Concorso per 1 dirigente tecnologo (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 19-12-2008
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  19 gennaio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di Dirigente tecnologo in prov ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-12-2008
Data Scadenza bando 19-01-2009
Condividi Invia tramite Whatsapp

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO   (scad.  19 gennaio 2009)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed esame, per l'assunzione, a tempo
   indeterminato,  di una  unita'  di  personale  con  il  profilo di
   Dirigente tecnologo in prova - primo livello professionale.
                IL DIRETTORE della direzione centrale
             delle risorse umane e degli affari generali
   Vista la legge 20 marzo 1975, n.70;
   Visto  il  decreto  legislativo  29  ottobre 1999, n. 419, recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici;
   Visto il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento
di   organizzazione   dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'  a  norma
dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 419/1999;
   Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
   Vista  la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme
in   favore   delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
   Visto  il  D.P.R.  28  dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo
Unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
stipulato il 7 aprile  2006;
   Visto  il  decreto  presidenziale  3  ottobre 2002, concernente il
regolamento   recante   norme   per  il  reclutamento  del  personale
dell'Istituto  Superiore di Sanita' e sulle modalita' di conferimento
degli incarichi e delle borse di studio;
   Visto  il  decreto del Presidente dell'Istituto suddetto datato 24
gennaio   2003,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'organizzazione  strutturale  e la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti dell'Istituto predetto;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2008);
   Visto  il  decreto  del  Direttore  della direzione centrale delle
risorse  umane  degli  affari  generali  pro tempore datato 18 maggio
2004,  con il quale e' stato indetto il pubblico concorso, per titoli
ed  esame,  per  l'assunzione  a tempo indeterminato di una unita' di
personale  con  il  profilo di Dirigente tecnologo in prova I livello
professionale  dell'Istituto  Superiore di Sanita - Ufficio Relazioni
Esterne;
   Vista la sentenza del Tar Lazio - Roma Sezione III Quater 253/2008
del  4  luglio  2007 che, tra l'altro, ha annullato il bando suddetto
per  quanto  concerne  il mancato inserimento della laurea di chimica
tra  i  diploma  di  laurea  da  richiedere  per la partecipazione al
concorso in questione;
   Vista  l'ordinanza  n.  3526/08 del 14 luglio 2008 con la quale il
Consiglio   di   Stato   ha   respinto   l'istanza   di   sospensione
dell'efficacia  della  suddetta sentenza del Tar-Lazio, richiesta nel
ricorso in appello proposto dall'Istituto Superiore di Sanita';
   Vista  la  nota  prot.  n.  111614 P del 25 settembre 2008 con cui
l'Avvocatura  dello Stato ha espresso il parere che «nelle more della
trattazione  dell'appello, sara' necessario che l'Amministrazione dia
esecuzione  alla  sentenza  del  TAR - Lazio, con espressa riserva di
provvedere     al    ripristino    nell'ipotesi    di    accoglimento
dell'esecuzione»;
   Vista  la  deliberazione  n.  7, allegata al verbale n. 86, del 21
ottobre  2008,  con  la  quale  il  Consiglio  di Amministrazione del
predetto  Istituto ha preso atto della suddetta sentenza n. 253/2008,
e  dell'inserimento  della  laurea di chimica tra i diplomi di laurea
richiesti  nel  nuovo  bando  da  emanare  relativamente  al pubblico
concorso in questione, disposto dalla sentenza medesima;
   Ritenuto,  quindi,  in  esecuzione  della  suddetta  sentenza,  di
procedere  all'indizione, con riserva in attesa della definizione del
giudizio  di  appello  davanti  al  Consiglio  di  Stato, di un nuovo
pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esame, per l'assunzione a tempo
indeterminato  di una unita' di personale con il profilo di Dirigente
tecnologo   in   prova primo   livello   professionale  dell'Istituto
Superiore di Sanita - Ufficio relazioni esterne;
   Visto  che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto
sopra nella seduta del 21 ottobre 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  E'  indetto, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio - Roma
Sezione  III  Quater  n.  253/2008 del 4 luglio 2007, con riserva, in
attesa della definizione del giudizio di appello davanti al Consiglio
di  Stato,  proposto  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita' contro la
predetta  sentenza,  un  pubblico  concorso, per titoli ed esame, per
l'assunzione,  a  tempo indeterminato, di una unita' di personale con
il  profilo di dirigente tecnologo in prova - I livello professionale
dell'Istituto Superiore di Sanita': per l'Ufficio Relazioni Esterne;
   Diploma   di   laurea:   Medicina   e   chirurgia,  Scienze  della
comunicazione, Economia e  commercio, Scienze politiche e chimica.

        
      
                               Art. 2.
   1.  Al  suddetto  concorso  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso  dei  requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali alla
data  del  28  giugno  2004  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione  delle  domande  di ammissione all'originario concorso,
abbiano  maturato,  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea
richiesto,   dodici   anni  di  specifica  esperienza  professionale,
svolgendo  funzioni  di  progettazione, di elaborazione e di gestione
correlate  ad attivita' tecnologiche e/o professionali di particolare
complessita',  e/o  coordinamento  e  di  direzione  di  servizi e di
strutture  tecnico-scientifiche  complesse  di  rilevante interesse e
dimensione  anche  in  settori  in cui e' richiesto l'espletamento di
attivita' professionali.
   2.  Nella  prima  seduta,  la Commissione esaminatrice, sulla base
della  documentazione  presentata dai candidati, accerta per ciascuno
di  essi  il possesso della specifica esperienza professionale di cui
al    comma   precedente,   e   ne   da'   tempestiva   comunicazione
all'Amministrazione.
   3.  Nella  medesima  seduta  la  Commissione dovra' accertare, nei
confronti dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in
uno  degli altri stati membri dell'Unione europea, l'equipollenza del
titolo stesso con uno dei diplomi di laurea utili per l'ammissione al
concorso,  di  cui  al precedente art. 1, secondo quanto previsto dal
successivo art. 3, comma 1, lett. c).
   4. Nella stessa seduta la Commissione dovra' individuare i criteri
per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e
dovra'  stabilire,  altresi', i criteri e le modalita' di valutazione
della  prova concorsuale da formalizzare nei relativi verbali al fine
di  assegnare  il  relativo  punteggio.  Quanto previsto dal presente
comma  dovra' precedere gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2
e 3.

        
      
                               Art. 3.
   1.  Al  suddetto  concorso  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
    a) eta' non superiore ai 65 anni;
    b)  cittadinanza  di  uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono  equiparati  ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
    c)  titolo  di  studio:  una delle lauree previste nel precedente
art.  1,  per  il concorso a cui si chiede di partecipare, conseguita
presso  una  universita'  della  Repubblica  o  altra laurea italiana
equipollente,  per  legge  o per decreto. La laurea conseguita presso
universita'   di   altro   Stato  membro  dell'Unione  europea  sara'
considerata  utile  se  riconosciuta dal Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della direttiva n.
89/48/CEE  e  del decreto legislativo n. 115/92, e se ritenuta, dalla
Commissione  esaminatrice,  in base agli esami sostenuti e/o ai corsi
seguiti  ai fini del conseguimento del titolo stesso, equipollente ad
un  ad  una  delle  lauree  richieste  per  il  concorso  al quale si
partecipa;
    d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
    e)   idoneita'  fisica  all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
   2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea  diverso  da  quello  italiano  dovranno possedere, altresi',
adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana. Detta conoscenza sara'
accertata  dalla  Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio
che precedera' la valutazione dei titoli di merito.
   3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
    a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
    b)  coloro  che  siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
    c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego
pubblico  per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
   4. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di aver
svolto  la  specifica  esperienza professionale di cui al comma 1 del
precedente art. 2.
   5.  Gli  altri requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  delle  domande  di ammissione ai concorsi e anche alla
data  del  28  giugno  2004  di  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione delle domande di ammissione all'originario concorso.
   6.  L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra'  essere  disposta  in  ogni  momento  con decreto motivato del
Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari
Generali.

        
      
                               Art. 4.
   1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,  con  esclusione  di  qualsiasi altro mezzo, indirizzata
all'Istituto  Superiore  di  Sanita -  Ufficio  VI - Reclutamento del
personale  e  borse  di studio della Direzione Centrale delle risorse
umane  e  degli  affari  generali, Viale Regina Elena n. 299, 00161 -
Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica.  Tale  termine,  qualora venga a scadere in giorno
festivo,   si  intendera'  protratto  al  primo  giorno  non  festivo
immediatamente seguente.
   2.  Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine  dell'accertamento  della  spedizione  della domanda nel termine
sopra  indicato.  I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
   3.  Il  ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa,   anche   se   non   imputabile   al   candidato,  importa  la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
   4.  Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto Superiore di Sanita' https://www.iss.it/ .
   5.  Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di  cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato A),  gli
aspiranti debbono dichiarare:
    1) il cognome ed il nome;
    2) il luogo e la data di nascita;
    3) la residenza;
    4) il concorso per il quale intendono partecipare;
    5)  il  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale;
    6) di godere dei diritti politici;
    7)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non essere
destinatari  di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    8)  il  titolo  di  studio di cui sono in possesso indicandone la
data  di  conseguimento  e l'universita' presso la quale il titolo e'
stato   conseguito.  In  caso  di  laurea  italiana  equipollente  il
candidato  dovra'  indicare  gli estremi della legge o del decreto di
equipollenza.  In  caso  di  titolo  di  studio  conseguito presso un
universita'  di  altro  Stato membro dell'Unione europea il candidato
dovra'  allegare  la  documentazione  di cui al comma 16 del presente
articolo;
    9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    10)  la  specifica esperienza professionale di cui all'art. 2 del
presente bando indicando la durata e le mansioni svolte;
    11)   i   servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
    12)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per
i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
    13)  gli  eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di
merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
    14)   indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali  comunicazioni  nonche'  il  relativo  codice di avviamento
postale  ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo di
comunicare   tempestivamente   all'Ufficio   VI -   Reclutamento  del
personale  e  borse  di  studio dell'Istituto Superiore di Sanita' le
eventuali variazioni del proprio recapito;
   5.  L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art.  20,  comma  2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra'
specificare  l'ausilio  necessario per sostenere l'esame in relazione
al  proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma
1,  della  legge  12  marzo  1999, n. 68, a seconda delle situazioni,
verranno  messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove
d'esame,  per  consentire  ai  candidati  disabili  di  concorrere in
effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
   6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in
calce.  Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta
dal candidato.
   7.  I  candidati  le  cui domande di partecipazione non contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
   8. Non sara' presa in considerazione la domanda del candidato che,
nella  domanda  stessa,  non abbia indicato il concorso a cui intenda
partecipare.
   9.   I  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda,  a  pena  di
esclusione,   idonea   documentazione,   in   originale  o  in  copia
autenticata nei modi di leggi, rilasciata dai competenti organi, atta
a  comprovare la specifica esperienza professionale di cui all'art. 2
del presente bando e dichiarata nella domanda medesima.
   10.  La  suddetta  esperienza  potra'  essere  comprovata anche, a
seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta', secondo
quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000 n. 445, che dovranno essere sottoscritte
dal  candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora  non  venga  sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra'  essere  corredata da copia fotostatica, non autenticata di un
documento  di  identita' del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del
medesimo  decreto  del Presidente della repubblica n. 445/2000. Detta
dichiarazione  potra'  riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale   della   documentazione   eventualmente   prodotta  in
fotocopia non autenticata.
   11.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei  successivi  articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
   12.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
   13.  L'istituto  procedera'  a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
   14.  I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso
una  universita'  di  altro Stato membro dell'Unione europea dovranno
allegare,  altresi', a pena di esclusione, copia del provvedimento di
riconoscimento  di  cui  al  precedente  art.  3, comma 1, lettera c)
nonche' un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti e/o i
corsi  seguiti  ai  fini  del  conseguimento  del titolo medesimo per
poterne  accertare  l'equipollenza  con  uno  dei  diplomi  di laurea
richiesti per l'ammissione al concorso.
   15.  L'Istituto  non  assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
   16.   Per   informazioni   relative  ai  concorsi  l'Ufficio  VI -
Reclutamento  del personale e borse di studio dell'Istituto Superiore
di  Sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici
dei  giorni  non  festivi,  escluso  il  sabato,  nonche'  dalle  ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

        
      
                               Art. 5.
   1.  Ai  sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196,  i  dati  personali  forniti  dai candidati nelle domande di
partecipazione   al  concorso  saranno  raccolti  e  trattati  presso
l'Istituto  Superiore  di  Sanita'  -  Ufficio  VI - Reclutamento del
personale  e  borse  di  studio  per  le  finalita'  di  gestione del
procedimento  concorsuale  e per la formazione di eventuali ulteriori
atti   allo   stesso   connessi,   anche   con   l'uso  di  procedure
informatizzate,  nei  modi  e  limiti  necessari  per perseguire tali
finalita'.
   2.   Il   conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
   3.  Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

        
      
                               Art. 6.
   1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato
intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito nonche' un
curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
   2.  Per  la  valutazione  dei  titoli  la Commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
   3.  Le  categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
    ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche ed elaborati di servizio
    :
fino a punti 18,00;
    punteggio   massimo  attribuibile  a  ciascuna  pubblicazione  od
elaborato: punti 1,50;
   Gli  elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato
ha   svolto   nelle   proprie  attribuzioni,  per  speciale  incarico
conferitogli  dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso
cui  presta  servizio  e  che  vertono  su problemi o su questioni di
particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione.
    ctg.  2)  incarichi  speciali,  incarichi  di insegnamento, corsi
svolti come docente: fino a punti 5,00;
    punteggio   massimo  attribuibile  a  ciascuna  pubblicazione  od
elaborato: punti 0,90;
    ctg.  3)  Specializzazioni e/o abilitazioni professionali: fino a
punti 1,50;
    punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascuna pubblicazione punti
0,15;
    ctg.  4)  Corsi  di  perfezionamento  ed  aggiornamento  seguiti,
attinenti alle  materie d'esame: fino a punti 3,40;
    punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,45;
    ctg. 5) Vincita in concorsi similari: fino a punti 1,50;
    punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,30;
    ctg. 6) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,60;
    punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,15.
   4.  Le  pubblicazioni  e gli elaborati di servizio potranno essere
prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli artt.
19  e  47  del  D.P.R.  n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  sottoscritta  in  presenza  del  dipendente addetto o
corredata  da  copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identita'  del  sottoscrittore.  I  lavori in corso di stampa saranno
presi  in  considerazione  soltanto  se accompagnati dalla lettera di
accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in
luogo  di  tale  lettera,  da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  con  la  quale il candidato attesti che i lavori medesimi
sono  stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra'
indicare  con  esattezza  il  titolo del lavoro, il nome dei relativi
autori,  la  data  di  accettazione  nonche'  il  nome  della rivista
scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato. Non
saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o
manoscritti.
   5.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  autenticata  ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte
dal  candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora  non  venga  sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra'   essere   corredata   da  copia  fotostatica,  ancorche'  non
autenticata,  di  un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione  potra'  riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale   della   documentazione   eventualmente   prodotta  in
fotocopia non autenticata.
   6.  Le  dichiarazioni  sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste  nei  successivi   articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
   7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o  la falsita' negli atti, secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale e delle leggi speciali in
materia.
   8.  L'Istituto  procedera'  ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
   9.  I  titoli  di  cui  al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
   10.  Alla  domanda  dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice  copia  di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
   11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno   presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco  in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
   12.  I  documenti  di  cui  al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
   13.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere l'esame di cui al successivo art. 7.
   14.  Il  punteggio  attribuito  per  i titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  della  effettuazione  della prova orale di cui al
successivo art. 7.

        
      
                               Art. 7.

   1. La prova d'esame consistera' in una prova orale.
   Prova   orale:   colloquiotendente   ad   accertare  le  capacita'
professionali  del candidato, in relazione alle attivita' del profilo
professionale  cui  il  concorso si riferisce, tenuto anche conto dei
titoli  culturali,  di  servizio  e  professionali  presentati. Avuto
riguardo  all'Ufficio  per  il  quale  il  concorso viene indetto, il
colloquio   avra'   ad   oggetto   i  compiti,  ivi  compresi  quelli
organizzativi,  inerenti  le  funzioni  da  conferire con particolare
riferimento   alle  relazioni  nazionali  ed  internazionali  per  le
attivita' culturali, alle relazioni istituzionali con altri organismi
scientifici,  all'attivita'  formativa per gli operatori del servizio
sanitario nazionale.
   Il  colloquio  dovra'  altresi'  accertare  il grado di conoscenza
della  lingua  inglese,  parlata  e  scritta, nonche' la capacita' di
utilizzazione delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
   2.   Per   la   valutazione   della  prova  orale  la  Commissione
esaminatrice  disporra',  per  ogni  candidato,  di  un punteggio non
superiore  a  punti  novanta.  Per  superare  la  prova  orale dovra'
riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
   5. La prova orale avra' luogo in Roma, presso l'Istituto Superiore
di Sanita - Viale Regina Elena, 299 - o altra sede idonea, nei giorni
che  verranno  all'uopo fissati. Il colloquio stesso non potra' avere
luogo  nei  giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101,  nei  giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni
di festivita' religiose valdesi.
   6. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' comunicato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per
il colloquio stesso.
   7. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
   8.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
Commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
   9.  Per  sostenere  la  prova  d'esame i candidati dovranno essere
muniti  di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza
dei termini di validita'.
   10.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominate con successivo
decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanita'.

        
      
                               Art. 8.
   1.   La   votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il
punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  ed  il  voto
riportato nella prova orale.
   2.  In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
Commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito, con
l'indicazione  delle  votazioni  stesse, con riserva, in attesa della
definizione  del  giudizio  di appello davanti al Consiglio di Stato,
proposto  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  contro  la  suddetta
sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio.

        
      
                               Art. 9.
   Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui alla
legge  5  febbraio  1992,  n.  104  al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni  e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.

        
      
                              Art. 10.
   1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  i  titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
Superiore di Sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto  la  suddetta  prova, i documenti attestanti il possesso di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli  erano  posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
   2.  La  documentazione  di  cui  al  precedente comma del presente
articolo  non  e'  richiesta  per i dipendenti di ruolo dell'Istituto
Superiore  di  Sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti  del  fascicolo  personale.  Gli  stessi dovranno comunque darne
comunicazione,  entro  il termine indicato nel suddetto comma, a pena
di non poter beneficiare dei titoli di riserva e/o preferenza.
   3. Le riserve sono le seguenti:
    a)  riserva  di  posti  a  favore delle persone disabili prevista
dall'art.  7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme
per  il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti previsti dall'art.
3,  comma  1,  lett.  a) della legge medesima. I beneficiari di detta
riserva  debbono  produrre  un  certificato rilasciato dai centri per
l'impiego individuati dalle regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo   23  dicembre  1997,  n.  469,  attestante  l'iscrizione
nell'apposito  elenco di cui all'art.8 della citata legge n. 68/1999,
nonche'  copia  dello  stato  di disoccupazione rilasciato da uno dei
centri stessi;
    b) riserva di posti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata
legge  n.  68/99,  a  favore degli orfani e dei coniugi superstiti di
coloro  che  siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di guerra o di
servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'
riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti  grandi  invalidi  per causa di guerra, di servizio e di
lavoro  e  dei  profughi.  I  beneficiari  di  detta  riserva debbono
produrre la stessa documentazione indicata nella precedente lett. a);
    c)  riserva  di  posti a favore dei soggetti di cui alla legge 23
novembre  1998,  n.  407,  concernente le nuove norme in favore delle
vittime   del   terrorismo   e   della  criminalita'  organizzata.  I
beneficiari   di  detta  riserva  dovranno  produrre  un  certificato
rilasciato  dalla  Prefettura  del  luogo di residenza comprovante la
condizione  di  invalido  civile  a  causa  di atti di terrorismo. Il
coniuge  o  il  figlio  superstite  ovvero  il  fratello o la sorella
convivente  e  a  carico  qualora  sia  unico superstite, di soggetto
deceduto  o  reso  permanentemente  invalido,  oltre  il  certificato
rilasciato  dalla competente prefettura, a nome della vittima, dovra'
produrre  anche  un certificato rilasciato dal sindaco che attesti lo
stato di coniugio o la relazione di parentela con la vittima stessa.
   4.  A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R.
n. 487/1994 e successive modificazioni hanno la preferenza:
    1)  gli  insigniti  di  medaglia  al  valor militare. Tale titolo
potra'  essere  comprovato mediante copia autentica del provvedimento
di  concessione  o  mediante  idonea  certificazione  rilasciata  dal
Ministero della Difesa;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita'
potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica del decreto di
concessione  della  pensione  da cui risulti la categoria di pensione
assegnata  ovvero  l'estratto  del  referto  medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata  dalla  competente  Opera  nazionale  per  gli invalidi di
guerra;
    3)  i  mutilati  ed  invalidi  per  fatto di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una  certificazione  rilasciata  dalla competente Opera nazionale per
gli   invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
competente prefettura;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19  febbraio  1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante    un    attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa   la   natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
    5)  gli  orfani  di guerra. Tale condizione deve risultare da una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei  comitati  provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra (ora
le   Prefetture)   o   dell'autorita'   consolare,  nella  rispettiva
giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;
    6)  gli  orfani  dei  caduti  per  fatto  di guerra o per atti di
terrorismo.  Tale  qualita'  dovra'  essere comprovata mediante copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria  di  pensione  assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico  collegiale  da  cui  risulti la descrizione dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  Opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla Prefettura competente;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione   di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il  quale
l'Amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
    8)  i  feriti  in  combattimento.  Tale  servizio  deve risultare
mediante  la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato
di  servizio  o  da altra attestazione rilasciata dal Ministero della
Difesa dalla quale risulti la circostanza;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il
primo  titolo  potra'  essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento  di  concessione o idonea certificazione rilasciata dal
Ministero della Difesa; il secondo con certificato di famiglia;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti.  Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia
autentica  del  decreto  di concessione della pensione al genitore da
cui  risulti  la  categoria  di  pensione  assegnata, ovvero mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;
    11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per  atti  di  terrorismo.  Tale  qualita'  potra'  essere comprovata
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore  da  cui  risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero
mediante  l'estratto  del referto medico collegiale da cui risulti la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla   competente   Opera  nazionale  per  gli  invalidi  di  guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato  dalla  Direzione generale delle pensioni di guerra o da un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore  pubblico  e  privato. Tale qualita' potra' essere comprovata
mediante  la  produzione  di copia autentica del provvedimento con il
quale  l'Amministrazione  statale  o  gli enti locali territoriali ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa   alla   legge   19  febbraio  1942,  n.  137,  e  successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti  il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una certificazione
rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero  mediante  la  produzione  di  una dichiarazione dell'I.N.P.S.
circa  la  natura  dell'invalidita'  ed  il  grado di riduzione della
capacita'  lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da
cui risulti il rapporto di filiazione;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale
condizione  potra'  risultare mediante copia autentica del decreto di
concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di
pensione  assegnata,  ovvero  da una certificazione rilasciata a nome
del  candidato  dalla  Direzione  generale  delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra  o  per  atti  di terrorismo. Tale condizione potra' risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni
di  guerra  da  rilasciarsi  a  nome del candidato, unitamente ad una
certificazione  anagrafica  attestante  il  rapporto di coniugio o di
parentela  con  il  defunto  o  da  un  certificato  rilasciato dalla
competente prefettura;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel   settore   pubblico  e  privato.  Tale  qualita'  potra'  essere
comprovata   mediante   la   produzione   di   copia   autentica  del
provvedimento  con  il  quale  l'Amministrazione  statale  o gli enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una  mutilazione  od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui  alla  tabella  A  annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e
successive  modificazioni,  ovvero  da  una certificazione rilasciata
dall'Amministrazione  dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad
una  certificazione anagrafica attestate il rapporto di coniugio o di
parentela  con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una   certificazione   rilasciata  dall'Amministrazione  dalla  quale
dipendeva   il  congiunto,  ovvero  mediante  la  produzione  di  una
dichiarazione  dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello
e'  deceduto  per  causa  di  lavoro  nonche'  di  una certificazione
anagrafica  attestante  il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione
dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno  presso l'Istituto Superiore di
Sanita'  da  comprovarsi  mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli   a   carico.  Tale  titolo  deve  essere  comprovato  mediante
certificazione  anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio
e  quella  della  nascita  dei  figli  ovvero mediante certificazione
anagrafica  dalla  quale risulti la data della nascita dei figli che,
per  essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande del presente concorso;
    19)  gli  invalidi  ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento   dal   quale  risulti  che  la  commissione  sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere   comprovata  mediante  la  produzione  della  copia  conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
   5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a)  dal  numero  dei  figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo  di  cui  al  punto  n.  18,  indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione  attestante  il  lodevole servizio prestato rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza;
    c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
   6.  Il  diritto  alla  riserva  e/o preferenza a parita' di merito
potra'  essere  dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione   ovvero   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
notorieta' a seconda dei casi.
   7.  Il  candidato  che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso  dei  titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
   8.  I  documenti  di  cui al presente articolo saranno considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
   9.  Ai  documenti  di  cui  al presente articolo redatti in lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.

        
      
                              Art. 11.
   1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui  al precedente art. 10, con decreto del Direttore della Direzione
Centrale   delle   Risorse  Umane  e  degli  Affari  Generali,  sara'
approvata,  con  riserva, in attesa della definizione del giudizio di
appello   davanti  al  Consiglio  di  Stato,  proposto  dall'Istituto
Superiore  di Sanita' contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar
Lazio,  la graduatoria di merito del concorsi indetto con il presente
bando, e verra' dichiarato con riserva il vincitore.
   2.  La  graduatoria  sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del
Ministero  del Lavoro della Salute e delle politiche sociali. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera'  il  termine  per le eventuali
impugnative.
   3.   Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
   4.   Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione  si  riserva  di restituire ai candidati i suddetti
titoli  anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.

        
      
                              Art. 12.
   1.  Il  candidato  dichiarato  vincitore,  previa produzione della
documentazione   di  cui  al  successivo  art.13,  sara'  invitato  a
sottoscrivere,   ai   sensi  dell'art.  3  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  delle  Istituzioni  ed enti di
Ricerca  e  Sperimentazione  stipulato il 7 aprile 2006, un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  e  contestualmente  ad  assumere  servizio  con
riserva,  in attesa della definizione del giudizio di appello davanti
al  Consiglio  di  Stato, proposto dall'Istituto Superiore di Sanita'
contro la suddetta sentenza n. 253/2008 del Tar Lazio.
   2.   Detto   rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal  contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in  materia  di  pubblico  impiego  non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 7 aprile 2006 di cui sopra.
   3.  E'  condizione  risolutiva  del  contratto  individuale, senza
obbligo  di  preavviso,  l'eventuale  annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
   4.  Al  nuovo  assunto  sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale  relativo  al  I livello professionale (profilo di Dirigente
tecnologo),  previsto dal D.P.R. n. 171/91 e dal CCNL - 7 aprile 2006
e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
   5.  I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di  prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata   per   il   candidato   che   provenga  da  altro  profilo
dell'Istituto   Superiore   di   Sanita'   con   contratto   a  tempo
indeterminato,  o  che  abbia  prestato  servizio, nel medesimo Ente,
senza  interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello
pari o superiori con contratto a tempo determinato.
   6.  Decorso  il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
   7.  Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto  individuale  di  lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.

        
      
                              Art. 13.
   1.  Il  candidato  dichiarato  vincitore  dovra'  presentare o far
pervenire  all'Ufficio  indicato  nel  precedente art. 3 del presente
bando,  entro  il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
del  relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla successiva
stipulazione  del  contratto  individuale di lavoro di cui al comma 1
del precedente art. 12, i seguenti documenti:
   1)   Dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione  (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
    a) la data e il luogo di nascita;
    b)  la  cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
    c)  il  godimento  dei  diritti politici, attuale e alla suddetta
data  di  scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle cui liste
elettorali risulta iscritto il candidato;
    d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso;
    e)  il  titolo  di  studio  posseduto  (tra  quelli richiesti dal
precedente  art.  1), con l'indicazione della data di conseguimento e
l'universita' presso la quale e' stato conseguito;
    f)   la  posizione  agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione  del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente il
periodo di assolvimento.
   2)  Certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero  da  un  medico  legale dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale o
dall'ufficiale   sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita'  fisica
dell'aspirante    al    servizio   continuativo   ed   incondizionato
nell'impiego  al  quale  si  riferisce  il presente bando. In caso di
eventuale  invalidita',  dovra'  esserne data notizia nel certificato
medico   con  l'indicazione  della  percentuale  di  riduzione  della
capacita'  lavorativa  e  la  dichiarazione  che l'aspirante non puo'
riuscire  di  pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni
di  lavoro  e  alla sicurezza degli impiegati e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre.
   3)  Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' (in carta
semplice),  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  n. 445/2000,
sottoscritta  dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero
corredata  da  copia  fotostatica,  ancorche'  non autenticata, di un
documento  di  identita'  del  sottoscrittore,  di  non  avere  altri
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle   situazioni   di   incompatibilita'  richiamate  dall'art.  53
del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di
opzione per l'Istituto Superiore di Sanita'.
   2.  La  dichiarazione  di  cui  al punto 1) del precedente comma 1
sostituisce,  ai  sensi  dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,  i  corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del D.P.R. n.
686/1957,  dei  quali  e'  data  comunque  ai  candidati  facolta' di
presentazione.
   3.   L'Istituto   richiedera'  direttamente  alle  Amministrazioni
competenti  per  il  rilascio  delle relative certificazioni conferma
scritta  della  corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
   4. Resta fermo quanto previsto dal comma 7 del precedente articolo
6  in  caso  di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
   5.  L'impiegato  appartenente  ai  ruoli  organici di una pubblica
amministrazione  potra'  limitarsi ad attestare, con la dichiarazione
di  cui  al  punto  1  del precedente comma 1), tale condizione ed il
titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra'
produrre  il  certificato  medico  di  cui  al  punto  2) nonche', ad
esclusione  del  personale  dell'Istituto  Superiore  di  Sanita', la
dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
   6.  Le  dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra indicati
dovranno  essere  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
   7.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui  al primo comma del
presente  articolo,  fatta  salva  la  possibilita'  di una proroga a
richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato  impedimento,
l'Istituto Superiore di Sanita' comunichera' al concorrente vincitore
che  non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di
non  poter  dar  luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 12.
     Roma, 25 novembre 2008
                                               Il direttore: Pasquali