Concorso per 160 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 160 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 20-03-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 20 aprile 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'esercito per l'anno scolastico 2009-2010. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-03-2009 |
Data Scadenza bando | 20-04-2009 |
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CONCORSO (scad. 20 aprile 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione di centosessanta giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell'esercito per l'anno
scolastico 2009-2010.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD»; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» in Napoli (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'» in Milano, per l'anno scolastico 2009-2010; Considerato che alla Scuola militare «Teulie'» di Milano e' possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo scientifico, anche al liceo scientifico europeo; Ravvisata l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di concorrenti di sesso femminile, a modifica delle limitazioni dei precedenti concorsi; Considerato, altresi', che per problematiche di carattere infrastrutturale, le concorrenti potranno risultare vincitrici di un massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi di Milano e di Napoli; Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i posti eventualmente non ricoperti dagli aspiranti al liceo scientifico europeo per insufficienza di idonei possano essere ricoperti dai concorrenti idonei compresi nella graduatoria per il liceo scientifico, secondo l'ordine della stessa, e viceversa; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare di cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti (liceo classico, liceo scientifico e liceo scientifico europeo) sia ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove concorsuali di concorrenti in misura pari a quattro volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offrira' adeguata garanzia di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2009-2010 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 160 (centosessanta) giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di posti per sede ed ordine di studi: a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli: 1) 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); 2) 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Nunziatella» non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico: b) Scuola militare «Teulie'» di Milano: 1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 2) 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta); 3) 3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti). Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'» non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo. 2. Qualora i posti per uno dei licei, disponibili per vincitori di sesso femminile, non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati idonei di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita' per sede. Inoltre, i posti disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.
Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che: a) abbiano, al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1994, estremi compresi; b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale quali allievi delle Scuole militari dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi articoli 7, 8 e 9; c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni; e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2008-2009 l'idoneita' alla ammissione al 1° liceo classico (terzo anno) ovvero al 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo (terzo anno). Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a), b) ed e), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3.
Art. 3. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice in conformita' allo schema riportato in allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, dovra' essere indirizzata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno e spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata a mano al medesimo indirizzo, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata ovvero il timbro a data del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato. 2. Nella domanda i concorrenti dovranno indicare: a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere segnalata direttamente e nel modo piu' celere al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) il corso di studi prescelto (liceo classico, liceo scientifico o liceo scientifico europeo); e) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico o liceo scientifico europeo) specificando, se frequentatori del 2° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, la lingua straniera - francese o inglese - studiata. I concorrenti, che nell'anno scolastico in corso frequentino il 2° anno di un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) ovvero un liceo sperimentale, saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva, a condizione che documentino, prima dell'inizio dei corsi (che avverra' presumibilmente nella prima decade di settembre 2009), di aver superato presso un istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare. Detti concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione al concorso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certificazione che attesti l'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere l'esame integrativo nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato. La mancata presentazione di detta certificazione con le modalita' sopraindicate determinera' il rigetto della domanda; f) la Scuola militare prescelta (salvo che venga chiesta la partecipazione per i posti per il liceo scientifico europeo). Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le Scuole. Qualora venisse omessa l'indicazione della seconda Scuola, questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2; g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 3 del presente decreto; h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo articolo 11, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; i) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, se possibile, di numero telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; l) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; m) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 3. Le domande dovranno essere firmate dai concorrenti e la firma dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo dei genitori, il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilita' in calce alla domanda. Detta firma comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane alla prova ed agli accertamenti previsti dal successivo articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d). La mancanza di dette sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.
Art. 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova preliminare di cultura generale; b) prova di educazione fisica; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; e) prova orale di cultura generale. Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 i concorrenti, all'atto della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 12, comma 1, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. 4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciati incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico; b) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; c) commissione per la prova di educazione fisica; d) commissione per gli accertamenti sanitari; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; f) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) saranno composte, ciascuna, da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri; c) cinque docenti di scuola media superiore abilitati all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali dell'Esercito, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta da: a) un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara' composta da: a) un Brigadier Generale medico dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri. I componenti della commissione di cui al presente comma dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale psicologo dell'Esercito, membro; d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Art. 6. Prova preliminare di cultura generale 1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75 minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario contenente test volti ad accertare le abilita' ortogrammaticali e sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di cultura generale, di storia e geografia, di matematica, logica e comprensione di brani. Tale prova preliminare avra' luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b), il 27 aprile 2009, in sede unica, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, con inizio non prima delle 14,00. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 14 aprile 2009, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 14 aprile 2009 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova preliminare di cultura generale per uno o piu' degli ordini di studi previsti nell'articolo 1 del presente decreto, nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 14 aprile 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio, verra' pubblicato il relativo avviso. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Per informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it . 4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova avesse luogo, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso il predetto Centro, per sostenere la prova medesima, entro le 13,00 del giorno previsto, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che, qualunque sia la causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova. 5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti verranno formate, dalle rispettive commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico, una per il liceo scientifico ed una per il liceo scientifico europeo (ovvero solo quella o quelle per il corso di studi per cui fosse stata svolta la prova), in virtu' del punteggio conseguito, al solo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. 6. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti numerici: a) i primi 208 per il liceo classico, di cui non piu' di 36 aspiranti di sesso femminile; b) i primi 352 per il liceo scientifico, di cui non piu' di 68 aspiranti di sesso femminile; c) i primi 80 per il liceo scientifico europeo, di cui non piu' di 16 aspiranti di sesso femminile. A tali prove saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove. 7. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012 - 06/50231012) ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it , a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta prova.
Art. 7. Prova di educazione fisica 1. La prova di educazione fisica, gli accertamenti sanitari e l'accertamento attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti 2 - Foligno, presumibilmente nel periodo intercorrente tra il 20 maggio e l'8 giugno 2009 ed avranno la durata complessiva di 4/5 giorni per ciascun concorrente. 2. I concorrenti dovranno presentarsi al predetto Centro, nel giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalla prova di educazione fisica e, quindi, dal concorso. I concorrenti che, entro il quindicesimo giorno successivo all'effettuazione della prova preliminare di cultura generale, non avessero ricevuto l'invito a presentarsi a detti accertamenti - avendo in precedenza acquisito, attraverso la consultazione dei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it , notizia dell'avvenuta ammissione alle successive prove concorsuali - potranno chiedere informazioni al predetto Centro telefonando al numero 0742/353466. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di educazione fisica, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, salva valida e documentata giustificazione, da trasmettere a mezzo fax (n. 0742/342208) al predetto Centro entro il giorno di presentazione, unitamente ad apposita istanza di riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' ricadente nel periodo previsto di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1. 3. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire il referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla presentazione alla prova presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata. In caso di positivita' al test di gravidanza non si potra' procedere all'effettuazione della prova di educazione fisica, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 4. La prova di educazione fisica, valutata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), consistera' nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi: a) corsa veloce di 100 metri piani; b) piegamenti sulle braccia; c) salto in alto; d) flessioni del busto dalla posizione supina. Nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportati i tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi. Al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento della prova, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione della stessa e consentire una preparazione mirata da parte dei concorrenti, tale allegato contiene anche le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nelle lettere b), c) e d) del presente comma. 6. La prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusassero un'indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione potra' essere disposta solo se compatibile con l'inizio della prova orale di cultura generale di cui al successivo articolo 10. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che nel corso della prova intendano ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali. 7. Per la valutazione della prova ogni componente della commissione disporra' di 10 punti. Nel citato allegato B sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale le modalita' di effettuazione di ciascun esercizio. 8. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12.
Art. 8. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno superato la prova di educazione fisica secondo quanto indicato nel precedente articolo 7 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica quali allievi delle Scuole militari. 2. Detti concorrenti dovranno essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia conforme: a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato comportera' l'esclusione dal concorso; b) referto attestante esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame strumentale entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata. I concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, a cura della citata commissione, all'accertamento di cui al successivo comma 3, lettera a). I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno la documentazione di cui alla presente lettera, ai fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovranno produrre il referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni precedenti gli accertamenti presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, che escluda lo stato di gravidanza. In assenza di entrambi i citati referti, dovranno essere sottoposti, ai fini sopra indicati, al test di gravidanza; c) dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme all'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore (solo se non forniti del relativo referto di cui alla precedente lettera b) del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici; d) copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie; e) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre sei mesi) dell'accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno, inoltre, produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dai genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o dal tutore, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra', altresi', essere conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto; f) per i soli concorrenti di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari. 3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunita' militare nella quale sara' inserito - solo qualora il concorrente non produca il relativo referto, come indicato nel precedente comma 2, lettera b). Il concorrente che dovesse essere sottoposto a detto esame dovra' portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al gia' citato allegato C; b) cardiologico con ECG; c) oculistico; d) otorinolaringoiatrico, comprensivo di esame audiometrico; e) psicologico/psichiatrico; f) analisi delle urine; g) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia (ALT-AST); 5) bilirubinemia totale e frazionata; 6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo). 4. La commissione potra', comunque, disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. Inoltre, al termine degli accertamenti sanitari, formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto: a) «idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari dell'Esercito; b) «non idoneo» all'ammissione quale allievo alle Scuole militari dell'Esercito. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 5. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che risulteranno: a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (ad eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle «note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. e tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita», purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti); c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma; d) esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia, disartria); e) in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti: 1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; 2) campo visivo e motilita' oculare normali; 3) senso cromatico normale accertato alle matassine colorate; 4) integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio di idoneita'); 5) udito normale, valutato con esame audiometrico. Saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso i concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal presente comma. 6. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ultimi potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia militare e Scuole militari - viale Mezzetti 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal medesimo Centro la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 7. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 6 - in caso di accoglimento dell'istanza - sara' espresso dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e sara' comunicato ai concorrenti seduta stante (l'eventuale giudizio di inidoneita' sara' comunicato con le modalita' gia' indicate nel precedente comma 4). Pertanto, i concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 8. Il concorrente affetto da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi, se giudicato idoneo al termine degli accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme all'allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti sanitari di cui al presente articolo, abbiano portato al seguito il certificato medico conforme al gia' citato allegato D, dovranno sostenere detti accertamenti sanitari in presenza del/dei genitore/i ovvero del tutore, come sopra indicato.
Art. 9. Accertamento attitudinale 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera f), all'accertamento attitudinale, inteso a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare, saranno valutate le potenzialita' adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali dei concorrenti agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola militare, secondo le direttive tecniche dello Stato maggiore dell'Esercito. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione dovra' essere comunicata per iscritto al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 3. I concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale.
Art. 10. Prova orale di cultura generale 1. I concorrenti, che saranno stati giudicati idonei al termine della prova di educazione fisica, degli accertamenti sanitari e dell'accertamento attitudinale, saranno convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per sostenere la prova orale di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente, a partire dall'ultima decade di giugno 2009. 2. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno scolastico, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742/342208, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2008-2009 alla classe superiore per la quale concorrono. Detti concorrenti saranno ammessi a sostenere la prova orale del concorso. 3. I concorrenti risultati idonei in tutte le prove e che, al termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, dovranno inviare, anche a mezzo fax 0742/342208, apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nel precedente comma 2, da cui risulti la sospensione del giudizio al termine dell'anno scolastico 2008-2009. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la prova orale del concorso in attesa dell'accertamento per il recupero dei debiti per cui e' stato sospeso il giudizio, ai sensi della normativa vigente richiamata nelle premesse. 4. I concorrenti che siano stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, quali frequentatori nell'anno scolastico in corso del 2° anno di un corso di studi diverso da quello per il quale hanno chiesto di concorrere ovvero di un liceo sperimentale, dovranno documentare, a scioglimento della riserva, con dichiarazione sostitutiva rilasciata con le modalita' e dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3 - anticipandola a mezzo fax (n. 0742/342208) - di aver superato, presso un istituto scolastico statale o parificato, qualora gia' sostenuti, gli esami integrativi nelle materie che non hanno formato oggetto di studio durante il biennio frequentato conseguendo l'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale hanno chiesto di partecipare. I concorrenti che non abbiano ancora sostenuto tali esami integrativi saranno ammessi con riserva alla prova orale del concorso e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente periodo dovra' essere presentata entro il 4 settembre 2009. La mancata comunicazione di quanto chiesto entro tale data costituira' implicita rinuncia da parte del concorrente al concorso, con la conseguente esclusione del medesimo. 5. La prova orale di cultura generale vertera': a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio (con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, matematica e storia. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto; b) per gli aspiranti al liceo scientifico e al liceo scientifico europeo, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia e lingua straniera (solo inglese o francese). I principali argomenti d'esame sono riportati nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Ciascun concorrente, sia del liceo classico che del liceo scientifico, potra' portare al seguito i testi degli autori studiati (greci, italiani, latini e stranieri), riferiti alle materie oggetto d'esame ed ai programmi ministeriali di cui sopra. In mancanza verra' interrogato sugli argomenti contenuti nei programmi riportati, rispettivamente, nei gia' citati allegati F e G. 7. La prova orale si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10.
Art. 11. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 12. Graduatorie di merito 1. I concorrenti idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 1 (compresi quelli di cui al precedente articolo 10, commi 3 e 4 che dovranno documentare tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre 2009 e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza, la conseguita ammissione alla classe superiore, mediante dichiarazione sostitutiva da presentare anche a mezzo fax 0742/342208) saranno iscritti in tre distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione fisica e di quello riportato nella prova orale di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nella prova di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova orale moltiplicato per il coefficiente 1, tutto diviso per il coefficiente 1,2. I concorrenti che abbiano riportato la «sospensione del giudizio» e che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non abbiano ancora conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno ammessi con riserva e convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo che sia stato conseguito ed immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. Qualora, invece, gli stessi riportino esito negativo alla valutazione scolastica finale, saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). 2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del concorso: a) per il liceo classico: i primi 52 (cinquantadue) concorrenti idonei di cui 9 (nove) aspiranti di sesso femminile; b) per il liceo scientifico: i primi 88 (ottantotto) concorrenti idonei di cui 17 (diciassette) aspiranti di sesso femminile; c) per il liceo scientifico europeo: i primi 20 (venti) concorrenti idonei di cui 4 (quattro) aspiranti di sesso femminile. 3. Per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in una delle graduatorie di cui al precedente comma, si applicheranno le procedure disposte dall'articolo 1, comma 2 del presente decreto. 4. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito trasmettera' alla Direzione generale per il personale militare, per l'approvazione, le graduatorie fornite dai presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a) e b) con l'indicazione, per ogni concorrente, di tutti gli elementi che hanno influito sulla loro formazione. 5. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 3, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale e, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it .
Art. 13. Ammissione alle Scuole 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso e tenuto conto delle gia' citate limitazioni numeriche previste per i concorrenti di sesso femminile, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teulie'») secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i concorrenti idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie'». Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione generale per il personale militare, tramite il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile modifica della sede (solo liceo classico e liceo scientifico) e del corso di studi (solo tra liceo scientifico e liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati, nel rispetto dei limiti numerici previsti per i concorrenti di sesso femminile. Qualora non fossero ricoperti interamente i posti messi a concorso per il liceo scientifico europeo, sara' possibile colmare le vacanze con gli idonei non vincitori per il liceo scientifico, secondo la relativa graduatoria e tenuto conto delle piu' volte citate limitazioni numeriche per i concorrenti di sesso femminile. Per tale eventualita' il concorrente sara' chiamato ad esprimere il suo gradimento. 2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni. 3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire, a pena di decadenza: a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei dirigenti delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle dovranno essere autenticate dal Provveditore agli studi; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente praticate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; d) atto di impegno, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato H del presente decreto; e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i concorrenti che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di eta'), secondo lo schema riportato nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da tale controllo emergesse che il contenuto delle dichiarazioni non e' veritiero, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 14. Esclusioni 1. L'Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Scuole militari dell'Esercito, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.
Art. 15. Ordinamento degli studi 1. La Scuola militare «Nunziatella» e la Scuola militare «Teulie'» sono istituti d'istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi a tali Scuole militari sono di ordine: a) classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per il 1°, 2° e 3° liceo classico e per il 3°, 4° e 5° liceo scientifico; b) scientifico europeo, con materie ed orario settimanale come da scheda in allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tali licei sono istituite, per l'insegnamento delle lingue e delle letterature straniere, le cattedre di francese, inglese e spagnolo, quest'ultima limitatamente al corso del liceo scientifico europeo. 2. Le classi che si formeranno nelle due predette Scuole militari saranno: a) per la Scuola militare «Nunziatella» una per il liceo classico e quattro per il liceo scientifico; b) per la Scuola militare «Teulie'» una per il liceo classico, due per il liceo scientifico e una per il liceo scientifico europeo. Durante l'intera permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cesseranno di appartenere alla Scuola. 3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico o liceo scientifico europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Pertanto, gli allievi non giudicati idonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno rinviati d'autorita'.
Art. 16. Arruolamento e obblighi di servizio 1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per la frequenza del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi che al compimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica di cui al comma 5 dell'articolo 8 del presente decreto, non si troveranno nelle condizioni volute per essere arruolati - e sempreche' possano acquisire in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il corso dell'anno scolastico. 4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su proposta motivata del Comandante della Scuola, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare e potra' essere adottato per: a) votazione insufficiente in attitudine militare; b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare; c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a seguito di condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a patteggiamento. 5. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso, qualora maggiorenne, potranno ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia o al quale sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. 7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto statale dello stesso ordine.
Art. 17. Spese a carico delle famiglie 1. Saranno a carico delle famiglie: a) una retta annua; b) il premio di assicurazione infortuni; c) le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno. 2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico 2009-2010 e' fissata - fermo restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi, ovvero con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso indicati: a) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo di € 7.746,85; b) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71; c) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41; d) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41. Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate anticipate, coincidenti con la data di presentazione, il 1° febbraio 2010 ed il 1° giugno 2010, con le modalita' indicate al successivo comma 7. 3. L'ammontare del premio di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilita' civile (obbligatorio per gli allievi che non abbiano ancora contratto l'arruolamento volontario triennale, cioe' che, alla data di presentazione alla Scuola, non abbiano compiuto il 16° anno di eta') e' pari a: a) € 90,00 per coloro che hanno compiuto il 16° anno di eta' entro il 31 dicembre 2008; b) € 135,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro il 31 marzo 2009; c) € 180,00 per coloro che compiranno il 16° anno di eta' dopo il 31 marzo 2009. L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. Il premio della polizza dovra' essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto della presentazione dell'allievo alla Scuola militare con versamento sul conto corrente postale dell'istituto, indicando come causale il numero di corso frequentato, il cognome e nome dell'allievo e la dicitura «assicurazione infortuni». La polizza prevede i seguenti massimali di rimborso: a) fino a € 25,00 diaria di gesso; b) fino a € 25,00 diaria di ricovero; c) fino a € 5.000,00 per rimborso spese infortuni; d) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente; e) fino a € 150.000,00 per morte. 4. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le esenzioni appresso indicate, dovranno versare: a) l'importo della retta annua o la prima rata della retta stessa; b) l'importo spettante del premio di assicurazione; c) la somma di € 650,00 per le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno. I giovani che, all'atto della presentazione, non comprovino di aver eseguito tali versamenti, non saranno ammessi all'istituto. Il Comandante della Scuola, tuttavia, qualora dai documenti di cui al successivo articolo 18, presentati dalle famiglie, possa ricavare sufficienti elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla concessione della dispensa totale o parziale dalla retta, potra' ammettere l'allievo in attesa della decisione ministeriale circa il riconoscimento del titolo ai benefici. 5. La Scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' alla famiglia un avviso con l'indicazione dei pagamenti da effettuare. Le famiglie sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale straordinario strettamente indispensabili o per far fronte ad eventuali danni. 6. Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali, indicando, nella causale, il cognome e nome dell'allievo: a) per gli ammessi alla Scuola militare di Napoli: c/c n. G.A.16134801, intestato alla Scuola militare «Nunziatella»; b) per gli ammessi alla Scuola militare di Milano: c/c n. 37199205, intestato alla Scuola militare «Teulie'».
Art. 18. Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 1° liceo classico, nel 3° liceo scientifico e nel 3° liceo scientifico europeo, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli 8/10; b) negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10. 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 7 e 8, secondo lo schema riportato nell'allegato M che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione. In tal caso il beneficio sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo. 6. Il Comando della Scuola militare interessata, ricevute le domande, ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 7. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: 1) copia dello stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 8. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia dell'allievo e dei seguenti documenti: a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di concessione o stato di servizio militare da cui risultino le concessioni; b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione privilegiata di guerra; c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio matricolare del genitore; e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore; f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato: decreto di pensione del genitore. 9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 7 e 8, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole militari.
Art. 19. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale ammissione alle Scuole, per le finalita' concernenti la gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare. 2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 2009 Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio