Concorso per 6 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 31-07-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (scad. 31 agosto 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 31-07-2009 |
Data Scadenza bando | 31-08-2009 |
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CONCORSO (scad. 31 agosto 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 7 e 58; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', il quale prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007; Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente modifiche della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005; Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2008; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che non ha apportato modifiche alla predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011; Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 (sei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di sesso maschile e femminile che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1: a) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) siano cittadini italiani; c) godano dei diritti civili e politici; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanete dei requisiti di idoneita' fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130; f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ne' siano in situazioni incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale; g) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio miltare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9 e 10, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le domande dovranno essere spedite, a pena di irricevibilita', esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (a tal fine fara' fede la data apposta dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile. 3. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero per motivi di servizio, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al citato allegato A al presente decreto ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'immediato inoltro al predetto indirizzo (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi sono le predette Autorita', potranno presentare, entro i medesimi termini, la domanda al comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo (entro il terzo giorno dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In questi casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/comando ricevente. 4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica (se posseduto). Il concorrente dovra', inoltre, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica (al seguente indirizzo: r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (al seguente numero: 06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato ha assolto eventualmente gli obblighi militari; d) il proprio stato civile; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) il possesso della laurea specialistica in psicologia, l'universita' presso la quale e' stata conseguita, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto; g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lett. c), l'universita' presso la quale e' stato conseguito, con il relativo indirizzo e la data di conseguimento; h) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313. In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la veridicita' delle dichiarazione rese, acquisira' d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; i) il servizio militare eventualmente prestato o in atto, con indicazione della durata e del grado rivestito; l) per i soli concorrenti di sesso maschile: 1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il centro documentale o la capitaneria di porto di riferimento; 2) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, punto 2, comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; m) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; n) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; o) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 7; p) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle di partecipazione ai concorsi; q) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 14; s) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una a scelta fra francese, inglese, spagnolo o tedesco); t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento del concorso (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria firma autografa. La mancanza di sottoscrizione comportera' il rigetto della domanda. 6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 5, lettere f), g), m), o) e p), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 7. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto.
Art. 4. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale; b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) valutazione dei titoli; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamento attitudinale; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti prove e accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo decreto - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito (presumibilmente entro il mese di dicembre 2009) con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per la prova di efficienza fisica; c) commissione per gli accertamenti sanitari; d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente; b) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro; c) un ufficiale del Corpo sanitario in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale, membro; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente; b) un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro; c) un ufficiale in servizio permanente del corpo sanitario laureato in psicologia, membro; d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a voto. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Art. 6. Prove scritte 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, nonche' della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e' riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare) e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 2, e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un tema su argomenti tratti dal programma riportato nel gia' citato allegato B al presente decreto. 2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle ore 0930, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il diario che sara' reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 8 settembre 2009. Detto avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Eventuale modificazione della sede di svolgimento di dette prove sara' resa nota nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 4 settembre 2009. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, del 4 settembre 2009 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede prevista almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova nei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della raccomandata con cui la medesima e' stata spedita. Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare sara' effettuata subito dopo il termine della stessa con l'ausilio di sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti dalla commissione appena terminate le relative operazioni. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al precedente comma 1, lettera b), i concorrenti dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento dei quesiti posti. In tal caso ad essi verra' attribuito il punteggio di 18/30. L'esito della prova scritta di cultura generale e militare sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di esame verranno affissi in bacheca due elenchi: uno degli idonei e l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito alla prova, rilasciandone ricevuta. Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira' notifica dell'esito della prova. 4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Anche per quanto concerne le modalita' di svolgimento di tale prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di cultura tecnico-professionale non riceveranno comunicazione del mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012 ovvero consultare il sito “ www.persomil.difesa.it ”.
Art. 7. Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5, comma 2, procedera' a valutare i titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati nelle domande medesime con le modalita' indicate nel precedente art. 3. La valutazione dei titoli di merito avverra' prima della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale e il relativo esito sara' comunicato agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino ad un massimo di punti 2; b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di punti 2; c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: 1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1; 2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5; d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 1; e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2; f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino ad un massimo di punti 2.
Art. 8. Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre 2009, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail). 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica) rilasciato da medici della Federazione medico - sportiva italiana, o da personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso. In sostituzione di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio potra' produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi previsti; b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, se effettuato entro i sei mesi precedenti la data della visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate; d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale da non oltre sei mesi. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita' militare il 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonche' della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andate incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il modello di certificato medico di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o copia conforme. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime. I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 9, comma 2, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 9, comma 3. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 1,10 metri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50'', massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni su quattro punti di appoggio: mani e piedi) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 1 metro, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60”, massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato E contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto. 7. Il personale militare dell'Esercito in servizio sara' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la certificazione, rilasciata dal Comandante di corpo secondo il modello riportato nell'allegato F al presente decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 “L'addestramento militare”, ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni. La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di sostenere i suddetti esercizi, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui al precedente comma 2, lettera a). Il controllo delle predette certificazioni verra' effettuato dalla commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 5, comma 3. L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira' ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto. Sara' cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere al rilascio, qualora richiesto dagli interessati, della suddetta certificazione. 8. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3; c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
Art. 9. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate, campo visivo e motilita' oculari normali; c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro; d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i sei mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate; b) cardiologico con E.C.G.; c) oculistico; d) otorinolaringoiatrico; e) psicologico/psichiatrico; f) analisi completa delle urine; g) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) transaminasemia ( ALT - AST ); 5) birilubinemia totale e frazionata; 6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo); h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool ovvero l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanza stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 3, la commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 e che, se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi (G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle precedenti lettere, risultino comunque incompatibili con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) “idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente”, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 4; b) “inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente”, con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non abbiano recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre, aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di “G6PD” tali in ogni caso di comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato D al presente bando. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 5 che, solo qualora lo ritenga necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale militare, la relativa comunicazione formale. 11. I concorrenti dichiarati “inidonei” anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato saranno esclusi dal concorso.
Art. 10. Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 6, attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera' le modalita' con cui il soggetto: a) struttura il pensiero; b) interagisce con il mondo esterno; c) organizza e gestisce il lavoro; d) la motivazione e i valori che sostengono la sua scelta. Verranno pertanto indagate le seguenti aree: a) area cognitiva (modalita' di interagire e di affrontare le situazioni reali); b) area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente); c) area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione); d) area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione (reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare). 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 11. Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica (presumibilmente nel mese di novembre/ dicembre 2009). 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato B. Tale prova facoltativa si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; g) da 28/30 a 30/30: punti 6.
Art. 12. Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 4 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 13. Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale; f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito “ www.persomil.difesa.it ”.
Art. 14. Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 13, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non potra' frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Art. 15. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 16. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 17. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale del personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2009 Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio