Concorso per 1 perito agrario (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 17-03-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (scad. 16 aprile 2009) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 17-03-2009 |
Data Scadenza bando | 16-04-2009 |
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CONCORSO (scad. 16 aprile 2009) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei periti agrari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del predetto D.P.R. n. 328/2001, che stabilisce che: «I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato»'; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Ordina: Art. 1. 1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario.
Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A) completato un periodo biennale di pratica presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); B) completato un periodo triennale di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991); C) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei periti agrari accertano la sussistenza di detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); E) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
Art. 3. Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4. Domande di ammissione Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare, come indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo articolo 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria, regioni prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e' quella del Piemonte. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. In via alternativa, le domande possono essere presentate a mano, entro il medesimo termine, direttamente al collegio competente. 3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo. 4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2. 5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5. Domande di ammissione - Contenuto 1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 14,62) e corredata della documentazione indicata nel successivo articolo 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica): il cognome ed il nome; il luogo e la data di nascita; la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere D ed E (diplomi universitari e lauree); di essere iscritti (ove d'obbligo in relazione al requisito di ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio provinciale; la pratica professionale svolta ovvero il triennio di attivita' agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree); di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del competente collegio) di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi IFTS e le lauree occorre, in particolare, dichiarare l'avvenuto compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il requisito di ammissione sono tenuti successivamente, ad avvenuta maturazione di questo, a dichiararne, sotto la propria responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al collegio competente. 3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39, legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.
Art. 6. Domande di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati, pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento della tassa e del contributo, i seguenti documenti: curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare); fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7. Adempimenti dei collegi 1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero della Istruzione, Universita' e Ricerca entro la data del 30 aprile 2009, a mezzo fax (n. 06/58492602), il numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al collegio nazionale. 2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro la data del 12 maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti, asseverato con certificazione contributiva, di cui al precedente articolo 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre la seguente attestazione: «Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168), relativamente ai candidati, in numero di ……, di cui all'elenco nominativo che precede: l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 10, comma 2, legge n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001), asseverato con certificazione contributiva; di aver verificato la regolarita' delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza; di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza. 5. Entro la data del 6 ottobre 2009, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).
Art. 8. Calendario degli esami 1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 13 ottobre 2009, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle commissioni medesime; 14 ottobre 2009, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 15 ottobre 2009, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta; 16 ottobre 2009, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica; 2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).
Art. 9. Prove di esame 1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal collegio (art. 3, comma 4), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11, comma 1, regolamento). 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18 regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).
Art. 10. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 marzo 2009 Il direttore generale: Dutto