve essere effettuata una sola volta e per sempre: conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo, fossero gia' registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che abbiano conseguito presso l'Universita' degli Studi di Salerno un titolo accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la coppia di codici in possesso o da richiedere all'Ufficio Formazione Post Laurea. Seconda fase ISCRIZIONE AL CONCORSO Domanda di ammissione + Contributo per la partecipazione Una volta effettuata la procedura di "registrazione", il candidato dovra' iscriversi al concorso, compilando per via telematica la relativa domanda di ammissione e pagando il Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici. A tal fine, dovra' collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, alla quale si ha accesso utilizzando la coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare dovra': 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "iscrizione ai test" e compilare la domanda di ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line, nonche' il bollettino di pagamento interbancario "Freccia" relativo al Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, per un importo di Euro 20,00. Al riguardo, si precisa che la predetta somma deve essere corrisposta per ciascuna istanza di partecipazione presentata. 5. pagare il predetto Contributo, previa esibizione del bollettino di pagamento interbancario "Freccia", presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario entro il termine perentorio di seguito indicato. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalita' di pagamento. L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via telematica della domanda di ammissione e pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, dovra' essere perfezionata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami. A tal fine, la procedura informatizzata di cui al presente articolo sara' improrogabilmente chiusa entro il termine perentorio di cui al presente comma. Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. Si precisa che la ricevuta della domanda di ammissione al concorso di cui al presente articolo non da' diritto a sostenere le prove concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dal presente articolo. Inoltre, la ricevuta della domanda di ammissione al concorso e la ricevuta del pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca non dovranno essere consegnate all'Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Ateneo, ma conservate a cura del candidato ed esibite, se richieste, alla Commissione Giudicatrice di cui al seguente articolo 6. Al riguardo, la Commissione Giudicatrice ammettera' al colloquio esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco degli ammessi trasmesso dall'Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Ateneo. Tale elenco sara' pubblicato nel sito dell'Ateneo alla voce: www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php
almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio. Si precisa infine che, per la partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri non sono tenuti alla registrazione nel sistema informatico di Ateneo ne' al pagamento del Contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione a Corsi di Dottorato di Ricerca, ma sono tenuti esclusivamente alla presentazione della sola domanda di ammissione al concorso, reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami.
Art. 4. Requisiti per l'ammissione al concorso e dichiarazioni da formulare nella domanda Per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca si richiedono: a) il possesso della cittadinanza; b) l'elettorato attivo; c) il possesso della laurea/diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, coerenti con le attivita' previste. Tutti i requisiti, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 2, comma 4, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei predetti requisiti. Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la procedura informatizzata di cui al precedente articolo 3, il candidato dovra' dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita': a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) l'esatta denominazione del concorso al quale intende partecipare; d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituzione universitaria che lo ha rilasciato, dell'Anno Accademico in cui e' stato conseguito e dell'elenco degli insegnamenti con relativo voto d'esame; e) la propria cittadinanza; f) il Comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) almeno una lettera di presentazione da parte di un docente universitario; h) l'indirizzo di posta elettronica; i) le lingue straniere conosciute; j) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della L. 5 febbraio 1992, n° 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova. L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda compilata oltre il termine stabilito o priva della esatta denominazione del concorso, con provvedimento motivato del Rettore.
Art. 5. Prova d'esame L'esame di ammissione al Corso consiste in un colloquio che si svolgera' in lingua inglese. I candidati stranieri o italiani residenti all'estero potranno sostenere il colloquio previsto dal presente articolo anche attraverso mezzi telematici, previo utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identita' personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione Giudicatrice. A tal fine, il candidato straniero o italiano residente all'estero dovra' produrre, unitamente alla domanda di ammissione, la richiesta di poter sostenere il colloquio per via telematica. La prova concorsuale e' intesa ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e la conoscenza della lingua inglese. Il colloquio e' fissato per il giorno 27 gennaio 2009, con inizio alle ore 10:00, presso il Dipartimento di Fisica "E.R. Caianiello" dell'Universita' degli Studi di Salerno. La comunicazione della data e della sede della prova concorsuale ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. Per sostenere la prova d'esame i candidati devono esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validita': a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di guida o carta d'identita'.
Art. 6. Commissione Giudicatrice, valutazione delle prove e graduatorie di merito La Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione e' nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ed e' composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori delle Universita' di Loughborough, di Portsmouth, di Salerno e di Zurigo. La Commissione Giudicatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 42/60. La Commissione Giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'Albo del Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. Espletata la prova del concorso, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma del voto riportato da ciascun candidato nella prova concorsuale.
Art. 7. Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca I candidati saranno ammessi al Corso di Dottorato Internazionale di Ricerca secondo l'ordine stabilito nella graduatoria finale di merito, sino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati viene determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Art. 8. Iscrizione ai Corsi di Dottorato I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito dovranno presentare domanda di immatricolazione, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 10 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata, attivata previo accesso al sito internet di Ateneo: www.unisa.it - servizi on line studenti - area utente di ciascuno studente, ed utilizzo della coppia di codici ("nome utente" e "password") ottenuti con la registrazione. In particolare, dovranno: 1. collegarsi al sito internet di Ateneo: www.unisa.it; selezionare il link: servizi on line studenti e, successivamente, dalla barra degli strumenti, selezionare: "Area Utente"; 2. selezionare dal menu alla sinistra della pagina l'opzione: "login": la procedura proporra' una maschera nella quale inserire la predetta coppia di codici; 3. inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina, verra' indicato un elenco completo di tutte le operazioni che e' possibile effettuare: selezionare "immatricolazione" e compilare la relativa domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 4. terminato l'inserimento dei dati richiesti, stampare la domanda di immatricolazione corredata dai bollettini di versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e, se dovuto, del Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, personalizzati in base ai dati immessi in precedenza. Il pagamento delle predette tasse universitarie dovra' essere effettuato, a pena di decadenza dall'immatricolazione, entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentata personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria unitamente alla seguente documentazione: 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2) n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo; 3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie. Gli studenti portatori di handicap con invalidita' uguale o superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap. I predetti sono tenuti al solo pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, pari ad Euro 62,00, il cui bollettino di pagamento interbancario "Freccia" sara' stampato unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere applicata una marca da bollo da Euro 14,62. Il pagamento dovra' effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro Istituto Bancario. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalita' di pagamento. La domanda di immatricolazione dovra' essere presentate personalmente o fatta pervenire all'Amministrazione Universitaria unitamente alla seguente documentazione: 1. fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 2. n° 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 × 4,5), firmate a tergo; 3. la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale. Si informa, infine, che sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento e' riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente. I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti: a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il summenzionato termine saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti. I posti resisi vacanti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'Amministrazione Universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versata.
Art. 9. Borse di studio Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. A parita' di merito la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001. L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad Euro 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del Corso. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 30 novembre 1989, n° 398, "le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del Collegio dei Docenti. L'importo delle borse e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. Il Coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando con il programma di studi e di ricerca del Corso. La corresponsione dell'incremento e' subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal Coordinatore del Corso, ed accompagnata da una dichiarazione del Direttore dell'Istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. Il pagamento delle borse verra' corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate. Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il Coordinatore provvedera' a trasmettere al Rettore, all'inizio di ciascun anno di Corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca da parte del dottorando. Il Coordinatore dovra', altresi', attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti. In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovra' darne comunicazione al Rettore ed al Coordinatore del Corso, con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verra' cumulata con le rate successive. Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente gia' corrisposte.
Art. 10. Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato di Ricerca e di compiere continuativamente attivita' formative di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a cio' destinate e secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. I dottorandi possono compiere periodi di soggiorno all'estero presso Universita' e/o Istituti di Ricerca; in tal caso l'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al precedente articolo 9, comma 5. Al termine di ciascun anno di Corso, il Collegio dei Docenti, sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di ricerca svolta da ciascun dottorando, deliberera' l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio ovvero proporra' al Magnifico Rettore l'esclusione dal Corso. Eventuali differimenti della data di inizio del corso o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: a) che si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151, in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; b) che si assentino per malattia grave e prolungata, debitamente comprovata da apposita certificazione medica. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento dei predetti obblighi, il Collegio dei Docenti propone, con propria motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal Corso. In tal caso il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate eventualmente gia' riscosse.
Art. 11. Copertura assicurativa L'Universita' degli Studi di Salerno garantisce ai dottorandi, per tutta la durata del Corso di Dottorato di Ricerca, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile durante ed in occasione della frequenza di attivita' didattiche, durante ed in occasione dell'espletamento di attivita' formative di studio, di ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al Corso di Dottorato di Ricerca. La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante ed in occasione di visite d'istruzione svolte al di fuori dei locali dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali periodi di soggiorno all'estero, purche' tali attivita' siano preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso.
Art. 12. Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca La difesa della tesi di Dottorato e' sostenuta presso l'Universita' estera cui afferisce il secondo supervisore assegnato al dottorando dal Collegio dei Docenti, innanzi ad una Commissione Giudicatrice integrata dal supervisore afferente all'Universita' degli Studi di Salerno. Il giudizio della Commissione Giudicatrice e' trasmesso al Rettore dell'Universita' degli Studi di Salerno. In caso di giudizio positivo, il candidato riceve il Diploma di "Dottore di Ricerca" sia dall'Universita' degli Studi di Salerno, sia dall'Universita' presso cui ha difeso la tesi.
Art. 13. Incompatibilita' con altri Corsi di studio Ai sensi dell'articolo 142 del R.D 31 agosto 1933, n° 1592, l'iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca e' incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto di istruzione superiore, ed a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.
Art. 14. Pubblicita' Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono pubblicati nell'Albo Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: https://www.unisa.it/formazione_post_laurea/Dottorati_di_Ricerca/index.php
Art. 15. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento sara' effettuato con le seguenti modalita': informatizzato e cartaceo. Il conferimento e' obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentira' lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sara' curato da personale dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Universita' degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita', necessita', pertinenza e non eccedenza. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse, l'integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli Studi di Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualita' di legale rappresentante dell'Ente. Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, e' il dott. Giovanni SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Universita' degli Studi di Salerno - via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) - tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it
Art. 16. Norme finali Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, nell'art. 4 della L. 3 luglio 1998, n° 210, nel D.M. 30 aprile 1999, n° 224, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca. Fisciano, 26 novembre 2008 Il rettore: Pasquino