Concorso per 51 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 51
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 20-03-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  20 aprile 2009) Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia per l'anno scolas ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-03-2009
Data Scadenza bando 20-04-2009
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  20 aprile 2009)

Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantuno allievi ai licei
   annessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco  Morosini»  di
   Venezia per l'anno scolastico 2009-2010.

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

   Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n.   950,   sull'ordinamento   delle  Scuole  militari  e  successive
modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   Amministrazioni   pubbliche   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n.  249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
   Vista  la  legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
   Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
   Visto  il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80  del  3  ottobre 2007 del
Ministero  della  pubblica  istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
   Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  92  del  5 novembre 2007 del
Ministero  della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati   al   recupero   dei  debiti  formativi  durante  l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
-  Serie  generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata  la  direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e  20  settembre  2007  della medesima Direzione generale della
sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  del personale in
servizio  permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti da
«deficit di G6PD»;
   Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un concorso per l'ammissione di
allievi  ai  licei  annessi  alla  Scuola  navale militare «Francesco
Morosini» per l'anno scolastico 2009-2010;
   Ravvisata  l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di
concorrenti di sesso femminile;
   Tenuto  conto  dell'attuale  situazione  alloggiativa della Scuola
navale  militare  «Francesco  Morosini»,  che consente di ospitare un
numero massimo di 9 (nove) frequentatori di sesso femminile;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  Per  l'anno  scolastico  2009-2010 e' indetto un concorso, per
esami,  a  cui possono partecipare concorrenti, sia di sesso maschile
che  di  sesso  femminile,  per  l'ammissione  di 51 giovani ai licei
annessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco Morosini», con la
seguente ripartizione di posti per ordine di studi:
    a) 1° liceo classico: posti 17;
    b) 3° liceo scientifico: posti 34.
   Tenuto  conto dell'attuale situazione alloggiativa e del numero di
posti  a  concorso  di  cui  al  precedente comma 1, lettere a) e b),
potranno  essere  ammessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» non piu' di 9 (nove) concorrenti di sesso femminile, di cui
4 (quattro) al liceo classico e 5 (cinque) al liceo scientifico.
   2.  Il  50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati  idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di  guerra  (o  equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello  Stato  deceduti  per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
   3.  I  posti  riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  saranno  devoluti agli altri
concorrenti idonei.
   4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
alla  Scuola  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili.  In  tal  caso  l'Amministrazione della
difesa  provvedera'  a  darne  formale  comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che:
    a)  abbiano,  al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di eta' e
non  superato  il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il
31 dicembre 1994, estremi compresi;
    b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
    c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653 e successive modificazioni;
    d)  siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico
2008-2009,  l'idoneita'  all'ammissione  al  1° liceo classico (terzo
anno)  o  al  3°  liceo  scientifico  (terzo  anno)  ovvero,  qualora
l'abbiano  conseguita  nel precedente anno scolastico, non conseguano
al  termine  dell'anno  scolastico  2008-2009 l'idoneita' alla classe
superiore.  Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che
avessero  conseguito  detta  idoneita'  al termine di anni scolastici
precedenti.
   I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande.
   2. L'ammissione alla frequenza del corso di studi presso la Scuola
e'   subordinata   al   riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'
psico-fisica  ed attitudinale chiesta all'allievo della Scuola navale
militare  con  le  modalita'  indicate nei successivi articoli 8 e 9.
Tale  idoneita'  dovra'  essere  mantenuta  per  l'intero  periodo di
permanenza presso la Scuola.
   3.   Gli   allievi   provenienti   da   istituto  le  cui  materie
d'insegnamento  non  corrispondano  a  quelle del liceo scientifico a
indirizzo  «tradizionale», comprensivo dell'insegnamento della lingua
latina,  o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso con
riserva  -  dovranno documentare, tassativamente entro il 4 settembre
2009,  l'esito  dell'esame  sostenuto  per ottenere l'idoneita' nelle
materie  non  svolte.  Tale  esame,  la  cui  votazione dovra' essere
espressa in decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto
(rispettivamente:  liceo classico o scientifico statale, parificato o
legalmente   riconosciuto,   secondo  le  modalita'  ed  i  tempi  da
concordare  a  cura  degli  interessati  con  gli istituti scolastici
prescelti).  Il  mancato superamento di tale esame costituira' motivo
di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso.
   4.  I  candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in
cui  le  votazioni  per  ogni  singola  materia non siano espresse in
decimi,  dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata anche
a   cura   dell'istituto   di  provenienza,  dalla  quale  si  evinca
l'equivalenza   delle  valutazioni  per  ogni  singola  materia  alle
votazioni espresse in decimi.
   5.  I  candidati  che frequentano istituti all'estero con piani di
studio  di  durata  quadriennale  o  quinquennale  dovranno  produrre
opportuna  certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana, dalla
quale  si  evinca l'equipollenza della classe frequentata alla classe
5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale.
   6.  La  documentazione  probatoria  di  cui  ai punti 4 e 5 dovra'
essere  inviata  al  Comando  della Scuola navale militare «Francesco
Morosini» tassativamente entro il 4 settembre 2009, pena l'esclusione
dal concorso.

        
      
                               Art. 3.

                      Domande di partecipazione


   1.  Le  domande  di  partecipazione  al concorso, redatte in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema  riportato  in allegato A che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto, dovranno essere
spedite   a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  oppure
presentate a mano, al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini»  -  Isola di S. Elena, Viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia,
entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine
fara'  fede  il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, per le
domande  spedite a mezzo lettera raccomandata ovvero il timbro a data
della  Scuola  navale  militare,  per  quelle  presentate a mano. Non
saranno,  pertanto,  prese  in  considerazione  le  domande spedite o
presentate oltre il termine sopraindicato.
   2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
    a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  la  residenza.  Ogni  variazione  dell'indirizzo  che dovesse
verificarsi   durante   l'espletamento  del  concorso  dovra'  essere
segnalata  direttamente  e  nel  modo  piu' celere alla Scuola navale
militare;
    d)  il  corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando,  nel  secondo  caso  la  lingua  straniera studiata). I
candidati  che  nell'anno  scolastico in corso frequentino il secondo
anno  di  un  corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente
indicato,  unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi
a  partecipare  al concorso con riserva e dovranno documentare, entro
il  4  settembre  2009, di aver superato l'esame di cui al precedente
articolo 2, comma 3;
    e)  l'eventuale  appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
    f) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parita'  di  merito,  nella  graduatoria  di  ammissione.  I  titoli,
indicati  nel  successivo articolo 10, dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
    g)   il   recapito   al   quale   desiderano  ricevere  tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale,  di numero telefonico fisso e mobile e, ove possibile, di un
indirizzo  di  posta elettronica. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita'   per   l'eventuale   dispersione   di  comunicazioni
dipendente   da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del
concorrente,   ovvero   da   mancata   o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda, ne' per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
   3.  Le  domande  dovranno  essere firmate dai candidati e la firma
dovra'  essere  vistata  da  entrambi  i  genitori o dal genitore che
esercita  legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal  tutore. Qualora l'esercente la potesta' genitoriale sia uno solo
dei  genitori,  il medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la
propria   responsabilita'   in   calce   alla  domanda.  Detta  firma
comportera',  da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilita'
della  veridicita'  delle  dichiarazioni  contenute  nella domanda di
partecipazione  al  concorso  e  l'esplicita  autorizzazione a che il
giovane  venga  sottoposto  agli accertamenti previsti dal successivo
articolo  4  comma  1,  lettere  b) e c) nonche' l'assenso a che egli
contragga  l'arruolamento  volontario presso la Scuola navale miliare
al   compimento   del   16°  anno  di  eta'.  La  mancanza  di  dette
sottoscrizioni determinera' il rigetto della domanda.

        
      
                               Art. 4.

                      Svolgimento del concorso


   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a) prova di selezione culturale;
    b) accertamenti psico-fisici;
    c) accertamento attitudinale.
   Alla  prova ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta  di  identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia  in  corso  di validita' rilasciato da una Amministrazione
dello Stato.
   2.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114  i  candidati, all'atto della formazione delle
graduatorie  di  cui  al  successivo  articolo  11, comma 1, dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
   3.   Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  della  prova  e  degli
accertamenti  di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e
alloggio, sono a carico dei concorrenti.
   4.   L'Amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano   lasciato   incustoditi   nel  corso  della  prova  e  degli
accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

        
      
                               Art. 5.

                             Commissioni


   1.   Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
    a) commissione per la prova di selezione culturale;
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
    c) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici;
    d) commissione per l'accertamento attitudinale;
    e)   commissione   per  la  formazione  delle  graduatorie  degli
aspiranti al liceo classico e scientifico.
   2.  La  commissione  per  la  prova  di  selezione culturale sara'
composta da:
    a)  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
    b)  due  ufficiali  di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri,  di  cui  il  meno  anziano  svolgera'  anche  le funzioni di
segretario.
   3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici sara' composta
da:
    a)  un  ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
    b)   due   ufficiali   superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.
   La  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.
   4.  La  commissione  per  gli  ulteriori accertamenti psico-fisici
sara' composta da:
    a)  un  ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
    b)   due   ufficiali   superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.
   La commissione, i cui componenti dovranno essere diversi da quelli
che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3,
si  avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza
armata o di medici specialisti esterni.
   5.  La  commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
    a)  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
    b)  due  ufficiali  specialisti  in  selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.
   La  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali medici
specialisti e di esperti periti selettori della Forza armata.
   6.  La  commissione  per  la  formazione  delle  graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico sara' composta:
    a) dal Comandante della Scuola navale militare, presidente;
    b) da due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri,  il  meno  anziano  dei  quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.

        
      
                               Art. 6.

   Documentazione da consegnare alla prova di selezione culturale


   1.   All'atto  della  presentazione  per  la  prova  di  selezione
culturale,  che  si  svolgera'  presso  il  Centro di selezione della
Marina  militare di Ancona, Via delle Palombare n. 3, presumibilmente
nella seconda meta' di giugno 2009, i candidati dovranno consegnare:
    a)   dichiarazione   sostitutiva   del   certificato  scolastico,
sottoscritta  ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43,
46  e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  che  attesti  il  corso  frequentato  nell'anno  scolastico
2008-2009 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e  (1°  quadrimestre  o  trimestre)  e  finale o fotocopia
autenticata  della  pagella scolastica. I concorrenti che non abbiano
presentato  la  precitata documentazione dovranno inviarla al Comando
della  Scuola  navale  militare «Francesco Morosini» al piu' presto e
comunque  entro  e non oltre il 14 luglio 2009, pena l'esclusione dal
concorso. I candidati che, al termine dell'anno scolastico 2008-2009,
non  avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la
«sospensione   di   giudizio»  per  il  mancato  conseguimento  della
sufficienza  in  una o piu' discipline, secondo le modalita' previste
dalla  normativa vigente, qualora risultino idonei in tutte le prove,
dovranno  comunicare  tempestivamente  -  se  possibile  entro  il  4
settembre 2009 e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza - a mezzo
fax  (n. 041/2441920), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti.
I  candidati  che  saranno  considerati  idonei  alla frequenza della
classe  superiore  dovranno,  altresi',  comunicare,  con  la massima
urgenza,  le votazioni conseguite in sede di valutazione intermedia e
finale ovvero trasmettere fotocopia della pagella scolastica. Qualora
risultassero  vincitori del concorso, rientrando nel numero dei posti
per  il  liceo  prescelto,  saranno  convocati  secondo  le modalita'
previste dal successivo articolo 12, comma 1 ed incorporati presso la
Scuola  navale  militare.  La  mancata  comunicazione  circa  l'esito
dell'esame  per  il  recupero  dei  debiti  o  circa  le  valutazioni
intermedie  e  finali  in  riferimento all'anno scolastico 2008-2009,
costituira'   implicita   rinuncia   da   parte  del  candidato,  con
conseguente  esclusione  dal  concorso.  Nel  caso  di esito negativo
dell'esame  per  il  recupero  del debito formativo, il candidato non
verra'  incluso  nelle  graduatorie  di merito, in quanto carente del
requisito di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1,
lettera d). I candidati, che abbiano ottenuto l'idoneita' al 1° liceo
classico  o  al  3°  liceo scientifico (chiesta per l'ammissione alla
Scuola   navale   militare)   presso  scuole  o  istituti  legalmente
riconosciuti   in  qualita'  di  privatisti  e  che  siano  vincolati
all'obbligo  della  frequenza  di  un ulteriore anno presso la stessa
scuola   o   istituto,   dovranno   presentare  anche  il  nulla-osta
all'iscrizione  presso un istituto statale, rilasciato dal competente
organo scolastico;
    b)  4  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4 × 5), con
l'indicazione  leggibile,  sul  retro,  di  cognome,  nome  e data di
nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione;
    c) la documentazione sanitaria prevista al successivo articolo 8,
commi 2 e 3.
   2.   E',   inoltre,   onere  dei  candidati  fornire  informazioni
dettagliate  circa  ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati
all'articolo  1,  comma  2  (appartenenza a categoria beneficiaria di
riserva  di  posti) e/o al successivo articolo 10 (possesso di titoli
di  preferenza)  del  presente  decreto.  A  tal  fine  essi dovranno
produrre,  all'atto  della  presentazione  alla  prova  di  selezione
culturale,  eventuale  documentazione  probatoria  ovvero  una o piu'
dichiarazioni  sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai
fini  della  loro corretta valutazione da parte della commissione per
la  formazione  delle  graduatorie  di  cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera e).

        
      
                               Art. 7.

                    Prova di selezione culturale


   1.  I  candidati  che  non  saranno  stati  esclusi  dal  concorso
riceveranno  apposita  convocazione da parte del Comando della Scuola
navale   militare   «Francesco   Morosini»  e  dovranno  presentarsi,
accompagnati  dal/i  genitore/i  ovvero,  in  mancanza di questi, dal
tutore  o  da  persona dai predetti espressamente delegata, presso il
predetto Centro di selezione della Marina militare di Ancona, all'ora
e  nel  giorno  in  essa  indicati,  muniti  di  valido  documento di
riconoscimento     provvisto     di    fotografia    rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato, per sostenere detta prova nonche' gli
accertamenti   psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  ai  successivi
articoli  8  e  9 del presente decreto (durata di permanenza prevista
giorni  3).  Coloro  che  risulteranno assenti al momento dell'inizio
della prova di selezione culturale saranno considerati rinunciatari e
pertanto  esclusi  dal  concorso.  Sara'  facolta'  del Comando della
Scuola  navale,  per  comprovati  e giustificati motivi, su richiesta
scritta  da  spedire con lettera raccomandata - anticipata via fax al
n.  041/5221812 -  al  predetto  Comando  entro  la  data di prevista
presentazione,  modificare  la  data  stessa, comprendendola, in ogni
caso  nel periodo prefissato per l'effettuazione della prova da parte
di tutti i concorrenti.
   2.   La   prova   di   selezione   culturale   consistera'   nella
somministrazione,  a  cura  della  commissione di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), di un questionario contenente domande a risposta
multipla   concernenti  i  programmi  riportati  in  allegato  B  che
costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto.  Per  quanto
riguarda   le   modalita'   di   svolgimento,  saranno  osservate  le
disposizioni  degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio conseguito nella prova
di  selezione  culturale  sara'  utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui al successivo articolo 11.
   3.  I  verbali  della  prova  di cui al presente articolo dovranno
essere  inviati,  a  mezzo  corriere, a cura della commissione per la
prova  di  selezione culturale, al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
Reclutamento  ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143
Roma  ed al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini»
-  Viale  Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.

        
      
                               Art. 8.

                      Accertamenti psico-fisici


   1.  I  candidati,  al  termine della prova di selezione culturale,
saranno  sottoposti  agli accertamenti psico-fisici, sempre presso il
Centro  di  selezione  della  Marina militare di Ancona, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b).
   2.  I  candidati convocati per gli accertamenti dovranno produrre,
all'atto  della presentazione presso il suddetto Centro di selezione,
pena l'esclusione dal concorso, la seguente documentazione:
    a)  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  ed  il nuoto in corso di validita' rilasciato da
medici  appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  convenzionate  e che
esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
    b)   libretto   sanitario   in   fotocopia   emesso  dall'ASL  di
appartenenza;
    c)  certificato  anamnestico  rilasciato  da  struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
    d)  esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto  in  originale,  effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti  la  visita,  presso  strutture sanitarie pubbliche, anche
militari o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
In  quest'ultimo  caso  dovra' essere prodotta anche dichiarazione in
originale    attestante   che   trattasi   di   struttura   sanitaria
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;
    e)  certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione
(da  non  oltre  sei  mesi)  dell'accertamento  strumentale  del G6PD
(metodo   quantitativo).   I   concorrenti   affetti  da  deficit  di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD)  dovranno,  inoltre,  produrre
certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato
dai   genitori   o   dal   genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'
genitoriale  o  dal  tutore, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza   di   deficit   di   G6PD  ed  eventuali  pregresse
manifestazioni  emolitiche. Tale certificato dovra' avere una data di
rilascio  non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovra',
altresi',  essere  conforme  all'allegato  C,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto;
    f)  referto  originale  degli  esami di cui al sottostante elenco
effettuati,  in  data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso   dovra'   essere  prodotta  anche  dichiarazione  in  originale
attestante  che  trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale:
     1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
     2) esame emocromocitometrico completo;
     3) VES;
     4) glicemia;
     5) azotemia;
     6) creatininemia;
     7) trigliceridemia;
     8) colesterolemia totale;
     9) bilirubinemia totale e frazionata;
     10) gamma GT;
     11) AST e ALT;
     12)  markers dell'epatite B e C (tutti i markers, sia antigenici
che anticorpali).
   Sara'  altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  agli  esami  effettuati,  nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria  militare.  La  mancata  presentazione  dei
suddetti  certificati ovvero la difformita' dei medesimi determinera'
l'esclusione  del  concorrente  dagli  accertamenti  psico-fisici  e,
quindi, dal concorso.
   3.  I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, oltre ai
documenti indicati nel precedente comma 2:
    a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  precedenti la visita, presso
strutture    sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o   private
convenzionate  con  il  Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo
caso   dovra'   essere  prodotta  anche  dichiarazione  in  originale
attestante  che  trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il
Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'  ritenuta valida, in
alternativa,   copia   autenticata  del  referto  relativo  all'esame
effettuato  presso  una  struttura  sanitaria  militare, nei medesimi
limiti  temporali  di  cui  sopra,  in  occasione  di  un  precedente
concorso;
    b)  referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore  a  dieci  giorni  precedenti  la  visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
Servizio  sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso dovra' essere
prodotta  anche dichiarazione in originale attestante che trattasi di
struttura   sanitaria   convenzionata   con   il  Servizio  sanitario
nazionale.
   4.  La  commissione  di  cui  al  precedente  articolo 5, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale:
    a) acquisira' i documenti indicati nel precedenti commi 2 e 3 del
presente  articolo,  necessari  all'effettuazione  degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita';
    b)  (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del  test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico-fisici
e  si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma  2,  del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
    c)   disporra'   quindi   per  tutti  i  concorrenti  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
     1) visita cardiologica con ECG;
     2) visita oculistica;
     3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
     4) visita odontoiatrica;
     5) visita neuropsichiatrica;
     6)  ricerca  nelle  urine  di  eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina,    cannabinoidi   e   anfetamine;   valutazione   dell'abuso
sistematico  di  alcool  mediante  ricerca quantitativa della CDT. In
caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma
(gascromatografia   con   spettrometria  di  massa  per  le  sostanze
stupefacenti o HPLC per l'abuso sistematico di alcool);
     7) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
   La  commissione  potra',  inoltre,  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine   ritenuta  utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione
clinica e medico-legale.
   5. Saranno giudicati «idonei» i candidati che risulteranno:
    a)  esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le vigenti
normative,   siano   causa   di   inabilita'   al  servizio  militare
incondizionato  ovvero  possano  divenire tali col tempo, ed ai quali
inoltre  sia stato attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti
gli   organi/apparati  del  profilo  somato-funzionale  di  cui  alla
«Direttiva  tecnica  per  delineare il profilo dei soggetti giudicati
idonei  al servizio militare», emanata dalla Direzione generale della
sanita'  militare e vigente all'atto della visita, fatto salvo quanto
previsto nella successiva lettera e);
    b)  esenti da disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non
chiaramente e prontamente intellegibile;
    c)  esenti  da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione  saltuaria  od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
    d) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per  la  frequenza  dei  corsi  quali  allievi  della  Scuola  navale
militare;
    e) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici:
     1) dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,56;
     2)  apparato  visivo:  visus  corretto  non inferiore a 10/10 in
ciascun  occhio,  dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di  rifrazione  che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo  miopico  composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo    ipermetropico   composto,   le   2   diottrie   per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per
la  componente  cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per  astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica,
purche'  siano  presenti  la  fusione  e la visione binoculare. Senso
cromatico  normale da accertare alle lane. L'accertamento dello stato
refrattivo,    ove    occorra,    potra'    essere    eseguito    con
l'autorefrattometro    o    in    cicloplegia   o   con   il   metodo
dell'annebbiamento;
     3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente.
   6.  La  commissione,  al  termine degli accertamenti psico-fisici,
formulera'  per  ciascun  concorrente  uno  dei  seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
    a)  «idoneo  all'ammissione alla Scuola navale militare Francesco
Morosini»;
    b)   «non  idoneo  all'ammissione  alla  Scuola  navale  militare
Francesco Morosini».
   7.  Nei  confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici  venissero  riconosciuti  affetti  da malattie o lesioni
acute  di  recente  insorgenza  e di presumibile breve durata, per le
quali    risultasse    scientificamente    probabile    un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio,  bensi'  fissera' una nuova data di presentazione, entro la
seconda  decade  del  mese di luglio 2009, per verificare l'eventuale
recupero dell'idoneita' psico-fisica.
   8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi  dal  concorso.  Gli  stessi,  tuttavia, potranno spedire con
lettera   raccomandata  alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione Reclutamento ufficiali - 1ª
Sezione   -  casella  postale  n.  15317  -  00143  Roma  Laurentino,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita  medica  in  cui  hanno  riportato il giudizio di inidoneita',
specifica  istanza  di  riesame  del  predetto giudizio, corredata di
appropriata   documentazione   rilasciata   da   struttura  sanitaria
pubblica,  in  originale  o  in copia autenticata, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Dette istanze
dovranno  essere  anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo
fax  (n.  06/517052774).  Non saranno prese in considerazione istanze
prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine
perentorio    sopraindicato.   Non   saranno   parimenti   prese   in
considerazione  istanze  che,  a giudizio della commissione di cui al
precedente  articolo  5,  comma 1, lettera c), siano di contenuto non
significativo  ai  fini  dell'accoglimento.  In  caso di accoglimento
dell'istanza,  i concorrenti riceveranno comunicazione telegrafica da
parte  del Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini».
In  caso  di  mancato  accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto
Comando  comunichera' agli interessati che il giudizio di inidoneita'
riportato   al   termine   degli   accertamenti  psico-fisici  rimane
confermato.   Il  giudizio  circa  l'idoneita'  fisica  dei  suddetti
candidati -  in  caso  di  accoglimento dell'istanza - sara' espresso
dalla  commissione  di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
c),   a   seguito   di   valutazione  della  documentazione  allegata
all'istanza   di   ulteriori   accertamenti   ovvero,   solo  qualora
necessario,  a  seguito  dell'effettuazione di ulteriori accertamenti
psico-fisici.  Tale giudizio di seconda istanza dovra' pervenire alla
Scuola navale improrogabilmente entro il 28 luglio 2009.
   9.  L'idoneita'  conseguita  negli  accertamenti  psico-fisici non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
   10.      Il      candidato      affetto      da     deficit     di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi,  se giudicato idoneo al termine degli
accertamenti sanitari, dovra' sottoscrivere, unitamente ai genitori o
al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore in
caso  di  assenza  dei  genitori,  apposita dichiarazione di ricevuta
informazione  e  di  responsabilizzazione conforme all'allegato D che
costituisce parte integrante del presente decreto. A tal fine, coloro
che, gia' all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti
sanitari  di  cui al presente articolo, abbiano portato al seguito il
certificato  medico  conforme  al  gia'  citato  allegato C, dovranno
sostenere  detti accertamenti sanitari in presenza del/dei genitore/i
ovvero del tutore, come sopra indicato.
   11.  I  verbali  degli  accertamenti  di  cui al presente articolo
dovranno  essere  inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per  gli  accertamenti  psico-fisici  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  Reclutamento  ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito
186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale militare «Francesco
Morosini»  - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro
il  terzo  giorno  dalla  conclusione  degli  accertamenti di tutti i
candidati.

        
      
                               Art. 9.

                      Accertamento attitudinale


   1.  L'idoneita'  attitudinale  dei candidati sara' accertata dalla
commissione  di  cui  al  precedente  articolo 5, comma 1, lettera d)
secondo   le   modalita'  indicate  nelle  «Norme  per  la  selezione
attitudinale   nel  concorso  per  l'ammissione  alla  Scuola  navale
militare Francesco Morosini» ed in riferimento alla direttiva tecnica
«Profili  attitudinali  del  personale  della  Marina militare». Tale
accertamento avverra' attraverso lo svolgimento di una serie di prove
intellettive,  che  daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e
di  prove  di  personalita'  integrate  da colloqui individuali, allo
scopo  di  valutare  le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei
medesimi  agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella
vita  e  nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione
personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine:
    a)  area  del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento;
    b)   area   affettiva/relazionale:   modulazione   ed   autonomia
affettiva,   autocontrollo,  autostima,  socializzazione,  lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita';
    c)  area  della produttivita': livelli di attivita', costanza nel
rendimento, tolleranza alla frustrazione e allo stress, iniziativa;
    d)  area  motivazionale:  bisogni  ed  aspettative  connessi allo
specifico    contesto,    flessibilita'    adattativa,   livello   di
partecipazione all'assunzione di ruolo.
   2.  L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli  interessati  a  cura  della  commissione al termine della prova
stessa.  I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10
saranno esclusi dal concorso.
   3.  Tutti  i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno
sottoposti   alle   prove   di  personalita'  integrate  da  colloqui
individuali, di cui al precedente comma 1.
   4.  Il giudizio di «idoneita'» o di «non idoneita'» espresso dalla
commissione  al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere
comunicato,  per  iscritto,  agli interessati ed e' definitivo. Al/ai
soggetto/i  che  esercita/esercitano  la  potesta'  sul  minore sara'
comunicata,  per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneita'
espresso  nei  confronti  dei  candidati  al  termine  delle prove di
personalita'.  L'idoneita'  conseguita nell'accertamento attitudinale
non  dara'  luogo  ad  attribuzione  di alcun punteggio utile ai fini
della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
   5.  I  verbali  dell'accertamento  di  cui  al  presente  articolo
dovranno  essere  inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per l'accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
Reclutamento  ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143
Roma e al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» -
Viale  Piave  30/A,  30132  Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
   6.  I candidati che al termine delle prove attitudinali sono stati
giudicati «non idonei», potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n.  241  e  successive  modificazioni,  spedire  apposita istanza per
esercitare  il  diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera
raccomandata  da inviare al Centro di selezione della Marina militare
- Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona.
   7.  Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  i giovani potranno essere sottoposti a prova
vestiario.    Quanto   sopra   indipendentemente   dall'esito   degli
accertamenti.

        
      
                              Art. 10.

                        Titoli di preferenza


   1.  A  parita'  di  merito, nelle graduatorie di cui al successivo
articolo  11,  si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
    a)  figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di decorati
di medaglia d'oro al valor militare;
    b)  figli  di  mutilati  e  di  invalidi  di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c)  figli  di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente
delle  Forze  armate,  di  dipendenti civili di ruolo dello Stato, di
titolari  di  pensioni  ordinarie  militari  o civili dello Stato, di
ufficiali  e di sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo
servizio  che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto
al trattamento di quiescenza.
   I  suddetti  titoli  di  preferenza dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
   2. In assenza dei titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
integrato  dall'articolo  2  comma  9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.

        
      
                              Art. 11.

                        Graduatorie di merito


   1.  I  candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti
di  cui  al  precedente  articolo  4, comma 1, compresi quelli di cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a)  -  che  dovranno comunicare
tempestivamente,  ove  possibile,  entro il 4 settembre 2009, a mezzo
fax  (n.  041/2441920), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti
formativi  e la conseguita ammissione alla classe superiore - saranno
iscritti  in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo
classico  ed  una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine
determinato  dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti  nella  prova di
selezione  culturale  di  cui  all'articolo  7 e dalla media dei voti
conseguiti  in  sede  di valutazione/i intermedia/e e finale relative
all'anno  scolastico  in  cui  hanno ottenuto l'ammissione alla prima
classe  del  liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico
(escluso  il  voto  relativo  alla  religione). Detto punteggio sara'
espresso  in  ventesimi. I candidati che abbiano conseguito il titolo
di  studio  chiesto  per  l'ammissione  alla  Scuola  navale militare
«Francesco  Morosini» al termine dell'anno scolastico 2007-2008 e non
abbiano  gia' conseguito o conseguano al termine dell'anno scolastico
2008-2009  l'idoneita'  alla  classe  superiore, saranno in ogni caso
iscritti  in graduatoria dopo coloro che hanno conseguito il predetto
titolo nell'anno in corso.
   2.  In  dette  graduatorie,  e  secondo  l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
    a) per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei;
    b) per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei.
   3.  Qualora  i  posti  disponibili  per il liceo classico o per il
liceo   scientifico   non  fossero  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei,  i  posti  medesimi  potranno essere devoluti al
corso  di studi per l'accesso al quale risulti un'eccedenza di idonei
rispetto  al  numero  dei  posti a concorso, fermo restando il numero
totale degli ammessi.
   4.   Nelle   suindicate  graduatorie  di  merito  dovranno  essere
rispettati  i  limiti  numerici, disposti dall'articolo 1 comma 1 del
presente  bando  di concorso, per i concorrenti di sesso femminile da
ammettere alla Scuola navale militare. Qualora i posti - per il liceo
classico  o  per  il liceo scientifico - disponibili per vincitori di
sesso   femminile   non   fossero   ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti   idonei   nella   relativa  graduatoria  di  merito,  la
commissione   potra'   procedere,   nel   rispetto   dell'ordine   di
graduatoria,  ad ammettere un numero superiore di candidati idonei di
sesso  femminile nella rimanente graduatoria senza che venga comunque
superato il numero complessivo di 9 (nove) unita'.
   5.   Qualora,   per   esigenze   organizzative   dell'istituto  di
provenienza,  a  taluni  candidati  di  cui  all'articolo 6, comma 1,
lettera  a)  non  venga comunicato l'esito dell'esame per il recupero
dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore
entro   il   termine  di  cui  al  precedente  comma  1,  gli  stessi
provvederanno  a  darne immediata comunicazione non appena tale esito
venga  loro  reso noto e, comunque, non oltre la data di inizio delle
lezioni  dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza.
La  commissione  di  cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in tale
eventualita',   provvedera'   a   formare  due  distinte  graduatorie
provvisorie,   una  per  il  liceo  classico  ed  una  per  il  liceo
scientifico,  ai  soli  fini dell'ammissione e convocazione presso la
Scuola  navale  militare  «Francesco  Morosini»  dei candidati che si
siano   collocati   in   posizione  utile,  detratto  il  numero  dei
concorrenti  che  si  trovino  nelle  condizioni di cui al precedente
periodo. La predetta commissione provvedera' a formare le graduatorie
finali  di  merito  non appena tutti i concorrenti avranno comunicato
l'esito  dell'esame  per  il  recupero  dei  debiti  e  la conseguita
ammissione alla classe superiore.
   6.  Le  graduatorie  finali  di  merito degli idonei, tenuto conto
della  riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, dei
titoli  di preferenza dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto
disposto  dal  comma  3  dell'articolo 1 del presente decreto saranno
approvate  con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale
ufficiale  del  Ministero  della  difesa. Dell'avvenuta pubblicazione
verra'  data  notizia  mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica  -  4ª  Serie  speciale.  Il decreto di approvazione della
graduatoria  definitiva  sara' inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini
della  Marina  e,  a  puro  titolo  informativo,  nei  siti  internet
« www.persomil.difesa.it » e « www.marina.difesa.it ».

        
      
                              Art. 12.

                       Ammissione alla Scuola


   1.  I  concorrenti  idonei,  compresi nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  ammessi  alla  Scuola  navale militare «Francesco
Morosini».  Dal  numero  dei  posti  messi  a concorso verra', pero',
detratto  il  numero dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 5,
ai  quali  non  sia stato ancora comunicato l'esito dell'esame per il
recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore.
Tali  posti  verranno  ricoperti  a  seguito  dell'approvazione delle
graduatorie finali di merito.
   2.  In  ogni  caso  il  Comando  della  Scuola  navale militare ha
facolta'  di  procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di
graduatoria,  a  copertura  di  eventuali  posti  che  si  rendessero
disponibili  per  qualsiasi  causa,  entro i primi venti giorni dalla
data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare.
   3.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione e, pertanto,
esclusi   i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non   potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo  la
relativa   documentazione   giustificativa,   potranno  ottenere  una
proroga,  comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione
presso la Scuola.
   4.  Gli  allievi,  al  compimento  del  16° anno di eta', verranno
sottoposti  a  visita  medica  d'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'articolo 9,
comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo
conto  dei  requisiti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8
del  presente  decreto.  Per  coloro che compiono il 16° anno di eta'
entro  il  31  dicembre  2009  gli  accertamenti  psico-fisici di cui
all'articolo   8   valgono   ai  fini  dell'idoneita'  allo  speciale
arruolamento volontario.
   5.  All'atto  della  presentazione  alla  Scuola navale militare i
candidati   dovranno  produrre,  a  pena  di  decadenza,  i  seguenti
documenti:
    a)  atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal
tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto;
    b)  pagella  scolastica  in originale - qualora non gia' prodotta
all'atto   della   prova   di  selezione  culturale  in  luogo  della
dichiarazione  sostitutiva  di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera  a) -  da cui risulti la promozione alla classe del liceo per
il   quale  hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del  dirigente
scolastico  dell'istituto  di  provenienza, entrambi necessari per il
trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare;
    c)  certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle  vaccinazioni  antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente
somministrate,   nonche'  eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o
intolleranze  a  medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della
presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
    d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza;
    e)  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  ed il nuoto in corso di validita', rilasciato da
non   oltre   sei   mesi  da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva  italiana  ovvero  da strutture sanitarie pubbliche o
private  convenzionate  che  esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici   specializzati   in  medicina  dello  sport,  anche  se  gia'
presentato in sede concorsuale;
    f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno.
   6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei   concorrenti   sara'  effettuato  d'ufficio.  Inoltre,  ai  fini
dell'accertamento  dei  requisiti di cui al precedente articolo 2 del
presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera'
a  chiedere,  ai  sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, alle Amministrazioni
pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  (e  dagli  esercenti  la
potesta'  genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori
del concorso medesimo.
   7.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente  comma  emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti   con   il   provvedimento   emanato   sulla   base  della
dichiarazione non veritiera.
   8.  All'atto  dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna  ad  accettare  la  totalita' delle norme che disciplinano la
frequenza  della  Scuola  ed  e'  edotto  che, in via temporanea, per
l'anno  scolastico  2009-2010, l'alloggiamento del 1° corso avverra',
di  massima,  in moduli abitativi prefabbricati fino al termine della
ristrutturazione,  attualmente  in  atto,  del  previsto edificio. Il
genitore  o  tutore si impegna, altresi', al pagamento della retta ed
in  generale  di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare
debitore verso l'Amministrazione della Scuola.

        
      
                              Art. 13.

                             Esclusioni


   1.  L'Amministrazione  puo', con provvedimento motivato, escludere
in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla
Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza
del  corso  di  studio,  qualora  il  difetto  dei  requisiti venisse
accertato durante il corso stesso.

        
      
                              Art. 14.

                       Ordinamento degli studi


   1.  La  Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un istituto
di  formazione  parificato  ad  un  istituto di istruzione di secondo
grado,  che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in
essi  l'interesse  alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad
essa  connesse.  A  tal  fine  gli allievi seguono corsi di studio ed
effettuano  addestramento  di  tipo  militare,  praticando  attivita'
sportiva  e  frequentando  corsi  d'istruzione  marinaresca,  inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.
   2.  I  corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine
classico   e  scientifico,  con  programmi  corrispondenti  a  quelli
previsti  per  l'intero  corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni  di  liceo  scientifico  ad  indirizzo  «tradizionale». Inoltre,
presso  la  Scuola  navale  militare e' istituita la sola cattedra di
inglese.  Gli  allievi  che  nei  primi  due  anni  di  liceo abbiano
frequentato  corsi  di  lingue straniere diverse dall'inglese possono
fare  domanda  di  proseguire,  privatamente  ed  a proprie spese, lo
studio  della  lingua  gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni
private  siano  stabiliti  nel rispetto degli orari e del regolamento
della  Scuola  navale  militare.  Alla  fine  dell'anno  scolastico e
comunque  prima  dello  scrutinio  finale, essi dovranno sostenere il
previsto  esame di idoneita' presso altra scuola secondaria superiore
scelta  dal  candidato  e  produrre la certificazione del superamento
dell'esame.
   3. Gli allievi incorporati non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche  limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5
del  decreto  legislativo  15  aprile  2005, n. 76 e dall'articolo 28
comma  1  del  decreto  legislativo  17 ottobre 2005, n. 226. Durante
l'intera  permanenza presso la Scuola navale militare non e' concesso
agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso.
   4.  Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati  anche  sotto  l'aspetto  della  disciplina militare, della
condotta,  del  carattere,  delle  qualita'  morali,  delle  qualita'
fisiche  e  della  loro  idoneita' alla vita militare. Coloro i quali
saranno  giudicati  «non  idonei»  anche per uno solo dei sopracitati
profili saranno rinviati d'autorita'.

        
      
                              Art. 15.

                 Arruolamento e obblighi di servizio


   1.  Gli  allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contraggono
uno  speciale  arruolamento  volontario di tre anni per il compimento
del  corso  di  studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte
successive rafferme di un anno.
   2.  Gli  allievi  che,  all'atto  dell'accertamento dell'idoneita'
fisica   al  servizio  militare,  non  si  trovino  nelle  condizioni
necessarie per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano
raggiungere  in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere  tenuti  in esperimento, previa autorizzazione della Direzione
generale   per  il  personale  militare,  su  proposta  motivata  del
Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro
consentito  di  ultimare  gli studi nell'anno scolastico in corso, al
termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
   3.  Durante  la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
   4.  Gli  allievi,  nel corso dell'intera ferma, sono equiparati ai
comuni  di  2ª  classe ed il trattamento economico e' quello previsto
dalla  tabella  allegata  alla  legge  24  dicembre  1986,  n.  958 e
successive modificazioni.

        
      
                              Art. 16.

                  Passaggio di corso e graduatoria


   1.  La  promozione  alla  classe superiore ed il conseguimento del
diploma  conclusivo  degli  esami  di  Stato  saranno  regolati dalla
normativa  vigente  per  gli  istituti  di  istruzione  secondaria di
secondo  grado. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del corso
superiore sara' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
   2.  Al  completamento  di ciascun periodo ed al termine di ciascun
anno   scolastico,   che   prevede  l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione,  il  Comandante  della  Scuola, avvalendosi del Consiglio
degli   istruttori,   attribuira'   a  ciascun  allievo  il  voto  di
attitudine,  determinato  sulla  base  degli  elementi  di  cui  alle
seguenti  voci,  secondo le modalita' stabilite nelle disposizioni di
cui  all'articolo  10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n.
302:
    a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
    b) attitudini intellettive;
    c) qualita' d'animo e di carattere.
   3.   Gli  allievi  promossi,  che  abbiano  riportato  valutazione
sufficiente   in  attitudine  militare,  verranno  ammessi  al  corso
superiore  nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla
base  della  media  dei  risultati  scolastici  e  di attitudine, dal
Consiglio  degli  istruttori  al  termine di ciascun anno scolastico.
Nella  graduatoria,  a  parita'  di  punto  di  merito, sara' data la
precedenza  all'allievo  che avra' il piu' alto voto in attitudine. A
parita'  anche di questo, sara' data precedenza all'allievo che aveva
maggiore  anzianita'  nella  precedente  graduatoria di concorso o di
ammissione  al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della
riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo
il seguente criterio:
    a) se appartenenti al primo corso, saranno posti dopo gli allievi
dello stesso vincitori del concorso;
    b)  se  appartenenti  al  secondo o terzo corso, saranno inseriti
dopo gli allievi promossi, pur conservando l'ordine di anzianita' che
avevano in precedenza.
   4.  La  graduatoria  di  merito  verra'  formata  anche al termine
dell'ultimo  anno  di  corso, al conseguimento del diploma conclusivo
degli   esami   di  Stato.  Le  modalita'  per  la  formazione  delle
graduatorie  sono  stabilite  nelle  disposizioni emanate dal Capo di
stato  maggiore  della Marina. Gli allievi giudicati «non idonei» per
insufficiente  attitudine  saranno  rinviati d'autorita' dalla Scuola
navale militare.
   5.   Al  termine  di  ciascun  periodo  ed  al  termine  dell'anno
scolastico  il  Comandante della Scuola inviera' ai genitori o tutori
degli  allievi  minorenni  un  rapporto informativo sulle valutazioni
scolastiche  ed attitudinali dell'allievo, conservando una copia agli
atti dell'istituto.

        
      
                              Art. 17.

                    Spese a carico delle famiglie


   1. Saranno a carico delle famiglie:
    a)  una  retta  annua che, per l'anno scolastico 2009-2010, fermo
restando  il  beneficio  delle  esenzioni  o  riduzioni  delle  spese
previste  dalle  norme  vigenti  in  relazione agli accertati redditi
annui  lordi  delle  famiglie  stesse,  da  documentare  con apposita
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  e con le modalita'
previste  dalle  disposizioni  del gia' citato decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e' fissata negli importi
appresso indicati:
     1) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a €
7.746,85;
     2)  €  619,75  per reddito familiare annuo lordo tra €
7.746,86 e € 15.493,71;
     3)  €  929,62  per reddito familiare annuo lordo tra €
15.493,72 e € 30.987,41;
     4) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a
€ 30.987,41.
   La  retta  potra' essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure
in tre rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico, 1°
febbraio,  1°  giugno,  con  versamento sul conto corrente postale n.
15524309  intestato alla Scuola navale militare «Francesco Morosini».
Coloro  che  avranno  eventualmente  diritto all'esenzione parziale o
totale  dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo
restando  che  verra'  portato  a  credito  o  rimborsato l'ammontare
versato  in piu', nel caso in cui vengano accordati i benefici di cui
al successivo articolo 18;
    b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilita' civile
di  €  160,00  (circa) annui. L'assicurazione sara' obbligatoria
per  fornire  la  piu' ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio,  compresi  quelli che possano colpire gli allievi durante
l'attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita
e  nei  viaggi  da  e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovra'
essere  corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 da versare
sul  conto  corrente postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale
militare  «Francesco  Morosini»  mentre  la  seconda  verra' inserita
nell'estratto   conto   del  2°  trimestre),  prevedera'  i  seguenti
massimali di rimborso:
     1) fino a € 150.000,00 per invalidita' permanente;
     2) fino a € 150.000,00 per morte;
     3)  fino  a  €  516.456,90 per responsabilita' civile verso
terzi;
     4)  fino  a € 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito
di infortunio;
     5) fino a € 25,00 giornaliere per diaria di gesso;
     6) fino a € 25,00 giornaliere per ricovero da infortunio;
    c)  una  somma  di  €  500,00, da versare sul conto corrente
postale  n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»,  entro  la  data  di  inizio  dell'anno  scolastico, quale
anticipo per le sottonotate spese:
     1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, ecc.;
     2) esigenze di carattere personale dell'allievo;
    3)   rimborso   delle  somme  anticipate  all'allievo  per  spese
strettamente indispensabili;
    4)  eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da
colpa o negligenza dell'allievo;
    5) tasse scolastiche (qualora previste);
    6)  spese  per il l'abbonamento al servizio di trasporto pubblico
urbano;
    7) spese per il servizio di barberia/lavanderia esterna;
    8) spese di vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi
intimi e sportivi;
    9) altre eventuali.
   Tale   importo  sara'  accantonato  in  apposito  conto  e  verra'
rimborsato,  salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale
militare,  al  termine  dei  corsi di studio, previo conguaglio delle
spese   relative   all'ultimo   periodo   contabile   di   permanenza
dell'allievo presso la Scuola medesima.
   2.  Alla  fine  di  ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le
famiglie   riceveranno   l'estratto  conto  delle  spese  di  cui  al
precedente  comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare  l'anticipo,  nel  termine  di venti giorni dalla data di
ricezione   dell'estratto  medesimo.  In  caso  di  prematuro  ritiro
dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate   dalla   famiglia  saranno  restituite  con  le  medesime
scadenze.  L'allievo,  la  cui  famiglia  non  effettui  i versamenti
prescritti  nel  presente  articolo  entro venti giorni dalla data di
scadenza  o  avviso  di  pagamento,  sara' rinviato in famiglia dalla
Scuola navale militare.
   3.  All'atto  dell'ammissione,  pertanto,  gli  allievi,  dovranno
versare:
    a) prima rata della retta di cui al comma 1 del presente articolo
(c/c  postale  n.  15524309  intestato  alla  Scuola  navale militare
«Francesco Morosini»);
    b)  €  100,00 quale acconto sul premio di assicurazione (c/c
postale  n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco
Morosini»);
    c) € 500,00 quale anticipo spese libri, ecc. (c/c postale n.
15844301 intestato alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»).
   I  giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ammessi.
   4.  Agli  allievi  che  per  qualsiasi  ragione  (rinvio o ritiro)
lasceranno   prematuramente   la   Scuola  navale  militare,  saranno
trattenute  aliquote  pari  a 1/270 della retta (calcolata in base ad
eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.

        
      
                              Art. 18.

               Dispensa totale o parziale dalla retta


   1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
    a) agli orfani di guerra (o equiparati);
    b)  agli  orfani  di  dipendenti  militari  e  civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
   2.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per benemerenze di famiglia:
    a)  ai  figli  dei  decorati  dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
    b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
    c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato,  abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza,
di  dipendenti  civili  di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato.
   I  titoli  di  dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di  chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il giovane
risulti a carico.
   3.  Sara'  accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta
per merito personale:
    a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi
compresi  nei  primi  due  decimi  delle  graduatorie  di  merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con  un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le modalita'
indicate nel precedente articolo 11.
    b)  negli  anni  scolastici  successivi,  agli  allievi che negli
scrutini  dell'anno  scolastico precedente risultino classificati nei
primi  due  decimi  dei  promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10 (o
voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
   4.  Potranno  cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da  mezze  rette  per  benemerenze  diverse, l'una per benemerenze di
famiglia  e l'altra per merito personale. Il beneficio della dispensa
totale  o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra'
accordato  durante  il  tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso
per insuccesso negli studi.
   5.  Per  ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla  mezza  retta  sara'  necessario  presentare  apposita istanza,
secondo  lo  schema  riportato  nell'allegato F che costituisce parte
integrante   del  presente  decreto,  corredata  della  dichiarazione
sostitutiva  di  cui  al successivo comma 9 del presente articolo. Le
istanze  indirizzate  al  Ministero della difesa - Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento
ufficiali  -  1ª  Sezione dovranno essere presentate al Comando della
Scuola entro il 1° ottobre 2009.
   6. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare
successivamente  all'ammissione  dell'allievo alla Scuola, la domanda
per  la  concessione  del predetto beneficio dovra' essere presentata
nel  termine  massimo  di  tre  mesi dalla data nella quale sia stato
riconosciuto  il  titolo per la concessione. In tal caso il beneficio
sara'  accordato,  se  spettante, con effetto retroattivo a far tempo
dalla data di insorgenza del titolo.
   7.  Il  Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande,
ne  curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza
della  documentazione  a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la
documentazione    mancante    o    quella   integrativa,   necessaria
all'accertamento  della  sussistenza  del  titolo  che  dia  luogo al
beneficio  chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
   8.  Per  ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui
ai  precedenti  commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra'
essere   allegata   dichiarazione   sostitutiva,  rilasciata  con  le
modalita'  e  ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, contenente
tutti  gli  elementi  da  cui  risulti il titolo che da' diritto alla
concessione   del   beneficio   chiesto,   al   fine   di  consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
   9.  I  concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre, in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i
relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
   10.  La  dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente  comma  3  del presente articolo sara' accordata d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola navale militare.

        
      
                              Art. 19.

                           Rinvio e ritiro


   1.  Il  rinvio in famiglia sara' adottato su proposta motivata del
Comandante   della   Scuola,   previo   parere  del  Consiglio  degli
istruttori,  con provvedimento a carattere definitivo della Direzione
generale   per   il   personale  militare.  Oltre  ai  casi  previsti
dall'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti
degli allievi:
    a)  per  grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
    b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
    c)  per  perdita  dell'idoneita'  psico-fisica  o  per infermita'
incompatibile con la vita in comune;
    d)  per mancato pagamento della retta o delle spese complementari
a carico della famiglia.
   2.   Il   rinvio   in   famiglia   sara'  altresi'  disposto,  con
provvedimento  della  Direzione generale per il personale militare, a
seguito  di  condanna  penale  per delitti non colposi. Il genitore o
tutore   dell'allievo  minorenne  o  l'allievo  maggiorenne  potranno
ottenere  in  qualunque  momento dell'anno scolastico il ritiro dalla
Scuola.
   3.  All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai  sensi  del  precedente  articolo 15 che sara' stato rinviato o al
quale  sara'  stato  concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma
contratta.  All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere
alla  Scuola  verra'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa, il
nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale
dello stesso ordine.

        
      
                              Art. 20.

   Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate


   1.  Agli  allievi  della  Scuola  che  concorrono per l'ammissione
all'Accademia  navale e per le altre Accademie militari potra' essere
riservata  un'aliquota  di  posti  secondo  le modalita' indicate nei
relativi bandi di concorso.
   2.  Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione
quali volontari in Marina o in altra Forza armata potranno fruire dei
titoli di preferenza previsti dai relativi ordinamenti.

        
      
                              Art. 21.

                           Borse di studio


   1.  Annualmente  possono essere poste a concorso borse di studio a
titolo  di  rimborso  spese,  offerte  da  societa'  ed enti/istituti
pubblici  o  privati  che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad
insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare.

        
      
                              Art. 22.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti  presso  la Scuola navale militare «Francesco Morosini», per
le  finalita'  di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca  dati  automatizzata  -  secondo le modalita' previste dal piu'
volte  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445 -  anche successivamente all'eventuale ammissione alla
Scuola   per   le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
instaurato con l'Amministrazione militare.
   2.  Tali  dati  verranno  trattati  ai  fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate  unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche direttamente
interessate   allo   svolgimento   del   concorso  o  alla  posizione
giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo
del  concorso,  ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con
le  modalita'  previste  dall'articolo  16 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   3.  L'interessato  godra'  dei  diritti  di cui all'articolo 7 del
citato  decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso
ai  dati  che  lo  riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro  trattamento  per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere
fatti  valere  nei  confronti del Direttore generale per il personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Comandante della Scuola navale militare «Francesco Morosini».
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente  normativa,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 5 marzo 2009

                          Il Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio