Concorso per 1 dottore di ricerca (campania) SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 20-10-2009
Sintesi: SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI CONCORSO   (scad.  19 novembre 2009) Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo ...
Ente: SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 20-10-2009
Data Scadenza bando 19-11-2009
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SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI


CONCORSO   (scad.  19 novembre 2009)

                 Concorso per l'ammissione ai corsi 
                 di dottorato di ricerca - 25° ciclo 

 
                             IL RETTORE 
    Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    VIsta la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca  nelle  Universita',  cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre  2001,
n. 448; 
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in  materia
di borse di studio universitarie; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il «Regolamento recante norme in materia  di  dottorato
di ricerca»; 
    Visto il d.r. n.  4255  del  18  ottobre  2001  che  fissa  in  €
12.911,42 il limite di reddito personale complessivo annuo lordo,  ai
fini dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca; 
    visto il decreto M.I.U.R. del 18 giugno  2008  con  il  quale  e'
stato determinato l'importo della borsa di  studio  in  €  13.638,47,
oltre oneri a carico dell'Ente; 
    Visto il regolamento di ateneo di  disciplina  dei  dottorati  di
ricerca il cui testo coordinato e' stato  da  ultimo  modificato  con
d.r. n. 1061 del 17 aprile 2009; 
    Visto il d.r. n. 108 del 17 gennaio 2005,  da  ultimo  modificato
con d.r. n.  2018  del  3  luglio  2006  relativo  all'istituzione  e
l'attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca; 
    Viste le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato
di ricerca - 25° ciclo - con sede amministrativa  presso  la  Seconda
Universita'  degli  Studi  di  Napoli,  inoltrate   dalle   strutture
proponenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del suindicato regolamento; 
    Vista la relazione del nucleo di  valutazione  Interna,  relativa
all'esito positivo della verifica della  sussistenza  dei  prescritti
requisiti di idoneita'; 
    Viste le delibere  del  senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione di questo ateneo, rispettivamente n. 65 del 22 luglio
2009 e n. 93 del 28 luglio 2009, con le quali e' stata approvata,  su
proposta della commissione permanente per i  corsi  di  dottorato  di
ricerca, l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca
-  25°  ciclo  -  con  sede  amministrativa  presso  questo   Ateneo,
prevedendo altresi'  una  procedura  concorsuale  riservata  ai  soli
cittadini stranieri, in aggiunta alla procedura ordinaria; 
    Viste le  proposte  di  finanziamento  di  borse  di  studio  per
dottorati di ricerca presentate da enti pubblici o privati  in  tempo
utile per l'emanazione del bando; 
    Considerate le economie di borse di studio finanziate dal MIUR  a
valere «Fondo per il sostegno giovani e  per  favorire  la  mobilita'
degli studenti»; 
    Vista la nota rif. n. 1793 dell'8 ottobre 2009, pervenuta in pari
data, con la quale il preside della facolta' di studi politici e  per
l'alta formazione europea e mediterranea «Jean  Monnet»,  prof.  Gian
Maria Piccinelli, chiede l'ammissione in  sovrannumero  ai  corsi  di
dottorato di ricerca dei  dipendenti  pubblici  che  siano  risultati
idonei alle prove concorsuali, fornendo le relative motivazioni; 
    Ritenuto di poter accogliere la sopracitata richiesta; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
    E' istituito il 25° ciclo dei corsi di dottorato di  ricerca  con
sede amministrativa presso la  Seconda  universita'  degli  studi  di
Napoli. 
    Sono indetti  pubblici  concorsi,  riservati  ai  soli  cittadini
stranieri (vale a dire non in possesso della cittadinanza italiana) e
non riservati, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,  di
cui all'allegato A che e' parte  integrante  del  presente  bando  di
concorso. 
    Il numero di borse di studio potra' essere aumentato a seguito di
finanziamenti da parte di  enti  pubblici  e/o  privati,  purche'  la
relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre  il  termine  di
scadenza  di  presentazione  delle  domande  di   partecipazione   al
concorso. 
    Detti finanziamenti aggiuntivi,  pertanto,  non  incideranno  sul
numero complessivo dei posti pianificati con il  presente  bando  per
ciascun corso di dottorato di ricerca. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le  prove  concorsuali  ovvero  di
sospendere o non procedere all'assunzione  dei  vincitori  ovvero  di
sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste  dal
bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti  senza
borsa,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili   ne'
prevedibili. In particolare, l'amministrazione si riserva la facolta'
di  sospendere  o  non  attribuire  le  borse  di  studio  a  seguito
dell'interruzione, per qualsiasi causa, dell'erogazione del  relativo
finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Possono presentare domanda di  partecipazione  al  concorso,  non
riservato, di ammissione ai corsi  di  dottorato  di  ricerca,  senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di
uno dei seguenti titoli: 
      laurea specialistica  o  magistrale  conseguita  ai  sensi  del
decreto ministeriale n. 270/2004 (sostitutivo del 509/1999); 
      diploma  di  laurea  conseguito   ai   sensi   dei   precedenti
ordinamenti didattici  (il  cui  corso  legale  abbia  durata  almeno
quadriennale); 
      titolo accademico equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere. 
    Possono  presentare  domanda  di   partecipazione   al   concorso
riservato di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, i cittadini
stranieri, in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente ai titoli  previsti  per  il  concorso  non
riservato. 
    Per il titolo di studio conseguito all'estero, che non  sia  gia'
stato riconosciuto  equipollente  alla  laurea  italiana,  si  potra'
chiedere al collegio dei docenti l'equipollenza, unicamente  ai  fini
dell'ammissione al corso di dottorato di  ricerca  per  il  quale  si
intende concorrere. In tal caso, la domanda di partecipazione  dovra'
essere corredata dal titolo tradotto e legalizzato  dalle  competenti
rappresentanze italiane, secondo le  norme  vigenti  in  materia  per
l'ammissione  di  studenti  stranieri  ai  corsi  di   laurea   delle
universita' italiane. 

        
      
                               Art. 3 
 
        Termine di presentazione delle domande di ammissione 
 
    Le  domande  di  ammissione,  redatte  in   carta   semplice   in
conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 (per  i
soli cittadini italiani) o 1-bis (per i  soli  cittadini  stranieri),
debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno,  devono  essere
indirizzate al dirigente della ripartizione degli affari  generali  -
Seconda Universita' degli studi di Napoli -  piazza  Luigi  Miraglia,
palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta  deve  essere  chiaramente
riportata la dicitura:«Domanda di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca»). 
    Le domande dovranno essere inviate - a  pena  di  esclusione  dal
concorso - esclusivamente a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni  decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione  del  presente  bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine  fara'
fede  il  timbro  a   data   dell'Ufficio   postale   accettante   la
raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo
si intendera' prorogato al primo giorno  non  festivo  immediatamente
successivo. 
    I candidati  portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge  5
febbraio  1992,  n.  104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta,   in
relazione al proprio  handicap,  riguardo  l'ausilio  necessario  per
poter sostenere  le  prove  concorsuali,  nonche'  l'eventuale  tempo
aggiuntivo per l'espletamento delle stesse. 
    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione  i
candidati le cui domande non contengano quanto segue: 
      la firma (di proprio pugno); 
      il cognome e il nome; 
      la denominazione del corso  di  dottorato  di  ricerca  cui  si
intede partecipare; 
      la  residenza  o  il  recapito  ove  si  intende  ricevere   le
comunicazioni relative al concorso; 
      l'indicazione del diploma di laurea posseduto, della sua durata
legale, della data di conseguimento  e  dell'Universita'  che  lo  ha
rilasciato ovvero la data del decreto rettorale  della  dichiarazione
di equipollenza; 
      la  ricevuta  originale  del  versamento  di  €   50,00   (euro
cinquanta) quale contributo  per  la  partecipazione  alle  prove  di
accesso a corsi di studio. 
    Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi  di  dottorato
di ricerca, devono essere redatte altrettante  domande,  allegando  a
ciascuna di esse la documentazione prescritta dal presente  bando  ai
fini della  valutazione  del  curriculum  ed  effettuati  altrettanti
versamenti, secondo quanto specificato nel successivo  art.  4.  Tali
domande potranno essere inviate anche  con  un'unica  spedizione.  Se
nella stessa domanda venissero indicati piu' corsi  di  dottorato  di
ricerca, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo. 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del  candidato  o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa dell'amministrazione stessa. 
    Il presente bando e la relativa modulistica sono  reperibili  sul
sito  WEB  della  Seconda  Universita'   degli   studi   di   Napoli:
 www.unina2.it . - Concorsi gare e bandi - Consorsi per gli studenti  -
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 4 
 
        Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 
 
    Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata - a
pena  di  esclusione  dal  concorso  -  la  ricevuta   in   originale
dell'avvenuto  versamento  di  €  50,00,  quale  contributo  per   la
partecipazione  alle  prove  di  accesso  a  corsi  di   studio,   da
effettuarsi presso una qualunque Agenzia  Unicredit  Banca  di  Roma,
utilizzando l'apposito modello PTA (allegato 4). 
    L'anzidetto contributo non e' dovuto dai cittadini stranieri. 
    Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso. 
    I  candidati  devono,  altresi',   allegare   alla   domanda   di
partecipazione al concorso la seguente documentazione: 
      1) certificato di laurea, in originale, con l'indicazione della
votazione riportata, o dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
(resa secondo l'allegato 2 in originale e in copia); 
      2) documenti e titoli, che si ritengono  utili  ai  fini  della
partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata o  in
semplice copia, la cui conformita' all'originale  e'  dichiarata  dal
candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  (resa
secondo l'allegato 3, in originale e  in  copia,  e  corredata  dalla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 
      3) elenco, in carta libera ed  in  duplice  copia,  dei  titoli
presentati in allegato alla domanda. 
    Per la procedura concorsuale  non  riservata,  agli  atti  ed  ai
documenti redatti  in  lingua  straniera  deve  essere  allegata  una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo  straniero  dalla  competente  rappresentanza   diplomatica   o
consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'. 
    Per la procedura riservata, dovra' essere tradotto e  legalizzato
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane  il
solo  titolo  di  studio  richiesto  per  l'ammissione,  mentre   gli
ulteriori documenti  e  titoli  di  cui  al  sopraindicato  punto  2)
potranno essere prodotti in lingua inglese,  francese  o  spagnola  e
autocertificati secondo la  legge  italiana.  I  vincitori,  ai  fini
dell'immatricolazione,     dovranno      legalizzare      l'anzidetta
documentazione. 
    I candidati potranno provvedere al  ritiro  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni  presentate  decorsi  quattro  mesi   dalla   data   di
pubblicazione della graduatoria  di  merito.  La  restituzione  sara'
effettuata   a   spese    del    candidato,    oppure    direttamente
dall'interessato o a persona munita di  delega.  Trascorsi  sei  mesi
dalla  data   di   pubblicazione   della   graduatoria   di   merito,
l'universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 

        
      
                               Art. 5 
 
                        Procedure concorsuali 
 
    La procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
ai posti riservati puo' prevedere la sola valutazione del  curriculum
o anche una prova scritta e/o un colloquio, secondo  quanto  indicato
nell'allegato A del presente bando. 
    I candidati stranieri hanno la facolta' di sostenere  l'eventuale
prova  nella  lingua  comunitaria  secondo  le  indicazioni  di   cui
all'allegato A. 
    La procedura concorsuale per i candidati che concorrono ai  posti
non riservati e' basata sulla  valutazione  del  curriculum,  su  una
prova scritta e su un colloquio. 
    Per entrambe le procedure del curriculum e' valutabile: 
      a) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici
disciplinati del corso di dottorato; 
      b) il voto di laurea; 
      c) la tesi di laurea; 
      d) le abilita' linguistiche ed altre  competenze  di  interesse
del dottorato purche' opportunamente documentate; 
      e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero; 
      f) i premi e le borse di studio; 
      g) i titoli post-lauream; 
      h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione. 
    Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera secondo le indicazioni di cui all'allegato A. 
    Le prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine  del
candidato alla ricerca scientifica. 
    Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
ai  settori  scientifico-disciplinari  di  interesse  del  corso   di
dottorato di  ricerca;  in  particolare,  la  prova  scritta  oggetto
dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a  sorte
tra tre temi proposti dalla commissione giudicatrice. 
    Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo  i
calendari stabiliti nell'allegato A. 
    La pubblicazione del presente bando  e  dei  dati  contenuti  nel
relativo allegato A ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
Pertanto,  i  concorrenti  ai  quali   non   sia   stata   comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede  d'esame,  nel  giorno  e  nell'ora  stabilita,
indicata per ciascun corso di dottorato  di  ricerca,  muniti  di  un
valido documento di riconoscimento. 
    L'assenza  del  candidato  nel  giorno,  luogo   ed   orario   di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come  rinuncia  alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa. 
    Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del  luogo  in  cui
verranno affissi gli esiti  della  prova  scritta,  si  procedera'  a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova. 
    Lo svolgimento del colloquio e' pubblico. 
    I candidati  sono  ammessi,  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca. 
    L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,    con
provvedimento motivato del rettore,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti. 
    Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno  esibire  uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) passaporto; 
      c) patente di guida; 
      d) patente nautica; 
      e) libretto di pensione; 
      f)  patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici; 
      g) porto d'armi; 
      h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro  o  di  altra  segnatura  equivalente,   rilasciata   da   una
amministrazione dello Stato. 

        
      
                               Art. 6 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
    Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione  ai  corsi
di dottorato di ricerca, nominate  con  decreto  rettorale  ai  sensi
dell'art. 13 del regolamento di Ateneo recante norme  in  materia  di
dottorato di ricerca citato nelle premesse, saranno affisse  all'albo
di ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo  art.  7
del presente bando, e saranno consultabili sul sito web  dell'ateneo:
www.unina2.it - Avvisi didattica e ricerca e in didattica - Dottorati
di ricerca - Avvisi dottorati di ricerca. 
    Le commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono  i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di assicurare una idonea e trasparente  valutazione  comparativa
dei candidati, secondo i principi previsti in tema  di  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi. 
    Le  commissioni,  per  la  valutazione  del  candidato  su  posti
riservati,  dispongono  di  punti  120  suddivisi  come  di   seguito
indicati, a secondo delle modalita' di espletamento  della  procedura
concorsuale prevista dall'allegato A: 
      solo valutazione curriculum:  punteggio  max  120  -  punteggio
minimo 72; 
      valutazione curriculum e colloquio: 
        curriculum: punteggio max 60 - punteggio minimo 30; 
        colloquio: punteggio max 70 - punteggio minimo 49; 
      valutazione curriculum, prova scritta e colloquio: 
        curriculum: punteggio max 20 - punteggio minimo 12; 
        prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35 
        colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35 
    Per la procedura non riservata i 120  punti  a  dispozione  delle
commissioni sono cosi' suddivisi: 
      curriculum: punteggio max 20 - punteggio minimo 12; 
      prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35; 
      colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35. 
    Le prove si intendono superate con un punteggio  almeno  pari  al
minimo sopraindicato. 
    Alla fine della prova orale  la  commissione  giudicatrice  forma
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti  da
ciascuno riportati nella prova  stessa.  L'elenco,  sottoscritto  dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione  giudicatrice,  e'
affisso nel luogo e secondo il calendario indicato nell'  allegato  A
del presente bando. 
    Espletate  le  prove  concorsuali,  la  commissione  compila   la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno. 

        
      
                               Art. 7 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    Con decreto rettorale si procedera'  ad  approvare,  per  ciascun
concorso,  la  graduatoria  generale  di  merito  formulata   secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato  da  ciascun
candidato. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o  piu'  candidati  avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. 
    Per i dottorati che prevedono posti riservati saranno stilate due
graduatorie di merito: una per i  posti  non  riservati  ed  una  per
quelli riservati. 
    I posti e le  borse  riservate,  qualora  non  utilizzati,  sono,
rispettivamente  attribuiti  ed  assegnate  a   candidati   utilmente
collocati nella graduatoria non riservata e viceversa. 
    Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai  singoli
concorsi per l'ammissione ai corsi di  dottorato  di  ricerca  -  25°
ciclo - saranno affisse il 12 gennaio 2010 all'albo di ateneo ubicato
presso: 
      a) sede rettorato di Napoli - via S. Maria di Costantinopoli n.
16; 
      b) sede rettorato di Caserta - viale Beneduce n. 10; 
      c) Palazzo Bideri - piazza Luigi Miraglia - Napoli; 
      d) Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia  -
palazzo Bideri - Napoli. 
    Tale  affissione  avra'  valore  di   notifica   ufficiale   agli
interessati. 
    Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito web della
Seconda Universita' degli studi di  Napoli:  www.unina2.it  -  Avvisi
didattica e ricerca e in didattica - Dottorati di  ricerca  -  Avvisi
dottorati di ricerca. 

        
      
                               Art. 8 
 
            Ammissione ai corsi e relativa documentazione 
 
    Dal 12 gennaio 2010 al 19  gennaio  2010  i  candidati  utilmente
collocati in graduatoria dovranno presentarsi - a pena di  decadenza,
presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli
studi di Napoli, sito in Caserta, viale Lincoln n. 5, palazzina  B  -
81100 Caserta, nei giorni dal lunedi' al venerdi'  dalle  ore  9,  00
alle 12,00 e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,00
alle ore 15,30, per formalizzare la richiesta di iscrizione. 
    Detta  richiesta  da  redigere   in   carta   semplice   mediante
compilazione di apposito modello reperibile sul sito Web dell'ateneo-
 www.unina2.it :  alla  pagina  Didattica  -  Dottorati  di  ricerca  -
Adempimenti  per  i  dottorandi  -  contiene  oltre  ai  propri  dati
anagrafici: 
      1) la richiesta di  opzione  a  favore  di  un  solo  corso  di
dottorato di ricerca, per i candidati  utilmente  collocati  in  piu'
graduatorie, a pena di decadenza; a tal riguardo l'ateneo provvedera'
a  notificare,  per  le  vie  brevi,  l'eventuale  scorrimento  della
graduatoria di merito; 
      2) le dichiarazioni sostitutive di  certificazione  -  rese  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445  -  attestante:  a)  la  cittadinanza;  b)  il
conseguimento del diploma di laurea con relativa votazione finale; c)
il reddito personale complessivo annuo lordo (per i  soli  dottorandi
classificatisi su posti con borsa di studio, ai fini  dell'erogazione
della stessa); 
      3) le dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti: 
        a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri atenei; 
        b)  di  non  essere  iscritto  ad  altri  corsi   di   studio
universitario (diploma universitario, laurea - breve o  specialistica
-  specializzazioni,  master,  dottorato  di  ricerca)  o,  nel  caso
affermativo, l'impegno a  regolarizzare  la  propria  posizione  e  a
produrre la relativa documentazione; 
        c) di aver goduto/di non aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca,  ad  eccezione  di
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  e  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti; 
        d) di non godere, in concomitanza con la borsa  di  dottorato
di ricerca, di altre borse di studio a  qualsiasi  titolo  conferite,
(per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio); 
        e) di essere a  conoscenza  che,  ai  sensi  della  normativa
vigente, non puo' essere pubblico dipendente  e,  pertanto,  in  caso
affermativo, l'impegno a richiedere il  collocamento  in  aspettativa
per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata  del  corso,
con godimento della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza
borsa o nel caso  di  rinuncia  alla  borsa,  con  conservazione  del
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro; 
        f) di essere a conoscenza  che,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto ministeriale n. 224/99, e di quanto previsto dall'art.  16  -
commi 8 e 9 - del regolamento di ateneo recante norme in  materia  di
dottorato di ricerca citato nelle premesse, il corso di dottorato  di
ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non superiore  ad
un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto,  per  le  ipotesi
ivi previste, e che la sospensione superiore a trenta giorni comporta
la cessazione dell'erogazione della borsa di  studio  per  lo  stesso
periodo. 
    Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i  seguenti
documenti: 
      a) per tutti i dottorandi: 
        una fotocopia della carta  d'identita',  in  carta  semplice,
debitamente firmata; 
        una fotocopia del codice fiscale; 
      b) per i dottorandi stranieri: 
        una fotocopia del permesso di soggiorno oppure della ricevuta
della presentazione della domanda; 
      c) per i dottorandi, italiani e stranieri, con borsa di studio: 
        iscrizione alla «Gestione separata» dell'I.N.P.S.; 
        ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 6; 
      d) per i dottorandi,  italiani  e  stranieri,  senza  borsa  di
studio: 
        ricevuta  del  versamento  di  cui  al  successivo  art.  11,
rispettivamente punto 1) per i dottorandi italiani o punto 2)  per  i
dottorandi stranieri; 
      e) per i dottorandi portatori di handicap: 
        istanza, corredata dalla relativa  documentazione  attestante
il grado di invalidita', secondo il modello reperibile sul  sito  Web
dell'ateneo- www.unina2.it : alla  pagina  didattica  -  dottorati  di
ricerca - adempimenti per i dottorandi; 
        ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 5,
punto 3) o comma 6. 
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso  di  eventuali  rinunce
degli aventi  diritto  prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria,  entro  e  non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi. 
    Nell'ipotesi di variazione della data di affissione  all'Albo  di
ateneo  delle  graduatorie  generali  di  merito,  si  provvedera'  a
notificare le  variazioni  stesse  mediante  affissione  all'Albo  di
Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento. 

        
      
                               Art. 9 
 
                     Ammissioni in sovrannumero 
 
    I  cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le   prove
concorsuali ma che non siano risultati  vincitori,  sono  ammessi  al
dottorato, senza borsa di studio, in sovrannumero, nel  limite  della
meta' del totale dei posti istituiti  con  arrotondamento  all'unita'
per eccesso. 
    I titolari di assegni di ricerca  e  i  dipendenti  pubblici  che
siano risultati  idonei  alle  prove  di  ammissione  possono  essere
ammessi al corso di dottorato anche in sovrannumero, nei  limiti  del
numero massimo delle unita' di dottorandi  che  la  struttura  e'  in
grado di formare. 
    La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di  dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. 
    Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, e
per gli assegnisti di ricerca, subordinatamente all'acquisizione  del
parere favorevole del collegio dei docenti  del  dottorato  circa  la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. 

        
      
                               Art. 10 
 
                           Borse di studio 
 
    Le borse di studio di cui all'art. 1  saranno  conferite  secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso  di  dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
ateneo. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    L'importo annuo della borsa  di  studio,  per  l'anno  accademico
2009/2010, e' pari a € 13.638,47. Detto importo  e'  comprensivo  dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed  e'  assoggettato,  in  materia  fiscale,   alle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge  n.  476/84  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    L'erogazione della borsa  di  studio  viene  effettuata  in  rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e  di
ricerca  rese.  Ai  fini  della  fruizione  della  borsa  il   limite
reddituale  personale  complessivo  annuo  lordo  e'  fissato  in   €
12.911,42. Detto limite  va  riferito  all'anno  solare  di  maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di  tale  reddito
concorrono redditi di  origine  patrimoniale  nonche'  emolumenti  di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione  di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare  di
leva. 
    Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso  di  rinuncia
al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli  casi
in cui superi il limite di reddito fissato, o si  trovi  in  uno  dei
casi di incompatibilita'  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di  studio  per  un  corso  di
dottorato di ricerca anche per un solo anno,  non  puo'  chiedere  di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare  la
meta' della durata del corso di dottorato. 

        
      
                               Art. 11 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
    Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la  fruizione
della borsa di  studio,  sono  tenuti  al  pagamento  annuale  di  un
contributo da versare per tutti gli anni di corso. 
    Il  contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  del  dottorando
straniero senza la fruizione della borsa di studio, non puo' superare
la meta' della somma prevista per il dottorando italiano. 
    I concorrenti risultati beneficiari  della  borsa  di  studio,  a
prescindere  dalla  natura  del  finanziamento  della  stessa,   sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza. 
    Sono altresi' esonerati dal versamento dal predetto contributo  i
portatori di handicap con percentuale di invalidita' pari o superiore
al 66%. Sono ammessi invece a godere dell'esonero  parziale,  per  un
importo pari a € 100,00, i portatori di handicap con  percentuale  di
invalidita' tra il 33% ed il 65%. 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di  dottorato
di ricerca - 25° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2009/2010: 
      1) per i dottorandi italiani in € 710,00 - di cui € 14,62 quale
bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e €  633,38  quale
contributo per l'accesso e la frequenza 
      2) per i dottorandi stranieri in € 355,00  -  di  cui  €  14,62
quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e  €  278,38
quale contributo per l'accesso e la frequenza; 
      3) per i dottorandi portatori di handicap  con  percentuale  di
invalidita' compresa tra il 33% ed il 65% in €  610,00  -  di  cui  €
14,62 quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo  regionale  e  €
533,38 quale contributo per l'accesso e la frequenza.0000 
    I dottorandi portatori di handicap con percentuale di invalidita'
pari o superiore al 66% e i dottorandi  con  borsa  di  studio,  sono
tenuti al pagamento del bollo virtuale pari a €14,62 e del contributo
regionale pari a € 62,00. 
    I dottorandi  ammessi  su  posti  con  borsa  di  studio  ma  che
rinunciano alla fruizione della borsa  annualmente  o  per  tutta  la
durata legale del corso di dottorato di  ricerca,  sono  tenuti,  con
riferimento all'anno accademico di mancato godimento della borsa,  al
pagamento del contributo per l'accesso e la  frequenza  nella  misura
determinata annualmente dagli Organi di Governo dell'ateneo. 
    I suindicati importi devono essere versati utilizzando i  modelli
PTA, disponibili sul sito web  dell'ateneo:  www.unina2.it  -  pagina
Didattica - Dottorati di ricerca - adempimenti per i dottorandi. 

        
      
                               Art. 12 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di  frequentare  con  assiduita'  le
attivita' per loro previste dal collegio dei docenti,  di  presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto  e
di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e  di
redigere alla fine del corso, la tesi  di  dottorato  con  contributi
originali. 
    I dottorandi con borsa  di  studio  devono  acquisire  ogni  anno
almeno sessanta crediti, distribuiti in base al programma  concordato
con il tutor e col collegio dei docenti. 
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
collegio dei docenti, anche  in  deroga  a  quanto  stabilito  per  i
dottorandi borsisti. 
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio,  possono   rinunziare   al
proseguimento del godimento della borsa di  studio  e  proseguire  la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 16  del
regolamento di ateneo in materia  di  dottorato  di  ricerca,  citato
nelle premesse. 
    Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le  ricerche
svolte  da  ciascun  dottorando,   delibera   l'ammissione   all'anno
successivo o propone al rettore l'esclusione  dal  proseguimento  del
corso. 
    I dottorandi hanno il diritto  di  chiedere  la  sospensione  del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno,  con  obbligo
di recupero del tempo perduto.  La  sospensione  superiore  a  trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di  studio,
per  lo  stesso  periodo.  Il  collegio  dei  docenti,   al   termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce  se  i  dottorandi,  che  hanno
usufruito di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi,  abbiano
recuperato  il  periodo  di  assenza  o   debbano   obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale. 
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. 
    Ai  dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata   attivita'
didattica sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  Laurea  o  di
Diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione  alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa  volontariamente,  senza
oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita' Italiane. Le attivita'  didattiche  assegnate  a  ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro  svolgimento  e'  attestato  dal  componente  del
collegio dei docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione  e  puo'
costituire crediti. 
    Agli ammessi ai corsi di dottorato  di  ricerca  che  afferiscono
alle cliniche universitarie, si applicano le  disposizioni  dell'art.
1, comma 25 della  legge  14  gennaio  1999,  n.  4.  Tale  attivita'
assistenziale deve essere approvata dal collegio dei  docenti  e  dal
tutor, previo nulla osta della giunta del dipartimento  assistenziale
o  del  primario  del   servizio,   in   mancanza   di   Dipartimento
assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per  il  bilancio  della
Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo  a  diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane. 

        
      
                               Art. 13 
 
               Conseguimento del dottorato di ricerca 
 
    Il dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del  corso
di dottorato di ricerca, dal  rettore  e  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che  puo'  essere  ripetuto  una  sola
volta. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la
Seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli  garantisce   che   il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della  dignita'  dei  candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale
e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i
dati personali forniti dai candidati saranno trattati,  nel  rispetto
delle  modalita'  di  cui  all'art.  11  e  13  del  citato   decreto
legislativo, esclusivamente per le finalita' connesse  e  strumentali
al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del  rapporto
con l'ateneo. 
    Il trattamento dei  predetti  dati  avverra'  mediante  strumenti
manuali,  informatici  e  telematici,  e  con  logiche   strettamente
correlate alle anzidette finalita' e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
    I  candidati  hanno  diritto  di  far  rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi  alla  legge,  nonche'  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 

        
      
                               Art. 15 
 
                               Rinvio 
 
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia   al
regolamento di ateneo  recante  norme  in  materia  di  dottorato  di
ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito web dell'ateneo:
www.unina2.it  - pagina Didattica - Dottorati di ricerca. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Caserta, 9 ottobre 2009 
                                                    Il rettore: Rossi