Concorso per 1 commissario forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 13-03-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE CONCORSO (scad. 14 aprile 2009) Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commissario forestale del ruolo direttivo dei ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-03-2009 |
Data Scadenza bando | 14-04-2009 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 14 aprile 2009)
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, e, in particolare, l'art. 40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art. 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, dei funzionari del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 ed in particolare l'art. 1 ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito; Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e' causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente il riordino delle carriere del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64 concernente l'istituzione del servizio civile nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, concernente il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 5 maggio 2004, con il quale viene definita l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto interministeriale 24 giugno 2004, con il quale i profili professionali riferibili alle qualifiche di commissario forestale, commissario capo forestale e vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato sono stati individuati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, e quantificati nella tabella 1) allegata al medesimo decreto interministeriale; Visto il decreto interministeriale 1 luglio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si individuano le classi di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 5 settembre 1997, n. 392, recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero delle Politiche Agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; Considerate, altresi', le preminenti esigenze di servizio che, all'attualita', richiedono il reclutamento di personale nell'ambito del profilo professionale di chimico; Visto l'art. 1, comma 346 lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di commissario forestale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, profilo professionale chimico.
Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore ai trentadue anni. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato; c) godere dei diritti politici; d) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) I. diploma di laurea in chimica ed equipollenti, conseguito presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, e rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative; II. ovvero, laurea specialistica, conseguita presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente alla classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S) prevista dal decreto interministeriale 1 luglio 2004; f) abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'ordine professionale; g) avere l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'art. 2 del D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, ed in particolare: statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne; senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione non superiore a tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miotico od ipermetropico) tre diottrie in ciascuno occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi; funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualita' di obiettori di coscienza per i candidati di sesso maschile; i) non essere stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 2. Il personale del Corpo forestale dello Stato non deve aver riportato, nel precedente triennio, la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione o la riduzione dello stipendio per un mese, e non deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo inferiore a «buono». 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 4. Devono altresi', ad eccezione di quello relativo all'eta', essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina a commissario forestale. 4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione completa la verifica delle domande solo in riferimento ai candidati che superano le prove e gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione dalle prove e dagli accertamenti di idoneita' non costituisce, percio', riconoscimento del possesso dei requisiti, ne' sana le eventuali irregolarita' della domanda di partecipazione. 5. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3. Casi particolari di esclusione 1. Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati dichiarati «obiettori di coscienza», ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' psico-fisica necessari per prestare servizio nel corpo forestale dello Stato, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 4. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci, n. 5 - Roma, presso i Comandi regionali e provinciali del Corpo forestale dello Stato e le Prefetture delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' presso i Coordinamenti territoriali per l'ambiente e distrettuali del Corpo forestale dello Stato, gli uffici territoriali per la biodiversita', i comandi stazione del Corpo forestale dello Stato, ovvero scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi), devono essere presentate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma, o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma. 2. I candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che ne cureranno l'invio al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª - 00187 Roma. 3. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non vengono accolte le domande presentate o spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine stabilito. 4. E' fatto obbligo a ciascun candidato di dichiarare nella domanda: a) il cognome e nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile); b) la data ed il luogo di nascita, nonche' il codice fiscale; c) la residenza; d) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici; e) le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/01; f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; g) il diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative o di laurea specialistica, con l'indicazione dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato e della data di conseguimento, e l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'ordine professionale; h) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova di esame, di cui al successivo art. 8, comma 1, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; i) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza», ovvero ammesso a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni; k) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego; l) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 5. Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma. 6. Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o piu' requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso. 7. Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, purche' compatibili con i requisiti psico-fisici prescritti dall'art. 2 e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilita', esclusivamente nella domanda di partecipazione. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 8. Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che il diario e la sede delle prove concorsuali saranno comunicate con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 30 giugno 2009 e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 9. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La domanda, redatta a norma del primo comma del presente articolo sull'apposito modello, deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione dal concorso. 11. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini perentori di presentazione della domanda, per la non sottoscrizione della domanda e per le dichiarazioni fatte nella domanda dalle quali emerga il difetto di un requisito di partecipazione, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5. Commissione di concorso 1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari forestali, e' costituita con successivo provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle suddette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un esperto in informatica. 3. La commissione esaminatrice per l'effettuazione dell'eventuale prova preselettiva potra' avvalersi di procedure automatizzate gestite da imprese specializzate in selezione del personale.
Art. 6. Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquecento volte il numero dei posti messi a concorso, verra' effettuata una prova preselettiva volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove. 2. La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla diretti ad accertare la conoscenza delle materie previste dal bando di concorso per l'espletamento delle prove scritte. 3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' formata una graduatoria preliminare ed e' ammesso alla prova scritta un numero di concorrenti non superiore a 70 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificati ex equo all'ultimo posto utile per l'ammissione. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 5. L'Amministrazione puo' affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati enti pubblici o privati specializzati nel settore. 6. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio nonche' la durata della prova. 7. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica. 8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono, comunque con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della regolarita' della domanda di partecipazione di cui all'art. 4, tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova preselettiva, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 30 giugno 2009, sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 9. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso. 10. L'elenco alfabetico dei candidati che superano la prova preselettiva e' pubblicato mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del giorno che verra' reso noto contestualmente alla comunicazione di cui al precedente, comma 8. Di tale pubblicazione viene data notizia, anche sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi). 11. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 7. Prova d'esame 1. I candidati che abbiano superato la prova preselettiva sono ammessi a sostenere le prove scritte d'esame di cui al successivo art. 8 del presente bando. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», di cui al comma 10 dell'art. 6 sara' data comunicazione della sede e del calendario di svolgimento delle prove scritte. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8. Materie d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio comprendente anche una prova di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e una prova orale di informatica. 2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere mansioni specifiche del profilo professionale per il quale concorre e vertono sulle seguenti materie: chimica organica ed inorganica, chimica analitica, chimica agraria e forestale, industrie chimico-forestali; biologia; chimica dell'inquinamento: acqua, aria e suolo, effetti degli inquinamenti sulla vegetazione; igiene del territorio naturale; chimica biologica; chimica e analisi merceologica. 3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: elementi di diritto e procedura penale in relazione alle funzioni di polizia giudiziaria; elementi di legislazione ambientale: acqua, aria, paesaggio, boschi e foreste, parchi e riserve, smaltimento rifiuti, inquinamento; biochimica applicata; scienze dell'alimentazione; principi di ecologia; principi di strumentazione chimica; elementi di diritto comunitario; ordinamento e funzioni del Corpo forestale dello Stato; nozioni sui reati contro la pubblica amministrazione. 4. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso. 5. Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. 6. La commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro. 7. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 8. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto almeno la votazione di ventuno trentesimi. 9. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 10. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 11. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso all'albo dell'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. 12. Per essere ammessi alle singole prove, nonche' alla visita medica di cui al successivo art. 9, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento.
Art. 9. Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale 1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno invitati a sottoporsi, prima della prova orale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, agli accertamenti della idoneita' fisica. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso. 2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
Art. 10. Presentazione dei titoli 1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenziali di cui si e' dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11. Graduatorie di merito 1. Ultimate le prove d'esame, e' formata la graduatoria di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati; tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio. 2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione del vincitore saranno effettuate secondo le norme del presente decreto nonche' secondo le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con apposito decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, e', sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, approvata la graduatoria del concorso e dichiarato il vincitore. 4. Il vincitore e' nominato commissario forestale ed ammesso a frequentare il corso di formazione iniziale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
Art. 12. Documentazione e controlli 1. Il candidato utilmente collocato in graduatoria sara' invitato a far pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª - Via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, secondo il modello che sara' allegato alla lettera di invito. 2. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal candidato. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra, emerga la non veridicita' della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sara' segnalato all'autorita' giudiziaria per le azioni di competenza. 3. La mancata consegna della documentazione entro i primi trenta giorni di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito invito, implicano la decadenza della nomina.
Art. 13. Pubblicazione della graduatoria 1. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e del vincitore sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 14. Corso di formazione e conferma della nomina 1. Il corso di formazione, della durata di due anni, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di II livello, e' articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155. 2. Il vincitore del concorso, appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o militare, e' posto in aspettativa, per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dall' art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso di formazione, il commissario forestale sostiene gli esami finali. Qualora non superi i predetti esami sara' dimesso dal corso con cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. Il commissario forestale che ha superato gli esami finali e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, e' dichiarato idoneo al servizio nel Corpo forestale dello Stato, presta giuramento ed e' confermato nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
Art. 15. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª, per le finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno trattati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto d'impiego. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Direttore della suddetta Divisione 12ª. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2009 Il Capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone