Concorso per 2 personale laureato (lazio) 1 personale diplomato (lazio) ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 23-12-2008
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO GRADUATORIA   (scad.  22 gennaio 2009) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive tre borse di studio, di cui due borse con diploma di laurea trie ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-12-2008
Data Scadenza bando 22-01-2009
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
GRADUATORIA   (scad.  22 gennaio 2009)
Concorso  pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive tre
   borse  di studio, di cui due borse con diploma di laurea triennale
   in  ingegneria  gestionale  o ingegneria meccanica e una borsa con
   diploma di perito industriale - indirizzo informatico - anno 2006,
   a  cittadini  italiani  e  di  altri Paesi appartenenti all'Unione
   europea  per collaborare allo svolgimento del programma strategico
   di ricerca finalizzata PMS/40/06/P7.
                   IL S. COMMISSARIO STRAORDINARIO

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n.  619,  concernente  l'istituzione  dell'Istituto  superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n.  303,  concernente il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
   Visto  il  decreto  presidenziale  22 aprile 2005, con il quale e'
stato  emanato  il  regolamento  per  il  conferimento delle borse di
studio  da  fruirsi  presso  1'ISPESL,  che  trova  applicazione, nel
presente bando;
   Visto  il  disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato  dal Consiglio di Amministrazione dell'ISPESL, nella seduta
del 27 dicembre 2004 con delibera n. 15/2004;
   Visto  il  decreto  presidenziale  5  ottobre 2006, concernente il
regolamento di organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e di
personale;
   Visto  che  l'ISPESL,  in  base  a  quanto  previsto  dal piano di
attivita' triennale 2005 - 2007, ha approvato un cofinanziamento pari
a € 83.900,00 per il programma strategico di ricerca finalizzata
PMS 40/06/P7 - anno 2006;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni,  contenente  nuove  norme  in  materia  di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed   integrazioni,  contenente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  contenente  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Viste   le   indicazioni   fatte   pervenire   dal  direttore  del
dipartimento  installazioni  di produzione ed insediamenti produttivi
all'ufficio   amministrativo-gestionale   del  dipartimento  processi
organizzativi  in  ordine alla borsa di studio da mettere a concorso,
previste dal progetto di ricerca finalizzata 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di
complessive  tre  borse  di  studio,  di cui due borse con diploma di
laurea  triennale  in  ingegneria gestionale o ingegneria meccanica e
una  borsa con diploma di perito industriale - indirizzo informatico,
a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
per  collaborare allo svolgimento del programma strategico di ricerca
finalizzata   PMS/40/06/P7   -   anno  2006  presso  il  dipartimento
installazioni  di  produzione  ed  insediamenti  produttivi centro di
ricerche ISPESL di Monteporzio Catone, come di seguito riportato:
    «rischio  individuale  e  collettivo  derivante  da condizioni di
esercizio incontrollate o anomale degli impianti industriali»;
    titolo  delle  borse:  «valutazione dei sistemi gestionali per la
sicurezza  nell'area  industriale  di  Brindisi»,  luogo di fruizione
Monteporzio Catone centro ricerche ISPESL DIPIA.
================================================
                                  |    Titoli di studio richiesti,
        Settore di ricerca        |      durata, finanziamenti
================================================
                                  | Laurea triennale in Ingegneria
 Unita' Operativa ISPESL 2        |Gestionale o Meccanica
---------------------------------------------------------------------
 Responsabile scientifico dr.     | 2  borse di studio per 12
Paolo Angelo Bragatto             |mesi  € 25.200,00 totale
---------------------------------------------------------------------
                                  | Diploma di Perito Industriale
 Unita' Operativa ISPESL 2        |indirizzo Informatico
---------------------------------------------------------------------
 Responsabile scientifico dr.     | 1 borsa di studio per 12 mesi
Paolo Angelo Bragatto             |€ 9.900,00

     Ai  candidati e' fatto obbligo di concorrere per il solo settore
di  ricerca  sopra  indicato,  che deve essere espressamente indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
   Sono  esclusi  dal conferimento della borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL.
   Dette  borse  di  studio  avranno  la durata di 12 mesi e dovranno
essere  fruite  presso il dipartimento installazioni di produzione ed
insediamenti   produttivi   centro  di  ricerche  ISPESL  -  Sede  di
Monteporzio  Catone  (Roma)  -  a  decorrere dalla data di inizio del
conferimento.
   Le  borse  di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed   il  perfezionamento  dei  borsisti  mediante  l'espletamento  di
ricerche   e  di  lavori  scientifici  e/o  tecnici  che  interessano
1'attivita'   dell'Istituto   e   siano   conformi   ai   suoi   fini
istituzionali.
   Pertanto, il godimento delle stesse non configurano un rapporto di
lavoro,  essendo  finalizzate  alla sola formazione professionale dei
borsisti.
   Le  borse  comunque  utilizzate  non  danno  luogo  a  trattamenti
previdenziali,  ne'  a  valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
   Le  borse  di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi  conferiti  dallo  Stato  e  da  altri  enti,  sia pubblici che
privati,  ne'  con  corrispettivi  derivanti  da  lavoro  autonomo  o
retribuzioni  derivanti  da  rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  all'assegnatario,  oltre
all'importo  della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

        
      
                               Art. 2.


   Per  la  partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio  a  candidati  provvisti  di  diploma  di  laurea o diploma di
istruzione   secondaria   e'  necessario  il  possesso  dei  seguenti
requisiti:
    a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente all'Unione
europea;
    b)  diploma di laurea/diploma di istruzione secondaria conseguito
presso     una     Universita'     o     Istituto    di    istruzione
universitaria/Istituto  di  istruzione  secondaria  equiparati  della
Repubblica  italiana  o  di  un Paese dell'Unione europea, cosi' come
indicato nell'art. 1, in relazione al settore di ricerca. E' esclusa,
per  la partecipazione al concorso, 1'equipollenza di qualsiasi altro
diploma  di  laurea  o  diploma di istruzione secondaria non indicato
nell'art. 1;
    c)  non  aver  superato  rispettivamente  il 28° o il 25° anno di
eta';  (e'  escluso  qualsiasi  beneficio di elevazione dei limiti di
eta');
    d)  idoneita'  fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
    e)   non   aver   riportato   condanne   penali   che  comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
   Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di  scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
   L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato,  1'esclusione  del  candidato  dal concorso per difetto dei
requisiti sopra indicati.

        
      
                               Art. 3.


   La  domanda  di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra'  essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra   forma   di   presentazione,  all'Istituto  Superiore  per  la
Prevenzione  e  la  Sicurezza  del  Lavoro  -  Dipartimento  Processi
Organizzativi  -  Ufficio Amministrativo-Gestionale, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la  scadenza  di  esso  verra'  protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
   Il  timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine  dell'accertamento  della  spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
   Gli   aspiranti   residenti   all'estero   potranno,  nel  termine
prescritto,  presentare  la  domanda  di  ammissione  alle  Autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
   Non  sono  ammessi  al  concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda  ed  i  relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato,  quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
   Al  candidato  e'  fatto  obbligo  di concorrere per il settore di
ricerca indicato nel precedente art. 1, che deve essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
   Nella  domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema  esemplificativo  (vedi  allegato  1),  l'aspirante,  oltre  a
manifestare  la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
    1) il proprio cognome e nome;
    2) la data e luogo di nascita;
    3) la residenza;
    4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
    5)  il  titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'Universita'   /  Istituto  d'Istruzione  Secondaria  che  lo  ha
rilasciato, del voto e della data di conseguimento;
    6)  il  settore  di  ricerca,  indicato  nell'art. 1 del presente
bando, per il quale intende concorrere;
    7)   di   non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  ovvero  le  eventuali condanne
penali riportate;
    8)  non  aver superato rispettivamente il 28° o 25° anno di eta';
(e' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta');
    9) di non essere dipendente dell'ISPESL;
    10)  di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato decaduto
da borse di studio conferite dall'ISPESL;
    11)  di autorizzare l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno  2003  n.  196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella
domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
    12)  il  domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al  quale  desidera  che  siano  trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
   La  domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato.  La  sottoscrizione  della  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione,  ai  sensi  dell'art.  39  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
   Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra della
busta contenente la domanda, il concorso ed il settore di ricerca cui
la stessa fa riferimento.

        
      
                               Art. 4.


   Ai  sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1 96, i dati
personali  forniti  dai  candidati nelle domande di partecipazione al
concorso  saranno  raccolti  presso  1'ISPESL - Dipartimento Processi
Organizzativi  - Ufficio Amministrativo-Gestionale - per le finalita'
di gestione del concorso medesimo.
   Il   conferimento   di   tali   dati   e'   obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
   Le  medesime  informazioni  potranno  essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
   L'interessato  gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

        
      
                               Art. 5.


   Alla  domanda  di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
    a)  per  i  laureati,  certificato  di  laurea  rilasciato  dalla
competente  Universita'  con  1'indicazione delle votazioni riportate
nei  singoli  esami  di  profitto  e  nell'esame  finale del corso di
laurea,  per  i  diplomati,  certificato  di  diploma  rilasciato dal
competente Istituto con 1'indicazione della votazione riportata;
    b)   eventuali  pubblicazioni  scientifiche;  (saranno  prese  in
considerazione   esclusivamente   quelle  ove  sia  individuabile  il
contributo  personale;  inoltre  i  lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione);
    c)  documenti  attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto
di ricerca oggetto della borsa;
    d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
    e) tesi di laurea;
    f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie;
    g)  elenco  in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
   Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo' essere
comprovato    con   dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni
sottoscritte  dal  candidato,  rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
   I  titoli  di  cui  alla  lettera  b)  dovranno essere prodotti in
originale  o  in  copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  ovvero in semplice
fotocopia,  corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
notorieta'  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente della
Repubblica   citato,  che  attesti  la  conformita'  di  detta  copia
all'originale.  La  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra'  essere  sottoscritta  dal  candidato  e  corredata  da  copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
   Le  dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto  dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000,  sono  punite  ai  sensi  del  codice  penale e delle leggi
speciali in materia.
   L'ISPESL  procedera'  ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
   I  titoli  di  cui  al  presente  articolo,  prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e  da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale  se  ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo art.
7.
   I  titoli  eventualmente  spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se  spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
   I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

        
      
                               Art. 6.


   Saranno   esclusi   dal   concorso,   con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
    1)  che  abbiano  spedito  la domanda oltre il termine perentorio
indicato  nel  primo  comma  del  precedente  art.  3,  o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
    2)  che  abbiano superato rispettivamente il 28° o il 25° anno di
eta'  (e'  escluso  qualsiasi  beneficio  di elevazione dei limiti di
eta') alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
    3)  le  cui  domande  non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
    4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
    5)    che   abbiano   riportato   condanne   penali   comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
    6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri Enti pubblici;
    7)  che  abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 7.


   I   titoli   prodotti   dai   candidati  saranno  esaminati  dalla
commissione  giudicatrice  nominata  con  decreto  del S. Commissario
Straordinario dell'ISPESL.
   La  commissione  esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
   La  commissione  prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
   La  commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
   Al  termine  dei  lavori,  la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
   Sono  compresi  nella  graduatoria di' merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
   Sono   dichiarati   vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
della borsa messa a concorso.
   A   parita'   di   punteggio   complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

        
      
                               Art. 8.


   Il   candidato   utilmente   collocato  nella  graduatoria  dovra'
presentare  o  far  pervenire,  a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  Dipartimento  del  bilancio,  del personale e degli
affari generali, Unita' Funzionale I - Amministrazione del personale,
via  Urbana  167,  00184  Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni  decorrente  dal  giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
    1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
     a) la data ed il luogo di nascita;
     b) la residenza;
     c) la cittadinanza;
     d) il godimento dei diritti politici;
     e)  il  non  aver  riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate,  precisando  la data del provvedimento e
1'autorita' che lo ha emesso.
   La  dichiarazione  sostitutiva  ha  la  stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
   L'Istituto   procedera'   ad  effettuare  idonei  controlli  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive prodotte dai candidati
con  le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   445/2000,   consultando  direttamente  gli  archivi
dell'Amministrazione  certificante  ovvero  richiedendo alla medesima
conferma  scritta  della  corrispondenza  di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  5,  quarto  comma,  del
presente  bando,  in  caso  di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti.  Qualora  dal  controllo  effettuato  da questa Amministrazione
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
   1) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero dal
medico   legale  della  Azienda  sanitaria  locale  o  dall'Ufficiale
sanitario,  dal  quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche'   l'idoneita'  a  svolgere  l'attivita'  di  borsista.  Detto
certificato  non  puo'  essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  deve  essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella
di ricevimento del relativo invito.
   Il  concorrente  di  cui  sopra,  inoltre,  dovra'  rilasciare una
dichiarazione  con  la  quale  si impegna, durante il godimento della
borsa  di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente  bando  ed  il  divieto,  ai  sensi  dell'art.  1  del bando
medesimo,  di  cumulare  la  borsa  stessa  con  altre  borse o premi
conferiti  dallo Stato o da altri Enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi  derivanti  da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

        
      
                               Art. 9.


   Con  decreto  del  S.  Commissario Straordinario sara' approvata e
resa immediatamente esecutiva la graduatoria di merito, dichiarato il
vincitore ed assegnata la borsa di studio.
   Detto  decreto  verra'  successivamente  pubblicato nel bollettino
«Fogli    informazione    ISPESL»   (disponibile   presso   le   sedi
dell'Istituto)  e  sul  sito  https://www.ispesl.it/ . Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
   Dalla   data  di  pubblicazione  di  tale  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
   Trascorsi  centoventi  giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno   essere  restituiti  i  titoli  allegati  alla  domanda  di
partecipazione al concorso.
   Il  vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di
studio  verra' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso
il  Dipartimento  dell'ISPESL, a pena di decadenza, il giorno fissato
nell'apposita  comunicazione  inviata  con raccomandata con avviso di
ricevimento.
   L'ISPESL  non  assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione  di comunicazione dell'Ente, dipendente da inesatta o non
chiara  trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti,  oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per eventuali disguidi
postali.

        
      
                              Art. 10.


   La  borsa  di  studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia  o  decadenza  del  vincitore,  potra'  essere  assegnata al
candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del Direttore del Dipartimento interessato, entro 30 giorni
dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i 6 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria.

        
      
                              Art. 11.


   Decadono  dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato   motivo,   entro   il  termine  stabilito  dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
   Puo'   essere   dichiarato  decaduto  con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione,   su  proposta  del  responsabile  scientifico,
l'assegnatario che:
    a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca in
programma,  non  la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente
ed  ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda
responsabile di gravi o ripetute mancanze;
    b)  non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12 e
dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
    c)  dia  prova  di  non  possedere  sufficiente  attitudine  alla
ricerca.
   In  questi  casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
   Il  godimento  della  borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui  il  titolare  debba  adempiere  agli obblighi militari di leva o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerperio,  per  malattia  di  durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
   Cessato   l'impedimento,   il  borsista  e'  tenuto  a  riprendere
immediatamente  la  sua  attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

        
      
                              Art. 12.


   Il borsista ha l'obbligo:
    1)  di  iniziare  la  propria  attivita'  presentandosi presso il
Dipartimento  dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
    2)  di  frequentare  l'Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art.  1,  svolgendo  le ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
    3)  di  osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
l'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
    4)  di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione  della borsa,
all'ISPESL   -   Dipartimento   Processi   Organizzativi   -  Ufficio
Amministrativo-Gestionale    -    una   particolareggiata   relazione
sull'attivita'    scientifica   svolta   vistata   dal   responsabile
scientifico della ricerca per la quale e' stata concessa la borsa. La
relazione e' comunicata al Comitato tecnico-scientifico e puo' essere
pubblicata,  integralmente  o  in  riassunto, in riviste edite a cura
dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere
e/o eccepire;
    5)  di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di
eventuali  invenzioni  o scoperte anche incidentali, avvenute durante
il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
34,  commi  secondo  e  successivi,  del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive modificazioni ed
integrazioni.

        
      
                              Art. 13.


   Quando  sussistono  giustificati  motivi,  l'inizio  del godimento
della  borsa  puo'  essere  rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
   Nel  corso  del  godimento  della  borsa di studio il responsabile
scientifico   puo'  consentire  una  sospensione  dell'attivita'  del
borsista  per  la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
   Qualora  la  causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga  per  oltre  un  mese,  il  responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
   Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal decreto
legislativo  26  marzo  2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita', a norma dell'art. 15 della legge n.
53/2000),   dovranno   sospendere   l'attivita'  di  borsista  previa
esibizione  di  apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati  i  periodi  di  astensione  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo.
   Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul rateo
mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

        
      
                              Art. 14.


   Il  borsista  sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        
      
                              Art. 15.


   L'inizio  dell'attivita'  del  borsista  vincitore  e' subordinata
all'effettiva  disponibilita'  dei  finanziamenti  relativi a ciascun
progetto,  a  seguito  di  trasferimento  dei  fondi  da  parte delle
Amministrazioni competenti.
   L'Amministrazione   si  riserva  piena  facolta'  di  prorogare  e
riaprire  i  termini,  revocare o sospendere e modificare il presente
bando  di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la  necessita'  o  l'opportunita',  dandone  tempestiva comunicazione
all'interessato,  senza  che  lo  stesso,  per  questo, possa vantare
diritti o pretese di sorta.

        
      
                              Art. 16.


   L'ammontare  della  borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
   La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che  il  responsabile
scientifico  avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
   La  spesa complessiva di € 83.900,00 gravera' sull'impegno n.
5518   del   31   dicembre  2007  capitolo  2.1.1.702.0640  esercizio
finanziario 2007.
   Il  presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali - Unita' Funzionali I, II e III
-  per  gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori dei
conti  per  i  riscontri di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
    Roma, 9 dicembre 2008
                          Il S. Commissario straordinario:  Sacerdote