Concorso per 1 commissario forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 13-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE CONCORSO   (scad.  14 aprile 2009) Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commissario forestale del ruolo direttivo dei ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-03-2009
Data Scadenza bando 14-04-2009
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO - ISPETTORATO GENERALE

CONCORSO   (scad.  14 aprile 2009)
Concorso  pubblico,  per  esami, ad un posto di commissario forestale
   del  ruolo  direttivo  dei  funzionari  del  Corpo forestale dello
   Stato.

               IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge  20  settembre  1980,  n. 574, e, in particolare,
l'art. 40;
   Vista  la  legge  23  agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
   Vista  la  legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26  sulle  qualita'  morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli  delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e   successive   modificazioni,   concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione  ai  concorsi,  tra  gli altri, dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
   Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 ed in particolare l'art. 1 ai
sensi  del  quale  la condizione di privo di vista non implica di per
se'  mancanza  del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli
impieghi  pubblici,  salvo  che  il bando di concorso non disponga in
modo  esplicito  e  motivato che tale condizione comporta inidoneita'
fisica  specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo
professionale per il quale il concorso e' bandito;
   Considerato  in  proposito  che la condizione di privo di vista e'
causa  di  inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale  dello  Stato  che  espleta  funzioni di polizia, stante il
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
132;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
il  riordino  delle  carriere  del  personale  non  dirigente  e  non
direttivo del Corpo forestale dello Stato;
   Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto   dal   decreto   legislativo  28  dicembre  2001,  n.  472,
concernente  il  riordino  delle  carriere  del personale direttivo e
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  per  le  politiche  agricole  e
forestali  2  giugno  1999, n. 295, recante il regolamento sul limite
massimo  di  eta'  per  la partecipazione ai concorsi pubblici per il
Corpo forestale dello Stato;
   Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e la legge 6 marzo 2001, n. 64
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni,
concernente il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica del
5  maggio  2004,  con  il  quale  viene  definita l'equiparazione dei
diplomi  di  laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici;
   Visto  il decreto interministeriale 24 giugno 2004, con il quale i
profili  professionali  riferibili  alle  qualifiche  di  commissario
forestale,  commissario  capo  forestale  e  vice  questore  aggiunto
forestale  del  ruolo  direttivo  dei  funzionari del Corpo forestale
dello  Stato  sono stati individuati negli allegati A, B, C, D, E, F,
G,  H,  e  quantificati nella tabella 1) allegata al medesimo decreto
interministeriale;
   Visto il decreto interministeriale 1 luglio 2004, con il quale, in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  3, comma 1, lett. b) del
decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, si individuano le classi
di  laurea  specialistiche  per  l'accesso  al  ruolo  direttivo  dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
   Visto   il  decreto  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e
Forestali   del   5   settembre  1997,  n.  392,  recante  norme  per
l'individuazione  di  categorie  di  documenti  formati dal Ministero
delle  Politiche  Agricole  o  da  questo  detenuti  definitivamente,
sottratti  all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto
di accesso;
   Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e  che  pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva
e le prove scritte d'esame;
   Considerate,  altresi',  le  preminenti  esigenze di servizio che,
all'attualita',  richiedono  il reclutamento di personale nell'ambito
del profilo professionale di chimico;
   Visto l'art. 1, comma 346 lettera c) della legge 24 dicembre 2007,
n.  244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per esami, a un posto di
commissario  forestale  del  ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato, profilo professionale chimico.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  eta'  non  superiore ai trentadue anni. Si prescinde da detto
limite  per  il  personale  appartenente  ad  uno dei ruoli del Corpo
forestale dello Stato;
    c) godere dei diritti politici;
    d)  possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'art.
35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    e)  I.  diploma  di laurea in chimica ed equipollenti, conseguito
presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto
di   istruzione   universitaria   equiparato,  e  rilasciato  secondo
l'ordinamento  didattico  vigente  prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art.  17,  comma  95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle
sue disposizioni attuative;
   II.   ovvero,   laurea   specialistica,   conseguita   presso  una
universita'  della  Repubblica  italiana  o  presso  un  istituto  di
istruzione  universitaria  equiparato, appartenente alla classe delle
lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S) prevista dal decreto
interministeriale 1 luglio 2004;
    f)  abilitazione  all'esercizio  della  professione  e iscrizione
all'ordine professionale;
    g) avere l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio nel
Corpo   forestale  dello  Stato,  in  conformita'  alle  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991,  n. 132 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
     sana  e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente
in  presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'art. 2 del
D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132, ed in particolare:
     statura  non  inferiore  a  m  1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne;
     senso  cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus  non  inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione
non  superiore  a  tre  diottrie  complessive e in particolare per la
miopia,   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo  semplice  (miotico  od
ipermetropico)  tre  diottrie  in ciascuno occhio, per l'astigmatismo
composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;
     funzione   uditiva   senza   ausilio   di   protesi  con  soglia
audiometrica   media  sulle  frequenze  500,  1000,  2000,  4000  hz,
all'esame  audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel
all'orecchio  che  sente  di  meno  e a 15 decibel all'altro (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%);
     apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e,
comunque,  debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori
ed  inferiori;  e'  ammessa  la  presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni
emiarcata  tra  i  venti  denti posteriori; gli elementi delle coppie
possono  essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti  o  sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici
elementi.
    h)  non  essere  stati  ammessi al servizio civile in qualita' di
obiettori di coscienza per i candidati di sesso maschile;
    i)  non essere stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una
pubblica amministrazione.
   2.  Il  personale  del  Corpo  forestale dello Stato non deve aver
riportato,  nel  precedente  triennio,  la sanzione disciplinare piu'
grave della sospensione o la riduzione dello stipendio per un mese, e
non   deve   aver   riportato,  nello  stesso  periodo,  un  giudizio
complessivo inferiore a «buono».
   3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del   termine   utile   per   la   presentazione   della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  di  cui all'art. 4. Devono altresi', ad
eccezione  di  quello  relativo all'eta', essere conservati sino alla
data di decorrenza della nomina a commissario forestale.
   4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di    partecipazione    specificati    nel    bando    di   concorso.
L'Amministrazione   completa   la  verifica  delle  domande  solo  in
riferimento  ai candidati che superano le prove e gli accertamenti di
idoneita'.  La mancata esclusione dalle prove e dagli accertamenti di
idoneita'  non  costituisce, percio', riconoscimento del possesso dei
requisiti,  ne'  sana  le  eventuali  irregolarita'  della domanda di
partecipazione.
   5.  L'esclusione  dal  concorso, per difetto anche di uno solo dei
suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta
con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.

        
      
                               Art. 3.

                   Casi particolari di esclusione


   1.  Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che sono stati
dichiarati  «obiettori  di  coscienza»,  ovvero  ammessi  a  prestare
«servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
   2.  Non  sono  ammessi  al  concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze Armate dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici    uffici,    dispensati    dall'impiego   per   persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, nonche' coloro che hanno
riportato  condanna  a  pena  detentiva  per reati non colposi o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione.
   3.   L'amministrazione   provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  il
requisito   della   condotta   e   delle  qualita'  morali  e  quello
dell'idoneita' psico-fisica necessari per prestare servizio nel corpo
forestale  dello Stato, nonche' le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
   4.  L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo del
Corpo forestale dello Stato.

        
      
                               Art. 4.

                      Domande di partecipazione


   1.   Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  da  redigersi
sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile
presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via
G.  Carducci,  n.  5 - Roma, presso i Comandi regionali e provinciali
del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le Prefetture delle Regioni a
statuto  speciale  e  delle  Province  autonome  di Trento e Bolzano,
nonche'   presso   i  Coordinamenti  territoriali  per  l'ambiente  e
distrettuali del Corpo forestale dello Stato, gli uffici territoriali
per  la  biodiversita',  i comandi stazione del Corpo forestale dello
Stato, ovvero scaricabile dal sito Internet del Corpo forestale dello
Stato  (www.corpoforestale.it  sotto la voce concorsi), devono essere
presentate   al  Ministero  delle  Politiche  agricole  alimentari  e
forestali  -  Corpo  forestale  dello  Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma, o spedite a mezzo
di   raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  esclusione  di
qualsiasi  altro  mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami», al seguente
indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
Corpo  forestale  dello  Stato, Ispettorato generale, Divisione 12ª -
Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma.
   2.  I  candidati  che  si  trovano  all'estero  possono inviare la
domanda  alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che
ne cureranno l'invio al Ministero delle Politiche agricole alimentari
e  forestali  -  Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - 00187 Roma.
   3.  La  data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante.  Non  vengono  accolte  le domande
presentate   o   spedite,  per  qualsiasi  causa,  oltre  il  termine
stabilito.
   4.  E'  fatto  obbligo  a  ciascun  candidato  di dichiarare nella
domanda:
    a)  il  cognome e nome (le candidate coniugate devono indicare il
cognome da nubile);
    b) la data ed il luogo di nascita, nonche' il codice fiscale;
    c) la residenza;
    d) la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;
    e)  le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo n. 165/01;
    f)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non avere
in  corso  procedimenti  penali  ne'  procedimenti amministrativi per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovranno
indicare  le  condanne  e  i  procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
Giudiziaria  che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale;
    g)   il   diploma  di  laurea  rilasciato  secondo  l'ordinamento
didattico  vigente  prima  del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
comma   95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  delle  sue
disposizioni  attuative  o di laurea specialistica, con l'indicazione
dell'Universita'  o  Istituto  che  lo  ha rilasciato e della data di
conseguimento,  e  l'abilitazione  all'esercizio  della professione e
l'iscrizione all'ordine professionale;
    h)  la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova di
esame,  di  cui  al successivo art. 8, comma 1, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
    i)  di  non  essere  stato  dichiarato  «obiettore di coscienza»,
ovvero  ammesso  a prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni;
    k)   i   servizi   eventualmente  prestati  presso  le  pubbliche
amministrazioni  e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
    l) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   5. Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
del  recapito  presso  il  quale  si  desidera  che l'Amministrazione
effettui  le  comunicazioni  relative al presente concorso. Eventuali
successive   variazioni   del   predetto   recapito  dovranno  essere
comunicate  tempestivamente,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  presso  Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali  -  Corpo  forestale  dello  Stato - Ispettorato generale -
Divisione 12ª - Via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma.
   6.  Qualora  dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  risulti  il  difetto  di uno o piu'
requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso.
   7.  Il  candidato  che  intende  far  valere  titoli preferenziali
previsti  all'art.  5,  commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive modificazioni e
integrazioni,   purche'  compatibili  con  i  requisiti  psico-fisici
prescritti  dall'art.  2  e  gia' posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso,   deve   dichiararne   il   possesso,   sotto   la  propria
responsabilita',  esclusivamente  nella  domanda  di  partecipazione.
Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi
titoli  non  saranno  presi  in  considerazione in sede di formazione
della graduatoria concorsuale.
   8.  Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda di essere a
conoscenza  che  il  diario e la sede delle prove concorsuali saranno
comunicate  con  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 30 giugno 2009 e
che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
   9.  I  candidati  dovranno,  inoltre,  dichiarare nella domanda di
essere  a  conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare
incontro  in  caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   10.  La  domanda,  redatta  a  norma  del primo comma del presente
articolo   sull'apposito   modello,   deve  essere  sottoscritta  dal
candidato, pena l'esclusione dal concorso.
   11.  L'esclusione  dal  concorso  per  la  mancata  osservanza dei
termini   perentori  di  presentazione  della  domanda,  per  la  non
sottoscrizione  della  domanda  e  per  le  dichiarazioni fatte nella
domanda   dalle   quali   emerga   il  difetto  di  un  requisito  di
partecipazione, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.
   12.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il
caso   di   dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatta
indicazione  di  recapito  da  parte  del  candidato,  o da mancata o
tardiva  comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 5.

                       Commissione di concorso


   1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo
dei  commissari forestali, e' costituita con successivo provvedimento
del  Capo  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  in  conformita' alle
disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
   2.  Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica,
la  commissione  esaminatrice,  limitatamente  all'espletamento delle
suddette  prove,  e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e
da un esperto in informatica.
   3.  La commissione esaminatrice per l'effettuazione dell'eventuale
prova   preselettiva  potra'  avvalersi  di  procedure  automatizzate
gestite da imprese specializzate in selezione del personale.

        
      
                               Art. 6.

                         Prova preselettiva


   1.  Nel  caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore  a  cinquecento volte il numero dei posti messi a concorso,
verra'  effettuata  una  prova  preselettiva  volta  a determinare il
numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
   2.  La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla
diretti  ad  accertare la conoscenza delle materie previste dal bando
di concorso per l'espletamento delle prove scritte.
   3.  Sulla  base  dei risultati della prova preselettiva e' formata
una  graduatoria  preliminare  ed  e'  ammesso  alla prova scritta un
numero  di  concorrenti  non  superiore  a  70  volte i posti messi a
concorso,  nonche'  i candidati classificati ex equo all'ultimo posto
utile per l'ammissione.
   4.  Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
   5.  L'Amministrazione  puo'  affidare  la predisposizione dei test
preselettivi  a qualificati enti pubblici o privati specializzati nel
settore.
   6.   La   commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri  di
valutazione  degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio
nonche' la durata della prova.
   7.  La  correzione  degli  elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio  vengono  effettuati  con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
   8.  I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono, comunque con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  di  cui  all'art.  2  e della regolarita' della domanda di
partecipazione  di cui all'art. 4, tenuti a presentarsi, muniti di un
valido   documento   di   riconoscimento,   per  sostenere  la  prova
preselettiva,  nella  sede,  nei  giorni  e  nell'ora  indicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª Serie speciale
«Concorsi  ed  esami» del 30 giugno 2009, sul sito Internet del Corpo
forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce concorsi).
La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
   9.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
   10.  L'elenco  alfabetico  dei  candidati  che  superano  la prova
preselettiva  e'  pubblicato  mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»   del   giorno  che  verra'  reso  noto  contestualmente  alla
comunicazione  di  cui  al precedente, comma 8. Di tale pubblicazione
viene data notizia, anche sul sito Internet del Corpo forestale dello
Stato (www.corpoforestale.it, sotto la voce concorsi).
   11.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti.

        
      
                               Art. 7.

                            Prova d'esame


   1.  I  candidati  che  abbiano superato la prova preselettiva sono
ammessi  a  sostenere  le  prove scritte d'esame di cui al successivo
art. 8 del presente bando.
   2.  Nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami», di cui al comma 10 dell'art. 6 sara'
data  comunicazione  della sede e del calendario di svolgimento delle
prove scritte.
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.

        
      
                               Art. 8.

                           Materie d'esame


   1.  Gli  esami  consistono in due prove scritte ed in un colloquio
comprendente  anche  una  prova di conoscenza di una lingua straniera
(inglese,   francese,   tedesco,  spagnolo)  e  una  prova  orale  di
informatica.
   2.  Le  prove  scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
sono  dirette  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato a svolgere
mansioni specifiche del profilo professionale per il quale concorre e
vertono  sulle  seguenti  materie:  chimica  organica  ed inorganica,
chimica   analitica,   chimica   agraria   e   forestale,   industrie
chimico-forestali; biologia; chimica dell'inquinamento: acqua, aria e
suolo,  effetti  degli  inquinamenti  sulla  vegetazione;  igiene del
territorio   naturale;   chimica   biologica;   chimica   e   analisi
merceologica.
   3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte,  sulle  seguenti:  elementi di diritto e procedura penale in
relazione   alle   funzioni   di  polizia  giudiziaria;  elementi  di
legislazione  ambientale:  acqua,  aria, paesaggio, boschi e foreste,
parchi  e  riserve,  smaltimento  rifiuti,  inquinamento;  biochimica
applicata; scienze dell'alimentazione; principi di ecologia; principi
di   strumentazione   chimica;   elementi   di  diritto  comunitario;
ordinamento  e  funzioni del Corpo forestale dello Stato; nozioni sui
reati contro la pubblica amministrazione.
   4.  Il  candidato  che  non  si  presenta  nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la prova d'esame e' escluso dal concorso.
   5.  Le  prove  scritte  si  intendono  superate  dai candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
ventuno trentesimi.
   6.  La  commissione,  qualora  abbia  attribuito  al primo dei due
elaborati  scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame dell'altro.
   7. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nelle  prove  scritte,  sara'  comunicata  al  candidato almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
   8.  Il  colloquio  non  si intendera' superato se il candidato non
avra' ottenuto almeno la votazione di ventuno trentesimi.
   9. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
   10. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco  dei  candidati  ascoltati,  con  l'indicazione  del voto da
ciascuno riportato.
   11.  L'elenco,  sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione,  e' affisso all'albo dell'ispettorato generale del Corpo
forestale dello Stato.
   12.  Per  essere  ammessi  alle singole prove, nonche' alla visita
medica  di  cui  al  successivo art. 9, i candidati devono esibire un
valido documento di riconoscimento.

        
      
                               Art. 9.

        Accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale


   1.  I  candidati  che  avranno  superato  le prove scritte saranno
invitati  a  sottoporsi,  prima  della  prova orale, in conformita' a
quanto  stabilito  dall'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   27  febbraio  1991,  n.  132,  agli  accertamenti  della
idoneita'  fisica.  Il  giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita', e'
definitivo  e  comporta,  in  caso di non idoneita', l'esclusione dal
concorso.
   2.  La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici  da  esibire  alla  commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati  presso  le  proprie  AA.SS.LL.  o altra struttura pubblica
specificata  nella  lettera  stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.

        
      
                              Art. 10.

                      Presentazione dei titoli


   1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
far  pervenire  al  Ministero  delle  Politiche agricole alimentari e
forestali  -  Corpo  forestale  dello  Stato - Ispettorato generale -
Divisione  12ª  - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il termine
perentorio  di  venti  giorni  dal  giorno  in  cui hanno ricevuto il
relativo  avviso,  i  documenti  attestanti il possesso dei titoli di
riserva  e  preferenziali  di  cui si e' dichiarato il possesso nella
domanda di partecipazione al concorso.

        
      
                              Art. 11.

                        Graduatorie di merito


   1. Ultimate le prove d'esame, e' formata la graduatoria di merito,
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati;
tale  votazione  e'  data  dalla somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio.
   2.  La  graduatoria  del concorso e la dichiarazione del vincitore
saranno  effettuate  secondo  le  norme  del presente decreto nonche'
secondo   le  disposizioni  previste  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
   3.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
apposito  decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, e', sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego,  approvata  la  graduatoria del concorso e dichiarato il
vincitore.
   4.  Il  vincitore  e'  nominato commissario forestale ed ammesso a
frequentare  il corso di formazione iniziale di cui all'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.

        
      
                              Art. 12.

                     Documentazione e controlli


   1.  Il candidato utilmente collocato in graduatoria sara' invitato
a  far  pervenire  al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali  -  Corpo  forestale  dello  Stato - Ispettorato generale -
Divisione  12ª  - Via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di assunzione
in  servizio,  le  certificazioni  ovvero  le  relative dichiarazioni
sostitutive  ai  sensi  dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, comprovanti il possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso, secondo il modello che sara'
allegato alla lettera di invito.
   2.  L'Amministrazione  procedera'  ai controlli, anche a campione,
sul   contenuto   delle   dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dal
candidato.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora  dal  controllo di cui sopra, emerga la non veridicita' della
dichiarazione   rilasciata,   il   dichiarante  decade  dai  benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera  e  il  suo  nominativo  sara' segnalato all'autorita'
giudiziaria per le azioni di competenza.
   3.  La  mancata consegna della documentazione entro i primi trenta
giorni  di  servizio, il mancato completamento della documentazione o
l'omessa  regolarizzazione  della  stessa,  entro  trenta  giorni dal
ricevimento   dell'apposito  invito,  implicano  la  decadenza  della
nomina.

        
      
                              Art. 13.

                   Pubblicazione della graduatoria


   1. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e del
vincitore   sara'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  del  Corpo
forestale  dello  Stato  e  di  tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso  inserito  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
   2. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine,
rispettivamente  di  giorni  sessanta  e  centoventi,  per il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della
legge  6  dicembre  1971, n. 1034, ovvero ricorso al Presidente della
Repubblica,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 14.

             Corso di formazione e conferma della nomina


   1.  Il  corso di formazione, della durata di due anni, finalizzato
anche  al  conseguimento  del  master universitario di II livello, e'
articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo
di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155.
   2.  Il  vincitore  del  concorso,  appartenente ai ruoli del Corpo
forestale  dello Stato o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare,  e'  posto  in aspettativa, per la durata del corso, con il
trattamento  economico  previsto dall' art. 28 della legge 10 ottobre
1986, n. 668.
   3.  Al  termine  del corso di formazione, il commissario forestale
sostiene  gli esami finali. Qualora non superi i predetti esami sara'
dimesso   dal   corso   con   cessazione   di   ogni   rapporto   con
l'amministrazione. Il commissario forestale che ha superato gli esami
finali  e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo,
e'  dichiarato  idoneo  al  servizio nel Corpo forestale dello Stato,
presta giuramento ed e' confermato nel ruolo direttivo dei funzionari
del  Corpo  con  la  qualifica di commissario capo forestale, secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso.

        
      
                              Art. 15.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Corpo  Forestale  dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 12ª,
per  le  finalita' di gestione del concorso e successivamente saranno
trattati  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
d'impiego.
   2.  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  I  dati  medesimi  potranno  essere comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
   4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
   5.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali - Corpo
Forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  -  Divisione  12ª,
titolare  del  trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento e' il
Direttore della suddetta Divisione 12ª.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 marzo 2009
                     Il Capo del Corpo forestale dello Stato: Patrone