Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 10-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  20 aprile 2009) Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori per l'anno 2009. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-03-2009
Data Scadenza bando 20-04-2009
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  20 aprile 2009)
Sessione   di  esami  per  l'iscrizione  nell'albo  speciale  per  il
   patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni
   superiori per l'anno 2009.

            IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

   Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con   modificazioni   nella   legge   22   gennaio   1934,   n.   36,
sull'ordinamento  forense;  il  regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente  le  norme  integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla
Corte  di  Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
decreto  legge  9  luglio  1936,  n.  1482,  contenente  le norme per
l'attuazione  della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940,
n.  254,  e  il  decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n.
597,  recanti  modificazioni  sull'ordinamento  forense;  il  decreto
legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle  tasse  da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli
esami  forensi  e  il  decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642,
contenente   nuove   norme   sulle  imposte  di  bollo  e  successive
modificazioni,  la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in
materia di esercizio della professione forense;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Ritenuta  l'opportunita'  di  indire  una  sessione  di  esami per
l'iscrizione  nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   1. E'  indetta  una  sessione  di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale  per  il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2009.

        
      
                               Art. 2.


   1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
    a)  essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
ed  alle  Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia' iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27;
    b)  aver  compiuto  lodevole  e proficua pratica di almeno cinque
anni  presso  lo  studio  di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
   2.  I  candidati che alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da almeno
un  anno  dovranno  aver  compiuto  lodevole e proficua pratica di un
anno,  decorrente  dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di
un  avvocato  che  presti  abitualmente  il suo patrocinio dinanzi la
Corte di Cassazione.
   3.  Il  Direttore  Generale delibera sulle domande di ammissione e
forma  l'elenco  dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici  giorni  liberi  prima  dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice.
   4.  A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli  esami,  nonche'  del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.

        
      
                               Art. 3.


   1.  Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire,   improrogabilmente,   al   Ministero  della  Giustizia  -
Dipartimento  per  gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della
Giustizia  Civile  - Ufficio III - Via Arenula, 70, 00186 Roma, entro
il termine del 20 aprile 2009.
   2.  Si  considerano  prodotte  in tempo utile le domande spedite a
mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui  al  precedente  comma.  A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   3.  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
    A)   certificato   del   presidente   del   competente  Consiglio
dell'Ordine  dal  quale  risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo  degli  avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che  il  candidato  ha  esercitato per almeno cinque anni, ovvero per
almeno  un  anno  per  coloro  che si trovino nella condizione di cui
all'art.  2,  comma  2, del presente bando, la professione davanti ai
Tribunali ed alle Corti d'Appello;
    B)  certificato  di  un  avvocato  che  esercita  abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
     a)  dichiari  di  esercitare  abitualmente il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione;
     b)  dichiari  che  il  candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica  di  almeno  cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un anno per i
soggetti  di  cui  all'art.  2  comma  2,  relativa  ai  giudizi  per
cassazione,   frequentando   lo  studio  dell'avvocato  stesso.  Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
forense;
    C)  ricevuta  della  tassa  di euro 20,66 (venti/sessantasei) per
l'iscrizione   agli   esami,   da   versarsi   direttamente   ad   un
concessionario  della  riscossione  o  ad  una Banca o ad una agenzia
postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo la voce
729/T.  Allo scopo si precisa che per “Codice Ufficio” si
intende  quello  dell'Ufficio  delle  Entrate  relativo  al domicilio
fiscale del candidato.
   I  candidati  potranno  avvalersi  del  diritto di cui all'art. 1,
lettera  a), decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403 (autocertificazione).
   Dovranno   invece  produrre  certificazione  per  quanto  concerne
l'attestazione  dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
e  Corti  di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
   4.  I  candidati  che  presenteranno,  entro il termine stabilito,
domande  prive  della  richiesta  documentazione o con documentazione
incompleta o non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.

        
      
                               Art. 4.


   1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
   2.   Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella
compilazione  di  ricorsi  per  cassazione rispettivamente in materia
civile,  penale  e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo'  anche  consistere  in  un  ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
   3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo i
casi,  il  testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi
avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei  ricorsi  indicati  nel
precedente comma.
   4.   La   scelta  delle  pronunce  giurisdizionali  o  degli  atti
amministrativi  da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal Presidente della commissione.
   5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
   6.  E',  inoltre,  facolta'  della  commissione di consentire, nei
giorni   delle   prove,   che   i   candidati   consultino,  ciascuno
separatamente,  i  libri,  le  pubblicazioni  e  le  riviste che essi
richiederanno   e   che  la  Commissione  abbia  la  possibilita'  di
procurarsi.

        
      
                               Art. 5.


   1.  Sono  ammessi  alla  prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle  prove  scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e' sottoscritto dal
presidente,  il  quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato
il giorno e l'ora della prova orale.
   2.  La  mancata  presentazione  alle  prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.

        
      
                               Art. 6.


   1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto   una  contestazione  giudiziale  nella  quale  il  candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
   2.  Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
   3.  La  prova  orale  e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.

        
      
                               Art. 7.


   1.  Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto  decimi  nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
   2.  Ultimate  le  prove  orali,  la Commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno conseguito l'idoneita'.

        
      
                               Art. 8.


   1.  Le  prove  scritte  si  terranno  in Roma nel luogo che verra'
comunicato  a  ciascuno  dei  candidati  con  raccomandata  di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
    15 giugno 2009 - ricorso in materia civile;
    17 giugno 2009 - ricorso in materia penale;
    19 giugno 2009 - ricorso in materia amministrativa.
   2.  La  prova  orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
Giustizia  nei  giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente
art. 5.
   3.  Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37.

        
      
                               Art. 9.


   1.  I  candidati  portatori  di  handicap  debbono  indicare nella
domanda  l'ausilio  di  cui  necessitano  in  relazione  all'handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
   2.  Per  i  predetti  candidati  la  commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                              Art. 10.


   1.   Con   successivo   decreto  ministeriale  sara'  nominata  la
Commissione esaminatrice.
    Roma, 2 marzo 2009
                                       Il direttore generale: Frunzio