Concorso per 4 consiglieri (lazio) CORTE COSTITUZIONALE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 4 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 29-09-2009 |
Sintesi: | CORTE COSTITUZIONALE CONCORSO (scad. 29 ottobre 2009) Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere. IL PRESIDE ... |
Ente: | CORTE COSTITUZIONALE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-09-2009 |
Data Scadenza bando | 29-10-2009 |
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CONCORSO (scad. 29 ottobre 2009)
Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere.
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 44 del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale 10 febbraio 1984, e successive modificazioni; Visti gli articoli 32, 33, 38, 41 e 45 del predetto regolamento; Visto il regolamento recante «Norme di attuazione in materia di concorsi» 8 gennaio 1996; Viste le delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'8 giugno 2009, del 15 luglio 2009 e del 16 settembre 2009; Sulla proposta del Segretario generale; Decreta: Art. 1. 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 2. 1. Al concorso possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche inquadrati nella posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, corrispondente almeno alla ex ottava qualifica funzionale o equivalente dell'Amministrazione statale o equiparata, nonche' i ricercatori universitari di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. I concorrenti devono aver prestato lodevole servizio da almeno un biennio. 2. Possono, altresi', partecipare al concorso i titolari di rapporti di lavoro di tipo contrattuale con funzioni direttive stipulati con pubbliche amministrazioni che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o master universitari di durata almeno triennale. 3. A norma dell'art. 32 del vigente regolamento dei servizi e del personale, uno dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di ruolo della Corte costituzionale appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella da conferire ed un ulteriore posto al personale di cui al comma 1, che sia, comunque, in servizio presso la Corte costituzionale da almeno un triennio. 4. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Diploma di laurea specialistica o magistrale, oppure diploma di laurea conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, o in scienze dell'amministrazione; b) eta' non superiore ai quaranta anni, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i quarantacinque anni. 5. Per i dipendenti pubblici di cui al precedente terzo comma il requisito dell'eta' e' elevato al limite massimo unico di cinquanta anni. 6. Si prescinde dai limiti di eta' per i dipendenti di ruolo della Corte costituzionale. 7. I candidati devono essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione ai compiti della qualifica funzionale dei posti messi a concorso. 8. La Corte ha la facolta' di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 9. I posti riservati non attribuibili al personale di cui al comma 3, sono conferiti ai candidati risultati idonei secondo la graduatoria di merito. 10. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso, con motivato provvedimento, per difetto dei requisiti prescritti. 11. I requisiti di cui ai precedenti commi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 3. 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Segretario generale della Corte costituzionale e presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio affari generali e personale - Corte costituzionale - Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio accettante. 2. Nelle domande di ammissione, debitamente sottoscritte, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi di quanto disposto dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: le generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita); lo stato civile e la situazione di famiglia; il titolo di studio posseduto; il godimento dei diritti civili e politici; se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.); se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento; l'amministrazione in cui prestano servizio con l'indicazione del periodo di servizio nell'area o qualifica richiesta dall'art. 2 e dell'aver prestato nell'ultimo biennio lodevole servizio; i candidati titolari di rapporti di lavoro con funzioni direttive con le pubbliche amministrazioni dovranno indicare i dati identificativi del rapporto, la durata, l'universita' e la materia in cui e' stato conseguito il dottorato di ricerca o il master; i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite di eta'; il periodo in cui hanno eventualmente prestato servizio presso la Corte costituzionale; la lingua, a scelta tra il francese e l'inglese su cui sostenere la prova scritta nonche' la lingua, o le lingue, a scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo, su cui si intende sostenere il colloquio; il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale. 3. Non si terra' conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni soprarichiamate.
Art. 4. 1. I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito; in mancanza, le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente non risulta reperibile, presso il Servizio affari generali e personale della Corte costituzionale. 2. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5. 1. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.
Art. 6. 1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Corte costituzionale ed e' cosi' composta: un Giudice Costituzionale in carica, ovvero emerito, con funzioni di Presidente; due professori di ruolo o fuori ruolo delle Universita' statali, docenti in materia attinente alle prove di cui all'art. 7, comma 2, numeri 1, 2 e 3 del presente bando di concorso; il Segretario generale; un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale, incaricato delle funzioni di direzione di servizio. 2. Alla commissione giudicatrice sono aggregati uno o piu' docenti universitari per le prove di esame in lingua straniera. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale.
Art. 7. 1. Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una prova orale. La Commissione esaminatrice puo', in relazione al numero delle domande, disporre lo svolgimento di una prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta multipla concernenti le materie di cui ai successivi commi 2 e 3. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre a formare il punteggio complessivo del candidato. 2. Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie: 1. diritto costituzionale; 2. diritto amministrativo; 3. diritto privato; 4. lingua straniera a scelta del candidato tra inglese o francese. La prova consiste nella sintesi, nella lingua straniera prescelta, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo di carattere giuridico, nella medesima lingua. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: giustizia costituzionale; procedura civile; elementi di diritto e procedura penale; contabilita' pubblica; diritto tributario; diritto comunitario; elementi di economia politica e scienza delle finanze. 4. La prova orale di lingua straniera consiste nella lettura e traduzione in italiano di un brano e in una breve conversazione. 5. I candidati potranno, altresi', chiedere di sostenere una prova orale facoltativa concernente anche l'altra lingua straniera prevista per la prova scritta, o la lingua tedesca o spagnola.
Art. 8. 1. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti. 2. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 42/60 (quarantadue/sessantesimi), con non meno di 36/60 (trentasei/sessantesimi) in ciascuna prova. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte. 4. Durante le prove scritte e' consentita la consultazione di testi normativi e raccolte legislative non commentate. 5. Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato una votazione, nella prova orale, non inferiore a 36/60 (trentasei/sessantesimi).
Art. 9. 1. La commissione esaminatrice stabilisce il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento, rispettivamente, delle prove scritte, della prova orale e della eventuale prova preselettiva. 2. Della determinazione e' dato avviso ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle singole prove, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 3. La commissione stabilisce, altresi', le modalita' di svolgimento e il tempo di durata delle prove di esame.
Art. 10. 1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 3. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte costituzionale in materia di personale.
Art. 11. 1. La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova scritta e dei punti conseguiti nella prova orale costituisce il punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del candidato. 2. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. 3. I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendono far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. 4. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 12. 1. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti.
Art. 13. 1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle «Norme di attuazione in materia di concorsi», approvate con deliberazione della Corte costituzionale 8 gennaio 1996. Roma, 21 settembre 2009 Il Presidente: Amirante