Concorso per 7 consiglieri parlamentari (lazio) SENATO DELLA REPUBBLICA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 54 del 17-07-2009
Sintesi: SENATO DELLA REPUBBLICA CONCORSO   (scad.  17 agosto 2009) Concorso pubblico, per esami, a sette posti di Consigliere parlamentare di prima fascia IL PRESIDENTE ...
Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-07-2009
Data Scadenza bando 17-08-2009
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SENATO DELLA REPUBBLICA


CONCORSO   (scad.  17 agosto 2009)

Concorso   pubblico,   per   esami,  a  sette  posti  di  Consigliere
parlamentare di prima fascia

                            IL PRESIDENTE
   Visto   l'art.  12  del  Testo  Unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione   riguardanti  il  personale  del  Senato  della
Repubblica, d'ora in poi denominato T.U.;
   Visto  il  Regolamento  dei  concorsi del Senato della Repubblica,
d'ora in poi denominato Reg. conc.;
   Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza;
   Su proposta del Segretario Generale;
                               Decreta
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
   1.  E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, a sette posti di
Consigliere  parlamentare  di prima fascia, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
   2.  I  posti  messi  a concorso sono cosi' ripartiti: cinque posti
riservati  ai  candidati  che  sostengono  le  prove  di concorso per
l'indirizzo   giuridico,   due   posti  riservati  ai  candidati  che
sostengono le prove di concorso per l'indirizzo economico.
   3.  Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I  posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei
due  indirizzi  sono  portati  in  aggiunta a quelli messi a concorso
nell'altro  indirizzo,  qualora la graduatoria di merito degli stessi
comprenda   candidati  idonei  non  vincitori,  secondo  l'ordine  di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi.
   4.  Per  i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza,
a  presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso
la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche.
   5. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il personale
cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
   1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
    a) siano cittadini italiani;
    b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c)  siano  in  possesso  di  uno  dei  titoli  di  studio  di cui
all'allegato A (che costituisce parte integrante del presente bando),
conseguito con una votazione pari a 110/110 o equivalente;
    d)  abbiano  un'eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 40
anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
    e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego.
   2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti
alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.
   3.  Il  titolo  di  cui  al  comma  1,  lettera c), ove conseguito
all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla menzionata
laurea  dall'autorita'  italiana  competente;  dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
la  laurea  medesima equivalga la valutazione riportata nel titolo di
studio conseguito all'estero.
   4.  L'Amministrazione  si  riserva  di  provvedere anche d'ufficio
all'accertamento  dei  requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento  della  procedura  di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

        
      
                               Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
   1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta, a
pena di irricevibilita', alternativamente:
    a)  sull'apposito  modulo  (riportato  nell'allegato  B)  o sulla
fotocopia di questo;
    b)  sulla  copia  stampabile  dal  sito Internet del Senato della
Repubblica (https://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm ).
   2.  La  domanda,  redatta  secondo una delle modalita' indicate al
comma  1,  deve  essere  spedita al Servizio del Personale del Senato
della  Repubblica  -  Codice  A7 - (via della Dogana Vecchia, n. 29 -
00186 Roma), a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione   del   presente   avviso   nella  Gazzetta  Ufficiale,
esclusivamente  e  sempre  a  pena  di  irricevibilita',  a  mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di  ricevimento  (a  tal  fine  fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale  accettante).  La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del  Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 45 giorni
dalla  predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
   3.  La  domanda  deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
   4.  I  candidati  sono  tenuti  a  comunicare,  a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di   ricevimento,   qualunque   cambiamento   del  proprio  recapito.
L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione  di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per  eventuali  disguidi  postali  e  telegrafici,  ne'  per  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  della raccomandata ovvero
della posta celere.
   5.  Nella  domanda  che,  a  pena  di irricevibilita', deve essere
redatta  e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera  autografa  ed  in  originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
    a) le generalita' e la residenza;
    b) la data e il luogo di nascita;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d) il godimento dei diritti civili e politici;
    e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
    f)  il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c),  allegando  -  a  pena di esclusione - qualora i titoli di studio
siano  stati  conseguiti  all'estero,  le prescritte dichiarazioni di
equipollenza;
    g)  se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso
affermativo  gli  articoli  di  legge per cui siano state pronunciate
(questa  dichiarazione  deve  essere  effettuata anche se siano stati
concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione
della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
    h)  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
    i)  il  proprio  recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
   6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
    a) l'indirizzo prescelto tra quello giuridico e quello economico:
gli indirizzi sono alternativi;
    b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese - nella
quale   intendono  sostenere  la  prova  scritta  e  la  prova  orale
obbligatoria di lingua straniera;
    c) le lingue - scelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco
o  spagnolo,  ad esclusione di quella indicata per la prova scritta e
la  prova  orale  obbligatoria  di  lingua  straniera  -  nelle quali
intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
    d)  gli  estremi  del  documento  legale di identita' di cui sono
provvisti.
   7.  Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
   8.   Nella   domanda  i  candidati  devono  dichiarare  di  essere
consapevoli  che  chiunque  rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi  o  ne  faccia  uso,  esibisca  atti  contenenti  dati non piu'
rispondenti  a  verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi   speciali   in  materia.  Nella  domanda  i  candidati  devono
dichiarare,  altresi',  di  essere  consapevoli  che le dichiarazioni
sostitutive  di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

        
      
                               Art. 4.
                    Irricevibilita' delle domande
   1. Non sono prese in considerazione:
    a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 1;
    b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 2;
    c)  le  domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
    d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3;
    e)  le  domande  spedite  oltre  il  termine  di  30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
    f)  le  domande  pervenute  oltre  il  termine di 45 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

        
      
                               Art. 5.
                  Cause di esclusione dal concorso
   1.  I  candidati  che  non  siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti  o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
   2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
    a) che non siano cittadini italiani;
    b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
    c)  che  non  siano  in possesso del requisito di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c);
    d) che non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate  dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio
conseguiti  all'estero  con  le  lauree  di  cui all'art. 2, comma 1,
lettera  c),  da  cui deve risultare, altresi', a quale dei giudizi o
delle   votazioni  previsti  per  le  suddette  lauree  equivalga  la
valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero;
    e)  che  abbiano  un'eta'  superiore  a  40  anni  (ovvero  45 se
dipendenti di ruolo del Senato);
    f) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
    g)   che   non   abbiano  allegato  alla  domanda  le  prescritte
dichiarazioni  di  equipollenza  per  i  titoli  di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. f);
    h)  che  non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
    i)  che  non  abbiano  indicato  nella  domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
    l)  che  non  abbiano  indicato  nella  domanda  il godimento dei
diritti civili e politici;
    m)   che   non   abbiano   indicato  nella  domanda  il  possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
   3.  I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo  parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non  abbiano  allegato tutti i documenti richiesti dal bando, possono
integrare  le  domande  di  partecipazione  al  concorso. Le predette
integrazioni  sono  prese  in  considerazione  soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  pervengano  entro il
termine di 45 giorni dalla medesima data.
   4.  Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la  regolarizzazione  delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano  omesso,  totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni   prescritte   ovvero  non  abbiano  allegato  tutti  i
documenti  richiesti  dal  bando. La medesima disposizione si estende
alle  dichiarazioni  ed  alle allegazioni di cui all'art. 3, comma 8,
del presente bando.
   5.  I  termini  per la presentazione della domanda sono perentori.
Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno
di  scadenza  e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo
giorno  seguente  non  festivo.  I  giorni  festivi  si computano nel
termine.
   6.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi  al concorso con riserva di
accertamento    del    possesso    dei   requisiti   di   ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in  qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la  mancanza  di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

        
      
                               Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
   1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto,
ai sensi dell'art. 3 Reg. conc.
   2.  La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
   3.   Per   la  correzione  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

        
      
                               Art. 7.
                   Diario della prova preliminare
   1.  Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale «Concorsi ed
esami»  del 30 ottobre 2009 viene data comunicazione del diario della
prova  preliminare.  Tale  comunicazione  assume valore di notifica a
tutti gli effetti.
   2.   Nella   suddetta   Gazzetta   Ufficiale   puo'   essere  data
comunicazione  della  nuova  data  di  pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
   3.    I    candidati   che   non   abbiano   ricevuto   da   parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di  esclusione  dal  concorso  sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso  o  invito,  per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo
indicato,  nel  giorno  e  nell'ora specificati nella citata Gazzetta
Ufficiale  del  30  ottobre  2009,  muniti  del  documento  legale di
identita' indicato nella domanda.
   4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una
o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice
stabilisce  la  data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma
orale, ai candidati presenti.

        
      
                               Art. 8.
            Diario delle prove scritte, orali e tecniche
   1.  La  comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare  avviene  secondo  le  modalita'  indicate nella Gazzetta
Ufficiale  del  30  ottobre 2009. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
   2.  La  comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalita'.
   3.   Tutte  le  comunicazioni  -  sia  a  mezzo  di  affissione  o
pubblicazione,  sia  a  mezzo  di  raccomandata  o modalita' simili -
assumono  valore  di  notifica  a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali  fornite  ai  candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove
assumono   valore   di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  anche  con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

        
      
                               Art. 9.
Convocazione  dei candidati alle prove e notifica dei risultati delle
                                prove
   1.  Per  tutte  le  prove,  la  convocazione  dei  candidati segue
l'ordine  alfabetico  dei  cognomi,  salva  la  possibilita'  per  la
Commissione  esaminatrice  di  procedere all'estrazione della lettera
durante  lo  svolgimento  delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
   2.  La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del 30
ottobre 2009.
   3.  Le  modalita'  di  notifica  dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le  comunicazioni  orali  fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

        
      
                              Art. 10.
                          Prova preliminare
   1.  I  candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in 60 quesiti a risposta multipla nelle
materie di cui ai commi 2 e 3.
   2.  Per  l'indirizzo  giuridico,  i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
    a) diritto costituzionale;
    b) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
    c) diritto dell'Unione europea;
    d) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi.
   3.  Per  l'indirizzo  economico,  i quesiti vertono sulle seguenti
materie:
    a) diritto costituzionale;
    b) economia politica e politica economica;
    c) scienza delle finanze;
    d) statistica metodologica ed economica.
   4.    L'Amministrazione   del   Senato   cura   la   pubblicazione
dell'archivio  dei  quesiti da cui sono estratti quelli oggetto della
prova   preliminare.   La   data  e  le  modalita'  di  pubblicazione
dell'archivio   sono  comunicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  di  cui
all'art. 7, comma 1, del presente bando.
   5.  La  durata  della  prova  preliminare  viene  stabilita  dalla
Commissione esaminatrice.
   6.   In   sede  di  valutazione  della  prova  preliminare,  viene
attribuito  1  punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti,  rispettivamente,  0,30  punti  per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
   7.  Per  lo  svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione  di  vocabolari  e  dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo  di  supporti  elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non  e'  consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice  per  lo  svolgimento  della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
   8.    La   correzione   del   foglio-risposte   viene   effettuata
automaticamente  con  supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere  totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in  sede  di  esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei  candidati  puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte   non   e'  consentito  effettuare  correzioni.  Dopo
l'inizio  della  prova  il  foglio-risposte  non viene sostituito per
nessun  motivo.  Il  mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
   9.  Per  l'indirizzo  giuridico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati  che,  avendo  riportato  un  punteggio  non inferiore a 36
punti,  si  sono  classificati  fino  al  300°  posto  in  ordine  di
graduatoria. Il predetto numero di 300 ammessi potra' essere superato
per  ricomprendervi  i  candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria di idoneita'.
   10.  Per  l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati  che,  avendo  riportato  un  punteggio  non inferiore a 36
punti,  si  sono  classificati  fino  al  120°  posto  in  ordine  di
graduatoria. Il predetto numero di 120 ammessi potra' essere superato
per  ricomprendervi  i  candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria di idoneita'.
   11. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.

        
      
                              Art. 11.
                            Prove scritte
   1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono:
    a) elaborato di diritto costituzionale;
    b) elaborato di diritto amministrativo sostanziale e processuale;
    c) elaborato di diritto dell'Unione europea;
    d)  elaborato  di  storia  italiana  ed europea dal 1861 ad oggi,
anche  con  riferimento  ai  principali  avvenimenti  del processo di
integrazione europea;
    e)   lingua  inglese  oppure,  a  scelta  del  candidato,  lingua
francese:  abstract  - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
   2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono:
    a) elaborato di diritto costituzionale;
    b) elaborato di economia politica e politica economica;
    c) elaborato di scienza delle finanze;
    d) elaborato di statistica metodologica ed economica;
    e)   lingua  inglese  oppure,  a  scelta  del  candidato,  lingua
francese:  abstract  - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
   3.  Per  lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a),
b),  c)  e  d),  e  di  cui  al  comma  2, lettere a), b), c) e d), i
candidati  hanno a disposizione 6 ore; per lo svolgimento delle prove
di  cui  al  comma  1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e), i
candidati hanno a disposizione 3 ore.
   4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre  nella  sala  di  esame codici, testi, tavole o appunti di
alcun  tipo,  ne'  apparecchi  o  supporti  elettronici  di qualsiasi
specie,   ad  eccezione  di  quelli  esplicitamente  stabiliti  dalla
Commissione.  La Commissione esaminatrice puo' eventualmente disporre
che  alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli
messi  a  disposizione  per tutti i candidati su apposite postazioni.
Non  e'  consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento  della  prova,  comportera'  l'immediata  esclusione  dal
concorso.
   5.  A  ciascuna  delle  prove  scritte  e' attribuito un punteggio
massimo  di  20  punti.  Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70
punti  e  un  punteggio  non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.

        
      
                              Art. 12.
                       Prove orali e tecniche
   1. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo
giuridico  sono  chiamati  a  sostenere  le  seguenti  prove  orali e
tecniche:
    a) diritto costituzionale;
    b) diritto parlamentare;
    c) diritto amministrativo sostanziale e processuale;
    d) diritto dell'Unione europea;
    e) diritto tributario;
    f) contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
    g) diritto civile e commerciale;
    h)  storia  italiana  ed  europea  dal  1861  ad  oggi, anche con
riferimento  ai  principali  avvenimenti del processo di integrazione
europea;
    i) storia delle dottrine politiche;
    l)  lettura  e  traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta  per  la  prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera
b),  che  costituisce  la  base  per  successive  domande  e  per una
conversazione in lingua;
    m) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio
di    documenti,   conoscenza   del   programma   di   videoscrittura
MicrosoftÂ(r)Word,  nonche' capacita' di ricerca di informazioni, con
particolare  riguardo  alle  banche  dati  accessibili  via Internet,
presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare.
   2. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo
economico  sono  chiamati  a  sostenere  le  seguenti  prove  orali e
tecniche:
    a) diritto costituzionale e parlamentare;
    b) economia politica;
    c) politica economica;
    d) economia e politica industriale;
    e) economia monetaria e creditizia;
    f) scienza delle finanze;
    g) statistica metodologica ed economica;
    h) contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
    i) elementi di diritto commerciale;
    l)  lettura  e  traduzione di un breve testo scritto nella lingua
prescelta  per  la  prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera
b),  che  costituisce  la  base  per  successive  domande  e  per una
conversazione in lingua;
    m) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio
di  documenti,  conoscenza del programma per la gestione dei fogli di
calcolo   MicrosoftÂ(r)Excel,   nonche'   capacita'   di  ricerca  di
informazioni,  con  particolare riguardo alle banche dati accessibili
via  Internet,  presso  i  principali  siti  di rilievo per il lavoro
parlamentare.
   3.  A  ciascuna  delle  prove  orali  e  tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
   4.  Tali  prove  si  intendono superate se il candidato riporta in
esse  un punteggio complessivo non inferiore a 77 punti e non meno di
6 punti in ciascuna prova.
   5.  I  candidati  che  ne  abbiano  fatta espressa richiesta nella
domanda  di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove  facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
   6.  Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu'  di  2  punti  e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo  scritto  che  costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.

        
      
                              Art. 13.
                         Graduatoria finale
   1. Sono formate due graduatorie distinte per ciascun indirizzo.
   2.  Il  punteggio  complessivo  conseguito da ciascun candidato e'
determinato  dalla  somma dei punteggi riportati nelle prove scritte,
orali (ivi comprese quelle facoltative) e tecniche.
   3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di
punteggio,  le  disposizioni  del Regolamento dei concorsi del Senato
della  Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali e
tecniche  devono  presentare  i  documenti comprovanti il possesso di
titoli  che  diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali
titoli  devono  essere  posseduti  alla  data di scadenza del termine
utile  per la spedizione della domanda di partecipazione al concorso.
La  documentazione  comprovante  il possesso degli stessi titoli deve
essere   presentata,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  di  ciascun
candidato,  entro  il  giorno  in  cui si sostengono le prove orali e
tecniche, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente bando.

        
      
                              Art. 14.
                        Accertamenti sanitari
   1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a
visita  medica  da  parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
del  Senato  della Repubblica al fine di accertare l'idoneita' fisica
all'impiego in relazione alle specifiche mansioni richieste.

        
      
                              Art. 15.
                      Assunzione dei vincitori
   1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il
termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso
dei  requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono
loro  indicati  dall'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica,
secondo la normativa vigente.
   2.  Qualora  risultino  condanne,  il  Presidente del Senato della
Repubblica,  acquisita  la  relativa documentazione, valuta se vi sia
compatibilita'   con   lo   svolgimento   di  attivita'  al  servizio
dell'Istituto parlamentare.
   3.  I  vincitori  sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
   4.  I  vincitori  sono  sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi  dell'art.  15  del  T.U.,  della  durata  di  un  anno  e sono
confermati  in  ruolo  se hanno superato favorevolmente l'esperimento
stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del
personale  di  ruolo  e  godono  dello  stesso  trattamento economico
iniziale.  In  caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e'
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

        
      
                              Art. 16.
                               Ricorsi
   1.  Avverso  gli  atti  della procedura di concorso e' proponibile
ricorso -  per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Reg.   conc. -   alla   Commissione   contenziosa  del  Senato  della
Repubblica,  entro  30  giorni  dalla comunicazione, anche a mezzo di
affissione, dei diversi provvedimenti.

        
      
                              Art. 17.
                   Accesso agli atti del concorso
   1.  I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della  procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Reg. conc. -
se  vi  abbiano  concreto  interesse  per  la  tutela  di  situazioni
giuridiche  direttamente  rilevanti,  inviando  la relativa richiesta
alla Segreteria della Commissione esaminatrice.

        
      
                              Art. 18.
                           Dati personali
   1.  I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
conservati   presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato  della
Repubblica,  ai  soli fini della gestione della procedura di concorso
ed   ai  sensi  del  Regolamento  del  Senato  della  Repubblica  sul
trattamento dei dati personali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
221  del 22 settembre 2006. I medesimi dati possono essere, altresi',
comunicati  a  soggetti  terzi  che  forniscono  specifici servizi di
elaborazione  di dati strumentali allo svolgimento della procedura di
concorso.   Il   conferimento   di   tali  dati  e'  da  considerarsi
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione.

        
      
                              Art. 19.
                            Informazioni
   1.  Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati
possono  consultare  il  sito  Internet  del  Senato della Repubblica
(https://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm )   o   telefonare   ai
numeri  06/67065107-8  (dalle  ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
    Roma, 14 luglio 2009
                                              Il Presidente: Schifani
Il Segretario Generale: Malaschini