Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Rettifica-Revoca

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Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 23-10-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA RETTIFICA Rettifica del decreto 13 novembre 2008 di indizione del concorso pubblico, per esami, a dieci posti per l'accesso al profilo professionale di assistente amministra ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-10-2009
Data Scadenza bando 21-12-2009
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

RETTIFICA
Rettifica del decreto 13 novembre  2008  di  indizione  del  concorso
  pubblico, per  esami,  a  dieci  posti  per  l'accesso  al  profilo
  professionale  di  assistente  amministrativo,  area  B,  posizione
  economica   B3,   del   ruolo   del   personale    del    Ministero
  dell'universita' e della ricerca. 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
ed in particolare l'art. 21-nonies; 
    Visto il D.D.G. 13 novembre 2008, con il quale e'  stato  indetto
un concorso pubblico, per esami, a  dieci  posti,  per  l'accesso  al
profilo professionale di assistente amministrativo, area B, posizione
economica B3, del ruolo del personale del Ministero  dell'Universita'
e della Ricerca, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 21 novembre 2008; 
    Visto l'art. 1 del menzionato bando di concorso, la' dove precisa
che «E'indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci  posti,»  per
l'accesso al profilo professionale come sopra riportato; 
    Visto il 2° comma dell'art. 2 del D.D.G.  13  novembre  2008,  il
quale prevede, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  106  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, il riconoscimento  di  un  punteggio,  per  il
servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno  tre
anni, anche se non continuativi nel  quinquennio  antecedente  al  28
settembre 2007; 
    Visto il 1° comma dell'art. 9 dello stesso decreto, il quale, nel
dettare le modalita' di formulazione della  graduatoria  generale  di
merito, prevede che "il punteggio finale e' determinato  dalla  somma
dei voti conseguiti in  ciascuna  prova  scritta  e  dalla  votazione
conseguita nel  colloquio  e  dall'eventuale  punteggio  relativo  ai
titoli prodotti e valutati dalla commissione"; 
    Accertato che, nel caso di specie, il 2° comma dell'art. 2  e  il
1°  comma  dell'art.  9  del  bando  di  concorso   si   pongono   in
contrapposizione sia con il riportato art. 1, a norma del quale si e'
inteso indire un concorso per esami e non anche per titoli,  sia  con
l'intero impianto del bando di concorso, che mira alla selezione  dei
migliori esclusivamente sulla base dell'esito delle prove d'esame, in
considerazione delle caratteristiche del  profilo  professionale  cui
dovranno accedere i vincitori della procedura concorsuale; 
    Accertata l'esigenza, ferma restando la validita'  del  bando  di
concorso di cui al piu' volte menzionato D.D.G. 13 novembre 2008,  di
annullare la parte in contrasto con  le  ulteriori  disposizioni  del
bando, in quanto, ai sensi del  citato  art.  21-nonies  della  legge
241/1990, e' necessario  non  solo  assicurare  il  ripristino  della
legalita' violata, ma anche e  soprattutto  il  preminente  interesse
pubblico di un regolare e corretto svolgimento del concorso; 
    Considerato, inoltre, che,  allo  stato  attuale,  non  essendosi
ancora svolta alcuna delle prove previste dal bando di concorso,  non
si e' avuto consolidamento di alcuna posizione  destinata  ad  essere
negativamente incisa dall'annullamento dell'art.  2,  comma  2  dello
stesso bando e dalla modifica dell'art. 9, comma 1, il quale  ultimo,
peraltro, risulta in contrapposizione anche  con  le  previsioni  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1997,  n.  487  e
successive modificazioni ed integrazioni, la' dove  riporta  che  «il
punteggio finale e' determinato dalla somma dei  voti  conseguiti  in
ciascuna   prova   scritta   e   dalla   votazione   conseguita   nel
colloquio....», e non che «il punteggio finale e'  dato  dalla  somma
della media dei voti  conseguiti  nelle  prove  scritte....  e  della
votazione conseguita nel colloquio»; 
                              Decreta: 
    Per le precisazioni formulate  in  premessa,  ferma  restando  la
validita' di tutte le  altre  prescrizioni  contenute  nel  bando  di
concorso di cui al D.D.G. 13 novembre 2008, il solo comma 2 dell'art.
2 del menzionato bando e' annullato, mentre il comma 1 dell'art. 9 e'
cosi' modificato: «Il punteggio finale  e'  dato  dalla  somma  della
media dei voti conseguiti  nelle  prove  scritte  e  della  votazione
conseguita nel colloquio». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 14 ottobre 2009 
                                     Il direttore generale: Criscuoli