Concorso per 139 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 139
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 03-04-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  4 maggio 2009) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoundici Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, ar ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-04-2009
Data Scadenza bando 04-05-2009
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  4 maggio 2009)
Concorsi,  per  titoli  ed  esami, per il reclutamento di centoundici
   Sottotenenti  in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi
   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,  trasmissioni
   dell'Esercito,  di quattordici Sottotenenti in servizio permanente
   del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei  materiali
   dell'Esercito e di quattordici Sottotenenti in servizio permanente
   del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
   dell'Esercito.

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare


   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;

   .   Vista   la   legge  11  dicembre  1969,  n.  910,  concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;

   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;

   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri, i
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale  dell'Esercito,  modificato  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;

   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;

   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;

   Visto  il  decreto  ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  per  gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie  e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato  in applicazione dell'articolo 5, comma 4 del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

   Visto  il  decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'articolo  3, comma 2 del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

   Visto  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;

   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di sostegno
della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;

   Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche alla
normativa   in   materia  di  stato  giuridico  e  avanzamento  degli
ufficiali;

   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

   Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente il
codice   delle   pari   opportunita'   tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5  della  precitata  legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che  prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di
impiego,   la  possibilita'  di  richiedere  nei  bandi  di  concorso
specifici requisiti psico-fisici;

   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare,  di  cui  all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;

   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare, integrata con il
decreto dirigenziale 30 agosto 2007;

   Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica concernente l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;

   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita'  militare  dell'11  gennaio  2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie prima - n. 15, del 18 gennaio 2008;

   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

   Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la
trasformazione  progressiva dello strumento militare in professionale
a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331
ed in particolare l'articolo 20, comma 2;

   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;

   Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato che per
gli  anni  2008  e  2009  ha  autorizzato  le assunzioni di personale
militare  connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui  alla  legge  14  novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;

   Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, che non
ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   Vista  la  legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009 - 2011;

   Ravvisata  la  necessita'  di  indire  tre concorsi, per titoli ed
esami,  per  il  reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel
ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni  dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti  e  dei  materiali  dell'Esercito  e nel ruolo speciale del
Corpo  di amministrazione e di commissariato dell'Esercito per l'anno
2009;

   Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;

   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
    a) concorso per il reclutamento di 111 (centoundici) Sottotenenti
in  servizio  permanente  del  ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria,   artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito,  con
riserva  di  78  (settantotto)  posti  a favore degli appartenenti al
ruolo dei marescialli;
    b)  concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti
in  servizio  permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e
dei materiali dell'Esercito, con riserva di 10 (dieci) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
    c)  concorso per il reclutamento di 14 (quattordici) Sottotenenti
in   servizio   permanente   del   ruolo   speciale   del   Corpo  di
amministrazione  e  di commissariato dell'Esercito, con riserva di 10
(dieci) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.

   2.  In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  agli  appartenenti  al ruolo dei marescialli eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere
devoluti  a  favore  delle  altre  categorie di concorrenti di cui al
successivo  articolo  2,  comma  1, secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria.

   3.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al precedente comma 1, i
vincitori  saranno  nominati  Sottotenenti  in servizio permanente ad
eccezione  di  quelli  provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e  degli  ufficiali  inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo  articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento del corso
applicativo di cui al successivo articolo 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.

   4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando dei concorsi,
di  sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali, di modificare il
numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei
vincitori,  in  ragione  di  esigenze  attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2009. Qualora l'Amministrazione si avvalga di
tale  facolta',  provvedera'  a  darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Ai  concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare:
    a)   gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito  -
appartenenti   ad   una   delle   Armi  o  Corpi  che  consentono  la
partecipazione   ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato  A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver  completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
37  della  legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono
aver  riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore;
    b)  a  scelta  per  uno  solo  dei  concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data
di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande indicato
nel  successivo  articolo  3,  abbiano  almeno  completato un anno di
servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
    c)  a  scelta  per  uno  solo  dei  concorsi di cui al precedente
articolo  1,  comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento facenti
parte  delle  forze  di completamento, per essere stati richiamati in
data  posteriore  alla  entrata  in vigore del decreto legislativo 28
novembre  1997,  n.  464,  per  esigenze  correlate  con  le missioni
internazionali  ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative
e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

   Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della  legge  12 novembre 1955 n. 1137, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
    d)   i   sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi  riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del
presente decreto).

   Detto  personale  deve  aver  svolto,  alla  data  di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera  a)  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero
aver  svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato
ai  sensi  dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.

   Detto  personale,  inoltre,  deve  aver  svolto  almeno  1 anno di
comando  di  plotone  o  reparto  corrispondente ovvero di impiego in
incarichi  tecnici  previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando  qualifiche  non  inferiori  a  «nella  media»  e non aver
riportato  un  giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
    e)  a  scelta  per  uno  solo  dei  concorsi di cui al precedente
articolo  1,  comma  1,  i  sottufficiali  appartenenti  al ruolo dei
sergenti  dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
    f)  i  frequentatori  dei  corsi  normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
    g)  gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina
a  Tenente  in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a
quelli  speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente
articolo  1,  comma 1 che, qualora in servizio, non abbiano riportato
un  giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al grado superiore
nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo non vincitore in
precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri  dell'Esercito puo'
partecipare  solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del precedente articolo 1.

   2.  Fermo  restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti,  alla  data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione  ai concorsi, di cui al successivo
articolo 3, comma 2, dovranno:
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
    b) non aver superato:
     1) il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
     2) il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
     3) il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g).

   Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
    c)  essere  in  possesso  di  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che consenta l'iscrizione all'universita', ovvero di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale, integrato dal corso
annuale  previsto per l'accesso all'universita' dall'articolo 1 della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.

   Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo  di studio all'estero
dovranno  presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta;
    d) godere dei diritti civili e politici;
    e)  non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica Amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio  per  motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato.

   3.  Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a  piu'  di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
dovranno  necessariamente  indicare  il  concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.

   4.  Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
    a)  al  possesso  dell'idoneita'  psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quali  ufficiali in servizio permanente dei
ruoli   speciali   dell'Esercito,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso  di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  cui  al  successivo
articolo 14;
    b)  al  possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
    c)  per il personale appartenente alla categoria dei marescialli,
all'aver   maturato   almeno  5  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di
provenienza  se  reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a)
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero almeno 3 anni
di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza  se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.

   5.  I  requisiti  di  cui  al  precedente comma 2, ad eccezione di
quelli  di  cui  alle  lettere b) e c), e quelli di cui al precedente
comma  4  devono  essere  mantenuti  sia  sino alla data di nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente sia durante la frequenza del corso
applicativo.

        
      
                               Art. 3.

                      Domande di partecipazione


   1.  Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C che costituisce
parte integrante del presente decreto.

   2.  I  concorrenti  dovranno inviare le domande, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  al  Ministero  della  difesa - Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
-   2ª   Sezione  -  Casella  postale  15317  (Ufficio  postale  Roma
Laurentina)  -  00143  Roma,  a  pena  di decadenza, entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni,  a  decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della  Repubblica  italiana.  A  tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.

   Detti   concorrenti  dovranno,  inoltre,  presentare  copia  della
suddetta  domanda  di  partecipazione  al Comando del reparto/ente di
appartenenza,  se  in  servizio,  ovvero,  se  in  congedo, al centro
documentale   dell'Esercito   (ex   distretto   militare)  ovvero  ai
Dipartimenti militari marittimi/Comandi autonomi di ascrizione ovvero
alle   Direzioni  territoriali  del  personale  della  Regione  aerea
competenti  per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma,
in  relazione  alla  Forza  armata  di  appartenenza  ed alla propria
residenza.

   I  concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro  il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita'
diplomatiche  o  consolari,  che,  dopo  aver attestato in calce alla
stessa  la  data  di  presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.

   3.  Il  concorrente,  consapevole  delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  possono  derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
    a) grado, cognome e nome;
    b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
    c) l'indirizzo di residenza;
    d)  il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative  al  concorso,  completo di codice di avviamento postale, il
recapito  telefonico  (telefonia  fissa  e mobile) ed un indirizzo di
posta elettronica (ove posseduto).

   Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente, a
mezzo     telegramma     o    messaggio    di    posta    elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it)  o  fax (06/517052774) al Ministero della
difesa  -  Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª   Divisione   reclutamento   ufficiali   -   2ª  Sezione  -  viale
dell'Esercito  180/186  -  00143  Roma,  ogni  variazione che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.

   Il  Ministero  della  difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore;
    e)  reparto  o  ente  di  appartenenza  (se  in congedo il centro
documentale  dell'Esercito,  il  Dipartimento  militare  marittimo di
iscrizione/Comando  autonomo, la Direzione territoriale del personale
della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma);
    f) se in servizio, la propria posizione militare, con indicazione
della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero,
se  in  congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio e fine
del  servizio  e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento.
Gli  ufficiali  delle  forze  di  completamento  dovranno  indicare i
richiami  effettuati,  la  loro durata e l'esigenza per la quale sono
stati richiamati;
    g)  possesso  della cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
    h) stato civile;
    i) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    j)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
avere   in   corso   procedimenti   penali   ed   amministrativi  per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In caso
contrario,  il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da  allegare  alla  domanda, le condanne, le applicazioni di pena e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero  quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale
per  aver  assunto  la  qualifica  di  imputato.  Dovra'  impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma,
qualsiasi  variazione  della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente  alla  suddetta  dichiarazione  fino  alla  nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il
concorrente  dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di
controllare  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese,  acquisira'
d'ufficio   il   certificato   del   casellario   giudiziale  di  cui
all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313;
    k)  il  titolo  di studio posseduto, il relativo voto, l'Istituto
ove  e'  stato  conseguito,  comprensivo  di  indirizzo, e la data di
conseguimento;
    l)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione ovvero
prosciolto  d'autorita'  o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari o di
inattitudine  alla  vita  militare  da accademie, scuole, istituti di
formazione  delle  Forze  armate o delle Forze di polizia o dei Corpi
armati dello Stato;
    m)  eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e
le  cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    n)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di merito - non risultanti
dalla  documentazione  matricolare  che  verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti  utili  alla  valutazione  dei  titoli  di cui al successivo
articolo 9;
    o)  l'eventuale  possesso  di  uno  o  piu'  titoli di preferenza
indicati  nell'allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto;
    p)  la lingua straniera (una sola a scelta tra francese, inglese,
spagnolo  e  tedesco)  nella  quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
    q)  di  essere  a  conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 15;
    r)  di  accettare,  qualora  vincitore,  di  prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma/Corpo di appartenenza;
    s)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    t)  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, secondo le modalita' e per le
finalita' indicate nel successivo articolo 19;
    u)  l'eventuale  elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive,
allegate alla domanda stessa.

   Ai  sensi  dell'articolo  38,  comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare  alla  domanda di partecipazione anche copia di un documento
di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Inoltre il concorrente
dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di
sottoscrizione comportera' il rigetto della domanda.

   4.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione generale
per  il  personale militare potra' chiedere, anche in via telematica,
la  regolarizzazione  delle  domande  che, sottoscritte e spedite nei
termini,   dovessero   risultare   formalmente  irregolari  per  vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel
gia' citato allegato C al presente decreto.

        
      
                               Art. 4.

                          Titoli di merito


   1.  E'  onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui
titoli   posseduti,  compresi  tra  quelli  indicati  nel  successivo
articolo 9 del presente decreto e non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti
potranno  produrre  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione al
concorso  eventuale  documentazione  probatoria,  ovvero  una  o piu'
dichiarazioni  sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i  militari  in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica   verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo articolo 5.

   2.  Formeranno  oggetto  di valutazione da parte della commissione
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i  quali  - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica  -  siano  state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.

   3.   L'esito   della   valutazione  dei  titoli  sara'  reso  noto
esclusivamente  a  coloro  che saranno ammessi a sostenere le prove e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

        
      
                               Art. 5.

        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio


   1.  I  Comandi  di  cui al precedente articolo 3, comma 2 dovranno
provvedere a:
    a)  redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento  caratteristico,  redatto  fino  alla  data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con  la  seguente  motivazione:  «partecipazione  al  concorso per il
reclutamento  di  ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Esercito»;
    b)  trasmettere  non  oltre  il  ventesimo  giorno  successivo al
termine   di   scadenza   per   la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso alla Direzione generale per il personale
militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione  -  viale  dell'Esercito  180/186  -  00143 Roma, la seguente
documentazione:
     1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;
     2) attestazione e dichiarazione di completezza;
     3) copia del libretto personale o della cartella personale.

   2.  Per  i  concorrenti  in  servizio  i  Comandi  di appartenenza
dovranno  rilasciare  l'attestazione prevista dal successivo articolo
10,  comma  7  del presente decreto, secondo il modello in allegato E
che costituisce parte integrante dello stesso decreto, che attesti il
superamento  delle  prove  di  efficienza  operativa.  Tale documento
dovra' essere esibito dai concorrenti all'atto della presentazione al
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
per  l'effettuazione  delle prove di efficienza fisica. I concorrenti
che  non  avessero sostenuto dette prove dovranno essere muniti della
dichiarazione  rilasciata  dal  dirigente  del servizio sanitario del
Reparto/Ente  presso  cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di   controindicazioni  allo  svolgimento  delle  suddette  prove  di
efficienza operativa.

   3.  Per  i  concorrenti  in  servizio  o  in  congedo della Marina
militare,  fatto  salvo  l'obbligo  per  i Comandi dei concorrenti in
servizio  di  redigere  e  trasmettere  nei  termini sopraindicati il
documento   caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione  di
completezza  prescritti  per  la partecipazione ai concorsi di cui al
precedente  articolo 1, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili   alle   commissioni   esaminatrici   direttamente  dalla
Direzione generale per il personale militare.

        
      
                               Art. 6.

                      Svolgimento dei concorsi


   1.  Lo  svolgimento  dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 prevede:
    a) prova scritta di cultura generale;
    b) prova scritta di cultura tecnico - professionale;
    c) valutazione dei titoli;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) accertamenti sanitari;
    f) accertamento attitudinale;
    g) prova orale;
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera.

   Alle  prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta  d'identita'  o  altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia,  in  corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.

   2.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3 del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2  del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto    dell'approvazione    della    graduatoria    di    merito
(presumibilmente   entro   il   30  novembre  2009)  con  il  decreto
dirigenziale  di  cui  al  successivo  articolo  14, comma 2 dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

   3.  I  concorrenti  in servizio dovranno presentarsi alle prove ed
accertamenti  di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di
efficienza  fisica  per  le  quali  e' prevista la tenuta ginnica) in
uniforme  di  servizio;  i  concorrenti  provenienti dal congedo sono
altresi'  invitati  a  presentarsi  alla suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.

   4.   L'amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo.

        
      
                               Art. 7.

                             Commissioni


   1.   Con   successivi  decreti  saranno  nominate  le  commissioni
esaminatrici  per  le  prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
    a) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
     1)  un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale
di  Brigata  in  servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre 3
anni, presidente;
     2)  cinque  Tenenti  Colonnelli  dell'Esercito (uno per ciascuna
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni)
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, membri;
     3)  quattro  docenti  o  esperti  di  lingua  straniera (uno per
ciascuna  delle  lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
     4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell'Esercito,
ovvero   un   dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa
appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non
inferiore   a  «funzionario  di  amministrazione»,  segretario  senza
diritto al voto;
    b) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
     1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale   o   grado  corrispondente  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente;
     2)   tre  Tenenti  Colonnelli  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, membri;
     3)  quattro  docenti  o  esperti  di  lingua  straniera (uno per
ciascuna  delle  lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
     4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano dell'Esercito,
ovvero   un   dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa
appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non
inferiore   a  «funzionario  di  amministrazione»,  segretario  senza
diritto di voto;
    c) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
     1) un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Brigadier
Generale   o   grado  corrispondente  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente;
     2)  tre  Tenenti  Colonnelli  del  Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre 3 anni, membri;
     3)  quattro  docenti  o  esperti  di  lingua  straniera (uno per
ciascuna  delle  lingue francese, inglese, spagnolo e tedesco) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
     4)  un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza  area  funzionale  con  profilo  professionale  non inferiore a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto.

   2.   Parimenti   con   successivi   decreti  saranno  nominate  le
commissioni  per  le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari,   per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli  ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte:
    a) per le prove di efficienza fisica:
     1)  un  ufficiale superiore dell'Esercito in servizio permanente
di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
     2)  due ufficiali superiori dell'Esercito in servizio permanente
qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
     3)  un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a Capitano, segretario.

   La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale   del   Centro   di   selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito;
    b) per gli accertamenti sanitari:
     1)   un   ufficiale   superiore   medico   del  Corpo  sanitario
dell'Esercito  in  servizio  permanente  di  grado  non  inferiore  a
Colonnello, presidente;
     2)   due   ufficiali   superiori   medici  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.

   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
    c) per l'accertamento attitudinale:
     1)  un  ufficiale  superiore  in  servizio  permanente del ruolo
normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello;
     2)  un  ufficiale  psicologo  in  servizio  permanente del Corpo
sanitario dell'Esercito;
     3) un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito qualificato
perito selettore;
     4)  un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a Tenente, segretario.

   Le  funzioni  di  presidente  saranno  svolte  dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.

   Detta   commissione   si   avvarra'   del   contributo  tecnico  -
specialistico  di  ufficiali  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito in
servizio  permanente  laureati  in  psicologia  che  potranno  essere
coadiuvati  da  psicologi  civili  convenzionati  presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito;
    d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
     1)   un   ufficiale   generale   medico   del   Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, presidente;
     2)   due   ufficiali   superiori   medici  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.

   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli  accertamenti  sanitari  di  cui  alla  precedente lettera b) del
presente comma.

        
      
                               Art. 8.

                            Prove scritte


   1.  I  partecipanti  ai  concorsi  di cui al precedente articolo 1
saranno  ammessi  -  con  riserva  di  accertamento  del possesso dei
requisiti  prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere
le seguenti prove scritte:
    a)  prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti  a  risposta  multipla  predeterminata  volti ad accertare il
grado   di   conoscenza   della   lingua  italiana  anche  sul  piano
ortogrammaticale   e   sintattico,  la  conoscenza  di  argomenti  di
attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di  geografia,  di
matematica  e di logica matematica. Le modalita' di svolgimento della
prova  sono indicati nell'allegato F che costituisce parte integrante
del  presente decreto. Inoltre, sui siti web www.persomil.difesa.it e
 www.esercito.difesa.it ,  sara'  resa  disponibile la banca dati dalla
quale saranno tratti i predetti quesiti;
    b)  prova  scritta  di cultura tecnico - professionale, di durata
massima  di  6  ore,  consistente  nello  svolgimento di un elaborato
vertente  sui  programmi  d'esame  riportati nel citato allegato F al
presente decreto.

   Per  quanto  concerne  le  modalita' di svolgimento delle predette
prove  scritte,  saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.

   2.  La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, con inizio non
prima  delle  ore  09,30 presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
    a)  26  maggio 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a) del bando;
    b)  27  maggio 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b) del bando;
    c)  28  maggio 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c) del bando.

   Eventuali  modifiche  della sede e della data di svolgimento delle
suddette  prove  scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale -
4ª  serie  speciale  del 15 maggio 2009. Detto avviso avra' valore di
notifica  a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella  medesima  Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 15 maggio
2009   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.

   I  concorrenti  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  presso la sede d'esame almeno
un'ora  prima  di  quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta  d'identita'  o  di  altro  valido documento di riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'amministrazione  dello
Stato,  nonche'  di  copia  della  domanda  e  della  ricevuta  della
raccomandata di spedizione della medesima.

   Essi  dovranno  avere  con  se'  una  penna  a sfera ad inchiostro
indelebile  nero.  L'occorrente  per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.

   I  concorrenti  assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal concorso, quali che
siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle dovute a causa di
forza maggiore.

   3.  La  correzione  della  prova scritta di cultura generale sara'
effettuata  con  l'ausilio  di  sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.

   Ai   concorrenti   verra'  attribuito  un  punteggio  espresso  in
trentesimi  in  relazione  al  numero  di risposte esatte. Per essere
ammessi   a   sostenere   la  prova  scritta  di  cultura  tecnico  -
professionale,  di  cui  al  successivo  comma  5, essi dovranno aver
risposto  correttamente  almeno al 60 per cento delle domande. In tal
caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.

   L'esito  della  prova  sara'  reso  noto  ai concorrenti il giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  presidenti  delle
rispettive  commissioni  esaminatrici.  Alla  sede  d'esame  verranno
affissi  in  bacheca  appositi  elenchi,  uno degli idonei, uno degli
inidonei.  Gli  idonei  saranno  invitati  a  ritirare subito dopo la
comunicazione  scritta  riportante  il  voto  conseguito nella prova,
rilasciandone ricevuta.

   Per  gli  inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.

   4.  I  concorrenti  che  non  avranno superato la prova scritta di
cultura  generale  potranno chiedere informazioni sull'esito di detta
prova,  a  partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento
della  stessa,  al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale  militare  -  Servizio  relazioni  con  il pubblico - viale
dell'Esercito   180/186  -  00143  Roma,  tel.  06/517051012,  ovvero
consultare il sito web «www.persomil.difesa.it».

   5.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico - professionale avra'
luogo,  per  ciascuno  dei  concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma  1,  con  inizio  non prima delle ore 09,30 presso il Centro di
selezione  e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma
«Gonzaga  del  Vodice»,  viale  Mezzetti  n.  2,  secondo il seguente
calendario:
    a)  23  giugno 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a) del bando;
    b)  24  giugno 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b) del bando;
    c)  25  giugno 2009, per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c) del bando.

   Eventuali  modifiche  della sede e della data di svolgimento delle
suddette  prove  scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale -
4ª  serie  speciale  del 16 giugno 2009. Detto avviso avra' valore di
notifica  a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella  medesima  Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 16 giugno
2009   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.

   Anche  per  questa  prova i concorrenti dovranno avere con se' una
penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per
lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto.

   I  concorrenti  assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal concorso, quali che
siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle dovute a causa di
forza maggiore.

   6.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico - professionale sara'
superata  da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30.

   I  concorrenti  che non avranno superato la predetta prova scritta
non   riceveranno   alcuna   comunicazione,   ma   potranno  chiedere
informazioni  sull'esito  di  detta  prova,  a partire dal 90° giorno
successivo  alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della
difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma,
tel.     06/517051012,     ovvero     consultare    il    sito    web
«www.persomil.difesa.it».

        
      
                               Art. 9.

                  Valutazione dei titoli di merito


   1.  Le  commissioni  esaminatrici di cui al precedente articolo 7,
comma  1,  procederanno  a  valutare  i  titoli  di  merito  dei soli
concorrenti  che  si  siano  presentati alla prova scritta di cultura
tecnico  -  professionale  dei  concorsi,  sempreche'  detti  titoli,
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande,  siano  stati  dichiarati  con  le  modalita'  indicate  nel
precedente   articolo   4,   ovvero  risultino  dalla  documentazione
matricolare e caratteristica.

   2.  Il  punteggio  massimo  attribuibile  ai  titoli  di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 26/30, cosi' ripartiti:
    a)  qualita'  militari e professionali o esperienze professionali
documentate  svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad un
massimo di punti 6;
    b)  idoneita'  riportata  in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli  degli  ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 3;
    c)  partecipazione  ad operazioni fuori dal territorio nazionale,
anche  se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un
massimo  di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di servizio
(o  frazione  superiore  a 15 giorni) effettivamente prestato in tali
operazioni;
    d)  titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello minimo
prescritto  per  la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
     1)  per  ciascun  diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: fino a punti 0,50;
     2)  per  ciascuna  laurea  o  diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 1;
     3)  per  ciascuna  laurea  specialistica:  fino  a  punti 2 (con
assorbimento   del   punteggio   previsto  per  la  laurea  triennale
propedeutica al suo conseguimento);
    e)  ricompense:  fino  ad  un  massimo di punti 5. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
     1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o
al valore dell'Esercito: punti 2;
     2)  per  ogni  medaglia  d'argento  al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50;
     3)  per  ogni  medaglia  di  bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1;
     4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90;
     5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito: punti 0,85;
     6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito: punti 0,80;
     7) per ogni encomio solenne: punti 0,75;
     8) per ogni encomio semplice: punti 0,50;
     9) per ogni elogio: punti 0,25;
    f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3, attribuendo
punti  0,10  per  ogni  mese  (o  frazione  superiore a 15 giorni) di
comando  o  attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle
specializzazioni di appartenenza;
    g)  altri  titoli:  fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
     1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
     2) per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I.
al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
     3)   per   la   qualifica   di   istruttore  riconosciuta  dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50.

        
      
                              Art. 10.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  I  concorrenti,  che  nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno  sottoposti  agli  accertamenti sanitari di cui al successivo
articolo  11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di
cui al successivo articolo 12.

   Le   prove   e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno  luogo,
presumibilmente  nel  mese  di  ottobre  2009,  presso  il  Centro di
selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di Foligno, nei
giorni   che   saranno   resi   noti  agli  interessati  con  lettera
raccomandata  o  telegramma.  Al  fine  di garantire l'economicita' e
l'efficacia  dell'azione  amministrativa,  tale  comunicazione potra'
essere inviata per via telematica.

   2.  I  concorrenti,  nel  periodo  di permanenza presso il Centro,
potranno   usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'  dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

   I  medesimi  dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica e dovranno esibire i seguenti documenti:
    a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  rilasciato  da medici della Federazione medico -
sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie
pubbliche  o  private  convenzionate  che  esercita in tali ambiti la
professione  di  medico  specializzato  in  medicina  dello sport. La
mancata  presentazione  di tale certificato determinera' l'esclusione
del concorrente dal concorso. In sostituzione di detto certificato il
personale  militare  dell'Esercito  in  servizio  potra'  produrre il
certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi
previsti;
    b)  certificato  rilasciato  da una struttura sanitaria pubblica,
anche   militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la  recente
effettuazione  (da  non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite  B  e  C.  La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
    c)  esame  radiografico  del  torace in due proiezioni e relativo
referto,  se  effettuato  entro  i  tre mesi precedenti la data della
visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
    d)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale  dell'enzima  G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture    sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o   private
convenzionate  con  il  Servizio sanitario nazionale da non oltre sei
mesi.  Ai  sensi  dei  decreti  dirigenziali  emanati  dal  Direttore
generale  della  sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre
2007,  nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata
dalla  Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i
soggetti  che  presentino  alterazioni  dell'enzima G6PD, consapevoli
delle  sanzioni  civili e penali cui potranno andare incontro in caso
di    dichiarazione   mendace,   dovranno   compilare   nonche'   far
sottoscrivere  dal  proprio  medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di certificato medico
di  cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
deficit  G6PD  ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale
modello  sara'  presentato  dal  candidato  alla  commissione per gli
accertamenti  sanitari. La mancata presentazione di detto certificato
determinera'  l'esclusione  del  concorrente  dal concorso. Inoltre i
soggetti  in  questione,  in  sede  di visita medica effettuata dalla
commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se  giudicati idonei,
dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione  di  cui  all'allegato  H, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
    e)   referto,   rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare,  o privata convenzionata, da non oltre sei mesi, attestante
l'esito  del  test per l'accertamento della positivita' per anticorpi
HIV.

   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.

   3.  In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti:
    a)  referto  attestante  l'esito  di  ecografia  pelvica eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  entro  i tre mesi precedenti la data di presentazione.
La   mancata   presentazione   di   detto   certificato  determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
    b)  referto  attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi  su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque giorni
precedenti  la  data  di  presentazione  alle  prove medesime, presso
struttura    sanitaria    pubblica,   anche   militare,   o   privata
convenzionata.

   I  concorrenti  di  sesso femminile che non dovessero esibire tale
referto del test di gravidanza saranno sottoposti (al solo fine della
effettuazione  in  piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli  esami  previsti al successivo articolo 11, comma 2) al test di
gravidanza,  al  fine  di  escludere  la  sussistenza di detto stato.
Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di
essere  sottoposta  alle  prove  di  efficienza  fisica  e  produrra'
l'effetto indicato al successivo articolo 11, comma 3.

   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.

   4.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1.000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.

   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  8, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1.000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo  1  metro,  massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 60'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.

   6.  Il  prospetto  delle  prove  di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.

   In  tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova  di  piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i
concorrenti  di  sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al
fine  di  rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le
cause   di   incidente   nell'esecuzione   delle  stesse  e  per  una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.

   Il   mancato   superamento   anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.

   Il  superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
allegato I al presente decreto.

   Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le modalita' di
svolgimento  delle  prove  ed  i  comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.

   7.  Il  personale militare in servizio nell'Esercito e gli allievi
dell'Accademia  militare  che  non abbiano completato il secondo anno
del  previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare,
sono  esonerati dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati
qualora,  all'atto  della  presentazione  presso  il Centro, esibisca
l'attestazione,  rilasciata  dal  Comandante  di  corpo,  secondo  il
modello riportato nel gia' citato allegato E al presente decreto, che
attesti  il  superamento delle prove di efficienza operativa previste
dalla  pubblicazione  12/A/1  «L'addestramento militare», ed. 1989, e
successive modificazioni e integrazioni.

   La   mancata   esibizione  di  detta  certificazione  determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa  esibizione  della  dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio  sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento  delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a) del presente
articolo.

   Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
commissione   preposta   alle  prove  di  efficienza  fisica  di  cui
all'articolo 7, comma 2, lettera a).

   L'esito   positivo  di  detto  controllo  o,  in  alternativa,  il
superamento    presso   il   Centro   degli   esercizi   obbligatori,
consentiranno  ai  concorrenti  in servizio di effettuare, qualora lo
richiedano  espressamente,  gli esercizi facoltativi, al solo fine di
conseguire  il  punteggio incrementale indicato nel citato allegato I
al presente decreto.

   8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
    a)  verifichera'  la  validita'  delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
    b)  avviera'  senza  indugio  alla competente commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
    c)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
    d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato  allegato  I al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 14.

   9.  La  Direzione  generale  per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento previsti per le prove di
cui  al presente articolo, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti  che,  per  documentate  cause  di  forza  maggiore,  non
potessero  presentarsi  alle  prove  di  efficienza fisica nel giorno
stabilito.  A  tal  fine  gli  interessati  dovranno far pervenire la
richiesta  di  riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o  fax - numero
06/517052774)  al  massimo  entro  il  giorno  della  prova, inviando
documentazione   probatoria  dei  motivi  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione della graduatoria di merito
di cui al successivo articolo 14.

        
      
                              Art. 11.

                        Accertamenti sanitari



   1.  I  concorrenti,  che  avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro  predetto,  a  cura  della  commissione  di  cui al precedente
articolo  7,  comma  2,  lettera b) ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare  quali  ufficiali  in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.

   Gli  accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso  da  parte  dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
    a)  statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
    b)  acutezza  visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore   a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo occhio; campo visivo, senso cromatico accertato con le matassine
colorate e motilita' oculare normali;
    c) perdita uditiva:
     1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
     2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
     3)  monolaterale  o  bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000
Hz.

   2.  La  suddetta  commissione,  prima di eseguire la visita medica
generale,  disporra'  per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    a)  esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i  concorrenti  non  presentino  esame e relativo referto da cui
risulti  che  tale  accertamento  sia stato eseguito entro i tre mesi
antecedenti  presso  strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
    b) cardiologico con E.C.G.;
    c) oculistico;
    d) otorinolaringoiatrico;
    e) psicologico/psichiatrico;
    f) analisi completa delle urine;
    g) analisi del sangue concernente:
     1) emocromo completo;
     2) glicemia;
     3) creatinemia;
     4) transaminasemia (ALT -
     AST)
;
     5) birilubinemia totale e frazionata;
     6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
    h)  esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze stupefacenti,
nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

   La   commissione   potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.

   3.  In  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza di cui al
precedente articolo 10, comma 3, lettera b) la commissione non potra'
procedere   agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale  4  aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.

   4. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:

================================================
  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  VS  |  AU
================================================
   2   |   3   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  3   |  2

   e  che  se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi
(G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.

   Ai  concorrenti  giudicati  idonei  la  commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente    2    o    3   di   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  sara'  attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni  coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari  a  0,5.  Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.

   5.  Non  saranno  giudicati  idonei  dalla  predetta commissione i
concorrenti:
    a)  affetti  da  disturbi  della  parola  anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
    b)  risultati  positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di  alcool,  per  l'uso,  anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
    c)  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute  per  le quali siano
previsti  tempi  lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute e dei
requisiti  necessari  per la frequenza del corso applicativo indicato
nel successivo articolo 15;
    d)  affetti  da  imperfezioni ed infermita' che, seppur non siano
contemplate  nei  precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con   l'espletamento   delle   mansioni   di  ufficiale  in  servizio
permanente.

   6.  La  commissione  per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera'    al   concorrente   l'esito   della   visita   medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
    a)  «idoneo  quale  ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
    b)  «inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneita'.

   I  concorrenti  che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari sono
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve  durata,  per  le quali risulta
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciar  prevedere  il  possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della  stessa  commissione  medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.

   Detti   concorrenti   saranno  ammessi  con  riserva  a  sostenere
l'accertamento   attitudinale.   I   concorrenti   che   non  abbiano
recuperato,  al  momento  della  nuova  visita, la prevista idoneita'
saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.

   7.  La  commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre,
aver  cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino
alterazioni  dell'enzima  G6PD  (tali  in  ogni  caso  da  comportare
l'attribuzione  del  coefficiente  2  nella  caratteristica  somato -
funzionale  AV)  circa  gli effetti di tale alterazione nonche' delle
eventuali   limitazioni   all'impiego  previste  per  taluni  scenari
operativi.   A   tal   fine   la   commissione  medesima  dovra'  far
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato H al presente
decreto.

   8.   Il   giudizio   riportato   negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi  a  sostenere  le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire  alla  Direzione  generale  per  il  personale militare - I
Reparto  - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale  15317  (Ufficio  postale  Roma  Laurentina)  -  00143  Roma,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza  corredata  da  idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.

   Non  saranno  prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.

   La  documentazione  sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di  cui  sopra  sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
articolo  7,  comma  2,  lettera  d)  che,  solo  qualora  lo ritenga
necessario,  sottoporra'  gli  interessati  ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.

   9.  In  caso  di  mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.

   Analogamente,  in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno,   sempre  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare, formale comunicazione.

   10.  I  concorrenti,  dichiarati  inidonei  anche  a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8, o degli ulteriori
accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad essi abbiano rinunciato,
saranno esclusi dal concorso.

        
      
                              Art. 12.

                      Accertamento attitudinale


   1.  Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 11, comma
8  saranno  sottoposti  ad  accertamento  per il riconoscimento delle
qualita'  attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni
di  ufficiale  in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o
del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.

   2.  L'accertamento  attitudinale  sara'  eseguito  da  parte della
commissione di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera c) che,
attraverso  una  serie  di prove (batteria testologica e questionario
informativo)  ed un'intervista di selezione individuale, valutera' le
capacita'  adattive  al  ruolo,  le  aspettative  professionali e gli
aspetti motivazionali dei concorrenti.

   3.  Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  che, adeguatamente
motivato,  dovra'  essere  comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno   esclusi   dal   concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.

   4.  I  verbali  dell'accertamento  attitudinale,  insieme a quelli
delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli accertamenti sanitari,
dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito  alla  Direzione  generale  per il personale
militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.

        
      
                              Art. 13.

                             Prova orale


   1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  prevista per
ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al precedente articolo 1, comma 1 i
concorrenti  risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove di
efficienza   fisica,   agli   accertamenti   sanitari   ed  a  quello
attitudinale.

   La prova orale, che avra' luogo nella sede e nel giorno comunicati
agli  interessati  con lettera raccomandata o telegramma, vertera' su
argomenti  tratti  dal  gruppo  di  tesi  estratto a sorte da ciascun
concorrente  tra  i quattro gruppi riportati nel citato allegato F al
presente  decreto.  Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti
primi.

   2.  La  Direzione  generale  per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti  i  concorrenti  e nel rispetto dei tempi di approvazione delle
graduatorie  di  merito,  la  facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti  che,  per  documentata  causa  di  forza  maggiore,  non
potessero   presentarsi   nel   giorno  stabilito.  A  tal  fine  gli
interessati  dovranno  inoltrare alla Direzione generale la richiesta
di  riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al
massimo   entro   il   giorno  di  prevista  presentazione,  inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione della graduatoria di merito
di cui al successivo articolo 14.

   3.  La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.

   4.  I  concorrenti  idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova  orale  facoltativa  di  lingua straniera, scelta fra francese,
inglese,  spagnolo  e  tedesco,  con  le modalita' riportate nel gia'
citato allegato F.

   La   prova   facoltativa   di   lingua   straniera   si  svolgera'
contestualmente alla prova orale.

   Ai  concorrenti  che  sosterranno  detta  prova  facoltativa sara'
assegnata  una  votazione  in  trentesimi  da  0  a  30,  alla  quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
    b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
    c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
    d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
    e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
    f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
    g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

        
      
                              Art. 14.

                        Graduatorie di merito


   1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1  la  graduatoria  degli  idonei  sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice   in   base   alla  somma  dei  punteggi  riportati  dai
concorrenti  in  ciascuna  delle prove d'esame, nella valutazione dei
titoli   e  negli  accertamenti  sanitari,  nonche'  degli  eventuali
punteggi  incrementali  conseguiti nelle prove di efficienza fisica e
nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

   La   graduatoria  di  merito  di  ciascuno  dei  concorsi  di  cui
all'articolo 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale.

   Nel  decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si  terra'  conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti
al  ruolo  dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli
appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli  potranno essere devoluti a
favore  delle  altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.

   2.  Fermo  restando,  in ogni caso, quanto previsto nel precedente
comma  1,  nel  decreto  di  approvazione  di ciascuna graduatoria si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
gia'  citato allegato D al presente decreto, eventualmente dichiarati
dai  concorrenti  nella  domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva allegata alla stessa.

   3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1  saranno  dichiarati  vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti
gli  elementi  impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4 del presente
decreto   -   i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi
precedenti,  si  collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria
di merito.

   4.  I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati,    a    puro    titolo    informativo,   nel   sito   web
«www.persomil.difesa.it».

        
      
                              Art. 15.

                               Nomina


   1.  I  vincitori dei concorsi saranno nominati, ad eccezione degli
appartenenti  alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento  e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  di cui al
precedente  articolo  2,  comma  1,  lettere c) e b), Sottotenenti in
servizio  permanente  rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o
del  Corpo  per  il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel
grado  stabilita  dal  decreto  di  nomina  che  sara' immediatamente
esecutivo.

   Gli  appartenenti  alla  categoria degli ufficiali inferiori delle
forze  di  completamento  e  quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali  inferiori  in  ferma  prefissata, invece, saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.

   2.  Il  conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.

   Con  successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.

   3.  I  vincitori  di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio  in  via  provvisoria,  sotto  riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi.

   All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del  superamento  del  corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.

   Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comportera'
la  decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

   4.  Il  concorrente  di  sesso  femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10
del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.

   5.  Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non  ricoperti  per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente articolo
14, entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.

   6.  I  frequentatori  che  non  supereranno o non completeranno il
corso applicativo:
    a)  se  provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza  armata  e  categoria  di  provenienza  per completare la ferma
eventualmente  contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo.

   7.  Per  gli  ufficiali,  che  supereranno  il  corso applicativo,
l'anzianita'  relativa  nel  grado  rivestito verra' rideterminata in
base  alla  media  del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito
del  concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di  completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata  saranno  iscritti  in  ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.

        
      
                              Art. 16.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  2  del  presente  decreto,  l'Amministrazione provvedera' a
chiedere   alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti  la
conferma  delle  dichiarazioni  rese  dai  vincitori nella domanda di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.  Inoltre,  verra'  acquisito  d'ufficio  il certificato del
casellario giudiziale.

   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1  emergesse la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante   decadra'   dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

        
      
                              Art. 17.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                              Art. 18.

                     Spese di viaggio e licenza


   1.  Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono
a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.

   2.  I  concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza  straordinaria  per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  sino  a  un  massimo  di trenta giorni, nei quali dovranno
essere  computati  i  giorni  di svolgimento delle prove previste dal
precedente  articolo 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il  rientro  in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure  frazionata  in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni,  per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove  d'esame  per  motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria  sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno in
corso.

        
      
                              Art. 19.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

   La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente  nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

   2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.

   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Direttore  generale della Direzione generale del personale militare ,
viale  dell'Esercito  n. 180/186 - 00143 Roma - Cecchignola, titolare
del  trattamento.  Responsabile  del  trattamento e' il Direttore pro
tempore  della  1ª  Divisione  reclutamento ufficiali della Direzione
generale medesima.

   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 marzo 2009

                        F.to Generale di Corpo d'Armata: Mario Roggio