Concorso per 99 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 99 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 21-04-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 21 maggio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli dell'Aeronautica militare. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-04-2009 |
Data Scadenza bando | 21-05-2009 |
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CONCORSO (scad. 21 maggio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso
biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli dell'Aeronautica
militare.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica militare e della Guardia di finanza e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, con il quale e' stato adottato nell'ambito dell'Amministrazione della difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 5 novembre 1997, concernente le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 380/1999, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare che prevede, tra l'altro, la possibilita' di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati devono possedere in relazione alle esigenze d'impiego; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per l'istituzione del servizio militare professionale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della citata legge 331/2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64; Visto il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003, concernente l'aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 recante «Elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 che ha modificato il regolamento recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge n. 241/1990; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente le disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203 con il quale e' stato adottato il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196/2003; Vista la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente le modifiche alla citata legge n. 230/1998, in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit G6PD»; Vista la lettera n. 116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2009; Considerato che nell'organico del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare sono disponibili 144 posti di cui 99 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni; Vista la lettera n. SMA123/P.19.02/017490 del 3 marzo 2009 dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, concernente le direttive per l'effettuazione del concorso pubblico per allievi marescialli dell'Aeronautica militare; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli dell'Aeronautica militare, con riserva per l'Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonche' della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica; Visto l'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 165/2001, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare, Decreta Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli dell'Aeronautica militare. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonche' della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Avverso il presente bando e' ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza e' del TAR del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034); b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Possono partecipare al concorso coloro che: a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica; b) godano dei diritti civili e politici; c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi; d) non siano incorsi nel proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato; e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela; f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di conseguirlo entro l'anno 2009. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato anche l'anno integrativo o essere in grado di superarlo entro il 2009. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati e gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; g) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta incensurabili previsti all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa; h) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il 26° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano prestato e completato il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; i) se concorrenti di sesso maschile: 1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130; 2) siano di statura non inferiore a m. 1,65; l) se concorrenti di sesso femminile siano di statura non inferiore a m. 1,61. 2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari e i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso femminile, devono: a) non aver superato il 28° anno di eta'; b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Per l'ammissione alla frequenza del corso per allievi marescialli i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica (di cui alle direttive tecniche attualmente vigenti emanate dalla Direzione generale della sanita' militare) ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne consenta l'impiego negli incarichi relativi al grado, nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del presente decreto. 4. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e, fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso. I requisiti psico-fisici e quelli attitudinali dovranno essere mantenuti fino alla data di immissione nel servizio permanente. 5. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 6. I concorrenti di sesso femminile che non abbiano potuto completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando, perche' in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso in cui tale stato persista entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito. 7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3. Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere: a) redatta, in carta semplice, secondo il modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e compilata a penna ovvero con apparecchiature di stampa elettronica o meccanica, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso. Il modello di domanda e' disponibile sul sito internet www.persomil.difesa.it ovvero sul sito www.difesa.it/concorsi . I candidati, che alla data di scadenza della presentazione delle domande siano minorenni, dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso conforme all'allegato B, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (al predetto documento dovra' inoltre essere allegata copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori); b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile; c) spedita, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione «12° concorso allievi marescialli dell'Aeronautica militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile. 2. I candidati militari in servizio hanno l'obbligo di consegnare al comando di appartenenza copia della domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla copia della ricevuta di accettazione della raccomandata rilasciata dall'ufficio postale di spedizione. La consegna di tali documenti al comando dovra' avvenire entro tre giorni dalla data di spedizione della domanda. Il comando provvedera' agli adempimenti previsti al successivo articolo 4. 3. I residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare. 4. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare, entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza, che provvedera' all'inoltro della stessa, a mezzo posta assicurata o raccomandata, alla Direzione generale per il personale militare entro il terzo giorno, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo del comando ricevente. Una copia della domanda dovra' essere conservata presso il comando per i successivi adempimenti di competenza. 5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Variazioni riguardanti esclusivamente i dati anagrafici indicati nella domanda di partecipazione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione, Viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma (fax numero 06517052766 o 06517052777) con dichiarazione sottoscritta dall'interessato corredata da copia fotostatica di un documento d'identita' in corso di validita'. Integrazioni della domanda riguardanti titoli di merito e/o di preferenza saranno ritenute valide solo se trasmesse entro la data di scadenza di presentazione della domanda, con le predette modalita'. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore. In caso di mancata ricezione dell'avviso di ricevimento riguardante la spedizione della domanda di partecipazione al concorso, i candidati potranno contattare, successivamente alla pubblicazione del calendario della prova di preselezione, il numero verde 803.160 delle Poste italiane oppure direttamente la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione ai numeri 06517050369 o 0651750370. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi all'allegato A al presente decreto. 8. L'Amministrazione non prendera' in considerazione: a) le domande inviate con modalita' diverse da quelle stabilite ai precedenti commi 1 e 3, ad eccezione di quanto previsto al comma 4; b) le domande prive di firma ovvero prive di firma autografa o non originale; c) le domande spedite oltre il termine indicato al precedente comma 1, lettera c); d) le richieste di integrazione delle domande riguardanti titoli di merito e/o di preferenza che pervengano oltre la data di scadenza della presentazione delle domande oppure, entro la data di scadenza, ma prive della fotocopia di un documento d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato; e) le domande di partecipazione spedite tramite comandi militari quando non previsto, ovvero fatte pervenire a mezzo posta militare.
Art. 4. Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono: a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei predetti requisiti, dovra' essere compilato l'allegato C al presente decreto, che sara' trasmesso, corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione «12° concorso allievi marescialli dell'Aeronautica militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia dell'allegato predetto dovra' essere inviata anche via e-mail all'indirizzo r1d2s1@persomil.difesa.it; b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola; c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione circa la partecipazione del militare al concorso. L'ente di destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovra' essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare; d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, etc.). 2. La Direzione generale per il personale militare per i soli concorrenti risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova di cui all'articolo 7 chiedera' ai comandi di trasmettere entro 3 giorni in plico sigillato e in copia conforme: a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b); b) la documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni, o al periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza; c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo 12 del presente bando.
Art. 5. Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario. Detta commissione avra' il compito di: - provvedere alla somministrazione del test della prova di preselezione e della prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano nel rispetto delle norme vigenti, nonche' provvedere alle operazioni riguardanti la ricezione, la conservazione e la custodia del materiale occorrente per l'espletamento delle prove e la correzione automatizzata degli elaborati; - curare l'organizzazione dell'aula di svolgimento della prova; - valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 12; - provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati idonei. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore o un appartenente al ruolo dei marescialli, segretario. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) un ufficiale inferiore, segretario.
Art. 6. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di preselezione; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamenti attitudinali; d) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive; e) valutazione dei titoli di merito. 2. All'atto della presentazione per l'effettuazione delle prove/accertamenti previsti dall'iter concorsuale, i candidati dovranno esibire la carta d'identita' oppure altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato ed in corso di validita'. Alla presentazione per la prova di preselezione dovra' essere esibita una copia della domanda di partecipazione al concorso e la ricevuta di accettazione della raccomandata (mod. 22) rilasciata dall'ufficio postale, comprovante il giorno di spedizione della stessa. 3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi dai candidati nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7. Prova di preselezione 1. I concorrenti saranno sottoposti ad una prova di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla, volto ad accertare il livello di cultura generale. Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado, comprendera' domande di geografia, storia (dal Risorgimento ai giorni nostri), educazione civica, fisica, italiano (sintassi, sinonimi e contrari) e lingua inglese. 2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 maggio 2009. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede d'esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, comma 4. 3. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. E' vietato, altresi', l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni e delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice all'atto della prova comporta l'esclusione dalla prova stessa con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, sara' escluso il candidato che durante la prova venga sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano l'osservanza delle disposizioni emanate e hanno facolta' di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari. 4. Al termine della prova sara' formata la graduatoria di merito. Il punteggio che la commissione assegnera' sara' espresso in sessantesimi. I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a 36 saranno giudicati «inidonei». Saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, secondo l'ordine della graduatoria di merito della prova di preselezione, i primi 396 candidati idonei, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 5. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione all'indirizzo di recapito indicato nella domanda di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno considerarsi «non ammessi» e ogni ulteriore notizia in merito potra' essere chiesta alla Sezione relazioni con il pubblico al numero 06517051012. L'esito della prova sara' reso noto nel sito www.persomil.difesa.it. e www.difesa.it/concorsi. 6. Il punteggio della preselezione non sara' preso in considerazione ai fini della formazione della graduatoria finale di merito del concorso.
Art. 8. Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito della prova di preselezione, di cui all'articolo 7, comma 5, saranno convocati presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare «Aldo di Loreto», per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici previsti al successivo articolo 9. Coloro che risulteranno idonei a tali accertamenti saranno sottoposti presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia agli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Gli accertamenti psico-fisici saranno completati in un giorno, gli accertamenti attitudinali, presumibilmente, in due giorni. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di cui al comma 1, all'atto della presentazione presso il citato Istituto medico legale, i candidati dovranno consegnare la seguente documentazione: a) copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo. I concorrenti che, alla data di convocazione per sostenere gli accertamenti psico-fisici, non avessero ancora sostenuto gli esami di maturita' o concluso l'anno integrativo, dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio. I medesimi concorrenti, qualora giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dovranno produrre una copia del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del medesimo all'atto della presentazione per sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui al successivo articolo 11; b) se militari in congedo, copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare o copia dello stato di servizio rilasciato dal Centro documentale competente (ex Distretto militare) ovvero copia dell'estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza per coloro che abbiano prestato servizio nella Marina militare. I candidati che avessero prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in aggiunta al foglio di congedo illimitato rilasciato dagli organi competenti, dovranno produrre copia della dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presentata all'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130; c) copia della documentazione comprovante il possesso di titoli di merito tra quelli indicati al successivo articolo 12, se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa; d) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa; e) libretto sanitario rilasciato dalla Azienda sanitaria locale o tessera sanitaria della regione di appartenenza; f) dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo quanto indicato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto; g) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate; h) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione; i) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato non anteriormente ai sei mesi precedenti gli accertamenti sanitari, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN); l) referto in originale dei seguenti esami, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN: 1) analisi completa delle urine; 2) emocromo completo; 3) glicemia; 4) azotemia; 5) creatininemia; 6) trigliceridi; 7) colesterolo (HDL, LDL); 8) bilirubina (totale - diretta - indiretta); 9) gamma GT, ALT, AST, fostatasi alcalina; m) certificato medico relativo all'accertamento dei markers dell'epatite HBV e HCV rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN); la data del certificato non dovra' essere anteriore a due mesi dal giorno di presentazione; n) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il SSN non oltre i sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti sanitari. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i soggetti affetti da deficit di G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovra' presentare: a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita non anteriormente ai tre mesi precedenti, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il predetto SSN); b) referto originale del test di gravidanza eseguito non anteriormente a cinque giorni precedenti gli accertamenti sanitari presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il predetto SSN). In caso di positivita' del test, la commissione non procedera' agli accertamenti psico-fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; qualora lo stato di gravidanza persista entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito, le candidate saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate nel precedente articolo 2. 4. La documentazione prodotta non sara' restituita al termine degli accertamenti sanitari ad eccezione delle immagini radiografiche (salvo i casi in cui siano alla base dello specifico giudizio di non idoneita'). 5. Le copie dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c) e d), se valevoli quali titoli di merito e/o di preferenza secondo quanto indicato al successivo articolo 12, dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la copia e' conforme all'originale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato G al presente decreto, dovra' essere portata al seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione. 4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2, lettere i), l), m) e n) e, per i concorrenti di sesso femminile, anche di quelli indicati al comma 3, lettera a) e b), ovvero la mancata conformita' degli stessi, determineranno l'esclusione dal concorso. 6. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 9. Accertamenti psico-fisici 1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto su apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari da parte di una commissione medica appositamente nominata dal Direttore generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica per l'ammissione al corso di formazione e specializzazione nonche' per l'assegnazione alle categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive applicative impartite dalla Direzione generale della sanita' militare in vigore al momento della visita. 3. La commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 8 prodotta dall'interessato, disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica, E.C.G. a riposo ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali; b) visita oculistica ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali; c) visita specialistica otorinolaringoiatrica, audiometrica ed eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali; d) prova di funzionalita' respiratoria; e) visita psichiatrica/test psicometrici; f) verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti (amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina) anche saltuario od occasionale nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 4. La commissione medica potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 5. Saranno giudicati «non idonei» i candidati risultati affetti da: a) imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative che sono causa di inidoneita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente «3» o «4» nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; c) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie, dislalie, disartrie); d) imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio permanente nelle categorie/specialita' del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare. 6. Saranno altresi' giudicati «non idonei» i candidati che risultino positivi ai test per l'accertamento del consumo anche occasionale delle sostanze incluse nelle tabelle previste dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. 7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61 se di sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. 8. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con deficit G6PD, la commissione preposta fara' sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F. 9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare» con l'indicazione del relativo profilo sanitario; b) «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare» con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio. 10. Ai candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti psico-fisici, sara' comunicato il solo giudizio di inidoneita' provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata. 11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Qualora i candidati non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei». Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo.
Art. 10. Accertamenti attitudinali 1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, da parte di una commissione attitudinale appositamente nominata dal Direttore generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata, ad una serie di prove, compresa una prova di efficienza fisica consistente nell'effettuazione di una corsa piana di 800 metri i cui elementi di dettaglio sono indicati in allegato H, intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialita' del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione preposta esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio, che e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio, sara' comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di «inidoneita'» comporta l'esclusione del concorrente dal concorso.
Art. 11. Prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive 1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive che si terra' nel luogo, nella data, nell'ora e con le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 23 giugno 2009. La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 2. La prova, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale e del quoziente intellettivo del candidato, consistera' nell'esecuzione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla predeterminata dei quali 50 culturali comprendenti domande di aritmetica, algebra, geometria, grammatica, letteratura (dal Romanticismo ai giorni nostri) e lingua inglese e 50 di tipo analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale. 3. I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore a 36/60 saranno dichiarati «non idonei».
Art. 12. Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale valutera', per i soli candidati idonei, i seguenti titoli di merito, attribuendo i punteggi di seguito indicati: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: un quarto del voto conseguito all'esame di maturita' (espresso in sessantesimi) fino ad un massimo assegnabile di 15 punti (la commissione esaminatrice provvedera' a convertire proporzionalmente in sessantesimi i diplomi il cui voto e' espresso in centesimi); b) essere stato allievo dell'Istituto «U. Maddalena» dell'Opera nazionale figli degli aviatori: 0,50 punti; c) aver conseguito il titolo di studio presso Scuole militari: 0,50 punti; d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, o presso analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca: 0,50 punti; e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo (TWR-APP) svolto presso l'Ente nazionale assistenza al volo: 0,50 punti; f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in meteorologia: 0,50 punti; g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica, ovvero del diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata triennale, ovvero della laurea in Scienze motorie e sportive: 0,50 punti; h) essere militare volontario dell'Aeronautica militare (ufficiali in ferma prefissata e militari in ferma breve, prefissata annuale e/o quadriennale): 1 punto. 2. Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) non puo' in ogni caso superare il totale di 1 punto. I punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono cumulabili. 3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), dovranno essere: a) posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; c) documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici.
Art. 13. Graduatoria finale di merito 1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali secondo l'ordine definito dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, dichiarati nella domanda stessa e documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. 2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare. La citata graduatoria sara' pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 14. Documentazione amministrativa 1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Gli stessi, all'atto della presentazione alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo per la frequenza del corso biennale, dovranno produrre la seguente documentazione: a) certificato attestante le vaccinazioni effettuate; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti: 1) la data e il luogo di nascita; 2) la cittadinanza italiana; 3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso; c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 15. Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione 1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione. 2. I candidati risultati vincitori del concorso, che non si presenteranno alla Scuola marescialli nel termine fissato nella lettera di convocazione, saranno considerati rinunciatari e esclusi dalla frequenza del corso. La citata Direzione generale potra' comunque autorizzare il differimento fino al settimo giorno dalla data d'inizio del corso per quei vincitori che per comprovati motivi lo chiedano con apposita istanza da trasmettere a mezzo fax al numero 06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento. 3. I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del dirigente del servizio sanitario della predetta Scuola marescialli. I candidati riscontrati «non idonei» alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu' requisiti previsti dal bando di concorso saranno immediatamente inviati presso la competente commissione medico-ospedaliera per l'accertamento dell'idoneita' fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di «inidoneita'» sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a trenta giorni, i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario fara' sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato allegato F. 4. L'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di ricoprire i posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data di inizio del corso dovessero rendersi disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni di vincitori ovvero alla inidoneita' alla visita medica d'incorporamento, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 5. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari. 6. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la qualifica di allievo maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso, con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma o rafferma, qualora vengano a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, qualora venga a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo, e' reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma qualora venga a cessare dalla qualita' di allievo maresciallo e' restituito ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi il periodo di tempo trascorso in qualita' di allievo. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata, assunti in qualita' di allievi in quanto vincitori di concorso, qualora perdano detta qualita' potranno essere reimpiegati, previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma. 7. Durante la frequenza del corso agli allievi marescialli competono, qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado precedentemente rivestito all'atto dell'ammissione. 8. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione etico-militare degli allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione. 9. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 10. Gli allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della difesa, al fine di conseguire la laurea in infermieristica o in scienze organizzative e gestionali, rispettivamente, presso la sede distaccata dell'Universita' degli studi «La Sapienza» di Roma e dell'Universita' degli studi della «Tuscia», entrambe situate in Viterbo. 11. I vincitori che all'atto dell'ammissione alla Scuola marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studio da frequentare non potranno farli valere ai fini del conseguimento del diploma di laurea. I vincitori, in possesso di laurea in scienze organizzative e gestionali o di laurea in infermieristica o in scienze infermieristiche, potranno comunque essere assegnati alle categorie per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti nella relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare. 12. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica militare gli allievi saranno assegnati ad una delle categorie/specialita' previste per il ruolo dei marescialli dalle direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli incarichi in tale categoria (decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 ottobre 2003, n. 242, modificato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279). 13. Al termine dei due anni di corso, previo superamento degli esami finali, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, gli allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito, maresciallo di 3ª classe in servizio permanente, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami medesimi e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico.
Art. 16. Disposizioni amministrative e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti. Ai concorrenti militari in servizio dovra' essere concessa esclusivamente la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione della prova piu' il tempo necessario per raggiungere la sede d'esame. Non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Qualora detti candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 2. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovranno comunicare alla Direzione generale per il personale militare, a mezzo fax, la denominazione e l'indirizzo dell'Ente presso il quale sono destinati a prestare servizio. I candidati hanno altresi' l'obbligo di informare per iscritto il reparto/ente d'incorporamento della partecipazione al concorso. I reparti/enti che avranno assunto in forza detti candidati, ottempereranno a quanto stabilito all'articolo 4 del presente bando di concorso. 3. La convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali dovra' essere esibita al personale a tal fine preposto all'atto della presentazione presso le sedi stabilite per l'effettuazione delle prove. 4. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti predetti, potra' fissare una nuova data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga in presenza esclusivamente di impedimento dovuto a: a) motivi di salute, debitamente documentati da struttura sanitaria pubblica; b) concomitanza della data di convocazione con il giorno di svolgimento degli esami di maturita'; c) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza, per i militari in servizio. Al fine di ottenere il differimento il concorrente o, per i militari in servizio, il comando di appartenenza, dovra' trasmettere, entro le 24 ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' a mezzo fax al numero 06517052766 o al numero 06517052777. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione. 5. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate dall'Amministrazione. 6. Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la fase relativa agli accertamenti attitudinali, i concorrenti potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Aeronautica militare. 7. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame. 8. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere contattata la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06517051012.
Art. 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento, fino all'immissione nel ruolo marescialli, e' il Direttore della 2ª Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 16 aprile 2009 Il Generale di Corpo d'Armata Mario Roggio