Concorso per 9 sottotenenti di vascello (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 9 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 5 del 20-01-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 19 febbraio 2009) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale, di 2 (d ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-01-2009 |
Data Scadenza bando | 19-02-2009 |
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CONCORSO (scad. 19 febbraio 2009) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti
di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del
genio navale, di 2 (due) Sottotenenti di vascello in servizio
permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici e di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello in
servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie
di porto.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle Capitanerie di porto Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di pubblica sicurezza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 11 gennaio 2008; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009); Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Ravvisata l'esigenza di indire per il 2009 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di nove Sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina, di cui tre del Corpo del genio navale, due del Corpo sanitario militare marittimo e quattro del Corpo delle capitanerie di porto; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti, per l'anno 2009, i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Sottotenente di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina: a) concorso per la nomina di 3 (tre) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale; b) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - medici; c) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. I concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3, presentando distinte domande, potranno chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui al precedente comma 1. 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza annata, di portare i posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu' dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso applicativo in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Riserva di posti 1. Nell'ambito dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari (che comprendono gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, gli ufficiali piloti di complemento, nonche' gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma e gli ufficiali delle forze di completamento) di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica: a) 2 (due) dei 3 (tre) posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) 1 (uno) dei 2 (due) posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) 3 (tre) dei 4 (quattro) posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i posti riservati indicati al precedente comma 1 del presente articolo, eventualmente non ricoperti per mancanza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 4, comma 1, devono: a) non aver superato il 32° anno di eta' (il 40° se ufficiali inferiori appartenenti alle Forze di completamento di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se ufficiali in ferma prefissata, in servizio o in congedo, purche' abbiano completato un anno di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande); b) essere cittadini italiani; c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale del Corpo del genio navale: lauree magistrali delle classi «LM 4», «LM 23» e «LM 35» e corrispondenti lauree specialistiche delle classi «4/S», «28/S»e «38/S»; 2) per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo: laurea magistrale della classe «LM 41» e corrispondente laurea specialistica della classe «46S». I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 3) per il concorso a Sottotenente di vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: lauree magistrali della classe «LM 6», «LM 35», «LM 72», «LM 74» e «LM 75» e corrispondenti lauree specialistiche delle classi «6/S», «38/S», «80/S», «86/S» e «82/S». Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalle lauree specialistiche suindicate, come previsto dal decreto interministeriale 5 maggio 2004, e successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004. Saranno, inoltre, ritenuti validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione il relativo provvedimento di equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (soltanto se di sesso maschile), salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007, apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi applicativi sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicata nel successivo articolo 4, comma 1, lettera c). Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.
Art. 4. Domande di partecipazione 1. I concorrenti dovranno: a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il mancato accoglimento della medesima; c) spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo articolo 7, comma 1. I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente di appartenenza. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari. I militari in servizio, impiegati fuori dal territorio metropolitano presso Unita' in operazioni in localita' ove non vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando ricevente. 2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) il concorso al quale chiede di essere ammesso. I concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, presentando distinte domande, potranno chiedere di partecipare a tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1; b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due) in cui intenda eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra francese, inglese, spagnolo e tedesco; c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completi di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; e) la laurea posseduta fra quelle previste dal precedente articolo 3, comma 1, lettera c), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita, la data di conseguimento e la votazione riportata; inoltre, i partecipanti al concorso per il ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, dovranno dichiarare il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data; f) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se di sesso maschile, agli obblighi militari; g) lo stato civile; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per avere assunto la qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra; j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; k) soltanto se concorrente di sesso maschile: 1) il centro documentale (ex distretto militare) ovvero la capitaneria di porto di appartenenza; 2) se sia stato o meno dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007, apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; l) soltanto se militare in servizio o in congedo: 1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza; 2) grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale corso (AUC/AUFP) di provenienza e Corpo di appartenenza; 3) data di inizio della ferma volontaria o del richiamo e di eventuale previsto congedo (se ufficiale delle Forze di completamento dovra' indicare il/i periodo/i di richiamo e l'esigenza per la quale e' stato richiamato); 4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio; m) soltanto se cittadino italiano residente all'estero, l'ultima residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a conoscenza che dovra' sostenere le prove nelle sedi previste per gli altri concorrenti; n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. e' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere prodotta, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale valutazione; o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza tra quelli indicati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla domanda di partecipazione; p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 14, comma 6; q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; r) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; s) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. 3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 5. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile, che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio 2009) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 4. L'amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1.
Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione per gli accertamenti psicofisici, unica per i tre concorsi; b) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, unica per i tre concorsi; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i tre concorsi; d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi; e) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun concorso. 2. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 3. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli designati per la commissione di cui al precedente comma 2. Inoltre, detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni che dovranno essere, anche essi, diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano assolvera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 6. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui e' indetto il concorso, presidente; b) almeno due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri; c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie di pertinenza.
Art. 7. Prove scritte 1. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno sostenere le prove scritte, con inizio non prima delle 8,30, presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario: a) 23 e 24 marzo 2009: 1) per il concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo del genio navale; 2) per il concorso per la nomina di quattro Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; b) 25 e 26 marzo 2009: per il concorso per la nomina di due Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo. I programmi delle prove scritte e le modalita' di svolgimento delle stesse sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati D, E e F, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 marzo 2009, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 3 marzo 2009 la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata ad una data successiva. I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun avviso, nella sede e nei giorni sopra indicati, entro le 7,30. Essi dovranno essere muniti di copia della domanda di partecipazione al concorso, della ricevuta della spedizione della medesima a mezzo raccomandata e dovranno portare al seguito soltanto una penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La carta e quant'altro necessario saranno loro forniti sul posto dall'Amministrazione militare. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti dovranno sostenere le seguenti prove scritte: a) per il concorso per la nomina di tre Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo del genio navale: 1) 1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un progetto preliminare su argomenti tratti dal programma della prova orale della materia «fisica tecnica»; 2) 2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un progetto preliminare su argomenti tratti dal programma della prova orale della materia «scienza e tecnica delle costruzioni»; b) per il concorso per la nomina di due Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo: 1) lª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la materia «patologia speciale medica», oggetto della prova orale; 2) 2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la materia «patologia speciale chirurgica», oggetto della prova orale; c) per il concorso per la nomina di quattro Sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: 1) 1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato pertinente la materia: «diritto amministrativo»; 2) 2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato pertinente la materia: «diritto della navigazione» parte marittima o, in alternativa, «matematica». 3. Per ciascuna prova scritta la commissione, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera e), formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la prova da svolgere e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva graduatoria di merito di cui al successivo articolo 13. 4. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero consultando i siti: « www.persomil.difesa.it » e « www.marina.difesa.it » 5. I verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte di ciascun concorso dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali entro il quinto giorno lavorativo dalla data di effettuazione della seconda prova.
Art. 8. Valutazione dei titoli 1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederanno alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove. I titoli valutabili sono indicati nel citato allegato B al presente decreto. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel gia' citato allegato B. 3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 4. Formeranno oggetto di valutazione soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente articolo 4, comma 1, lettera c) e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico potranno formare oggetto di valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente comma 2, soltanto se allegate alle domande. 5. Entro il quinto giorno lavorativo dalla conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, degli elaborati e di identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere, a mezzo corriere, i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali.
Art. 9. Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del giorno (verosimilmente dei mesi aprile/maggio 2009) e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti, presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare n. 3 - Ancona, agli accertamenti psico-fisici, di cui al presente articolo, nonche' agli accertamenti attitudinali ed alle prove di efficienza fisica, di cui ai successivi articoli 10 e 11. L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte sara', inoltre, pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito « www.persomil.difesa.it ».e « www.marina.difesa.it ». 2. I concorrenti medesimi che durante il periodo di permanenza presso il Centro (durata presunta giorni tre/quattro) fruiranno di vitto ed alloggio a proprio carico dovranno presentarsi muniti dei documenti indicati nel successivo comma 3. Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale del concorso cui partecipano di cui al successivo articolo 13. 3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre, pena la mancata ammissione agli accertamenti psico-fisici e la conseguente esclusione dal concorso, i seguenti documenti: a) certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; b) certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate; c) esame radiografico del torace in due proiezioni, corredato di referto in originale o copia conforme, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale; d) ecografia pelvica (soltanto per i concorrenti di sesso femminile), corredata di referto in originale o copia conforme, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; e) referto in originale o copia conforme di test di gravidanza, eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; f) referto in originale degli esami (effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate col Servizio sanitario nazionale; in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale) di cui al sottostante elenco: 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) emocromo completo; 3) VES; 4) glicemia; 5) azotemia; 6) creatininemia; 7) trigliceridemia; 8) colesterolemia; 9) bilirubinemia totale e frazionata; 10) gamma GT; 11) transaminasemia (GOT e GPT); 12) markers dell'epatite B e C; 13) G6PD (metodo quantitativo). 14) per i soli concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo, HIVAb determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione. Sara', altresi', ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione di tutto quanto indicato alla presente lettera f) determinera' la mancata ammissione agli accertamenti psico-fisici. I concorrenti affetti da deficit di glugosio6fosfatodeidrogenasi (G6PD) dovranno produrre un certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, nonche' la presenza di deficit di G6PD e di eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' essere conforme al modello in allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto e dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. 4. La commissione medica accertera', inoltre, direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35db fino alla frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche; d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 5. La medesima commissione disporra', inoltre, per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e accertamenti: a) cardiologica con E.C.G; b) oculistica; c) otorinolaringoiatrica; d) odontoiatrica; e) psichiatrica; f) esame di screening delle urine per ricerca di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine e test di conferma (spettrometria con gascromatografia di massa) in caso di positivita' all'esame di screening. La commissione medica potra', inoltre, procedere ad ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato I al presente decreto. 7. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali, nonche' degli specifici requisiti psicofisici suindicati. 8. La commissione medica giudichera' «idonei» i concorrenti se: a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'«elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare», annesso al decreto ministeriale n. 114 del 4 aprile 2000, e dalla correlata «direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare», emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni; b) ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a «2» in tutti gli apparati in base alla «direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare», emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005, e successive modificazioni ed integrazioni. I concorrenti affetti da deficit di «G6PD», giudicati idonei a seguito dell'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, nel corso della visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato I al presente decreto. Gli originali delle dichiarazioni dovranno essere conservati nella documentazione personale degli interessati. Le copie delle dichiarazioni, unitamente alle copie dei certificati di stato di buona salute, dovranno essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente. 9. La commissione medica giudichera', comunque, «non idonei» i concorrenti per i quali siano comprovati: a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; c) malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare; d) positivita' al test HIV-Ab determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione, soltanto per i concorrenti per il Corpo sanitario militare marittimo. 10. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto in servizio permanente, con l'indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 7»; b) «non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo del genio navale o sanitario militare marittimo o delle capitanerie di porto in servizio permanente, con l'indicazione della causa di non idoneita'». 11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine, che non potra' superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. 12. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 13. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza di riesame del giudizio di non idoneita'. L'istanza dovra' essere corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ovvero privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di «non idoneita'». L'istanza dovra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/517052774). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici deve intendersi confermato. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti di cui al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza sara' espresso dalla commissione medica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza, ovvero, soltanto qualora detta commissione lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, verranno esclusi dal concorso. 14. La commissione per gli accertamenti psico-fisici dovra' far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.
Art. 10. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 9, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle «norme del concorso per ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo normale», ed in riferimento alla direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina militare", si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine: a) area del pensiero: 1) capacita' di critica e di giudizio; 2) elasticita' del pensiero; 3) apprendimento; b) area affettiva/relazionale: 1) maturita' ed autonomia; 2) autocontrollo; 3) autostima; 4) socializzazione; 5) lavoro di gruppo; 6) rapporto con l'autorita'; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: 1) livelli di attivita'; 2) costanza nel rendimento; 3) tolleranza alla frustrazione ed allo stress; 4) approccio gestionale al lavoro; 5) autoefficacia; 6) iniziativa; 7) ambizione; d) area motivazionale: 1) bisogni ed aspettative connesse con l'attivita' professionale; 2) plasticita' adattativa. 2. A ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame (livello molto scarso); b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame; d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame. E' consentita, altresi', l'attribuzione di punteggi intermedi. 3. La commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale, che sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine delle procedure e della valutazione svolte in conformita' alle normative richiamate, la commissione per gli accertamenti attitudinali provvedera' alla definizione del proprio giudizio; il giudizio di «non idoneita'» verra' espresso qualora il concorrente dovesse riportare un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 21/72, oppure laddove si dovesse verificare una delle seguenti condizioni: a) il punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/72); b) il punteggio delle altre tre aree (area affettiva/relazionale, area della produttivita' e delle competenze gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/72). Il giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 4. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 9, comma 11, e quelli di cui al precedente articolo 9, comma 13, in caso di accoglimento dell'istanza. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti, di cui al gia' citato articolo 9. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.
Art. 11. Prove di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 1) nuoto 25 m.; 2) piegamenti sulle braccia; b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 1) addominali; 2) corsa piana 1000 m. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti da precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario, sara' emesso un giudizio di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 12. Prove orali 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, a quelli attitudinali ed alle prove di efficienza fisica saranno ammessi alle prove orali che avranno luogo - presumibilmente nel mese di giugno 2009 - presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72. A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Essi sono tenuti a presentarsi alle predette prove orali muniti di idoneo documento di riconoscimento che la commissione provvedera' a fotocopiare, per inviarne copia alla Direzione generale per il personale militare. 2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di riconvocazione a mezzo lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/517052774) al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta soltanto se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale del concorso cui partecipano di cui al successivo articolo 13. 3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali sono riportati nei gia' citati allegati D, E ed F al presente decreto. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 13. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue scelte fra francese, inglese, spagnolo e tedesco. La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': a) breve colloquio a carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) 20/30 o voto inferiore: 0,00 punti; b) 21/30: 0,05 punti; c) 22/30: 0,10 punti; d) 23/30: 0,15 punti; e) 24/30: 0,20 punti; f) 25/30: 0,25 punti; g) 26/30: 0,30 punti; h) 27/30: 0,35 punti; i) 28/30: 0,40 punti; j) 29/30: 0,45 punti; k) 30/30: 0,50 punti. 7. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento delle prove orali, i verbali delle prove medesime.
Art. 13. Graduatorie 1. I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove e gli accertamenti previsti dal presente decreto saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. 2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio conseguito nella prova orale; c) l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali, nei quali si terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari della Marina, di cui al precedente articolo 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 5. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito. 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I decreti saranno, inoltre, pubblicati nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito web « www.difesa.it ».
Art. 14. Nomina 1. I concorrenti che nelle graduatorie di cui al precedente articolo 13, comma 5, risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, rispettivamente, Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei rispettivi decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo 3 del presente decreto. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare. 5. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, soltanto all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 7. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente di vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri indicati nel precedente articolo 13, entro la data corrispondente al compimento di 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito. 9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verranno disposti la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, ed il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
Art. 15. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 non emergesse la veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.
Art. 16. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 17. Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 5 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 18. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. I diritti di cui al precedente comma 3 potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento, fino al definitivo conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente, e' il Direttore della la Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2009 Generale di Corpo d'Armata Mario Roggio Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini