Concorso per 275 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 275
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 18-08-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO   (scad.  17 settembre 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXV ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Comune: MESSINA
Data di inserimento: 19-08-2009
Data Scadenza bando 17-09-2009
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UNIVERSITA' DI MESSINA


CONCORSO   (scad.  17 settembre 2009)

Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
   dottorato  di  ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti -
   XXV ciclo.

                             IL RETTORE
   Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
   Visto  la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art.
52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  224  del 30 aprile 1999, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
   Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, emanato
con   D.R.   del   10  aprile  2007  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Visto  il regolamento per la istituzione delle scuole di dottorato
e  dei  corsi  di  dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio 2007, e
successive modifiche;
   Vista  la nota prot. n. 715 del 2 aprile 2009 con la quale il MIUR
comunicava,  fra  l'altro,  il  finanziamento  - ai sensi del decreto
ministeriale  23  ottobre  2003,  n.  198 articoli 3 e 6, del decreto
ministeriale  9  agosto  2004,  n.  263  e del decreto ministeriale 3
novembre  2005,  n.  492  -  di  sette  borse di studio aggiuntive in
determinati  ambiti  disciplinari e per i dottorati attivati nel XXIV
ciclo;
   Viste  le  deliberazioni in merito assunte dagli organi accademici
rispettivamente  nelle  sedute  dell'11  e del 12 maggio 2009, con le
quali due delle borse di cui sopra, relative agli ambiti n. 2 e 5 non
sono state attribuite e sono state congelate per il ciclo XXV, con il
vincolo di attribuzione nei sopra citati ambiti;
   Visto    il    parere   espresso   del   nucleo   di   valutazione
dell'Universita' degli studi di Messina in data 21-22 luglio 2009;
   Viste  le  delibere del 1 e del 3 agosto 2009, rispettivamente del
senato  accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione  di questo
Ateneo,  con  le  quali  sono  state approvate le scuole e i corsi di
dottorato  di ricerca del XXV ciclo e attribuite le relative borse di
studio;
   Fatta riserva di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni
al    bando    che   verranno   pubblicizzate   sul   sito   internet
dell'Universita'     degli    studi    di    Messina    all'indirizzo
 https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html 
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
   E' istituito il XXV ciclo relativo ai corsi di dottorato afferenti
alle  Scuole  di  dottorato di ricerca con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Messina.
   Sono indetti i pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle
scuole  di  dottorato  di  ricerca  ed  ai corsi di dottorato ad esse
afferenti, rappresentate nell'allegato al presente decreto (all. A1 e
A2) che costituisce parte integrante del presente bando. Per ciascuna
scuola  e  per  ciascun  corso  di dottorato vengono indicati i posti
messi  a  concorso  ed  il  numero degli stessi ricoperti da borsa di
studio ed il docente coordinatore del corso.
   I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  hanno  la durata di tre anni
solari.
   Per  ogni  corso  di  dottorato, le borse di studio indicate negli
allegati  A1  e  A2  potranno  essere aumentate prima dell'inizio dei
corsi,  a  seguito  di finanziamenti che si siano resi disponibili da
altre  Universita'  e da enti pubblici e privati. L'eventuale aumento
delle  borse  potra'  determinare  l'incremento  dei  posti  messi  a
concorso su richiesta del collegio dei docenti del corso interessato.
Di  tali  incrementi  sara'  data  comunicazione  sul  sito  internet
dell'Ateneo,                                            all'indirizzo
 https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html .
   Le  borse  di studio finanziate da enti esterni vengono assegnate,
fatto  salvo  il  buon  fine  della convenzione tra l'Ateneo e l'ente
finanziatore.

        
      
                               Art. 2.
               Requisiti di ammissione alla selezione
   Sono  ammessi  alle  selezioni,  senza  limitazioni  di  eta' e di
cittadinanza,  coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea
(vecchio  ordinamento)  o di laurea specialistica o magistrale (nuovo
ordinamento)  conseguito  in  Italia  o  di analogo titolo accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge.
   Sono  ammessi  ai  concorsi,  con riserva, coloro i quali siano in
possesso  di  analogo  titolo  accademico conseguito all'estero e non
gia'  dichiarato  equipollente  alla  laurea italiana. In tal caso e'
necessario    richiederne    l'equipollenza    unicamente   ai   fini
dell'ammissione al dottorato ed, al fine di consentire opportunamente
al  collegio dei docenti la valutazione del titolo di studio, di esso
dovra'  essere  prodotta  anche  una  traduzione  in una delle lingue
ufficiali  dell'Unione europea. Il titolo sara' valutato dal collegio
dei   docenti  del  corso  di  dottorato  per  il  quale  si  intende
concorrere.
   Per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti.
   Sono  ammessi  ai concorsi, con riserva, anche coloro che, pur non
essendo   in  possesso  del  diploma  di  laurea  o  specialistica  o
magistrale  (nuovo  ordinamento) al momento della presentazione della
domanda,  lo  conseguiranno  entro il giorno precedente la data della
prova scritta.

        
      
                               Art. 3.
                Domande di ammissione alla selezione
   La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione, redatta in carta
semplice,  secondo  l'allegato  schema,  (allegato B) con indicato il
domicilio eletto agli effetti del concorso e indirizzata al Magnifico
rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Messina -  Settore  alta
formazione,  Piazza  Pugliatti,  1  -  98100  Messina,  dovra' essere
inoltrata,  pena  esclusione  dal  concorso, entro e non oltre trenta
giorni  dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale, con la seguente modalita':
    spedizione postale (posta celere, corriere espresso, raccomandata
a. r. o altro mezzo equivalente).
   Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale o del vettore accettante.
   Ulteriori  informazioni  potranno essere richieste direttamente al
Settore alta formazione telefonicamente al numero 090/6764716.
   Nella  domanda  l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  corso  di dottorato di ricerca, dovra' dichiarare con
chiarezza e precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
    a)  le  proprie  generalita',  la  data e il luogo di nascita, la
residenza   ed   il   recapito   eletto  agli  effetti  del  concorso
(specificando  il  codice  di  avviamento postale e, se possibile, il
numero  telefonico);  per  quanto  riguarda  i  cittadini  stranieri,
comunitari  ed  extracomunitari,  si  richiede  l'indicazione  di  un
recapito  italiano  o dell'Ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
    b)  l'esatta  denominazione del corso di dottorato cui si intende
partecipare;
    c) la propria cittadinanza;
    d)  nel  caso  di  doppia  cittadinanza  di  cui  una  sia quella
italiana, di optare (ai soli fini della procedura selettiva di cui al
bando indicato nella presente domanda) per la cittadinanza italiana;
    e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri);
    f)  la  laurea  posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui  e'  stata  conseguita;  ovvero il titolo equipollente conseguito
presso  una  Universita'  straniera,  ovvero titolo conseguito presso
Universita'   straniera  e  non  gia'  dichiarato  equipollente,  con
relativa  richiesta  di  riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  2  del
presente  bando;  ovvero  l'iscrizione  al  corso  di laurea (vecchio
ordinamento,    specialistica    o    magistrale)con    l'indicazione
dell'Universita'  e con la previsione temporale del conseguimento del
titolo ai sensi del sopra citato art. 2;
    g)  di  impegnarsi a frequentare il corso di dottorato secondo le
modalita'  che  saranno  fissate dal collegio dei docenti, assolvendo
agli  eventuali  oneri  finanziari  fissati  dagli  organi di governo
dell'Universita';
    h) di indicare le lingue straniere conosciute;
    i)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
   I  candidati  diversamente  abili  dovranno,  inoltre, specificare
nella  domanda  di  partecipazione, ai sensi della vigente normativa,
l'ausilio   necessario   nonche'   l'eventuale  necessita'  di  tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
   L'amministrazione  universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di comunicazioni, dipendente da inesatte o
incomplete  indicazioni  della  residenza  o  del  recapito  da parte
dell'aspirante   o   da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dagli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissioni giudicatrici
   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate    in   conformita'   alle   norme   regolamentari   vigenti
nell'Universita'  di  Messina,  come  da  regolamento delle scuole di
dottorato  e  dei corsi di dottorato di ricerca, n. 1 del 21 febbraio
2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

        
      
                               Art. 5.
                         Prove di ammissione
   L'esame  di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  delle  scuole  di
dottorato o di ciascun corso di dottorato.
   Le prove sono intese ad accertare i prerequisiti culturali nonche'
l'attitudine alla ricerca dei candidati.
   Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera.
   Le  prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' di Messina,
sede  amministrativa  del dottorato, nei locali che verranno indicati
con le modalita' di cui ai commi successivi.
   Il  diario  delle  prove,  scritte ed orali, con l'indicazione del
luogo,  del  giorno,  del  mese e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo,  sara' pubblicato dopo la scadenza del bando nel sito internet
dell'Universita'          di          Messina,         all'indirizzo:
 https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html ,   unitamente
all'affissione  all'albo dell'Ateneo (Piazza Pugliatti, 1) e varra' a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei candidati.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.
   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
   Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
   L'elenco  dei  candidati  con  l'indicazione  del voto da ciascuno
riportato,   sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e'  affisso  all'albo della facolta' o del Dipartimento
presso  cui  si  sono  svolte  le prove, per quanto riguarda la prova
scritta,  entro  il  giorno successivo la correzione degli elaborati,
per la prova orale, nel medesimo giorno in cui la stessa si svolge.
   Espletate   le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
   La   graduatoria  verra'  pubblicata  nel  sito  web  dell'Ateneo,
all'indirizzo:
 https://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html      e    tale
pubblicazione  varra' a tutti gli effetti di legge come notificazione
personale.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   La  graduatoria  finale per ciascun dottorato e' unica. In caso di
utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi
corsi  di  dottorato, il candidato dovra' esercitare l'opzione per un
solo  corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva, entro
e   non   oltre   sette   giorni  dall'avvenuta  pubblicazione  delle
graduatorie  di  tutti  i corsi. I candidati saranno ammessi ai corsi
secondo  l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei
posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza
di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima dell'inizio del
corso,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.
   In  caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli
fini  del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
   I  candidati che siano gia' in possesso di un titolo di dottore di
ricerca  o  abbiano  gia'  frequentato  e abbandonato per documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro corso di dottorato, in caso
di  utile  collocamento  in  graduatoria  sono  ammessi  a  posto  di
dottorato senza borsa di studio.
   I candidati gia' ammessi con riserva alle prove selettive ai sensi
dell'art.  2  del  presente  bando,  in caso di utile collocamento in
graduatoria possono accedere al corso rispettivamente:
    a) previo parere favorevole del collegio dei docenti in merito al
riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
    b)  previo effettivo conseguimento del titolo necessario entro il
giorno antecedente la data fissata per la prova scritta.
   Ai  sensi  dell'art.  2  della legge n. 476 del 13 agosto 1984, il
pubblico  dipendente  ammesso  a  corsi di dottorato di ricerca ha la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi  di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce   della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.  Il  pubblico  dipendente ammesso a corsi di dottorato di
ricerca  senza  borsa  di  studio  posto  in  aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.
   Inoltre,  la  frequenza  ai  corsi  di dottorato di ricerca, senza
borsa  di  studio, e' compatibile, previa autorizzazione del collegio
dei  docenti,  con  i rapporti di impiego, sia pubblico che privato e
con lo svolgimento di attivita' libero professionale.

        
      
                               Art. 7.
                         Iscrizione ai corsi
   E'  vietata  la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, scuole
di  specializzazione  o  altro  corso  universitario  post-laurea e a
master  di primo e secondo livello. Il candidato che ha prodotto piu'
domande  di  partecipazione  nell'ambito  del presente ciclo (XXV) di
dottorato, ove collocatosi in posizione utile in diverse graduatorie,
deve   procedere  all'iscrizione  nei  termini  e  con  le  modalita'
stabiliti  nei commi successivi, dichiarando di riservarsi il diritto
di  opzione  per  uno  dei  corsi  di  dottorato  entro  giorni sette
decorrenti  dall'avvenuta  pubblicazione  delle graduatorie finali di
tutti  i corsi di dottorato. In caso di mancato esercizio del diritto
di   opzione   nei  termini  stabiliti,  verra'  confermata  l'ultima
iscrizione inoltrata in ordine cronologico.
   Agli  iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare  un  corso di dottorato di ricerca si applica, secondo le
disposizioni  vigenti,  la  sospensione  del  corso  degli  studi  di
specializzazione  sino  alla  cessazione della frequenza del corso di
dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in medicina e
chirurgia  iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di
tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea.
   I  candidati  ammessi  ai  corsi  di dottorato, con o senza borsa,
dovranno  iscriversi  entro il termine perentorio di giorni dieci che
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  delle relative graduatorie
finali nel sito web dell'Ateneo.
   La  mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara' considerata
come  rinuncia  al  posto, con o senza borsa, che verra' assegnato al
candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria.
   La  domanda  di  iscrizione dovra' essere inoltrata, compilando il
modulo  predisposto  dall'amministrazione e reso disponibile sul sito
insieme  alla  graduatoria,  al Magnifico rettore dell'Universita' di
Messina  alta  formazione,  Piazza  Pugliatti,  1  -  98100  Messina,
corredata della sotto elencata documentazione:
    1) dichiarazione dalla quale risulti:
     a)  la  cittadinanza  (se  cittadino  straniero il godimento dei
diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza);
     b)  il  titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la
durata  del  corso degli studi, la votazione ottenuta e l'Universita'
italiana  presso  la  quale  e'  stato  conseguito;  ovvero il titolo
equipollente  conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data   del  decreto  rettorale  con  il  quale  e'  stata  dichiarata
l'equipollenza  stessa;  ovvero il titolo di studio conseguito presso
una  Universita'  straniera  per  il  quale  e'  stata gia' richiesta
l'equipollenza,  al fine di cui all'art. 2 del bando, con indicazione
della  data  della  deliberazione  in  merito da parte del competente
collegio  dei  docenti;  ovvero,  per coloro gia' iscritti a corsi di
laurea,  ai  sensi dell'art. 2 del presente bando, di aver conseguito
il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita' e la data del
conseguimento e la votazione riportata;
     c)  di  non  essere  iscritto ad altro corso di laurea, ad altri
corsi  di  dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi di master
di  primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a sospenderne
la  frequenza  prima  dell'inizio  e per l'intera durata del corso di
dottorato,  fatte  salve  le  disposizioni,  indicate  all'art. 7 del
presente   del   bando,   in   ordine   agli   iscritti  a  corsi  di
specializzazioni  ed  al  diritto  di opzione in caso di ammissione a
piu' corsi di dottorato;
     d)  di  essere in servizio presso una pubblica amministrazione o
altro  ente  pubblico,  indicando  l'amministrazione  e specificando,
altresi',  il  regime di aspettativa di cui intende godere; ovvero di
non  essere  in servizio presso pubblica amministrazione e altro ente
pubblico;
     e)  di  aver  gia'  conseguito  un  titolo di dottore di ricerca
(specificare:  denominazione,  Universita'  e data di conseguimento),
ovvero di non aver conseguito alcun titolo di dottore di ricerca;
     f)  di  non  aver  gia'  frequentato  lo stesso o altro corso di
dottorato,  abbandonato  per documentate cause forza maggiore; ovvero
di   aver   frequentato   lo   stesso  o  altro  corso  di  dottorato
(specificare: titolo e Universita') abbandonato per documentate cause
di forza maggiore (allegare documentazione).
   Qualora  il  dichiarante  risulti  assegnatario di borsa di studio
dovra' inoltre specificare:
    di  non  cumulare  la  borsa  stessa  con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
    di  essere  a  conoscenza  che  la  borsa di studio viene erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8.
   Gli atti e i documenti, attestanti le dichiarazioni di cui sopra o
eventualmente  allegati,  redatti  in  lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari  italiane  presso  lo stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato.
   I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti di enti pubblici e
privati,  che  non  siano  risultati  vincitori di posti di dottorato
senza  borsa  di  studio,  ma  che  risultino  utilmente collocati in
graduatoria,  in  quanto  idonei  ai  sensi  della valutazione di cui
all'art.  5  del  presente  bando, nell'ambito di uno dei concorsi di
dottorato di ricerca possono essere iscritti, entro la data di inizio
del  corso,  in soprannumero al corso medesimo nel limite della meta'
dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, previo
parere favorevole del collegio dei docenti del corso di dottorato.

    2)  fotocopia  debitamente  firmata del documento di identita' in
corso di validita';
    3)  fotocopia  del codice fiscale ovvero di documento equivalente
se cittadini stranieri.

        
      
                               Art. 8.
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
   Ai  vincitori verra' erogata la borsa di studio dell'importo annuo
di  €  13.638,47,  al  lordo  degli oneri previdenziali a carico
dello studente, in rate posticipate bimestrali.
   L'importo  della borsa di studio e' elevabile del 50%, nel caso di
soggiorni  all'estero,  per  un  periodo non superiore alla meta' del
corso di dottorato.
   Le  richieste  di  soggiorno  di  studio  all'estero, regolarmente
autorizzate   e   con   l'indicazione   della  localita',  periodo  e
motivazione,  dovranno essere trasmesse dal coordinatore del corso di
dottorato   all'ufficio   competente   almeno   trenta  giorni  prima
dell'inizio  del  soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a
quindici giorni.
   Per  usufruire  della borsa di studio il dottorando non deve avere
un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00 lordi, giusta
delibera del senato accademico del 3 luglio 2002.
   Gli  ammessi  ai  corsi di dottorato di ricerca, che non fruiscono
della borsa di studio, sono tenuti al versamento, per ciascun anno di
corso,  di tasse e contributi pari a quelle versate dagli studenti di
questa  Universita'  iscritti a corsi di laurea, giuste deliberazioni
degli  organi  accademici  in  merito,  usufruendo dell'equiparazione
della    relativa   disciplina   inerente   gli   esoneri.   All'atto
dell'iscrizione dovranno essere versate:
    a) la prima rata della tassa relativa alla citata iscrizione;
    b)  l'importo  relativo  alla  tassa  regionale  di  diritto allo
studio.
   La  seconda rata di tassa di iscrizione (conguaglio) dovra' essere
pagata entro il mese di settembre 2010.

        
      
                               Art. 9.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
   I  dottorandi  sono  tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  loro  curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  e  per  il  periodo  richiesto  dal  collegio dei docenti ai
programmi  di  studio  individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
   Entro  la  data  stabilita  dal  collegio  dei  docenti,  ai  fini
dell'organizzazione  delle  prove  annuali  di verifica, i dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  collegio  una  relazione  scritta
riguardante  l'attivita'  di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.
   Alla  fine  di  ciascun  anno il collegio dei docenti, con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo  ovvero  l'esclusione.  La  sospensione o l'esclusione dal
corso  e'  disposta  su  motivata decisione del collegio dei docenti,
previa  verifica  dei  risultati  conseguiti,  fatti  salvi i casi di
maternita'  e di grave e documentata malattia, ai sensi della vigente
normativa.  In  caso  di  sospensione  di  durata  superiore a trenta
giorni,  ovvero  di  esclusione dal corso, non puo' essere erogata la
borsa di studio.

        
      
                              Art. 10.
                      Conseguimento del titolo
   Il   titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art. 8 del «regolamento per
la  istituzione delle scuole di dottorato e dei corsi di dottorato di
ricerca»  dell'Ateneo  di  Messina  del 21 febbraio 2007 e successive
modifiche.
   L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
   Il   titolo   e'   conferito   dal   rettore   che,   a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
   I  corsi  di dottorato di ricerca o i loro indirizzi che rientrino
in  accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale seguono
i  dettami  stabiliti  dalle  singole convenzioni, stipulate ai sensi
della  normativa  vigente.  In quest'ambito, il corso di dottorato di
ricerca  in  «Storia  e  comparazione  delle  istituzioni politiche e
giuridiche europee» rilascia titoli congiunti di dottorato (validi in
Italia   e   in   Spagna),   ai  sensi  delle  convenzioni  stipulate
dall'Universita'  degli studi di Messina e dall'Universita' di Milano
con le Universita' spagnole di Cordoba e di Murcia.

        
      
                              Art. 11.
                   Trattamento dei dati personali
   Ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 196/2003, l'Universita' si
impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le  finalita'  connesse  e  strumentali al concorso ed alla eventuale
gestione   della   carriera   del   dottorando,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti.

        
      
                              Art. 12.
                            Norme finali
   Per  quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale   n.   224   del   30   aprile   1999,  nel  regolamento
dell'Universita'  di  Messina  disciplinante la materia, nonche' alle
altre disposizioni vigenti in materia.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                Il rettore: Tomasello