Concorso per 1 direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera (piemonte) REGIONE PIEMONTE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 14-04-2009 |
Sintesi: | REGIONE PIEMONTE CONCORSO (scad. 14 maggio 2009) Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale. ... |
Ente: | REGIONE PIEMONTE |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | TORINO |
Comune: | TORINO |
Data di inserimento: | 14-04-2009 |
Data Scadenza bando | 14-05-2009 |
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CONCORSO (scad. 14 maggio 2009) Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di
azienda sanitaria regionale.
Destinatari. Con deliberazione n. 15-11108 del 30 marzo 2009, la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha indetto, in conformita' alle previsioni di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, un pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'Azienda sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si dovessero rendere vacanti. L'aggiornamento dell'elenco consistera' nell'inserimento dei nuovi candidati ovvero nella cancellazione dei nominativi di coloro che, gia' inseriti nell'elenco di cui all'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006, con annotazione “ anno di iscrizione 2004”, non confermeranno il possesso di tutti i requisiti, segnatamente il persistere dell'attualita' dei dati relativi all'esperienza professionale maturata, rinnovando nel contempo la disponibilita' alla nomina; Conseguentemente, solo i soggetti che risultano gia' iscritti nell'elenco regionale, a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004 (come integrata dalla DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004) sono tenuti a confermare la propria disponibilita', rinnovando l'istanza ed aggiornando il curriculum professionale e la scheda analitica gia' presentate, con l'indicazione delle attivita' lavorative idonee a giustificare il permanere del possesso del requisito relativo all'esperienza professionale maturata nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, pena la cancellazione dall'elenco. Non devono presentare alcuna richiesta coloro che hanno formulato una nuova istanza, a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, o hanno confermato la propria disponibilita' - rinnovando l'istanza ed aggiornando il curriculum professionale e la scheda analitica - con riferimento alle istanze presentate a seguito delle DD.GG.RR. nn. 103-689 del 31 luglio 2000 e 19-4315 del 5 novembre 2001. I suddetti nominativi sono inseriti nell'elenco allegato alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006, come integrata dalla DGR 62-3498 del 24 luglio 2006, ed identificati con “anno di iscrizione 2006”. Si precisa che gli stessi nominativi verranno integralmente riportati nell'elenco che verra' formato a conclusione dell'espletamento del presente avviso. Requisiti richiesti. Possono presentare istanza coloro che, ai sensi dell'art. 3-bis comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Regime delle incompatibilita'. Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., la carica di Direttore generale e' incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di rapporti, anche in regime convenzionale, con l'azienda sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni, o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali con la stessa. La carica di Direttore generale e' altresi' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'azienda sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana. Sempre ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il Direttore generale non e' eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il Direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte il territorio dell'azienda sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il Direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in aziende sanitarie locali ricomprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. Ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili con le seguenti funzioni: 1. Consigliere regionale; 2. dipendente della Regione, nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, (“Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale”) e degli Enti, Istituti, Societa' di cui la Regione detenga la maggioranza del capitale sociale ovvero nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonche' delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina; 3. coloro che siano destinatari di incarichi non saltuari di collaborazione professionale nei confronti della Regione o degli Enti soggetti a controllo regionale, ovvero siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa; 4. membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2; 5. magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate. Non e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Societa' od organismo regionale di cui al presente articolo, ad esclusione dei Sindaci e dei componenti di organismi di revisione contabile. Informazioni ai sensi della legge n. 241/1990. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005 vengono individuate: quale struttura responsabile del procedimento, il Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari, Assessorato Tutela della salute e Sanita' programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio; quale commissione esaminatrice, ai fini della verifica dei requisiti dei candidati ai sensi dell'art. 11, comma 3 della l.r. n. 10/1995, la commissione composta da esperti individuati nelle persone della dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attivita' legislativa e per la qualita' della normazione, della dott.ssa Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attivita' Ispettiva e di controllo amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del Settore Servizio civile, Terzo Settore ed Enti di diritto pubblico e privato. In attuazione del decreto del Presidente n. 445 del 28 dicembre 2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) ed in conformita' alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile procedera' d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonche' di tutte quelle presentate dai soggetti nominati. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari della Direzione Sanita' ai seguenti recapiti: dott.ssa Maria Massimino - tel. 011.432.2241 - fax 011.432.4641 - e-mail: maria.massimino@regione.piemonte.it dott. Luca Quacchia - tel. 011.432.4037 - fax 011.432.4641 - e-mail: luca.quacchia@regione.piemonte.it dott. Luigi Ronco - tel. 011.432.3167 - fax 011.432.4641 - e-mail: luigi.ronco@regione.piemonte.it Informazioni ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla costituzione dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria, alla formulazione delle nomine stesse ed all'esercizio delle verifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato puo' far valere i diritti attribuiti dall'articolo 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalita' previste dal medesimo decreto. Presentazione dell'istanza. Le istanze, redatte in carta legale, formulate secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it , dovranno contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) residenza; 5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea; 6) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione; 9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata, nonche', anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; 10) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della votazione riportata; 11) il possesso degli specifici requisiti di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 12) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilita' o comportanti decadenza dalla carica previste dagli art. 3 e 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art. 13, della l.r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero l'indicazione delle cause d'incompatibilita' e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico; 13) di accettare, in caso di nomina, l'assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina e' fatta alle condizioni del contratto approvato dalla Giunta regionale; 14) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai fini delle comunicazioni inerenti il presente avviso e l'eventuale nomina. Con riferimento al punto 8), si precisa che ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444 del Codice di procedura penale e' equiparata a condanna. All'istanza dovra' essere allegato, a pena d'inammissibilita': dettagliato curriculum scolastico e professionale, datato e firmato; scheda analitica - redatta secondo lo schema allegato all'avviso - attinente ai requisiti per la nomina a Direttore generale di ASR (titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e firmata. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza e' allegata la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' (fronte e retro), del dichiarante. Le candidature, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato Tutela della salute e Sanita' programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio - Direzione Sanita' - Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari - C.so Regina Margherita 153-bis - 10122 Torino, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine per la presentazione delle candidature cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre la data sopra indicata. Le istanze possono essere consegnate direttamente al Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi sanitari, corso Regina Margherita 153-bis, Torino, Pal. B, 3° piano, dal lunedi' al venerdi', esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previa presentazione di un documento di identita', oppure spedite a mezzo raccomandata, nel qual caso sulla busta dovra' essere indicato il riferimento “candidatura a Direttore generale di A.S.R.”. Per la determinazione del termine di scadenza, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla copia dell'istanza medesima. E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identita' (fronte e retro) del delegante. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Informazioni sul contratto di prestazione d'opera. Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale e' esclusivo, ed e' regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro sono approvati dalla Giunta regionale coerentemente alle previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319. In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Direttore generale dell'Azienda sanitaria da norme nazionali o regionali, e con l'assunzione dei poteri di gestione dell'Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni responsabilita' connessa. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore generale e' determinato dall'allegato D alla DGR n. 65 -7819 del 17 dicembre 2007, in relazione alle peculiari caratteristiche aziendali e viene corrisposto in dodici quote mensili, posticipate, di pari ammontare. Il trattamento economico cosi' determinato ha carattere d'onnicomprensivita', ed in particolare e' compensativo anche di tutte le spese che il Direttore generale sosterra' per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Il predetto corrispettivo puo' essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento, in considerazione del raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale. Il trattamento economico puo' essere inoltre integrato fino all'importo massimo previsto dall'art. 1 comma 5-bis del D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e s.m.i., conformemente altresi' al disposto di cui alla D.G.R. n. 99-10265 del 1° agosto 2003, in relazione alla documentata partecipazione ad iniziative di formazione manageriale, di studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il direttore generale partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio. In attuazione del disposto di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008 n. 133, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. Istruttoria. Non verranno prese in considerazione: le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le istanze presentate dopo che siano trascorsi piu' di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale; le istanze presentate in difformita' al presente avviso; le istanze pervenute da soggetti inseriti, con annotazione “anno di iscrizione 2006”, nell'elenco di cui all'allegato A) alla deliberazione di Giunta regionale n. 53-2527 del 3 aprile 2006, come integrato con DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006. La mancata presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione nell'elenco da parte dei candidati inseriti con la deliberazione di Giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, come integrata con DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004, unitamente all'aggiornamento del curriculum professionale e della scheda analitica gia' presentate, contenenti l'indicazione delle attivita' lavorative idonee a giustificare il permanere del possesso del requisito dell'esperienza professionale, maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, determinera' la cancellazione dall'elenco. La valutazione dei requisiti richiesti per la nomina alla carica di direttore generale di azienda sanitaria regionale, quali dichiarati dai candidati, verra' effettuata sulla base dei criteri ermeneutici utilizzati nei precedenti avvisi, e da ultimo nell'avviso di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, adottata in conformita' all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, il quale dispone che “le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per le nomine”, conseguentemente: l'esperienza professionale quinquennale deve essere stata svolta, anche in periodi non continuativi, nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale; l'attivita' deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in seguito al conferimento di incarico formale; non sono da considerarsi attivita' professionali ai fini del presente avviso le esperienze relative: ad attivita' libero-professionale, all'esercizio del mandato politico, alla mera consulenza, a componente di organi d'amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato, o il socio accomandatario e il consigliere delegato con incarichi operativi; l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in veste di organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale, commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile 1991, n. 111; per «attivita' di direzione tecnica o amministrativa» verra' considerata l'attivita' di direzione di strutture organizzative svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero studio, ricerca, ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera partecipazione; l'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificante se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra' essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza organizzativa e responsabilita' verso l'esterno; verra' considerata rilevante: l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie, qualora svolta in qualita' di organo monocratico, con esclusione degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato, il socio accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi); l'attivita' di partecipazione alla direzione strategica aziendale; l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del titolare della posizione funzionale apicale sono prese in considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di qualifica inferiore, purche' le funzioni stesse siano state conferite con atto formale; l'attivita' svolta, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale, in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla separazione tra le competenze degli organi di direzione politica e le responsabilita' gestionali dirigenziali; l'attivita' dirigenziale svolta a capo delle principali articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione apicale, con responsabilita' verso l'esterno, indipendentemente dall'adozione di atti che impegnino l'ente; non sara' considerata rilevante: l'attivita' di magistrato, qualora non connessa a responsabilita' di direzione di struttura, come definita dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000; la presidenza in consigli di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000; l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione, come previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000, non risulti adeguatamente comprovato. A conclusione del procedimento, l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. In caso di nomina, verra' richiesto all'interessato di presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e di quanto comunque dichiarato nell'istanza, nel curriculum e nella scheda analitica alla stessa allegati.