Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Rettifica-Revoca
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 23-10-2009 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RETTIFICA Rettifica del decreto 13 novembre 2008 di indizione del concorso pubblico, per esami, a dieci posti per l'accesso al profilo professionale di assistente amministra ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-10-2009 |
Data Scadenza bando | 21-12-2009 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
RETTIFICA
Rettifica del decreto 13 novembre 2008 di indizione del concorso pubblico, per esami, a dieci posti per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 21-nonies; Visto il D.D.G. 13 novembre 2008, con il quale e' stato indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti, per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione economica B3, del ruolo del personale del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 21 novembre 2008; Visto l'art. 1 del menzionato bando di concorso, la' dove precisa che «E'indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti,» per l'accesso al profilo professionale come sopra riportato; Visto il 2° comma dell'art. 2 del D.D.G. 13 novembre 2008, il quale prevede, ai sensi dell'art. 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il riconoscimento di un punteggio, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche se non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007; Visto il 1° comma dell'art. 9 dello stesso decreto, il quale, nel dettare le modalita' di formulazione della graduatoria generale di merito, prevede che "il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e dalla votazione conseguita nel colloquio e dall'eventuale punteggio relativo ai titoli prodotti e valutati dalla commissione"; Accertato che, nel caso di specie, il 2° comma dell'art. 2 e il 1° comma dell'art. 9 del bando di concorso si pongono in contrapposizione sia con il riportato art. 1, a norma del quale si e' inteso indire un concorso per esami e non anche per titoli, sia con l'intero impianto del bando di concorso, che mira alla selezione dei migliori esclusivamente sulla base dell'esito delle prove d'esame, in considerazione delle caratteristiche del profilo professionale cui dovranno accedere i vincitori della procedura concorsuale; Accertata l'esigenza, ferma restando la validita' del bando di concorso di cui al piu' volte menzionato D.D.G. 13 novembre 2008, di annullare la parte in contrasto con le ulteriori disposizioni del bando, in quanto, ai sensi del citato art. 21-nonies della legge 241/1990, e' necessario non solo assicurare il ripristino della legalita' violata, ma anche e soprattutto il preminente interesse pubblico di un regolare e corretto svolgimento del concorso; Considerato, inoltre, che, allo stato attuale, non essendosi ancora svolta alcuna delle prove previste dal bando di concorso, non si e' avuto consolidamento di alcuna posizione destinata ad essere negativamente incisa dall'annullamento dell'art. 2, comma 2 dello stesso bando e dalla modifica dell'art. 9, comma 1, il quale ultimo, peraltro, risulta in contrapposizione anche con le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, la' dove riporta che «il punteggio finale e' determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e dalla votazione conseguita nel colloquio....», e non che «il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte.... e della votazione conseguita nel colloquio»; Decreta: Per le precisazioni formulate in premessa, ferma restando la validita' di tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di concorso di cui al D.D.G. 13 novembre 2008, il solo comma 2 dell'art. 2 del menzionato bando e' annullato, mentre il comma 1 dell'art. 9 e' cosi' modificato: «Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 14 ottobre 2009 Il direttore generale: Criscuoli