Concorso per 1 dirigente tecnologo (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 19-12-2008 |
Sintesi: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (scad. 19 gennaio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di Dirigente tecnologo in prov ... |
Ente: | ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-12-2008 |
Data Scadenza bando | 19-01-2009 |
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO (scad. 19 gennaio 2009)
CONCORSO (scad. 19 gennaio 2009)
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di Dirigente tecnologo in prova - primo livello professionale.
IL DIRETTORE della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali Vista la legge 20 marzo 1975, n.70; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici; Visto il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanita' a norma dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999; Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 7 aprile 2006; Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto Superiore di Sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio; Visto il decreto del Presidente dell'Istituto suddetto datato 24 gennaio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto predetto; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008); Visto il decreto del Direttore della direzione centrale delle risorse umane degli affari generali pro tempore datato 18 maggio 2004, con il quale e' stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con il profilo di Dirigente tecnologo in prova I livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanita - Ufficio Relazioni Esterne; Vista la sentenza del Tar Lazio - Roma Sezione III Quater 253/2008 del 4 luglio 2007 che, tra l'altro, ha annullato il bando suddetto per quanto concerne il mancato inserimento della laurea di chimica tra i diploma di laurea da richiedere per la partecipazione al concorso in questione; Vista l'ordinanza n. 3526/08 del 14 luglio 2008 con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della suddetta sentenza del Tar-Lazio, richiesta nel ricorso in appello proposto dall'Istituto Superiore di Sanita'; Vista la nota prot. n. 111614 P del 25 settembre 2008 con cui l'Avvocatura dello Stato ha espresso il parere che «nelle more della trattazione dell'appello, sara' necessario che l'Amministrazione dia esecuzione alla sentenza del TAR - Lazio, con espressa riserva di provvedere al ripristino nell'ipotesi di accoglimento dell'esecuzione»; Vista la deliberazione n. 7, allegata al verbale n. 86, del 21 ottobre 2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto ha preso atto della suddetta sentenza n. 253/2008, e dell'inserimento della laurea di chimica tra i diplomi di laurea richiesti nel nuovo bando da emanare relativamente al pubblico concorso in questione, disposto dalla sentenza medesima; Ritenuto, quindi, in esecuzione della suddetta sentenza, di procedere all'indizione, con riserva in attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, di un nuovo pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale con il profilo di Dirigente tecnologo in prova primo livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanita - Ufficio relazioni esterne; Visto che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto sopra nella seduta del 21 ottobre 2008; Decreta: Art. 1. 1. E' indetto, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio - Roma Sezione III Quater n. 253/2008 del 4 luglio 2007, con riserva, in attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita' contro la predetta sentenza, un pubblico concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di dirigente tecnologo in prova - I livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanita': per l'Ufficio Relazioni Esterne; Diploma di laurea: Medicina e chirurgia, Scienze della comunicazione, Economia e commercio, Scienze politiche e chimica.
Art. 2. 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali alla data del 28 giugno 2004 di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'originario concorso, abbiano maturato, dopo il conseguimento del diploma di laurea richiesto, dodici anni di specifica esperienza professionale, svolgendo funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare complessita', e/o coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali. 2. Nella prima seduta, la Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno di essi il possesso della specifica esperienza professionale di cui al comma precedente, e ne da' tempestiva comunicazione all'Amministrazione. 3. Nella medesima seduta la Commissione dovra' accertare, nei confronti dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in uno degli altri stati membri dell'Unione europea, l'equipollenza del titolo stesso con uno dei diplomi di laurea utili per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 1, secondo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 1, lett. c). 4. Nella stessa seduta la Commissione dovra' individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e dovra' stabilire, altresi', i criteri e le modalita' di valutazione della prova concorsuale da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il relativo punteggio. Quanto previsto dal presente comma dovra' precedere gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Art. 3. 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) eta' non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) titolo di studio: una delle lauree previste nel precedente art. 1, per il concorso a cui si chiede di partecipare, conseguita presso una universita' della Repubblica o altra laurea italiana equipollente, per legge o per decreto. La laurea conseguita presso universita' di altro Stato membro dell'Unione europea sara' considerata utile se riconosciuta dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e del decreto legislativo n. 115/92, e se ritenuta, dalla Commissione esaminatrice, in base agli esami sostenuti e/o ai corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo stesso, equipollente ad un ad una delle lauree richieste per il concorso al quale si partecipa; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; e) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la valutazione dei titoli di merito. 3. Non possono essere ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 4. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di aver svolto la specifica esperienza professionale di cui al comma 1 del precedente art. 2. 5. Gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi e anche alla data del 28 giugno 2004 di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'originario concorso. 6. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali.
Art. 4. 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all'Istituto Superiore di Sanita - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio della Direzione Centrale delle risorse umane e degli affari generali, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. 3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell'Istituto Superiore di Sanita' https://www.iss.it/ . 5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare: 1) il cognome ed il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la residenza; 4) il concorso per il quale intendono partecipare; 5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale; 6) di godere dei diritti politici; 7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 8) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data di conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e' stato conseguito. In caso di laurea italiana equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi della legge o del decreto di equipollenza. In caso di titolo di studio conseguito presso un universita' di altro Stato membro dell'Unione europea il candidato dovra' allegare la documentazione di cui al comma 16 del presente articolo; 9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 10) la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2 del presente bando indicando la durata e le mansioni svolte; 11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 12) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 13) gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 14) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito; 5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri candidati. 6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato. 7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 8. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato che, nella domanda stessa, non abbia indicato il concorso a cui intenda partecipare. 9. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, idonea documentazione, in originale o in copia autenticata nei modi di leggi, rilasciata dai competenti organi, atta a comprovare la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2 del presente bando e dichiarata nella domanda medesima. 10. La suddetta esperienza potra' essere comprovata anche, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 11. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 12. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 13. L'istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 14. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso una universita' di altro Stato membro dell'Unione europea dovranno allegare, altresi', a pena di esclusione, copia del provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c) nonche' un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo medesimo per poterne accertare l'equipollenza con uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione al concorso. 15. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 16. Per informazioni relative ai concorsi l'Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto Superiore di Sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
Art. 5. 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso l'Istituto Superiore di Sanita' - Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Art. 6. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio : fino a punti 18,00; punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione od elaborato: punti 1,50; Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato ha svolto nelle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione. ctg. 2) incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti come docente: fino a punti 5,00; punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione od elaborato: punti 0,90; ctg. 3) Specializzazioni e/o abilitazioni professionali: fino a punti 1,50; punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,15; ctg. 4) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti, attinenti alle materie d'esame: fino a punti 3,40; punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,45; ctg. 5) Vincita in concorsi similari: fino a punti 1,50; punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,30; ctg. 6) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,60; punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,15. 4. Le pubblicazioni e gli elaborati di servizio potranno essere prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 13. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dovra' precedere l'esame di cui al successivo art. 7. 14. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova orale di cui al successivo art. 7.
Art. 7. 1. La prova d'esame consistera' in una prova orale. Prova orale: colloquiotendente ad accertare le capacita' professionali del candidato, in relazione alle attivita' del profilo professionale cui il concorso si riferisce, tenuto anche conto dei titoli culturali, di servizio e professionali presentati. Avuto riguardo all'Ufficio per il quale il concorso viene indetto, il colloquio avra' ad oggetto i compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti le funzioni da conferire con particolare riferimento alle relazioni nazionali ed internazionali per le attivita' culturali, alle relazioni istituzionali con altri organismi scientifici, all'attivita' formativa per gli operatori del servizio sanitario nazionale. Il colloquio dovra' altresi' accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, nonche' la capacita' di utilizzazione delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. Per la valutazione della prova orale la Commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare la prova orale dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 5. La prova orale avra' luogo in Roma, presso l'Istituto Superiore di Sanita - Viale Regina Elena, 299 - o altra sede idonea, nei giorni che verranno all'uopo fissati. Il colloquio stesso non potra' avere luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 6. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso. 7. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. 8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 9. Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'. 10. La commissione esaminatrice sara' nominate con successivo decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Art. 8. 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, ed il voto riportato nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse, con riserva, in attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita' contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio.
Art. 9. Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 10. 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. La documentazione di cui al precedente comma del presente articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto Superiore di Sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine indicato nel suddetto comma, a pena di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza. 3. Le riserve sono le seguenti: a) riserva di posti a favore delle persone disabili prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a) della legge medesima. I beneficiari di detta riserva debbono produrre un certificato rilasciato dai centri per l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art.8 della citata legge n. 68/1999, nonche' copia dello stato di disoccupazione rilasciato da uno dei centri stessi; b) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/99, a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi. I beneficiari di detta riserva debbono produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lett. a); c) riserva di posti a favore dei soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente le nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. I beneficiari di detta riserva dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza comprovante la condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo. Il coniuge o il figlio superstite ovvero il fratello o la sorella convivente e a carico qualora sia unico superstite, di soggetto deceduto o reso permanentemente invalido, oltre il certificato rilasciato dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra' produrre anche un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa. 4. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo; 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora le Prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla Prefettura competente; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione; 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della Difesa dalla quale risulti la circostanza; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente Opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'Amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto Superiore di Sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso; 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118); 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra' essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 6. Il diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda dei casi. 7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Art. 11. 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali, sara' approvata, con riserva, in attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita' contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio, la graduatoria di merito del concorsi indetto con il presente bando, e verra' dichiarato con riserva il vincitore. 2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche sociali. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione. 4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.
Art. 12. 1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della documentazione di cui al successivo art.13, sara' invitato a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di Ricerca e Sperimentazione stipulato il 7 aprile 2006, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio con riserva, in attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita' contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 7 aprile 2006 di cui sopra. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al I livello professionale (profilo di Dirigente tecnologo), previsto dal D.P.R. n. 171/91 e dal CCNL - 7 aprile 2006 e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell'Istituto Superiore di Sanita' con contratto a tempo indeterminato, o che abbia prestato servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
Art. 13. 1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire all'Ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 12, i seguenti documenti: 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante: a) la data e il luogo di nascita; b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato; d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 1), con l'indicazione della data di conseguimento e l'universita' presso la quale e' stato conseguito; f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento. 2) Certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. In caso di eventuale invalidita', dovra' esserne data notizia nel certificato medico con l'indicazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa e la dichiarazione che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto Superiore di Sanita'. 2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1 sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione. 3. L'Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente articolo 6 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. L'impiegato appartenente ai ruoli organici di una pubblica amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al punto 1 del precedente comma 1), tale condizione ed il titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad esclusione del personale dell'Istituto Superiore di Sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3). 6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' al concorrente vincitore che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del precedente art. 12. Roma, 25 novembre 2008 Il direttore: Pasquali