Concorso per 1 dottore di ricerca (puglia) UNIVERSITA' DI LECCE
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 20-10-2009 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DEL SALENTO CONCORSO (scad. 19 novembre 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXV ciclo - I bando ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI LECCE |
Regione: | PUGLIA |
Provincia: | LECCE |
Comune: | LECCE |
Data di inserimento: | 20-10-2009 |
Data Scadenza bando | 19-11-2009 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 19 novembre 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - XXV ciclo - I bando
IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Lecce emanato con D.R. n. 231 del 19 febbraio 2004 e per ultimo modificato con D.R. n. 2443 del 10 novembre 2006 a seguito del quale l'Universita' degli studi di Lecce ha assunto la denominazione di Universita' del Salento; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 in particolare l'art. 4; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 giugno 2008 con cui e' stato rideterminato l'importo delle borse di studio; Visto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; Visto il Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 622 del 16 marzo 2007; Visto il Regolamento didattico dell'Universita' del Salento emanato con D.R. n. 1280 del 16 giugno 2008; Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' del Salento avanzate dai Consigli di Dipartimento; Visto il D.D. n. 147 del 27 marzo 2009 relativo all'assegnazione da parte del MIUR di borse di studio aggiuntive per dottorati di ricerca sull'esercizio 2008; Considerato che il sopracitato D.D. n. 147/09, nell'assegnare le risorse aggiuntive indica il numero di borse di studio in relazione al corso di dottorato, il ciclo e la tematica di ricerca; Viste le delibere n. 190 del 29 luglio 2009 e n. 219 del 28 luglio 2009, rispettivamente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; Decreta: Art. 1 E' istituito il XXV ciclo dei dottorati di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' del Salento. Sono indetti, pertanto, presso l'Universita' del Salento, pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di durata triennale di seguito elencati: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti: pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 4 di cui al presente bando, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati al presente articolo 1. L'assenza del candidato, quale ne sia la causa, sara' considerata come rinuncia al concorso. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario delle rispettive prove indicate nel presente bando, questa amministrazione pubblichera', entro tre giorni prima della data fissata per la prova, esclusivamente sul sito dell'Universita' del Salento all'indirizzo www.unisalento.it nella finestra scorrevole «Avvisi eventi notizie» nonche' nella sezione Bandi e Concorsi, le eventuali variazioni del diario d'esame. Tanto varra' a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
Art. 2 Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previsto dalla Legge n. 341/90 o del diploma di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 ovvero del diploma di laurea magistrale conseguito ai sensi del D.M. 270/04 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero - preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti per l'ammissione al dottorato - anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Universita' straniera e che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea italiana, dovranno richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata, al fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo posseduto, dalla seguente documentazione: certificato attestante il titolo di studio straniero con l'indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni unitamente alla traduzione in lingua italiana. La traduzione dovra' essere sottoscritta sotto la propria responsabilita' al fine di consentire il riconoscimento del titolo. In caso di ammissione al dottorato i candidati dovranno presentare, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione: titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.
Art. 3 Domande di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi». La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'Ufficio Postale accettante. Questa Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o tecnici. La citata domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita' del Salento, redatta in carta libera e sottoscritta, secondo lo schema allegato al presente bando, di cui e' parte integrante, potra' essere spedita al Magnifico Rettore - Universita' del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce. La domanda, inoltre, potra' essere presentata direttamente al Servizio Posta dell'Universita' del Salento, viale Gallipoli 49, Lecce. Sulla busta dovranno essere chiaramente riportati il mittente e la seguente dicitura: Selezione per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in ".........." (riportare la denominazione del corso di dottorato). Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria responsabilita': le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico ed il recapito eletto agli effetti del concorso; l'esatta denominazione del corso di dottorato di ricerca cui intende partecipare; la propria cittadinanza; la laurea posseduta, con la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita, oppure il titolo accademico conseguito presso un'Universita' straniera; la lingua straniera conosciuta; di impegnarsi a frequentare il corso di dottorato e di svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal collegio dei docenti; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. I candidati portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare esplicita richiesta, in relazione alla propria menomazione, dell'ausilio necessario, nonche' indicare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove.
Art. 4 Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: 1. la cui domanda sia stata spedita oltre il termine stabilito dal presente bando; 2. la cui domanda sia priva della firma del candidato; 3. la cui domanda sia priva della denominazione del corso di dottorato cui si intende partecipare; 4. per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto»: la cui domanda sia priva dell'indicazione della linea di ricerca nell'ambito della quale intendono partecipare al dottorato; 5. per il solo dottorato in «Forme dell'evoluzione del Diritto», la cui domanda sia priva del progetto di ricerca. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' comunicata l'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso secondo le modalita' di cui al precedente comma. Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 5 Prove d'ammissione al corso di dottorato Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di prove scritte ed orali, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Su esplicita proposta del Collegio dei docenti, le prove scritte possono essere svolte anche in lingua straniera. Nella prova orale e' compresa una verifica della conoscenza della lingua straniera o delle lingue straniere indicate dal candidato, comunque congruenti agli obiettivi formativi del dottorato. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e' affisso all'esterno dell'aula ove si e' svolta la prova orale.
Art. 6 Commissione giudicatrice per l'accesso e relativa graduatoria Il rettore nomina la Commissione giudicatrice in base alla normativa vigente. La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e' composta da tre membri (o piu' di tre in presenza di un numero di indirizzi superiore) scelti tra i professori o ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dei settori disciplinari degli afferenti al dottorato ai quali possono essere aggiunti non piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. Nel caso di dottorati articolati in indirizzi, la Commissione deve comprendere almeno un componente del settore di pertinenza di ciascun indirizzo indicato nel bando. Le prove di accesso saranno differenziate per ciascun indirizzo. La graduatoria finale sara' unica. Al termine delle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Il rettore, con proprio decreto, procedera' ad approvare gli atti del concorso, nominare i vincitori e conferire le borse di studio.
Art. 7 Modalita' d'iscrizione al corso I candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili per il corso di dottorato, entro il termine perentorio di giorni quindici, pena decadenza, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, dovranno inviare al Magnifico Rettore - Universita' del Salento - Chiostro di Santa Maria del Carmine, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce o presentata direttamente al Servizio Posta di questa Universita' sito presso l'Edificio ex Principe Umberto in Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce - entro il citato termine di giorni quindici, i seguenti documenti: fotocopia di un documento di riconoscimento debitamente firmata; domanda (in bollo) di iscrizione al primo anno del corso di dottorato, contenente quanto segue: a. dichiarazione di cittadinanza; b. dichiarazione di laurea posseduta, con relativa votazione finale; c. dichiarazione di non frequentare altro corso di dottorato di ricerca presso Universita' italiane o straniere; d. dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di laurea o scuola di specializzazione presso Universita' italiane o straniere; e. codice fiscale. I candidati non comunitari aventi titolo all'iscrizione saranno ammessi ai corsi purche' in regola con le disposizioni vigenti relative all'ingresso ed al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia e dovranno, pertanto, consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato dalle competenti Autorita'. Coloro che non sono vincitori della borsa di studio conferita dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e coloro che sono vincitori delle borse di studio finanziate da enti pubblici e privati che non coprono le tasse di iscrizione, sono tenuti a presentare quanto segue: attestazione ISEEU rilasciata da uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati e convenzionati con l'Universita' del Salento; ricevuta di versamento del contributo annuo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato; ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli studi universitari, ex legge regionale n. 12/96, art. 16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che sono vincitori della borsa di studio conferita dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e coloro che sono vincitori delle borse di studio finanziate da enti pubblici e privati che coprono le tasse di iscrizione, ed intendono fruirne sono tenuti a presentare: ricevuta di versamento del contributo annuo per il diritto agli studi universitari, ex legge regionale 12/96, art. 16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti i vincitori delle borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, devono inoltre dichiarare: di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato di ricerca; di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori della sede del dottorato. In caso di decadenza o di rinunzia di uno o piu' degli aventi diritto subentrano uno o piu' dei candidati non ammessi, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Ove la decadenza o la rinunzia si verifichino in data successiva all'inizio del corso, il Collegio dei docenti decide sulla ammissibilita' degli eventuali subentranti.
Art. 8 Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio conferita dall'Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono tenuti al pagamento del contributo annuo di € 1.549,37, ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni. Tutti i dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato sono tenuti al pagamento della Tassa regionale annuale per il diritto agli studi universitari, fissata in € 77,47, ex legge regionale n. 12/96, art. 16, comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 Borse di studio - Obblighi e diritti dei dottorandi Ai candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente collocati nella graduatoria generale di merito, e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. L'importo delle borse di studio di cui all'art. 1 e' pari a quello determinato dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 18 giugno 2008. La durata dell'erogazione della borsa e' pari a quella del corso (tre anni). Il pagamento della borsa di studio avviene con cadenza mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentata di almeno il 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori al mese. Gli iscritti ai corsi di dottorato per periodi di stage o comunque per periodi di attivita' formative e di ricerca fuori sede (in Italia o all'estero) possono ricevere rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) previa delibera del collegio dei docenti, su fondi di ricerca o quelli di funzionamento assegnati al dottorato. Per il primo anno le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione di ammissione e, a parita' di merito, sulla base della valutazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La conferma o l'assegnazione per gli anni successivi e' effettuata dal Collegio dei docenti sulla base della valutazione di fine anno. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi e svolgere le attivita' di studio e di ricerca previste dal Collegio dei docenti. I titolari di borsa decadranno dal diritto di godimento della stessa, qualora non rispettino gli obblighi di frequenza. In caso di violazione degli obblighi di frequenza dei corsi e di svolgimento delle attivita' di ricerca, il Collegio dei docenti puo' richiedere al rettore la sospensione, comunque non superiore a un anno, o l'esclusione dal corso con motivata decisione, previa verifica dei risultati conseguiti e fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni la borsa non puo' essere erogata. In caso di sospensione superiore all'anno, il perpetuarsi della violazione degli obblighi stabiliti dal Collegio dei docenti comporta l'irrevocabile esclusione dal corso. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio tranne che con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire l'attivita' di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori della sede del dottorato. Le borse di studio non danno in nessun caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
Art. 10 Documenti redatti in lingua straniera Gli atti ed i documenti, redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Art. 11 Incompatibilita' Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, titolari o non titolari di borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca che costituiscano impedimento al regolare svolgimento del percorso formativo, pena la decadenza dal dottorato. Le attivita' esterne al dottorato non potranno comportare la sottrazione, anche parziale, all'obbligo di partecipazione a tutte le iniziative del dottorato. Agli iscritti ad un dottorato di ricerca, compresi i titolari di borsa di studio su proposta del Tutor, successivamente approvata dal Collegio dei docenti, e' consentito svolgere attivita' di collaborazione per attivita' di ricerca purche' la stessa rientri nell'ambito delle attivita' formative previste dal dottorato. In tal caso le borse di studio sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall'attivita' di ricerca, ad eccezione dei compensi per assegni di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, art.6, cosi' come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da attivita', preventivamente autorizzate dal Collegio dei docenti, che permettano di approfondire gli obiettivi di formazione e l'esperienza di ricerca del dottorato. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con l'iscrizione in contemporanea alla seconda laurea, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro dottorato di ricerca, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela. Ove il vincitore di un posto di dottorato, risultasse gia' iscritto alla seconda laurea, alla laurea specialistica, a un master universitario, ad una scuola di specializzazione, ai diplomi universitari di specializzazione o ad altro dottorato di ricerca si impegna a rinunciare alla frequenza degli stessi prima dell'inizio del corso di dottorato.
Art. 12 Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' del Salento, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, secondo quanto prevede la normativa vigente.
Art. 13 Dipendente pubblico In caso di ammissione al corso di dottorato di ricerca con borsa di studio, il pubblico dipendente e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso; in caso di ammissione senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Amministrazione universitaria e' finalizzato unicamente per fini istituzionali e per l'espletamento delle attivita' concorsuali ed avverra' a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l'Universita' del Salento, Centro Servizi Gestione Scuola di Dottorato (CGSD), Viale Gallipoli n. 49, 73100 Lecce, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Magnifico Rettore dell'Universita' del Salento, Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce.
Art. 15 Responsabile del procedimento Il Centro Gestione Scuola di Dottorato dell'Universita' del Salento - Viale Gallipoli n. 49, 73100 Lecce, e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale inerente al presente bando. Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati e' la Dott.ssa Simona Palermo, Capo dell'Ufficio Dottorati - tel. 0832.293399 -293570 - 293612 - 293041.
Art. 16 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa attualmente vigente in materia. Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente bando sara' inoltre reso pubblico per via telematica nel sito https://www.unile.it/ nella finestra scorrevole "Avvisi Eventi Notizie" nonche' nella sezione dedicata ai dottorati di ricerca del link Bandi e Concorsi. Lecce, 12 ottobre 2009 Il rettore: Laforgia