Concorso per 1 perito agrario (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 17-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  16 aprile 2009) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-03-2009
Data Scadenza bando 16-04-2009
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


CONCORSO   (scad.  16 aprile 2009)

Sessione  degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito agrario

                        IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

   Vista   la   legge   8   dicembre   1956,  n.  1378  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
   Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione del
regolamento  sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni;
   Vista  la  legge  21  febbraio  1991,  n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle  relative prove per
l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina dei
relativi ordinamenti;
   Visto  in  particolare  l'art.  7,  comma 2 del predetto D.P.R. n.
328/2001, che stabilisce che: «I decreti ministeriali che introducono
modifiche   delle   classi   di  laurea  e  di  laurea  specialistica
definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa
corrispondenza  con i titoli previsti dal presente regolamento, quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato»';
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  marzo  1993,  n.  168,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario,  per  il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
                               Ordina:

                               Art. 1.


   1.  E'  indetta,  per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
perito agrario.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   1.  Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma   di   istruzione  secondaria  superiore  di  perito  agrario
conseguito  presso  un  istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
    A)  completato  un  periodo  biennale di pratica presso un perito
agrario  o  un  dottore  in  scienze  agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un quinquennio (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
    B)  completato un periodo triennale di attivita' tecnico agricola
subordinata,  anche al di fuori di uno studio professionale (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
    C)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001). I collegi
provinciali  dei  periti  agrari  accertano  la  sussistenza di detta
coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione  agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati agli
interessati.
   2.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
    D) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata
(art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
e relativa tabella A);
    E)  lauree,  comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella  D  allegata  (art.  55,  commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
   3.  Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

        
      
                               Art. 3.

                            Sedi di esame


   1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali elencati
nella  tabella  A  allegata  alla  presente  ordinanza.  Gli esami si
svolgono in sede regionale o interregionale.
   2.   Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati  nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere costituite
commissioni   per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o  piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
   3.  Qualora  gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare   inutilizzabili   per   motivi   contingenti,  ovvero  per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive dell'istituto,
possono  essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso  istituti,  della  stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite  dei  collegi  presso  i  quali,  secondo quanto disposto dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.

        
      
                               Art. 4.

Domande   di  ammissione  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni


   1.  I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale  -  4^  serie  speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di  rito  e  redatta  secondo  le  modalita' stabilite dal successivo
articolo 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A,
ubicato  nella  regione  sede del collegio competente ad attestare il
possesso  del  requisito  di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria,
regioni  prive di istituti tecnici agrari statali, la sede d'esame e'
quella del Piemonte.
   2.  Le  domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
tecnico  sede  d'esame  ed  inviate al detto collegio, si considerano
prodotte  in  tempo  utile  purche' spedite a mezzo raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine  sopra  indicato. In via
alternativa,  le  domande  possono essere presentate a mano, entro il
medesimo termine, direttamente al collegio competente.
   3.  Nella  prima  ipotesi  fa  fede il timbro dell'ufficio postale
accettante;  nella  seconda  fa  fede  l'apposita  ricevuta che viene
rilasciata  agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante  la  firma  dell'incaricato  alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
   4.  Non  sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2.
   5.  L'esclusione  puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

        
      
                               Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto


   1.  Nella  domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
con  marca  da  bollo  (euro  14,62) e corredata della documentazione
indicata  nel  successivo  articolo  6,  i candidati, consapevoli sia
delle   responsabilita'   penali  per  dichiarazioni  mendaci  e  per
formazione  o uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000)  e sia del fatto che la non veridicita' del
contenuto  delle  dichiarazioni  comporta  la  decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della
Repubblica),  devono  dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del
Presidente della Repubblica):
    il cognome ed il nome;
    il luogo e la data di nascita;
    la  residenza  anagrafica  e  l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
    di  aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
di  perito  agrario,  con  precisa  indicazione:  dell'istituto  sede
d'esame;  dell'anno  scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto  che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame;  della  data  del  diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti,  dello  stesso  (apposti in calce a destra); della data di
consegna  e  del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso  di  uno  dei  requisiti di cui al
precedente  art.  2,  comma 2, lettere D ed E (diplomi universitari e
lauree);
    di  essere  iscritti  (ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione) nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
provinciale;
    la  pratica  professionale svolta ovvero il triennio di attivita'
agricola subordinata effettuata. La dichiarazione in argomento non e'
richiesta  a  coloro che sono in possesso di uno dei requisiti di cui
al  precedente  art.  2,  commi 1 e 2, lettere C, D ed E (corsi IFTS,
diplomi universitari e lauree);
    di  essere  in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art.  2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art.  2,  commi  1  e  2,  lettere  C,  D  ed  E (corsi IFTS, diplomi
universitari  e  lauree)  e comma 3, occorre dichiarare, con fedele e
completa   trascrizione,   il   contenuto   del   diploma  e/o  della
certificazione  posseduta  (per  i corsi IFTS e le lauree occorre, in
particolare,   dichiarare   l'avvenuto   compimento   del  prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi);
    di  non  aver  prodotto,  per  la  sessione in corso ed a pena di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame.
   2.  Coloro  i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  e  da  inviare  al collegio
competente.
   3.  I  candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20,
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ai   sensi   dell'art.  39,  legge  n.  448/1998,  l'esistenza  delle
condizioni personali richieste.

        
      
                               Art. 6.

               Domande di ammissione - Documentazione


   1.  Alla  domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
    curriculum   in   carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
ulteriori studi compiuti;
    eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
     della  tassa  di  ammissione  agli esami dovuta all'erario nella
misura  di  49,58 euro (art. 2 - capoverso 3 - decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990). Il versamento, in
favore  dell'ufficio  locale  dell'Agenzia delle Entrate, deve essere
effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio postale utilizzando il
modello   F23   (codice   tributo:   729T;   codice  ufficio:  quello
dell'Agenzia  delle  entrate  «locale»  in  relazione  alla residenza
anagrafica del candidato);
     del  contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame a
norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni
(chiedere  all'istituto  gli  estremi  del  conto corrente postale da
utilizzare);
    fotocopia  non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
    elenco   in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

        
      
                               Art. 7.

                       Adempimenti dei collegi


   1.  Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  i  collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute
ed  utilmente  prodotte  e,  compiuto  ogni opportuno accertamento di
competenza,  comunicano  al Ministero della Istruzione, Universita' e
Ricerca   entro  la  data  del  30  aprile  2009,  a  mezzo  fax  (n.
06/58492602),  il  numero dei candidati ammessi a sostenere gli esami
ai   fini  della  determinazione  del  numero  delle  commissioni  da
nominare.   Detta   comunicazione   deve   essere   inoltrata   anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata,
a cura dei medesimi collegi, anche al collegio nazionale.
   2.  Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
la  data  del  12  maggio 2009, con l'inoltro, a mezzo postale, di un
unico  elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati
ammessi  a  sostenere  gli  esami  per  consentire  al  Ministero  di
provvedere   alla  loro  assegnazione  alle  commissioni.  I  collegi
provvedono  a  formare  i  detti  elenchi  previo  puntuale controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000)  delle  dichiarazioni  sostitutive rese dai candidati nelle
domande,  con  riferimento,  in  particolare,  sia all'iscrizione nel
registro  dei  praticanti  e  sia  al  possesso di uno dei requisiti,
asseverato  con  certificazione  contributiva,  di  cui al precedente
articolo  2.  Nel  predetto  elenco  vengono  indicati,  per  ciascun
candidato,  il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e la data di nascita,
nonche'  il  requisito  di ammissione posseduto, di cui al precedente
articolo  2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D
o E). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
   3.  In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente   del   collegio,   questi   deve   apporre   la  seguente
attestazione:
    «Il   Presidente  del  Collegio  provinciale  attesta,  ai  sensi
dell'articolo   6   del   regolamento   degli   esami  di  Stato  per
l'abilitazione   all'esercizio   della  libera  professione  (decreto
ministeriale  16  marzo 1993, n. 168), relativamente ai candidati, in
numero di ……, di cui all'elenco nominativo che precede:
     l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al  registro  dei  praticanti  e
l'avvenuto   compimento   del   biennio   di   pratica  o,  comunque,
l'assolvimento  (salva indicazione contraria relativa a candidati con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,  analoga  attestazione)  delle condizioni stabilite (art.
10,  comma 2, legge n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1,
2  e  3,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001),
asseverato con certificazione contributiva;
     di   aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
     di  aver  compiuto  puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
   4.   Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
   5.  Entro  la  data  del 6 ottobre 2009, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai  quali  sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici di quegli
istituti  indicati  dal  Ministero  in  caso  di diversa assegnazione
disposta  a  norma  del  precedente articolo 3, trattenendo ai propri
atti  una  fotocopia  della  domanda  di partecipazione agli esami di
ciascun    candidato.    Le   domande,   corredate   della   relativa
documentazione,  devono  essere  accompagnate  da altro originale del
medesimo  elenco  di  cui  sopra  gia'  trasmesso al Ministero. Detto
elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante  indicazione:  di
eventuali    altre   variazioni   gia'   comunicate   al   Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).
   6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire, entro
e  non  oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle prove d'esame,
soltanto   alla   commissione  esaminatrice  la  comunicazione  della
compiuta  o  mancata  acquisizione  dei requisiti di ammissione per i
restanti  candidati  con  la  dicitura  di  cui al precedente comma 2
(allegando  le  successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).

        
      
                               Art. 8.

                       Calendario degli esami


   1.  Gli  esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
    13   ottobre  2009,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
    14   ottobre   2009,   ore   8,30:  prosecuzione  della  riunione
preliminare;
    15 ottobre 2009, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
    16  ottobre  2009,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda prova
scritta e/o scritto-grafica;
   2.  L'elenco  e  le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
degli  esami  ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali  spetta,  in  ogni  caso,  di  effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, regolamento).

        
      
                               Art. 9.

                           Prove di esame


   1.   I   candidati   debbono   presentarsi,   senza  altro  avviso
ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal  collegio  (art.  3,  comma 4), alle rispettive sedi di esame nei
giorni  e  nell'ora  indicati, per lo svolgimento delle prove scritte
e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
   2.  Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
   3.  Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte  e/o  scritto-grafiche  viene indicato in calce al tema (art.
11, comma 1, regolamento).
   4.  Durante  le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18 regolamento).
   5.  Non  sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove  scritte  e/o  scritto-grafiche  sono  esclusi  dalla  relativa
sessione di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
   6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
tempestivamente  alla  valutazione  discrezionale  e definitiva della
commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di sostenere la prova
orale  nel  giorno  stabilito possono dalla commissione stessa essere
riconvocati in altra data (art. 11, comma 8, regolamento).

        
      
                              Art. 10.

                               Rinvio


   1.  Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
   La  presente  ordinanza  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Roma, 10 marzo 2009
                                         Il direttore generale: Dutto