Concorso per 1 dottore di ricerca (campania) SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 20-10-2009 |
Sintesi: | SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI CONCORSO (scad. 19 novembre 2009) Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo ... |
Ente: | SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 20-10-2009 |
Data Scadenza bando | 19-11-2009 |
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CONCORSO (scad. 19 novembre 2009) Concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - 25° ciclo
IL RETTORE Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni; VIsta la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia di borse di studio universitarie; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e' stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il d.r. n. 4255 del 18 ottobre 2001 che fissa in € 12.911,42 il limite di reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca; visto il decreto M.I.U.R. del 18 giugno 2008 con il quale e' stato determinato l'importo della borsa di studio in € 13.638,47, oltre oneri a carico dell'Ente; Visto il regolamento di ateneo di disciplina dei dottorati di ricerca il cui testo coordinato e' stato da ultimo modificato con d.r. n. 1061 del 17 aprile 2009; Visto il d.r. n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo modificato con d.r. n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo all'istituzione e l'attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca; Viste le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo - con sede amministrativa presso la Seconda Universita' degli Studi di Napoli, inoltrate dalle strutture proponenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del suindicato regolamento; Vista la relazione del nucleo di valutazione Interna, relativa all'esito positivo della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti di idoneita'; Viste le delibere del senato accademico e del Consiglio di amministrazione di questo ateneo, rispettivamente n. 65 del 22 luglio 2009 e n. 93 del 28 luglio 2009, con le quali e' stata approvata, su proposta della commissione permanente per i corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo - con sede amministrativa presso questo Ateneo, prevedendo altresi' una procedura concorsuale riservata ai soli cittadini stranieri, in aggiunta alla procedura ordinaria; Viste le proposte di finanziamento di borse di studio per dottorati di ricerca presentate da enti pubblici o privati in tempo utile per l'emanazione del bando; Considerate le economie di borse di studio finanziate dal MIUR a valere «Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti»; Vista la nota rif. n. 1793 dell'8 ottobre 2009, pervenuta in pari data, con la quale il preside della facolta' di studi politici e per l'alta formazione europea e mediterranea «Jean Monnet», prof. Gian Maria Piccinelli, chiede l'ammissione in sovrannumero ai corsi di dottorato di ricerca dei dipendenti pubblici che siano risultati idonei alle prove concorsuali, fornendo le relative motivazioni; Ritenuto di poter accogliere la sopracitata richiesta; Decreta: Art. 1 Istituzione E' istituito il 25° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Seconda universita' degli studi di Napoli. Sono indetti pubblici concorsi, riservati ai soli cittadini stranieri (vale a dire non in possesso della cittadinanza italiana) e non riservati, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui all'allegato A che e' parte integrante del presente bando di concorso. Il numero di borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purche' la relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno sul numero complessivo dei posti pianificati con il presente bando per ciascun corso di dottorato di ricerca. L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza borsa, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In particolare, l'amministrazione si riserva la facolta' di sospendere o non attribuire le borse di studio a seguito dell'interruzione, per qualsiasi causa, dell'erogazione del relativo finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali.
Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, non riservato, di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 (sostitutivo del 509/1999); diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale); titolo accademico equipollente conseguito presso universita' straniere. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso riservato di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, i cittadini stranieri, in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ai titoli previsti per il concorso non riservato. Per il titolo di studio conseguito all'estero, che non sia gia' stato riconosciuto equipollente alla laurea italiana, si potra' chiedere al collegio dei docenti l'equipollenza, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca per il quale si intende concorrere. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata dal titolo tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Art. 3 Termine di presentazione delle domande di ammissione Le domande di ammissione, redatte in carta semplice in conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 (per i soli cittadini italiani) o 1-bis (per i soli cittadini stranieri), debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al dirigente della ripartizione degli affari generali - Seconda Universita' degli studi di Napoli - piazza Luigi Miraglia, palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente riportata la dicitura:«Domanda di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca»). Le domande dovranno essere inviate - a pena di esclusione dal concorso - esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante la raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera' prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere le prove concorsuali, nonche' l'eventuale tempo aggiuntivo per l'espletamento delle stesse. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione i candidati le cui domande non contengano quanto segue: la firma (di proprio pugno); il cognome e il nome; la denominazione del corso di dottorato di ricerca cui si intede partecipare; la residenza o il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; l'indicazione del diploma di laurea posseduto, della sua durata legale, della data di conseguimento e dell'Universita' che lo ha rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione di equipollenza; la ricevuta originale del versamento di € 50,00 (euro cinquanta) quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di studio. Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato di ricerca, devono essere redatte altrettante domande, allegando a ciascuna di esse la documentazione prescritta dal presente bando ai fini della valutazione del curriculum ed effettuati altrettanti versamenti, secondo quanto specificato nel successivo art. 4. Tali domande potranno essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda venissero indicati piu' corsi di dottorato di ricerca, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Il presente bando e la relativa modulistica sono reperibili sul sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it . - Concorsi gare e bandi - Consorsi per gli studenti - Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.
Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata - a pena di esclusione dal concorso - la ricevuta in originale dell'avvenuto versamento di € 50,00, quale contributo per la partecipazione alle prove di accesso a corsi di studio, da effettuarsi presso una qualunque Agenzia Unicredit Banca di Roma, utilizzando l'apposito modello PTA (allegato 4). L'anzidetto contributo non e' dovuto dai cittadini stranieri. Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso al corso di studio non verra' restituito in nessun caso. I candidati devono, altresi', allegare alla domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione: 1) certificato di laurea, in originale, con l'indicazione della votazione riportata, o dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa secondo l'allegato 2 in originale e in copia); 2) documenti e titoli, che si ritengono utili ai fini della partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata o in semplice copia, la cui conformita' all'originale e' dichiarata dal candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (resa secondo l'allegato 3, in originale e in copia, e corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento). 3) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei titoli presentati in allegato alla domanda. Per la procedura concorsuale non riservata, agli atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Per la procedura riservata, dovra' essere tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane il solo titolo di studio richiesto per l'ammissione, mentre gli ulteriori documenti e titoli di cui al sopraindicato punto 2) potranno essere prodotti in lingua inglese, francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana. I vincitori, ai fini dell'immatricolazione, dovranno legalizzare l'anzidetta documentazione. I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. La restituzione sara' effettuata a spese del candidato, oppure direttamente dall'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.
Art. 5 Procedure concorsuali La procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono ai posti riservati puo' prevedere la sola valutazione del curriculum o anche una prova scritta e/o un colloquio, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente bando. I candidati stranieri hanno la facolta' di sostenere l'eventuale prova nella lingua comunitaria secondo le indicazioni di cui all'allegato A. La procedura concorsuale per i candidati che concorrono ai posti non riservati e' basata sulla valutazione del curriculum, su una prova scritta e su un colloquio. Per entrambe le procedure del curriculum e' valutabile: a) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici disciplinati del corso di dottorato; b) il voto di laurea; c) la tesi di laurea; d) le abilita' linguistiche ed altre competenze di interesse del dottorato purche' opportunamente documentate; e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero; f) i premi e le borse di studio; g) i titoli post-lauream; h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una lingua straniera secondo le indicazioni di cui all'allegato A. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi ai settori scientifico-disciplinari di interesse del corso di dottorato di ricerca; in particolare, la prova scritta oggetto dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte tra tre temi proposti dalla commissione giudicatrice. Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i calendari stabiliti nell'allegato A. La pubblicazione del presente bando e dei dati contenuti nel relativo allegato A ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita, indicata per ciascun corso di dottorato di ricerca, muniti di un valido documento di riconoscimento. L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera' a fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova. Lo svolgimento del colloquio e' pubblico. I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) patente nautica; e) libretto di pensione; f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; g) porto d'armi; h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una amministrazione dello Stato.
Art. 6 Commissioni giudicatrici e loro adempimenti Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, nominate con decreto rettorale ai sensi dell'art. 13 del regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, saranno affisse all'albo di ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo art. 7 del presente bando, e saranno consultabili sul sito web dell'ateneo: www.unina2.it - Avvisi didattica e ricerca e in didattica - Dottorati di ricerca - Avvisi dottorati di ricerca. Le commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa dei candidati, secondo i principi previsti in tema di modalita' di svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi. Le commissioni, per la valutazione del candidato su posti riservati, dispongono di punti 120 suddivisi come di seguito indicati, a secondo delle modalita' di espletamento della procedura concorsuale prevista dall'allegato A: solo valutazione curriculum: punteggio max 120 - punteggio minimo 72; valutazione curriculum e colloquio: curriculum: punteggio max 60 - punteggio minimo 30; colloquio: punteggio max 70 - punteggio minimo 49; valutazione curriculum, prova scritta e colloquio: curriculum: punteggio max 20 - punteggio minimo 12; prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35 colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35 Per la procedura non riservata i 120 punti a dispozione delle commissioni sono cosi' suddivisi: curriculum: punteggio max 20 - punteggio minimo 12; prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35; colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35. Le prove si intendono superate con un punteggio almeno pari al minimo sopraindicato. Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e' affisso nel luogo e secondo il calendario indicato nell' allegato A del presente bando. Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.
Art. 7 Approvazione della graduatoria Con decreto rettorale si procedera' ad approvare, per ciascun concorso, la graduatoria generale di merito formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. Per i dottorati che prevedono posti riservati saranno stilate due graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed una per quelli riservati. I posti e le borse riservate, qualora non utilizzati, sono, rispettivamente attribuiti ed assegnate a candidati utilmente collocati nella graduatoria non riservata e viceversa. Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo - saranno affisse il 12 gennaio 2010 all'albo di ateneo ubicato presso: a) sede rettorato di Napoli - via S. Maria di Costantinopoli n. 16; b) sede rettorato di Caserta - viale Beneduce n. 10; c) Palazzo Bideri - piazza Luigi Miraglia - Napoli; d) Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia - palazzo Bideri - Napoli. Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli interessati. Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito web della Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it - Avvisi didattica e ricerca e in didattica - Dottorati di ricerca - Avvisi dottorati di ricerca.
Art. 8 Ammissione ai corsi e relativa documentazione Dal 12 gennaio 2010 al 19 gennaio 2010 i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno presentarsi - a pena di decadenza, presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli studi di Napoli, sito in Caserta, viale Lincoln n. 5, palazzina B - 81100 Caserta, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9, 00 alle 12,00 e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30, per formalizzare la richiesta di iscrizione. Detta richiesta da redigere in carta semplice mediante compilazione di apposito modello reperibile sul sito Web dell'ateneo- www.unina2.it : alla pagina Didattica - Dottorati di ricerca - Adempimenti per i dottorandi - contiene oltre ai propri dati anagrafici: 1) la richiesta di opzione a favore di un solo corso di dottorato di ricerca, per i candidati utilmente collocati in piu' graduatorie, a pena di decadenza; a tal riguardo l'ateneo provvedera' a notificare, per le vie brevi, l'eventuale scorrimento della graduatoria di merito; 2) le dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante: a) la cittadinanza; b) il conseguimento del diploma di laurea con relativa votazione finale; c) il reddito personale complessivo annuo lordo (per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio, ai fini dell'erogazione della stessa); 3) le dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti: a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri atenei; b) di non essere iscritto ad altri corsi di studio universitario (diploma universitario, laurea - breve o specialistica - specializzazioni, master, dottorato di ricerca) o, nel caso affermativo, l'impegno a regolarizzare la propria posizione e a produrre la relativa documentazione; c) di aver goduto/di non aver goduto di altre borse di studio erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti; d) di non godere, in concomitanza con la borsa di dottorato di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, (per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio); e) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente, non puo' essere pubblico dipendente e, pertanto, in caso affermativo, l'impegno a richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso, con godimento della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza borsa o nel caso di rinuncia alla borsa, con conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro; f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 224/99, e di quanto previsto dall'art. 16 - commi 8 e 9 - del regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, il corso di dottorato di ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste, e che la sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo. Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) per tutti i dottorandi: una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice, debitamente firmata; una fotocopia del codice fiscale; b) per i dottorandi stranieri: una fotocopia del permesso di soggiorno oppure della ricevuta della presentazione della domanda; c) per i dottorandi, italiani e stranieri, con borsa di studio: iscrizione alla «Gestione separata» dell'I.N.P.S.; ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 6; d) per i dottorandi, italiani e stranieri, senza borsa di studio: ricevuta del versamento di cui al successivo art. 11, rispettivamente punto 1) per i dottorandi italiani o punto 2) per i dottorandi stranieri; e) per i dottorandi portatori di handicap: istanza, corredata dalla relativa documentazione attestante il grado di invalidita', secondo il modello reperibile sul sito Web dell'ateneo- www.unina2.it : alla pagina didattica - dottorati di ricerca - adempimenti per i dottorandi; ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 5, punto 3) o comma 6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi. Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'Albo di ateneo delle graduatorie generali di merito, si provvedera' a notificare le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.
Art. 9 Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al dottorato, senza borsa di studio, in sovrannumero, nel limite della meta' del totale dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti pubblici che siano risultati idonei alle prove di ammissione possono essere ammessi al corso di dottorato anche in sovrannumero, nei limiti del numero massimo delle unita' di dottorandi che la struttura e' in grado di formare. La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, e per gli assegnisti di ricerca, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
Art. 10 Borse di studio Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati, ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo ateneo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo annuo della borsa di studio, per l'anno accademico 2009/2010, e' pari a € 13.638,47. Detto importo e' comprensivo dei contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/84 e successive modificazioni ed integrazioni. L'erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di ricerca rese. Ai fini della fruizione della borsa il limite reddituale personale complessivo annuo lordo e' fissato in € 12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi in cui superi il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei casi di incompatibilita' previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del ciclo di dottorato di ricerca. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso di dottorato.
Art. 11 Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un contributo da versare per tutti gli anni di corso. Il contributo per l'accesso e la frequenza del dottorando straniero senza la fruizione della borsa di studio, non puo' superare la meta' della somma prevista per il dottorando italiano. I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza. Sono altresi' esonerati dal versamento dal predetto contributo i portatori di handicap con percentuale di invalidita' pari o superiore al 66%. Sono ammessi invece a godere dell'esonero parziale, per un importo pari a € 100,00, i portatori di handicap con percentuale di invalidita' tra il 33% ed il 65%. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca - 25° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2009/2010: 1) per i dottorandi italiani in € 710,00 - di cui € 14,62 quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e € 633,38 quale contributo per l'accesso e la frequenza 2) per i dottorandi stranieri in € 355,00 - di cui € 14,62 quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e € 278,38 quale contributo per l'accesso e la frequenza; 3) per i dottorandi portatori di handicap con percentuale di invalidita' compresa tra il 33% ed il 65% in € 610,00 - di cui € 14,62 quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e € 533,38 quale contributo per l'accesso e la frequenza.0000 I dottorandi portatori di handicap con percentuale di invalidita' pari o superiore al 66% e i dottorandi con borsa di studio, sono tenuti al pagamento del bollo virtuale pari a €14,62 e del contributo regionale pari a € 62,00. I dottorandi ammessi su posti con borsa di studio ma che rinunciano alla fruizione della borsa annualmente o per tutta la durata legale del corso di dottorato di ricerca, sono tenuti, con riferimento all'anno accademico di mancato godimento della borsa, al pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza nella misura determinata annualmente dagli Organi di Governo dell'ateneo. I suindicati importi devono essere versati utilizzando i modelli PTA, disponibili sul sito web dell'ateneo: www.unina2.it - pagina Didattica - Dottorati di ricerca - adempimenti per i dottorandi.
Art. 12 Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le attivita' per loro previste dal collegio dei docenti, di presentare relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi originali. I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno almeno sessanta crediti, distribuiti in base al programma concordato con il tutor e col collegio dei docenti. L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti. I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 16 del regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca, citato nelle premesse. Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso. I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale. La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di Laurea o di Diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' Italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo' costituire crediti. Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attivita' assistenziale deve essere approvata dal collegio dei docenti e dal tutor, previo nulla osta della giunta del dipartimento assistenziale o del primario del servizio, in mancanza di Dipartimento assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.
Art. 13 Conseguimento del dottorato di ricerca Il dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del corso di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Seconda Universita' degli studi di Napoli garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 11 e 13 del citato decreto legislativo, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'ateneo. Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente correlate alle anzidette finalita' e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Art. 15 Rinvio Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito web dell'ateneo: www.unina2.it - pagina Didattica - Dottorati di ricerca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 9 ottobre 2009 Il rettore: Rossi