Concorso per 147 allievi finanzieri ausiliari (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 147
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 26-06-2009
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente ordinario, riservato ai volontari delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno espletato senza ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-06-2009
Data Scadenza bando 27-07-2009
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA


CONCORSO

Concorso   per   il   reclutamento  di  147  allievi  finanzieri  del
   contingente  ordinario, riservato ai volontari delle Forze armate,
   in  servizio  o  in congedo, che hanno espletato senza demerito la
   ferma  breve  triennale  (V.F.B.), ai sensi dell'articolo 25 della
   legge 23 agosto 2004, n. 226.

                       IL COMANDANTE GENERALE

    Vista   la   legge   23   aprile   1959,  n.  189,  e  successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
Regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della   legge   18  febbraio  1999,  n.  28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni,
recante  «Norme di principio sulla disciplina militare», e il decreto
del  Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e successive
modificazioni,   concernente   «Approvazione   del   regolamento   di
disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 11
luglio 1978, n. 382»;
   Visto  l'articolo  4  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  22  luglio  1987,  n.  411  ,  recante «Specifici limiti di
altezza  per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante «Attuazione dell'articolo 3
della  Legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del  personale  non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia
di finanza»;
   Viste  le  disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento  degli  allievi  finanzieri,  datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n.  332,  recante  «Norme  per l'immissione dei volontari delle Forze
armate  nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia,
dei  Vigili  del  fuoco  e  del  Corpo  militare  della  Croce  rossa
italiana»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  Leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  -Ufficio  Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  Autorita'  gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009,
recante  «Autorizzazione  ad  assumere  unita'  di  personale a tempo
indeterminato  per  le  Forze  di  polizia ed il Corpo dei vigili del
fuoco,  ai  sensi  dell'articolo  61,  comma 22, del decreto-legge n.
112/2008»;
   Ritenuto  di  dover riservare 7 dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive  a quella scritta, venga ammesso un numero di
concorrenti  idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E' indetto per l'anno 2009 un pubblico concorso, per titoli ed
esami,  per il reclutamento di 147 allievi finanzieri del contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservato, ai sensi dell'articolo
25,  comma  5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle
Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale.
   2.  Sette  dei  147  posti  sono  riservati,  subordinatamente  al
possesso  degli  altri requisiti prescritti dall'articolo 2, a coloro
che  siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del D.P.R. 26
luglio  1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di
primo grado o superiore.
   3.  I  posti riservati di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di   concorrenti   riservatari  idonei,  sono  conferiti  agli  altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria finale di merito.
   4. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a)  prova  scritta,  consistente  in  un  questionario a risposta
multipla;
    b) prova di efficienza fisica;
    c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    e) valutazione dei titoli.
   5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando Generale della Guardia di finanza.

        
      
                               Art. 2.

         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


   1.  Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
    a)  siano  stati  arruolati  ai  sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  2 settembre 1997, n. 332, e, alla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della domanda, abbiano concluso
senza  demerito il servizio quale volontario in ferma breve triennale
nelle Forze armate (VFB);
    b) godano dei diritti civili e politici;
    c)  non  abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data
del  1°  gennaio  2009. Il  limite  massimo  di eta' e' elevato di un
periodo  pari  all'effettivo  servizio  militare  prestato  fino alla
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande e,
comunque, non superiore a tre anni;
    d)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
    e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o
condannati  per  delitti  non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure di
prevenzione;
    f)  non  si  trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
    g)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
    h)  non  siano  stati  espulsi  dalle  Forze  Armate  o dai Corpi
militarmente  o  civilmente  organizzati  ne' destituiti dai pubblici
uffici.
   2.  I  suddetti  requisiti,  ad  eccezione  di  quelli di cui alle
lettere  c),  e) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  utile  per  la presentazione della domanda e conservati
fino alla data dell'effettivo incorporamento.

        
      
                               Art. 3.

                      Domanda di partecipazione


   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  serie
speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 Roma/Appio.
   4.  I  militari  in  servizio  impiegati all'estero, dalla data di
pubblicazione  del  presente  bando fino alla scadenza del termine di
presentazione  delle domande, possono presentare, entro il termine di
cui  al  comma  1,  la  domanda  di partecipazione al Reparto/Ente di
appartenenza, che provvede a trasmetterla immediatamente al Centro di
Reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In  detti  casi,  quale  data  di  presentazione,  fa fede la data di
assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte del Reparto/Ente
ricevente.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it , nella sezione relativa ai concorsi.
   6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine di cui al comma 1. A tal
fine,  fa  fede  il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le
domande  spedite  non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.
   7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro 60 giorni decorrenti dalla
data  di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   8.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   all'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio  di  5 giorni dal momento della restituzione dell'istanza.
L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il predetto
termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   9.   Le   domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   10.  AlIe  incombenze  di  cui  ai  commi  6, 7, 8 e 9 provvede il
Comando Provinciale competente (Comando Regionale, per i residenti in
Valle  d'Aosta),  ovvero  il  Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per i residenti all'estero.
   11.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante  Interregionale  della Guardia di
finanza  dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza,  qualora  l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni  dalla  data di notifica, ai sensi dell'articolo 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 4.

                 Elementi da indicare nella domanda


   1.  Il  candidato deve indicare nella domanda (modello in allegato
1):
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita,
nonche' luogo di residenza ed indirizzo completo del numero di codice
di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
    d)  di  non  essere  imputato  e  di non aver subito condanne per
delitti   non   colposi,   ne'  di  essere  sottoposto  a  misura  di
prevenzione;
    e)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    f)  il titolo di studio di cui e' in possesso;
    g)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali,  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni;
    h)  di  non  essere  stato  espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente  o  civilmente  organizzati  ne' destituito dai pubblici
uffici;
    i)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
    l)  l'indirizzo  presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
    m)  di  aver  completato senza demerito la ferma triennale, quale
volontario  delle  Forze  armate, ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  2  settembre  1997,  n. 332, con la specificazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
     1) se in servizio o in congedo;
     2)  la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
     3)  le date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo
da  volontario  in  ferma breve triennale, nonche' quelle relative ad
eventuale   ulteriore   servizio   militare   prestato   nonche'   la
denominazione e la sede dell'ultimo Reparto/Ente di servizio.
   2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu'  celere  al  Comando  Provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di  finanza  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al  Centro di
Reclutamento  della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali  non  assumono  alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito  o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre,
non  assumono  alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da  parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine,  essere  tempestivamente  comunicata agli stessi reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.
   3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  e decade da ogni beneficio
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui
all'articolo   1,   comma   2,   devono   compilare   la  domanda  di
partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi ed il
livello  del titolo in base al quale concorrono per i posti riservati
ed  indicando  la  lingua  (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prova scritta.
   5. I candidati, inoltre, devono dichiarare nella domanda di essere
a  conoscenza  che la prova scritta si svolgera' secondo le modalita'
stabilite all'articolo 10.

        
      
                               Art. 5.

                      Istruttoria delle domande


   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2.  L'ammissione  con  riserva deve intendersi fino all'inizio del
corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.

                      Commissione giudicatrice


   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'Autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale   della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali  presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
    a)  sottocommissione  per  la valutazione della prova scritta, la
valutazione  dei  titoli  e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
    b)  sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,  composta da otto ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori, membri;
    c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta da
un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
    d)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  almeno  uno  di grado superiore a quello dei medici
della  precedente  sottocommissione  o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
   2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio.
   3.  Per  l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati
che  la  sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione
e'  integrata  da  un  ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di
tale lingua.
   4.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono  avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
La  sottocommissione  di  cui al comma 1, lettera b), puo' avvalersi,
altresi',  durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio di
psicologi.
   5.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.

        
      
                               Art. 7.

                 Adempimenti delle sottocommissioni


   1.  Le  sottocommissioni previste all'articolo 6, comma 1, lettere
b),  c)  e  d),  compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da
tutti i componenti.

        
      
                               Art. 8.

                       Esclusione dal concorso


   1.  Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2.
   2.  Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento.
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  entro 30  giorni  dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge
6  dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 9.

                    Documento di identificazione


   1.  Ad  ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di
identita'   oppure  un  documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.

        
      
                              Art. 10.

      Calendario e modalita' di svolgimento della prova scritta


   1.  I  candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova   scritta  di  cultura  generale,  consistente  in  domande  di
italiano,  storia  ed  educazione  civica,  geografia,  aritmetica  e
geometria,  riferite  al  programma  della scuola media dell'obbligo,
presso  la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa, n.
97, di Bari (Palese), secondo il seguente calendario:
    a)  30  luglio  2009,  ore 09,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «A» a «CUC»;
    b)  30  luglio  2009,  ore 15,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «CUD» a «LAB»;
    c)  31  luglio  2009,  ore 09,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «LAC» a «PIE»;
    d)  31  luglio  2009,  ore 15,00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da «PIF» a «Z»;
   2.  I  candidati,  i  cui  cognomi  non rientrino in nessuna delle
tornate  di  convocazione  di  cui  al  comma  1 e quelli che abbiano
richiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di voler
effettuare  la  prova  scritta  in  tedesco,  devono  presentarsi per
sostenere la prova il giorno 31 luglio 2009, alle ore 09:00.
   3.  Quanto stabilito ai commi 1 e 2 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
   4.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per  sostenere la prova
scritta munito di:
    a) idoneo documento di riconoscimento;
    b) una penna biro ad inchiostro nero.
   5.  Nella  sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
   6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.gdf.it,  nella
sezione relativa ai concorsi.
   7.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta da parte dei candidati, sara':
    a)   disponibile,   sul   sito  internet  www.gdf.it,  una  mappa
dell'itinerario;
    b)  allestito  un  servizio  di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria di Bari Centrale e dalla fermata «Tesoro» della
metropolitana «Bari Centrale - Ospedale San Paolo» alla sede di esame
e ritorno.
   8.  I  concorrenti,  che  non  si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti,   per   sostenere   la  prova  scritta,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
   9.  Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed  ottenuto  il  differimento della prova, a norma dell'articolo 14,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
   10.  La  somministrazione  e  la  revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
   11.  Prima  dello svolgimento dei test, la sottocommissione fissa,
in  apposito  atto,  i criteri cui attenersi per la valutazione delle
prove dei candidati.
   12.  Superano  la  prova  scritta  e,  pertanto, sono ammessi agli
accertamenti  di  cui  all'articolo 11 i candidati classificatisi nei
primi   600   posti  della  graduatoria.  Sono,  inoltre,  ammessi  i
concorrenti   che   abbiano   conseguito   lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile.
   13.  La  sottocommissione attribuisce a ciascun candidato un punto
di merito da zero a trenta.
   14.   Gli  aspiranti  che  non  ricevono  la  convocazione  per  i
successivi  accertamenti definitivi, entro il 5 ottobre 2009, debbono
considerarsi esclusi dal concorso.
   15.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica  del  provvedimento  di esclusione, se prevista, o
dalla  data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai sensi
dell'articolo  21  ,  primo  comma, della legge 6 dicembre I 971 , n.
1034,  e  dell'articolo 63, comma 4, deI decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello  Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 11.

Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale


   1.  I candidati che superano la prova scritta sono sottoposti alla
prova   di   efficienza   fisica  e  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale,  presso  il  Centro  Addestrativo  Polifunzionale della
Guardia  di  finanza  di Roma (Loc. Castelporziano), via Croviana, n.
120, nella data indicata all'atto della convocazione.
   2.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della predetta sede da
parte  dei  candidati,  sara' allestito un servizio di trasporto, con
bus  navetta,  con partenza dalla stazione metropolitana (Linea B) di
Eur Fermi.
   3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
    a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
    b) 2° e 3° giorno: test e colloqui attitudinali.
   4.  La prova di efficienza fisica volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso e corsa piana m 1.000;
    b) prova facoltativa di corsa piana m 100.
   5.  L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio   complessivo   minimo  di  8  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 2.
   6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue, nel punteggio delle
graduatorie finali di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) da 8,1 a 9 punti 0,20;
    b) da 9,1 a 10 punti 0,30;
    c) da 10,1 a 11 punti 0,40;
    d) da 11,1 a 12 punti 0,50;
    e) da 12,1 a 13 punti 0,60;
    f) da 13,1 a 14 punti 0,80;
    g) da 14,1 a 15 punti 1,00.
   7. Il  mancato  superamento  dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
   8.  All'atto  del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati   devono   presentare,   alla   sottocommissione   di   cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b), un certificato di idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita',  rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva  Italiana,  ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
   9.  La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione   del   concorrente   alla  suddetta  prova  e,  pertanto,
l'esclusione dal concorso.
   10.  Il  presidente  della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
    a)  presenti  idonea  certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
    b)  si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
    sentito  il  medico  presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile,  all'eventuale  differimento  dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre 23 ottobre 2009.
   11.  Ai  soli  fini  della  effettuazione in piena sicurezza della
prova  di  efficienza  fisica,  i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza  di  data  non  anteriore  a  cinque  giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del  referto,  la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
   12.   Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,  il  presidente  della  competente  sottocommissione non puo'
procedere  all'effettuazione  della prova di efficienza fisica e deve
esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai sensi dell'articolo 3,
comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
   13.Tali candidate sono, pertanto:
    a)   ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
    b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'articolo 3, comma
3,  del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 23 ottobre 2009.
   14. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al comma
10  possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta, essere
ammessi,  con  riserva,  a  sostenere  l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale.
   15.  I  candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono  ammessi  all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
   16.  L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   17. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   18.  Prima  dell'effettuazione  della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,  la
sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), fissa in
apposito  atto  i  criteri  cui  attenersi  per  la valutazione degli
stessi.
   19.  I  candidati  risultati idonei agli accertamenti attitudinali
sono  ammessi  a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
   20.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.

        
      
                              Art. 12.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,  comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica   di  revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di  cui
all'articolo  13,  commi  7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla
visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non  idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente sono
ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
   6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
   7.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.

        
      
                              Art. 13.

                       Requisiti psico-fisici


   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con  data  non  anteriore  a  giorni  60, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
   La  positivita'  agli  accertamenti  di  cui  alle lettere a) e b)
comporta l'esclusione dal concorso.
   La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la
sottoposizione  agli  ulteriori esami strumentali e di laboratorio di
cui al comma 16.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  devono,  altresi',  produrre un certificato (fac-simile in
allegato  3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La  mancata  presentazione  dei certificati di cui ai commi 2,
lettere  a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle  successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati  secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro
di Reclutamento.
   5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare,
del  certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di
cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
   6. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   7. I candidati, all'atto della visita, devono, comunque, avere:
    a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
     2) campo visivo e motilita' oculare normali;
    d) visione binoculare;
    e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
   8.  I  candidati  con  vizi  visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
   9.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
   10.  Sono  causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   11.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   12.  Sono,  inoltre,  causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   13.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   14.  Ai  fini  del  computo  del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   16.  I  concorrenti  sono,  eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   17.  I candidati  che  non  raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui  ai commi 7, 12 e 13 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   18.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'articolo 10.
   19. Ai soli fini' dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato,  sottoposta  al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
   20.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'articolo  3,  comma  2,  del  decreto ministeriale del 17 maggio
2000,  n.  155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
nel  Corpo.  Tali  candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi  dell'articolo  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale,
laddove  lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data
del 23 ottobre 2009.

        
      
                              Art. 14.

     Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali


   1.    lI    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per sostenere la prova
scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale  e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsti,
rispettivamente,   dagli   articoli  10,  11  e  12,  e'  considerato
rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi  tecnici  di  espletamento  delle  succitate  fasi selettive, i
presidenti  delle  sottocommissioni  di  cui all'articolo 6, comma 1,
lettere  a),  b),  c)  e  d), hanno facolta', su istanza motivata, di
anticipare  o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
   L'istanza,  inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di  finanza,  Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri, via della
Batteria  di  Porta  Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio,  deve essere
anticipata, via fax, al numero 06/24290674.

        
      
                              Art. 15.

                           Documentazione


   1.  Il  Centro  di Reclutamento della Guardia di finanza provvede,
anche  avvalendosi  del  Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente  (ovvero  del  locale  Comando  Regionale della Guardia di
finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta), a richiedere i seguenti
atti relativi ai candidati:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d)  eventuale  documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 16.
   2.  I  candidati  che  superano  la  prova scritta, all'atto della
presentazione  per  sostenere  la  prova  di efficienza fisica di cui
all'articolo  11, devono produrre un estratto della documentazione di
servizio, redatto come da fac-simile in allegato 4, firmato:
    a) per i militari in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di
appartenenza.  In  tale  ipotesi,  l'estratto deve essere chiuso alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della domanda di
partecipazione al concorso;
    b) per quelli in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario
del  Distretto  Militare/Centro  documentale  militare competente per
territorio o residenza.
   3.  I  candidati  giudicati  idonei  al termine degli accertamenti
definitivi  devono  presentare  direttamente o far pervenire, a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento,  ai  reparti  di  cui
all'articolo  3,  commi  1,  2  e 3, entro venti giorni dalla data di
comunicazione  dell'idoneita'  stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti  autorita'  su  carta  semplice,  ovvero  le dichiarazioni
sostitutive,  nei  casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei  requisiti  che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
   4.  I  vincitori  del  concorso  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo  1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta
Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni   dalla   data   di  comunicazione  dell'esito  del  concorso,
l'attestato indicato nel predetto articolo 1, comma 2.
   5.  I  documenti  di  cui  al comma 1, lettere a), b) e c), devono
essere  di  data  posteriore a quella di pubblicazione della presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
   6.  I  documenti  di cui ai commi 3 e 4 si considerano prodotti in
tempo  utile,  anche  se  spediti  a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro  il termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   7.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.

        
      
                              Art. 16.

                         Valutazione titoli


   1  .  La  sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a),  procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati  idonei  agli  accertamenti  definitivi, secondo i seguenti
criteri:
    a) Titolo di studio:
     1)   diploma   di   laurea  (o  laurea  specialistica  o  laurea
magistrale) punti 4;
     2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
     3)  diploma di istruzione di secondo grado (durata quinquennale)
punti 2;
     4) altro diploma di istruzione di secondo grado   punti 1;
     5) diploma di qualifica professionale   punti 0,50.
   Qualora  il  candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, e'
preso  in  considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che
da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato;
    b)  Servizio  prestato,  in qualita' di volontario in ferma breve
(VFB):
     1)  per  ogni  mese  (o  frazione  di  mese superiore a quindici
giorni)  di  servizio  effettivamente  prestato, oltre la ferma breve
triennale, fino ad un massimo di punti 3   punti 0,10;
     2)  partecipazione  a  una o piu' missioni in territorio estero,
fino ad un massimo di punti 1:
      (a) sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
      (b) oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
    c)  Ultima  documentazione  caratteristica, fino ad un massimo di
punti 2:
     1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
     2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50;
     3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50;
     4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
   Nel   caso  in  cui  l'ultimo  documento  sia  costituito  da  una
«dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica»
deve essere valutato il documento immediatamente precedente;
    d) Benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 2:
     1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti 2;
     2)  medaglia d'argento al valor militare o al valor civile punti
1,80;
     3)  medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile punti
1,50;
     4) croce di guerra alvalor militare punti 1,30;
     5) encomio solenne punti 1;
     6) encomio semplice punti 0,50;
     7) elogio punti 0,30;
    e)    Conoscenza,    secondo standard   NATO, di una o piu lingue
straniere certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
     1)  possesso  del  terzo  livello  - equiparato ad una somma dei
punteggi  nelle  voci  L  (listening),  W (writing), S (speaking) e R
(reading) pari ad un minimo di 14, punti 2;
     2)  possesso  del  secondo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13, punti 1;
     3)  possesso  del  primo  livello  - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8, punti 0,50.
   2.  Eventuali  sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comportano   detrazioni   dal   punteggio   totale  risultante  dalla
valutazione  dei  titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le
seguenti indicazioni:
    a) per ciascun giorno di consegna di rigore, punti 2;
    b) per ciascun giorno di consegna, punti 1;
    c) per ciascun rimprovero, punti 0,5.
   Sono   presi  in  considerazione  esclusivamente  i  provvedimenti
disciplinari  inflitti  durante  il servizio effettivamente prestato,
con esclusione dei periodi di formazione.
   3.  Ai  fini della formazione della graduatoria sono considerati i
titoli  e  le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, e 2 risultanti
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
   4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge,  la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque   momento,   il   decadimento  dai  benefici  eventualmente
derivanti  dal  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
   5.  Prima  dell'effettuazione  della  valutazione  dei  titoli, la
competente  sottocommissione  fissa  in  apposito  atto i criteri cui
attenersi.

        
      
                              Art. 17.

                    Graduatorie finali di merito


   1.  Le  graduatorie  finali di merito, distinte per i posti di cui
all'articolo  1,  commi 1 e 2, sono redatte dalla sottocommissione di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
   2.  Il  punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti
attribuiti:
    a) alla prova scritta, di cui all'articolo 10;
    b) alla prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 11;
    c) alla valutazione dei titoli, di cui all'articolo 16.
   3.   A   parita'  di  merito,  sono  osservate  le  norme  di  cui
all'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
   4. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza.

        
      
                              Art. 18.

                  Ammissione al corso di formazione


   1.  Sono  ammessi  al  corso di formazione, in qualita' di allievi
finanzieri,  previo superamento della visita medica di incorporamento
da   parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del  Reparto  di
istruzione, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie finali di merito
di  cui  all'articolo  17,  nei  limiti  dei  posti messi a concorso,
secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.
   2.  Entro  20  giorni  dall'inizio  del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  eventualmente,  disponibili  tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1.
   3.  I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non  idoneita'  psico-fisica  dei  candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
    a)   gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, entro
trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data  di  notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6
dicembre  1971,  n.  1034,  e  dell'art.  63,  comma  4,  deI decreto
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165.

        
      
                              Art. 19.

                   Mancata presentazione al corso


   1.  Il  candidato,  regolarmente  convocato  per  la frequenza del
corso,  e'  considerato  rinunciatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
   2.  Eventuali  ritardi,  dovuti  a causa di forza maggiore, devono
essere  comunicati  a  mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del  corso,  al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un  ulteriore  termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono  computati  ai  fini  della  proposta  di rinvio d'autorita' dal
corso,  secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i Comandi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.
   3.  Nel  caso  in  cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio  del  corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

        
      
                              Art. 20.

                 Spese di partecipazione al concorso


   I.  Le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

        
      
                              Art. 21.

           Trattamento economico degli allievi finanzieri


   1.   Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
   2.  Gli  allievi  finanzieri  fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
   3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
    a) per la manutenzione del vestiario;
    b) di carattere personale e straordinario.

        
      
                              Art. 22.

                  Assegnazione al termine del corso


   1.  Al  termine  del  corso  di formazione di cui all'articolo 18,
finanzieri  sono  destinati  nelle  sedi  ove esigenze organiche e di
servizio  lo  richiedono,  con  obblighi  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo.

        
      
                              Art. 23.

                 Sito internet ed informazioni utili


   I  .  Ulteriori  informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando  il  sito  internet  del  Corpo all'indirizzo www.gdf.it ,
nella sezione relativa ai concorsi.
   2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei  candidati  dichiarati idonei alla prova scritta e le graduatorie
finali di merito.

        
      
                              Art. 24.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   2. Il  conferimento  di  tali  dati  e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  Io  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Comandante  del  Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 17 giugno 2009

                                         Il GEN.C.A.: Cosimo D'Arrigo