Concorso per 99 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 99
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 21-04-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  21 maggio 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009-2011) di 99 allievi marescialli dell'Aeronautica militare. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-04-2009
Data Scadenza bando 21-05-2009
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  21 maggio 2009)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso
   biennale  (2009-2011)  di  99 allievi marescialli dell'Aeronautica
   militare.

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

   Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare
e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge  10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,   della  Marina,  dell'Aeronautica  militare  e  della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  24  dicembre  1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni;
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto  il  decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n.
603,  con il quale e' stato adottato nell'ambito dell'Amministrazione
della  difesa il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241 e successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione  dell'articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento,
stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 19 febbraio 1997,
concernente  l'approvazione  della  nuova schedula delle vaccinazioni
per il personale militare dell'Amministrazione della difesa;
   Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n. 127, concernente le misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  5 novembre 1997,
concernente  le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei concorsi per il
reclutamento degli allievi marescialli dell'Aeronautica militare;
   Vista  la  legge  8  luglio  1998, n. 230, concernente le norme in
materia di obiezione di coscienza;
   Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188,
con  il  quale  e'  stato  adottato  il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della Marina e
dell'Aeronautica militare;
   Vista  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
le  disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
   Visto  il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato  in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge
380/1999, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
in  materia  di  accertamento dell'idoneita' al servizio militare che
prevede,  tra  l'altro,  la  possibilita'  di  indicare  nei bandi di
concorso  gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati devono
possedere in relazione alle esigenze d'impiego;
   Vista  la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per
l'istituzione   del  servizio  militare  professionale  e  successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
le  disposizioni  integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme   di  reclutamento,  stato  e  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate;
   Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della citata legge 331/2000;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti;
   Visto  il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la
disciplina  del  servizio  civile  nazionale  a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  31  marzo  2003,
concernente  l'aggiornamento  delle  schedule vaccinali e delle altre
misure di profilassi per il personale militare;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003, n. 236, recante
disposizioni  integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 215/2001;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa 16 settembre 2003
recante «Elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita'  ai  servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l'accertamento  e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive
modificazioni;
   Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270  che  ha  modificato  il
regolamento  recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con  decreto del Ministro dell'universita', della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   Vista  la  legge  11 febbraio 2005, n. 15, concernente modifiche e
integrazioni alla citata legge n. 241/1990;
   Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente
le   disposizioni   integrative   e  correttive  del  citato  decreto
legislativo n. 215/2001;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il   codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Visto  il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203
con il quale e' stato adottato il regolamento recante identificazione
dei  dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate  dal  Ministero della difesa, in attuazione degli articoli
20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196/2003;
   Vista  la  legge  2  agosto 2007, n. 130, concernente le modifiche
alla citata legge n. 230/1998, in materia di obiezione di coscienza;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della  sanita'  militare,  con il quale e' stata emanata la
direttiva  applicativa  dei  decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare,   per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento  e
l'impiego,  tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle
Forze armate e dei soggetti affetti da «deficit G6PD»;
   Vista  la  lettera  n.  116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008, con la
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2009;
   Considerato   che   nell'organico   del   ruolo   dei  marescialli
dell'Aeronautica  militare  sono  disponibili  144 posti di cui 99 da
ricoprire  mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso
della durata di due anni;
   Vista  la  lettera n. SMA123/P.19.02/017490 del 3 marzo 2009 dello
Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare, concernente le direttive
per  l'effettuazione  del  concorso  pubblico per allievi marescialli
dell'Aeronautica militare;
   Ravvisata l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami,  per  l'ammissione  al  12°  corso  biennale (2009-2011) di 99
allievi   marescialli  dell'Aeronautica  militare,  con  riserva  per
l'Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero
dei  posti,  annullare,  sospendere  o  rinviare lo svolgimento delle
attivita'  previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge  di  bilancio  dello  Stato per l'anno
finanziario  2009  nonche'  della  relativa  legge  finanziaria  o di
ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
   Visto  l'articolo  16  del citato decreto legislativo n. 165/2001,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,

                               Decreta

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

   1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per
l'ammissione   al  12°  corso  biennale  (2009-2011)  di  99  allievi
marescialli dell'Aeronautica militare.
   2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'  previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in  applicazione  della  legge  di  bilancio  dello  Stato per l'anno
finanziario  2009  nonche'  della  relativa  legge  finanziaria  o di
ulteriori  disposizioni  di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare formale
comunicazione  mediante annuncio che verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
   3.   Avverso   il   presente  bando  e'  ammesso,  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
    a)   entro   60  giorni,  ricorso  giurisdizionale  al  tribunale
amministrativo  regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso
da  organo  centrale  dello Stato, la competenza e' del TAR del Lazio
con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
    b)  entro  120  giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica,  ai  sensi  dell'articolo  8  e  seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

   1. Possono partecipare al concorso coloro che:
    a)  siano  cittadini  italiani,  compresi quelli non appartenenti
alla Repubblica;
    b) godano dei diritti civili e politici;
    c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
    d)   non   siano   incorsi  nel  proscioglimento,  d'autorita'  o
d'ufficio,  da  precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato;
    e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta'
o la tutela;
    f)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  secondo le vigenti disposizioni o siano in grado
di  conseguirlo  entro  l'anno  2009.  I  candidati in possesso di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale devono aver superato
anche  l'anno  integrativo  o  essere  in grado di superarlo entro il
2009.   I  diplomi  rilasciati  da  scuole  parificate  o  legalmente
riconosciute,  se  firmati  dai capi delle scuole stesse, sono validi
solo  previa  legalizzazione  di  detta firma a cura del provveditore
agli  studi.  L'ammissione  dei  candidati  che abbiano conseguito un
titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata  all'equipollenza del
titolo  stesso  ad  uno  dei  titoli  sopraindicati e gli interessati
dovranno   allegare   al   titolo  di  studio  una  dichiarazione  di
equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;
    g)  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  moralita' e condotta
incensurabili  previsti all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
    h) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il
26°  anno  di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande.  Per  coloro  che  abbiano  prestato  e completato il
servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il limite massimo e'
elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non
si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione
ai concorsi per i pubblici impieghi;
    i) se concorrenti di sesso maschile:
     1)  non  abbiano  prestato  servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'articolo  15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che  non  abbiano  presentato  apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia  allo  status  di  obiettore  di  coscienza presso l'Ufficio
nazionale  per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n.
130;
     2) siano di statura non inferiore a m. 1,65;
    l)  se  concorrenti  di  sesso  femminile  siano  di  statura non
inferiore a m. 1,61.
   2.  Gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti e dei volontari di
truppa  in  servizio  permanente,  i  militari  e i graduati in ferma
volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere
i  requisiti  indicati  al comma 1, lettere f) ed i), numero 2) per i
concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso
femminile, devono:
    a) non aver superato il 28° anno di eta';
    b)  non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di
rigore  nell'ultimo  biennio  o  nel  periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
    c)  essere  in  possesso  della  qualifica non inferiore a «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
   3.   Per   l'ammissione  alla  frequenza  del  corso  per  allievi
marescialli  i  concorrenti  dovranno essere riconosciuti in possesso
dell'idoneita'   psico-fisica   (di   cui   alle  direttive  tecniche
attualmente  vigenti  emanate  dalla Direzione generale della sanita'
militare)  ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne
consenta  l'impiego  negli incarichi relativi al grado, nonche' nelle
categorie  e  specialita'  di  assegnazione  previste  nel  ruolo dei
marescialli dell'Aeronautica militare. Tale idoneita' sara' accertata
con le modalita' indicate negli articoli 9 e 10 del presente decreto.
   4.  I  requisiti  prescritti  per  l'ammissione al concorso devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione  delle  domande  indicato  al  successivo articolo 3 e,
fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere mantenuti per tutta la
durata  del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o
dalla   frequenza  del  corso.  I  requisiti  psico-fisici  e  quelli
attitudinali  dovranno  essere mantenuti fino alla data di immissione
nel servizio permanente.
   5.  L'Amministrazione  puo'  disporre,  in  ogni momento e anche a
seguito  di  successive  verifiche,  con  provvedimento  motivato del
Direttore  generale  per  il personale militare o di autorita' da lui
delegata,  l'esclusione  del candidato dal concorso o dalla frequenza
del  corso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  nonche' per la
mancata  osservanza  dei  termini  perentori  stabiliti  nel presente
bando.
   6.  I  concorrenti  di  sesso  femminile  che  non  abbiano potuto
completare  le  prove o gli accertamenti previsti nel presente bando,
perche' in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso
in   cui  tale  stato  persista  entro  i  venti  giorni  antecedenti
all'approvazione della graduatoria finale di merito.
   7.  Tutti  i  candidati  partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

        
      
                               Art. 3.

                Domanda di partecipazione al concorso

   1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
    a)  redatta,  in  carta  semplice,  secondo  il modello riportato
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  e  compilata  a  penna ovvero con apparecchiature di stampa
elettronica  o meccanica, osservando le istruzioni riportate in calce
al  modello  stesso.  Il  modello  di domanda e' disponibile sul sito
internet       www.persomil.difesa.it       ovvero      sul      sito
 www.difesa.it/concorsi .  I candidati, che alla data di scadenza della
presentazione  delle  domande siano minorenni, dovranno allegare alla
domanda  di partecipazione l'atto di assenso conforme all'allegato B,
sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal genitore che esercita
legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza  di essi, dal
tutore  (al  predetto  documento dovra' inoltre essere allegata copia
del documento di riconoscimento dei sottoscrittori);
    b)  firmata  per  esteso  dal  candidato.  La  firma,  da apporre
necessariamente  in  forma autografa, non deve essere autenticata. La
mancata sottoscrizione rendera' la domanda irricevibile;
    c)  spedita,  a  pena  di irricevibilita', esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il
personale   militare   -   I  Reparto  -  2ª  Divisione  reclutamento
sottufficiali   -   1ª  Sezione  «12°  concorso  allievi  marescialli
dell'Aeronautica  militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane,  00143  Roma  Laurentino,  entro  30  giorni decorrenti dal
giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  (a  tal  fine  fara' fede la data apposta
dall'ufficio  postale  accettante).  Qualora il trentesimo giorno sia
festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente
non  festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di
procedura civile.
   2.  I candidati militari in servizio hanno l'obbligo di consegnare
al  comando  di appartenenza copia della domanda di partecipazione al
concorso,  corredata dalla copia della ricevuta di accettazione della
raccomandata   rilasciata  dall'ufficio  postale  di  spedizione.  La
consegna  di  tali  documenti  al  comando  dovra' avvenire entro tre
giorni dalla data di spedizione della domanda. Il comando provvedera'
agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.
   3.  I  residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi
diversi  possono  presentare  la  domanda, entro i termini stabiliti,
all'Autorita'  diplomatica  o consolare che ne curera' l'inoltro alla
Direzione   generale   per  il  personale  militare  con  la  massima
sollecitudine.  In  tali casi per la data di presentazione fara' fede
la   data   di   assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare.
   4.  I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare,
entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di
appartenenza, che provvedera' all'inoltro della stessa, a mezzo posta
assicurata  o  raccomandata, alla Direzione generale per il personale
militare  entro  il  terzo  giorno,  dopo  avervi apposto il visto di
avvenuta  presentazione.  In  tal  caso  per la data di presentazione
fara'  fede la data di assunzione a protocollo del comando ricevente.
Una  copia  della  domanda dovra' essere conservata presso il comando
per i successivi adempimenti di competenza.
   5.  Sottoscrivendo  la domanda il concorrente, oltre a manifestare
esplicitamente  il  consenso  alla  raccolta  e  trattazione dei dati
personali  che  lo  riguardano  e che sono necessari all'espletamento
dell'iter  concorsuale  (il conferimento di tali dati e' obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la   responsabilita'   penale   e   amministrativa   circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'articolo  76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   6.   Variazioni   riguardanti  esclusivamente  i  dati  anagrafici
indicati   nella   domanda   di   partecipazione,   dovranno   essere
tempestivamente  comunicate  alla Direzione generale per il personale
militare  -  I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª
Sezione,   Viale   dell'Esercito,   186  -  00143  Roma  (fax  numero
06517052766    o    06517052777)   con   dichiarazione   sottoscritta
dall'interessato  corredata  da  copia  fotostatica  di  un documento
d'identita'   in  corso  di  validita'.  Integrazioni  della  domanda
riguardanti  titoli  di  merito  e/o  di  preferenza saranno ritenute
valide  solo  se trasmesse entro la data di scadenza di presentazione
della  domanda,  con  le  predette  modalita'.  L'Amministrazione non
assume  alcuna  responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da
errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da
ritardate  ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni
dovute  a  disguidi  postali, da altre cause non imputabili a proprie
inadempienze  o  a  cause  di  forza  maggiore.  In  caso  di mancata
ricezione  dell'avviso di ricevimento riguardante la spedizione della
domanda   di   partecipazione   al  concorso,  i  candidati  potranno
contattare,  successivamente  alla pubblicazione del calendario della
prova  di  preselezione, il numero verde 803.160 delle Poste italiane
oppure direttamente la Direzione generale per il personale militare -
I  Reparto  - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 1ª Sezione ai
numeri 06517050369 o 0651750370.
   7.  La  Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta'  di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero   risultare   formalmente  irregolari  per  vizi  sanabili,
inesatte o non conformi all'allegato A al presente decreto.
   8. L'Amministrazione non prendera' in considerazione:
    a)  le  domande inviate con modalita' diverse da quelle stabilite
ai  precedenti  commi 1 e 3, ad eccezione di quanto previsto al comma
4;
    b)  le  domande  prive di firma ovvero prive di firma autografa o
non originale;
    c)  le  domande  spedite  oltre il termine indicato al precedente
comma 1, lettera c);
    d)  le richieste di integrazione delle domande riguardanti titoli
di  merito e/o di preferenza che pervengano oltre la data di scadenza
della  presentazione delle domande oppure, entro la data di scadenza,
ma  prive  della  fotocopia  di  un  documento d'identita' o di altro
documento  di  riconoscimento  rilasciato da un'amministrazione dello
Stato;
    e)  le domande di partecipazione spedite tramite comandi militari
quando non previsto, ovvero fatte pervenire a mezzo posta militare.

        
      
                               Art. 4.

          Istruttoria delle domande dei candidati militari

   1.  I  comandi,  ricevuta copia della domanda di partecipazione da
parte dei militari in servizio, devono:
    a)  verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile  per  la presentazione delle domande di ammissione al concorso,
sia  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al comma 2 del precedente
articolo  2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei
predetti  requisiti, dovra' essere compilato l'allegato C al presente
decreto,  che sara' trasmesso, corredato dal documento comprovante la
mancanza  dei  requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per
il  personale  militare  -  I  Reparto  -  2ª  Divisione reclutamento
sottufficiali   -   1ª  Sezione  «12°  concorso  allievi  marescialli
dell'Aeronautica  militare», casella postale n. 15318 - Ufficio poste
italiane,  00143  Roma  Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7
giorni  dalla  data  di  scadenza  del termine di presentazione delle
domande.  Entro  lo  stesso termine, una copia dell'allegato predetto
dovra'    essere    inviata    anche    via    e-mail   all'indirizzo
r1d2s1@persomil.difesa.it;
    b)  aggiornare  e  parificare  lo  stato  di servizio o il foglio
matricolare.   I   quadri  dei  predetti  documenti  dovranno  essere
aggiornati  alla  data di scadenza del termine di presentazione delle
domande  di  partecipazione  al  concorso,  compresi  quelli privi di
annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio
e della firma dell'ufficiale alla matricola;
    c)  informare,  in  caso di trasferimento del candidato, il nuovo
ente   di  destinazione  circa  la  partecipazione  del  militare  al
concorso. L'ente di destinazione assumera' la competenza per tutte le
successive   incombenze  relative  alla  procedura  concorsuale.  Del
trasferimento  dovra'  essere  contestualmente informata la Direzione
generale per il personale militare;
    d)  comunicare  tempestivamente  alla  Direzione  generale per il
personale  militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione del
candidato  (instaurazione  di  procedimenti  disciplinari  e  penali,
collocamento in congedo, etc.).
   2.  La  Direzione  generale  per  il personale militare per i soli
concorrenti  risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria
della prova di cui all'articolo 7 chiedera' ai comandi di trasmettere
entro 3 giorni in plico sigillato e in copia conforme:
    a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
    b)   la   documentazione   caratteristica   raccolta   in  ordine
cronologico  relativa  agli ultimi due anni, o al periodo di servizio
prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e
dalla dichiarazione di completezza;
    c)  la  documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati  dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo
12 del presente bando.

        
      
                               Art. 5.

                             Commissioni

   1.  Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di   autorita'   da   lui  delegata,  saranno  nominate  le  seguenti
commissioni:
    a) commissione esaminatrice;
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
   2.  La  commissione  esaminatrice  di  cui  al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  con  grado  pari  o  superiore  a  Colonnello,
presidente;
    b) due ufficiali superiori, membri;
    c) un ufficiale inferiore, segretario.
   Detta commissione avra' il compito di:
    -  provvedere  alla  somministrazione  del  test  della  prova di
preselezione  e della prova scritta per l'accertamento delle qualita'
culturali ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano
nel  rispetto delle norme vigenti, nonche' provvedere alle operazioni
riguardanti   la  ricezione,  la  conservazione  e  la  custodia  del
materiale  occorrente  per l'espletamento delle prove e la correzione
automatizzata degli elaborati;
    - curare l'organizzazione dell'aula di svolgimento della prova;
    - valutare i titoli di merito, attribuendo i punteggi previsti al
successivo articolo 12;
    -  provvedere  alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati giudicati idonei.
   3.  La  commissione  per  gli  accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  con  grado  pari  o  superiore  a  Colonnello,
presidente;
    b) due ufficiali superiori, membri;
    c)  un  ufficiale  inferiore  o  un  appartenente  al  ruolo  dei
marescialli, segretario.
   4.  La  commissione  per  gli  accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  con  grado  pari  o  superiore  a  Colonnello,
presidente;
    b) due ufficiali superiori, membri;
    c) un ufficiale inferiore, segretario.

        
      
                               Art. 6.

                      Svolgimento del concorso

   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a) prova di preselezione;
    b) accertamenti psico-fisici;
    c) accertamenti attitudinali;
    d)  prova  scritta per l'accertamento delle qualita' culturali ed
intellettive;
    e) valutazione dei titoli di merito.
   2.   All'atto   della   presentazione  per  l'effettuazione  delle
prove/accertamenti   previsti   dall'iter  concorsuale,  i  candidati
dovranno  esibire  la  carta  d'identita'  oppure  altro documento di
riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato  ed  in  corso di validita'. Alla presentazione per la prova di
preselezione  dovra'  essere  esibita  una  copia  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e  la  ricevuta  di  accettazione della
raccomandata  (mod.  22) rilasciata dall'ufficio postale, comprovante
il giorno di spedizione della stessa.
   3.   L'Amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di oggetti personali lasciati incustoditi
dai  candidati  nel  corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo.

        
      
                               Art. 7.

                        Prova di preselezione

   1.  I  concorrenti saranno sottoposti ad una prova di preselezione
consistente  nella  somministrazione  di  un  questionario a risposta
multipla, volto ad accertare il livello di cultura generale. Il test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dal Risorgimento ai giorni
nostri),  educazione  civica,  fisica, italiano (sintassi, sinonimi e
contrari) e lingua inglese.
   2.  L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
4ª  serie  speciale - del 5 maggio 2009. La stessa Gazzetta Ufficiale
potra' contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta  ed  anche  eventuali  comunicazioni riguardanti il bando di
concorso.  La  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica a tutti gli
effetti  nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso
la sede d'esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in
ritardo,  ancorche'  dovuta  a  cause  di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile  esclusione  dal  concorso,  salvo  quanto previsto al
successivo articolo 16, comma 4.
   3.  Durante  la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque   genere.   E'   vietato,  altresi',  l'uso  di  apparecchi
telefonici   o   ricetrasmittenti.  La  mancata  osservanza  di  tali
prescrizioni   e   delle   disposizioni   emanate  dalla  commissione
esaminatrice  all'atto  della prova comporta l'esclusione dalla prova
stessa    con    provvedimento    della   commissione   esaminatrice.
Analogamente,  sara'  escluso il candidato che durante la prova venga
sorpreso  a  copiare.  La  commissione esaminatrice e il personale di
supporto  curano  l'osservanza  delle  disposizioni  emanate  e hanno
facolta' di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
   4.  Al termine della prova sara' formata la graduatoria di merito.
Il   punteggio  che  la  commissione  assegnera'  sara'  espresso  in
sessantesimi.  I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a
36  saranno  giudicati  «inidonei».  Saranno  ammessi  ai  successivi
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali,  secondo l'ordine della
graduatoria  di  merito  della  prova  di  preselezione,  i primi 396
candidati  idonei,  nonche'  coloro  che  avranno riportato lo stesso
punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
   5.  Gli  ammessi  alle  successive  prove  concorsuali riceveranno
formale   comunicazione  all'indirizzo  di  recapito  indicato  nella
domanda   di   partecipazione.  Coloro  che  non  riceveranno  alcuna
comunicazione  dovranno  considerarsi  «non ammessi» e ogni ulteriore
notizia in merito potra' essere chiesta alla Sezione relazioni con il
pubblico  al  numero 06517051012. L'esito della prova sara' reso noto
nel sito www.persomil.difesa.it. e www.difesa.it/concorsi.
   6.   Il   punteggio   della   preselezione   non  sara'  preso  in
considerazione  ai  fini della formazione della graduatoria finale di
merito del concorso.

        
      
                               Art. 8.

          Documentazione da produrre per l'ammissione agli
              accertamenti psico-fisici ed attitudinali

   1.  I  candidati  utilmente  collocati nella graduatoria di merito
della  prova di preselezione, di cui all'articolo 7, comma 5, saranno
convocati  presso  l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare
«Aldo   di   Loreto»,   per   essere   sottoposti  agli  accertamenti
psico-fisici   previsti   al   successivo   articolo  9.  Coloro  che
risulteranno  idonei a tali accertamenti saranno sottoposti presso il
Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare  di  Guidonia  agli
accertamenti  attitudinali  di  cui  al  successivo  articolo 10. Gli
accertamenti  psico-fisici  saranno  completati  in  un  giorno,  gli
accertamenti attitudinali, presumibilmente, in due giorni.
   2.  Per  essere  ammessi  agli  accertamenti  di  cui  al comma 1,
all'atto della presentazione presso il citato Istituto medico legale,
i candidati dovranno consegnare la seguente documentazione:
    a)  copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di
secondo   grado   di   durata   quinquennale.  I  diplomi  di  durata
quadriennale  dovranno  essere  corredati  da apposita documentazione
attestante  il  superamento dell'anno integrativo. I concorrenti che,
alla   data   di   convocazione   per   sostenere   gli  accertamenti
psico-fisici,  non avessero ancora sostenuto gli esami di maturita' o
concluso   l'anno  integrativo,  dovranno  sottoscrivere  un'apposita
dichiarazione,  da consegnare al personale incaricato, riguardante la
temporanea  mancanza  del  titolo  di studio. I medesimi concorrenti,
qualora   giudicati   idonei   agli   accertamenti   psico-fisici  ed
attitudinali,  dovranno  produrre una copia del diploma o certificato
sostitutivo  o  dichiarazione sostitutiva del medesimo all'atto della
presentazione per sostenere la prova scritta per l'accertamento delle
qualita' culturali ed intellettive di cui al successivo articolo 11;
    b) se militari in congedo, copia del foglio di congedo illimitato
o  copia  del  foglio  matricolare  o  copia  dello stato di servizio
rilasciato  dal Centro documentale competente (ex Distretto militare)
ovvero  copia dell'estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di
porto  di appartenenza per coloro che abbiano prestato servizio nella
Marina   militare.   I   candidati  che  avessero  prestato  servizio
sostitutivo  civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  in  aggiunta al foglio di congedo illimitato
rilasciato  dagli  organi  competenti,  dovranno produrre copia della
dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia allo status di obiettore di
coscienza  presentata all'Ufficio nazionale per il servizio civile ai
sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;
    c)  copia  della documentazione comprovante il possesso di titoli
di merito tra quelli indicati al successivo articolo 12, se posseduti
alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della domanda e
dichiarati nella stessa;
    d)  copia  della  documentazione  relativa ad eventuali titoli di
preferenza  previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
e  successive  modificazioni,  se posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa;
    e) libretto sanitario rilasciato dalla Azienda sanitaria locale o
tessera sanitaria della regione di appartenenza;
    f)  dichiarazione  di  consenso  informato  all'effettuazione del
protocollo  diagnostico, secondo quanto indicato nell'allegato D, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    g)  certificato  anamnestico  rilasciato  da  struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
    h)  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
medico  sportiva  italiana  ovvero  a strutture sanitarie pubbliche o
private  convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualita' di
medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato
non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione;
    i)  esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo
referto  in  originale,  effettuato  non  anteriormente  ai  sei mesi
precedenti  gli  accertamenti  sanitari,  presso  strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o private convenzionate con il Servizio
sanitario   nazionale  (SSN)  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere
prodotto  anche  certificato  in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il SSN);
    l)  referto  in  originale dei seguenti esami, effettuati in data
non  anteriore  ai  tre  mesi  precedenti la visita, presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
SSN:
     1) analisi completa delle urine;
     2) emocromo completo;
     3) glicemia;
     4) azotemia;
     5) creatininemia;
     6) trigliceridi;
     7) colesterolo (HDL, LDL);
     8) bilirubina (totale - diretta - indiretta);
     9) gamma GT, ALT, AST, fostatasi alcalina;
    m)  certificato  medico  relativo  all'accertamento  dei  markers
dell'epatite HBV e HCV rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
o  privata  convenzionata  con  il  SSN  (in quest'ultimo caso dovra'
essere   prodotto  anche  certificato  in  originale  attestante  che
trattasi  di  struttura  sanitaria convenzionata con il SSN); la data
del  certificato non dovra' essere anteriore a due mesi dal giorno di
presentazione;
    n)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture
sanitarie  pubbliche  o  private convenzionate con il SSN non oltre i
sei  mesi  antecedenti  la  data  di  convocazione  agli accertamenti
sanitari.  Ai  sensi  dei  decreti dirigenziali emanati dal Direttore
generale  della  sanita' militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre
2007,  nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata
dalla  Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i
soggetti  affetti  da  deficit  di  G6PD,  consapevoli delle sanzioni
civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione
mendace,  dovranno  produrre  il modello di certificato medico di cui
all'allegato   E,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  rilasciato  dal  medico  di  fiducia di cui all'articolo 25
della  legge  23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sara' presentato
dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre
i  soggetti  in  questione, in sede di visita medica effettuata dalla
commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se  giudicati idonei,
dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione  di  cui  all'allegato  F, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   3.  Il  candidato  di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovra' presentare:
    a)  ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita
non  anteriormente ai tre mesi precedenti, presso strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o  private convenzionate con il SSN (in
quest'ultimo   caso  dovra'  essere  prodotto  anche  certificato  in
originale    attestante   che   trattasi   di   struttura   sanitaria
convenzionata con il predetto SSN);
    b)   referto  originale  del  test  di  gravidanza  eseguito  non
anteriormente  a  cinque  giorni precedenti gli accertamenti sanitari
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotto
anche  certificato  in originale attestante che trattasi di struttura
sanitaria  convenzionata con il predetto SSN). In caso di positivita'
del   test,   la   commissione   non   procedera'  agli  accertamenti
psico-fisici  e  si  asterra'  dalla  pronuncia del giudizio, a mente
dell'articolo  3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.
114,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare;
qualora  lo  stato  di  gravidanza  persista  entro  i  venti  giorni
antecedenti  all'approvazione  della graduatoria finale di merito, le
candidate  saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate nel
precedente articolo 2.
   4.  La  documentazione  prodotta  non  sara' restituita al termine
degli accertamenti sanitari ad eccezione delle immagini radiografiche
(salvo  i casi in cui siano alla base dello specifico giudizio di non
idoneita').
   5.  Le  copie  dei documenti di cui al precedente comma 2, lettere
a), b), c) e d), se valevoli quali titoli di merito e/o di preferenza
secondo  quanto  indicato  al successivo articolo 12, dovranno essere
corredate  da  dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta', ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  attestante  che  la  copia  e' conforme all'originale. Tale
dichiarazione,  redatta  secondo lo schema riportato in allegato G al
presente  decreto,  dovra'  essere  portata al seguito e sottoscritta
davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
   4.  La  mancata  presentazione  dei certificati di cui al comma 2,
lettere  i),  l),  m)  e  n) e, per i concorrenti di sesso femminile,
anche  di  quelli  indicati  al  comma  3, lettera a) e b), ovvero la
mancata  conformita'  degli  stessi,  determineranno l'esclusione dal
concorso.
   6.  L'Amministrazione  provvedera'  ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

        
      
                               Art. 9.

                      Accertamenti psico-fisici

   1.  I  candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione di
consenso   informato  all'effettuazione  del  protocollo  diagnostico
redatto  su apposito modulo come da allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari  da  parte  di una commissione medica appositamente nominata
dal  Direttore  generale  per il personale militare o da autorita' da
lui  delegata,  al  fine  di  accertare  il  possesso  dell'idoneita'
psico-fisica    per   l'ammissione   al   corso   di   formazione   e
specializzazione       nonche'      per      l'assegnazione      alle
categorie/specialita'   previste   per   il   ruolo  dei  marescialli
dell'Aeronautica militare.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto  dell'elenco  delle  imperfezioni  e  delle infermita' che sono
causa   di   inidoneita'  al  servizio  militare  e  delle  direttive
applicative impartite dalla Direzione generale della sanita' militare
in vigore al momento della visita.
   3.  La  commissione  medica,  presa  visione  della documentazione
sanitaria  di cui al precedente articolo 8 prodotta dall'interessato,
disporra' i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
    a)  visita  cardiologica,  E.C.G. a riposo ed eventuali ulteriori
accertamenti strumentali e funzionali;
    b)   visita   oculistica   ed  eventuali  ulteriori  accertamenti
strumentali e funzionali;
    c)  visita  specialistica  otorinolaringoiatrica, audiometrica ed
eventuali ulteriori accertamenti strumentali e funzionali;
    d) prova di funzionalita' respiratoria;
    e) visita psichiatrica/test psicometrici;
    f)   verifica   dell'abuso   di   alcool,  dell'uso  di  sostanze
stupefacenti   (amfetamine,  cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei  e
cocaina)  anche  saltuario  od  occasionale  nonche' dell'utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
   4.   La  commissione  medica  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni
ulteriore   indagine   ritenuta   utile  per  consentire  un'adeguata
valutazione clinica e medico-legale.
   5.  Saranno  giudicati  «non idonei» i candidati risultati affetti
da:
    a)  imperfezioni  ed  infermita' previste dalle vigenti normative
che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
    b)   imperfezioni   ed   infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  «3»  o  «4»  nelle caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito  dalle  vigenti
direttive  per  delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
    c)  disturbi  della  parola  anche  se  in forma lieve (balbuzie,
dislalie, disartrie);
    d)  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate dai precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio   permanente   nelle  categorie/specialita'  del  ruolo  dei
marescialli dell'Aeronautica militare.
   6.  Saranno  altresi'  giudicati  «non  idonei»  i  candidati  che
risultino  positivi  ai  test  per  l'accertamento  del consumo anche
occasionale   delle   sostanze   incluse   nelle   tabelle   previste
dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
   7. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di
statura  non  inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e a m. 1,61 se
di  sesso  femminile  ed  ai  quali  sia stato attribuito il seguente
profilo  sanitario  minimo:  psiche  (PS)  2;  costituzione  (CO)  2;
apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato respiratorio (AR) 2;
apparati  vari  (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2;  apparato  osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo
(VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
   8. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con
deficit  G6PD,  la  commissione preposta fara' sottoscrivere apposita
dichiarazione   di   ricevuta   informazione  e  responsabilizzazione
conforme al citato allegato F.
   9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto
al  candidato,  che  dovra'  apporre  la  data e la propria firma sul
foglio  di  notifica,  l'esito della visita medica sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
    a)  «idoneo  quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»
con l'indicazione del relativo profilo sanitario;
    b) «inidoneo quale allievo maresciallo dell'Aeronautica militare»
con l'indicazione della causa di inidoneita'.
   Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio.
   10.  Ai  candidati minorenni, risultati inidonei agli accertamenti
psico-fisici,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio  di  inidoneita'
provvedendo   successivamente,   mediante  comunicazione  scritta  ai
genitori o al tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
   11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere  il  possibile  recupero  dei requisiti prescritti in tempi
compatibili  con lo svolgimento del concorso e, comunque, non oltre i
successivi   trenta   giorni,   saranno   sottoposti   ad   ulteriori
accertamenti  sanitari  a  cura  della stessa commissione medica, per
verificare  l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo
detti  candidati  potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 10. Qualora i
candidati  non  abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la
prevista   idoneita'   fisica,  saranno  giudicati  «inidonei».  Tale
giudizio,   comunicato   seduta   stante   agli   interessati,  sara'
definitivo.

        
      
                              Art. 10.

                      Accertamenti attitudinali

   1.  I candidati giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui  al  precedente  articolo  9  saranno sottoposti, da parte di una
commissione   attitudinale   appositamente   nominata  dal  Direttore
generale per il personale militare o da autorita' da lui delegata, ad
una   serie  di  prove,  compresa  una  prova  di  efficienza  fisica
consistente  nell'effettuazione di una corsa piana di 800 metri i cui
elementi  di  dettaglio  sono  indicati  in  allegato  H,  intese  ad
accertare  il  possesso  dei  requisiti  attitudinali  necessari  per
l'espletamento  delle  funzioni  e  degli  incarichi  previsti  nelle
categorie/specialita'    del   ruolo   marescialli   dell'Aeronautica
militare.
   2.   Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
preposta  esprimera',  nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio
di  idoneita'  o di inidoneita'. Il giudizio, che e' definitivo e non
comporta  attribuzione  di  punteggio,  sara' comunicato ai candidati
seduta stante. Il giudizio di «inidoneita'» comporta l'esclusione del
concorrente dal concorso.

        
      
                              Art. 11.

Prova   scritta   per  l'accertamento  delle  qualita'  culturali  ed
                            intellettive

   1.  I  concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
ed  attitudinali  saranno  ammessi  a  sostenere la prova scritta per
l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive che si terra'
nel  luogo,  nella  data,  nell'ora e con le modalita' indicate nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  - del 23 giugno 2009. La
stessa  Gazzetta  Ufficiale  potra'  contenere  l'avviso di rinvio ad
altra   data   della   pubblicazione   suddetta  ed  anche  eventuali
comunicazioni  riguardanti  il  bando  di  concorso. La pubblicazione
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti nei confronti dei
candidati.
   2. La prova, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale e
del quoziente intellettivo del candidato, consistera' nell'esecuzione
di  un  questionario  composto  da  100  quesiti  a risposta multipla
predeterminata   dei  quali  50  culturali  comprendenti  domande  di
aritmetica,   algebra,   geometria,   grammatica,   letteratura  (dal
Romanticismo  ai  giorni  nostri)  e  lingua  inglese  e  50  di tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale.
   3.   I  candidati  che  nella  prova  conseguiranno  un  punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati «non idonei».

        
      
                              Art. 12.

                          Titoli di merito

   1.  La  commissione  esaminatrice  ai  fini della formazione della
graduatoria finale valutera', per i soli candidati idonei, i seguenti
titoli di merito, attribuendo i punteggi di seguito indicati:
    a)  diploma  di istruzione secondaria di secondo grado: un quarto
del voto conseguito all'esame di maturita' (espresso in sessantesimi)
fino   ad   un  massimo  assegnabile  di  15  punti  (la  commissione
esaminatrice    provvedera'   a   convertire   proporzionalmente   in
sessantesimi i diplomi il cui voto e' espresso in centesimi);
    b)  essere  stato allievo dell'Istituto «U. Maddalena» dell'Opera
nazionale figli degli aviatori: 0,50 punti;
    c)  aver  conseguito  il titolo di studio presso Scuole militari:
0,50 punti;
    d)   essere   in  possesso  del  diploma  di  perito  aeronautico
conseguito  presso  uno  degli istituti tecnici aeronautici istituiti
con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508,
o  presso  analogo  istituto  legalmente  riconosciuto  dal Ministero
dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca: 0,50 punti;
    e)  aver  superato  il  corso  di  controllore del traffico aereo
(TWR-APP)  svolto  presso  l'Ente  nazionale assistenza al volo: 0,50
punti;
    f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento del
corso  di  cultura  aeronautica  ovvero  di  cultura  aeronautica  in
meteorologia: 0,50 punti;
    g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito
presso  l'Istituto superiore di educazione fisica, ovvero del diploma
di  maestro  dello  sport  rilasciato dal Comitato olimpico nazionale
italiano  al  termine  di  un corso di durata triennale, ovvero della
laurea in Scienze motorie e sportive: 0,50 punti;
    h)   essere   militare   volontario   dell'Aeronautica   militare
(ufficiali  in ferma prefissata e militari in ferma breve, prefissata
annuale e/o quadriennale): 1 punto.
   2.  Il  punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c),
d),  e),  f),  g) ed h) non puo' in ogni caso superare il totale di 1
punto.  I  punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono
cumulabili.
   3. I titoli di merito di cui al presente articolo, ad eccezione di
quello indicato alla lettera a), dovranno essere:
    a)  posseduti  alla data di scadenza dei termini di presentazione
della domanda;
    b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
    c)  documentati all'atto della presentazione per gli accertamenti
psico-fisici.

        
      
                              Art. 13.

                    Graduatoria finale di merito

   1.  La  commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
merito  dei concorrenti giudicati idonei a tutte le prove concorsuali
secondo  l'ordine  definito dalla somma del punteggio riportato nella
prova   scritta   per  l'accertamento  delle  qualita'  culturali  ed
intellettive  e  il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli
di  merito.  A  parita'  di  punteggio  sara'  data  la precedenza ai
candidati  in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5
del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive  modificazioni.  I  titoli  di preferenza saranno ritenuti
validi   se   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  dichiarati  nella
domanda  stessa  e  documentati  all'atto della presentazione per gli
accertamenti psico-fisici. In caso di ulteriore parita' sara' data la
precedenza al candidato piu' giovane di eta'.
   2.  L'approvazione  della graduatoria finale di merito e la nomina
dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale
per il personale militare. La citata graduatoria sara' pubblicata nel
Giornale  ufficiale  della  difesa.  Di tale pubblicazione sara' data
notizia  mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.  Dal giorno di pubblicazione dell'avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

        
      
                              Art. 14.

                    Documentazione amministrativa

   1.  I  concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito  riceveranno  comunicazione  da parte della Direzione generale
per  il  personale militare. Gli stessi, all'atto della presentazione
alla  Scuola  marescialli dell'Aeronautica militare di Viterbo per la
frequenza   del   corso   biennale,  dovranno  produrre  la  seguente
documentazione:
    a) certificato attestante le vaccinazioni effettuate;
    b)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale risulti:
     1) la data e il luogo di nascita;
     2) la cittadinanza italiana;
     3)  il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si
e'  incorsi  in  alcuna  delle cause che, ai sensi delle disposizioni
vigenti, ne impediscano il possesso;
    c)  certificato  attestante  il  gruppo sanguigno e il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
   2.  L'Amministrazione  provvedera'  ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.

        
      
                              Art. 15.

 Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione

   1.    La   Direzione   generale   per   il   personale   militare,
subordinatamente  alla  possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla  normativa  vigente,  convochera'  i  vincitori presso la Scuola
marescialli  dell'Aeronautica  militare per la frequenza del corso di
formazione e specializzazione.
   2.  I  candidati  risultati  vincitori  del  concorso,  che non si
presenteranno  alla  Scuola  marescialli  nel  termine  fissato nella
lettera  di  convocazione, saranno considerati rinunciatari e esclusi
dalla  frequenza  del  corso.  La  citata  Direzione  generale potra'
comunque  autorizzare  il  differimento  fino al settimo giorno dalla
data  d'inizio del corso per quei vincitori che per comprovati motivi
lo chiedano con apposita istanza da trasmettere a mezzo fax al numero
06517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
   3.  I vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di
incorporamento  da  parte  del dirigente del servizio sanitario della
predetta  Scuola  marescialli.  I  candidati riscontrati «non idonei»
alla  predetta  visita  medica per la perdita di uno o piu' requisiti
previsti  dal bando di concorso saranno immediatamente inviati presso
la   competente  commissione  medico-ospedaliera  per  l'accertamento
dell'idoneita'  fisica  quali  allievi  marescialli.  Sia nel caso di
giudizio  di  «inidoneita'»  sia  nel  caso di temporanea inidoneita'
superiore a trenta giorni, i candidati saranno immediatamente esclusi
dall'incorporamento  per  la  frequenza  del  corso con provvedimento
motivato  del  Direttore  generale  per  il  personale  militare o di
autorita'  da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario fara'
sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al citato
allegato F.
   4.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva  la  facolta' di
ricoprire  i  posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data
di  inizio  del  corso dovessero rendersi disponibili in seguito alla
mancata  presentazione,  alla rinuncia o alle dimissioni di vincitori
ovvero   alla   inidoneita'   alla  visita  medica  d'incorporamento,
provvedendo   a  convocare  i  candidati  idonei  che  seguono  nella
graduatoria finale di merito.
   5.  I  vincitori  del concorso, all'atto dell'ammissione al corso,
dovranno  contrarre  una  ferma  iniziale di due anni e assoggettarsi
alle  leggi  e  ai  regolamenti  militari  vigenti.  Coloro  che  non
sottoscriveranno   tale   obbligo   di   ferma   saranno  considerati
rinunciatari.
   6.  Gli  ufficiali,  i sottufficiali e i graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai
Corpi  armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
e  assumere  la  qualifica  di allievo maresciallo previa rinuncia al
grado  e  alla  qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso,  con  la  conseguente  cancellazione  dai rispettivi ruoli di
provenienza.  Gli  ufficiali  in  ferma o rafferma, qualora vengano a
cessare   dalla  qualita'  di  allievo  maresciallo,  possono  essere
reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli
sergenti  e volontari di truppa in servizio permanente, qualora venga
a  cessare  dalla  qualita'  di  allievo maresciallo, e' reintegrato,
ferme  restando  le  dotazioni  organiche  stabilite dalla legge, nel
grado   e   il   tempo   trascorso  presso  le  scuole  e'  computato
nell'anzianita'  di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma
qualora  venga  a  cessare  dalla  qualita' di allievo maresciallo e'
restituito ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli
obblighi  di  servizio,  computando  nei medesimi il periodo di tempo
trascorso  in qualita' di allievo. I volontari prosciolti dalla ferma
prefissata,  assunti  in  qualita'  di allievi in quanto vincitori di
concorso, qualora perdano detta qualita' potranno essere reimpiegati,
previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle
consistenze   organiche,  sempre  che  non  siano  scaduti  i  limiti
temporali   della   ferma  prefissata  originariamente  contratta.  I
volontari  sono  reintegrati  nel grado precedentemente rivestito e i
periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma.
   7.  Durante  la  frequenza  del  corso  agli  allievi  marescialli
competono,   qualora   piu'   favorevoli,   gli   assegni  del  grado
precedentemente rivestito all'atto dell'ammissione.
   8.  Il  corso  di  formazione  e specializzazione, comprensivo dei
tirocini  complementari  e  degli esami intermedi e finali, ha durata
biennale  e  sara'  articolato  in  due  fasi  di  cui  la  prima  e'
finalizzata  alla  formazione  etico-militare  degli  allievi  e alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della  preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie
e specialita' di assegnazione.
   9. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali
previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli
allievi  dovranno  superare  gli  esami  intermedi e le esercitazioni
pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
   10.  Gli  allievi  saranno  iscritti,  a cura dell'Amministrazione
della difesa, al fine di conseguire la laurea in infermieristica o in
scienze  organizzative  e gestionali, rispettivamente, presso la sede
distaccata  dell'Universita'  degli  studi  «La  Sapienza»  di Roma e
dell'Universita'  degli  studi  della  «Tuscia»,  entrambe situate in
Viterbo.
   11.   I   vincitori   che  all'atto  dell'ammissione  alla  Scuola
marescialli   dell'Aeronautica  militare  di  Viterbo  avessero  gia'
sostenuto  esami  universitari del corso di studio da frequentare non
potranno  farli  valere  ai  fini  del  conseguimento  del diploma di
laurea. I vincitori, in possesso di laurea in scienze organizzative e
gestionali   o   di   laurea   in   infermieristica   o   in  scienze
infermieristiche,  potranno  comunque essere assegnati alle categorie
per  le  quali  e'  previsto  il conseguimento del medesimo titolo di
studio;  in  tal  caso  non verranno iscritti nella relativa facolta'
universitaria,  ma  frequenteranno  un  corso  di formazione definito
dallo Stato maggiore dell'Aeronautica militare.
   12.  In  relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego
dell'Aeronautica  militare gli allievi saranno assegnati ad una delle
categorie/specialita'  previste  per  il  ruolo dei marescialli dalle
direttive  in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con
provvedimento  del  Direttore generale per il personale militare o di
autorita'  da lui delegata. Gli allievi che aspirano all'assegnazione
della  categoria  «controllo spazio aereo», qualora prevista, saranno
sottoposti  ad  ulteriori  accertamenti  al  fine  di  determinare il
possesso  dei  requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla
normativa   vigente  per  lo  svolgimento  degli  incarichi  in  tale
categoria  (decreto  ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 17 ottobre 2003, n. 242,
modificato con decreto ministeriale 2 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 novembre 2007, n. 279).
   13.  Al  termine  dei  due anni di corso, previo superamento degli
esami finali, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
n.  196  del  1995,  gli  allievi  saranno nominati, sulla base della
graduatoria   di   merito,  maresciallo  di  3ª  classe  in  servizio
permanente,  con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data
in   cui   hanno   avuto   termine  gli  esami  medesimi  e  dovranno
sottoscrivere  una  ulteriore  ferma  quinquennale,  durante la quale
termineranno l'iter scolastico.

        
      
                              Art. 16.

                 Disposizioni amministrative e varie

   1.  Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle
prove   e   degli   accertamenti  del  concorso  sono  a  carico  dei
concorrenti.  Ai  concorrenti  militari  in  servizio  dovra'  essere
concessa   esclusivamente   la  licenza  straordinaria  della  durata
limitata  al/ai  giorno/i  di effettuazione della prova piu' il tempo
necessario   per   raggiungere  la  sede  d'esame.  Non  puo'  essere
rilasciato  il certificato di viaggio. Qualora detti candidati non si
dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla
propria volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in
licenza ordinaria dell'anno in corso.
   2.    I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente   alla   data   di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione   al   concorso  dovranno  comunicare  alla  Direzione
generale  per  il personale militare, a mezzo fax, la denominazione e
l'indirizzo  dell'Ente  presso  il  quale  sono  destinati a prestare
servizio.  I  candidati  hanno  altresi'  l'obbligo  di informare per
iscritto  il  reparto/ente  d'incorporamento  della partecipazione al
concorso.   I   reparti/enti  che  avranno  assunto  in  forza  detti
candidati,  ottempereranno  a  quanto  stabilito  all'articolo  4 del
presente bando di concorso.
   3.  La convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
dovra' essere esibita al personale a tal fine preposto all'atto della
presentazione  presso  le  sedi  stabilite  per l'effettuazione delle
prove.
   4.  I  candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali di cui all'articolo
6,  comma  1, lettere a), b) e c) saranno considerati rinunciatari ed
esclusi dal concorso. Tuttavia la Direzione generale per il personale
militare,  compatibilmente  con  il  calendario  delle  prove e degli
accertamenti predetti, potra' fissare una nuova data di presentazione
non  suscettibile  di ulteriore proroga in presenza esclusivamente di
impedimento dovuto a:
    a)   motivi  di  salute,  debitamente  documentati  da  struttura
sanitaria pubblica;
    b)  concomitanza  della  data  di  convocazione  con il giorno di
svolgimento degli esami di maturita';
    c)    inderogabili    esigenze    di   servizio   debitamente   e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza,  per  i
militari in servizio.
   Al  fine  di  ottenere  il  differimento  il  concorrente o, per i
militari in servizio, il comando di appartenenza, dovra' trasmettere,
entro  le  24  ore  dalla  data  in  cui e' prevista la convocazione,
l'istanza    di    differimento,    la   documentazione   comprovante
l'impedimento  e  copia di un documento di riconoscimento in corso di
validita'  a mezzo fax al numero 06517052766 o al numero 06517052777.
Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.
   5.  Le  spese  sostenute  per  l'effettuazione  di  tutte le prove
concorsuali  sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate
dall'Amministrazione.
   6.  Compatibilmente  con  le disponibilita' logistiche, durante la
fase  relativa agli accertamenti attitudinali, i concorrenti potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Aeronautica militare.
   7.   Il   Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare  i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il  periodo  di  permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.
   8.  Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando  di  concorso potra' essere contattata la Sezione relazioni con
il  pubblico  della  Direzione  generale per il personale militare al
numero 06517051012.

        
      
                              Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali

   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso  una  banca  automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei  diritti stabiliti all'articolo 7 del
citato  decreto  legislativo  n.  196/2003,  tra  i  quali il diritto
d'accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il diritto di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  I  diritti  di  cui  al precedente comma potranno essere fatti
valere   nei  confronti  del  Direttore  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del  trattamento.  Responsabile del trattamento,
fino  all'immissione  nel ruolo marescialli, e' il Direttore della 2ª
Divisione  reclutamento sottufficiali della Direzione generale per il
personale militare.
   Il  presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo  secondo  le  normative  vigenti  e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 16 aprile 2009
                           Il Generale di Corpo d'Armata Mario Roggio