Concorso per 260 borsisti (lazio) AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 260
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 06-11-2009
Sintesi: AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA CONCORSO   (scad.  7 dicembre 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentosessanta borsisti al quinto corso-concorso sele ...
Ente: AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-11-2009
Data Scadenza bando 07-12-2009
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AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI ROMA

CONCORSO   (scad.  7 dicembre 2009)
Concorso pubblico, per esami, per  l'ammissione  di  duecentosessanta
  borsisti al quinto corso-concorso selettivo di  formazione  per  il
  conseguimento dell'abilitazione richiesta ai  fini  dell'iscrizione
  di duecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo  dei
  segretari comunali e provinciali. 

 
 
                               Art. 1 
 
                       Indizione del concorso 
 
    L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali, di  seguito  denominata  Agenzia,  indice  un
concorso pubblico, per esami, per  l'ammissione  di  duecentosessanta
borsisti al quinto corso-concorso  selettivo  di  formazione  per  il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione  di
duecento Segretari comunali nella fascia iniziale  dell'Albo  di  cui
all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  207,  di  cui
dieci riservati ai candidati,  che  parlino  fluentemente  la  lingua
slovena, destinati alla Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia. 

        
      
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  che  i  candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      b) idoneita' fisica all'impiego; 
      c) godimento dei diritti politici; 
      d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      e) diploma di laurea (DL) di durata  non  inferiore  a  quattro
anni conseguito  secondo  gli  ordinamenti  didattici  previgenti  al
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,   ovvero   laurea
specialistica (LS) di  durata  quinquennale,  ora  denominata  laurea
magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in giurisprudenza o economia  e
commercio o scienze politiche. 
    2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati deceduti, oppure  siano  stati  interdetti  ai
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta  con  provvedimento  motivato  della  Direzione  generale
dell'Agenzia. 

        
      
                               Art. 3 
 
                     Presentazione della domande 
 
    1. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  redatta
utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'allegato A),  secondo
le istruzioni dettate in calce allo  stessa  Il  modulo  puo'  essere
fotocopiato. Alla domanda dovra' essere allegata copia di  un  valido
documento di riconoscimento. 
    2. La domanda deve  essere  sottoscritta  dal  candidato  e  deve
essere indirizzata all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei
segretari comunali e provinciali - piazza Cavour n. 25 - 00193  Roma.
La domanda, in busta chiusa, deve essere inviata  esclusivamente  per
posta, a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento,  entro  il
termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  delta
Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale.  Il   temine   per   la
presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, e'  prorogato
di diritto al primo giorno  non  festivo.  Sulla  busta,  in  alto  a
sinistra,  deve  essere  riportata  la  seguente  dicitura:   «Quinto
corso-concorso per l'iscrizione all'Albo  dei  Segretari  comunali  e
provinciali di duecento Segretari comunali». 
    3.  La  data  di  spedizione e'  comprovata  dal  timbro  apposto
dall'Ufficio postale accettante sulla  busta.  L'Agenzia  non  assume
responsabilita' per eventuali dispersioni o ritardi dovuti a disguidi
postali oppure a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore o  ad
altre cause non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa. 
    4. Nella domanda di  ammissione  il  candidato  deve  dichiarare,
sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile)  e  il
nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il numero di codice fiscale; 
      d) il luogo di residenza; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana: 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti  penali  pendenti.  In  caso  contrario,  devono  essere
indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
indulto, condono o perdono giudiziale e devono essere  specificati  i
carichi pendenti  (tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se
negativa); 
      h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
      i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      j) il possesso, a pena di decadenza,  di  eventuali  titoli  di
preferenza o di precedenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' dalla legge 2 aprile 1968, n. 482,
e suoccessive modifiche ed integrazioni; 
      k) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di  non  essere  deceduto
dall'impiego stesso; 
      l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato; 
      m) il tipo di diploma di laurea posseduto,  diploma  di  laurea
(DL) di durata non inferiore a quattro anni  conseguito  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999,  n.  509,  ovvero   laurea   specialistica   (LS)   di   durata
quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM), con  indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno  in  cui  e'  stato
conseguito. Qualora il candidato fosse in possesso di un  diploma  di
laurea dichiarato equipollente ad  uno  dei  tre  diplomi  di  laurea
prescritti dall'art. 13, del decreto del Presidente della  Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, per  l'iscrizione  all'Albo,  deve  altresi'
indicare il provvedimento (legge o  altro)  con  il  quale  e'  stata
dichiarata l'equipollenza; 
      n) la lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o  tedesco)
in ordine alla quale intende sostenere la prova preselettiva e quella
orale; 
      o) l'intenzione di partecipare  alla  quota  riservata  per  il
Friuli-Venezia Giulia chiedendo di partecipare alla prova  aggiuntiva
in lingua slovena. 
    5. I candidati portatori di handicap ai sensi dell'art.  3  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella  domanda  di
partecipazione al concorso i benefici  previsti  dall'art.  20  della
medesima  legge,  allegando  in  originale  o  in  copia  autenticata
certificazione relativa  allo  specifico  handicap  rilasciata  dalla
commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990,  n.
295, operante presso l'A.S.L. competente per territorio. 
    6. Nella domanda deve essere indicato  il  recapito,  comprensivo
del numero telefonico, al quale il candidato desidera che  gli  siano
indirizzate le comunicazioni  da  parte  dell'Agenzia  (con  l'esatta
indicazione  del  codice  di  avviamento  postale);  ogni   eventuale
variazione del recapito stesso deve essere tempestivamente comunicata
all'Agenzia  esclusivamente  a  mezzo  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento.  In  mancanza,   le   comunicazioni   verranno   inviate
all'indirizzo dichiarato nella domanda. 
    7.  I  candidati  dovranno,  altresi',  permanere  nella  Sezione
regionale dell'Albo di prima iscrizione per un periodo non  inferiore
ad un biennio a decorrere dalla prima nomina. 
    8. L'Agenzia non assume responsabilita'  per  la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da
parte del candidato oppure da mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
    9. L'Agenzia si riserva di invitare i candidati  a  regolarizzare
le domande che risultino incomplete per vizi di forma. 

        
      
                               Art. 4 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. Le commissioni esaminatrici sono successivamente nominate  con
delibera del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. 

        
      
                               Art. 5 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Gli esami di ammissione al corso-concorso  consistono  in  tre
prove scritte ed una orale ad  eccezione  che  per  i  candidati  che
concorrono  per  la  quota  riservata  i  quali  dovranno   sostenere
l'ulteriore prova orale in lingua slovena. 
    2. Gli esami sono preceduti da una preselezione. 
    3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati  che,
superata la prova preselettiva, si siano  utilmente  collocati  nella
relativa graduatoria. 
    4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria predisposta
successivamente alle prove di cui al  comma  1,  in  numero  pari  ai
soggetti da iscrivere all'Albo incrementato di  una  percentuale  del
30%, sono ammessi a partecipare ad un corso-concorso della durata  di
nove mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso  uno  o
piu' amministrazioni locali. 
    5. Al termine del corso  e  del  tirocinio  i  partecipanti  sono
sottoposti ad una  verifica  finale  dell'apprendimento,  consistente
nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base  della
quale, tenendo anche conto del profitto conseguito durante il  corso,
si da'  luogo  alla  predisposizione  della  graduatoria  finale  del
corso-concorso. 
    6. In base alla graduatoria di cui  al  comma  5  si  procede  al
rilascio dell'abilitazione nei limiti delle iscrizioni da effettuarsi
all'Albo,  secondo  quanto  previsto  dal  pesante  bando,  ed   alle
conseguenti graduali  iscrizioni  all'Albo  nelle  Sezioni  regionali
individuate in relazione alle vacanze dello stesso ed alle  decisioni
assunte in  proposito  dal  Consiglio  nazionale  di  amministrazione
dell'Agenzia. E' prevista la permanenza nella  Sezione  regionale  di
prima assegnazione per un biennio  a  decorrere  dalla  prima  nomina
quale titolare. 
    7. Le informazioni relative alle fasi della procedura concorsuale
saranno          disponibili          all'indirizzo          internet
www.agenziasegretari.it 

        
      
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva consiste nella  soluzione  in  un  tempo
predeterminato  di  quesiti  attinenti  alla  capacita'   logica   ed
analitica, alla cultura generale ed alle materie oggetto delle  prove
scritte ed  orali  del  concorso,  ivi  compresa  la  verifica  della
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 ª serie
speciale - del 19 febbraio 2010 sara' data comunicazione della  sede,
del giorno e dell'ora di svolgimento  della  prova  di  preselezione.
Tale prova potra' svolgersi anche  in  piu'  sessioni  e/o  localita'
qualora il numero dei candidati non renda  possibile  lo  svolgimento
contestuale della prova per tutti. 
    3. I  candidati che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  della
esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e  sono
tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso  la
sede  nel  giorno  ed  ora  indicati  nell'avviso  pubblicato   nella
sopracitata Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. 
    4. L'assenza, per  qualsiasi  motivo,  dalla  prova  preselettiva
comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 
    5. Resta ferma la facolta' dell'Agenzia di disporre in  qualsiasi
momento, anche successivamente all'espletamento delle prove  d'esame,
l'esclusione dal concorso  dei  candidati  sprovvisti  dei  requisiti
richiesti. 
    6. Eventuali  reclami  in  ordine  alla  esclusione  dalla  prova
preselettiva possono essere inviati all'Agenzia  entro  e  non  oltre
sette giorni dalla data di  comunicazione  dell'avvenuta  esclusione,
esclusivamente tramite telegramma, indicando il cognome, il nome,  il
codice fiscale del candidato e le motivazioni del reclamo. 
    7. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva  muniti
di  un  valido  documento  di  riconoscimento.  In  caso  di  mancata
esibizione del documento il candidato non sara' ammesso  a  sostenere
la prova stessa. 
    8. Sono ammessi a sostenere le prove prescritte  del  concorso  i
candidati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati  nella
relativa graduatoria entro i  primi  posti  corrispondenti  a  cinque
volte il numero delle iscrizioni all'Albo da  effettuare.  Il  numero
dei  candidati  ammessi  puo'  essere  aumentato  solo  nel  caso  di
candidati classificatisi ex aequo. 
    9. L'elenco degli ammessi alle prove scritte e' affisso presso le
sedi dell'Agenzia ed e' pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia
all'indirizzo http://www.agenziasegretari.it 

        
      
                               Art. 7 
 
          Prove scritte per l'ammissione al corso-concorso 
 
    1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - di cui all'art.
6, comma 2, del presente bando, sono fornite  anche  le  informazioni
circa la pubblicazione del diario delle prove scritte. 
    2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove  scritte,  con
precisazione della sede, delle date e  dell'ora  di  convocazione  e'
reso noto esclusivamente attraverso la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4 ª serie speciale  -  di  cui  al  comma  precedente.  I
candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento
di riconoscimento, pena l'esclusione dalle prove stesse. 
    La pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a  tutti  gli
effetti di legge. 
    3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione: 
      la prima prova avra'  ad  oggetto  problematiche  di  carattere
giuridico, con specifico riferimento al  diritto  costituzionale  e/o
diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o  diritto
privato; 
      la seconda prova avra' ad oggetto  problematiche  di  carattere
economico  e  finanziario-contabile,  con  specifico  riferimento  ad
economia  politica  e/o  scienza  delle   finanze   e/o   ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali; 
      la terza prova avra' ad oggetto  problematiche  concernenti  le
tecniche di direzione e/o organizzazione e  gestione  dei  servizi  e
delle risorse umane. 
    4. A ciascuno degli elaborati delle prove la Commissione  assegna
un punteggio espresso in decimi, con un massimo di  dieci  punti  per
ogni prova. Alla prova orale sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
conseguito nelle tre prove scritte il  punteggio  di  21/30,  con  un
minimo di sei punti per ogni prova. 

        
      
                               Art. 8 
 
           Prova orale per l'ammissione al corso-concorso 
 
    1.    Nelle    sedi    dell'Agenzia,     nonche'     sul     sito
 www.agenziasegretari.it ,  viene  affisso  l'elenco   alfabetico   dei
candidati ammessi alla prova orale. 
    2. Il luogo, la data e l'ora di  svolgimento  della  prova  orale
sono comunicati ai candidati  ammessi  mediante  telegramma,  inviato
all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della
data in cui dovra' essere sostenuta la prova. 
    3. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
prove  scritte,  su  argomenti  attinenti  alle   seguenti   materie:
legislazione amministrativa statale e regionale, diritto  del  lavoro
(con specifico riferimento al lavoro pubblico),  diritto  tributario,
ragioneria applicata agli enti locali, economia pubblica, politica di
bilancio, tecnica normativa,  scienza  dell'amministrazione,  diritto
penale (parte generale e delitti contro la pubblica amministrazione),
elementi di informatica. Formera' oggetto di  tale  prova  anche  una
conversazione nella lingua straniera  indicata  dal  candidato  nella
domanda di partecipazione. 
    4. La Commissione predeterminera' i quesiti da porre ai candidati
nelle diverse materie d'esame. Immediatamente prima dell'inizio della
prova orale di ogni  candidato,  i  quesiti  da  porre  al  candidato
medesimo sono estratti per sorteggio tra quelli predeterminati  dalla
Commissione, in modo da garantire l'imparzialita' delle prove. 
    5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi. 
    L'esame si intende superato se il candidato ottiene un  punteggio
non inferiore ai 14/20. 
    6. I candidati che abbiano fatto richiesta di concorrere  per  la
quota  di  riserva  destinata  al  Friuli-Venezia   Giulia   dovranno
sostenere un ulteriore colloquio aggiuntivo in lingua slovena destina
a comprovarne la  conoscenza.  L'esame  si  intende  superato  se  il
candidato ottiene un punteggio non inferiore ai 14/20. 
    7. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella
sede degli esami. 

        
      
                               Art. 9 
 
             Graduatorie di ammissione al corso-concorso 
 
    1. La graduatoria di ammissione al corso-concorso  di  formazione
e' compilata dalla  Commissione  esaminatrice,  tenendo  conto  della
quota  di  riserva,  ed  e'  approvata  dal  Consiglio  nazionale  di
amministrazione dell'Agenzia. Tale graduatoria e' formulata  in  base
al  punteggio  finale   conseguito   dai   candidati,   espresso   in
cinquantesimi, che risulta dalla  somma  dei  voti  delle  tre  prove
scritte e del voto dell'esame orale. Per i candidati  che  concorrano
per  la  quota  di  riserva  relativa  al  Friuli-Venezia  Giulia  la
graduatoria terra', altresi', conto del punteggio relativo alla prova
aggiuntiva. A parita' di punteggio, si  tiene  conto  dei  titoli  di
preferenza previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione. 
    2. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi a partecipare
al corso-concorso di formazione i candidati  che,  al  termine  delle
prove, risultino collocati  nei  primi  posti  della  graduatoria  di
merito, in numero pari a quello dei soggetti da  iscrivere  all'Albo,
incrementato del 30%. 
    3. Nelle sedi dell'Agenzia e' affisso l'elenco degli  ammessi  al
corso-concorso, con i relativi punteggi. Della data di affissione  di
tale elenco  e'  data  comunicazione  ai  candidati  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 ª serie speciale - nei trenta
giorni successivi all'approvazione della  graduatoria  da  parte  del
Consiglio nazionale di  amministrazione  dell'Agenzia.  Ai  candidati
ammessi viene data comunicazione anche a  mezzo  telegramma,  inviato
all'indirizzo indicato nella domanda. 
    4. Eventuali reclami  contro  la  graduatoria  di  ammissione  al
corso-concorso possono essere proposti entro e non oltre  il  termine
di  sette  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell'elenco  degli
ammessi. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a  mezzo
telegramma, indicando il cognome, il  nome,  il  codice  fiscale  del
candidato e le motivazioni del reclamo stesso. 
    5. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del telegramma  a
comunicazione dell'avvenuta ammissione, i candidati ammessi devono, a
pena di decadenza, confermare, sempre a mezzo telegramma, l'impegno a
partecipare al corso-concorso. 
    6. Ai candidati ammessi che prima dell'avvio del corso  rinuncino
esplicitamente allo stesso, o che siano dichiarati decaduti ai  sensi
del precedente comma 5 o del successivo art. 10, subentrano  i  primi
non ammessi in ordine di  graduatoria.  Sono,  inoltre,  esclusi  dal
corso coloro i quali non  si  presentino  all'avvio  delle  attivita'
formative senza giustificato motivo. 

        
      
                               Art. 10 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. I candidati ammessi al  corso-concorso  devono  far  pervenire
entro  venti  giorni  dalla  data  di   comunicazione   dell'avvenuta
ammissione, a pena di decadenza, la documentazione comprovante quanto
dichiarato nella domanda. 

        
      
                               Art. 11 
 
                   Svolgimento del corso-concorso 
 
    1. Il corso-concorso di formazione e' organizzato e gestito dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  Locale  (S.S.P.A.L.)
la quale provvedera' a  definire  le  modalita'  di  svolgimento,  le
articolazioni ed i contenuti didattici. Alla stessa  Scuola  compete,
inoltre, la determinazione e l'espletamento delle verifiche, volte ad
accertare l'apprendimento  dei  partecipanti  dell'esame  finale  del
corso, e nonche' il conseguente rilascio dell'abilitazione. 
    2. Il corso si svolgera' in sedi da stabilire secondo le esigenze
organizzative  della  Scuola,   che   provvedera'   a   disporre   la
destinazione dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione  agli
stessi. 
    3. Gli enti locali presso  i  quali,  al  termine  del  corso,  i
partecipanti svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati  dalla
Scuola d'accordo con gli organismi associativi  dei  comuni  e  delle
province. 
    4. L'approvazione della graduatoria  finale  del  corso-concorso,
compilata dalla Scuola, e le conseguenti iscrizioni all'Albo sono  di
competenza del Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia. 

        
      
                               Art. 12 
 
                           Borse di studio 
 
    1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa  di
studio, il cui importo e'  determinato  dal  Consiglio  nazionale  di
amministrazione dell'Agenzia nei limiti e secondo i criteri  previsti
nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica  4
dicembre 1997, n. 465. 
    2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede  di
segreteria, ovvero il mancato completamento degli studi  relativi  al
corso-concorso per  qualunque  motivo,  comporta  automaticamente  la
restituzione di una percentuale  della  borsa  di  studio  percepita,
fissata  dal  Consiglio  nazionale  di  amministrazione,  secondo  le
modalita'  dallo  stesso  stabilite  e,  nel  primo  caso  anche   la
cancellazione dall'Albo. 

        
      
                               Art. 13 
 
                      Aumento delle iscrizioni 
 
    1. Il Consiglio  nazionale  di  amministrazione  dell'Agenzia  si
riserva  la  possibilita'  di  aumentare,   prima   della   fase   di
preselezione di cui all'art. 6, il numero delle  iscrizioni  all'Albo
poste a concorso, quale determinato nell'art. 1 del presente bando. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I candidati con la sottoscrizione della domanda di  ammissione
al concorso autorizzano l'Agenzia  ad  utilizzare  i  dati  personali
forniti per la partecipazione al concorso  stesso.  I  medesimi  dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che  forniscono  specifici
servizi elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della  procedura
concorsuale. Il trattamento dei dati  personali,  in  ogni  caso,  e'
limitato alla durata della procedura concorsuale di cui  al  presente
bando. 

        
      
                               Art. 15 
 
                          Norme richiamate 
 
    Il  presente  bando  e'  stato  deliberato  tenendo  conto  delle
disposizioni contenute nella legge 10  aprile  1991,  n.  125,  nella
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  nella
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni,
nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.