Concorso per 9 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 9 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 87 del 10-11-2009 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCORSO (scad. 10 dicembre 2009) Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di cinque posti di giudice presso la commissione tributaria di 1° grado di Bolzano e ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-11-2009 |
Data Scadenza bando | 10-12-2009 |
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CONCORSO (scad. 10 dicembre 2009) Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di cinque posti di
giudice presso la commissione tributaria di 1° grado di Bolzano e
di quattro posti di giudice presso la commissione tributaria di 2°
grado di Bolzano.
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del citato d.lgs. n. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio; Visto il successivo comma 5 nel quale e' previsto che «Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali»; Visto l'art. 9 del citato d.lgs. n. 545/1992, che prevede la formazione di elenchi, per ogni Commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231 e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione,Vice presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria da' comunicazione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle Commissioni tributarie regionali e provinciali relativamente agli incarichi di Presidente, Presidente di sezione, Vice Presidente di sezione e giudice; Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla Tabella «E» allegata al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992; Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B, allegate al medesimo decreto; Considerato che, all'esito della procedura concorsuale bandita il 12 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 545/1992 per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura delle vacanze di un posto di Vicepresidente di sezione e di cinque posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano e di quattro posti di giudice presso la Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, sono rimasti vacanti i suindicati posti di giudice; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del citato d.lgs. n. 545/1992, occorre procedere alla copertura dei posti di giudici rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi svolti, e precisamente di cinque posti di giudice presso la Commissione tributaria di 1° Grado di Bolzano e n. 4 posti di giudice presso la Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano; Delibera: Art. 1 a) E' approvato l'allegato schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la copertura di: cinque posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 1° Grado di Bolzano; quattro posti di Giudice presso la Commissione tributaria di 2° Grado di Bolzano; b) Sono, altresi', approvati la scheda meccanografica e il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, da allegare alla domanda di cui alla lettera a).
Art. 2 Al fine di assicurare la composizione paritetica fra il gruppo linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei componenti di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano prevista dall'art. 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti indicati alla lettera c) dell'art. 1, vengono cosi' ripartiti: nella Commissione tributaria di 1° grado, due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e 3 posti ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco; nella Commissione tributaria di 2 grado, un posto e' riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre posti al gruppo linguistico tedesco.
Art. 3 Coloro che intendono ricoprire uno degli incarichi di cui all'art. 1, lettera a, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, presentare la domanda, di cui al medesimo art. 1, presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. - 00185 - Roma. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la scheda sono esenti da bollo.
Art. 4 1. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare di essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'art. 4, terzo comma, numero 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare l'appartenenza al gruppo linguistico italiano o al gruppo linguistico tedesco. 3. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il modello allegato, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 o 5 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. 4. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il modello allegato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 545/1992. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve precisare che il candidato non versa in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 (vedasi testo allegato) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il candidato deve presentare i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del d.lgs. n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli puo' risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificatamente indicati tutti i titoli accademici e di studio, di servizio e professionali con indicazione della data iniziale e finale. Per le attivita' in corso indicare la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Al riguardo, si precisa che: a) Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo richiesto, nonche' la denominazione dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita'. b) Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro. c) Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di ragionieri e periti commerciali hanno svolto, o svolgono come lavoratori subordinati, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili, devono dichiarare trattarsi di rapporto di lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve risultare da apposita documentazione ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. d) Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di revisori devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno svolto detta attivita'. e) Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attivita' di sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono elencare le societa' di capitale presso le quali hanno svolto o svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata. f) Per quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di cui alla tabella «E», devono essere indicati l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo di incarico (professore a contratto, assistente ordinario, ecc.) e la durata dell'incarico. g) I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); 6) Alla domanda deve essere allegata la scheda meccanografica indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che: Nella sezione B della scheda i richiedenti, per ciascuna categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita «tabella E» allegata. Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla «tabella E» da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella di commercialista, non viene valutata). Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto, presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi. Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato piu' attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di piu' lunga durata. Nella sezione C della scheda vanno indicati i punteggi per i titoli accademici e di studio conseguiti, desumendoli dai soli titoli elencati nella Tabella E. Nella sezione D della scheda, devono essere specificati, secondo l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le Commissioni tributarie di 1° o di 2° grado di Bolzano. In proposito si fa presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi indicati in subordine.
Art. 5 Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito « www.giustizia-tributaria.it », sezione «Concorsi», a solo scopo consultivo. L'interessato potra' esercitare la facolta' di rinuncia all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione della graduatoria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e, successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori. Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. I dati dichiarati saranno sottoposti al controllo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Roma, 27 ottobre 2009 Il Presidente: Gobbi