Concorso per 15 referendari t.a.r. (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 15
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 24 del 27-03-2009
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO   (scad.  26 maggio 2009) Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrati ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-03-2009
Data Scadenza bando 26-05-2009
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


CONCORSO   (scad.  26 maggio 2009)

Concorso,  per  titoli  ed esami, a quindici posti di referendario di
   tribunale  amministrativo  regionale  del ruolo della magistratura
   amministrativa.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
   Visti  la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi  regionali,  ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214;
   Visti  il  regio  decreto  26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, e le successive
modificazioni,  nonche'  il  regolamento  di esecuzione approvato con
regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
   Visti  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e le successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
   Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.
125,  recante  integrazioni al succitato decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
   Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
   Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
   Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Vista la deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 30 gennaio 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.


   E'  indetto  un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di
referendario  di  tribunale  amministrativo regionale del ruolo della
magistratura amministrativa.
   Al  concorso  possono  partecipare  gli appartenenti alle seguenti
categorie:
    1)  i  magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito
la  nomina  a  magistrato  di  tribunale, ed i magistrati contabili e
della giustizia militare di qualifica equiparata;
    2)  gli  avvocati  dello  Stato  e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
    3)   i   dipendenti   dello   Stato,   muniti   della  laurea  in
giurisprudenza,  conseguita  al  termine di un corso universitario di
durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  appartenenti  ad una delle
posizioni  dell'area  C  prevista  dal  vigente  contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  di riferimento, o alla qualifica dirigenziale,
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita' di servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle suddette categorie;
    4)  il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie
giuridiche  e  i  ricercatori  i quali abbiano maturato almeno cinque
anni di servizio;
    5)  i  dipendenti  delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale  e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita  al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata non
inferiore  a  quattro  anni,  assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti  alla  qualifica  dirigenziale  o a quelle per l'accesso
alle  quali  e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque
anni  di  anzianita'  maturati, anche cumulativamente, nelle predette
qualifiche;
    6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
    7)  i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della
laurea  in  giurisprudenza,  che  abbiano  esercitato le funzioni per
almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
   Le  anzianita'  di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente,  prendendo  come  requisito  temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

        
      
                               Art. 2.


   Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  redatte secondo lo
schema  di  cui all'allegato A), potranno essere consegnate, in plico
chiuso  ed  indirizzato  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio  del Segretario Generale, U.S.R.I. - Servizio Personale delle
Magistrature,  via  dell'Impresa  n.  91  -  00187  Roma, all'Ufficio
Accettazione  Corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni
dal  lunedi'  al venerdi', dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore
14,00  alle  ore  16,00,  entro  il  termine  di  decadenza di giorni
sessanta  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Si  considerano  presentate  in  tempo  utile  anche le domande di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo, entro il termine di cui
al precedente comma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.


   Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto
la  propria  responsabilita',  pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato:
    1) cognome e nome;
    2) data e luogo di nascita;
    3) codice fiscale;
    4)  recapito  presso  cui  desiderano  ricevere  le comunicazioni
relative al concorso;
    5)  indicazione  della  categoria di appartenenza per la quale si
chiede l'ammissione al concorso;
    6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
    7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
    8)  le  eventuali  condanne  penali riportate (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti  penali  eventualmente  pendenti,  dei quali deve essere
specificata la natura;
    9)  la  posizione  rivestita  per  quanto  riguarda  gli obblighi
militari.
   Le  dichiarazioni  formulate  nella  domanda dai candidati sono da
ritenersi  rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle
certificazioni che sostituiscono.
   L'amministrazione   non   assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  di indirizzo o di domicilio indicati
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito o forza
maggiore,  ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.

        
      
                               Art. 4.


   Alla domanda deve essere allegato ai fini dell'art. 11:
    1)  un  curriculum  recante  l'indicazione  degli studi compiuti,
degli  esami  universitari  superati,  dei  titoli  conseguiti, degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata;
    2)  un  certificato  rilasciato  dalla  competente  universita' o
dichiarazione  sostitutiva  attestante  le  votazioni  riportate  nei
singoli   esami   e   nell'esame   finale  del  corso  di  laurea  in
giurisprudenza  conseguita  al  termine  di un corso universitario di
durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  nonche'  per  i  candidati
appartenenti  alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3),
4)  e  5),  la  copia  autentica  dello  stato matricolare rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza;
    3)  tutti i titoli utili che, ai fini della valutazione di cui al
successivo  art.  11  del  presente  bando, per motivi organizzativi,
dovranno  essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione,
anche  se  gia'  prodotti  in  allegato a domande di partecipazione a
precedenti concorsi per referendario di T.A.R..
   Di  detti  titoli  e  della  relativa  documentazione  deve essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
   I  titoli  possono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
   I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il  possesso di altri
titoli  anche  mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
dell'atto  di  notorieta',  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.

        
      
                               Art. 5.


   1 candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua
straniera  debbono  farne  richiesta  nella  domanda indicando quelle
prescelte in numero non superiore a due.

        
      
                               Art. 6.


   I  requisiti  di  ammissione  al concorso debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande  eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alla  categoria
indicata nell'art. 1 n. 7) del presente bando.
   L' esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e'
disposta  in  ogni  momento  con  decreto motivato del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  Consiglio di Presidenza della
Giustizia amministrativa.

        
      
                               Art. 7.


   I  concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere  i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o
spedire  a  mezzo  raccomandata  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri,  via  della Mercede n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di
quindici   giorni   dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione  i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
   I   concorrenti   utilmente   collocati   nella   graduatoria,  se
appartenenti  ad una delle categorie di cui al numeri 1), 2), 3), 4),
e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo  raccomandata  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, via
della  Mercede  n.  96 - 00187 Roma, entro il termine di venti giorni
dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:
    1)   un  certificato  rilasciato  in  carta  libera  dall'Azienda
Sanitaria  Locale  (A.S.L.)  competente per territorio o da un medico
militare,   attestante   che   il  candidato  e'  fisicamente  idoneo
all'impiego;
    2) diploma di laurea in originale o in copia autenticata.

        
      
                               Art. 8.


   I   concorrenti   utilmente   collocati   nella   graduatoria,  se
appartenenti  ad  una  delle  categorie  di  cui  ai  numeri  6) e 7)
dell'art.  1  del  presente  decreto,  debbono presentare o spedire a
mezzo  raccomandata  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, via
della Mercede n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di cui all'art. 7,
sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
    1)  certificato  rilasciato  dal competente Consiglio dell'ordine
degli  avvocati,  comprovante  la  regolare  iscrizione del candidato
nell'albo  professionale  degli  avvocati,  la  data  dell'iscrizione
stessa,  nonche'  l'inesistenza  di  provvedimenti  o di procedimenti
disciplinari  a  suo  carico  (solo  per la categoria di cui al n. 6)
dell'art. 1 del presente decreto);
    2) diploma di laurea in originale o copia autenticata;
    3) estratto dell'atto di nascita;
    4) certificato di cittadinanza italiana;
    5) certificato di godimento dei diritti politici;
    6) certificato penale del casellario giudiziario;
    7)   copia   dello  stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;
    8)  certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art.
7;
    9)  certificato rilasciato dalla competente Prefettura attestante
che  il  candidato  ha  rivestito  o riveste la carica di consigliere
regionale,  provinciale  o  comunale  e  che  abbia  esercitato  tali
funzioni  per  almeno  cinque  anni  o comunque per un intero mandato
(solo  per  la  categoria  di  cui  al n. 7) dell'art. 1 del presente
decreto).
   I  certificati  di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8), del presente
articolo ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore
a  tre  mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i
documenti  debbono  essere conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.

        
      
                               Art. 9.


   La Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva la facolta' di
procedere   ad   idonei  controlli  sulla  veridicita'  di  tutte  le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

        
      
                              Art. 10.


   La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e sara' composta da un
Presidente  di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata,
che  la  presiede,  da  un Consigliere di Stato, da un Consigliere di
Tribunale  Amministrativo  Regionale e da due professori universitari
ordinari di materie giuridiche.
   Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verra'
integrata,  ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue
che sono oggetto di esame.
   Le  funzioni  di  segretario sono svolte da un dirigente del ruolo
del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

        
      
                              Art. 11.


   La  Commissione  esaminatrice  procede,  previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art.
4.
   Ogni  commissario  dispone  di dieci punti, per la valutazione del
complesso  dei  titoli. Non puo' partecipare alle successive prove di
esame  il  candidato  che non abbia ottenuto un minimo di venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.

        
      
                              Art. 12.


   Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
   Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre
teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
    1) diritto privato;
    2) diritto amministrativo;
    3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
    4) diritto amministrativo (prova pratica).
   Ai  fini  della  valutazione  delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
   Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto
una  media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte,  purche'  in  nessuna  di  esse  abbiano  conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
   La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte,
sul   diritto   costituzionale,   sul  diritto  penale,  sul  diritto
processuale  civile  e  penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
   Nella  prova  orale  i  candidati  debbono  riportare  non meno di
quaranta cinquantesimi.
   Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
   La  valutazione  complessiva  e'  costituita dalla somma dei punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna  delle  prove  scritte  e  dei punti della prova orale. Alla
somma  dei  punti  riportati  per  i titoli e per le prove scritte ed
orali  la  commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

        
      
                              Art. 13.


   Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
   A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti.
   La  graduatoria  dei vincitori del concorso e quella dei candidati
dichiarati  idonei  sono  approvate  con  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei  requisiti  per  l'ammissione  alla qualifica di referendario del
ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

        
      
                              Art. 14.


   Ai  sensi  del  d.lgs.  n.  196  del  30  giugno 2003 e successive
modificazioni  ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati
saranno  raccolti  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale. Le
predette   informazioni  potranno  essere  comunicate  unicamente  ai
soggetti   direttamente  interessati  alla  posizione  giuridica  del
candidato.
   Gli  interessati  possono  far  valere i diritti loro spettanti ai
sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   I  responsabili  del  trattamento  dei  dati sono individuati, per
quanto  di  loro  competenza, nel responsabile del Servizio personale
delle  magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel
segretario della commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 15.


   Il  diario  e  la  sede  delle  prove  scritte  verranno resi noti
mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - del 24 luglio 2009.
   I  candidati  ai  quali  non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  dovranno  presentarsi  per  sostenere  le prove, nei giorni
d'esame, muniti di valido documento di identita' personale.
   Le  notizie  relative  al concorso saranno pubblicate dal Servizio
per    il   personale   delle   magistrature   sul   sito   internet:
 www.governo.it/presidenza/usri/magistrature/ .
   Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per il
visto di competenza.
    Roma, 10 marzo 2009
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                     Il Sottosegretario di Stato
                                Letta