Concorso per 1 tecnico area tecnico scentifica, addetto elaborazione dati (campania) UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 07-04-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO CONCORSO   (scad.  7 maggio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pi ...
Ente: UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Regione: CAMPANIA
Provincia: BENEVENTO
Comune: BENEVENTO
Data di inserimento: 08-04-2009
Data Scadenza bando 07-05-2009
Condividi Invia tramite Whatsapp

UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

CONCORSO   (scad.  7 maggio 2009)
Concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura, con
   rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno
   orario  a  tempo  pieno,  di  un  posto  di categoria C, posizione
   economica  C1,  area  tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
   dati, con funzioni di geometra, per le esigenze degli uffici della
   divisione dei servizi tecnici. (Codice concorso 1/2009).

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio,
approvato  con  decreto  rettorale  del  25  luglio  2008,  n. 856, e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale, dell'8 agosto 2008, n, 1856 e, in particolare, gli articoli
42 e 43;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
   Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il ”Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006 - 2007
del  personale  del  comparto  universitario”,  stipulato il 16
ottobre 2008;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
   Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
   Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
   Vista   la   deliberazione   con   la   quale   il   consiglio  di
amministrazione,  nella  seduta  del  23  ottobre  2001, ha approvato
l'organizzazione   dell'amministrazione  centrale,  con  il  relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
   Vista  l'ipotesi  di  riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata  dal  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  9
dicembre 2004;
   Visto  il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo  del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi  del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato”,
emanato  con  decreto  rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
   Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per l'anno 2008);
   Visto l'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge   Finanziaria   per  l'anno  2008)  il  quale  stabilisce,  in
particolare, che:
    fatte,  comunque,  salve  “…le  intese stipulate, ai
sensi  dei  commi  558  e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  prima della data di entrata in vigore della presente
Legge,  entro  il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   e   successive   modificazioni,   predispongono,   sentite  le
organizzazioni  sindacali, nell'ambito della programmazione triennale
dei  fabbisogni  per  gli  anni  2008,  2009  e  2010,  piani  per la
progressiva  stabilizzazione  del  personale non dirigenziale, tenuto
conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
     a)  in  servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi   dei  commi  90  e  92,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  1,  commi  519  e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
     b)  gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
Legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa   per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la stessa
amministrazione,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296…”;
   Visto  l'articolo  3,  comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, il quale, a sua volta, dispone che “…fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a
tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere
una  riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa
stipulati anteriormente a tale data …” ;
   Vista  la  circolare  del  18  aprile  2008, n. 5, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica,  ufficio  per il personale delle pubbliche amministrazioni,
servizio  programmazione,  assunzioni  e reclutamento, ha definito le
“Linee  di  indirizzo  in  merito  alla interpretazione ed alla
applicazione  dell'articolo  3,  commi da 90 a 95, e comma 106, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Legge Finanziaria 2008)”,
sottolineando,  in particolare che “…la disposizione che
si trova nell'articolo 3, comma 106, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244,  prospetta  alle  amministrazioni,  nel  rispetto  del principio
costituzionale  della  “concorsualita”, bandi speciali di
concorso  pubblico  per  assunzioni  a  tempo indeterminato che danno
rilevanza    alla    esperienza   lavorativa   maturata   presso   le
amministrazioni   pubbliche,   differenziandola   in   ragione  della
tipologia del rapporto posto in essere …”;
    a)  prevedendo  “…  per  i  titolari di contratto di
lavoro  a  tempo  determinato,  con  qualifica  non dirigenziale, che
raggiungono  il  triennio secondo i criteri indicati dall'articolo 1,
comma 529, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di
cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
predetti  bandi  possono prevedere una riserva di posti non superiore
al 20% dei posti messi a concorso…”;
    b)  introducendo  “…una  valutazione  per titoli per
riconoscere,  in termini di punteggio, il servizio prestato presso le
pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi
nel  quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  in virtu' di
contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  stipulati
anteriormente a tale data…”;
   Visto  l'articolo  6, comma 1, del decreto-legge 20 dicembre 2008,
n.  207  recante  “Proroga  di termini previsti da disposizione
legislative  e  disposizione  finanziarie urgenti”, che prevede
che  “…le  facolta'  di  cui  all'articolo 3, comma 106,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, possono essere applicate alle
procedure concorsuali avviate entro il 30 giugno 2009…”;
   Visto  il  “Programma di fabbisogno del personale tecnico ed
amministrativo  per  il  triennio  2007-2009”,  predisposto  in
conformita'     alle    linee    generali    di    indirizzo    della
“Programmazione    delle    Universita'    per    il   triennio
2007-2009”,  definite  con  decreto  ministeriale  del 3 luglio
2007,  n.  362,  in  attuazione  dell'articolo  1-ter,  comma  2, del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto dei parametri e dei
criteri  (denominati  “Indicatori”) per il monitoraggio e
la   valutazione   dei  risultati  della  attuazione  della  predetta
programmazione, fissati dal decreto ministeriale del 18 ottobre 2007,
n. 506;
   Considerato  che,  in  attuazione di quanto previsto dall'articolo
57,  comma  6,  del  “Contratto  Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo  al  quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999   del   personale  del  Comparto  delle  Universita”,
stipulato   il   9   agosto   2000,   come  modificato  ed  integrato
dall'articolo  13 del “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo  al  quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003   del   personale  del  Comparto  delle  Universita”,
stipulato  il  27 gennaio 2005, il “Programma di fabbisogno del
personale  tecnico ed amministrativo per il triennio 2007-2009”
e'   stato   oggetto   di   consultazione   con  i  componenti  della
Rappresentanza   Sindacale   Unitaria   ed   i  Rappresentanti  delle
Organizzazioni  Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del
12 maggio 2008;
   Considerato  che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto
di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella
seduta  del  13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008;
   Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Ministero
dell'universita'    e   della   ricerca,   Direzione   generale   per
l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855,
questo  Ateneo  ha  provveduto,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo  2, lettera a), del decreto interministeriale 30 aprile
2008,  ad  adottare,  entro il 30 giugno 2008, il “Programma di
fabbisogno  del  personale tecnico ed amministrativo, per il triennio
2007-2009”  utilizzando  “per la valutazione ex ante e il
relativo  monitoraggio  della  compatibilita'  finanziaria  dei piani
triennali”     la     apposita     procedura     informatizzata
“PROPER”;
   Visto  il  decreto  rettorale del 3 novembre 2008, n. 1206, con il
quale  e'  stato  rideterminato il “Programma di fabbisogno del
personale   tecnico   ed   amministrativo,   per  il  triennio  2007-
2009”;
   Considerato  che  il  “Programma di fabbisogno del personale
tecnico  ed  amministrativo,  per  il  triennio 2007-2009”, tra
l'altro,  prevede,  per l'anno 2009, anche l'assunzione di due unita'
di    categoria    C,   posizione   economica   C1,   area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, con funzioni di geometra,
per le esigenze degli Uffici della Divisione dei servizi tecnici;
   Considerato  che  tale  previsione risponde all'esigenza di dotare
gli  Uffici  programmazione  e  sviluppo  opere  edilizie  e gestione
tecnico-manutentiva   del   patrimonio   edilizio   e   impiantistico
“…di figure professionali attualmente carenti al fine di
migliorare  i  servizi  offerti,  con  particolare  riferimento  alla
redazione dei progetti e allo svolgimento delle attivita' presupposte
e  consequenziali, anche in considerazione dei particolari carichi di
lavori   che   in  questa  fase  aggravano  i  gia'  onerosi  compiti
istituzionali delle predette unita' organizzative …”;
   Accertato   peraltro,   che,   ai  sensi  del  combinato  disposto
dell'articolo  51,  comma  4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo  1  del  decreto-legge  del  10  novembre 2008, n. 180,
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  9  gennaio 2009, n. 1,
“…e'  possibile  procedere  al  reclutamento di una sola
delle    due    unita'   di   personale   prevista   dalla   predetta
Programmazione…”;
   Attesa  pertanto,  la  necessita' di procedere, per le motivazioni
innanzi specificate, all'assunzione di almeno una unita' di personale
di    categoria    C,   posizione   economica   C1,   area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  eaborazione  dati, con funzione di geometra,
con  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato e regime di impegno
orario  a  tempo  pieno, per le esigenze degli uffici della Divisione
dei servizi tecnici;
   Visto  il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
   Verificata la disponibilita' finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
   E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la
copertura,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  di  un  posto  di categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  con  funzioni di geometra, per le esigenze degli
uffici della divisione dei servizi tecnici (Codice concorso 1/2009).
   E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.

        
      
                               Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
   Per l'ammissione al concorso, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
    a)  la  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
    b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
    c) il godimento dei diritti civili e politici;
    d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso;
    e)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
    f)  l'assolvimento  degli  obblighi  di leva militare, per i nati
fino al 1985;
    g)  il  non  essere  stato  destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile;
    h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondaria
grado di durata quinquiennale di geometra;
    i) abilitazione all'esercizio della professione di geometra.
   Ai  sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
    a)  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
    b)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
   I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
   Ai  sensi  dell'articolo  3, comma  3,  del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'articolo 3,
comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1996,  n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del direttore amministrativo.

        
      
                               Art. 3.
               Termine di presentazione delle domande
   Le  domande  di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono  pervenire,  solo  ed esclusivamente, a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita'
degli  studi  del  Sannio,  divisione  risorse umane, organizzazione,
affari  generali,  atti  negoziali,  ufficio del personale tecnico ed
amministrativo, Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 Benevento, riportando,
sulla  busta,  la  dicitura  “Concorso  pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e  con  regime  di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  di un posto di
categoria     C,    posizione    economica    C1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, con funzioni di geometra,
per  le  esigenze  degli  uffici  della divisione dei servizi tecnici
(Codice  concorso  1/2009)”,  entro  il  termine  perentorio di
trenta  giorni,  che  decorre  dal  giorno  successivo a quello della
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.

        
      
                               Art. 4.
              Dichiarazioni da formulare nella domanda
   Nella  domanda  il  candidato  deve  dichiarare,  sotto la propria
responsabilita'  e  a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47  e  76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000,  n.  445, potendo utilizzare, a tal fine, il facsimile all'uopo
predisposto (Allegato 2):
    a)  il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla
provincia,  al  codice  di  avviamento  postale, alla via/piazza e la
numero civico;
    b)   il   possesso   della  cittadinanza  italiana  ovvero  della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    c) il godimento dei diritti civili e politici;
    d)  il  possesso  del  titolo  di  studio previsto dal precedente
articolo   2,  comma  1,  lettera  h),  con  l'indicazione  dell'anno
scolastico  in  cui  e'  stato  conseguito  e dell'istituto che lo ha
rilasciato;
    e)  l'abilitazione all'esercizio della professione di geometra di
cui  e'  in  possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'istituzione
scolastica presso la quale e' stata conseguita;
    f)  gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'art.
6 del presente bando;
    g)  il possesso dell'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego;
    h)  l'assolvimento  degli  obblighi  di leva militare, per i nati
fino al 1985;
    i)  le  eventuali  condanne  penali riportate (anche se sia stato
concesso  il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli  eventuali  procedimenti  penali  pendenti (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
    j)    gli    eventuali    servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego (tale dichiarazione deve essere resa, anche se negativa);
    k)  di  non  essere  stato  dispensato  o destituito dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale,  ai sensi dell'articolo 127,  comma 1, lett. d), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  insanabile  ovvero  di  non  essere stato licenziato per
giusta  causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
    l)  il  possesso,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo 8 del
presente bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza.
   I  titoli  di  cui alla lettera f), dovranno essere indicati nella
domanda di partecipazione al concorso ed allegati alla stessa secondo
le modalita' previste dall'articolo 6 del presente bando, pena la non
valutabilita' degli stessi.
   La  mancata  dichiarazione  di cui alla lettera l) non costituisce
motivo  di esclusione dal concorso, ma preclude la possibilita' che i
predetti  titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale.
   I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre
dichiarare  il  possesso  dei  requisiti previsti dall'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174, come specificati nel precedente articolo 2.
   I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la  domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito nel precedente articolo 3.
   Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il
quale  desidera  che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
   Nella  domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di  handicap  sono  tenuti,  ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.
104,  a  richiedere  l'ausilio  necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
   Ai  sensi  dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   28   dicembre  2000,  n.  445,  non  e'  piu'  richiesta
l'autentica della firma in calce alla domanda.
   La  mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' in caso di
smarrimento  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione
ovvero  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  della  variazione del
recapito  da  parte  del  candidato,  nonche'  da  disguidi postali o
telegrafici  o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
   Alla  domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione,  copia  della  ricevuta del versamento di € 7,75, da
effettuare   sul   conto   corrente  postale  n.  13759824  intestato
all'Universita'  degli  studi del Sannio, quale contributo forfetario
per  le  spese  relative  all'organizzazione  e  all'espletamento del
concorso,   riportando  nella  causale  del  versamento  la  dicitura
"Partecipazione  al  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  di  un  posto  di categoria C,
posizione   economica   C1,   area  tecnica,  tecnico-scientifica  ed
elaborazione  dati,  con  funzioni di geometra, per le esigenze degli
uffici della divisione dei servizi tecnici (Codice concorso 1/2009).

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
   La  Commissione  giudicatrice  sara'  costituita  nel  rispetto di
quanto  previsto  dall'articolo  35  comma 3, lettera e), del decreto
legislativo   30   marzo   2001   n.   165  e  dall'articolo  14  del
“Regolamento  di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo
del  personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli studi
del  Sannio  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato”.

        
      
                               Art. 6.
   Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
   Ai  fini  della  valutazione dei titoli culturali e di servizio la
Commissione Giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
   Sulla  base  dei  documenti  prodotti  dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni,  procedera'  alla  valutazione dei titoli, che dovranno
essere indicati nella domanda di partecipazione al concorso ed essere
allegati  alla  stessa,  dopo  l'espletamento  della prova scritta, e
prima   che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi  elaborati,
nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati:
    1. fino ad un massimo di 4,50 punti, per il possesso di titoli di
studio  superiori  rispetto  a  quello  previsto  per  l'accesso alla
categoria   con   riguardo   al   punteggio   riportato,  secondo  la
articolazione  contenuta nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato
n. 1);
    2.  fino  ad  un massimo di 12,50 punti, per il servizio di ruolo
prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la seguente articolazione:
     a)  attribuzione  di  2  punti,  per  ogni  anno ovvero per ogni
frazione  di  anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno,
in caso di servizio di ruolo prestato nella Categoria C;
     b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera
a)  di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno  pari  o  superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di
servizio di ruolo prestato nella Categoria D;
    3. fino ad un massimo di 6 punti, per il servizio prestato presso
la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione
coordinata  o  continuativa  di  durata almeno pari o superiore ad un
anno,  con  la  attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    4.  fino  ad  un  massimo  di  3 punti, per esperienze lavorative
maturate  nella  Universita'  degli studi del Sannio con contratti di
lavoro  autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la
attribuzione  di  1  punto  per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    5.  fino  ad un massimo di 2 punti, per esperienze lavorative, di
ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di
durata  almeno  pari  o  superiore ad un anno, con la attribuzione di
0,50  punti  per  ogni  anno  ovvero per ogni frazione di anno pari o
superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
    6.  fino  ad  un  massimo di 2 punti, per il superamento di altri
concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore, con la seguente articolazione:
     a)  attribuzione  di  1 punto, per il superamento di un concorso
indetto  per  l'accesso  alla  medesima  categoria  per  la  quale si
concorre;
     b)  attribuzione  di  2 punti, per il superamento di un concorso
indetto  per  l'accesso  ad una categoria superiore rispetto a quella
per la quale si concorre.
   La   Commissione   e'   tenuta   a  motivare  l'eventuale  mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
   La  documentazione  presentata  dal  candidato  dovra'  comprovare
l'effettivo  possesso  dei  predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  ne  attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del documento d'identita' del candidato;
    mediante    dichiarazione,    sostitutiva    di   certificazione,
sottoscritta  dal  candidato,  ai  sensi  dell'articolo 46 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai   sensi  dell'articolo  47  del  medesimo  decreto,  prodotta,  in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento di identita'.
   La  produzione  dei  titoli  con  una  modalita' diversa da quelle
innanzi   specificate   comporta  la  non  valutabilita'  dei  titoli
medesimi.

        
      
                               Art. 7.
                            Prove d'esame
   Le  prove  di  esame  consisteranno  in una prova scritta e in una
prova orale.
   La    prova   scritta,   a   contenuto   teorico-pratico,   potra'
eventualmente consistere anche in test a risposta multipla e vertera'
sulle seguenti materie:
    legislazione  in  materia  di appalti, lavori e opere pubbliche e
nozioni  di  carattere generale in materia di appalti di forniture di
beni e servizi;
    prevenzione  incendi,  normativa antinfortunistica e di sicurezza
sul lavoro;
    redazione  e  sviluppo  di  un  progetto  mediante  l'ausilio del
computer,  con  l'utilizzo  dei  seguenti  programmi:  CAD (Grafico),
Word/Excel  (elaboratore di testo) e PRIMUS (per la contabilizzazione
delle opere edili).
   La  prova  orale  vertera'  oltre  che sulle materie oggetto della
prova scritta, anche sui seguenti argomenti:
    vincoli ambientali e archeologici;
    sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
    normativa   prevenzione   incendi   con  particolare  riferimento
all'edilizia  scolastica  e  sara',  inoltre, diretta ad accertare la
conoscenza, a livello nozionistico, della lingua inglese.
   La durata della prova scritta sara' determinata dalla Commissione.
   I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua
italiana.
   I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie
speciale - del giorno 15 maggio 2009, verra' data comunicazione della
sede,  del  giorno  e  dell'ora  in  cui avra' luogo la prova scritta
ovvero di un eventuale rinvio della predetta prova, di ogni ulteriore
o diversa indicazione relativa alle modalita' di notifica delle prove
stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
   Le   informazioni   pubblicate   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
   Pertanto,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto comunicazione
personale   dell'esclusione,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  dalle  procedure  di  selezione,  dovranno presentarsi,
senza  alcun  ulteriore  preavviso,  nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato  nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
   Conseguono  l'ammissione  alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
   Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale verra' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo
espletamento.
   La  predetta  comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato  dal  candidato nella prova scritta e del punteggio che gli
e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli.
   La  prova  orale,  che  si  svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste  dall'articolo  6, commi  4  e 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, si intende superata se il
candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
   Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
    a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
    b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il  candidato e'
pubblico dipendente;
    c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o
passaporto.
   La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

        
      
                               Art. 8.
                Titoli di preferenza e di precedenza
   Hanno  diritto  alla  preferenza,  a  parita' di merito, in ordine
decrescente,  coloro  i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  di  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi e i mutilati civili;
    20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
    1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    2)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
   Ai  sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.
127,  come  modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, n.
191,   se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a  conclusione  delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
   I  candidati  che superano la prova orale dovranno far pervenire i
documenti  attestanti  i  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza, di
propria  iniziativa,  al  direttore  amministrativo  dell'Universita'
degli  studi  del  Sannio -  Divisione  II -  Ufficio  del  personale
tecnico-amministrativo,  Piazza  Guerrazzi,  n.  1 - 82100 Benevento,
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata  applicazione  del  relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
   La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso  dei
predetti  titoli  di  precedenza  e/o preferenza, come indicati nella
domanda  di  ammissione  al  concorso  e  gia' posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della medesima
domanda,   e  dovra'  essere  prodotta  secondo  una  delle  seguenti
modalita':
    in originale;
    in copia autenticata;
    in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai  sensi  degli  articoli  19  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni,  che  ne  attesti la conformita' all'originale, resa in
calce  al  documento  ovvero  annessa  allo  stesso,  unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
    mediante     dichiarazione,     sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione (ai sensi dell'articolo 46 del citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica) e/o di atto di notorieta'
(ai  sensi  dell'articolo  47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia
non autenticata del proprio documento d'identita'.

        
      
                               Art. 9.
                        Graduatoria di merito
   Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice della
procedura   concorsuale  redige  la  graduatoria  di  merito  secondo
l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun
candidato,   risultanti   dalla   somma   dei  voti  riportati  nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
   Con  provvedimento  del direttore amministrativo vengono approvati
gli  atti  del  concorso,  nonche' la graduatoria finale e si procede
alla dichiarazione dei vincitori dello stesso.
   Ai  fini  della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'articolo 8 del
presente bando.
   La  graduatoria  finale  sara'  resa  pubblica mediante affissione
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la
sede  del Rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale - e sara'
visionabile sul Sito Internet di Ateneo.
   Dalla  data  di  pubblicazione dell'avviso della graduatoria nella
predetta  Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative.
   Salva  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria  resta
efficace  per  un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che  dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.

        
      
                              Art. 10.
                 Presentazione dei documenti di rito
   Il  vincitore  del  concorso  e'  invitato  a presentare, entro il
termine  di  trenta  giorni,  dalla  comunicazione  di  assunzione in
servizio  un  certificato medico, cosi' come previsto dall'articolo 7
della legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda Sanitaria
Locale,  da  un  medico  militare  o  da  un  ufficiale  sanitario  e
attestante  l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego,  l'assenza  di  imperfezioni che possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio  e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
   Qualora  il  vincitore  sia affetto da patologie o menomazioni, il
certificato  ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
   Ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  28  dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso,
ivi  compresi  quelli  che  si sono avvalsi della riserva prevista ai
sensi  dell'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dovranno  attestare,  nei  modi  e  nelle  forme  della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue:
    a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in
caso  contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella
di opzione per il nuovo impiego);
    b)  di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati da precedente
impiego  presso  una  pubblica  amministrazione, ovvero di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
    c)  di  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  bando  di
concorso.
   L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo
71  del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
   I  documenti  rilasciati  al  cittadino  straniero dalle Autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  ai  documenti  in  lingua  straniera  dovra' essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana la cui conformita' al
testo    originale   deve   essere   certificata   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
   Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la  possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento,  l'Amministrazione  non dara' luogo alla
stipulazione   del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i  rapporti
eventualmente   gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione  dei
medesimi.
   Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                              Art. 11.
         Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
   Con  la  stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, il
vincitore  del  concorso,  che  risultera'  in  possesso  di  tutti i
requisiti  prescritti, verra' inquadrato nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con  diritto  al  trattamento  economico  spettante  ai  sensi  delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
   Il  rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione  del  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
   In  tal  caso  l'Amministrazione,  valutati  i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
   Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso  in  cui il vincitore del concorso sia gia' dipendente di questo
Ateneo  con  rapporto  di  lavoro a tempo determinato della durata di
almeno  due anni. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
   Il  periodo  di  prova  non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo',  in  qualsiasi  momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
   Il  recesso,  debitamente  motivato,  produce  i  suoi effetti dal
momento  dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima  mensilita'  e  gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
   Decorso  il  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio   e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti  gli  effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

        
      
                              Art. 12.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo  del  30 giugno 2003, n. 196,
l'Universita'  si  impegna  a rispettare il carattere riservato delle
informazioni  fornite  dai  candidati e ad utilizzarle esclusivamente
per  le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed
alla gestione del rapporto di lavoro.

        
      
                              Art. 13.
                           Norme di rinvio
   Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili,  le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche'
le  disposizioni  contenute  nel  “Regolamento di Ateneo per la
disciplina   dell'accesso   al   ruolo   del   personale  tecnico  ed
amministrativo  dell'Universita' degli Studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato”.

        
      
                              Art. 14.
                    Responsabile del procedimento
   Ai  sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile  del procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, dirigente
della  divisione  risorse  umane e organizzazioni, affari generali ed
attivita' negoziali.
    Benevento, 27 marzo 2009
                               Il direttore amministrativo: Rivellini