Concorso per 840 allievi corsi (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 840
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 09-01-2009
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE CONCORSO   (scad.  9 febbraio 2009) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 09-01-2009
Data Scadenza bando 09-02-2009
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE
CONCORSO   (scad.  9 febbraio 2009)
Concorso  pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio
   in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della criminalita'
   organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo
   e della criminalita' organizzata, delle vittime e dei superstiti -
   figli e orfani - delle vittime del dovere.
                       IL SEGRETARIO GENERALE

   Vista  la  legge  20  ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
   Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109,  come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
   Visti  gli  articoli  4  e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante  nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
   Visto  l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata
legge  n.  407/1998,  ampliando  l'ambito dei destinatari della norma
agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e
alle vittime del dovere e loro superstiti;
   Visto  l'art.  46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001, n. 318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle
borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del terrorismo e della
criminalita',  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle vittime del
terrorismo»;
   Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2  aprile  2003, n. 56,
recante modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge 23 novembre
1998,  n.  407  «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
della  criminalita'  organizzata»,  che estende l'ambito dei benefici
delle  borse  di  studio  agli  orfani  e  ai figli delle vittime del
terrorismo  e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del
dovere  e  loro  superstiti  che  frequentino  oltre  che  le  scuole
secondarie  superiori  e  di  corso  universitario,  anche  le scuole
elementari e secondarie inferiori;
   Visto  l'art.  1-bis  del  decreto-legge  20  gennaio  2004, n. 9,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2004, n. 68,
recante  disposizioni  in  favore delle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;
   Vista  la  legge  3  agosto  2004,  n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,   n.  243  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione  delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed ai
soggetti   equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione  dei
benefici  gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del  terrorismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
   Visto  l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma
   1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente
legge  anche  ai  familiari  del disastro aereo di Ustica, nonche' ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;
   Considerato  che  gli  articoli  3 e 4 del regolamento n. 318/2001
dispongono  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire  i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative  graduatorie  vengono  approvate  da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.


   1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione
di  borse  di  studio  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle
vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle
vittime  del dovere e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime
del dovere.
   2. Per l'anno accademico 2007/2008 sono da assegnare:
    -  cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna,
riservate  agli  studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.
   3. Per l'anno scolastico 2007/2008 sono da assegnare:
    -  quattrocento  borse  di  studio,  dell'importo  di euro 206,58
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti  -  figli  e  orfani  -  delle  vittime  del  dovere,  che
frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
    -  trecentoquaranta  borse di studio, dell'importo di euro 516,46
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino
la scuola media superiore.
   4.  Una  percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
portatori  di  handicap  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
   5.  Le  somme  residue  relative  a borse di studio non attribuite
nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di
aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse  a  concorrenti  di  altra  tipologia,  in  base  alla relativa
graduatoria.

        
      
                               Art. 2.


   1.  Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che:
    a)   risultino   iscritti   al  corso  di  laurea  o  di  diploma
universitario nell'anno accademico 2007/2008;
    b)  abbiano  sostenuto  con  esito  favorevole  almeno  due esami
previsti  dal  piano  di  studio  per il conseguimento del diploma di
laurea   o  di  un  diploma  universitario  nell'anno  accademico  di
riferimento.
   2.  Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 3, sono gli studenti che:
    a) risultino iscritti ai corsi nell'anno scolastico 2007/2008;
    b)  abbiano  conseguito  la promozione alla classe superiore o la
licenza  elementare/licenza  media/diploma  di  istruzione secondaria
superiore o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
   3.  I  requisiti  di  cui alle lettere b) dei commi 1 e 2 non sono
richiesti  per  i  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 1,
comma 4.
   4.  Tutti  i  requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso,  debbono  essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

        
      
                               Art. 3.


   1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in
carta  semplice  secondo  il  modello  di  cui all'allegato A, devono
essere  presentate  all'ufficio  scolastico  competente  in base alla
residenza  dello studente o al rettore dell'universita' alla quale il
richiedente e' iscritto.
   2.  Le  domande relative all'anno accademico/scolastico 2007/2008,
devono  essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale;  la  data  di  presentazione  sara'  quella risultante dal
timbro  apposto  dall'ufficio  postale  di  partenza  o dalla data di
avvenuta  ricezione  da  parte  dell'ufficio scolastico/universitario
destinatario.
   3.  Le  domande  sottoscritte  dal  richiedente  -  o  qualora  il
richiedente  sia  minore  o  incapace, dall'esercente la potesta' dei
genitori  o  dal  tutore  -  accompagnate  da  fotocopia di un valido
documento   di   identita',   dovranno   essere   accompagnate  dalle
dichiarazioni  di  seguito  indicate  (a tal fine il soggetto istante
potra' avvalersi delle indicazioni di cui all'allegato B):
    -  specifica  dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione
del fatto;
    -  attestazione,  per  lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano  o  di  figlio  di vittima del terrorismo o della criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
    - indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
o  accademico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile
per la valutazione del merito scolastico o universitario nell'anno di
riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito
nell'anno   scolastico,   esami  universitari  superati  e  votazione
conseguita,  esclusivamente  riferibili  all'anno accademico indicato
dal bando;
    - indicazione della qualita' di riservatario, in quanto portatore
di handicap, ai sensi del precedente art. 1, comma 4;
    -  dichiarazione  con  cui  il  richiedente  confermi di essere a
conoscenza  che,  nel  caso di assegnazione della borsa di studio, la
veridicita'   di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo  le
disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  109,  come sostituito dall'art. 1, comma 344, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    -  dichiarazione  sostitutiva  semplificata  del  richiedente - a
norma  dell'art.  46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme
all'allegato  C,  attestante  il reddito complessivo netto del nucleo
familiare  risultante  dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai
fini  IRPEF,  nell'anno  solare immediatamente precedente all'anno di
presentazione  della  domanda,  o dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato  dai  datori  di  lavoro  o  da enti previdenziali. A tale
reddito  va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo
familiare medesimo.

        
      
                               Art. 4.


   1.  Gli uffici scolastici regionali o le universita' provvedono ad
istruire  le  domande  pervenute  per  la  parte di competenza e, nei
sessanta  giorni successivi alla data di presentazione della domanda,
acquisiscono  gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici
territoriali del Governo.
   2.  Al  termine  dell'istruttoria  le  domande sono trasmesse alla
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento amministrativo - via della Mercede n. 9 - 00187 Roma.

        
      
                               Art. 5.


   1.  Le  borse di studio sono attribuite sulla base di tre distinte
graduatorie formulate dalla commissione di cui all'art. 4 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/2001 secondo le classi di
borse di studio indicate dall'art. 1 del presente bando.
   2. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
    a) in considerazione della gravita' del danno, da 5 a 10 punti;
    b)   in   considerazione  del  reddito,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso, da 3 a 5 punti;
    c)  con  riguardo  al merito scolastico o universitario, da 1 a 3
punti.
   3. La commissione redige inoltre tre distinte graduatorie riferite
ai  soggetti  portatori di handicap di cui all'art. 1, comma 4, sulla
base dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
   4.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dall'ultima  riunione  della  commissione,  predispone il decreto che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla commissione medesima.
    Roma, 2 dicembre 2008
                                               Il Segretario generale