Concorso per 6 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 31-07-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  31 agosto 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-07-2009
Data Scadenza bando 31-08-2009
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  31 agosto 2009)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6
   Sottotenenti  in  servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
   sanitario dell'Esercito.

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  della  direzione  generale  per il personale
                              militare

   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale  dell'Esercito,  modificato  dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento  degli  ufficiali  e  successive  modificazioni,  in
particolare gli articoli 5, 7 e 58;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto
2007, n. 130;
   Visto  il  decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, emanato in
applicazione  dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento   in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  il  quale  prevede,  tra  l'altro, che, in relazione alle
esigenze  di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti
specifici requisiti psico-fisici;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare,  di  cui  all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei
soggetti  giudicati  idonei  al  servizio  militare, integrata con il
decreto dirigenziale 30 agosto 2007;
   Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita'  militare  in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale, serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2008;
   Vista  la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che non
ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   Vista  la  legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011;
   Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per il
reclutamento   di  Sottotenenti  in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il  reclutamento  di  6 (sei) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
   2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta' di
revocare  il  presente  bando  di  concorso, modificare il numero dei
posti,   annullare,   sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'  previste  dal concorso o l'ammissione al corso applicativo
dei  vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili,  ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione  mediante  annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Al  concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti  di sesso maschile e femminile che, alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 3, comma 1:
    a)  non  abbiano  superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti
dei  limiti  di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione  ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta'
sopraindicato;
    b) siano cittadini italiani;
    c) godano dei diritti civili e politici;
    d)  non  siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate  o  di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanete dei requisiti di idoneita'
fisica;
    e)  se  concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art. 15, punto 7 della
legge  8  luglio  1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio
nazionale  per  il servizio civile non prima che siano decorsi almeno
cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati collocati in congedo,
secondo  l'art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n.
130;
    f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a
misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  ne'  siano  in  situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
ufficiale;
    g)  siano  in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
    a)  al  possesso  della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio   miltare   incondizionato   quali   ufficiali  in  servizio
permanente  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito, da accertarsi con le
modalita'  prescritte  dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro
la  data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito  di cui al
successivo art. 12;
    b)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai sensi
dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  del  requisito della condotta e delle
qualita'   morali   stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella
magistratura,  da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
   3.  I  requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad
eccezione  di  quello  di  cui  al comma 1, lettera a), devono essere
mantenuti   sino  alla  data  di  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

        
      
                               Art. 3.

                      Domande di partecipazione


   1.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  dovranno essere
redatte  in  carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
   2.  Le domande dovranno essere spedite, a pena di irricevibilita',
esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
-  I  Reparto  -  1ª  Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
casella postale 15317 (ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
entro  il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  ufficiale  della Repubblica italiana (a tal fine fara' fede
la data apposta dall'ufficio postale accettante).
   Qualora  il  trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza
e'  prorogato  al  primo  giorno seguente non festivo, secondo quanto
disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile.
   3. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero
per  motivi  di  servizio,  potranno  compilare  la  domanda anche su
modello  non  conforme,  purche' contenente gli stessi dati di cui al
citato  allegato A al presente decreto ed inoltrarla, entro i termini
sopra  indicati,  tramite  l'Autorita' diplomatica o consolare che ne
curera'  l'immediato  inoltro  al  predetto indirizzo (entro il terzo
giorno  dalla  data  di ricezione). I militari in servizio, impiegati
all'estero  in  localita'  ove  non  vi  sono  le predette Autorita',
potranno  presentare, entro i medesimi termini, la domanda al comando
di  appartenenza,  che  provvedera'  a trasmetterla immediatamente al
predetto  indirizzo  (entro il terzo giorno dalla data di ricezione),
dopo  avervi  apposto  il  visto di avvenuta presentazione. In questi
casi  per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a
protocollo della domanda da parte dell'Autorita/comando ricevente.
   4.  Il  concorrente,  consapevole  delle conseguenze che, ai sensi
dell'art.  76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  possono  derivare  da  dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare nella domanda:
    a)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
    b)  il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative  al  concorso,  completo di codice di avviamento postale, il
recapito  telefonico  (telefonia  fissa  e mobile) ed un indirizzo di
posta  elettronica  (se  posseduto).  Il concorrente dovra', inoltre,
segnalare  tempestivamente,  a  mezzo telegramma o messaggio di posta
elettronica  (al seguente indirizzo: r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax
(al  seguente  numero:  06/517052774)  al  Ministero  della  difesa -
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito,
n.  186  -  00143  Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda  che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  concorrente,  ovvero  da  mancata o tardiva
comunicazione  del  cambiamento  del  recapito  stesso indicato nella
domanda,  ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
    c)  il  possesso  della  cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza,  dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla  domanda,  la  seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto
eventualmente gli obblighi militari;
    d) il proprio stato civile;
    e)  il  comune  nelle  cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
    f)   il   possesso  della  laurea  specialistica  in  psicologia,
l'universita'  presso  la  quale e' stata conseguita, con il relativo
indirizzo,  la  durata legale del corso di laurea seguito, la data di
conseguimento e il voto;
    g)  il  possesso  del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione  di  cui  al  gia'  citato  art.  2,  comma  1, lett. c),
l'universita'  presso  la  quale e' stato conseguito, con il relativo
indirizzo e la data di conseguimento;
    h)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in  corso  procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di
misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che risultano a proprio
carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel casellario giudiziale ai
sensi  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002 n. 313.
   In  caso  contrario,  dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare  alla  domanda  le  condanne,  le  applicazioni  di  pena, i
procedimenti  a  carico  ed  ogni  altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha   emanato  ovvero  quella  presso  la  quale  pende  un  eventuale
procedimento  penale  per  aver  assunto la qualifica di imputato. Il
concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi', a comunicare al Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto  - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella
postale  15317  (Ufficio  postale  Roma  Laurentina)  -  00143 Roma -
qualsiasi  variazione  della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente  alla  dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il
concorrente  dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di
controllare  la  veridicita'  delle  dichiarazione  rese,  acquisira'
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39
del  citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313;
    i)  il  servizio  militare  eventualmente prestato o in atto, con
indicazione della durata e del grado rivestito;
    l) per i soli concorrenti di sesso maschile:
     1)  la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il centro
documentale o la capitaneria di porto di riferimento;
     2)  di  non  aver  prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'art.  15  punto  7  della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che
abbiano  presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a
tale  status  presso  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile non
prima  che  siano  decorsi  almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati  collocati  in  congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter
della  legge  2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche
se negativa;
    m)   gli   eventuali   servizi   prestati   presso  una  pubblica
amministrazione  e  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    n)   di   non   essere  stato  dimesso  d'autorita',  per  motivi
disciplinari,  di  inattitudine  alla  vita  militare  o  per perdita
permanente  dei  requisiti  di idoneita' fisica da accademie, scuole,
istituti  di  formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
    o)  il  possesso  di  eventuale/i  titolo/i di merito che ritenga
utile/i  ai  fini  della  valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 7;
    p)  il  possesso  di  eventuale/i titolo/i di preferenza previsti
dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra' fornire tutte le indicazioni
utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i
controlli  previsti  su  tali titoli di preferenza, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle di
partecipazione ai concorsi;
    q)  l'ultima  residenza  in  Italia  della  famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
    r)  di  essere  a  conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
    s)  la  lingua  straniera  nella quale intende sostenere la prova
orale  facoltativa  (una  a  scelta fra francese, inglese, spagnolo o
tedesco);
    t)   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    u)  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento dei dati
personali   necessari   per  lo  svolgimento  del  concorso  (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
   5.  Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma autografa. La mancanza di sottoscrizione comportera' il rigetto
della domanda.
   6.  Il  concorrente,  qualora  lo  desideri,  potra' allegare alla
domanda  la  documentazione  dei  titoli  di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 5, lettere f), g), m), o) e p),
anche  sotto  forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data  di  scadenza  del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
   7.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello  di  domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.

        
      
                               Art. 4.

                      Svolgimento del concorso


   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
    a) prova scritta di cultura generale;
    b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
    c) valutazione dei titoli;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) accertamenti sanitari;
    f) accertamento attitudinale;
    g) prova orale;
    h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   Ai suddetti prove e accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta  d'identita'  o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
   2.  A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000,  n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si  siano  trovati  nelle  condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del
medesimo  decreto  -  all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito  (presumibilmente  entro  il  mese  di  dicembre  2009) con il
decreto  dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2, dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
   3.  L'Amministrazione  non  risponde di eventuale danneggiamento o
perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti abbiano lasciato
incustoditi  nel  corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo.

        
      
                               Art. 5.

                             Commissioni


   1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni:
    a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la
valutazione  dei  titoli  e  per  la  formazione della graduatoria di
merito;
    b) commissione per la prova di efficienza fisica;
    c) commissione per gli accertamenti sanitari;
    d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    e) commissione per l'accertamento attitudinale.
   2.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a Brigadier
generale  in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
presidente;
    b)  un  ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di grado non
inferiore a Tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro;
    c)  un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  in  servizio permanente
laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale,
membro;
    d)  un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
    e)  un  Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
   3.  La  commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
    b)  due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore   qualificati  istruttori  militari  di  educazione  fisica,
membri;
    c)  un  Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
   La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale   del   Centro   di   selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
   4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  in  servizio  permanente  di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
    b)  due  ufficiali  medici  in  servizio  permanente di grado non
inferiore a Maggiore, membri.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
   5.  La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a Brigadier
generale in servizio permanente, presidente;
    b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.
   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli che avranno fatto parte della commissione
esaminatrice  di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo.
   6.  La  commissione  per  l'accertamento  attitudinale,  di cui al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da:
    a)  un  ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
    b)  un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo sanitario
specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
    c)  un  ufficiale  in  servizio  permanente  del  corpo sanitario
laureato in psicologia, membro;
    d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a
voto.
   Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
   Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di  ufficiali  del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in
psicologia   che  potranno  essere  coadiuvati  da  psicologi  civili
convenzionati  presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito.

        
      
                               Art. 6.

                            Prove scritte


   1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
    a)  una  prova scritta di cultura generale e militare consistente
in  una  serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad
accertare  il  grado  di  conoscenza  della lingua italiana anche sul
piano  ortogrammaticale  e sintattico, di argomenti di attualita', di
educazione  civica,  di  storia, di geografia, di matematica, nonche'
della  normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e'
riportato  nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante del
presente  decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura
generale  e  il  50%  di  cultura militare) e la durata massima della
prova  saranno  fissati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui al
precedente  art.  5,  comma  2,  e  comunicati  ai  concorrenti prima
dell'inizio della prova stessa;
    b)   una   prova   scritta   di   cultura  tecnico-professionale,
consistente  nello  svolgimento,  nel tempo massimo di sei ore, di un
tema  su  argomenti  tratti  dal  programma riportato nel gia' citato
allegato B al presente decreto.
   2.  Dette  prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle
ore  0930,  presso  il  Centro  di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito,   caserma   “Gonzaga  del  Vodice”,  viale
Mezzetti  n.  2,  Foligno,  secondo il diario che sara' reso noto con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 8
settembre  2009.  Detto  avviso  avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
   Eventuale  modificazione  della sede di svolgimento di dette prove
sara'  resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,
del  4  settembre  2009. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale,  del  4  settembre  2009  tale  pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
   I  concorrenti,  ai  quali  non  sia  stata  comunicata la mancata
ammissione  al  concorso,  sono  tenuti  a presentarsi presso la sede
prevista  almeno  un'ora  prima  di quella fissata per l'inizio della
prova  nei  giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di altro
valido   documento   di   riconoscimento,  provvisto  di  fotografia,
rilasciato  da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della
domanda   di  partecipazione  al  concorso  e  della  ricevuta  della
raccomandata con cui la medesima e' stata spedita.
   Essi  dovranno  avere  con  se'  una  penna  a sfera ad inchiostro
indelebile  nero.  L'occorrente  per l'espletamento della prova sara'
loro fornito sul posto.
   I  concorrenti  assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal concorso, quali che
siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle dovute a causa di
forza maggiore.
   Per  quanto  concerne  le  modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e  15,  comma  1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
   3.  La  correzione  della  prova  scritta  di  cultura  generale e
militare  sara'  effettuata  subito  dopo il termine della stessa con
l'ausilio  di  sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti
dalla commissione appena terminate le relative operazioni.
   Ai   concorrenti   verra'  attribuito  un  punteggio  espresso  in
trentesimi  in  relazione  al  numero di risposte esatte fornite. Per
essere   ammessi   a   sostenere   la   prova   scritta   di  cultura
tecnico-professionale,  di  cui  al precedente comma 1, lettera b), i
concorrenti  dovranno  aver  risposto  correttamente almeno al 60 per
cento  dei  quesiti  posti.  In tal caso ad essi verra' attribuito il
punteggio di 18/30.
   L'esito  della  prova scritta di cultura generale e militare sara'
reso  noto  ai  concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata
indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di
esame  verranno  affissi  in  bacheca due elenchi: uno degli idonei e
l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito
dopo  la  comunicazione  scritta  riportante  il voto conseguito alla
prova, rilasciandone ricevuta.
   Per  gli  inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
   4.  I  concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale  dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
   I  concorrenti  assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi dal concorso, quali che
siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle dovute a causa di
forza maggiore.
   Anche  per  quanto  concerne  le  modalita' di svolgimento di tale
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e  15,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
   5.   La  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale  sara'
superata  da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a  18/30.  Essi  riceveranno  comunicazione  del superamento di detta
prova.
   I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura
tecnico-professionale   non  riceveranno  comunicazione  del  mancato
superamento  di  detta  prova,  ma  potranno  richiedere informazioni
sull'esito  della  stessa,  a  partire dal 45° giorno successivo alla
data di svolgimento della prova al Ministero della difesa - Direzione
generale  per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con il
pubblico  -  viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012
ovvero consultare il sito “ www.persomil.difesa.it  ”.

        
      
                               Art. 7.

                  Valutazione dei titoli di merito


   1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma
2,  procedera'  a  valutare  i  titoli  di merito dei concorrenti che
abbiano  sostenuto  la prova scritta di cultura tecnico-professionale
del  concorso,  sempreche'  detti  titoli,  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle domande, siano stati
dichiarati  nelle  domande  medesime  con  le  modalita' indicate nel
precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima
della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale
e   il   relativo  esito  sara'  comunicato  agli  interessati  prima
dell'effettuazione della prova orale.
   2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a
10/30, cosi' ripartiti:
    a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa  nell'ambito  delle  Forze  armate o Corpi armati dello Stato:
fino ad un massimo di punti 2;
    b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa  presso  strutture  pubbliche o private: fino ad un massimo di
punti 2;
    c)  laurea  specialistica  richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso:
     1)  se  conseguita  con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1;
     2)  se  conseguita  con  votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5;
    d)  titoli  accademici  posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
    e)    corsi   post-lauream   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2;
    f)  corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un  anno  accademico,  inerenti  alla  psicologia  del lavoro e delle
organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2.

        
      
                               Art. 8.

                     Prove di efficienza fisica


   1.  I  concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale   saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
efficienza   fisica   e,  qualora  idonei,  saranno  sottoposti  agli
accertamenti sanitari e attitudinale.
   Le  prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale  avranno  luogo,  presumibilmente  nel  mese di novembre
2009,   presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito  di  Foligno  nei  giorni  che  saranno  resi noti agli
interessati  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Al  fine  di
garantire  l'economicita'  e  l'efficacia dell'azione amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
   2.  I  concorrenti,  nel  periodo  di permanenza presso il Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di  vitto  e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  militare.  I
medesimi  dovranno  presentarsi  presso  il predetto Centro muniti di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
    a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera in corso di validita' (non antecedente ad un anno
all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica) rilasciato
da  medici  della  Federazione  medico  -  sportiva  italiana,  o  da
personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate
che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in
medicina  dello  sport.  La mancata presentazione di tale certificato
determinera'  l'esclusione  dal  concorso.  In  sostituzione di detto
certificato  il  personale  militare dell'Esercito in servizio potra'
produrre  il  certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con
l'effetto ivi previsti;
    b)  certificato  rilasciato  da una struttura sanitaria pubblica,
anche   militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la  recente
effettuazione  (da  non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers
dell'epatite  B  e  C.  La mancata presentazione di detto certificato
determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
    c) referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, se
effettuato  entro  i  sei mesi precedenti la data della visita medica
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate;
    d)   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale  dell'enzima  G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
sanitario  nazionale  da  non  oltre  sei  mesi. Ai sensi dei decreti
dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare il
30  agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva
tecnica  di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita'
militare  l'11  gennaio  2008,  i soggetti che presentino alterazioni
dell'enzima  G6PD,  consapevoli  delle  sanzioni  civili e penali cui
potranno  andate  incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno
compilare  nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di
cui  all'art.  25  della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di
certificato  medico  di  cui  all'allegato  C,  che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto. Tale modello sara' presentato dal
candidato  alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata
presentazione  di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione del
concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in questione, in sede di
visita  medica  effettuata  dalla  commissione  per  gli accertamenti
sanitari,    se   giudicati   idonei,   dovranno   sottoscrivere   la
dichiarazione  di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui
all'allegato   D,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto;
    e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o  privata  convenzionata,  da non oltre tre mesi, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV.
   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme.
   3.  In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti:
    a)  referto  attestante  l'esito  di  ecografia  pelvica eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  entro  i sei mesi precedenti la data di presentazione.
La   mancata   presentazione   di   detto   certificato  determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso;
    b)  referto  attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi  su  sangue  o  urine - effettuato presso struttura pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  entro  i  cinque  giorni
precedenti la data di presentazione alle prove medesime.
   I  concorrenti  di sesso femminile che non esibiranno tale referto
del  test  di  gravidanza  saranno  sottoposti,  al  solo  fine della
effettuazione  in  piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
degli  esami  previsti  al  successivo  art.  9,  comma 2, al test di
gravidanza,  che  escluda  la sussistenza di detto stato. L'accertato
stato  di  gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta
alle  prove  di  efficienza  fisica e produrra' l'effetto indicato al
successivo art. 9, comma 3.
   Tutta  la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
   4.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    a)  piegamenti  sulle  braccia  (minimo  8, tempo limite 2' senza
interruzioni  su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio
obbligatorio;
    b)  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
    c)  salto  in  alto  (minimo  1  metro,  massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    d)  salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60”, massimo
due tentativi) - esercizio facoltativo.
   6.  Il  prospetto  delle  prove  di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.  In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento
della  prova  di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia
per  i  concorrenti  di  sesso  maschile  sia  per  quelli  di  sesso
femminile,  al  fine  di  rendere  piu'  omogeneo l'andamento di tali
prove,  ridurre  le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo  allegato  E contiene disposizioni circa i comportamenti che
dovranno  tenere  i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di  esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.
   Il   mancato   superamento   anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
   Il  superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
allegato E al presente decreto.
   7. Il personale militare dell'Esercito in servizio sara' esonerato
dal  sostenere  gli  esercizi  obbligatori  sopra  indicati  qualora,
all'atto   della   presentazione   presso   il  Centro,  esibisca  la
certificazione, rilasciata dal Comandante di corpo secondo il modello
riportato  nell'allegato  F  al  presente  decreto,  che  attesti  il
superamento  delle  prove  di  efficienza  operativa  previste  dalla
pubblicazione   12/A/1  “L'addestramento  militare”,  ed.
1989, e successive modificazioni e integrazioni.
   La   mancata   esibizione  di  detta  certificazione  determinera'
l'obbligo  per  detto  personale  di  sostenere  i suddetti esercizi,
previa  esibizione  della  dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio  sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento  delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a).
   Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla
commissione  preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'art.
5, comma 3.
   L'esito  positivo  di  detto  controllo  ovvero,  in subordine, il
superamento  presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira'
ai  concorrenti  in  servizio  di  effettuare,  qualora lo richiedano
espressamente,  gli  esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia' citato allegato E al
presente decreto.
   Sara'  cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere
al  rilascio,  qualora  richiesto  dagli  interessati, della suddetta
certificazione.
   8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
    a)  verifichera'  la  validita'  delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
    b)  avviera'  senza  indugio  alla competente commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3;
    c)  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
    d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato  allegato  E al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.

        
      
                               Art. 9.

                        Accertamenti sanitari


   1.  I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno  sottoposti,  a  cura  della commissione di cui al precedente
art.  5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dalle direttive tecniche della Direzione generale
della  sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni,  impartite,  in applicazione del decreto ministeriale 4
aprile  2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle
imperfezioni  e  delle  infermita'  che  sono causa di inidoneita' al
servizio  militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.
   Gli  accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il
possesso  da  parte  dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
fisici:
    a)  statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
    b)  acutezza  visiva  uguale  o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo  occhio,  e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per  gli  altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato
con le matassine colorate, campo visivo e motilita' oculari normali;
    c)  percezione  uditiva  della voce di ordinaria conversazione ad
almeno  sette  metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore  a  quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di
distanza  da  un  orecchio  e  ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
    d)  normale  assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
   3.  La  suddetta  commissione,  prima di eseguire la visita medica
generale,  disporra'  per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    a)  esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i  concorrenti  non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate;
    b) cardiologico con E.C.G.;
    c) oculistico;
    d) otorinolaringoiatrico;
    e) psicologico/psichiatrico;
    f) analisi completa delle urine;
    g) analisi del sangue concernente:
     1) emocromo completo;
     2) glicemia;
     3) creatininemia;
     4) transaminasemia ( ALT - AST );
     5) birilubinemia totale e frazionata;
     6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
    h)  esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanza stupefacenti,
nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
   La   commissione   potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
   4.  In  caso  di  positivita'  del  test  di  gravidanza di cui al
precedente  art. 8, comma 3, la commissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n.   114,  secondo  il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
   5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:

  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  VS  |  AU
   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2
   e  che, se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi
(G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
   Ai  concorrenti  giudicati  idonei  la  commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente  2  di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali
sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1
del  profilo  stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.
Pertanto,   il   punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
   6.   Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti:
    a)  affetti  da  disturbi  della  parola  anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
    b)  risultati  positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di  alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario, di sostanze stupefacenti,
nonche'   per   l'utilizzo   di   sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico;
    c)  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute  per  le quali siano
previsti  tempi  lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
    d)  imperfezioni  ed  infermita' che seppur non contemplate nelle
precedenti   lettere,   risultino   comunque   incompatibili  con  il
successivo  impiego  quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
   7.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera' al concorrente
l'esito  della  visita  medica, che potra' prevedere uno dei seguenti
giudizi:
    a)  “idoneo  quale  ufficiale  del ruolo speciale del Corpo
sanitario    dell'Esercito   in   servizio   permanente”,   con
indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4;
    b)  “inidoneo  quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario    dell'Esercito   in   servizio   permanente”,   con
indicazione della causa di inidoneita'.
   I  concorrenti,  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari sono
riconosciuti   affetti   da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente
insorgenza  e  di  presumibile  breve  durata,  per  le quali risulta
scientificamente   probabile   un'evoluzione  migliorativa,  tale  da
lasciare  prevedere  il  possibile  recupero dell'idoneita' fisica in
tempi  compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria  a  cura  della stessa commissione medica per verificare il
recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva  a  sostenere  l'accertamento attitudinale. I concorrenti che
non  abbiano  recuperato,  al momento della nuova visita, la prevista
idoneita'  saranno  giudicati  inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
   La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver
cura  di  informare  i  concorrenti  giudicati  idonei che presentino
alterazioni dell'attivita' di “G6PD” tali in ogni caso di
comportare  l'attribuzione  del  coefficiente  2 nella caratteristica
somato-funzionale  AV,  circa gli effetti di tale alterazione nonche'
delle  eventuali  limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi.   A   tal   fine   la   commissione  medesima  dovra'  far
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato D al presente
bando.
   8.   Il   giudizio   riportato   negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi  a  sostenere  le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire  alla  Direzione  generale  per  il  personale militare - I
Reparto  - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella
postale  15317  (Ufficio  postale  Roma  Laurentina)  -  00143  Roma,
improrogabilmente  entro  il  decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza,  corredata  da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
   Non  saranno  prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati.
   La  documentazione  sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di  cui  sopra  sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
art.  5, comma 5 che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra'
gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
   9.  In  caso  di  mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
   10.   In   caso   di   accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno,  da  parte  dalla  Direzione  generale  per il personale
militare, la relativa comunicazione formale.
   11.   I  concorrenti  dichiarati  “inidonei”  anche  a
seguito  della  valutazione  sanitaria di cui al precedente comma 7 o
degli  ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano
rinunciato saranno esclusi dal concorso.

        
      
                              Art. 10.

                      Accertamento attitudinale


   1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati
idonei  e,  con riserva, quelli di cui al precedente art. 9, comma 8,
saranno   sottoposti   ad   un   accertamento   attitudinale  per  il
riconoscimento  delle  qualita' indispensabili all'espletamento delle
mansioni  di  ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.
   2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, attraverso
una  serie di prove (batteria testologica e questionario informativo)
ed una intervista di selezione individuale valutera' le modalita' con
cui il soggetto:
    a) struttura il pensiero;
    b) interagisce con il mondo esterno;
    c) organizza e gestisce il lavoro;
    d) la motivazione e i valori che sostengono la sua scelta.
   Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
    a)  area  cognitiva  (modalita'  di interagire e di affrontare le
situazioni reali);
    b)  area  relazionale  (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
    c)  area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
    d)  area  motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali   aspettative   professionali,  capacita'  di  condividere  ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
   3.  Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  che, adeguatamente
motivato,  dovra'  essere  comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno   esclusi   dal   concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
   4.  I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari  e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito alla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro il terzo giorno
dalla data di conclusione degli stessi.

        
      
                              Art. 11.

                             Prova orale


   1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
   2.  La  prova  orale,  vertente  sulle  materie riportate nel gia'
citato  allegato  B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno   che   saranno   resi   noti  agli  interessati  con  lettera
raccomandata,   telegramma   o   messaggio   di   posta   elettronica
(presumibilmente nel mese di novembre/ dicembre 2009).
   3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale,
nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi
dal concorso.
   4.  La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
   5.  I  concorrenti  idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova  orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese,
l'inglese,  la  spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel
gia'   citato   allegato  B.  Tale  prova  facoltativa  si  svolgera'
contestualmente alla prova orale.
   Ai  concorrenti  che  sosterranno  detta prova di lingua straniera
sara'  assegnata  una  votazione  in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
    b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
    c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
    d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
    e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
    f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
    g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

        
      
                              Art. 12.

                     Spese di viaggio e licenza


   1.  Le  spese  per  i  viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  previsti  dall'art.  4  del  presente decreto (comprese
quelle   eventualmente   necessarie  per  completare  le  varie  fasi
concorsuali),  nonche'  quelle  sostenute per la permanenza presso le
relative   sedi   di  svolgimento,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art.  8  comma  2  del  presente  decreto,  sono  a  carico  dei
concorrenti.
   2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami,  sino  a  un massimo di trenta giorni, nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli  accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  4  del presente
decreto,  nonche'  quelli  necessari per il raggiungimento della sede
ove  si  svolgeranno  e  per il rientro in sede. In particolare detta
licenza,  cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera  misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui
uno,  non  superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il
concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua  volonta',  la  licenza  straordinaria sara' computata in licenza
ordinaria dell'anno in corso.

        
      
                              Art. 13.

                        Graduatoria di merito


   1.  I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno iscritti, a cura della commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
   2.  Tale  graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
    a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
    b)  l'eventuale  punteggio  attribuito  nelle prove di efficienza
fisica;
    c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
    d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    e) il punteggio riportato nella prova orale;
    f)  l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
   La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale.
   3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a  parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di
scadenza   del   termine   di  presentazione  delle  domande,  che  i
concorrenti  abbiano  dichiarato  nelle  domande di partecipazione al
concorso   in   apposita   dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.  In  assenza  di  titoli di preferenza, sempre a parita' di
merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane di eta', in
applicazione  del  2°  periodo  dell'art.  3,  comma 7 della legge n.
127/1997,  come  integrato  dall'art.  2,  comma  9  della  legge  n.
191/1998.
   4.   Saranno   dichiarati   vincitori   -   sempreche'  non  siano
sopravvenuti  gli  elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
   5.  Il  decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel  Giornale  ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  ufficiale della
Repubblica  italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro
titolo informativo, nel sito “ www.persomil.difesa.it ”.

        
      
                              Art. 14.

                               Nomina


   1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  nominati Sottotenenti in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
   2.  Il  conferimento  della nomina e' subordinato all'accertamento
anche  successivo  alla  nomina del possesso dei requisiti prescritti
per  la  nomina  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e  del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
   3.  Dopo  la  nomina  essi  frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
   All'atto  della  presentazione  al  corso  gli  ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
   La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo  comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.
   Il   concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10
del  decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non potra' frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
   4.  I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo:
    a)   se   provenienti   dal   personale   in  servizio  militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio;
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo.
   5.   Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

        
      
                              Art. 15.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art.   2   del  presente  decreto,  l'Amministrazione  provvedera'  a
richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti la
conferma  delle  dichiarazioni  rese  dai  vincitori nella domanda di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato del
casellario giudiziale.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo  di  cui  al  precedente  comma  1  emerga  la falsita' del
contenuto  della  dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione mendace.

        
      
                              Art. 16.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                              Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali


   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno  2003  n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti  presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale  militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente  nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
   2.  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Direttore  generale del personale militare, titolare del trattamento.
Responsabile  del  trattamento  e'  il  Direttore  della 1ª Divisione
reclutamento  ufficiali  della  Direzione  generale  per il personale
militare.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2009
                          Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio