Concorso per 1 avvocato (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 31-07-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  10 novembre 2009) Esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Sessione 2009 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-07-2009
Data Scadenza bando 10-11-2009
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


CONCORSO   (scad.  10 novembre 2009)

Esame  di  abilitazione all'esercizio della professione di avvocato -
Sessione 2009

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

   Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito
con  modificazioni  nella  legge  22  gennaio  1934,  n. 36, relativo
all'ordinamento  delle  professioni  di avvocato; il regio decreto 22
gennaio  1934,  n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione
del  predetto;  la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni
all'ordinamento  forense;  il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre
1946,   n.  261,  contenente  norme  sulle  tasse  da  corrispondersi
all'Erario  per  la partecipazione agli esami forensi, come da ultimo
modificata  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre  1990,  art.  2 - lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio
1985,  n.  406, recante modifiche alla disciplina del patrocinio alle
preture  e  degli  esami per la professione di procuratore legale; la
legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche  alla  disciplina  degli  esami  di procuratore legale e di
avvocato;  il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990,
n. 101, relativo al regolamento alla pratica forense per l'ammissione
dell'esame  di  procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27,
relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme
in  materia  di esercizio della professione forense; il decreto-legge
21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18
luglio  2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli
esami di abilitazione alla professione forense;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574  contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione  e  nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonche'
l'art.   25  decreto  legislativo  9  settembre  1997,  n.  354,  che
istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di
Trento;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Ritenuta  la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione  alla  professione forense presso le sedi delle Corti di
Appello  di  Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina,  Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma,  Salerno,  Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione
distaccata  di  Bolzano  della  Corte di Appello di Trento per l'anno
2009;

                              Decreta:

                               Art. 1.


   E'  indetta per l'anno 2009 una sessione di esami per l'iscrizione
negli  albi  degli  Avvocati  presso  le  sedi di Corti di Appello di
Ancona,  Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso,
Catania,   Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,  Messina,
Milano,  Napoli,  Palermo,  Perugia,  Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.

        
      
                               Art. 2.


   1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto ed orale.
   2)  Le  prove  scritte  sono  tre.  Esse  vengono  svolte sui temi
formulati dal Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
    a)  la  redazione  di  un  parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
    b)  la  redazione  di  un  parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice penale;
    c)  la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto,
in  materia  scelta  dal candidato tra il diritto privato, il diritto
penale ed il diritto amministrativo.
   3) Le prove orali consistono:
    a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove
scritte,  di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno
una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra
le   seguenti:   diritto   costituzionale,  diritto  civile,  diritto
commerciale,    diritto   del   lavoro,   diritto   penale,   diritto
amministrativo,   diritto  tributario,  diritto  processuale  civile,
diritto  processuale  penale, diritto internazionale privato, diritto
ecclesiastico e diritto comunitario;
    b)  nella  dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e
dei diritti e doveri dell'avvocato.

        
      
                               Art. 3.


   Le  prove  scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno
alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
    15  dicembre 2009: parere motivato in materia regolata dal codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
    16  dicembre 2009: parere motivato in materia regolata dal codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
    17  dicembre 2009: atto giudiziario in materia di diritto privato
o  di  diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art.
2, n. 2), lettera c).

        
      
                               Art. 4.


   1)  La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta
su  carta  da  bollo,  dovra' essere presentata, entro il 10 novembre
2009,  alla  Corte  di Appello indicata dall'art. 9, comma 3, decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.
   2)  Si  considerano  prodotte  in tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
   3) Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte
tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a).
   4)  Le  domande  stesse  dovranno  essere  corredate  dai seguenti
documenti soggetti all'imposta di bollo (euro 14,62):
    a)   diploma  originale  di  laurea  in  giurisprudenza  o  copia
autentica  dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla
competente  autorita'  scolastica attestante l'avvenuto conseguimento
della laurea;
    b)  certificato  di compimento della pratica prescritta, ai sensi
del  combinato  disposto  dell'art.  10  del regio decreto 22 gennaio
1934,  n.  37  e  degli  articoli  9 del decreto del Presidente della
Repubblica  10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dall'art. 1 legge
18  luglio  2003,  n.  180  e  11  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;
   Dovra'  essere  altresi'  allegata la ricevuta della tassa di euro
12,91   (dodici/novantuno)   per   l'ammissione  agli  esami  versata
direttamente  ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o
ad  una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per
tributo,  la  voce  729/T.  Allo  scopo  si  precisa  che per «Codice
Ufficio»  si  intende  quello  dell'Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato.
   5)  I  candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 46
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(autocertificazione)    limitatamente    alla    certificazione   del
conseguimento della laurea in giurisprudenza.
   6)  I  candidati  hanno  facolta' di produrre dopo la scadenza del
termine  stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i
venti  giorni  (25  novembre  2009)  precedenti  a quello fissato per
l'inizio  delle  prove scritte, il certificato di cui al n. 4 lettera
b) del presente articolo.
   Il termine perentorio di cui sopra sara' da considerarsi osservato
solo  se  il  certificato  perverra'  - e non sara' meramente spedito
- alle  Corti  di  Appello  entro  il  termine  stesso,  al  fine  di
consentire   alle   commissioni  il  rispetto  del  termine  previsto
dall'art. 17 regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
   7)  Coloro  che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18,
comma   secondo,  del  R.D.L.  27  novembre  1933,  n.  1578  debbono
presentare,  in  luogo  del  documento  di cui al n. 4 lettera b) del
presente articolo un certificato dell'Amministrazione presso la quale
hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
   8)  Per  coloro  che  abbiano  ricoperto la carica di vice pretori
onorari,  per  i  vice procuratori onorari e per i giudici onorari di
tribunale,  nel certificato saranno indicati le sentenze pronunciate,
le istruttorie e gli altri affari trattati.

        
      
                               Art. 5.


   I  cittadini della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la
lingua  tedesca  nelle  prove  dell'esame per l'iscrizione negli albi
degli  Avvocati  che  si  terranno  presso  la  Sezione distaccata in
Bolzano della Corte di Appello di Trento.

        
      
                               Art. 6.


   1)  Ciascuno  dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.
   2)   Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito,  nelle  tre  prove  scritte,  un punteggio complessivo di
almeno  90  punti  e  con  un  punteggio non inferiore a 30 punti per
almeno due prove.
   3)  Sono  considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio
complessivo  per  le  prove  orali  non  inferiore  a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

        
      
                               Art. 7.


   1) I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l'ausilio  necessario  in  relazione all'handicap nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi.
   2)  Per  i  predetti  candidati  la  commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        
      
                               Art. 8.


   Con   successivo   decreto   ministeriale   saranno   nominate  la
Commissione  e  le Sottocommissioni esaminatrici di cui all'art.1-bis
del  decreto-legge  21  maggio  2003,  n. 112, convertito in legge 18
luglio 2003, n. 180.
    Roma, 16 luglio 2009
                                                 Il Ministro : Alfano