Concorso per 1 perito industriale (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 17-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  16 aprile 2009) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-03-2009
Data Scadenza bando 16-04-2009
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  16 aprile 2009)
Sessione  degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito industriale

                        IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

   Vista   la   legge   8   dicembre   1956,  n.  1378  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
   Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del
regolamento  sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni;
   Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle  relative prove per
l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina dei
relativi ordinamenti;
   Visto  in  particolare  l'art. 7, comma 2 del predetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce che: «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e  di  laurea  specialistica  definiscono  anche, in conformita' alla
normativa  vigente,  la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  29  dicembre  1991,  n.  445, di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale,  per  il  quale  gli  esami  hanno  luogo, ogni anno, in
un'unica  sessione  indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1);
   Visto  il  decreto  ministeriale  29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale  e'  stato  integrato  l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti  oggetto  della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
                               Ordina:

                               Art. 1.


   1.  E'  indetta,  per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
perito industriale.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di perito industriale
capotecnico  conseguito  presso  un  istituto  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
    A)   completato   un   periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata,  anche al fuori di uno studio tecnico professionale, con
mansioni  proprie della specializzazione relativa al diploma (art. 2,
comma 3, legge n. 17/1990);
    B) completato un periodo biennale di frequenza di apposita scuola
superiore  diretta  a  fini  speciali  finalizzata  al  settore della
specializzazione  relativa  al  diploma  (art.  2,  comma 3, legge n.
17/1990);
    C)  completato  un  periodo  biennale  di formazione e lavoro con
contratto   a   norma   di   legge   e  con  mansioni  proprie  della
specializzazione  relativa  al  diploma  (art.  2,  comma 3, legge n.
17/1990);
    D)  completato un periodo biennale di pratica durante il quale il
praticante  perito  industriale abbia collaborato all'espletamento di
pratiche    rientranti    nelle    competenze   professionali   della
specializzazione  relativa  al  diploma  (art.  2,  comma 3, legge n.
17/1990).
   Il  periodo  biennale  di  formazione  e  lavoro  ed il periodo di
pratica   biennale  devono  essere  stati  svolti  presso  un  perito
industriale,  un  ingegnere  o altro professionista con attivita' nel
settore  della  specializzazione relativa al diploma del praticante o
in  un  settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio.
    E)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero  professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si   ha   titolo  ad  accedere  in  relazione  al  diploma  posseduto
(specializzazione)  (art.  55,  comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti industriali
accertano  la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a
criteri   uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati
giudizi   negativi,   preclusivi  dell'ammissione  agli  esami,  sono
tempestivamente notificati agli interessati.
   2.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove  d'esame,  di  uno  dei  seguenti  titoli  in  coerenza  con le
corrispondenti sezioni:
    F) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
    G)  lauree,  comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art.  55,  commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
   3.  Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

        
      
                               Art. 3.

                            Sedi di esame


   1.  Sono  sedi  di esame gli istituti tecnici industriali statali,
elencati  nella  tabella  A  allegata,  ubicati nelle citta' sedi dei
collegi  dei  periti industriali, ad eccezione delle sedi di esame di
Verres,   Verbania,   Imperia,   Urbino,   Ancona   e  Caltanissetta,
individuate,  rispettivamente,  per  i  collegi ubicati nei comuni di
Aosta,  Gravellona  Toce, Ventimiglia, Pesaro, Osimo ed Agrigento che
non  sono sedi di istituti tecnici industriali (l'intera provincia di
Agrigento ne e' priva).
   2.   Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da diverse sedi di collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
   3.  Qualora  gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella A.
   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

        
      
                               Art. 4.

Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  - Termine -
                             Esclusioni


   1.  I  candidati  devono,  entro  il  termine perentorio di trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie speciale - presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
5,  soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato
nella  provincia  (ad  eccezione di Agrigento per la quale l'istituto
sede   d'esame  e'  quello  di  Caltanissetta  )  sede  del  collegio
competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione (art.
1, comma 4, regolamento).
   2.  Le  domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame  ed  inviate al detto collegio, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
   3.  Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande  con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale
ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e coloro i
quali  risultino  sprovvisti  dei requisiti prescritti dal precedente
art. 2.
   4.  L'esclusione  puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

        
      
                               Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto


   1.  Nella  domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con  marca  da  bollo  (euro  14,62) e corredata della documentazione
indicata  nel  successivo  art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
responsabilita'  penali  per dichiarazioni mendaci e per formazione o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000)  e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni   comporta  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
devono  dichiarare  (articoli  46  e 47 citato decreto del Presidente
della Repubblica):
    il cognome ed il nome;
    il luogo e la data di nascita;
    la  residenza  anagrafica  e  l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
    di  aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
di   perito   industriale,  con  precisa  indicazione:  della  esatta
denominazione   della  specializzazione  (precisare  se  di  nuovo  o
precedente   ordinamento);   dell'istituto  sede  d'esame;  dell'anno
scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha
rilasciato  il  diploma se diverso da quello sede d'esame; della data
del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso
(apposti  in calce a destra); della data di consegna e del numero del
registro  dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma
non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso
dell'interessato,  precisare  tali circostanze ed indicare l'istituto
che  ha  rilasciato  il  relativo  certificato, se posseduto, con gli
estremi  dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione
in  argomento  non  e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno
dei  requisiti  di  cui  al precedente art. 2, comma 2, lettere F e G
(diplomi universitari e lauree);
    di  essere  iscritti  (ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale e della sezione;
    la  pratica  professionale  svolta  ovvero  la  scuola  superiore
diretta  a  fini  speciali  presso  la  quale  e' stato conseguito il
relativo diploma, con indicazione della specializzazione e della data
del  conseguimento.  La dichiarazione in argomento non e' richiesta a
coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente
art.  2,  commi  1  e  2,  lettere  E,  F  e  G  (corsi IFTS, diplomi
universitari e lauree);
    di  essere  in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art.  2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere B, E, F e G (diplomi di scuola superiore
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma  3,  occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS  e  le  lauree  occorre,  in  particolare, dichiarare l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
    la   specializzazione   per   la   quale   intendono   conseguire
l'abilitazione,  specializzazione,  relativa  allo  specifico diploma
posseduto  nei casi di cui alle lettere dalla A alla E del precedente
art.  2,  nel  cui  settore  hanno  acquisito  uno  dei  requisiti di
ammissione  all'esame.  I possessori di diplomi universitari e lauree
indicano unicamente le specializzazioni di nuovo ordinamento;
    di  non  aver  prodotto,  per  la  sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
   2.  Coloro  i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al collegio
competente.
   3.  I  candidati  diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste.

        
      
                               Art. 6.

               Domande di ammissione - Documentazione


   1.  Alla  domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
    curriculum   in   carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori studi compiuti;
    eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
     della  tassa  di  ammissione  agli esami dovuta all'erario nella
misura  di  49,58  euro  (art.  2  -  capoverso  3  - del decreto del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990).  Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando  il  modello  F23  (codice tributo: 729T; codice ufficio:
quello  dell'Agenzia  delle entrate “locale” in relazione
alla residenza anagrafica del candidato);
     del  contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere  all'istituto  gli  estremi  del  conto corrente postale da
utilizzare);
    fotocopia  non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
    elenco   in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

        
      
                               Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi


   1.  Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano  al Ministero della Istruzione, Universita' e
Ricerca   entro  la  data  del  30  aprile  2009,  a  mezzo  fax  (n.
06/58492602),  il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai
fini  della  determinazione del numero delle commissioni da nominare.
Detta  comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non
sia  pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi
collegi, anche al consiglio nazionale.
   2.  Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12  maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco  nominativo dei candidati in possesso dei requisiti, in
stretto  ordine  alfabetico nell'ambito di ciascuna specializzazione,
distinguendo quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui
al  successivo  art.  9,  comma  3,  per  consentire  al Ministero di
provvedere   alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi
provvedono  a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000)  delle  dichiarazioni  sostitutive rese dai candidati nelle
domande,  con  riferimento,  in  particolare,  sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al  precedente  art.  2.  Nel  predetto  elenco vengono indicati, per
ciascun  candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di
nascita,  nonche'  il  requisito  di  ammissione posseduto, di cui al
precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o
C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti
di  ammissione  (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione
deve  essere  apposta  anche la dicitura “Requisito in corso di
maturazione”  con la data prevista di acquisizione che non puo'
essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove
d'esame.
   3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
    «Il  Presidente  del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli   5   e   6   del  regolamento  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  29  dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati,
in numero di, di cui all'elenco nominativo che precede;
     l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2,
comma  3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e
3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
     di   aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
     di  aver  compiuto  puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
   4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
   5.  Entro  la  data  del 6 ottobre 2009, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una  fotocopia  della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato.  Le  domande,  corredate  della  relativa  documentazione,
devono  essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui  sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate  al  Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma  2).  Nel  caso  in  cui i candidati di un collegio siano stati
assegnati  a  piu'  commissioni,  con sede nello stesso istituto o in
istituti   diversi,   il   medesimo  collegio  allega,  per  ciascuna
commissione,  oltre  al  detto  elenco  generale,  specifica distinta
recante  indicazione  dei  candidati  assegnati  dal  Ministero  alla
singola commissione.
   6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro
e  non  oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle prove d'esame,
soltanto   alla  commissione  esaminatrice,  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

        
      
                               Art. 8.

                       Calendario degli esami


   1.  Gli  esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
    13  ottobre  2009  -  ore  8,30:  insediamento  delle commissioni
esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
    14  ottobre  2009  -  ore 8,30: prosecuzione della detta riunione
preliminare;
    15 ottobre 2009 - ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta
o scritto-grafica;
    16  ottobre  2009  -  ore  8,30:  svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica;
   2.  L'elenco  e  le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
degli  esami ed a quello della sede del competente collegio, al quale
spetta,   in   ogni   caso,   di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

        
      
                               Art. 9.

                           Prove di esame


   1.   I   candidati   debbono   presentarsi,   senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  collegio  (art.  3,  comma 4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni  e  nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte o
scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
   2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed
in  una  prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle
prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata, comprensiva dei
programmi relativi alla seconda prova scritta o scritto-grafica degli
indirizzi  di  nuovo  ordinamento  (decreto  ministeriale 29 dicembre
2000, n. 447).
   3.  I  candidati  in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo  ordinamento  devono  individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento,  il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella detta tabella B:
    diplomi  di  nuovo  ordinamento: Elettronica e telecomunicazioni;
Elettrotecnica   ed  automazione;  Meccanica;  Chimico;  Tessile  con
specializzazione   nella   produzione   dei   tessili;   Tessile  con
specializzazione nella confezione industriale;
    diplomi   di  precedente  ordinamento:  Elettronica  industriale;
Telecomunicazioni;    Elettrotecnica;    Meccanica;    Meccanica   di
precisione; Industrie metalmeccaniche; Chimica industriale; Industria
tessile; Maglieria; Confezione industriale.
   4.  I  possessori  di  diplomi universitari e lauree sostengono le
prove relative alle specializzazioni di nuovo ordinamento.
   5.  Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova
viene  indicato  in  calce  al  rispettivo  tema  (art.  11, comma 1,
regolamento).
   6.  Durante le prove sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
non  programmabili  e  non  stampanti  e  la consultazione di manuali
tecnici  e  di  raccolte  di  leggi  non  commentate  (allegati A e B
regolamento).
   7.  Non  sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla sessione di
esami.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere  riconvocati  in  altra data, fissata con
riferimento  alle  esigenze  prospettate  dagli  interessati  ed alla
necessita'  della  sollecita conclusione della sessione d'esami (art.
11, comma 7, regolamento).

        
      
                              Art. 10.

                               Rinvio


   1.  Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
   La  presente  ordinanza  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 10 marzo 2009
                                         Il direttore generale: Dutto