Concorso per 1 dottore di ricerca (lazio) UNIVERSITA' DI CASSINO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 03-11-2009
Sintesi: UNIVERSITA' DI CASSINO CONCORSO   (scad.  23 novembre 2009) Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle Scuole e ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Ateneo per l'anno accademico 2009/2010 - XXV ...
Ente: UNIVERSITA' DI CASSINO
Regione: LAZIO
Provincia: FROSINONE
Comune: CASSINO
Data di inserimento: 03-11-2009
Data Scadenza bando 23-11-2009
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UNIVERSITA' DI CASSINO


CONCORSO   (scad.  23 novembre 2009)

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alle Scuole e ai corsi
  di  dottorato  di  ricerca  attivati  presso  l'Ateneo  per  l'anno
  accademico 2009/2010 - XXV ciclo. 

 
                             IL RETTORE 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476:  «  Norme  in  materia  di
borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita»; 
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398: « Norme  in  materia  di
borse di studio universitarie»; 
    Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210: «Norme per il  reclutamento
dei ricercatori e  dei  professori  universitari  di  ruolo«,  ed  in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224:
«Regolamento recante  norme  in  materia  di  dottorato  di  ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999; 
    Visto il decreto rettorale n. 234 del 18 aprile 2007 con il quale
e' stato emanato il Regolamento in materia di Scuole di dottorato  di
ricerca dell'Universita' degli Studi di Cassino; 
    Visto il decreto rettorale n. 736 dell'11 settembre 2008  con  il
quale e' stato modificato il Regolamento  in  materia  di  Scuole  di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Cassino; 
    Viste le proposte di  istituzione  e  di  rinnovo  dei  corsi  di
dottorato per il XXV ciclo avanzate dalle Scuole di dottorato; 
    Visto il parere espresso dal  Nucleo  di  valutazione  di  Ateneo
nella seduta del 19 ottobre 2009; 
    Visto il decreto rettorale n. 744 del 23 ottobre 2009; 
    Viste le delibere  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione  del  30  settembre  2009  e  del  20  ottobre   2009
rispettivamente, con le  quali  e'  stato  espresso  parere  positivo
all'istituzione e al rinnovo dei corsi di dottorato per il XXV ciclo 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
    Sono indetti presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblici
concorsi per esami, per  l'ammissione  alle  Scuole  e  ai  corsi  di
dottorato di ricerca attivati presso l'Ateneo per  l'anno  accademico
2009/2010 - XXV ciclo - di cui  all'allegato  elenco  (Allegato  «A»,
costituito da quattro schede, una per ciascuna Scuola di  dottorato),
che forma parte integrante del presente bando. 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Possono presentare domanda di partecipazione al  concorso,  senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che alla  data  di  scadenza
del bando, siano in possesso di: 
      diploma  di  laurea  conseguito  nell'ambito   dell'ordinamento
previgente il decreto ministeriale n. 509/1999; 
      laurea specialistica o magistrale; 
      analogo    titolo     accademico     conseguito     all'estero,
preventivamente riconosciuto dalle  autorita'  accademiche  italiane,
anche nell'ambito di  accordi  interuniversitari  di  cooperazione  e
mobilita'. 
    Il titolo accademico estero,  ai  soli  fini  dell'ammissione  al
concorso, puo' essere dichiarato  equipollente  dal  Consiglio  della
Scuola di dottorato. In tal caso il candidato  dovra'  allegare  alla
domanda  di  partecipazione  i  documenti  utili  a  consentirne   la
dichiarazione  di  equipollenza,   tradotti   e   legalizzati   dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese
di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per  l'ammissione
di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione europea  potranno  essere
ammessi al dottorato senza borsa di studio e  in  soprannumero  nella
misura della  meta'  del  numero  totale  dei  posti  istituiti,  con
arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del «Curriculum
vitae» da allegare alla domanda. La partecipazione in soprannumero al
dottorato e' consentita a condizione che il candidato  si  impegni  a
rispettare il regolamento del corso di dottorato per quanto  riguarda
la frequenza e i  controlli  periodici  di  attivita'  richiesti  dal
Collegio dei docenti. 
    Potranno partecipare agli esami  di  ammissione  alle  Scuole  di
dottorato di ricerca anche coloro i quali conseguiranno il diploma di
laurea relativo all'ordinamento antecedente il  decreto  ministeriale
n. 509/1999, oppure la laurea specialistica  o  magistrale  entro  il
termine di scadenza del  bando.  In  tal  caso,  l'ammissione  verra'
disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a  presentare,  a
pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro il termine
di scadenza del bando. Ove il certificato non fosse  disponibile  per
tale data, e' possibile presentare una dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione sottoscritta dal candidato, ai sensi dell'art. 46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

        
      
                               Art. 3 
 
                        Domanda di ammissione 
 
    La domanda di partecipazione al concorso, da redigere  in  lingua
italiana utilizzando esclusivamente lo schema  allegato  al  presente
bando       (Allegato       «B»)       reperibile       all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html ,  indirizzata
al magnifico rettore dell'Universita' degli studi Cassino  -  Ufficio
laureati - via Marconi n. 10 - 03043 Cassino, deve essere  spedita  o
consegnata direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Universita',
entro venti giorni, pena l'esclusione, dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Per il rispetto dei termini fara' fede: 
      in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita; 
      in caso di consegna diretta: il timbro dell'Ufficio  protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino. 
    Nella domanda i candidati sono tenuti ad esprimere l'opzione  per
uno soltanto degli  indirizzi  o  corsi  previsti  nell'ambito  della
Scuola di dottorato. 
    Alla  domanda  va  allegata  la  ricevuta  del   versamento   del
contributo di € 36,15 per la selezione, da effettuare presso la Banca
Popolare del Cassinate con apposito modulo fornito dall'Universita' e
reperibile                                              all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html ,  o  a  mezzo
bonifico bancario presso Banca Popolare del Cassinate, piazza Armando
Diaz n. 14 - 03043 Cassino. 
    Numero Conto 000010409621. 
    Codici: CIN B; ABI 05372; CAB 74370; IBAN  IT75  B053  7274  3700
00010409621. 
    La firma in calce alla domanda non deve  essere  autenticata,  ma
alla domanda stessa dovra' essere  allegata,  pena  l'esclusione,  la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    Alla domanda va allegata, altresi', la dichiarazione  sostitutiva
di certificazione di  cui  al  successivo  art.  10  (Allegato  «D»),
reperibile                                              all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html . 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. Inoltre, non riterra' valide le  domande
spedite  o  consegnate  direttamente  all'Amministrazione  fuori   il
termine predetto o non pervenute affatto. 
    I candidati diversamente abili, ai sensi della legge  5  febbraio
1992 n. 104, dovranno  fare  esplicita  richiesta,  in  relazione  al
proprio handicap, dell'ausilio necessario, nonche' di eventuali tempi
aggiuntivi  per  poter  sostenere  le  prove  del  concorso.  A  tale
riguardo, i dati  sensibili  saranno  custoditi  e  trattati  con  la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento dei requisiti previsti dal bando. 

        
      
                               Art. 4 
 
                         Esame di ammissione 
 
    Ove  non  specificato   diversamente   nelle   schede   contenute
nell'allegato «A»,  l'esame  di  ammissione  consiste  in  una  prova
scritta e in una prova orale tendenti a  verificare  la  preparazione
del candidato, la  sua  attitudine  alla  ricerca  scientifica  e  la
conoscenza di una o piu' lingue straniere. 

        
      
                               Art. 5 
 
                         Date prove d'esame 
 
    Per tutte le Scuole di dottorato indicate nell'allegato  «A»,  la
prova scritta e la prova orale si terranno nel giorno, nell'orario  e
nei locali indicati nel medesimo allegato «A». 
    Per sostenere le prove i candidati  dovranno  esibire  un  valido
documento di riconoscimento. 
    Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati. 

        
      
                               Art. 6 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    La commissione  giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  a
ciascuna Scuola o corso di dottorato di ricerca  sara'  nominata  dal
Rettore su proposta  del  Consiglio  della  scuola  a  cui  il  corso
afferisce. Essa sara' composta da tre membri scelti tra professori  e
ricercatori universitari di ruolo,  anche  di  Atenei  non  italiani,
afferenti alle  aree  scientifico-disciplinari  a  cui  il  corso  di
dottorato si riferisce La commissione puo'  essere  integrata  da  un
massimo di due esperti, anche non italiani, scelti nell'ambito  delle
universita' e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con  una
votazione non inferiore a 40/60.  Alla  fine  della  prova  orale  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale  si
ritiene superata se il  candidato  ha  conseguito  una  votazione  di
almeno 40/60. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 

        
      
                               Art. 7 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
    I candidati saranno ammessi alla Scuola o al corso di  dottorato,
con decreto del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo
la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di
posti messi a concorso per ciascuna Scuola o corso di dottorato. 
    La graduatoria finale e' unica. I candidati  saranno  ammessi  al
corso di dottorato, con decreto del rettore, accertata la regolarita'
degli atti, secondo la  graduatoria  generale  di  merito  fino  alla
concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascun corso di
dottorato. In caso di rinuncia da parte degli  aventi  diritto  entro
dieci giorni dall'inizio del  corso  o  per  mancata  iscrizione  nei
termini previsti, subentreranno altri candidati secondo  l'ordine  di
graduatoria. 
    In caso di utile collocamento  in  piu'  graduatorie  di  diverse
Scuole, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo  corso  di
dottorato. 
    Le borse finanziate da enti esterni  saranno  erogate  unicamente
dopo la  formalizzazione  dei  relativi  atti  convenzionali  e  dopo
l'effettivo trasferimento dei fondi all'Ateneo. 
    Le  borse  esterne  non  legate  a  ricerche  specifiche  saranno
assegnate ai primi in graduatoria. 
    Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita'  nel
concorso possono essere ammessi ai corsi  anche  in  sovrannumero,  a
condizione che il dottorato cui partecipino riguardi la  stessa  area
scientifico disciplinare della ricerca per la  quale  sono  destinati
gli assegni. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione europea che  risultassero
idonei, saranno ammessi al dottorato  senza  borsa  di  studio  e  in
soprannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti   istituiti   con
arrotondamento all'unita' per eccesso. 
    La  graduatoria  degli  idonei  verra'  resa  pubblica   mediante
pubblicazione      nella       pagina       web       di       Ateneo
www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html 

        
      
                               Art. 8 
 
                         Iscrizione ai corsi 
 
    I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
ammessi a una Scuola o a un corso di dottorato, dovranno presentare o
far pervenire all'Amministrazione universitaria, entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione sul sito di ateneo dell'esito  del  concorso,  la
domanda di iscrizione, utilizzando esclusivamente lo schema  allegato
al   presente   bando   (Allegato   «C»)   reperibile   all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html ,   allegando,
la ricevuta del pagamento del contributo di  iscrizione,  di  cui  al
successivo art. 9. 

        
      
                               Art. 9 
 
                     Contributo per l'iscrizione 
 
    I dottorandi vincitori di borse  di  studio  sono  esonerati  dal
pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi. 
    I dottorandi non vincitori di borsa saranno tenuti  al  pagamento
di Euro 516,46 per ogni anno di frequenza,  da  versare,  mediante  i
bollettini di pagamento disponibili sul sito internet del  dottorato,
in due rate di pari importo (o a scelta in una unica soluzione),  con
le seguenti modalita': la prima  rata  all'atto  dell'iscrizione,  la
seconda entro il 30 aprile 2010. 

        
      
                               Art. 10 
 
                           Borse di studio 
 
    Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a  seguito
di  finanziamenti  di   soggetti   pubblici   o   privati   acquisiti
successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma prima della
conclusione del relativo concorso. 
    Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio  e'
di € 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa. 
    Coloro  che  vorranno  accedere  all'erogazione  della  borsa  di
studio, dovranno allegare alla  domanda  di  partecipazione  apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato «D») reperibile
all'indirizzo
 www.unicas.it/home_sezione/concorsi/home-dottorato.html , dalla  quale
risulti il non superamento di detto limite. 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 
    L'importo annuo lordo della  borsa  di  studio  e'  pari  a  Euro
15.886,09, comprensiva degli  oneri  a  carico  dell'Amministrazione,
erogato in rate mensili di uguale importo. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    L'importo della borsa di studio e' aumentato  del  cinquanta  per
cento per i periodi di permanenza all'estero. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di
ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  tranne
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare  con  soggiorni  all'estero  l'attivita'  di  ricerca   del
dottorando. 

        
      
                               Art. 11 
 
                   Diritti e doveri dei dottorandi 
 
    Gli iscritti alle Scuole di dottorato hanno l'obbligo di presenza
ai seminari, alle esercitazioni e agli  eventuali  moduli  didattici,
hanno l'obbligo di compiere continuativamente attivita' di  studio  e
di ricerca nell'ambito delle strutture destinate  a  tal  fine  e  di
presentare al collegio dei docenti, a conclusione  di  ogni  anno  di
corso, una relazione sulla attivita' didattica svolta. 
    E' prevista, con decisione motivata  del  collegio  dei  docenti,
l'esclusione dalla Scuola di dottorato di ricerca  e  la  conseguente
perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di: 
      a) giudizio negativo del  collegio  dei  docenti  relativamente
all'ammissione al successivo anno di corso frequentato; 
      b)  prestazioni  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,   nonche'
assunzione  di  incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato   o   di
prestazioni d'opera senza preventiva autorizzazione del collegio  dei
docenti; 
      c) assenze ingiustificate e prolungate. 
    E' diritto del dottorando ottenere la sospensione per  maternita'
e per gravi e documentate ragioni di salute. 
    L'assenza determinata da cause  diverse  da  quelle  elencate  al
precedente comma del  presente  articolo  deve  essere  espressamente
autorizzata dal collegio dei docenti. 
    Cessata la causa dell'assenza, spetta  al  collegio  dei  docenti
decidere se riammettere il dottorando  in  corso  d'anno,  ovvero  se
riammetterlo all'anno successivo. Il dottorando  riammesso  in  corso
d'anno godra' di una borsa  di  studio  decurtata  della  quota  gia'
corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 
    In caso di sospensione di  durata  superiore  ai  trenta  giorni,
ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la  borsa  di
studio. 
    L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non  e'  compatibile
con la contemporanea iscrizione  a  corsi  di  laurea,  a  scuole  di
specializzazione, ad altre scuole o corsi di dottorato e a  corsi  di
master di primo e di secondo livello. 

        
      
                               Art. 12 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
    Il titolo di  dottore  di  ricerca  e'  conferito  dal  magnifico
rettore previo superamento  di  un  esame  finale,  che  puo'  essere
ripetuto una sola volta. 

        
      
                               Art. 13 
 
             Commissione giudicatrice per l'esame finale 
 
    La commissione giudicatrice per il conseguimento  del  titolo  e'
nominata dal rettore, su proposta del Consiglio della Scuola a cui il
corso di dottorato afferisce. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    In attuazione del decreto legislativo n. 196/2003,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, l'Universita' si impegna a  utilizzare
i dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali  e
per l'espletamento delle procedure concorsuali. 
    La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge, espressione di tacito consenso a  che  i
dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali
vengano pubblicati sul sito Internet dell'Universita' di Cassino. 

        
      
                               Art. 15 
 
                        Norme di riferimento 
 
    Per  quanto  non  previsto  nel   presente   bando   valgono   le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  dottorato  di
ricerca. 
    Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale  interna
dell'Ateneo ed  inviato  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana che ne curera' la pubblicazione. 
      Cassino, 23 ottobre 2009 
                                                     Il rettore: Vigo