Concorso per 1 personale laureato (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 28-04-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  29 maggio 2009) Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal decreto del ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-04-2009
Data Scadenza bando 26-10-2009
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  29 maggio 2009)
Prima  e  seconda  sessione  degli  esami  di  Stato  di abilitazione
   all'esercizio  delle professioni non regolamentate dal decreto del
   Presidente   della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.328,  relative
   all'anno 2009. (Ordinanza ministeriale 27 marzo 2009).

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA
   Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del
Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»;
   Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85 convertito, con
modificazioni,  in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo  1,  commi  376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.
244»;
   Visto   il   regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
   Visto   il   regio   decreto  4  giugno  1938,  n.  1269,  recante
«Approvazione  del  regolamento  sugli studenti, i titoli accademici,
gli  esami  di  Stato  e  l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori»;
   Visto  il  regio  decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni,   recante   «Disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario»;
   Vista  la  legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957, e successive
modificazioni,  recante  «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Vista  la  legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante «Regolamento
sugli  esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di odontoiatra»;
   Vista  la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante «Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997,
n.  470. recante «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  tecnologo
alimentare»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
   Visto    il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   28   novembre  2000  recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
   Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
   Udito  il  parere  del  Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 4 dicembre 2008;
                               Ordina:
                               Art. 1.
   Sono  indette  nei  mesi  di  giugno e novembre 2009 la prima e la
seconda  sessione  degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle  professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
   Alle  predette  sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

        
      
                               Art. 2.
   I  candidati  possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
agli  esami  di  Stato  in  una sola delle sedi elencate per ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

        
      
                               Art. 3.
   I  candidati  agli  esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non oltre il 29 maggio 2009 e alla
seconda  sessione  non  oltre il 26 ottobre 2009 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
   In  ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'articolo l
.
   Coloro  che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  26  ottobre  2009  facendo  riferimento alla documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
   La  domanda,  in  carta  semplice, con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a)  diploma  di  laurea  specialistica o magistrale conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, e successive modificazioni, o
diploma  di  laurea  conseguita  secondo  l'ordinamento previgente in
originale o in copia autentica o in copia notarile;
    b)  ricevuta  dell'avvenuto  versamento della tassa di ammissione
agli  esami  nella  misura  di  € 49,58 fissata dall'articolo 2,
comma  3,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
   I   richiedenti   sono  inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'articolo  5  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
   Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo
originale rilasciato dalla competente Universita'.
   La  documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
   I  candidati  agli  esami  di  Stato per medico veterinario devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la  prima  e  per  la  seconda  sessione,  un  certificato rilasciato
dall'universita'   presso   la   quale  hanno  conseguito  il  titolo
accademico  attestante  il compimento del tirocinio effettuato presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
   Detta  certificazione  e'  inserita  nel fascicolo del candidato a
cura dell'ufficio competente.
   I  laureati  in  chimica  e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere  gli  esami  di  Stato  di abilitazione all'esercizio della
professione  di farmacista devono presentare un certificato dal quale
risulti  che,  dopo  il  conseguimento  del  titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
   I  candidati  che  al momento della presentazione della domanda di
ammissione  non  abbiano  completato  il tirocinio ma che comunque lo
completeranno  entro  la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami.
   In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche' dei
certificati  attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita',  una  dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   I  candidati  che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
   Le  domande  di  ammissione  agli esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
   Sono   altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il  direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.

        
      
                               Art. 4.
   I  candidati  che  conseguono il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del  titolo  stesso,  sono  tenuti  a  produrre l'istanza nei termini
prescritti  con  l'osservanza  delle medesime modalita' stabilite per
tutti  gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero una
dichiarazione  dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea .

        
      
                               Art. 5.
   I  candidati  cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione   all'esercizio  delle  professioni  sotto  elencate
presso le seguenti sedi:

Odontoiatra                              |                    Milano
Farmacista                               |                   Bologna
Veterinario                              |                   Bologna
Discipline statistiche                   |                      Roma
Tecnologo alimentare                     |                     Udine

        
      
                               Art. 6.
   Gli  esami  di  Stato  hanno  inizio in tutte le sedi per la prima
sessione il giorno 23 giugno 2009 e per la seconda sessione il giorno
24  novembre  2009.  Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
stabilito  per  le  singole  sedi  dai  Presidenti  delle commissioni
esaminatrici,  reso  noto  con  avviso  nell'albo  dell'universita' o
istituto di istruzione universitaria sede di esami.
    Roma, 27 marzo 2009

                                                Il Ministro : Gelmini

        
      
                                                             ALLEGATO
Tabella  delle  sedi  di esami di Stato di abilitazione all'esercizio
           professionale che si svolgeranno nell'anno 2009

Professione|Sedi
---------------------------------------------------------------------
           |Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Catania Catanzaro
           |Chieti (Univ. {G. D'Annunzio}) Ferrara Firenze Genova
           |L'aquila Messina Milano Modena Napoli (Univ. Federico II)
           |Napoli (II Universita') Padova Palermo Parma Pavia
           |Perugia Pisa Roma {La Sapienza} Roma {Tor Vergata} Roma
           |(Univ. Cattolica) Sassari Siena Torino Trieste Varese
Odontoiatra|(Univ. Dell'Insubria) Verona
---------------------------------------------------------------------
           |Bari Bologna Cagliari Camerino Catania Catanzaro Chieti
           |Cosenza (Univ.della. Calabria) Ferrara Firenze Genova
           |Messina Milano Modena Napoli (Univ. Federico II) Padova
           |Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma {La Sapienza}
           |Salerno Sassari Siena Torino Trieste Urbino Vercelli
Farmacista |(Univ. Piemonte Orientale)
---------------------------------------------------------------------
           |Bari Bologna Camerino Messina Milano Napoli (Univ.
Veterinario|Federico II) Padova Parma Perugia Pisa Sassari